Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 3
La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullità dell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale).
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998 n. 346 della Corte costituzionale - con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimità).
Commentari • 28
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 17179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17179 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo Vessia Presidente
1 Dott. Guido Ietti Componente
2 Dott. Amedeo Postiglione "
3 Dott. Giorgio Lattanzi "
4 Dott. Aldo Grassi "
5 Dott. Giovanni De Roberto "
6 Dott. Pietro Antonio Sirena "
7 Dott. Nicola Milo (relatore) "
8 Dott. Giovanni Canzio "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
TI NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 12/12/2000 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Nicola Milo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Per la parte civile nessuno è comparso.
Il difensore dell'imputato non è comparso.
FATTO
1 - La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 12/12/2000, confermava la decisione 8/1/1998 del Pretore della stessa città, nella parte in cui aveva dichiarato NT NO colpevole del delitto di maltrattamenti in danno della moglie (art. 572 c.p.), commesso "fino al 28/9/1993", e in concorso delle circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, mentre riformava detta decisione, quanto alla condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), pure contestato, e assolveva il NT da tale illecito, perché il fatto non sussiste.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha dedotto:
a) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, avvenuta, ex art.170 c.p.p., a mezzo del servizio postale e concretamente eseguita
"per compiuta giacenza" in base al disposto dell'art. 8 della legge 20/11/1982 n. 890: nonostante quest'ultima norma fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 346/1998, il giudice d'appello, pur investito dello specifico problema, aveva ritenuto la citata sentenza del giudice delle leggi applicabile soltanto alle notifiche a mezzo posta effettuate dopo la sua pubblicazione (30/9/1998) e non a quelle precedenti (nella specie, compiuta giacenza esaurita il 24/10/97), perché il "subprocedimento relativo alla notifica del decreto di citazione" doveva considerarsi ormai come un "rapporto processuale esaurito non più soggetto ad esame relativamente alla sua regolarità formale". Tale rapporto processuale, secondo il ricorrente, doveva, al contrario, ritenersi non consolidato perché viziato dalla violazione del principio del contraddittorio ed ancora sub iudice, con l'effetto che la declaratoria d'incostituzionalità della richiamata norma doveva trovare immediata operatività nel caso specifico, ai sensi degli art. 136 Cost. e 30 della legge n. 87/53;
b) mancata rinnovazione in appello del dibattimento e mancata assunzione di prova decisiva, pur espressamente sollecitata, con contestuale manifesta illogicità della motivazione sul punto;
c) erronea applicazione della legge penale, per la mancata declaratoria di estinzione del reato di maltrattamenti per prescrizione, posto che, sulla base di quanto precisato in denuncia-querela, il tempus commissi delicti andava retrodatato all'aprile '93, con conseguente avveramento della causa estintiva nell'ottobre 2000.
3 - Il ricorso, assegnato alla Sesta Sezione penale della Corte, è stato rimesso, con ordinanza 20/11/2001, alle SS.UU. ex art. 618 c.p.p., sul rilievo, in relazione al primo motivo di gravame, della esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa gli effetti della sentenza n .346/98 della Corte Costituzionale sulle notifiche eseguite anteriormente alla pubblicazione della medesima sentenza;
non si è mancato di sottolineare, altresì, che l'eventuale nullità della notifica conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale è assoluta e insanabile e che il reato è, allo stato, pur tenuto conto della contestata data di consumazione, comunque prescritto, con l'effetto che si pone l'ulteriore problema del rapporto tra nullità e causa estintiva del reato.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la sua trattazione l'odierna udienza pubblica. DIRITTO
1 - Le questioni giuridiche in ordine alle quali si è
sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite attengono all'efficacia della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma di legge, nonché al rapporto che intercorre tra nullità assoluta ed insanabile ed estinzione del reato per prescrizione. Più in particolare, con riguardo al caso in esame, le questioni possono essere così sintetizzate:
a) se l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n.890/82, in tema di notificazione a mezzo posta, dichiarata con la
sentenza n. 346/98, abbia effetti nei giudizi in corso relativamente alle notifiche effettuate prima della pubblicazione della sentenza dalla Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale;
b) se in presenza di una causa estintiva del reato e,
contestualmente, di un vizio che comporti una nullità processuale assoluta ed insanabile, debba assegnarsi la prevalenza, nel giudizio di cassazione, alla dichiarazione di nullità ovvero alla causa estintiva, nella specie prescrizione.
2 - Preliminarmente, va precisato che, con la sentenza n. 346/98, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, commi 2° e 3°, della legge n.890/82 nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), sia data notizia al medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte, e nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
Trattasi di decisione c.d. "additiva", con la quale si è inteso valorizzare, in concreto, la funzione propria della notificazione, quella cioè di portare l'atto a conoscenza effettiva del destinatario, onde consentire l'instaurazione del contraddittorio e il reale esercizio del diritto di difesa. Si è imposto, quindi, in caso di notifica a mezzo del servizio postale e nella prospettiva di rendere la relativa normativa conforme al dettato degli art. 3 e 24 della Carta Fondamentale, l'ulteriore adempimento di inviare al destinatario, al quale non è stato possibile consegnare l'atto, raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo del compimento delle formalità prescritte per la notifica e del deposito dell'atto nell'ufficio postale, dove l'atto medesimo deve essere conservato senza limiti di tempo e non essere restituito al mittente dopo soli dieci giorni dal deposito. Si è così eliminata l'irragionevole diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario, armonizzando le prime con le seconde, nel senso di eliminare qualunque "menomazione delle garanzie del destinatario delle prime": si è voluto, in sostanza, per assicurare al notificatario una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, richiamare - come parametro di riferimento - la previsione dell'art. 140 c.p.c. (al quale corrisponde l'art. 157/8° c.p.p.) che, per il caso in cui la notifica viene curata personalmente dall'ufficiale giudiziario (deposito dell'atto nella Casa comunale e affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio), impone una ulteriore comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - Sugli effetti di tale sentenza nei giudizi in corso, con riguardo alle notifiche effettuate prima della pubblicazione della stessa sentenza, si contrappongono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo indirizzo, nettamente maggioritario, la declaratoria di incostituzionalità di una norma deve avere immediata applicazione in tutti quei rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato;
ciò, perché tale declaratoria presuppone un vizio che sin dall'inizio incide sulla norma presa in considerazione, sicchè l'effetto è equiparabile a quello dell'annullamento e non a quello dell'abrogazione; con specifico riferimento alla norma dichiarata incostituzionale, si è affermato che la notifica, a mezzo del servizio postale, del decreto di citazione deve intendersi affetta da nullità (sopravvenuta) in difetto degli adempimenti prescritti dalla sentenza additiva n. 346, che rende inapplicabili le norme a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione, con la conseguenza che la procedura di notifica, anche se antecedente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, non è insensibile a questa e ne è investita, perché ancora in corso il rapporto processuale nell'ambito del quale viene presa in esame (cfr. Cass. Sez. V 6.11.98 n. 1969; Sez. V 14.1.99 n. 57; Sez. II 14.4.99 n. 628 ; Sez. V 22.4.99 n. 872 ; Sez. III 22.4.99 n. 1429 ; Sez. III 29.7.99 n. 2869 ; Sez. I 30.9.99 n. 5283 ; Sez. V 28.X.99 n. 1880; Sez. III 5.2.2001 n. 408). L'altro orientamento giurisprudenziale - minoritario - al quale si adegua la sentenza impugnata, nell'affrontare il problema dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale, fa leva sulla distinzione tra rapporti giuridici sostanziali e rapporti di natura processuale e precisa che questi ultimi "debbano ritenersi esauriti con il compimento dell'atto sulla cui normativa la Corte Costituzionale ha inciso". Da ciò si deduce che la notifica del decreto di citazione eseguita a mezzo posta secondo le norme successivamente dichiarate incostituzionali, in quanto perfezionatasi con la compiuta giacenza verificatasi prima della sentenza della C. Cost., non deve essere rinnovata perché, in base al principio tempus regit actum resta conforme a legge ed integra una situazione consolidata e, quindi, insensibile all'intervento successivo del giudice delle leggi ( cfr. Cass. Sez. III 27.5.99 n. 2003; Sez. III 9.7.99 n. 2738 ; Sez. III 28.9.99 n. 3126).
4 - Va condiviso il primo dei richiamati indirizzi interpretativi, perché in linea con le considerazioni di ordine formale e logico-sistematico già espresse ripetutamente in passato da queste Sezioni Unite (cfr. S.U. 7.7.84, Galante;
S.U. 7.7.84, Cunsolo;
S.U. 6.3.92, Piccillo;
S.U. 28.1.98, Budini) e che vanno in questa sede ribadite, perché non contrastate, in seno al secondo orientamento, da altri e nuovi argomenti idonei a svilirne la valenza. L'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale, sviluppatosi negli anni, circa l'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale è approdato ad un risultato oramai comunemente condiviso, nel senso che l'efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte - fatti salvi i limiti di cui si dirà - retroagisce nel tempo. Devesi, quindi, ritenere definitivamente superata la posizione assunta dalle Sezioni Unite con la remota sentenza "Tarantini" dell'11.12.1965 che, con specifico riferimento alla dichiarazione di incostituzionalità di norma processuale ( art. 392/1° c.p.p. 1930 ) pervenne alla conclusione di allegare efficacia ex nunc a tale dichiarazione che non poteva incidere - in virtù del principio tempus regit actum - su atti processuali legittimamente compiuti in base a una legge in vigore al tempo in cui furono assunti;
conclusione questa sicuramente condizionata dall'avvertita esigenza di evitare "quel grave sconvolgimento nell'ordinato corso dei processi, che sicuramente si verificherebbe se si ponessero nel nulla, per effetto di una nuova legge, tutti gli atti già da tempo, spesso da molti anni, validamente compiuti secondo la legge precedente". Il problema va, per contro, risolto non enfatizzando semplicisticamente mere ragioni pragmatiche connesse alla pur apprezzabile finalità di non sconvolgere l'ordinato iter processuale, ma facendo leva sul sistema delineato dagli art. 136 Cost. e 1 della legge cost. n. 1/48, al quale è pienamente conforme,
nella lettera e nella ratio, l'art. 30, 3° co. della legge n. 87/53, normativa questa che, unitamente a quella dichiarata incostituzionale, non può non spiegare i suoi effetti su un processo ancora in corso che, per essere sostanzialmente giusto, deve avere la capacità di emendarsi, per adeguarsi a regole costituzionalmente corrette.
L'art. 136 Cost. dispone che "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".
Tale norma non va letta isolatamente, bensì integrandola con l'art.1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere posta alla Corte solo indirettamente, nel corso di un giudizio, da una delle parti o dal giudice.
Da ciò consegue: a) la "perdita di efficacia" va intesa nel senso che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la legge dichiarata incostituzionale non può più trovare applicazione perché espunta dall'ordinamento giuridico;
b) se la "perdita di efficacia" valesse soltanto per l'avvenire (ex nunc) e non anche per il passato (ex tunc), nessuna parte in giudizio avrebbe interesse a sollevare la questione di legittimità costituzionale, posto che l'eventuale sentenza di accoglimento non spiegherebbe i suoi effetti nel giudizio in cui la questione è stata sollevata giacchè il giudice sarebbe tenuto ad applicare la norma considerata nonostante la Corte l'abbia dichiarata non conforme alla Costituzione, il che intuitivamente toglierebbe ogni concreta ragion d'essere alla previsione normativa, di rango costituzionale, di potere sollevare, nel corso di un giudizio, la questione di legittimità costituzionale.
L'art. 30/3° della legge n. 87/53, secondo cui "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", si armonizza (e comunque non è in contrasto) con quanto disposto dagli art. 136 Cost. e 1 L. cost. n. 1/48, perché pone semplicemente un problema di
"vigenza" e non di "efficacia" della norma: ritenere vigente, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione che dichiara l'incostituzionalità, una nuova disciplina non significa escluderne l'efficacia retroattiva.
L'equivoco su cui riposa l'indirizzo minoritario è determinato certamente dalla sovrapposizione e confusione dei due diversi istituti dell'abrogazione e dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, istituti che, invece, non sono identici tra loro perché si muovono su piani diversi con effetti diversi e con competenze diverse, tanto che si è ritenuto ammissibile il controllo di costituzionalità anche di una norma già abrogata, ove ne permangano gli effetti.
L'abrogazione, riservata al legislatore, delimita la sfera materiale di efficacia delle norme ai fatti verificatisi sino ad un certo momento, che - di solito e salva diversa disposizione della nuova legge - coincide con l'entrata in vigore di questa.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, invece, ha per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia sin dall'origine la norma, ha efficacia invalidante e non abrogativa , produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento, nel senso che incide, in coerenza con gli effetti propri di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, e spiega, pertanto, effetti non soltanto per il futuro ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione, ovviamente, di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite, non suscettibili cioè di essere rimosse o modificate o di quelle situazioni consolidate per effetto di norme penali di favore, alle quali deve darsi comunque prevalenza ex art 25/2° Cost., con la conseguente "irretroattività", in questo specifico caso, delle pronunce di incostituzionalità relative a dette norme di favore (cfr., a quest'ultimo proposito, Cass. S.U. 6.3.92, Piccillo in tema di rito abbreviato richiesto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 442/2° c.p.p., nella parte relativa alla praticabilità di tale rito per i reati puniti con l'ergastolo).
Poiché la sentenza di accoglimento del giudice delle leggi ha efficacia erga omnes ed acquista il valore di sentenza di accertamento costitutivo, con l'effetto, appunto, di annullare la norma dichiarata illegittima, il giudice ha l'obbligo di non applicare questa e tale obbligo incombe non soltanto al giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, ma anche al giudice di un qualsiasi altro giudizio in cui la norma medesima debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, venuto ad esistenza prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte, purchè ancora in via di svolgimento e non produttivo di effetti giuridici definitivi.
Conclusivamente, la disapplicazione di una norma dichiarata incostituzionale o, se si vuole, l'applicazione di una norma come innovata ed integrata dalla pronuncia d'incostituzionalità può e deve avvenire in tutti quei casi in cui, se la questione non fosse stata già decisa, il giudice potrebbe sollevarla, perché andrebbe ad incidere su un fatto o su un rapporto che, ancorchè verificatosi anteriormente, è ancora controverso (nel senso che non è ancora intervenuto il giudicato, non è superato da un atto amministrativo non più impugnabile, non è maturata la prescrizione, non si è incorsi nella sanzione della decadenza o in una preclusione processuale).
Eccezionalmente è la stessa Corte Costituzionale che limita nel tempo l'efficacia retroattiva di alcune sue decisioni di accoglimento: ciò accade quando "un'applicazione radicale e generalizzata" dell'efficacia ex tunc di tale tipo di pronunce potrebbe "determinare gravi inconvenienti ... effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero oneri economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate" (si confrontino, esemplificativamente, le sentenze n. 266 e n. 501 del 1988, n. 1 del 1991 relative rispettivamente alle declaratorie d'incostituzionalità dell'art. 15/1° L. 180/81, degli art. 1, 3/1° e 6 L. 141/85 e dell'art. 3/1° D.L. n. 379/87). In tali casi eccezionali, inquadrabili nella c.d. illegittimità costituzionale sopravvenuta, la Corte, nel perimetrare l'efficacia temporale della propria decisione di accoglimento e nel renderla operativa dal momento in cui la legge è divenuta costituzionalmente illegittima, finisce col dare concreta attuazione alla regola, normalmente applicabile, della retroattività delle decisioni di accoglimento.
Va ancora aggiunto, ribadendo quanto già sostenuto dalle SS.UU. nelle sentenze "Galante" e "Cunsolo" del 7.7.84, che non è consentito distinguere, con riguardo agli effetti retroattivi della declaratoria d'incostituzionalità, "fra norme di diritto sostanziale e norme processuali e, relativamente a queste ultime, fra applicazione diretta (con riferimento cioè alla formazione dell'atto secondo le norme poi dichiarate illegittime) e applicazione indiretta (consistente nel mero controllo dell'atto precedentemente compiuto), posto che, anche in questo secondo caso, il giudice è tenuto a rilevare l'inidoneità della normativa dichiarata incostituzionale a qualificare l'attività processuale svolta". L'immediata operatività della dichiarazione d'incostituzionalità nei giudizi non ancora definiti non può essere posta in discussione neppure "nell'ipotesi di sentenza additiva della Corte Costituzionale, e cioè quando la suddetta dichiarazione importi la sostituzione positiva di una regola del decidere con altra regola, anziché la pura e semplice caducazione di un testo normativo: con la conseguenza che, in tal caso, il giudice deve assumere come canone di valutazione esclusivamente la disciplina risultante dall'innovazione apportata dalla decisione della Corte Costituzionale".
5 - Applicando gli esposti principi al thema decidendum, va esclusa qualunque incertezza circa l'efficacia nel presente giudizio della sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale. Chiarito in fatto che la notifica all'imputato (rimasto contumace) del decreto di citazione a giudizio in primo grado venne eseguita a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima ( art. 8/2°- 3° l. n. 890/82) e in epoca precedente ( 24.10.97) all'intervento della Consulta, va osservato che la validità di tale atto deve essere apprezzata, in sede di controllo dello stesso, alla stregua delle norme posteriori risultanti dall'intervento della Corte Costituzionale, con la conseguenza che la medesima notificazione deve ritenersi affetta da nullità.
Ripudiato, infatti, il teorico criterio distintivo tra applicazione diretta e indiretta di norme processuali e ritenuto che sia il compimento dell'atto, sia il successivo controllo su di esso, sono l'espressione dell'esercizio di un potere legale che, nel momento in cui viene comunque esercitato, non può non tenere conto degli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma di riferimento, devesi evitare qualunque residua suggestione del principio tempus regit actum e non può correttamente individuarsi la categoria del "subprocedimento di notifica", quale situazione processuale a sé stante ed autonoma, per inferirne che, una volta completato in base alle regole vigenti all'epoca del suo espletamento, rimarrebbe insensibile a qualunque invalidazione successiva di tali regole da parte della Corte Costituzionale. La procedura di notificazione di atti processuali, in quanto strumentale allo svolgersi del processo, è parte integrante del medesimo, su di esso ha una diretta incidenza e può condizionarne la regolarità.
Il concetto di notifica, invero, con riferimento specifico alla posizione dell'imputato, parte necessaria del processo penale, evoca quello di integrità del contradditorio, e pone quindi un problema di massima centralità, che condiziona l'intero svolgimento del processo, al quale soltanto deve aversi riguardo, per stabilire se sussista o no ostacolo all'applicazione retroattiva della pronuncia di incostituzionalità.
Non si è di fronte ad una situazione processuale esaurita e consolidata, perché i riflessi della notifica del decreto di citazione sulla regolarità del processo - ancora in corso - sono oggetto di contestazione e non possono che essere valutati alla luce della normativa così come innovata dalla sentenza n. 346/98.
6 - La rilevata nullità della notifica dell'atto di citazione, incidendo direttamente e negativamente sulla vocatio in iudicium dell'imputato e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, è di ordine generale ed assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179/1° c.p.p. Quest'ultima norma usa la testuale espressione "omessa citazione dell'imputato", nella quale devono ritenersi compresi sia il caso in cui manchi il decreto di citazione sia quello in cui difetti o sia invalida la notifica dello stesso atto. La protezione della vocatio in iudicium, attraverso il presidio della prevista sanzione della nullità assoluta ex art. 179/1° c.p.p., infatti, investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento imprescindibile per portare a conoscenza dell'imputato il decreto di citazione a giudizio.
Certo non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che, in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate all'omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell'atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa.
Nel caso in esame, la procedura di notifica del decreto in primo grado, non essendo stata completata di tutti gli adempimenti imposti dall'art. 8, 2° e 3° co., l. 890/82 come innovato, certamente è venuta meno alla sua indefettibile funzione e si è risolta in una omessa citazione dell'imputato (cfr. Cass. Sez. V 25.8.98 n. 1048;
Sez. III 29.7.99 n. 2869). Né può fondatamente ritenersi che per questa omissione operi la sanatoria speciale ex art. 184 c.p.p., al quale fanno richiamo alcune decisioni di questa Corte (cfr. Cass. Sez. V 6.11.98 n. 1966;
Sez. V 14.1.99 n. 57). L'art. 184 c.p.p. va interpretato in armonia con l'art. 179 , 1° co., stesso codice, con l'effetto che la sanatoria in questione è riferibile soltanto a quelle nullità non particolarmente gravi che affliggono la citazione (si pensi al rispetto del termine di comparizione) e che non attengono all'instaurazione del contraddittorio. A legittimare tale conclusione è la stessa voluntas legis, quale desumibile dai lavori parlamentari - ove si afferma che non è stato riprodotto il disposto del corrispondente articolo del Progetto del 1978, che estendeva la sanatoria de qua anche all'ipotesi di omissione dell'atto di citazione - nonché la considerazione che l'opinione contraria si pone in netto conflitto con i connotati tipici della nullità assoluta.
7 - Ravvisato, quindi, il profilo di nullità assoluta ed insanabile del decreto di citazione a causa della intervenuta illegittimità costituzionale, si pone ora il problema se debba prevalere la declaratoria di prescrizione del reato, nel frattempo comunque maturata (per effetto delle accordate attenuanti generiche) o la rilevata causa di nullità.
La soluzione della quaestio iuris, già portata all'attenzione delle Sezioni Unite con riferimento all'amnistia, è stata indicata nella prevalenza della causa estintiva sulla nullità, salvo che non ci si trovi in presenza di una nullità assoluta ed insanabile, nel qual caso prevale quest'ultima; si è precisato che "l'eccezione relativa alle nullità processuali, per potere assumere rilevanza pregiudiziale rispetto all'amnistia, deve essere di tale natura da produrre l'invalidità dell'intero procedimento o di una parte di esso senza possibilità di rinnovazione degli atti nulli, oppure deve essere idonea a togliere ogni fondamento alle condizioni per l'inizio dell'azione penale" (cfr. SS.UU. 27.11.82, Di Giovanni;
S.U. 31.1.87, Tanzi). Anche dopo tali interventi, non sono mancate oscillazioni giurisprudenziali: l'orientamento delle Sezioni Unite è stato seguito da Cass. Sez. IV 17.3.88, Spedaletti;
Sez. V 22.9.89, Michelon;
Sez. VI 7.1.00, PG/Lanza ; Sez. VI 2.5.01, Piscinelli;
orientamento opposto hanno espresso Cass. Sez. VI 28.4.90, Vinci;
Sez. VI 13.6.91, Bonzagni;
Sez. V 6.7.00, PG c/ Nicotra. La recentissima sentenza 28.11.2001 (ric. Cremonese) di queste Sezioni Unite ha condiviso la conclusione delle ultime decisioni citate, secondo cui "qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inutile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva". Tale orientamento deve essere in linea di massima ribadito, con la precisazione però che la regola da esso dettata non ha valore assoluto, ma deve essere opportunamente temperata da limiti imposti dalla concreta situazione di fatto, sulla quale può accadere che spieghi incidenza diretta e pregiudiziale la questione di nullità.
8 - Il dato normativo che assume rilievo centrale, per la corretta soluzione del problema in esame è l'art. 129 c.p.p., secondo il quale " In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d'ufficio con sentenza. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta".
Tale disposizione opera quindi con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale, inteso come giudizio in senso tecnico, quello cioè di primo grado, di appello o di cassazione, fasi queste in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e il giudice ha piena capacità cognitiva per scegliere la formula liberatoria più opportuna, nel rispetto delle legittime aspettative dell'imputato (cfr. S.U. 29.12.2001, PG c/ Angelucci). Due sono le funzioni fondamentali che assolve tale norma: la prima è quella di favorire l'imputato innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere), prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato;
implicita a tali funzioni ve n'è una terza, consistente nel fatto che l'art. 129 c.p.p. rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale dall'art. 1 c.p.. In sostanza, l'art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorchè emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico.
9 - Più in particolare, il principio dell'immediatezza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, anche se in apparenza può confliggere con l'interesse dell'imputato ad una più ampia possibilità di vedere proseguire l'attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà non mortifica tale interesse (che può trovare sempre la sua massima espansione, attraverso la rinuncia alla prescrizione secondo la sentenza costituzionale n. 275/90) e lo contempera, alla luce della normativa vigente, con l'aspetto, non meno rilevante, dell'exitus del processo quale obiettivo da perseguire, la cui importanza non può certamente sottovalutarsi, posto che la disciplina d'impulso alla sollecita definizione del processo tutela un fondamentale interesse di carattere costituzionale (art 111/2° Cost.: ragionevole durata del processo) che non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili.
Il principio dell'immediata operatività della causa estintiva e, quindi, della priorità di essa anche rispetto alle questioni di nullità assoluta, fatto salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato (art. 129 cpv. c.p.p.), è frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi e inutili formalismi.
La rilevabilità in cassazione della nullità di un atto processuale non deve, pertanto, imporre "tout court" l'annullamento della decisione impugnata ed eventualmente anche di quella di primo grado, perché la regressione del processo, se non è assolutamente necessaria, come mezzo al fine di rendere applicabile la causa estintiva del reato, violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell'ortodossia della forma, ad una inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione, con il risvolto negativo di vanificare le esigenze di giustizia e di celerità, nonchè lo stesso favor rei, impedendosi che a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza di un c.d. carico pendente. Non va sottaciuto che l'atto processuale afflitto da nullità, anche assoluta ed insanabile e con riverberi sull'intero processo, produce comunque effetti, sia pure "precari ed eliminabili", ed è in ogni caso soggetto alla sanatoria generale del giudicato. Considerato, inoltre, che l'accertamento della nullità non può che avvenire a mezzo di un provvedimento giurisdizionale avente valore costitutivo, è evidente che, di fronte al contestuale concorso di due distinte questioni pregiudiziali, la nullità processuale assoluta e la possibilità di applicazione, per così dire "pacifica" - vale a dire come mera ricognizione allo stato degli atti, prescindendo cioè dalla valutazione di merito contenuta nella o nelle sentenze inficiate da nullità - della causa estintiva del reato, la scelta del giudice di legittimità correttamente deve ricadere - di norma - su quest'ultima, ritenendola prioritaria rispetto alla prima, il cui accertamento non si appalesa assolutamente necessario nell'economia del processo, destinato comunque a concludersi con la declaratoria di prescrizione.
L'immediata applicabilità di tale causa estintiva, pur nell'anomala situazione processuale descritta, d'altra parte, non si pone in contrasto con le linee essenziali del sistema, perché comunque sul punto specifico è assicurato il contraddittorio tra le parti e, in difetto di una rinuncia espressa alla prescrizione, l'imputato non può pretendere la rinnovazione del giudizio di merito (si consideri che, ex art. 469 c.p.p., è consentito il proscioglimento per prescrizione anche prima del dibattimento, se questo non è necessario per il relativo accertamento, purchè sia assicurato il contraddittorio e non vi sia opposizione del P.M. e dell'imputato). 10 - Solo in casi particolari, le questioni di nullità processuali assolute ed insanabili possono assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva: ciò può verificarsi quando l'esame delle questioni in parola si pone come antecedente logico, legato in modo strumentalmente necessario, alla declaratoria della causa estintiva, nel senso che l'accertamento di questa presuppone il regolare svolgimento del giudizio di merito, per l'acquisizione di dati fattuali funzionali all'applicabilità della prescrizione. Si pensi all'ipotesi che la sopravvenuta prescrizione del reato derivi dal riconoscimento da parte del giudice di merito della sussistenza di un'attenuante, la quale soltanto abbia l'effetto, anche per l'eventuale giudizio favorevole di bilanciamento ex art 69 c.p., di ridurre il termine prescrizionale: la concessione dell'attenuante rappresenta, in questo caso, il presupposto della causa estintiva e, se frutto di una valutazione fattuale espressa nell'ambito di un giudizio di merito viziato da nullità assoluta, questa assume carattere pregiudiziale e deve essere rilevata, la circostanza attenuante è tamquam non esset e non può, quindi, incidere sulla durata del termine di prescrizione del reato, con la conseguenza che l'accertamento della nullità e la regressione del processo diventano necessari per l'applicazione della causa estintiva;
analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo all'insussistenza di determinate aggravanti contestate, la cui esclusione, quale presupposto per l'operatività della causa estintiva, non emerga ictu oculi, ma implichi accertamenti e valutazioni rientranti nelle prerogative esclusive del giudice di merito, che deve dare corso ad un giudizio regolare ed immune da nullità assolute.
Al riguardo è opportuno sottolineare che al giudizio approfondito del fatto, considerato anche nelle sue componenti accidentali (accessorium sequitur principale), si può pervenire all'esito di un compiuto esame del merito e soltanto se sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato: e ciò in quanto la valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti e il loro reciproco rapporto di equivalenza o prevalenza presuppongono, nella generalità dei casi (vanno escluse quelle circostanze che, in situazioni particolari, integrano per automatismo la essenzialità del fatto astrattamente considerato: per es. art 62 n.4 c.p.), una già accertata responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che l'art 129 c.p.p. non può trovare immediata applicazione, né è idoneo a troncare o ridurre il prosieguo dell'attività processuale. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/'75, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art 3/1° e 24/2° Cost., l'art 512 n. 2 c.p.p. del '30, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di appellare la sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, così si espresse:"...è soltanto sul presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza che potranno avere luogo la concessione delle attenuanti generiche ed il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato. Da ciò discende la possibilità che le sentenze di proscioglimento per amnistia arrechino, a seconda dei casi, un diverso pregiudizio morale e giuridico del soggetto prosciolto. Può corrispondentemente giustificarsi, a favore dello stesso, una maggiore o minore tutela ...".
Tutto quanto esposto evidenzia anche l'interesse concreto, in tali casi, dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta. Solo un giudizio immune da tale vizio può dare dignità alla corretta applicazione e comparazione delle circostanze, quali risultanti di un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza e quali presupposti per la riduzione del termine di prescrizione del reato contestato. 11 - Del tutto peculiare è, poi, il caso della sentenza di merito, afflitta da nullità processuale assoluta ed insanabile, che ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato.
In questo caso, la nullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili.
Se la nullità travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Se la nullità travolge sia il giudizio di secondo grado che quello di primo grado, le relative sentenze vanno annullate senza rinvio:
la pacifica prescrizione sopravvenuta del reato, infatti, definisce l'aspetto penale, mentre i capi della sentenza relativi agli interessi civili vanno, per così dire, azzerati, perché viene meno una delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 578 c.p.p., vale a dire l'esistenza di una valida sentenza di condanna anche generica dell'imputato, pronunciata a favore della parte civile in primo grado o in appello.
Ove la nullità, però, sia anche funzionale all'operatività della causa estintiva, si ricade nella soluzione indicata sub 10. 12 - Riassuntivamente vanno enunciati i seguenti principi:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, 2° e3° co., della legge n. 890/'82, in tema di notificazioni a mezzo posta, dichiarata con la sentenza n 346/'98, ha effetti nei giudizi in corso in relazione alle notifiche effettuate prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale. b) La nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ove incida direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, va equiparata alla omessa citazione del medesimo imputato ed è di ordine generale ed assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179/1° c.p.p.. c) In presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione) e, contestualmente, di una nullità processuale assoluta ed insanabile, il giudice di legittimità deve dare - di norma - prevalenza alla prima, il cui avverarsi ne impone l'immediata declaratoria ex art 129 c.p.p., a meno che l'operatività della medesima causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
13 - Alla luce di tutto quanto esposto, agevole è la soluzione del caso portato alla cognizione di queste Sezioni Unite. La rilevata nullità, assoluta ed insanabile, attinente alla costituzione del rapporto processuale di primo grado si è riverberata, ex art. 185/1° c.p.p., su tutta l'attività processuale successiva, rendendola nulla e della quale va disposta la rinnovazione, perché funzionale all'accertamento di dati fattuali dai quali non può prescindersi per l'eventuale declaratoria di prescrizione del reato e per valutare la possibilità di dare spazio alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile. Tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado vanno, pertanto, annullate senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso (nella specie, fu disposto da parte del P.M., secondo la normativa all'epoca vigente, la citazione diretta a giudizio).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonchè quella di primo grado del Pretore di Bologna in data 8.1.1998 e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 MAGGIO 2002