Sentenza 19 marzo 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, nell'effettuare una missione, ospiti a bordo dell'autovettura di servizio o nella camera d'albergo una persona estranea alla P.A., allorché l'uso della vettura per la missione sia stato autorizzato e il veicolo sia stato utilizzato solo per ragioni di ufficio, ovvero l'uso della camera "doppia ad uso singolo" assegnata non abbia comportato aggravio di spesa per l'Amministrazione. (Nella circostanza, la Corte ha anche escluso la configurabilità, nell'estensione dell'uso della camera di albergo, della truffa in danno dell'Amministrazione, non ricorrendo artifici o raggiri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2007, n. 17619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17619 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 19/03/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 635
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 42696/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
avverso la sentenza in data 12.10.2004 del GUP presso il Tribunale di Lecce;
e nei confronti di;
RA AS;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha chiesto di qualificare come appello il ricorso o, in subordine, di dichiararlo inammissibile;
Udito il difensore, avv. Pallara Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 12.10.2004 del GUP presso il Tribunale di Lecce che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di AS RA in ordine ai reati di cui all'art.314 c.p. e artt. 81 e 314 c.p. e art. 640 c.p., comma 2 (ipotesi di utilizzazione a fini privati di un'auto di servizio nonché di danaro a lui anticipato per lo svolgimento di una missione per aver condotto con lui la moglie e pernottato con lei in albergo).
2. Premesso di aver proposto appello, che è stato dichiarato inammissibile in seguito all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, l'ufficio ricorrente denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
In particolare l'ufficio ricorrente premette che la sentenza impugnata è basata sulla affermazione che il RA non avrebbe arrecato alcun danno all'amministrazione ne' quando ha utilizzato l'automobile di servizio ne' quando ha corrisposto il dovuto per la camera di albergo ove ha pernottato insieme alla moglie e sostiene poi che la conclusione cui è giunto il giudice in tema di spese sostenute per l'albergo è basata su di un documento anonimo (privo di sottoscrizione e dei dati relativi al fax di origine) in violazione dell'art. 333 c.p.p., comma 2, in assenza di accertamenti sui fatti indicati nell'anonimo ed in contrasto con le risultanze delle indagini del pubblico ministero che attestano il pagamento di Euro 144,00 in luogo della somma di Euro 85,00 che sarebbe stata pagata in caso di soggiorno individuale in albergo.
Inoltre il ricorrente afferma che: a) la lieve entità del danno non vale a far ritenere insussistente - in presenza della condotta di appropriazione - il reato di peculato dal momento che essa è solo circostanza attenuante del reato (art. 62 c.p., n. 4); b) nessuna prova è stata addotta dell'esistenza di un errore dell'imputato, errore che è stato ritenuto sulla base di una valutazione apodittica e di favore, frutto di soggettivismo del giudice;
c) dalle indagini risulta che la autovettura è stata utilizzata "anche" per un fine privato, come era stato contestato nel capo di imputazione. DIRITTO
1. Il collegio rileva in via preliminare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 6.2.2007 non ha inciso sulla L. n. 46 del 2006, art. 4 (norma che ha novellato il testo dell'art. 428 c.p.p.) e che le motivazioni della citata pronuncia del giudice costituzionale non appaiono idonee a revocare in dubbio la legittimità costituzionale di tale norma. Di qui l'esigenza di esaminare e decidere il ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
2. Tanto premesso si osserva che il giudice di merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto ad emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti di AS RA con la formula "perché i fatti non sussistono" in ordine ai reati di cui all'art. 314 c.p. e artt. 81 e 314 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, contestati per l'utilizzazione a fini privati da parte dell'imputato, assessore della Provincia di Lecce, di un'auto di servizio nonché di danaro a lui anticipato per lo svolgimento di una missione per aver condotto con lui la moglie nell'auto di servizio e pernottato con lei in albergo.
3. Correttamente il giudice del merito ha affermato che non integra gli estremi del reato di peculato e resta nella sfera del penalmente irrilevante la condotta del pubblico ufficiale che, nell'effettuare una missione, ospiti a bordo dell'autovettura di servizio una persona estranea all'amministrazione (nella specie: la propria moglie) laddove l'uso della vettura per la missione sia stato autorizzato ed il veicolo sia stato utilizzato solo per ragioni di ufficio;
in una tale ipotesi, infatti, non si è verificata una "appropriazione" di risorse dell'amministrazione autonomamente apprezzabile.
4. Del pari non sono ravvisabili gli estremi dei reati di peculato e di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico nel comportamento del pubblico ufficiale che, spendendo complessivamente il 25% in meno della somma impegnata per la missione (Euro 712,5 in luogo dei 950 a lui anticipati come costo presumibile della trasferta, con l'ulteriore previsione del rimborso di eventuali maggiori spese documentate) abbia ospitato la moglie nella camera "doppia ad uso singolo" a lui assegnata, senza aggravi di spese per l'amministrazione. Anche in questo caso, infatti, non si è verificata alcuna appropriazione di denaro della pubblica amministrazione rilevante ai fini di cui all'art. 314 c.p. ne' è stata posta in essere la condotta prevista e punita dall'art. 640 c.p., non ricorrendo ne' artifizi e raggiri diretti a trarre in inganno ne' alcun danno dell'amministrazione.
5. Infine il giudice ha adeguatamente motivato in ordine al residuale thema decidendum (due pasti consumati in Autogrill per l'importo di Euro 44,60 e Euro 28,75) mettendo in luce l'assenza di ogni prova certa di una appropriazione ad opera del pubblico ufficiale della "parte" di tali somme in ipotesi non corrispondenti a consumazioni personali.
Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007