Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2015, n. 28299
CASS
Sentenza 10 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di responsabilità da reato degli enti, nella ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato presupposto, può essere affermata la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n.231 del 2001, solo quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse.

I funzionari dipendenti di società operanti nei c.d.settori speciali (nella fattispecie quello dell'energia), sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod.pen., atteso il rilievo pubblicistico dell'attività svolta da dette società, obbligate ad adottare la procedura di evidenza pubblica nella gestione degli appalti. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica è indice sintomatico del rilievo pubblicistico dell'attività svolta dalla società, in quanto la sua previsione presuppone la necessità ed il riconoscimento che una determinata attività, relativa a settori strategici per gli interessi pubblici di uno stato, sia sottoposta ad un regime amministrativo che assicuri la tutela della concorrenza assieme all'imparzialità della scelta del soggetto aggiudicatario).

L'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato non comparso, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e rispetto al quale non sia stata dichiarata la contumacia, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma secondo cod.proc.pen.e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in una simile ipotesi, un' omessa citazione dell'imputato.

È manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 D.Lgs. n.231 del 2001, per asserito contrasto con gli artt.3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità "ex delicto" di cui al D.Lgs. n.231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione.

Commentari8

Mostra tutto (8)
  • 1Art. 8 - Autonomia della responsabilità dell’ente
    https://www.filodiritto.com/

  • 2La Corte di Cassazione conferma la compatibilità del regime di prescrizione in materia di responsabilità degli enti con la Costituzione
    Enrica Oberto · https://www.iusinitinere.it/

  • 3La colpa d'impresa (Cass. pen., Sez. IV, n. 51455/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 febbraio 2024

    IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE La fattispecie dell'illecito dell'ente presuppone una relazione funzionale corrente tra reo ed ente ed altresì una relazione teleologica tra reato ed ente, ricorrente quando il primo è stato commesso nell'interesse del secondo o questo ne ha tratto vantaggio. Ciò è richiesto perché il legislatore nazionale ha ritenuto non sufficiente il mero rapporto di immedesimazione organica; con la previsione del collegamento teleologico, infatti, ha escluso che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (e, in ipotesi, persino in contrasto con …

     Leggi di più…

  • 4Annullamento della sentenza: la responsabilità dell’ente non può essere provata attraverso condotte che sono riferibili esclusivamente alla persona fisica
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 18 gennaio 2024

    Appare di grande interesse la sentenza della Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, del 28 dicembre 2023 n. 51455, in materia di responsabilità dell'ente in un caso di violazione delle norme antinfortunistiche e morte del lavoratore. Il caso: secondo la ricostruzione dell'accaduto operata dai giudici di merito, e non oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio di legittimità, i fatti riguardavano due squadre di operai addetti al taglio di piante, che dovevano procedere al disbosco di una porzione di terreno posta in pendenza. Caratteristica del terreno era il fatto di terminare in una ripida scarpata, alla cui base era un muro di contenimento dell'altezza di 3,90 metri, realizzato …

     Leggi di più…

  • 5Responsabilità 231: la Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di prescrizione
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 novembre 2021
Mostra tutto (8)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2015, n. 28299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28299
Data del deposito : 10 novembre 2015

Testo completo