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9 giugno 1974
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24 luglio 2012
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31 gennaio 2019
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Art. 7.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, ((nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,)) a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'.
Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, ((nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,)) a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'.
Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
Commentari • 50
- 1. Condizioni di applicabilità delle misure coercitivehttps://www.avvocatoandreani.it/ · 11.488968
1.Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2.La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
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Giurisprudenza • 155
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 28796Provvedimento: […] si rileva che il Tribunale non ha specificamente esaminato il tema cruciale, difensivamente dedotto, cioè quello concernente la configurabilità del reato di finanziamento illecito di cui all'art. 7 legge 195 del 1974 in relazione ad erogazioni fatte ad una fondazione politica, ma ha ritenuto di poter eludere la relativa analisi, […] In secondo luogo deve ritenersi che al di là della cornice formale un ente intermedio di qualsivoglia natura possa costituire tramite di erogazioni destinate al partito, sia nel senso che le erogazioni siano immediatamente riversate al partito o comunque a taluno dei soggetti presi in considerazione dagli artt. 7 legge 195 del 1974 e 4, comma 1, legge 659 del 1981, […]Leggi di più...
- condizioni·
- somme erogate ad una fondazione politica·
- configurabilità del reato·
- finanziamento illecito·
- partiti politici