Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 49988
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione avverso di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen., secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato.

Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato, perché le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta nullità sono rinvenibili solo in quanto disposto dall'art. 33, comma primo, stesso codice, là dove esso fa riferimento alla capacità "generica" del giudice, che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacità "specifica", presa in considerazione dal comma successivo, in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui violazione non è assistita dalla sanzione processuale della nullità.

In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia di sentenza favorevole da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche quando esiste una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga in proposito un'espressa deroga. (Nella specie, relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d'America, si è ritenuto che il relativo trattato, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, non preveda deroghe, in quanto l'art. 10, par. 3, lett. b), di esso prevede una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione, e tale relazione è un equivalente dei gravi indizi di colpevolezza previsti dal codice).

In tema di rapporti estradizionali con gli Stati Uniti d'America, disciplinati dal trattato 13 ottobre 1982, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso la decisione favorevole all'estradizione della Corte d'appello comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando la previsione dell'art. 21 del trattato medesimo, che fa carico, tra l'altro, alla Parte richiesta di "qualsiasi spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti", in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i rapporti tra le Parti contraenti.

Commentari2

  • 1Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2020

  • 2Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 49988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49988
Data del deposito : 2 dicembre 2004

Testo completo