Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 4
Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione avverso di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen., secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato.
Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato, perché le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta nullità sono rinvenibili solo in quanto disposto dall'art. 33, comma primo, stesso codice, là dove esso fa riferimento alla capacità "generica" del giudice, che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacità "specifica", presa in considerazione dal comma successivo, in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui violazione non è assistita dalla sanzione processuale della nullità.
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia di sentenza favorevole da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche quando esiste una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga in proposito un'espressa deroga. (Nella specie, relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d'America, si è ritenuto che il relativo trattato, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, non preveda deroghe, in quanto l'art. 10, par. 3, lett. b), di esso prevede una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione, e tale relazione è un equivalente dei gravi indizi di colpevolezza previsti dal codice).
In tema di rapporti estradizionali con gli Stati Uniti d'America, disciplinati dal trattato 13 ottobre 1982, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso la decisione favorevole all'estradizione della Corte d'appello comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando la previsione dell'art. 21 del trattato medesimo, che fa carico, tra l'altro, alla Parte richiesta di "qualsiasi spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti", in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i rapporti tra le Parti contraenti.
Commentari • 2
- 1. Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2020
- 2. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 49988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49988 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1959
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 32681/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO CI LE;
avverso la sentenza 24 giugno 2004 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per l'estradando, l'avvocato Gaetano Scalise. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 24 giugno 2004 la Sezione Quarta Penale della Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'ME nei confronti di VO CI LE con riferimento al mandato di cattura della United States District Court-Western District of Texas in data 11 luglio 2003 relativamente ai reati di truffa, tentata truffa ed associazione per delinquere. La Corte territoriale, premessa la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali prescritti dall'art. 10^ del trattato di estradizione stipulato tra lo Stato italiano e gli Stati Uniti d'ME (reso esecutivo in Italia con legge 26 maggio 1984, n. 225) e più, in particolare, di una "base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale è stata domandata l'estradizione," precisava:
- che il VO CI, nel maggio 2001, aveva richiesto ad un agente speciale della FBI, con sede in Roma, conferma circa la legittimità di un vaglia postale internazionale al portatore del valore di 2.000 dollari e che risultava emesso dalla Security Pacific National Bank (SPNB), istituto finanziario non più esistente dal 1993, allorché era stato assorbito dalla Bank of ME, affermando di avere accesso a 100 milioni di dollari di vaglia postali della SPNB:
l'agente accertava che alcuni vaglia postali falsificati erano stati rinvenuti in Austria e in Slovenia e lo aveva conseguentemente invitato a non utilizzarli per transazioni finanziarie ricevendo dal VO CI la risposta che avrebbe tentato di negoziarli;
- che il 7 giugno 2001, il presidente della Freecom.net Inc., Zoran ET, tentava di versare 100 vaglia SPNB per un valore di 200.000 dollari presso la Bank of ME di Los Osos, asserendo che si trattava di titoli provenienti dall'Europa ed autenticati dalla FBI e che il direttore della filiale lo aveva informato della invalidità del titoli procedendo ad annotarne i numeri di serie ed apponendo su diversi esemplari la dicitura "Invalid Acct"; i titoli venivano restituiti al ET il quale riferì - senza, poi, dare seguito a tale assicurazione - che avrebbe informato del fatto la polizia;
- che, alcuni giorni dopo, il VO CI accreditava presso la USAA Federai Saving Bank di San Antonio uno dei vaglia (che, peraltro, risultava recare il medesimo numero di uno di quelli rifiutati al ET);
- che, nel mese di ottobre, sempre il VO CI, aveva spedito altri quattro vaglia postali che però la banca aveva rifiutato perché ritenuti fraudolenti ed aveva anche bloccato il conto;
- che qualche tempo prima, nel luglio, OH OL ER, che aveva avviato una partnership con la Freecom.net Inc., aveva tentato di versare sul suo conto presso la J.P. Morgan Chase Bank di El Paso 97 vaglia SPNB, vaglia che venivano bloccati in quanto considerati "fondi non raccolti ed andavano verificati presso la Bank of ME"; i vaglia recavano gli stessi numeri di serie di quelli bloccati al ET;
che il ER aveva dichiarato che tutti i titoli provenivano dall'Italia e facevano parte di uno stock di circa 300 milioni di dollari, titoli validi secondo gli accertamenti di "due diligence" effettuati da IC BL, circostanza non corrispondente al vero;
che tra l'agosto e il dicembre 2001 il VO CI inviava due lettere alla FBI nelle quali asseriva di aver incaricato il ER di effettuare il cambio dei vaglia, chiedendo la restituzione dei titoli o di essere incriminato per spaccio di strumenti bancari contraffatti;
- che il 15 gennaio 2003 il VO CI, unitamente al ET e al ER, era stato rinviato al giudizio del Gran Jury della Corte Distrettuale del Texas Occidentale per "cospiracy" diretta a commettere frode bancaria e per concorso in frode bancaria. Osservava, ancora, la Corte che il VO CI aveva allegato la sua buona fede, ribadendo di aver ricevuto assicurazione telefonica da agenti della FBI di Roma in ordine alla correttezza dei titoli;
inoltre, in taluni casi, i vaglia erano stati accettati, mentre, con riferimento ai titoli sequestrati al ER - persona che affermava falsamente di non conoscere - aveva presentato un esposto nei confronti della FBI.
Aveva dedotto che, in ogni caso, i fatti sarebbero stati commessi in Italia da cittadino italiano. Rilievi tutti da disattendere in base alle norme del trattato di estradizione.
2. Ricorre per Cassazione il VO CI, deducendo tre ordini di motivi.
Con il primo, che lamenta violazione degli artt. 33, 43, comma 1, c.p.p. e 1-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si deducono, in effetti, due questioni, entrambe da ricollegare all'ordinanza della Prima Sezione della Corte di appello che aveva accolto la dichiarazione di ricusazione dei membri del collegio designati per la trattazione della proceduta estradizionale, collegio composto dagli stessi magistrati che avevano rigettato una richiesta di revoca della misura cautelare, perché "tale provvedimento... costituisce un fuor d'opera che deborda dalle esigenze e dai confini propri del provvedimento dovuto finendo per prospettare una anticipazione di giudizio sul merito del procedimento di estradizione che era in concreto debitamente evitabile":
- l'una relativa alla violazione dell'art.
7-ter dell'ordinamento giudiziario - a norma del quale "Il consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto o ricusato" - per essersi il Presidente del nuovo collegio autoinvestito della questione, pur in assenza di "qualsivoglia rituale designazione";
- l'altra incentrata sulla nullità della sentenza in quanto pronunciata senza attendete - nonostante l'esplicita richiesta di rinvio del ricorrente - la pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso del Procuratore Generale avverso l'ordinanza che aveva accolto la dichiarazione di ricusazione.
Con il secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 6 cp. 25 e 112 della Costituzione sia per la qualità di cittadino italiano del ricorrente sia per essere stato il fatto commesso in Italia, deducendosi, inoltre, errata applicazione dell'art. 111 del trattato di estradizione, denunciando, nel caso in cui tale motivo venga disatteso, l'illegittimità costituzionale della norma adesso ricordata.
Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione ed errata interpretazione dell'art. 10^, n. 3, lettera b), del trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Premesso che le due locuzioni "gravi indizi di colpevolezza" e "relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il fatto per il quale viene domandata l'estradizione" devono ritenersi sovrapponibili, la difesa osserva:
- che nei primi anni 90, la Security Pacific National Bank (ora Bank of ME) distribuì 700 milioni di dollari di "International Money Orders", strumenti bancari, pagabili a vista, ciascuno del valore di 2.000 dollari, senza data di scadenza e che facevano parte dei sussidi che il governo americano elargì alla Bosnia e che almeno 520 milioni di tali titoli erano detenuti da privati;
- che 20.000 di questi 520 milioni di dollari formarono oggetto della pattuizione stipulata a Ljublijana il 18 maggio 2001 tra la FreeCom.Net. In, di cui il VO CI era socio, e NE Milinkovic;
- che il ricorrente fornì i numeri di serie dei titoli che furono comunicati a due agenti della FBI di Roma, con esplicita richiesta di essere informato sull'eventualità che gli stessi fossero fraudolenti, falsificati, rubati o altrimenti illegali, con conseguente incompatibilità di tale comportamento con qualsiasi "stratagemma ingannatorio";
- che il VO CI ricevette telefonicamente assicurazione dalla FBI di Roma;
- che il primo blocco, dell'importo di 200.000 dollari, fu ricevuto dalla FreeCom.Net. In nel giugno 2001 e che il socio ET tentò di depositare i titoli sul conto bancario della società presso la Bank of ME di Los Osos, ma che il direttore della banca rifiutò di riceverli senza dare motivazione alcuna e senza informare le autorità competenti, limitandosi ad annotare su alcuni di essi "conto non valido";
- che il ET, l'8 giugno 2001, depositò un Money Order, che fu regolarmente accettato sul conto personale del VO CI presso la Federai Savings Bank in Texas, deposito accompagnato da una lettera in cui si spiegava che potevano esserci problemi per il deposito;
- che a tale data non sussisteva alcuna documentazione comprovante la falsità dei titoli e che, solo a seguito di richiesta del VO CI, la Bank of ME informava di non accettare tali strumenti;
- che l'11 giugno 2001 due titoli furono utilizzati per il pagamento di tasse arretrate, senza alcuna riserva;
- che il 9 luglio 2001 la FreeCom.Net firmò un accordo con la WBMB per l'assistenza alla negoziazione dei titoli e che il ET - senza che il ricorrente avesse alcuna parte nella vicenda - spedì 194.000 dollari al ER e la Chase Manhattan Bank dichiarò tali titoli falsificati e conseguentemente gli strumenti vennero sequestrati dalla FBI di El Paso senza che il VO CI venisse a conoscenza - nonostante reiterate richieste - delle ragioni del sequestro;
- che successivamente il ricorrente accusò formalmente la FBI di sequestro illegale di fondi privati senza ricevere risposta alcuna;
Fatti, tutti comprovanti l'assoluta buona fede del ricorrente. Del resto, il Comptroller of the Currency ha riscontrato una richiesta del VO Pinoli nel senso che "titoli non sono validi", termine non sinonimo di "fraudolenti".
3. Il ricorso deve essere rigettato.
3.1. Palesemente infondate sono le due doglianze concernenti le condizioni di capacità del giudice che ha emesso sentenza favorevole all'estradizione.
Quanto alla prima - pur dovendo stigmatizzarsi la non chiara prospettazione della censura - che pare oscillare tra l'indebita assegnazione del procedimento da parte di un Presidente ricusato e l'altrettanto indebita autoassegnazione del procedimento dal parte del Presidente del Collegio giudicante - va ricordato che le condizioni di capacità del giudice, la cui inosservanza determina la nullità assoluta sancita dall'art. 178, lettera a), c.p.p., sono rinvenibili solo in quanto disposto dall'art. 33, comma 1, c.p.p., laddove si fa riferimento alla "capacità generica" del giudice che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale;
senza che, invece, assuma rilievo la "capacità specifica" presa in considerazione dall'art. 33, comma 2, che fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui violazione non è, quindi assistita dalla sanzione processuale della nullità. A corollario, la giurisprudenza ha avuto occasione di statuire che il decreto con cui viene provveduto alla sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito ha natura di provvedimento amministrativo e, quindi, l'esigenza della sua motivazione va valutata nell'ambito di tale natura non postulante una motivazione particolarmente ostensibile (Sez. 1^, 13 ottobre 1992, Chiofalo). Non mancando di puntualizzare, da un lato, che il concetto di giudice naturale - cui ora si richiama il ricorrente va rapportato al giudice competente per materia e per territorio, cioè al giudice precostituito per legge, non anche a una determinata sezione o a un determinato collegio composto da individuati magistrati e, dall'altro lato, che il provvedimento di assegnazione dei processi alle sezioni, in quanto atto amministrativo interno, non determina una competenza funzionale esclusiva (Sez. 6^, 15 ottobre 1998, Mercadante). Fino a compendiare una costante linea interpretativa, secondo il modello ermeneutico che interessa il caso di specie, nell'affermazione secondo cui le modalità di distribuzione, all'interno dell'ufficio giudiziario, dei procedimenti incidentali per la decisione sulle dichiarazioni di ricusazione delle parti - ma con inevitabili ricadute sulla fase, per così dire, "rescissoria" - non possono dare luogo a questioni di nullità collegate alla capacità del giudice, in quanto, ai sensi dell'art. 33 comma 2, c.p.p., l'assegnazione dei processi alle singole sezioni è attività di carattere amministrativo, funzionale alle esigenze organizzative dell'ufficio (Sez. 6^, 24 settembre 2003, Vitalone). In conclusione, dunque, non da luogo alla nullità prevista dall'art. 178, lettera a), c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto o ricusato. In un quadro che, nel caso di specie, appare immune dalla specifiche violazioni dedotte nel ricorso considerato che - almeno a quel che è dato comprendere, secondo la prospettazione apparentemente "alternativa" formulata nel primo motivo di ricorso - il Presidente della Sezione tabellarmente competente per l'estradizione era stato uno dei giudici nei confronti dei quali era stata accolta la dichiarazione di ricusazione.
3.2. Manifestamente priva di fondamento è anche la seconda censura proposta nel primo motivo di ricorso.
A parte il rilievo che sembra addirittura carente, in presenza di una dichiarazione di ricusazione avanzata dallo stesso VO CI, l'interesse del ricorrente ad attendere la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello, va rilevato che nessuna norma prevede la sospensione degli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione: un provvedimento che, per un verso, operando sul piano del possibile giuridico-processuale, non può ritenersi assoggettato alla disciplina di cui all'art. 588 c.p.p. e, per un altro verso, quale incidente del procedimento principale, non può certo essere oggetto di una sospensione ex lege, considerato che la seriazione procedimentale è ricondotta a legittimità proprio in forza del provvedimento di cui all'art. 41, comma 1. In ogni caso, la norma dell'art. 127, comma 8, c.p.p., richiamata dall'art. 41, comma 3, dello stesso codice, stabilisce espressamente che il "ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato".
4. Scendendo all'esame del secondo motivo di ricorso va, anzi tutto, osservato che nessun rilievo dirimente assume la dedotta qualità di cittadino italiano del VO CI, dato che, alla stregua dell'art. 4^ del trattato di estradizione con gli Stati Uniti, "La parte richiesta non può rifiutare l'estradizione solo perché questa persona è cittadino della parte richiesta".
4.1. La commissione del fatto nel territorio italiano, peraltro soltanto affermata dal ricorrente, il quale non ha dedotto che per gli stessi fatti per cui procede lo Stato richiedente procede anche l'autorità giudiziaria richiesta, diviene, sul piano processuale, circostanza del tutto irrilevante sia in regime convenzionale sia alla stregua delle norme di ordinamento interno.
Ed infatti, l'art. 7^ del trattato di estradizione stipulato tra lo Stato italiano e gli Stati uniti d'ME stabilisce (con lessico pressoché omologo rispetto a quello utilizzato dall'art. 8 della Convenzione europea di estradizione), che "L'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla parte richiedente per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata)".
Con sentenza n. 58 del 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata - senza neppure utilizzare il modello della sentenza interpretativa di rigetto - la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24, 2 comma, 25, 1 comma, e 112 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica della Convenzione, con riguardo agli artt. 8 e 9 della Convenzione stessa, nella parte in cui l'art. 8 darebbe facoltà al ministro della giustizia di concedere o meno l'estradizione, con determinazione discrezionale, nel caso in cui sia in corso in Italia procedimento penale nei confronti della persona richiesta. La Corte ha al riguardo osservato: che l'art. 8 della Convenzione europea (stando alla quale "Una parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione di una persona reclamata se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od i fatti per i quali l'estradizione è domandata") è una norma che si limita a prevedere una condizione (la pendenza del procedimento penale nello Stato contraente) verificatasi la quale non sussiste l'obbligo o il divieto di estradizione;
che è rimesso all'ordinamento interno di ciascuno degli Stati contraenti stabilire se e a quali condizioni e per determinazione di quale autorità l'estradizione possa o debba essere concessa o negata;
che l'art. 705, comma 1, c.p.p. regola proprio l'ipotesi in cui la Convenzione
internazionale non dispone diversamente e l'art. 8 della Convenzione (al pari del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'ME) non dispone, appunto, diversamente;
che la verifica di cui all'art. 705, comma 1, c.p.p. ("non è in corso procedimento penale") è attribuita alla cognizione dell'autorità giudiziaria.
Le considerazioni che precedono - e la ratio decidendi alla base della sentenza costituzionale sopra ricordata - comportano conseguentemente l'assoluta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 del Trattato - in base al quale "Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della parte richiedente" - non potendo comunque tale norma trovare applicazione nel procedimento ora al vaglio di questa Corte.
5. Infondato è, infine, il terzo ed ultimo motivo di ricorso. Va premesso che questa Corte ritiene di condividere quella linea interpretativa in base alla quale, in tema di estradizione per l'estero, la pronuncia di sentenza favorevole da parte della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 705 c.p.p., presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche nel caso in cui esista una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga, in proposito, una espressa deroga;
ciò che non si verifica con riferimento al trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'ME, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, richiedendo anzi l'art. 10, par. 3, lettera b), del suddetto trattato: "una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione" (Sez. 1^, 14 settembre 1995, Aramini). Con la conseguenza che, come pure è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la relazione sommaria (c.d. summary), che l'art. 10^, par. 3 lettera b), del trattato bilaterale richiede quale documento da allegare alla domanda di estradizione, ha la finalità di fornire allo Stato richiesto gli elementi indiziari per una valutazione di merito avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito e l'individuazione dell'autore nell'estradando, e non per un controllo di legittimità, attuato con criteri formali, per la verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano (Sez. 6^, 17 maggio 2002, Buti).
6. Poste tali premesse, ritiene il Collegio che le conclusioni della Corte di appello circa il raggiungimento, da parte degli elementi probatori provenienti dal Ministero della Giustizia degli Stati Uniti d'ME della soglia della base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso i reati per cui è stata domandata l'estradizione risultano esenti da censura.
La relazione del "Prosecutor" e l'allegato "Affidavit" non comportano, infatti, alcuna perplessità circa la sussistenza di un titolo contenutisticamente valido, ai sensi del trattato, per una pronuncia favorevole all'estradizione, descrivendo minuziosamente l'attività criminosa posta in essere dal VO CI ed ampiamente riportata in narrativa.
Alla stregua dell'assetto probatorio versato, le doglianze del ricorrente paiono assumere, ai fini del giudizio sulla richiesta, valenza davvero marginale, considerato il reiterato tentativo dell'estradando e dei suoi complici di negoziare - il che assume valore davvero significante - i titoli anche presso banche diverse dalla Bank of ME (si pensi allo "stratagemma" - vanamente contestato dal ricorrente - volto a "truffare la J.P. Morgan Chase Bank con sede a Ed Paso, al tentativo di negoziazione di taluni vaglia all'USAA Federai Savings Bank, all'utilizzo di titoli già "marchiati", alle ulteriori operazioni dettagliatamente descritte nella relazione e negli allegati provenienti dall'Autorità degli Stati uniti d'ME.
6. Il ricorso deve, dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, non restando una simile condanna impedita dall'art. 21^ del trattato, che ha esclusivo riferimento alle Parti contraenti.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2004