Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 25258
CASS
Sentenza 4 giugno 2014

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Nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come peculato la condotta di un incaricato di pubblico servizio che, invece di investire le risorse di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste, le aveva impiegate per acquistare quote di fondi speculativi).

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    RITENUTO IN FATTO 1. La ricostruzione della vicenda processuale. 1.1. Giovanni Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza n. 1141 del 30 ottobre 2024 (depositata il 4 novembre 2024 e notificata al difensore il 5 novembre 2024), con la quale la Corte di appello di Roma, nella veste di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., ha rigettato l'istanza, motivata dalla sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p., di revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione emessa il 18 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022) per due delitti commessi durante il suo mandato di …

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    di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …

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    Sommario: 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative - 2. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di peculato - 3. Il c.d. “peculato per distrazione in danno” e le condotte di “distrazione a profitto” della Pubblica Amministrazione - 4. Una declinazione speciale del peculato con riferimento alla figura del notaio: il peculato mediante ritenzione di somme depositate dal privato - 5. Conclusioni. 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p., frutto di recenti modifiche, sanziona rispettivamente il c.d. peculato comune ed il peculato d'uso, prevedendo limiti edittali di pena assolutamente significativi (da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 25258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25258
Data del deposito : 4 giugno 2014

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