Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
Nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come peculato la condotta di un incaricato di pubblico servizio che, invece di investire le risorse di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste, le aveva impiegate per acquistare quote di fondi speculativi).
Commentari • 6
- 1. Nuovi confini del peculato tra tutela del buon andamento e presidio patrimoniale della pubblica amministrazioneMaria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative - 2. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di peculato - 3. Il c.d. “peculato per distrazione in danno” e le condotte di “distrazione a profitto” della Pubblica Amministrazione - 4. Una declinazione speciale del peculato con riferimento alla figura del notaio: il peculato mediante ritenzione di somme depositate dal privato - 5. Conclusioni. 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p., frutto di recenti modifiche, sanziona rispettivamente il c.d. peculato comune ed il peculato d'uso, prevedendo limiti edittali di pena assolutamente significativi (da …
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RITENUTO IN FATTO 1. La ricostruzione della vicenda processuale. 1.1. Giovanni Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza n. 1141 del 30 ottobre 2024 (depositata il 4 novembre 2024 e notificata al difensore il 5 novembre 2024), con la quale la Corte di appello di Roma, nella veste di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., ha rigettato l'istanza, motivata dalla sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p., di revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione emessa il 18 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022) per due delitti commessi durante il suo mandato di …
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di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 25258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25258 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/06/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 948
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 16075/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari;
nel procedimento nei confronti di:
1. RC AT, nata a [...] il [...];
2. GU LI BR, nato a [...] il [...];
nonché sul ricorso presentato dall'imputato GU LI BR;
avverso la sentenza del 05/06/2012 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio nei confronti del GU e della RC limitatamente al reato del capo D);
annullamento senza rinvio della medesima sentenza limitatamente al reato del capo F), qualificato ai sensi dell'art. 640 cod. pen., e al capo G), essendo tali reati estinti per prescrizione;
il rigetto nel resto del ricorso del GU;
udito per l'imputato GU l'avv. Pasquale Ramazzotti, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del proprio ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata, nonché il rigetto del ricorso del P.G..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, in rigetto dell'appello avanzato dal P.M., confermava la pronuncia assolutoria di primo grado di tutti gli originari imputati in relazione al delitto di peculato loro contestato al capo H); mentre, in parziale accoglimento dell'appello degli imputati GU LI BR e RC AT, qualificato come abuso di ufficio il fatto loro ascritto al capo D), dichiarava non doversi procedere nei riguardi dei due prevenuti in ordine a tale reato ed a quello di turbativa d'asta loro addebitato al capo C), perché estinti per intervenuta prescrizione;
confermava, invece, la stessa pronuncia di primo grado del 13/05/2009 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, il GU alla pena di giustizia - che veniva rideterminata nel risultato finale in considerazione della dichiarazione di estinzione degli altri due illeciti - in relazione ai delitti di peculato e di appropriazione indebita, di cui rispettivamente ai capi F) e G).
Rilevava la Corte territoriale come il fatto, originariamente contestato nel capo D) al GU ed alla RC in termini di peculato, dovesse essere qualificato come abuso di ufficio, in quanto la condotta accertata - consistente nell'avere il primo, quale incaricato di pubblico servizio, nella veste di segretario generale del CISI, Centro Internazionale di Studi Imprenditoriali, in concorso con la seconda, promotrice della Banca 121, investito l'importo di Euro 1.750.000, di cui egli GU aveva la disponibilità trattandosi di denaro destinato alla costituzione ed al funzionamento del CISI, in un fondo di investimento ad altro rischio, Ducato Fix monetario, gestito da terzi, con conseguimento da parte della RC dell'ingiusto vantaggio patrimoniale consistito in provvigioni di management - non aveva integrato una ipotesi di appropriazione di quelle somme, bensì di impiego in violazione di norme di legge;
e come, invece, le emergenze processuali avessero confermato la colpevolezza del GU in ordine agli altri due reati, riguardanti, rispettivamente, l'appropriazione della somma di Euro 2.812,72, appartenenti al CISI, per non meglio precisate spese di rappresentanza, e l'appropriazione indebita di un computer acquistato quanto lo stesso era segretario generale di quella fondazione.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il GU, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Pasquale Ramazzotti, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 357, 358, 314 e 323 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente riconosciuto che l'imputato rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio, laddove era stato acclarato che lo stesso era stato mero dipendente del CISI, fondazione di diritto privato, con dotazione finanziaria stanziata dalla Regione Sardegna.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 353 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale dichiarato estinto il reato di turbata libertà degli incanti, laddove gli elementi a disposizione avevano comprovato che il GU, che pure non era un incaricato di pubblico servizio, non aveva esperito alcuna procedura di gara, ma aveva compiuto solo una trattativa del tutto informale.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 640 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del GU in relazione ai fatti del capo F), benché le emergenze avessero provato che l'imputato, che in ogni caso non era qualificabile come incaricato di pubblici servizio, avrebbe al più commesso una truffa ai danni del CISI e non anche un peculato, per avere chiesto ed ottenuto il rimborso di quelle spese che aveva sostenuto.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 646 cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito confermato la condanna del GU in relazione al fatto ascrittogli al capo G), benché il prevenuto avesse comunicato al liquidatore di non sapere dove si trovasse il computer di cui aveva avuto in precedenza la disponibilità come segretario generale del CISI.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Cagliari ha presentato ricorso anche il Procuratore generale della Repubblica presso quell'ufficio, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., ed il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere i Giudici di secondo grado erroneamente qualificato la condotta accertata a carico del GU e della RC, loro addebitata al capo C), come abuso di ufficio, illogicamente asserendo che quella iniziativa di investimento in fondi comuni non avesse comportato alcuna forma di definitiva appropriazione del denaro del CISI, pur dopo aver riconosciuto la prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico e il compimento di un atto di disposizione uti domini, laddove la decisione di trasferire quella somma a terzi in cambio di una utilità dal valore incerto e mutevole aveva, in sostanza, rappresentato una forma di appropriazione ovvero di distrazione appropriativa di denaro utilizzato per scopi esclusivamente personali, come per giunta già riconosciuto dalla stessa Corte nella decisione adottata, sia pur in via incidentale, in relazione all'impugnazione de libertate presentata dal GU nel medesimo procedimento penale.
4. Ritiene la Corte che il ricorso del GU sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di quarantacinque giorni, di cui al combinato disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
Va premesso che la sentenza della Corte di appello di Cagliari, pronunciata il 05/06/2012 all'esito di udienza in camera di consiglio ex art. 599 cod. proc. pen., venne pubblicata mediante deposito della motivazione nel prescritto termine di centottanta giorni - novanta giorni fissati nel dispositivo, poi prorogati, di ulteriori novanta giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 544 c.p.p., comma 3 e art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis;
e che tale termine di centottanta giorni scadeva domenica 02/12/2014, con conseguente slittamento in avanti di un giorno (giusta il "meccanismo" previsto da Sez. U, n. 155/12 del 29/09/2011, Rossi e altri, Rv. 251495, per la quale, nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo, in cui il precedente termine venga a cadere, al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente). Ne consegue che, essendo pacifico che alle sentenze emesse nel giudizio abbreviato si applica la disciplina dei termini per impugnare prevista per le sentenze dibattimentali (così, tra le tante, Sez. 4, n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv. 239227), il termine per proporre il ricorso per cassazione, nel caso di specie di quarantacinque giorni, di cui al citato art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), decorreva automaticamente per tutte le parti presenti o per quelle legalmente rappresentate dal 03/12/2012 e scadeva il 17/01/2013, mentre l'atto di impugnazione nell'interesse del GU risulta essere stato presentato il 21/01/2013.
Nè rileva la circostanza che la sentenza sia stata notificata per estratto all'imputato il 06/12/2012, in quanto il prevenuto, all'udienza del 05/06/2012, era assente e, perciò, giusta la statuizione dell'art. 420 quinquies cod. proc. pen. (applicabile anche al giudizio di appello ex art. 598 cod. proc. pen.), era a tutti gli effetti rappresentato dal suo difensore che aveva assistito alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza, talché anche per lui era iniziato a decorrere l'indicato termine per impugnare.
Non è neppure possibile sostenere che lo stesso GU dovesse essere dichiarato contumace dalla Corte di appello, in quanto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale - dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi - per cui nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato (così, ex multis, Sez. 1, n. 25097 del 19/06/2007, Chakhsi, Rv. 236841; in senso conforme, in seguito, Sez. 2, n. 8040 del 09/02/2010, Fiorito, Rv. 246713).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del GU consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
5. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le ipotesi di distrazione, che prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 86 del 1990 rientravano nell'originaria ipotesi omnicomprensiva di peculato, di cui al previgente art. 314 cod. pen., come ipotesi alternative a quelle di appropriazione,
integrano gli estremi di un abuso di ufficio dell'art. 323 cod. pen. anziché di un peculato per appropriazione di cui al nuovo art. 314 dello sesso codice, a seconda che l'impiego distrattivo del denaro o della altre cose mobili altrui - di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso o la disponibilità, anche giuridica, in ragione del suo ufficio o servizio -che presuppone sempre un abusivo esercizio delle funzioni o del servizio, avvenga a scopi privati o meno: con la conseguenza che la distrazione di quei beni da una ad altra finalità pubblica può configurare, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, un peculato laddove la distrazione finisce per rappresentare una forma di appropriazione laddove il mutamento della destinazione di quei beni venga operata per ragioni esclusivamente o prevalentemente di tipo privato (in questo senso Sez. 6, n. 10896 del 02/04/1992, Bronte ed altri, Rv. 192873).
In questa ottica, anche considerata la natura dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice dettata dall'art. 314 cod. pen., può affermarsi che è riconoscibile l'appropriazione non solamente quando il pubblico agente fa "sua" la cosa, ma anche quanto, abusando dell'uso del denaro o della cosa di cui ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o del suo servizio, priva la pubblica amministrazione della possibilità di utilizzare quel denaro o quella cosa mobile per il perseguimento di finalità pubbliche: ciò accade laddove, come nella fattispecie è accaduto, il pubblico agente, invece che utilizzare il denaro di cui ha la disponibilità per realizzare le previste finalità di interesse pubblico, lo destina al soddisfacimento di una esigenza esclusivamente privata, qual è quella di favorire una promotrice finanziaria beneficiaria delle relative provvigioni, impegna quel denaro, in violazione di norme di legge e statutarie, per acquistare fondi di investimento ad elevato rischio, ed attuando, così, quella interversione del possesso che qualifica l'appropriazione, con l'esercizio su quelle somme di un potere uti domini (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 16381 del 21/03/2013, Rv. 254709, Abruzzese;
Sez. 6, n. 7492/13 del 18/10/2012, Rv. 255529, Bartolotta;
Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Rv. 244061, Provenzano;
Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Rv. 236146, GU). Va, dunque, riaffermato il principio secondo il quale nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene: principio già enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui questa Corte ha riqualificato come peculato la condotta di pubblici amministratori che, invece di investire le risorse di cui avevano la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste, le avevano impiegate per acquistare, in violazione di norme di legge e di statuto, quote di fondi speculativi (così Sez. 6, n. 1247/ 14 del 17/07/2013, P.G., P.C., Boi e altri, Rv. 258411).
Tale regula iuris è stata disattesa nel caso di specie dalla Corte di appello di Cagliari, che, sulla base di non rispettosa interpretazione del dettato normativo, ha erroneamente ritenuto che la condotta posta in essere dal GU (e della concorrente RC) - consistita nell'uso non consentito del denaro, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo incarico di pubblico servizio, nell'operare un investimento a rischio e nel trasferimento definitivo della somma in favore di un fondo comune - non integrasse un'ipotesi appropriativa, in quanto l'agente non aveva negato l'appartenenza di quel bene al dominus: con la conseguenza che la sentenza gravata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul capo D), ad altra sezione di quell'ufficio che, nella nuova deliberazione, dovrà conformarsi al principio di diritto innanzi espresso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Dichiara inammissibile il ricorso di GU LI BR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabili tutti i capi della sentenza diversi dal capo D).
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014