Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 2
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, purché, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo art. 266.
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che riceva, dall'autore di un delitto, degli assegni costituenti provento di quest'ultimo, e li versi su conti correnti intestati a persone diverse dal predetto autore, procedendo, poi, alla monetizzazione dei titoli.
Commentari • 4
- 1. Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca Commento a Decisione Giurisprudenziale Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: professore universitario condannato per aver favorito alcuni candidatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 3. Perenne problema delle intercettazioni utilizzabiliAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021
Le questioni di Diritto rimesse a Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 51. Il nodo ermeneutico problematico di Cass., SS.UU. 28 novembre 2019, n. 51 è “ se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all' Art. 270 Cpp, riguardi anche i reati non oggetto dell' intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione “. Volume consigliato L' orientamento sostanzialistico nella Giurisprudenza di legittimità. L' orientamento sostanzialistico …
Leggi di più… - 4. E' riciclaggio il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso la stessa bancaAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 18 gennaio 2019
Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Il caso. Il caso esaminato dalla cassazione riguardava trasferimenti effettuati sulla stessa banca, e veniva contestato il reato di riciclaggio continuato, ritenendo l'imputato colpevole a titolo di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
. 1 9 2 4/ 1 6 sentenza N. 2630/2015 R. Gen. N. 43133/2014 U.P. del 18/12/2015 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI GEPPINO RAGO Relatore : LUCIANO IMPERIALI MARCO MARIA ALMA ha pronunciato la seguente 3 . . SENTENZA sul ricorso proposto da 1. ER OB, nato il [...];
2. DE MA AN nata il [...];
3. RI IO nato il [...]; avverso la sentenza del 13/12/2013 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti Massimo Lauro (per ZO) e Simonetta Galantucci (per RT e De MM), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2013, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 17/04/2012 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, dichiarava DE TO AR, RI GI e ER OB colpevoli rispettivamente di varie ipotesi di 1 reati di usura, riciclaggio, ricettazione ed esercizio abusivo di credito e, per l'effetto, rideterminava la pena ritenuta di giustizia.
2. Contro la suddetta sentenza, tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione.
3. DE TO AR condannata per i reati di cui ai capi sub 6 (usura), sub 10 17 21 (esercizio abusivo di credito ex art. 132 digs 385/1993), sub - 29-30 (riciclaggio) e sub 14-18-24-25-33-34 (ricettazione) - ha dedotto:
3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 271 COD. PROC. PEN.: la difesa della ricorrente sostiene che il contenuto delle intercettazioni risalenti al 2009, poste a base della decisione di condanna, sarebbero inutilizzabili in quanto si trattava di intercettazioni captate nell'ambito di un altro procedimento penale (indagini sul rapimento di MA DI) che nulla avevano a che vedere, sotto il profilo della connessione, con il procedimento a carico della ricorrente che originò, a seguito della separazione disposta il 25/05/2010 dalla Procura della Repubblica, proprio da quel procedimento. Di conseguenza, poiché, pacificamente, mancava ogni connessione ed i reati in questione non rientrano fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 cod. proc. pen., le suddette intercettazioni, a norma dell'art. 271 cod. proc. pen., non avrebbero potuto essere utilizzate trattandosi di inutilizzabilità patologica. Con memoria depositata il 18/11/2015, la ricorrente ha insistito nella suddetta eccezione producendo, a sostegno, una sentenza del tribunale di Roma che, in una vicenda analoga, aveva accolto la suddetta tesi.
3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 132 DLGS 385/1993: la difesa, ha premesso che la Corte Territoriale aveva riqualificato i reati di riciclaggio contestati ai capi sub 17 (riciclaggio di assegni ricevuti da IN AR) e 21 (riciclaggio degli assegni ricevuti da NT AC) come esercizio abusivo di credito commesso in concorso con il padre della ricorrente. Tuttavia, contemporaneamente, aveva assolto la De SI dal reato di esercizio abusivo di credito, di cui al capo sub 10 dell'imputazione, commesso a danno, fra gli altri, proprio del IN e NT. Stante la suddetta contraddizione, l'imputata avrebbe, quindi, dovuto essere assolta anche per i reati di cui ai capi sub 17-21; 3.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 644 COD. PEN.. la difesa, in ordine all'episodio di usura per il quale è stata condannata (capo sub 6), ha sostenuto che la motivazione della Corte Territoriale era carente ed illogica in ordine all'elemento psicologico non avendo ella partecipato alla illecita pattuizione commessa da sua padre (De SI IU) e RO IO. 2 3.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS COD. PEN.: la difesa, in ordine alle condanne per il reato di riciclaggio di cui ai capi sub 29-30, ha sostenuto che la condotta della ricorrente esula dall'elemento materiale previsto dal suddetto reato in quanto aveva «lasciato tracce evidenti, tanto da avere consentito agevolmente agli organi inquirenti di ricostruire l'intera vicenda»;
3.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 COD. PEN.: la difesa, in ordine agli episodi di ricettazione per i quali la ricorrente è stata condannata (capi sub 14-18-24-25- 33-34) ha sostenuto che non vi fosse alcuna prova del coinvolgimento dell'imputata negli affare del padre e comunque non era stato provato l'elemento soggettivo. -4. RI GI condannato per i reati di cui ai capi sub 10 (esercizio abusivo di credito ex art. 132 dlgs 385/1993), sub 13 (usura) e 23-28 (riciclaggio) ha dedotto:
4.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT E) COD. PROC. PEN.: la difesa ha premesso che l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di abusivismo finanziario a danno di ER LA (capo sub 10) e di riciclaggio degli assegni emessi da NT AC (capo sub 23) e ER LA (capo sub 28). Il che, però, era da ritenersi giuridicamente errato in quanto vi è incompatibilità fra il reato di abusivismo finanziario e riciclaggio allorquando gli stessi siano stati commessi a danno dei medesimi soggetti.
4.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COD. PEN. per avere la Corte, nel ricalcolare la pena, ritenuto reato più grave l'usura nonostante il reato di riciclaggio fosse più grave punibile in astratto.
4.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 N° 4 COD. PEN. per non avere la Corte motivato in ordine alla richiesta di concessione della suddetta attenuante nonostante fosse stato proposto, sul punto, un motivo di appello;
4.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS COD. PEN.: la difesa (con il motivo sub 2) ripropone, in pratica la medesima doglianza di cui al precedente § 4.1., sostenendo che, essendo stato l'imputato condannato per il reato di abusivismo finanziario (nei confronti del solo ER: capo sub 10), non avrebbe potuto essere condannato anche per il reato di riciclaggio per gli assegni da costui ricevuti (capo sub 28). Con memoria depositata il 02/12/2015, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale aveva omesso di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena alla quale egli aveva diritto. - condannato per i reati di cui ai capi sub 10 (esercizio 5. ER OB abusivo di credito ex art. 132 dlgs 385/1993) e 32 (riciclaggio) - ha dedotto: 3 5.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 271 COD. PROC. PEN.: la difesa - in relazione al solo capo sub 10 ha dedotto la medesima doglianza dedotta dalla De SI ed illustrata supra al § 3.1.; 5.2. CARENZA DI PROVA in ordine al reato di abusivo esercizio del credito di cui al capo sub 10: la difesa si duole della circostanza che la Corte aveva ritenuto colpevole l'imputato solo perché coniuge della De SI, ossia un elemento di per sé neutro ed insufficiente a giustificare una sentenza di condanna;
5.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS COD. PEN.: la difesa, in relazione alla condanna di riciclaggio di un assegno di tale IR ha sostenuto, sotto vari profili, l'insussistenza del reato perché: a) la prova era carente (motivo sub 3); b) la Corte non aveva valutato un elemento di prova acquisito agli atti, dal quale emergeva la non riferibilità all'imputato dell'operazione contestatagli non essendo stato costui a girare per l'incasso l'assegno in questione (motivo sub 4); c) la contestazione era stata effettuata in modo alternativo e, quindi, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (motivo sub 5); d) per essere la condotta tenuta dall'imputato inidonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (motivo sub 6);
5.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 132/2 DLGS 385/1993 per non avere la Corte, in subordine, ritenuto l'ipotesi contravvenzionale di cui alla suddetta norma, pur sussistendone i presupposti giuridici e fattuali;
5.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 SEXIES L. 356/1992, per avere la Corte omesso di motivare in ordine al motivo di gravame con il quale era stato evidenziata la mancanza delle condizioni di legge per procedere alla confisca. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DE TO 1.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 270-271 COD. PROC. PEN.: la doglianza è infondata. In punto di fatto, è pacifico che, nel 2009 e 2010, nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate nell'ambito del procedimento penale relativo alla scomparsa di MA DI, emersero notizie di reato a carico, fra l'altro, della De SI e del RT. La Procura della Repubblica, in data 25/05/2010, ordinò la separazione del procedimento a carico dei suddetti imputati, nell'ambito del quale furono, poi, disposte altre intercettazioni. La difesa, come si è detto, sostiene che, poiché fra il procedimento a carico degli attuali imputati e quello relativo alla scomparsa della DI, non vi era alcuna connessione e che i reati per i quali si procedette nei confronti degli 4 14 imputati non consentivano l'arresto obbligatorio in flagranza, le intercettazioni captate nell'ambito del procedimento per il sequestro della DI, non avrebbero potuto essere utilizzate nel successivo procedimento iniziato a carico degli attuali imputati. La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. Questa Corte di legittimità, ha ripetutamente rilevato che il codice di rito, relativamente all'utilizzabilità di intercettazioni nell'ambito delle quali emergano notizie di reati diverse da quelle per le quali è stata disposta l'intercettazione, prevede un duplice regime: a) i reati inclusi nello stesso procedimento, sostanzialmente inteso, per il quale, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati intercettivi, occorre solo la originaria legittimità dell'autorizzazione captativa;
b) i reati inerenti a un procedimento diverso e già pendente, privo di collegamenti con quello nel quale le intercettazioni furono disposte: in tale ipotesi valgono i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1. Si è, infatti, rilevato che «che ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell'ambito dello stesso procedimento, ancorché diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all'art. 270 cod. proc. pen. è del tutto fuorviante. La ratio della previsione contenuta al comma 1 di tale articolo è, infatti, quella di evitare l'utilizzazione circolare dei risultati delle operazioni captazione, in violazione dei presupposti di ammissibilità cui agli artt. 266 e 266 bis cod. proc. pen. Ma una volta verificatane la sussistenza per le varie figure di reato cui esse sono riferite la circostanza che dall'originario abbiano origine plurimi procedimenti non esplica alcuna rilevanza, dal momento che quello che la legge intende impedire è il trasferimento dei risultati delle operazioni tecniche dall'uno all'altro procedimento, i quali abbiano avuto autonoma e distinta origine»: Cass. 6702/2014 Rv. 262496; Cass. 53418/2014 Rv. 261838; Cass. 27820/2015 Rv. 264087; Cass. 29907/2015 riv 264382 ha ulteriormente ribadito e precisato che in definitiva, sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 c.p.p. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. Ma nuovamente paradossale sarebbe interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo 5 sarebbero invece in un procedimento diverso. Lettera e contesto sistematico di tali due norme, allora, impongono l'interpretazione per la quale quando l'intercettazione è legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna;
mentre, quando si tratta di reati oggetto di diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dell'articolato parametro indicato espressamente dall'art. 270 c.p.p. (indispensabilità e obbligatorietà dell'arresto in flagranza». In altri termini, una volta disposte legittime intercettazioni nell'ambito di un determinato procedimento penale, ove, nel corso delle captazioni, emergano notitiae criminis per diversi reati, legittimamente, il Pubblico Ministero, forma un autonomo fascicolo per i nuovi reati avvalendosi delle intercettazioni dell'originario procedimento: l'unico limite per l'utilizzazione delle intercettazioni è costituito dalla circostanza che i nuovi reati per cui procede avrebbero potuto, a loro volta, essere intercettati ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen. (ma, sul punto, si registrano sentenze secondo le quali il suddetto limite non varrebbe: Cass. 22276/2012 Rv. 252870; Cass. 29907/2015 cit.). Tale interpretazione risulta del tutto conforme a quella costituzionale come rilevato dalla stessa Corte Cost. con la sentenza n° 366/1991. Sul punto, infatti, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale, secondo la prospettazione del giudice remittente, consentirebbe la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte solo se risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza: tale divieto assoluto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti contrasterebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. La Corte Costituzionale, dichiarò non fondata la suddetta questione osservando che «la stessa lettura integrale dell'art. 270 c.p.p. induce a escludere la plausibilità dell'interpretazione proposta dal giudice rimettente. In particolare, occorre considerare che l'art. 270, al secondo comma, stabilisce che "ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento". E, subito dopo, aggiunge: "si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8". Ebbene, oltre a sottolineare che il rinvio a queste ultime disposizioni, le quali concernono le garanzie della difesa per l'acquisizione delle intercettazioni degli atti del procedimento, presuppone chiaramente la pendenza di un diverso procedimento all'interno del quale utilizzare le intercettazioni legittimamente disposte in altro procedimento, si può affermare con certezza che la previsione 6 dell'applicazione della procedura stabilita nell'art. 268 ai commi citati ha un senso unicamente nella prospettiva che ai risultati delle intercettazioni telefoniche si attribuisca efficacia probatoria. E ciò è confermato dal terzo comma dello stesso articolo impugnato, il quale attribuisce al pubblico ministero e ai difensori delle parti "la facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositate nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate". In altri termini, l'art. 270, visto nell'insieme dei suoi commi, mostra di presupporre che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento debba esser riferito soltanto a processi diversi e all'utilizzabilità degli stessi risultati come elementi di prova [...] in linea con la giurisprudenza consolidata formatasi sotto il codice precedente, può concludersi che il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate 0, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale. Tanto più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che "il P.M. e la polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa" (art. 330 c.p.p.), e si attribuisce rilevanza pure a eventuali notizie di reato apprese dal pubblico ministero al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (v. art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 20 del d.P.R. 22 settembre 1948, n. 449). In definitiva, dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi, stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e successiva proposizione dell'azione penale, vengono meno in radice i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo». In conclusione, la doglianza dev'essere disattesa poiché, nella fattispecie in esame, è indiscusso che: a) le intercettazioni in questione, furono captate nell'ambito di un unico ed originario procedimento;
b) nel momento in cui furono captate, in quel procedimento, notizie di reato riguardanti gli attuali ricorrenti, a loro carico non erano pendenti altri procedimenti penali per gli stessi reati: il che rende inapplicabile l'art. 270/1 cod. 7 proc. pen. che presuppone, appunto, la pendenza di due autonomi procedimenti penali;
c) una volta appresa la notizia di reato, il Pubblico Ministero, formò un autonomo fascicolo avvalendosi, legittimamente, proprio del contenuto di quelle intercettazioni: tale legittima facoltà, non comporta l'applicazione dell'art. 270/1 cod. proc. pen. proprio perché la notizia di reato venne acquisita nell'ambito dell'unico ed originario procedimento penale;
d) per tutti i reati per cui si procede è ammissibile l'intercettazione ex art. 266 cod. proc. pen. Pertanto, la doglianza dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un originario procedimento penale, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché il procedimento iniziale siasi successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati: in tali ipotesi non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di più procedimenti ab origine tra loro distinti».
1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 132 DLGS 385/1993: la doglianza, nei termini in cui è : stata dedotta è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, occorre premettere che l'imputata, venne condannata dal primo giudice secondo l'originaria imputazione e cioè: a) per il reato di cui all'art. 132 digs 385/1993 commesso a danno di LI NO e di cui al capo d'imputazione sub 10/1 (cfr pag. 9 sentenza di primo grado). Va, infatti, precisato che il Pubblico Ministero, nel formulare il capo d'imputazione sub 10, aveva ipotizzato più condotte a carico di soggetti diversi: di conseguenza, il giudice dell'udienza preliminare, correttamente, provvide a scinderlo in tanti capi d'imputazione quanti erano i reati a carico dei vari imputati. La De SI ed il RT risultano, quindi, imputati solo dell'episodio del prestito a favore del LI (capo che assunse la numerazione sub 10/1), mentre gli altri imputati (fra cui padre ed il fratello della De SI) furono imputati per altri e differenti episodi fra cui quelli dei prestiti a favore del IN (capo sub 10/2) e NT (capo sub 10/4); b) per i reati di riciclaggio di assegni emessi da IN (capo sub 17: reato presupposto art. 132 dlgs cit. di cui al capo sub 10/2) e da NT (capo sub 21: reato presupposto art. 132 dlgs cit. di cui al capo sub 10/4). A seguito del processo di appello, la Corte Territoriale, in parziale riforma della suddetta sentenza ha così deciso: 8 M a) ha confermato la condanna dell'imputata (e del marito RT) ex art. 132 digs cit di cui al capo sub 10/1 (cfr pag. 12 sentenza impugnata). b) ha riqualificato i fatti di cui ai capi sub 17-21 come concorso nell'esercizio abusivo di credito (cfr pag. 10 della sentenza impugnata). Questa essendo la vicenda processuale che si desume in modo limpido dalla lettura di entrambe le sentenze, è del tutto ovvio che la censura è manifestamente infondata in quanto nessuna contraddizione è ravvisabile nella decisione della Corte Territoriale per la semplice ragione che non è vero che l'imputata fu assolta (relativamente al capo sub 10) dall'imputazione di cui all'art. 132 digs cit. a danno di IN e NT in quanto, per come risulta dalla sentenza di primo grado, l'imputata (ed il marito RT) non furono mai imputati per quegli episodi ma solo ed esclusivamente per l'episodio LI di cui al capo sub 10/1. Di conseguenza, correttamente la Corte, ha ritenuto l'imputata colpevole degli episodi di esercizio abusivo di credito a danno di IN e NT, così riqualificati i fatti di riciclaggio di cui ai capi sub 17-21. L'equivoco è sorto, in altri termini solo a causa dell'imperfetta formulazione del capo sub 10 effettuata dal Pubblico Ministero.
1.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 644 COD. PEN.: la censura è manifestamente infondata. La Corte, ha motivato la condanna per il reato di usura di cui al capo sub 6 (così riqualificato il fatto originariamente contestato come riciclaggio) a pag. 10- 11 della sentenza, illustrando ampiamente le ragioni per cui l'imputata deve ritenersi colpevole del suddetto reato. Di conseguenza, la censura dedotta in questo grado di giudizio, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente), la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito 9 proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999. 1.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS COD. PEN.: la suddetta doglianza, è infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, va premesso che la ricorrente è stata condannata per le seguenti due ipotesi di riciclaggio: a) capo sub 29: per avere provveduto ad incassare sul conto corrente acceso presso il Credito Artigiano ed intestato al proprio padre De SI IU (cfr pag. 13 sentenza impugnata), un assegno emesso da ER LA in restituzione di una parte delle somme mutuatogli da De SI IU e De SI CA RT in violazione dell'art. 132 dlgs cit. e 644 cod. pen. (reati presupposti); b) capo sub 30: per avere provveduto ad incassare sul conto corrente acceso presso il MPS ed intestato al proprio padre De SI IU (cfr pag. 14 sentenza impugnata), un assegno emesso da IR DR in restituzione di una parte delle somme mutuatogli da De SI CA RT in violazione dell'art. 132 digs cit. (reato presupposto). F La tesi della ricorrente è la seguente: «l'avere effettuato dei versamenti sui c/c intestati al padre non può configurare il reato riciclaggio, non essendo stata posta in essere alcuna attività volta ad impedire od ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, vista la facile tracciabilità dei movimenti di denaro da parte dell'istituto bancario e la diretta riconducibilità di quei rapporti bancari al De SI IU (ossia, proprio al soggetto di cui si vorrebbe ostacolare o impedire l'individuazione). Invero, il comportamento tenuto dalla ricorrente esula dalla fattispecie di riciclaggio per aver lasciato tracce evidenti, tanto da aver consentito agevolmente agli organi inquirenti di ricostruire l'intera vicenda e di pervenire all'identificazione del presunto autore dei reati presupposti in quanto titolare dei c/c su cui venivano versati gli assegni, rendendo così possibile la verifica della loro provenienza». In punto di diritto, va premesso che la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione;
dolo generico nel riciclaggio), e nell'elemento materiale, e, in 10 particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen. (Cass. 13448/2005 Rv. 231053; Cass., Sez. II, n. 35828 del 9 maggio 2012, Acciaio). Il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd "ripulitura". In altri termini, sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza. Queste notorie nozioni, consentono, ora di affrontare la problematica del riciclaggio degli assegni e del denaro, problematiche che, spesso, vengono impropriamente sovrapposte e confuse. Sulla suddetta problematica questa Corte di legittimità ha ritenuto quanto segue. Ove l'imputato versi denaro contante, stante la fungibilità del bene, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato (ex plurimis Cass. 19504/2012 Rv. 252814, in motivazione). Non altrettanto può automaticamente dirsi per l'attività propedeutica al cambio o alla monetizzazione di assegni di provenienza illecita, in quanto la verifica dei titoli viene comunque tempestivamente operata dall'istituto bancario. Infatti, ove l'imputato si limiti a versare sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni, la suddetta condotta va qualificata come ricettazione, essendo la suddetta condotta assimilabile a quella del possessore in malafede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo (Cass. 12894/2015 Rv. 262931). Negli stessi termini, aveva già deciso Cass. 19504/2012 Rv. 252814 secondo la quale la condotta consistente nell'apertura di ! conti correnti sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa senza apportare alcuna manomissione sui titoli, ma limitandosi a 11 presentare documenti falsi recanti le generalità del titolare effettivo degli assegni, integra gli estremi del delitto di ricettazione e non di quello di riciclaggio. Al contrario, integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, come nell'ipotesi in cui l'imputato si presti a monetizzare assegni di provenienza delittuosa attraverso il versamento su un conto corrente: Cass. 1422/2012 Rv. 254050. Le cennate differenze fra ricettazione e riciclaggio (sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che materiale) consentono, quindi, di cogliere la differenza fra le ipotesi in cui la ricezione di assegni di provenienza furtiva costituisce ricettazione e quando, invece, riciclaggio. Si verifica un'ipotesi di ricettazione in tutti i casi in cui l'imputato monetizza l'assegno (di provenienza furtiva) al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Si verifica, invece, un'ipotesi di riciclaggio in tutti quei casi in cui l'imputato si presti a monetizzare un assegno (di provenienza illecita) con operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa» e, quindi, a ripulire l'importo di denaro per il quale è stato emesso. Va osservato che l'art. 648 bis cod. pen. prevede tre condotte di riciclaggio (due nominate: la sostituzione ed il trasferimento;
un'altra innominata: altre operazioni) finalizzate tutte ad «ostacolare la provenienza delittuosa»: fra queste, ad es. il «successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente quello versato presso banche in assegno o altre tipologie di denaro»: Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007, Gazzella. Ora, applicando i suddetti principi di diritto alle concrete fattispecie in esame, ne deriva che la conclusione alla quale sono pervenuti entrambi i giudici . di merito è corretta. L'imputata, infatti, monetizzò gli assegni provento dei delitti commessi dai famigliari (padre e fratello) con il preciso obiettivo non di procurare a sé o ad 1 altri un ingiusto profitto (la semplice monetizzazione), ma con la finalità di : "ostacolare" l'accertamento della provenienza illecita di quegli assegni, girando l'assegno (rilasciato dalle vittime dei reati presupposti commessi dai propri famigliari) e versandolo su conti correnti intestati a persone che non erano coinvolti nel reato presupposto: l'assegno dello ER (capo sub 29) proveniente dal reato di cui agli artt. 132 dlgs cit. e 644 cod. pen. commessi anche da De SI CA RT (oltre che da De SI IU) fu versato sul c/c di De SI IU;
l'assegno del IR (capo sub 30) proveniente dal reato di 12 cui all'art. 132 dlgs cit. commesso dal solo De SI CA RT fu versato sul c/c di De SI IU ossia un soggetto estraneo al reato presupposto. In altri termini, l'obiettivo di riciclaggio (ottenere la disponibilità di denaro "pulito" non riconducibile ai reati commessi dai propri famigliari), fu raggiunto dall'imputata attraverso il compimento delle seguenti tre operazioni tra di loro coordinate: a) ricezione, da parte dell'imputata, degli assegni da parte degli autori dei delitti: in tal modo, veniva ostacolato il collegamento fra gli assegni con gli autori dei reati per effetto dei quali quegli assegni erano stati rilasciati dalle vittime;
b) versamento dei suddetti assegni su conti correnti · sui quale l'imputata aveva la possibilità di operare intestati a persone diverse dagli autori dei reati: - in tal modo, il collegamento fra gli assegni con gli autori dei reati, diventava ancora più difficoltoso;
c) monetizzazione degli assegni, con conseguente disponibilità del denaro a favore degli autori del reato i quali, quindi, alla fine di tutta questa operazione, si ritrovarono ad avere la disponibilità di denaro "pulito" non riconducibile agli assegni rilasciati a loro favore dalle vittime dei reati. E' chiaro, quindi, che ci si trova di fronte ad una classica operazione di riciclaggio. Infine, va osservato che è del tutto irrilevante, che il suddetto meccanismo fu scoperto a seguito delle indagini degli inquirenti perché, ciò non significa, che il reato non fu commesso, essendo sufficiente, secondo quando dispone letteralmente l'art. 648 bis cod. pen. che le operazioni compiute ostacolino l'identificazione la provenienza delittuosa dei beni riciclati. Infatti, a seguire la singolare tesi della ricorrente (secondo la quale per il solo fatto che il meccanismo di riciclaggio venne scoperto, il reato non sarebbe configurabile), il suddetto reato non sarebbe, in pratica, mai perseguibile perché, paradossalmente, sarebbe configurabile solo allorquando i marchingegni posti in essere dall'imputato siano da tali da non rendere possibile l'accertamento del reato.
1.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 COD. PEN.: la censura è manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata per i reati di ricettazione (di assegni provento del reato di cui all'art. 132 digs cit.) di cui ai capi sub 14 (pag. 15 sentenza impugnata), 18 - 33 - 34 (pag. 14 sentenza impugnata) e 24-25 (pag. 13 sentenza impugnata). 13 La Corte ha ampiamente ed analiticamente illustrato le ragioni per cui, in punto di fatto, doveva ritenersi sussistente l'elemento psicologico del suddetto reato respingendo, così la tesi difensiva. La doglianza riproposta in questa sede va ritenuta di puro merito, sicchè va ritenuta inammissibile essendo finalizzata ad introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito.
2. RI 2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT E) COD. PROC. PEN.: la suddetta doglianza (in pratica identica a quella illustrata supra nella presente parte narrativa al § 4.4.) è manifestamente infondata. Il ZO è stato condannato per il reato di cui all'art. 132 dlgs cit. (capo 10/5 in concorso con De SI IO e De SI CA RT: cfr pag. 9 sentenza di primo grado) per avere concesso finanziamenti a favore di tale ER LA. Il ZO, poi, è stato condannato anche per i reati di riciclaggio di assegni: a) emessi da NT AC: capi sub 23 i cui reati presupposti sono costituiti dai delitti di usura ed esercizio abusivo del credito commessi da De SI IU nei confronti del suddetto NT;
b) emessi da ER LA: capo sub 28 i cui reati presupposti sono costituiti dai delitti di usura ed esercizio abusivo del credito commessi da De SI IU e De SI CA RT nei confronti del suddetto ER. Alla stregua della suddetta contestazione dei reati, ritenuta fondata e recepita da entrambi i giudici di merito, può, pertanto, affermarsi che: a) relativamente all'episodio di NT, la problematica sollevata dal ricorrente non ha ragion d'essere perché il ZO non risulta essere coinvolto in alcun modo con i reati presupposti commessi da altre persone;
b) relativamente all'episodio di ER, se è vero che il ZO è stato condannato in concorso per il reato di cui all'art. 132 digs cit., è, tuttavia, anche vero che il riciclaggio gli è stato imputato anche per avere riciclato assegni che lo ER aveva emesso a seguito del reato di usura (reato presupposto) al quale l'imputato non aveva partecipato. Inoltre, nel capo d'imputazione, il reato presupposto relativo all'art. 132 digs cit. è contestato per il credito concesso allo ER da De SI IU e De SI CA RT e, quindi, con tutta evidenza, per altri e diversi rapporti rispetto a quello per cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole in concorso con i soli De SI CA RT e De SI IO, come d'altra parte, aveva già ritenuto il primo giudice che aveva respinto la medesima doglianza (cfr pag. 8 sentenza di primo grado). 14 امل 2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COD. PEN.: la censura è manifestamente infondata sotto un duplice profilo: a) perché non è ben chiaro quale sia il concreto interesse dell'imputato a dedurre un'eccezione che se, accolta, comporterebbe per lui un aggravamento della pena;
b) perché, comunque, la decisione della Corte Territoriale è corretta in quanto l'usura aggravata dai nn° 3-5 del quinto comma dell'art. 644 cod. pen. è più grave del delitto di riciclaggio (cfr. in ordine a cosa si debba intendere per violazione più grave, SSUU 25939/2013 secondo le quali «la nozione di "violazione più grave" ha una valenza "complessa", che [...] implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione [...] tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse».
2.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 N° 4 COD. PEN.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte Territoriale, ha disatteso il motivo di appello in cui si era sostenuto che il ZO si era limitato alla riscossione di piccole somme, replicando, a pag. 17 della sentenza impugnata, che: «[...] le somme prestate allo ER per i debiti di gioco dallo stesso contratti, non sono affatto irrisorie [...]>>.
2.4. Infine, quanto alla pretesa omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (motivo dedotto con la memoria 02/12/2015), va osservato che nessuna doglianza, sul punto, era stata dedotta con i motivi di ricorso. Di conseguenza, il suddetto motivo va ritenuto inammissibile in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585/4 c.p.p., devono avere ad oggetto solo i capi o i punti della sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525. E, nel caso di specie, è palese che il cd. motivo nuovo, in realtà è un motivo che nulla ha a che vedere con quelli originariamente proposti.
3. ER 15 3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 271 COD. PROC. PEN.: la doglianza va disattesa per le stesse ragioni per le quali è stata respinta la medesima censura dedotta dalla De SI (supra § 3.1.).
3.2. CARENZA DI PROVA in ordine al reato di abusivo esercizio del credito di cui al capo sub 10: la Corte Territoriale ha ritenuto il RT (coniuge dell'imputata De SI) colpevole del delitto di cui all'art. 132 dlgs cit. relativamente ai finanziamenti effettuati nei confronti del solo LI NO. La posizione del ricorrente è trattata a pag. 15 della sentenza impugnata in cui la Corte, dopo avere illustrato il compendio probatorio a carico dell'imputato (contenuto univoco e convergente di molteplici conversazione telefoniche intercettate) ne ha ritenuto la colpevolezza: non è, quindi, vero che la Corte abbia condannato l'imputato solo perché coniuge della Di SI. La censura, pertanto, va ritenuta manifestamente infondata, in quanto si limita ad una rivisitazione del compendio probatorio fornendone una versione alternativa senza, però, che la medesima individui o evidenzi vizi motivazionali tali da comportare l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
3.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS COD. PEN.: l'imputato è stato ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di assegno provento del delitto di finanziamento abusivo a favore di IR DR (capo sub 32). La posizione del ricorrente, in ordine al suddetto reato, è trattata dalla Corte Territoriale a pag. 16 ss della sentenza impugnata. In punto di fatto, risulta che l'assegno in questione fu versato sul c/c 106645 acceso presso la Banca Unicredit e cointestato all'imputato e alla sua anziana madre. La Corte Territoriale dopo avere preso in esame la tesi difensiva (non era stato il ricorrente ad apporre la firma di girata sull'assegno in questione;
non era comunque ipotizzabile il reato di riciclaggio non essendo la suddetta condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro: ossia le medesime doglianze dedotte in questa sede ed illustrati supra in parte narrativa al § 5.3. ai punti sub a-b-d) l'ha disattesa (pag. 16-17 della sentenza) osservando che il RT aveva consapevolmente messo a disposizione della famiglia De SI «il suddetto conto 106645 per il versamento di molteplici assegni rilasciati da soggetti usurati (giuste le dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, che erano per lo più degli imprenditori), peraltro di importi in genere uguali e con identica cadenza, con ciò permettendo al suocero De SI IU e al cognato De SI CA RT di occultare l'appartenenza delle 16 somme incorporate nei titoli versati. Per cui è del tutto logico ipotizzare che, a prescindere dall'identificazione del soggetto che ha apposto la firma dì girata l'incasso) del titolo del IR versato attraverso lo sportello automatico, comunque il RT avesse prestato un consenso preventivo alla effettuazione di tale operazione, essendo la stessa conforme a quelle ripetutamente effettuate - nella verosimile inconsapevolezza di RL CE, l'anziana pensionata madre dell'imputato, del tutto estranea ai rapporti con gli emittenti toli - nel medesimo conto in osservanza di una prassi ampiamente consolidata nell'ambito del nucleo familiare di cui era parte il RT e da questi accettata e condivisa, essendo lecito presumere concentrata proprio in capo al RT la gestione del suddetto conto cointestato con la anziana ed ignara madre. E', peraltro appena il caso di ribad ire l'applicabilità della disciplina del riciclaggio all'operazione di versamento su c/c di titoli di credito di provenienza illecita in ragione della fungibilità del denaro e dell'obbligo assunto dalla banca, dopo l'incasso del titolo, di restituire al correntista il tantundem, ciò che giustifica la confusione delle somme di provenienza illecita in quelle oggetto del credito del correntista e l'inquadramento dell'operazione de qua nell'ambito di quelle di "sostituzione" espressamente considerate dall'art. 648-bis del c.p. [...] ». In altri termini, l'imputato effettuò la medesima operazione (utilizzando un proprio conto corrente) di quella effettuata dalla moglie Di SI AR a favore dei propri famigliari (cfr supra § 1.4.), sicchè correttamente entrambi i giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Pertanto, irrilevante deve ritenersi la circostanza che a versare l'assegno non fu l'imputato: sul punto, infatti, la Corte Territoriale, come si è visto, ha replicato con un amplissima motivazione che, essendo fondata su precisi dati fattuali e logici, deve ritenersi incensurabile in questa sede: da qui la conseguente irrilevanza delle prove dedotte. Infine, del tutto generica e, quindi, manifestamente infondata, è la doglianza circa una pretesa violazione del principio di correlazione: il fatto addebitato è quello risultante dal capo d'imputazione (riciclaggio), sicchè a nulla rileva che sia stato commesso con modalità diverse sulle quali, peraltro, l'imputato ha avuto modo di difendersi ampiamente essendo stato lui stesso a sollevare la questione che ad accreditare l'assegno sul proprio c/c era stata la moglie e non lui.
3.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 132/2 DLGS 385/1993 per non avere la Corte, in subordine, ritenuto l'ipotesi contravvenzionale di cui alla suddetta norma, pur sussistendone i presupposti giuridici e fattuali: la censura è manifestamente infondata. Infatti, una volta ricostruito il fatto secondo le modalità indicate dalla Corte Territoriale, non resta spazio alcuno all'ipotesi contravvenzionale di cui 17 ८५ all'art. 132/2 digs cit (vigente all'epoca dei fatti risalenti al 2009, essendo stato l'art. 132 sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 entrato in vigore il 19/09/2010) che si riferiva alle attività finanziare svolte non nei confronti del pubblico», laddove, invece, entrambi i giudici di merito, con motivazione incensurabile in quanto logica, congrua ed aderente agli evidenziati fattuali, hanno accertato esattamente il contrario (cfr pag.
3-4 e 9 sentenza impugnata in cui si chiarisce che la famiglia De SI gestiva delle case da gioco e, nell'ambito di questa attività, finanziava la clientela).
3.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 SEXIES L. 356/1992, per avere la Corte omesso di motivare in ordine al motivo di gravame con il quale era stato evidenziata la mancanza delle condizioni di legge per procedere alla confisca: la censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Il giudice dell'udienza preliminare, con la sentenza di primo grado (pag. 46), aveva ordinato la confisca dei beni sequestrati ad eccezione della somma di € 25.000,00 versata su un c/c intestato a RT IO (figlio dell'imputato) avendo ritenuto che la suddetta somma fosse di provenienza legittima. Relativamente agli altri beni oggetto della misura cautelare reale (ed indicati nella relazione del custode in data 30/05/2012 alla quale il giudice dell'udienza preliminare aveva rinviato), il giudice ritenne, invece, di confermare definitivamente il provvedimento ablativo in quanto «trattasi in effetti di beni e somme di denaro del tutto sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o comunque accertato in capo agli imputati;
sul punto, determinanti appaiono gli accertamenti patrimoniali svolti su incarico del PM, che hanno evidenziato come la famiglia De SI in generale e gli odierni imputati in particolare siano privi di stabili e lecite fonti di reddito (cfr. inform. Sq. Mobile 30.3.11 Fald. 3 fol. 2042 e ss.; inform. Sq. Mobile 13.4.11 Fald. 4 I. s.n.); analoga considerazione deve essere svolta a proposito delle somme di denaro portate dai conti correnti bancari intestati ai figli dei coniugi RT, IO e TO, privi di stabili fonti di reddito, che possano giustificare le disponibilità di denaro rinvenute sui predetti conti;
soprattutto quello intestato a RT IO, che reca un saldo attivo assolutamente anomalo per un giovane di quella età, disoccupato;
appare dunque verosimile ritenere che su detto conto corrente siano per contro state depositate somme di denaro di tutt'altra provenienza, riconducibili alle attività illecite della famiglia De SI, circostanza questa confermata da diverse conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento principale e dunque transitate in quello presente a seguito di separazione delle posizioni degli odierni imputati». 18 A fronte della suddetta motivazione, l'odierno imputato dedusse un motivo di appello che si snoda da pag. 17 a pag. 20 in cui, dopo avere riepilogato le vicende dei vari provvedimenti di sequestro succedutesi, riporta una serie di massime giurisprudenziali alla stregua delle quali chiese al Corte Territoriale il dissequestro di tutti i beni. La Corte Territoriale, a pag. 20 della sentenza impugnata, si è limitata a dissequestrare e ad ordinare la restituzione dell'ulteriore somma di € 25.000,00 di pertinenza di RT TO (l'altro figlio dell'imputato) ritenendo che la motivazione addotta dal primo giudice relativamente al fratello RT IO - fosse estensibile anche alla posizione di RT TO. E' vero, peraltro, come lamenta il ricorrente, che la Corte non ha speso, poi, una sola parola sulle ulteriori censure dedotte dall'imputato che, come si è detto, chiedeva la restituzione di tutti i beni sequestrati. Sennonché si deve rilevare che il motivo di appello proposto, sul punto, contro la sentenza di primo grado, è assolutamente generico ed aspecifico in quanto, come si è detto, l'imputato non ha fatto altro che richiamare notorie massime giurisprudenziali ma senza dire una sola parola contro quella parte della sentenza di primo grado in cui il giudice, richiamando atti processuali ben precisi, aveva ritenuto che i «beni e somme di denaro [fossero] del tutto sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o comunque accertato in capo agli imputati». Su questo che costituisce l'elemento centrale della motivazione addotta dal primo giudice, l'imputato, come si è detto, non ha ritenuto di spendere una sola parola: il che, rendendo il motivo generico ed aspecifico, giustifica l'omessa motivazione della Corte Territoriale la quale non aveva alcun obbligo di motivare su un motivo palesemente inammissibile.
4. In conclusione, tutte le impugnazioni devono rigettarsi e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Così deciso il 18/12/2015 19 GEN 2016 IL Il Consigliere estensore Il Presidente Il Cancelliere EMAD C A Antonio Prestipino Geppino Rago S SA 1800 ZI O * 19 CANCELLIERE Claudia Pianelli