Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Non è configurabile l'appropriazione, necessaria ad integrare il delitto di peculato, nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la "res" ed il "dominus" e, quindi, la legittimità del possesso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurazione di peculato con riferimento ad una cessione, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, di azioni di proprietà di un comune attraverso una procedura di evidenza pubblica sia pure irregolare, non potendosi qualificare la condotta del pubblico agente in termini di appropriazione ma di mera di distrazione).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. La ricostruzione della vicenda processuale. 1.1. Giovanni Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza n. 1141 del 30 ottobre 2024 (depositata il 4 novembre 2024 e notificata al difensore il 5 novembre 2024), con la quale la Corte di appello di Roma, nella veste di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., ha rigettato l'istanza, motivata dalla sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p., di revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione emessa il 18 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022) per due delitti commessi durante il suo mandato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2013, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
6 99 / 14 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/06/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' - Consigliere - 1024 N. FRANCESCO SERPICODott. N. 18271/2013- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - VINCENZO ROTUNDO Dott. - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL OT N. IL 15/03/1941 avverso l'ordinanza n. 10/2013 TRIB. LIBERTA' di RIETI, del 04/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lexte sentite le conclusioni del PG Dott. Alfredo Pompeo VIOLA, The ha chiesto il rigatio del ricorso Uditi difensori Avv. TOGNOZZI & CAROTTI, che hann concluso come in ricorso S RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Rieti, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 06.02.2013 con cui il locale P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di azioni ordinarie della S.p.A. ASM di Rieti in misura pari al 40% del capitale sociale, per il valore complessivo di € 1.120.000,00, in relazione al delitto di peculato, contestato a DI EL, consigliere d'amministrazione della S.p.A. ASM e legale rapp.te della S.p.A. AZIMUT, in concorso con MI PP, Sindaco di Rieti, e LI TO, consigliere d'amministrazione della S.p.A. ASM, per avere gli stessi architettato e portato a compimento una duplice irregolare procedura (completatasi, quanto al 38% delle quote, nel 2005, e messa in atto, relativamente al restante 2%, nel 2012) diretta ad assicurare l'acquisto da parte della non legittimata S.p.A. AZIMUT, per il tramite di un'aggiudicazione a un'A.T.I. strumentalmente costituita e controllata di fatto dal DI e dal LI, della predetta quota del 40%, già detenuta dal Comune di Rieti, a prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, con conseguente ingente danno economico per il Comune. Nell'ordinanza si assumeva che con l'operazione predetta di cessione a privati di azioni di proprietà comunale a prezzo incongruo il Sindaco di Rieti aveva in sostanza realizzato una distrazione di bene pubblico in favore di privati mediante un atto dispositivo compiuto uti dominus: il che integrava, secondo la giurisprudenza, anche dopo la novella del '90, una vera appropriazione integrante peculato.
2. L'avvocato Gianluca Tognozzi ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del DI, deducendo: a. che le quote societarie, in quanto beni immateriali, non possono costituire oggetto di peculato;
-b. che la cessione è avvenuta in esecuzione di una delibera comunale, che esclude la rottura del nesso funzionale fra le azioni e il legittimo proprietario e, di conseguenza, la configurabilità di un atto dispositivo compiuto dolosamente uti dominus;
c.- che la condotta contestata, così come ricostruita nell'ordinanza, è inquadrabile non nel reato di peculato ma in quello di abuso d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Per quanto concerne il rilievo per cui non potrebbero costituire oggetto di peculato le quote societarie in quanto entità immateriali, deve osservarsi che l'obiezione può considerarsi non pertinente in riferimento ai titoli azionari, intesi in sé come cosa mobile. Pur sotto tale profilo, resterebbe peraltro inesplicabile la funzione "probatoria" del disposto sequestro. Al di là di ciò, non c'è dubbio che non appare corretta la qualificazione attribuita dal Tribunale alla condotta contestata (salva restando, ove ne ricorrano gli specifici presupposti anche in termini di attuale perseguibilità - l'eventuale ravvisabilità di altre fattispecie delittuose). La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, stabilito che, dopo la soppressione della fattispecie del peculato per distrazione, non è più configurabile il delitto di cui all'art. 314, comma primo, cp. nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'operatore pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in tal caso permane la connessione funzionale tra la res e il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, 16 ottobre 1992, n. 553, Bava;
Sez. 6, 14 maggio 2009, n. 23066, Provenzano;
Sez. 6, 13 marzo 2009, n. 14978, De Mari). In tale situazione, la condotta del pubblico dipendente che si comporti in modo indebito riguardo al bene non può mai costituire distrazione integrante appropriazione definitiva. Nel caso in esame, al DI e ai coindagati è stato addebitato di avere ceduto a privati azioni di proprietà comunale a un prezzo incongruo. Sennonché, tale operazione risulta comunque avvenuta nell'ambito di una procedura pubblica formalizzata, che ha mantenuto, quindi, la relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario, restando così preclusa, alla stregua di quanto sopra esposto, la possibilità di considerare la cessione come radicalmente sfornita di giustificazione e frutto, quindi, di un'arbitraria contestuale interversione del possesso. Consegue da tanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio depositato il 6 febbraio 2013 e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro probatorio depositato il 6 febbraio 2013 ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE A. Cortesel DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2014 MOZIARIORE IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Piera Esposito