Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2013, n. 699
CASS
Sentenza 20 giugno 2013

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Massime1

Non è configurabile l'appropriazione, necessaria ad integrare il delitto di peculato, nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la "res" ed il "dominus" e, quindi, la legittimità del possesso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurazione di peculato con riferimento ad una cessione, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, di azioni di proprietà di un comune attraverso una procedura di evidenza pubblica sia pure irregolare, non potendosi qualificare la condotta del pubblico agente in termini di appropriazione ma di mera di distrazione).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 febbraio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1. La ricostruzione della vicenda processuale. 1.1. Giovanni Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza n. 1141 del 30 ottobre 2024 (depositata il 4 novembre 2024 e notificata al difensore il 5 novembre 2024), con la quale la Corte di appello di Roma, nella veste di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., ha rigettato l'istanza, motivata dalla sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p., di revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione emessa il 18 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022) per due delitti commessi durante il suo mandato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2013, n. 699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 699
Data del deposito : 20 giugno 2013

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