Articolo 129 del Codice di procedura civile
Articolo 121Articolo 123
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21 aprile 1942
Art. 129.
(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).

Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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