Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2005, n. 41691
CASS
Sentenza 19 ottobre 2005

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L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni.

In tema di gestione dei rifiuti, la previsione di un limite quantitativo ai rifiuti oggetto di stoccaggio deve intendersi comprensivo dei rifiuti in fase di deposito preliminare.

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  • 1La trappola della genericità: l’errore nella lista testimoniale e le sue conseguenze (Cass. Pen. n. 7912/22)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

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  • 2Indicazione generica delle circostanze in lista testi: inammissibile (Cass. 7912/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2005, n. 41691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41691
Data del deposito : 19 ottobre 2005

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