Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il P.M. deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", confermativa della decisione di primo grado, quando nelle more del giudizio di legittimità sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado.
Commentario • 1
- 1. Colpa medica: sulla responsabilità penale del gastroenterologoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 16147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16147 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 02/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO G. - Consigliere - N. 457
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 44593/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
Re AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/07/2013 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. CASTAGNA Ugo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 30/03/2012 con la quale il Tribunale della stessa città aveva assolto Re AR dal reato di cui all'art. 323 c.p., per avere, quale primario del reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo, nello svolgimento delle sue funzioni ed in violazione di norme di legge e regolamentari (tra cui le disposizioni del D.P.C.M. 19 maggio 1995 contenente la "Carta dei servizi pubblici sanitari"), intenzionalmente procurato a NT GA e FA AR, genitori di NT AV, degente in gravi condizioni in quel reparto, un ingiusto danno impedendo loro di visitare il figlio ed avere un contatto fisico con lo stesso, poi deceduto, ciò facendo utilizzando un tono ed espressioni disumane, ingiuriose ed offensive, risolte alla madre, in specie apostrofata con la frase "lei adesso ci pensa alla salute di suo figlio? Perché non ci pensava prima?" o "qui si fa quello che dico io"; e per avere, con evidente disparità di trattamento, procurato un ingiusto beneficio a RC NN, all'epoca dei fatti sottoposto a misura restrittiva disposta dall'autorità giudiziaria, in particolare redigendo due pareri medici nei quali aveva specificato che la presenza del padre e le parole affettuose di questo avrebbero tranquillizzato il paziente, rendendone più controllabile lo stato di agitazione psicomotoria. Rilevava la Corte di appello come, confermata la decisione di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto del teste Castorina, le emergenze acquisite nell'istruttoria dibattimentale di primo grado avessero dimostrato l'assenza degli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio contestato all'imputato, posto che lo stesso, con il suo comportamento, pur astrattamente censurabile sotto l'aspetto morale, non aveva violato alcuna norma di legge o di regolamento;
non aveva consumato alcuna disparità di trattamento in danno dei familiari del NT, essendosi egli limitato a fare osservare l'ordine di servizio da egli emanato il precedente 24/11/1998; non aveva, comunque, agito intenzionalmente per recare un pregiudizio a quei familiari;
non aveva neppure in seguito attuato una disparità di trattamento in favore dei genitori del RC, sia perché la situazione clinica di quest'ultimo era stata differente da quella del giovane NT, sia perché, all'epoca - dopo il decesso del NT e ben prima del ricovero del RC - era stato da egli Re adottato un nuovo e diverso ordine di servizio, datato 27/10/2006, cui erano state adeguate le relative decisioni, peraltro, nell'altro caso, condizionate anche dalle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria penale che aveva autorizzato le visite del detenuto RC NN al figlio ricoverato in quel reparto.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo il quale, con due distinti motivi, ha dedotto:
- la violazione di legge, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 238 c.p.p., commi 1 e 2, art. 511 bis c.p.p. e art. 603 c.p.p., comma 2, ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale,
con ordinanza del 25/06/2013, disatteso la richiesta del P.G. di esame del teste Castorina, senza pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese, in epoca successiva alla sentenza di primo grado, in altro processo dallo stesso teste ed effettuando valutazioni anticipate sulla rilevanza e sulla capacità dimostrativa di quella deposizione;
- il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale fondato le proprie valutazioni su taluni "fraintendimenti" (rectius travisamenti delle prove) e per avere illogicamente confermato la pronuncia assolutoria di primo grado, senza considerare che le indicazioni dei consulenti tecnici, che si erano impegnati ad escludere che il NT fosse mai uscito dal come, erano state smentite dalle annotazioni apposte sulla cartella clinica del paziente, invece valorizzate dal consulente tecnico delle parti civili;
senza tenere conto che anche il giovane RC, nel periodo in cui riceveva le visite del padre, si trovasse in uno stato di - conclamato;
trascurando la deposizione della teste Polizzotto in ordine alle modalità di accesso dei familiari nel reparto diretto dall'imputato;
eccessivamente valorizzando i poteri dispositivi dell'autorità giudiziaria che aveva autorizzato il RC alle visite al capezzale del figlio;
sminuendo il valore normativo della citata "Carta dei servizi"; ed ancora, ingiustificatamente negando il carattere ingiusto del danno arrecato ai genitori del NT, pure ricavabile, in relazione all'aspetto soggettivo del reato, dal tenore delle frasi irriguardose pronunciate dal Re alla madre del ragazzo.
3. Ritiene la Corte che il ricorso del P.G. sia inammissibile. A prescindere dalla manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, in specie in ordine alla configurabilità di un reato nel quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o di regolamento, va rilevato che il reato oggetto di addebito, contestato come commesso fino al 14/05/2006 - anche considerando il periodo di due mesi di sospensione per un rinvio del processo, di cui si da atto a pag. 5 della sentenza gravata - si sarebbe prescritto il 14/01/2014. Va, perciò, rammentato come nella giurisprudenza di legittimità si sia sottolineato come è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione con la quale il P.M. deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria, quando nelle more sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (in questi senso Sez. 6^, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv. 255740), ovvero deve tendere alla tutela di un interesse concreto, anche se rispondente a una ragione esterna al processo purché obiettivamente riconoscibile (Sez. 5^, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 247971): interesse che, nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure allegato. D'altro canto, applicando, per così dire "a contrariò, le regole fissate dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza Tettamantì, bisognerebbe prendere atto come le doglianze formulate con l'odierno ricorso, proprio perché tese a denunciare, oltre che un error in procedendo verificatosi nel giudizio di secondo grado, una serie di vizio di natura strettamente motivazionale, non potrebbero che condurre, in ipotesi, ad una declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza impugnata: con l'ulteriore conseguenza che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione del provvedimento gravato così come una violazione di legge comportante una nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). A non diverse conclusioni deve pervenirsi in considerazione della presenza, nella fattispecie, delle parti private che avevano promosso un'apposita azione civile nei riguardi dell'imputato. Ed infatti, l'interesse di tali parti civili ad una pronuncia sui relativi interessi avrebbe legittimato un annullamento della sentenza di merito assolutoria, in presenza della sopravvenuta causa di estinzione, esclusivamente se il ricorso per cassazione fosse stato proposto, agli effetti della responsabilità civile, da quelle parti, cui la legge riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sulla propria domanda, giusta il combinato disposto degli artt. 576 e 622 c.p.p., (così, tra le tante, Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri ed altro, Rv. 233918).
Al contrario, in presenza del ricorso del solo rappresentante della pubblica accusa, la natura assolutoria delle sentenze di tutti e due i gradi di merito, dunque la mancanza di una precedente statuizione sugli interessi civili, è di ostacolo alla operatività dell'art. 578 c.p.p., (in questo senso, da ultimo, Sez. 2^, n. 46257 del
17/10/2013, Ranocchia, Rv. 257429; e, sia pur con riferimento ad una situazione processuale in parte differente, Sez. 5^, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché e altro, Rv. 248389).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014