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24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 36. Astensione 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 138
- 1. Alle SU l'applicabilità al procedimento di prevenzione delle cause di incompatibilità del c.p.p. (inf. provv.)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 36.86935
[…] ovvero se, in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione, non possono ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. diverse dal comma 1, pur richiamate dalla lett. g) dell'art. 36 cod. proc. pen.»; «se al procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, lett. b), […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19987Provvedimento: […] Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione poiché, avendo ella evocato a sostegno della propria istanza anche le lettere lett. f) e g) dell'art. 36 cod. proc. pen., non era necessario indicare le ragioni concrete poste a fondamento della stessa, […] In particolare, sostiene che le norme espresse dall'art. 36 e 37 cod. proc. pen., […] giova ricordare che, secondo tale previsione normativa, nei procedimenti penali “il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e può essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. […] In primis, la BO assume che gli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- giusto processo·
- inammissibilità ricorso·
- art. 37 cod. proc. pen.·
- spese processuali·
- astensione obbligatoria·
- ricusazione giudice·
- art. 36 cod. proc. pen.·
- imparzialità giudice·
- art. 117 Cost.·
- art. 6 CEDU·
- art. 111 Cost.·
- Cassa delle ammende·
- art. 3 Cost.·
- art. 19 l. ord. giud.