Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 3
I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti "ab origine" tra loro distinti.
Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell'atto finale.
Nel caso in cui una intercettazione di comunicazione è disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma primo, D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203), con riguardo ad un' originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area, atteso che la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 21740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21740 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
2 1 740/ 1 6 40 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 333 Francesco Ippolito - Presidente - Angelo Costanzo UP 01/03/2016 - R.G.N. 40640/2015 Anna Criscuolo Ersilia Calvanese Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CI IG, nato il [...] CI RD, nato il [...] avverso la sentenza del 26/02/2015 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati Giovanni Di Benedetto e Lorenzo Contrada, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2015 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 16 luglio 2013, che condannava IG CI e RD CI alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione, ritenendoli colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso dal giugno 2008 all'11 dicembre 2008, per avere, quali rappresentanti della "SAFAB" s.p.a., in occasione di una transazione extragiudiziale con il Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela, finalizzata a risolvere una controversia relativa all'ammontare di somme che il Consorzio medesimo avrebbe dovuto corrispondere alla predetta società per i lavori di realizzazione della rete irrigua Disueri, dapprima promesso a Santo IU, ingegnere in servizio presso il EN civile di Caltanissetta, una somma di denaro quale corrispettivo per l'emanazione di un parere abnorme sull'ammontare della somma da versare alla "SAFAB" s.p.a. quale ditta appaltatrice, quindi consegnato al medesimo, a mezzo di taluni dipendenti della predetta società (Fabio RG e Paolo OC, separatamente giudicati), la somma di euro ventimila.
2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di IG CI, che hanno dedotto quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene, qui di seguito, sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine al rigetto della eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui ai decreti recanti i nn. 1835/2008, 2485/08, 2262/08, 2791/08, 2604/08, trattandosi di intercettazioni inizialmente disposte per accertare un altro delitto (quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e successivamente proseguite non già perché permanevano le ragioni del decreto originario, ma per acquisire elementi utili rispetto alla diversa fattispecie corruttiva per la quale è processo. Al riguardo si deduce, in particolare, che i vari decreti di proroga delle intercettazioni, ove si afferma la permanenza delle ragioni che avevano legittimato l'originario provvedimento, sono motivati per relationem attraverso il rinvio ad annotazioni di P.G. nelle quali non vi è alcun riferimento ai legami dell'imprenditore AN IS con l'associazione "cosa nostra" ed ai rapporti di lavoro della "SAFAB" e dei suoi titolari con imprese al primo riconducibili, diffondendosi invece, quei provvedimenti, su argomenti del tutto diversi. In essi, dunque, da un lato si affermava la permanenza delle ragioni che avevano giustificato l'inizio delle intercettazioni (ossia gli indizi del reato associativo a le 1 carico del IS) e, dall'altro lato, si faceva integrale rimando a note di P.G. nelle quali non si parlava affatto di quell'imprenditore, ovvero del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quanto invece di una specifica ipotesi corruttiva. Né, inoltre, sarebbe stata affrontata dalla Corte d'appello la questione prospettata dalla difesa in merito alla differenza dei presupposti per l'attività di captazione avente ad oggetto il reato di corruzione, rispetto a quelli previsti dall'art. 13 del decreto legge n. 152/91 per il delitto di associazione mafiosa. Il procedimento in questione, peraltro, avrebbe dovuto considerarsi autonomo e diverso rispetto a quello - concernente il reato associativo - nel cui ambito le operazioni di intercettazione vennero eseguite: ove si fosse trattato del medesimo procedimento, infatti, la competenza territoriale per l'ipotesi corruttiva sarebbe rimasta in capo all'autorità giudiziaria di Palermo, località in cui era stato posto in essere il reato più grave. Proprio il radicamento della competenza innanzi all'autorità giudiziaria di Caltanissetta dimostrava, quindi, l'esistenza di un procedimento diverso e non connesso, con il conseguente obbligo di applicare il disposto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. . La stessa sentenza impugnata, del resto, fa riferimento al fatto che nel diverso procedimento l'oggetto era costituito da un appalto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo vicino al Palazzo di IUzia di Palermo, ossia da una tipologia di lavori che nulla avevano a che vedere con quelli concernenti la realizzazione di una rete irrigua (che costituiscono, invece, l'oggetto del processo de quo).
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., poiché la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente affrontato tutti gli aspetti inerenti alla legittimità del parere rilasciato dall'Ufficio del EN civile di Caltanissetta, che è stato oggetto di apprezzamento in relazione ad una sola delle riserve (la prima), quella cioè riguardante la problematica del cd. "prezzo chiuso". Esaminando, invece, tutte le riserve oggetto del su indicato parere, non è possibile comprendere, sul piano logico, come lo stesso, risultato per molti versi sfavorevole alla società amministrata dagli imputati, possa essere stato oggetto del contestato mercimonio. Al riguardo si evidenzia, in particolare, l'erronea interpretazione della normativa relativa al prezzo cd. "chiuso", per avere i Giudici d'appello ritenuto che la somma dovuta dall'ente appaltante per ritardo nell'inizio dei lavori fosse pari all'importo di oltre cinquantamila euro, quando invece il parere del EN civile, come già evidenziato in sede di gravame, non si era attenuto alle ли 2 previsioni della legge regionale n. 10/1993, che disciplinavano i relativi criteri di determinazione del corrispettivo dei lavori da realizzare e delle conseguenti percentuali di aumento. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, inoltre, sia la consulenza tecnica di parte (secondo cui alla "SAFAB" sarebbero spettati per la prima riserva oltre due milioni di euro), sia la determinazione dell'Ufficio del EN civile, che riprendeva l'ipotesi già formulata dal direttore dei lavori ed avallata dalla Commissione di collaudo, secondo cui le sarebbe spettato l'importo di circa ottocentoventimila euro, non applicavano alcun aumento relativamente al primo anno di lavori. Né, peraltro, si è considerato: a) che l'Ufficio del EN civile si era limitato a condividere, nell'ottica di un bonario componimento della vicenda, quanto proposto dal Direttore dei lavori e dalla Commissione di collaudo, i quali già si erano espressi (sul totale di circa ottocentoventimila euro) al momento dell'emissione del parere oggetto di contestazione;
b) che una sentenza del Tribunale di Gela, immotivatamente ritenuta ininfluente, aveva riconosciuto alla "SAFAB", per quella riserva, la somma di oltre quattrocentocinquantamila euro, dopo che la transazione non si era positivamente conclusa. Il parere del EN civile, in ogni caso, proprio per la opinabilità sul piano giuridico dell'intera vicenda in esame, non poteva considerarsi illegittimo per il solo di fatto di aderire ad una certo non la peggiore dal punto di vista del Consorzio fra le possibili interpretazioni.- Non è stata valorizzata, poi, la deposizione del capo dell'Ufficio del EN civile di Caltanissetta, ossia dell'ing. ST, là dove egli ha riconosciuto, in particolare, che l'importo spettante all'impresa avrebbe potuto essere anche maggiore e che, effettivamente, alcune delle riserve dalla stessa sollevate erano senz'altro fondate in considerazione di un anomalo andamento dei lavori, con la logica conseguenza che il contenuto del parere, di cui egli si era occupato sin dalla fase istruttoria, pur essendo stato materialmente redatto dal IU, non era in alcun modo dipeso dalla somma a quest'ultimo consegnata. Né poteva esservi correlazione fra il contenuto del parere ed il pagamento delle somme, poiché, nel parlare con il ST, il OC, secondo quanto emerso dalla deposizione del primo, non affrontò il tema, limitandosi a chiedere notizie sui tempi di emissione del parere (come è stato chiarito, del resto, anche nelle deposizioni del OC e del RG). Si deduce, ancora, l'omessa motivazione riguardo all'obiezione difensiva secondo cui pagamento, fatto per ottenere quello che il ST ha definito un atto dovuto e per superare gli ostacoli, effettivi o artatamente rappresentati dal IU, ad un'emissione del parere in tempi brevi, non poteva considerarsi il Me 3 2 frutto di un accordo fra il privato ed il pubblico ufficiale, quanto, invece, di una imposizione-- o quanto meno di una induzione da parte di quest'ultimo. Sia dalle conversazioni intercettate che dalle deposizioni di RG e OC, infatti, emergeva chiaramente come questi ultimi, ed ancor più gli stessi imputati, avvertissero come un sopruso le insistenti richieste del IU, che accettarono di subire, pur cercando di contenerne le pretese. Ne discende, pertanto, che i CI furono vittime di una imposizione e non parti di un accordo corruttivo, sia perché nella sua eventuale stipula sarebbe dovuta rientrare l'emanazione di un parere con un contenuto illegittimo, sia in considerazione del fatto che nelle intercettazioni non figura mai alcun riferimento alla conclusione di un patto del genere e che il ST, ma anche il RG ed il OC, hanno decisamente negato che l'atto sia stato oggetto di discussione ed accordo tra i funzionari del EN civile e i responsabili della “SAFAB". In tal senso, il disappunto ed il timore mostrati dal RG e dal OC per l'eventualità che il parere fosse rimandato al EN civile, con la possibilità di subire ulteriori ritardi, risultano inconciliabili con la tesi di un accordo già concluso con il IU, in presenza del quale non vi sarebbe stato alcun motivo di preoccupazione per tale evenienza. Nè sono state considerate, sotto tale profilo, talune circostanze di fatto rappresentate in sede di gravame, dalle quali risultava come l'accordo transattivo raggiunto fosse, per la "SAFAB", una soluzione compromissoria al ribasso. Al ricorrente, in definitiva, potrebbe imputarsi il solo pagamento della somma in questione successivamente alla emissione del parere del EN civile (avvenuta il 19 novembre 2008), ossia una condotta, non punibile per il privato, di corruzione impropria susseguente ex art. 321 cod. pen. (previgente), poiché egli non solo fu estraneo alla fase della promessa che sarebbe stata fatta dal RG (con l'avallo del OC) nei confronti del IU, ma anzi ebbe conoscenza delle pretese di quest'ultimo solo dopo l'emissione del parere (ossia, in una riunione del 10 dicembre 2008).
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione sul rilievo del mancato inquadramento della fattispecie in contestazione nella diversa previsione dell'art. 318 cod. pen., avuto riguardo alla legittimità del parere emesso dal EN civile ed al fatto che il ST, pacificamente estraneo a qualsivoglia patto corruttivo, se ne assunse in pieno la paternità, anche per quel che attiene al suo contenuto.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla commisurazione della pena, che non ha tenuto conto du 4 dello stato di incensuratezza e delle modalità del fatto, connotate da una posizione passiva dei CI, sostanzialmente costretti ad addivenire ad un pagamento non dovuto.
3. Avverso la su indicata decisione hanno altresì proposto ricorso per cassazione i difensori di RD CI, che hanno formulato gli stessi motivi di doglianza già proposti nel ricorso di IG CI, aggiungendovi un argomento - già evidenziato, ma non adeguatamente considerato in sede di appello attinente alla peculiarità della sua posizione, rivelatasi del tutto marginale in occasione del su citato incontro del 10 dicembre 2008 (prima del quale egli, anche per il ruolo ricoperto nell'azienda, ignorava del tutto la vicenda). In relazione a tali profili, in particolare, non sono stati considerati gli elementi contrari addotti dalla difesa alla luce delle dichiarazioni rese dal OC e dall'Avv. De Medici.
4. Con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 12 febbraio 2016, l' Avv. Lorenzo Contrada e l'Avv. Giovanni Di Benedetto hanno svolto nell'interesse dei ricorrenti ulteriori argomentazioni a sostegno del motivo incentrato sulla dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., sottolineando il carattere diverso ed autonomo del procedimento incardinato a Caltanissetta rispetto a quello, iniziato a Palermo e avente ad oggetto episodi astrattamente riconducibili al delitto di associazione mafiosa, in cui sono state disposte ed eseguite le operazioni di intercettazione a carico degli imputati. Si deduce, al riguardo, sulla base della giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, l'assoluta alterità dei due procedimenti - l'uno legato all'appalto per la realizzazione del parcheggio sotterraneo del Palazzo di IUzia del capoluogo siciliano, l'altro, invece, riguardante i lavori di realizzazione di una rete irrigua presso Caltanissetta evidenziando in particolare: a) che le intercettazioni oggetto del procedimento nisseno nulla avevano a che vedere con la prova del だ reato associativo trattato invece a Palermo;
b) che le stesse hanno rivestito un ruolo decisivo ai fini della qualificazione giuridica del reato e della formazione del convincimento espresso dai Giudici di merito a sostegno della pronuncia di condanna. ли 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine ai motivi, da entrambi i ricorrenti dedotti, riguardo all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., ivi compresi quelli nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., deve anzitutto rilevarsi come il procedimento, unico all'inizio per essere stato instaurato a Palermo nei confronti di un imprenditore gelese e degli odierni ricorrenti in merito alle vicende attinenti all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo vicino al Palazzo di IUzia di Palermo, sia stato poi separato per ragioni di competenza territoriale ed incardinato innanzi agli uffici giudiziari di Caltanissetta. Risulta dagli atti, inoltre, che i fatti di corruzione oggetto della regiudicanda sono emersi durante l'espletamento delle intercettazioni disposte d'urgenza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e dal G.i.p. contestualmente convalidate, in ordine a fattispecie di reato (art. 416-bis cod. pen.) rientranti nella disciplina dettata dall'art. 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. A fronte di tali specifiche evenienze procedimentali deve ribadirsi la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 6, n. 27820 del 17/06/2015, Morena, Rv. 264087; Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265004; in motivazione, inoltre, v. Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265989, nonchè Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 27/02/2015, Franzosi, Rv. 262648), secondo cui i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un originario procedimento penale, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. : proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché il procedimento iniziale sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati: in tali ipotesi non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen., il cui paradigma di riferimento postula, di contro, l'esistenza di più procedimenti tra loro distinti ab origine. L'applicabilità dell'art. 270 cod. proc. pen., infatti, non può essere invocata ove, nel corso di intercettazioni legittimamente autorizzate, emergano elementi di prova relativi ad altro reato, pur totalmente svincolato da quello per il quale l'autorizzazione è stata debitamente rilasciata (v., in motivazione, Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M., Rv. 265757). Ciò in quanto la su citata disposizione эф ли normativa con i limiti finalistici da essa previsti, aventi ad oggetto l'indispensabilità delle captazioni in funzione dell'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza inerisce a casi di diversità del - procedimento in seno al quale s'intendono valorizzare le risultanze di intercettazioni altrove richieste e disposte, di guisa che solo in tale ambito può incidere l'elaborazione giurisprudenziale formatasi ai fini dell'esatta perimetrazione del concetto di "procedimento diverso", da intendersi, com'è noto, in senso sostanziale e non formale (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246524), con la conseguente esclusione delle ipotesi in cui fra le indagini dei due procedimenti sussista connessione dal punto di vista oggettivo, probatorio o finalistico (da ultimo, Sez. 5, n. 26693 del 20/01/2015, Catanzaro, Rv. 264001; Sez. 3, n. 2608 del 04/11/2015, dep. 2016, Pulvirenti, non mass.). Ne consegue l'inconferenza del richiamo difensivo a siffatto orientamento giurisprudenziale, come pure ai su citati limiti previsti dall'art. 270 del codice di rito, atteso che essi non possono trovare alcuna applicazione nella fattispecie in esame. Non sussistono, in tal caso, i presupposti per la operatività del divieto di utilizzo poiché il successivo atto di separazione si verifica all'interno del più ampio ed iniziale procedimento "nel quale le intercettazioni sono state disposte", con riferimento a presupposti e condizioni la cui sussistenza il giudice ha già per i medesimi reati che ne hanno costituito l'oggetto ai fini accertato- - dell'indispensabile controllo di legittimità sulle limitazioni del diritto alla riservatezza: controllo la cui duplicazione non è prevista nel procedimento ad quem, allorquando il p.m. che abbia unitariamente proceduto per più reati, ed abbia già richiesto ed ottenuto il provvedimento autorizzativo del giudice, decida di procedere separatamente per taluni di essi ai sensi degli artt. 130 e 130-bis disp. att. cod. proc. pen. . Milita in tal senso, inoltre, almeno un duplice ordine di considerazioni, già ampiamente poste in risalto nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056; Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M., cit.). La prima di esse è incentrata sul rilievo che l'art. 266 cod. proc. pen. non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento, per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per i reati diversi da quelli ivi positivamente indicati;
e ciò, pur essendo l'ipotesi di concorso di reati un fenomeno del procedimento del tutto usuale e frequente. 7 21 lle Ne deriva che la locuzione "nei procedimenti relativi ai seguenti reati" deve, per esigenze di coerenza sistematica (e, anzitutto, per l'esigenza di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo) ✓ essere interpretata nel senso della sufficienza, all'interno del procedimento, della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen.. Sarebbe, del resto, paradossale dover invece pervenire alla conclusione che l'art. 266 disciplini esclusivamente i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati da esso stesso indicati. La seconda considerazione, inoltre, viene desunta dal fatto che, allorquando l'art. 270 cod. proc. pen. deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266, ma ne indica una nuova e diversa (l'indispensabilità per l'accertamento; il fatto che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile, né coincidente, con la clausola generale di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Sia la lettera che il contesto sistematico entro il quale si collocano le citate disposizioni degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266, trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extra-procedimentale, e tuttavia riconoscendo, in quel caso, la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen.. Altrettanto paradossale, ancora, sarebbe l'interpretazione di tali due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di articolare una esplicita disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero invece in un procedimento diverso (Sez. 4, n. 29907 del 08/04/2015, Della Rocca, Rv. 264382; Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M., cit.). Lettera e contesto sistematico di tali due norme, dunque, impongono di interpretarle nel senso che, allorquando l'intercettazione viene legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna, mentre nell'ipotesi in cui si tratta di reati oggetto di un procedimento ab origine diverso, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dell'articolato parametro (indispensabilità della captazione ed obbligatorietà dell'arresto in flagranza) espressamente indicato dall'art. 270 cod. proc. pen. (in tal senso v. Sez. 6, n. 8 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, cit.; Sez. 4, n. 29907 dell'08.04.2015, Della : Rocca, cit.; Sez. 6, n. 53418 del 04/11/2014, De Col, Rv. 261838). .
2.1. Ne discende che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen., prima di valutare se sussistono profili di connessione tra le diverse vicende criminose, occorre stabilire se l'utilizzazione dei risultati delle operazioni tecniche di captazione e/o intercettazione riguardi lo stesso о distinti procedimenti: è evidente, infatti, che ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell'ambito dello stesso procedimento, ancorché . diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all'art. 270 cod. proc. pen. è del tutto fuorviante (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, cit.). Il divieto di utilizzazione, infatti, risponde alla fondamentale esigenza, più volte affermata dalla Corte costituzionale, che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni sia puntualmente motivato, in modo da evitare che sul diverso fatto manchi la garanzia di un previo intervento del giudice, con il rischio che l'autorizzazione diventi una “inammissibile autorizzazione in bianco" (Corte cost., sent. n. 366 del 11 luglio 1991; Corte cost., sent. n. 63 del 10 febbraio 1994). Ciò che il legislatore ha inteso sanzionare, pertanto, è la trasmigrazione del dato probatorio da un procedimento all'altro senza che il giudice abbia potuto esercitare alcuna forma di controllo sulla legittimità della sua acquisizione durante l'espletamento delle attività di indagine. La ratio della previsione contenuta nel primo comma della su citata disposizione è, infatti, quella di evitare l'utilizzazione circolare dei risultati delle operazioni di captazione, in violazione dei presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.. Senonchè, una volta verificatane la sussistenza per le varie figure di reato cui esse sono riferite - come per l'appunto avvenuto nel caso di specie la circostanza che dall'originario procedimento abbiano origine plurimi procedimenti non esplica alcuna rilevanza, dal momento che quello che la legge intende impedire è il trasferimento dei risultati delle operazioni tecniche dall'uno all'altro procedimento, i quali abbiano avuto autonoma e distinta origine (v., in motivazione, Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, cit.). • Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, non può attribuirsi preminente rilievo al dato formale della diversità dei procedimenti nella loro fase statica, senza considerarne affatto la genesi. Né, in tal senso, può rilevare il criterio della stretta connessione tra i fatti di reato oggetto dei distinti procedimenti per recuperare l'utilizzabilità dei risultati 9 delle intercettazioni in procedimenti aventi finanche la medesima scaturigine (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285), ovvero costituenti la prosecuzione, mediante riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., di altro procedimento già definito mediante archiviazione (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, Pulvirenti, Rv. 203741; Sez. 1, n. 6242 del 11/12/1998, Tomasello, Rv. 212956). Già in passato, del resto, alcune pronunzie di questa Corte hanno chiaramente affermato il principio secondo cui non v'è diversità di procedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 270 cod. proc. pen. nel caso in cui le indagini riguardino un unico iniziale procedimento, ancorché per avventura successivamente frazionatosi a causa della diversità dei soggetti indagati e dei reati emersi nel corso delle indagini (Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002, Semeraro, Rv. 223170). Nella giurisprudenza di legittimità è stata progressivamente accolta, infatti, una nozione sostanziale di "diverso procedimento" (da ultimo, v. Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834; Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Verdoscia, Rv. 246697), precisandosi, da un lato, che "diverso procedimento" non equivale a "diverso reato" e, dall'altro lato, che la connotazione della diversità non è determinata da evenienze di tipo meramente formale, quali, ad esempio, la diversa iscrizione o fascicolazione, ovvero l'apparente autonomia e mancanza di collegamento tra reati diversi (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246524), o, ancora, l'iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi uffici di procura in conseguenza di una distinta competenza funzionale fissata dalla legge in relazione all'ipotesi di concorso nello stesso reato di maggiorenni e minorenni (Sez. 1, n. 29421 del 09/05/2006, Arena, Rv. . 235104). . Muovendo da tale impostazione ricostruttiva, dunque, la nozione di "diversità" prescinde dal compimento di atti formali del tipo di quelli su richiamati e va ricollegata, piuttosto, al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, siccome instaurato non all'interno del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, procedimento penale (Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 27/02/2015, Franzosi, cit.).
2.2. Deve poi rilevarsi che i concetti dell'unitarietà e della diversità originaria per risolvere il distinto nodo problematico dell'utilizzabilità degli esiti delle alt del procedimento sono utilizzati dalla più recente giurisprudenza di legittimità 1 010 intercettazioni rispetto a reati non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen.. È stato, infatti, già affermato il principio secondo cui, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252870; Sez. 3, n. 39761 del 22/09/2010, S., Rv. 248557), mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., ossia l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6,. n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, cit.). E' evidente, allora, che se l'unitarietà iniziale del procedimento costituisce il dato processuale per affermare l'utilizzabilità delle intercettazioni anche per reati per i quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., non si vede il motivo per cui lo stesso criterio non debba valere per reati per i quali le predette condizioni sussistono, ancorché la loro emersione dia successivamente luogo al frazionamento del procedimento originario (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 16/02/2015, La Volla, cit.). La contestata attività captativa di conversazioni, in definitiva, deve ritenersi eseguita nell'ambito di un unico procedimento, senza che possa fondatamente prospettarsi la questione relativa all'operatività del disposto dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen.. Nel caso in esame, infatti, le ipotesi di reato contestate ai ricorrenti sono scaturite dalle medesime attività d'indagine iniziate presso altra sede giudiziaria, ed in seguito fatte oggetto di una separazione procedimentale determinata unicamente da ragioni attinenti alla individuazione della competenza ratione loci, con la conseguente piena utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del procedimento originario, prima del provvedimento di separazione disposta in relazione alla medesima notizia di . reato involgente la posizione degli stessi indagati (arg. ex Sez. 6, n. 35060 del 21/05/2010, Craveia, Rv. 248587).
2.3. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi l'assunto difensivo in punto di diversità dei presupposti per l'attività di captazione, per essere state le intercettazioni originariamente disposte nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 203/1991 (v., in narrativa, il par. 2.1.). Tale disposizione di legge, infatti, nel prevedere alcune 11 аф ille deroghe alla disciplina ordinaria delle intercettazioni, in particolare per quel che attiene ai presupposti del provvedimento di autorizzazione ed alla durata delle attività di captazione delle comunicazioni, non disciplina un mezzo di prova del tutto eterogeneo rispetto al sistema codicistico delle intercettazioni, sì da rendere inapplicabili, nelle parti non espressamente derogate dalla norma speciale, le altre disposizioni generali regolatrici della materia, contenute negli artt. 267-271 cod. proc. pen. (v., in motivazione, Sez. 4, n. 47331 del . 28/09/2005, Cornetto, Rv. 232777). La legittimità di un' intercettazione disposta adottando la disciplina dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203, va ricondotta al momento procedimentale in cui la captazione viene richiesta ed autorizzata, con l'impossibilità di una verifica in base al panorama retrospettivamente derivante dal prosieguo delle attività di intercettazione e delle altre acquisizioni. Conseguentemente, qualora siffatto mezzo di ricerca della prova sia stato autorizzato secondo tale norma, con riguardo ad una originaria prospettazione di reati in materia di criminalità organizzata, le relative risultanze ben possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini consenta di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area, rilevando solo il fatto che l'attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento a un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata (Sez. 6, n. 7 del 07/01/1997, Pacini Battaglia, Rv. 207364; Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210045).
3. Per quel che attiene alle ulteriori censure difensive (v., in narrativa, i parr. 2.2., 2.3. e 3), tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, e come tali incompatibili con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando 12 i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, sostanzialmente convergenti nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a . fondamento delle conformi rispettive decisioni, le cui motivazioni, pertanto, vengono a saldarsi perfettamente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede . da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma - assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, D Vita, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito e a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate. эф ille 13 4. Sulla base delle inequivoche risultanze offerte dalla disamina del materiale probatorio compiutamente illustrato in motivazione, ed in particolare dal contenuto delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari, i Giudici di merito hanno ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa ed hanno puntualmente esaminato e disatteso le correlate obiezioni difensive, ponendo in evidenza con congrue ed esaustive argomentazioni: a) che in forza del parere espresso dall'Ufficio del EN civile di Caltanissetta, in persona del coimputato Santo IU, riguardo alla vicenda contrattuale oggetto della controversia insorta fra la "Safab" s.p.a. ed il Consorzio di bonifica di Gela su talune riserve avanzate dalla predetta società nel corso della realizzazione dei lavori per la rete irrigua della diga Disueri nel territorio di Gela, la ditta appaltatrice ottenne una somma a titolo di risarcimento danni (dell'importo di oltre ottocentomila euro) per il ritardato inizio dei lavori (consegnati un anno e cinquantaquattro giorni dopo rispetto alla presentazione delle offerte), di gran lunga superiore a quella determinabile per legge;
b) che la maggior somma di denaro, infatti, le venne riconosciuta sulla base dell'erroneo riferimento all'intero periodo di ritardo, sebbene la normativa regionale applicabile al caso (ossia l'art. 45 della legge regionale siciliana n. 21 del 29 aprile 1985) ne stabilisse chiaramente le modalità di commisurazione al solo periodo di cinquantaquattro giorni (successivi al primo anno), considerando i Giudici di merito ragionevolmente fondata l'interpretazione secondo cui, in una prospettiva di contenimento della spesa in tema di appalti pubblici, il calcolo dell'indennizzo dovesse effettuarsi soltanto "tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte.......e la data della consegna dei lavori"; c) che sulla base di tale disciplina normativa, connotata da un'evidente natura aleatoria per la ditta appaltatrice, la somma indicata nel parere a firma del IU (limitatamente alla prima riserva concernente il ritardato inizio dei lavori) doveva ritenersi "del tutto spropositata e ingiustificata" rispetto al più prudente apprezzamento espresso dalla direzione dei lavori, mentre era assolutamente corretta la diversa modalità di quantificazione delle somme (d'importo pari ad oltre cinquantatremila euro) operata dalla direzione dei lavori esclusivamente in relazione al periodo di cinquantaquattro giorni di ritardo dalla consegna dei lavori decorrenti dal secondo anno successivo alla gara;
d) che il su indicato parere del funzionario del EN civile addetto all'espletamento della pratica, inoltre, doveva ritenersi frutto di un accordo corruttivo, essendo viziato dal fatto che il IU era stato remunerato, pur a fronte di richieste di maggior consistenza da lui avanzate, con la dazione della somma di ventimila euro in contanti, 14 2$ ли materialmente elargitagli, per conto della su indicata società dei CI, da un suo dipendente (ossia da Fabio RG, la cui posizione è stata separatamente definita con rito alternativo). In tal senso i Giudici di merito hanno correttamente valorizzato, per dimostrare la natura fraudolenta dell'intesa e la sua oggettiva finalità di attuazione del comune interesse degli imputati e del pubblico ufficiale corrotto (nei cui confronti si è proceduto separatamente), il contenuto inequivoco delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione ambientale intercorse fra i vari protagonisti della vicenda, e segnatamente: a) quella dell'1 dicembre 2008 (in cui il RG ed altro dipendente della medesima società, Paolo OC, commentavano il fatto che il IU li avesse chiamati "non appena sentito l'odore dei soldi", soggiungendo che si sarebbero visti il giorno successivo e che i soldi erano in borsa); b) quella del 4 dicembre 2008 (in cui i predetti dipendenti della "SAFAB" s.p.a. commentavano il fatto che il EN civile fosse "costato caro", augurandosi che il IU potesse accontentarsi di meno); c) quella del 10 dicembre 2008 (ove i predetti dipendenti riferivano ai CI l'esito delle "trattative" con il IU, sottolineando il fatto che quest'ultimo aveva rivendicato l'importanza del suo intervento); d) quella dell'11 dicembre 2008 (in cui il RG cercava di rassicurare il IU sul fatto che "nell'arco di un anno" avrebbero potuto esaudire la richiesta del funzionario, e quest'ultimo replicava sottolineando non solo l'importanza del suo impegno ai fini del risultato, ma anche la sussistenza di un "interesse convergente"); e) quella del 12 dicembre 2008 (in cui il OC, conversando con l'ing. CI, commentava il fatto che solo grazie al parere favorevole del EN civile, ossia del IU, la società aveva potuto concludere con l'ente appaltante, sulla base di un prezzo per essa vantaggioso, la transazione avente ad oggetto le riserve dalla stessa avanzate, menzionando, al riguardo, una serie di importi evidentemente riferiti a tutte le riserve espresse dalla società appaltatrice, e non solo al parere dal IU reso in ordine alla prima riserva). Al riguardo, inoltre, i Giudici di merito hanno, da un lato, specificamente apprezzato la valenza probatoria di tutte le allegazioni difensive (motivatamente ritenendole recessive a fronte della oggettività del dato inerente all'intesa corruttiva raggiunta dalle parti nel corso dell'iter amministrativo e della connotazione di decisività dei contrari elementi di prova rispettivamente emersi dall'istruttoria dibattimentale) e, dall'altro lato, ampiamente illustrato le ragioni per cui non era possibile accedere alla diversa tesi difensiva secondo cui anche il ritardo di una frazione limitata di anno (come, nel caso in esame, il solo periodo 15 аф di cinquantaquattro giorni) avrebbe fatto maturare il diritto dell'impresa ли appaltatrice di ricevere la somma dovuta per l'intero anno (interpretazione, questa, coerentemente ritenuta foriera di accordi fraudolenti, oltre che in contrasto con il su indicato dato normativo). Infine, sulla base di argomentazioni linearmente illustrate e prive di vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, la Corte distrettuale ha sottolineato che la decisione di accettare le richieste del IU, anziché di denunciare alle competenti Autorità quello che stava accadendo, venne concordemente presa da entrambi i ricorrenti, avuto riguardo al contenuto della conversazione intercorsa il 10 dicembre 2008 fra gli stessi ed i collaboratori RG e OC, al cui esito : il primo ricevette la provvista necessaria per concludere l'illecito accordo con il IU. Nel corso di tale colloquio, del resto, gli interlocutori, come puntualmente posto in rilievo dai Giudici di merito, si interrogavano sull'entità della somma di denaro da consegnare subito, prospettando la possibilità di dare "il saldo a buon fine" in relazione a tale specifico profilo della vicenda in esame, infatti, le decisioni di merito hanno posto in rilievo l'incidenza concretamente risolutiva dell'intervento dei fratelli CI, non solo per il fatto di avere questi ultimi affermato che in quella fase era sufficiente il versamento della somma di diecimila euro, dal momento che non risultava ancora firmata alcuna transazione, ma anche per il fatto di essersi mostrati, tutti indistintamente, d'accordo sulla opportunità di un pagamento scaglionato della somma convenuta per la corruzione del pubblico funzionario, in modo da assicurarsene un ulteriore successivo intervento qualora fossero emersi dei problemi.
5. Muovendo dal complesso di tali emergenze probatorie, dunque, i Giudici di merito hanno posto in rilievo non solo i profili di illegittimità dell'atto compiuto, ma anche, e soprattutto, quelli di illiceità dell'accordo, il cui contenuto, a sua volta, sottendeva la protezione dei rilevanti interessi economici della società F facente capo ai ricorrenti, affinchè il parere del EN civile venisse espresso nei termini indicati, per poterne poi ricavare benefici di gran lunga superiori a quelli che effettivamente le erano dovuti. La Corte distrettuale, pertanto, ha fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, ove si consideri che, in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi ә ли 16 in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530). Sotto altro, ma connesso profilo, è pacifico che il reato in oggetto possa essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale o meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. L'atto di natura discrezionale o consultiva, infatti, non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, e, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'interesse pubblico. Secondo una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Sez. 6, n. 21943 del 07/04/2006, Caruso, Rv. 234619). Ne consegue che anche la formulazione di un parere previsto dalla legge quale necessario presupposto, ovvero come specifico segmento di una successiva progressione procedimentale, può integrare la condotta delittuosa prevista dall'art. 319 cod. pen., quando lo stesso sia il frutto di un accordo corruttivo intercorso fra il pubblico ufficiale ed il beneficiario del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, IU, Rv. 262497; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095; Sez. 6, n. 19803 del 22/01/2009, Noviello, Rv. 244262). Alla stregua di quanto sopra esposto, non è revocabile in dubbio che la fattispecie de qua possa essere integrata anche mediante l'emanazione di un parere non vincolante, allorché esso assuma una rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che integrano le varie sequenze dell'intera procedura amministrativa ed incida, pertanto, sul contenuto del provvedimento finale. A tale quadro di principii si sono correttamente uniformati i Giudici di merito, tenuto conto del fatto che il parere espresso dal EN civile era espressamente previsto dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 e che, in effetti, la transazione stipulata inter partes per definire la controversia avente ad oggetto l'entità delle riserve formulate dalla società recepiva, del tutto pedissequamente, le indicazioni, fortemente pregiudizievoli per la stazione appaltante, contenute nell'atto di natura consultiva emesso dal IU (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, IU, cit.). Ө ли 17 Numerose, come si è già osservato, risultano le evidenze probatorie vagliate nelle conformi decisioni di merito (ad es., il tenore della conversazione intercettata in ambientale il 4 dicembre 2008, nella quale RG Fabio e OC Paolo parlano chiaramente del pagamento di una tangente dell'importo di 130.000 euro, da ridurre a quello di 100.000 euro) per ritenere logicamente correlata la strumentalizzazione della funzione pubblica alla dazione di somme di denaro corrisposte dai dipendenti della società facente capo ai ricorrenti, al fine di ottenere un atto di natura consultiva dal contenuto significativamente ed ingiustificatamente divergente "verso l'alto" rispetto alle modalità di determinazione del quantum individuate dalla direzione dei lavori. I Giudici di merito, dunque, hanno coerentemente ritenuto che il trattamento di particolare favore riservato dal IU alla società appaltatrice nella predisposizione del parere espresso quale funzionario tecnico del EN civile parere destinato a trasfondersi nell'atto transattivo di definizione della controversia fra appaltante ed appaltatore in ordine all'ammontare delle riserve - costituiva, in assenza di giustificati motivi e a fronte della comprovata dazione di somme di denaro, il frutto di un'intesa paritariamente stipulata dalle parti, in ragione dell'atteggiamento di piena condivisione delle trattative condotte dal RG e dal OC nei confronti del IU, al fine di accelerare i tempi di definizione per la stipula di una transazione con il Consorzio di bonifica di Gela, anche grazie al favorevole parere espresso dal predetto funzionario del EN civile. Dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, ed in particolare da quella svoltasi nel corso di una riunione del 10 dicembre 2008, la Corte territoriale ha logicamente desunto, sulla base di argomentazioni immuni da vizi in questa Sede rilevabili, il fatto che entrambi i ricorrenti erano stati messi pienamente al corrente delle richieste del IU da parte dei loro collaboratori, concordando, come si è visto, sull'opportunità di procedere ad un pagamento scaglionato del quantum, in modo da attendere prudentemente la conclusione della vicenda con la firma di una transazione ad essi gradita. Solo a seguito di tale incontro, del resto, il OC riceveva la somma di denaro in contanti che il giorno successivo sarebbe stata consegnata brevi manu al IU a titolo di anticipazione, mentre gli ulteriori pagamenti, con versamenti effettuati sul conto corrente di quest'ultimo, sarebbero avvenuti nei giorni successivi.
6. Sulla base delle implicazioni logicamente sottese al vaglio di tali risultanze 2$ istruttorie deve rilevarsi, inoltre, come la Corte distrettuale abbia congruamente ли 18 esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive formulate in ordine alle modalità di ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti, da un lato attribuendo una valenza motivatamente recessiva (per la non decisività dei relativi apporti cognitivi) ai contrari elementi di prova dedotti dai ricorrenti (ad es., la testimonianza dell'ing, ST, il parere del consulente tecnico di parte, ovvero la sentenza del Tribunale di Gela del 14 aprile 2009), dall'altro lato sussumendo le condotte delittuose in contestazione, sulla base di passaggi argomentativi linearmente illustrati, nello schema normativo proprio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319 cod. pen., per avere entrambi i ricorrenti (e il RD CI nella sua posizione apicale di amministratore delegato della predetta società) integralmente condiviso la strategia corruttiva posta in essere dai loro dipendenti nei confronti del IU, senza che alcuna contraria volontà sia stata da essi mai concretamente manifestata al riguardo. In tal senso, invero, i Giudici di merito hanno posto in rilievo come nessun elemento sintomatico sia emerso dagli atti per ritenere configurabile nel caso in esame una condotta di prevaricazione abusiva da parte del predetto funzionario pubblico, in qualche misura idonea a costringere ovvero a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione ovvero all'indebita promessa, evidenziando, per contro, gli aspetti sintomatici della presenza di quella "par condicio contractualis" che connota le fattispecie corruttive sulla base di un incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750). Né, infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, e come già osservato da questa Corte di legittimità in una situazione analoga (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, IU, cit.), può ravvisarsi alcun interesse ad accertare se il fatto, già qualificato come corruzione propria ai sensi dell'art. 319 cod. pen., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 cod. pen., vigente al momento della commissione del fatto (Sez. 6, n. 9079 del 24/01/2013, Di Nardo, Rv. 254162).
7. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure prospettate in relazione alla commisurazione del trattamento sanzionatorio (v., in narrativa, il par. 2.4.), भा poiché la Corte distrettuale ha correttamente applicato i criteri direttivi fissati dall'art. 133 cod. pen. ed ha indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su ли 19 : una valutazione di merito riguardo alla personalità degli imputati, alla intensità del dolo e alla specifica rilevanza del disvalore obiettivo del comportamento delittuoso dagli stessi tenuto nel caso in esame, in quanto tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una valutazione alternativa in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero un diverso esercizio del potere discrezionale del Giudice nella dosimetria della pena. .
8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. :
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'1 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente C Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 24 MAG 2016, REMA DJC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plera Esposito 20 0 2