Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 2
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) già maturata, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge.
Ai fini della installazione di ripetitori telefonici è insufficiente la presentazione di d.i.a., essendo invece necessario il rilascio delle autorizzazioni previste al termine della specifica procedura disciplinata dagli artt.87 e ss. del d. lgs. n. 259 del 2003 il cui mancato rispetto rende le opere abusive e suscettibili delle sanzioni di cui all'art. 44 del d. P.R. n. 380 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2010, n. 32527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32527 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/04/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 833
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 42037/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI;
nel procedimento nei confronti di:
BR LI, nato a [...] il [...];
TO GI, nato a [...] il [...];
IP IP, nato a [...] il [...];
AD AN RI, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto, che ha assolto gli imputati con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalla imputazione concernente il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 e il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 87.
Fatto accertato il 4 Settembre 2004.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore, Avv. Carraro Susanna, in sostituzione dell'Avv. Biffa Massimo e l'Avv. Simoni Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso. RILEVA
I Sigg. IP e AD, quali titolari del terreno, e i Sigg. BR e TO, quali esecutori dei lavori, sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) per avere, in assenza di autorizzazioni, realizzato e posizionato un ripetitore telefonico, sormontato da antenna di altezza di circa 18 metri e annesso contenitore di gasolio.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che per la realizzazione delle opere sia "sufficiente l'inoltro della d.i.a. all'ente locale competente".
Ricorre il Pubblico Ministero lamentando violazione dell'obbligo di motivazione ed errata applicazione della legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b) e c), posto che il Tribunale ha omesso di valutare il contenuto del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 87 e di accertare, come invece avrebbe imposto la contestazione, se le opere siano state, o meno eseguite al termine del perfezionarsi della procedura prevista dal citato art. 87. Poiché nel caso in esame tale procedura non si è perfezionata, sussiste la violazione contestata e il Tribunale ha applicato in modo errato le disposizioni di legge così come interpretate costantemente dalla Corte di legittimità. In favore delle posizioni BR e TO in data 11 aprile 2010 è stata presentata una memoria con la quale si chiede:
a) dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza d'interesse ex art. 568 c.p.p., comma 4, per essere il reato comunque prescritto;
b) dichiararsi non applicabile la disposizione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, che può trovare riferimento alla sola assenza del titolo autorizzativo del "permesso di costruire" come disciplinato dal medesimo D.P.R. n. 380 del 2001 e non a diverso titolo autorizzativo: l'art. 87, comma 2, opera riferimento alla sola D.i.a. e il citato art. 44, nuovo comma 2-bis, rinvia esclusivamente alla D.i.a. prevista dall'art. 22, comma 3;
c) la stessa giurisprudenza aveva negli anni scorsi affermato che l'autorizzazione urbanistica è assorbita all'interno della procedura ex art. 87 citato;
l'introduzione di un diverso orientamento violerebbe oggi il principio di legalità.
OSSERVA
Il ricorso è fondato.
Lamenta il ricorrente che la stringatissima motivazione della sentenza assolutoria non affronta in alcun modo il contenuto del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 87, con la conseguenza di affermare in modo errato il principio secondo cui la realizzazione di ripetitori telefonici muniti di antenna può essere preceduta dalla semplice presentazione della d.i.a..
L'interpretazione della disciplina concernente l'installazione di "ripetitori" telefonici, come introdotta dal codice delle comunicazioni elettroniche (in particolare, D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259, artt. 86 e ss.) è stata oggetto di plurime decisioni di questa
Corte, a partire dalle sentenze n. 19236 e n. 41598 del 2005 per giungere alle sentenze n. 9631 del 2006 e 42525 del 2008, ed è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 129 del 28 marzo 2006 e n. 203 del 18 maggio 2006. Le decisioni citate consentono di affermare che le disposizioni presenti nel D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 87 contengono una deroga al regime ordinario del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), deroga che la Corte costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa all'interno di un complessivo bilanciamento tra i principi costituzionali;
tuttavia, da questo regime non risulta affatto escluso che l'ente territoriale conservi un potere di valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie per l'installazione del ripetitore con le regole in materia urbanistica e ambientale.
In sostanza, il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene sostituito dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art. 87 al termine della specifica procedura ivi disciplinata, con la conseguenza che il mancato rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di sanzione ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44. Tale conclusione, del resto, non si pone in contrasto con il principio di legalità delle ipotesi incriminatrici: una lettura sistematica delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. del 2003, art. 87, commi 7 e 8 e dell'art. 98 impone di considerare che:
a) l'approvazione dell'istanza in sede di conferenza dei servizi "sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni", così che gli interessi tutelati e i presupposti propri di tali atti vengono fatti propri dalla stessa approvazione;
b) ciò è tanto vero che l'approvazione non produce effetti, qualora vi sia dissenso manifestato da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, o storico-artistica o alla tutela della salute, fino a quando la decisione finale non sia assunta dal Consiglio dei Ministri;
c) le violazioni delle procedure ora ricordate e delle relative garanzie sono soggette alle sanzioni previste dal successivo art. 98 "salvo che il fatto non costituisca reato": va, dunque, escluso che la disciplina introdotta con gli artt. 86 e 87 comportino la inapplicabilità delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 44. E dunque, se questa è l'interpretazione corretta delle disposizioni contenute nel citato art. 87 e se il Pubblico Ministero aveva contestato la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 per essere assenti le autorizzazioni previste dall'art. 87 medesimo, risulta errata l'interpretazione sottesa alla apodittica motivazione della sentenza impugnata là dove afferma che le opere in questione potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.i.a., dovendo invece il giudicante accertare che le previsioni contenute nel D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 87 e ss. siano state rispettate e che le opere siano state realizzate al termine della procedura in precedenza esaminata.
La sentenza andrebbe, pertanto, annullata con rinvio al giudice del merito per un nuovo esame alla luce delle considerazioni qui svolte. Tuttavia, come correttamente rilevato in sede di ricorso, i reati sono estinti per decorso dei termini prescrizionali, ed in tal senso la Corte deve pronunciare.
A tale proposito si rileva che non può accogliersi la richiesta di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per carenza di interesse: l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all'accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010