Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge. (Nella fattispecie, relativa a prelievi effettuati dai presidenti di una regione su fondi riservati accreditati in un capitolo del bilancio regionale, la S.C. ha qualificato il fatto come peculato e non come abuso d'ufficio, precisando che quest'ultimo è configurabile nel solo in caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto).
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- 1. L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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Nel novero dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione〈1〉, la fattispecie prevista all'art. 314 c.p. disciplina il peculato, secondo una disposizione dal seguente tenore: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.” Buon andamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2009, n. 23066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23066 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/05/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 975
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 013669/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR IU N. IL 16/12/1946;
2) RA IU EL N. IL 29/09/1955;
avverso SENTENZA del 24/11/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'Angelo Giovanni per il rigetto dei ricorsi, e degli avv. Corso e Sbacchi per Provenzano e Di Peri e Coppi per RA, per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.11.2006 - 19.1.2007 la Corte d'appello di Palermo confermava la condanna deliberata dal locale Tribunale in data 3.2.2003 nei confronti di PR IU e RA IU EL, già presidenti della Regione Sicilia dal 18.7.1996 al 29.1.1998 il primo e dal 29.1 al 21.11.1998 il secondo, per peculato in relazione all'utilizzazione del denaro erariale accreditato sul capitolo n. 10005 del bilancio regionale, denominato "spese riservate".
In fatto:
- al PR era contestata l'appropriazione di L. 231.000.000, evidenziandosi che l'ultimo prelievo si era realizzato con l'ordine di pagamento del 20 gennaio 1998 - quando l'imputato era già dimissionario - ed aveva esaurito interamente il fondo riservato;
- al RA era contestata l'appropriazione di L. 238.500.000, con un ultimo prelievo per L. 100.000.000 avvenuto con l'ordine di pagamento del 10.11.1998, quando RA era già dimissionario, e con cui era stato pure azzerato interamente il fondo riservato;
in particolare, quanto a quest'ultimo prelievo, con L.R. 9 ottobre 1998 il capitolo 10005 era stato portato da L. 200 a 300 milioni, RA si era dimesso il 16 ottobre, aveva chiesto la somma di 100 milioni il 6 novembre e l'aveva ottenuta (tramite il sistema dell'apertura di credito in favore del cassiere e poi la materiale consegna, sistema che da sempre aveva caratterizzato la messa a disposizione delle somme relative a tale capitolo di spesa) il successivo giorno 10 novembre.
Si evince dalle sentenze di merito che nessuna prova documentale od orale sulla destinazione di tali somme era stata introdotta in primo grado da parte dei due imputati, in un contesto dove l'unico dato documentale pertinente presso gli uffici regionali era costituito dalle ricevute delle singole consegne di contanti ai presidenti (il sistema consolidato prevedeva un'apertura di credito in favore del cassiere, che consegnava i contanti al presidente). Nel giudizio di appello si era proceduto a parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame di alcuni testi, introdotti dal RA, in ordine alla destinazione di parte della complessiva somma;
PR aveva presentato una memoria illustrativa di una serie di spese.
Richiamando e confermando le argomentazioni del Tribunale, la Corte distrettuale disattendeva i motivi di impugnazione e tra l'altro ed in particolare riteneva:
- il richiamo alla L.R. n. 4 del 2000, art. 56 (approvata dopo l'inizio di questo procedimento) non era idoneo a sostenere la richiesta assolutoria a seguito dell'intervento di norma più favorevole, perché l'abrogazione precedentemente intervenuta della L. n. 400 del 1988, art. 27 (richiamata dalla nuova norma regionale) rendeva inefficace la novità normativa;
in ogni caso le gestioni delle spese riservate da parte degli imputati erano state del tutto differenti dalle prassi applicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e compendiate nella ed direttiva Ciampi dell'8.11.1993, che prevedeva controlli interni e nessuna esenzione ai criteri generali di puntuale documentazione, sicché pur escluse dall'obbligo di rendicontazione le spese riservate non erano esenti dall'obbligo generale di giustificazione causale;
- era plausibile la definizione data dal Tribunale alle spese riservate, individuate nelle spese residuali rispetto agli altri capitoli di spesa, da utilizzare in via eccezionale per circostanze e necessità cui non appariva possibile far fronte con i capitoli di spesa 10004 (spese per i viaggi di Presidente e Assessori) e 10006 (spese di rappresentanza);
- la prospettazione difensiva comportava l'attribuzione al presidente della Regione Sicilia di prerogative proprie di un monarca assoluto, dall'agire privo di controllo giurisdizionale e incompatibile con le caratteristiche di diritto e garanzie proprie dello Stato costituzionale, tant'è che con la sentenza 292 del 2001 la Corte costituzionale aveva escluso che gli organi di Regioni e Province fossero esenti dalla giurisdizione contabile;
- quanto alle singole spese, la memoria del PR era rimasta del tutto priva di prova documentale a conferma dell'effettiva spendita delle somme prelevate;
in ordine al RA, dei testi escussi solo uno aveva fornito la prova documentale della ricezione di somma (beneficenza per comunità religiosa), tutti gli altri avevano riferito di elargizioni in denaro contante senza possibilità di alcun riscontro contabile;
alcune di tali spese poi dovevano considerarsi riconducibili al diverso capitolo delle spese di rappresentanza, mentre per altre non vi erano valide giustificazioni per la loro imputazione alle spese riservate (essendo stati riferiti rimborsi spese per opere di consulenza, per la stesura di dossier o preparazione di convegni, elargizioni a mogli di scioperanti in critiche condizioni economiche, spese di viaggio, rimborsi spese per sostegno all'attività politica del RA, consulenze artistiche, rimborsi spese per incarichi di esperto o consulenza sulla legislazione sanitaria;
- doveva considerarsi irrilevante il mancato rinvenimento di traccia alcuna che collegasse quelle somme con i conti bancari dei due imputati, essendo sufficiente a configurare il delitto di peculato la disponibilità giuridica del bene;
- la prassi precedente, nel senso dell'utilizzo di tali spese riservate senza rendiconto e giustificazione causale, ancorché oggetto di specifica informazione dai funzionari regionali agli imputati era irrilevante a determinare buona fede, anche da errore scusabile, costituendo errore o ignoranza sulla legge penale e comunque prassi assolutamente illegale;
- la volontà appropriativa di entrambi era plasticamente confermata dagli ultimi ordini di pagamento, per somme anche consistenti, intervenuti quando i due erano dimissionari, ed era inverosimile che, in quei periodi, esistessero esigenze istituzionali di tale urgenza ed entità da non poter essere fronteggiate con gli ordinari capitoli di spesa: ciò in particolare per l'imputato RA, in relazione al documentato prosciugamento del fondo anche in relazione all'aumento della provvista (da L. 200 a 300 milioni), immediatamente utilizzata per intero pur in costanza delle dimissioni dopo che - evidenziava la Corte distrettuale - era giunta al presidente RA prima ancora della pubblicazione del decreto di variazione di bilancio che l'aveva resa possibile, con un'accelerazione dei tempi di erogazione "davvero sconcertante".
2.1 Tramite i difensori fiduciari, IU PR ricorre per cassazione denunciando plurime violazioni dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e. Con primo motivo, in relazione all'art. 314 c.p., deduce che la Corte distrettuale avrebbe omesso di confrontarsi specificamente con la doglianza relativa all'automatismo che sarebbe stato teorizzato dal Tribunale tra l'effettuazione delle spese riservate in asserita inottemperanza all'obbligo R.D. n. 827 del 1924, ex art. 277 di predisposizione e conservazione della documentazione giustificativa di tutte le spese dell'Amministrazione dello Stato e l'appropriazione delle somme per le spese riservate, e ciò pur mancando alcuna prova sulla reale destinazione delle stesse. In particolare la Corte palermitana avrebbe omesso ogni motivazione sulla censura di inversione dell'onere della prova che siffatta costruzione avrebbe comportato, sì da far ritenere provata l'appropriazione senza che l'accusa avesse provato alcuna concreta destinazione di tali somme, in un contesto probatorio in cui era pacifico che di tali somme non vi fosse traccia nei conti correnti personali. La mancanza di tale prova, da parte dell'accusa, doveva ritenersi decisiva, perché la mera trasformazione da possesso "indiretto" a possesso "diretto" (dal potere di disporre del denaro con utilizzazione di strumenti come ordini di pagamento e mandati di accreditamento all'utilizzo di uno di tali strumenti) non integrerebbe per sè una condotta di appropriazione penalmente rilevante, permanendo anche attraverso il possesso "diretto" - e quindi la disponibilità del singolo - il possesso da parte dell'Amministrazione, tale acquisizione di disponibilità costituendo mero antecedente della condotta penalmente rilevante. Il Giudice di appello avrebbe invece immotivatamente ed erroneamente fatto coincidere l'integrazione del delitto di peculato con il mero prelievo di tali somme da parte del ricorrente. La motivazione della Corte palermitana sarebbe poi contraddittoria laddove invece ritiene in taluni casi provata l'esistenza della spesa, affermando però che la stessa andasse ricondotta non al capitolo 10005 (delle spese riservate) ma a quello diverso delle spese di rappresentanza, così però individuando una condotta non di appropriazione bensì di distrazione, non integrante il delitto di peculato.
In definitiva, la Corte di merito avrebbe automaticamente desunto che le spese non fossero provate, in assenza della documentazione che ha giudicato necessaria anche per le spese riservate. Così ritenendo erroneamente applicabile l'art. 277 citato, norma in realtà funzionale al rendiconto previsto dal R.D. n. 827 del 1924, artt. 610 ss. e quindi incompatibile con le spese "riservate". Sul punto - e censurata la loro riconduzione operata dalle sentenze di merito alla nozione di "spese residuali" rispetto a quelle previste da altri capitoli di bilancio - sarebbe stata omessa la motivazione rispetto alla deduzione difensiva per cui cesserebbe la natura di spesa riservata ove si pretendesse una sua documentazione comprovante il diritto del creditore, dovendo le stesse essere correlate agli "affari di carattere riservato" di cui trattavano la L.R. n. 28 del 1961 (art. 7) e la L.R. n. 2 del 1978, (art. 6). La natura riservata avrebbe comportato invece la sottrazione agli ordinari controlli interni (ragioneria) ed esterni (Corte dei conti) per evitare attraverso la conoscenza delle destinazioni la violazione dell'intrinseco riserbo che le caratterizzerebbe, a garanzia delle finalità perseguite e della tutela del destinatario: sul punto il ricorrente richiama norme sulle spese riservate per i ministeri della Difesa, della sanità e delle Finanze, nonché la L. n. 400 del 1988, art. 27 per le spese della Presidenza del Consiglio e il D.P.R. n.718 del 1979, art. 31. In definitiva, il carattere di riservatezza della spesa comporterebbe l'incompatibilità di alcun obbligo di rendiconto e di documentazione (come precisato dalla deposizione del teste CANZIO, pretermessa dalla Corte distrettuale, e ferma restando la destinazione a fini istituzionali e non personali) tuttavia l'osservanza di tale vincolo essendo rimessa all'esclusiva responsabilità dell'agente. Per questo per le spese riservate doveva considerarsi titolo di spesa giustificante e sufficiente lo stesso decreto o mandato di pagamento. Il giudice d'appello non si sarebbe confrontato specificamente con queste deduzioni, solo ripetendo le pregresse argomentazioni del Tribunale, affermando un generico obbligo di giustificazione causale contrastante con la natura riservata della spesa e le sue finalità cui è funzionale il riserbo, e riferendosi a norme (art. 277 citato) non pertinenti, per contro non esistendo alcuna norma che un tale obbligo, e tantomeno quello di rendicontazione, preveda.
La Corte palermitana, riproponendo genericamente le argomentazioni sul presidente della Regione quale altrimenti sovrano assoluto, avrebbe altresì omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva in ordine alla specifica scelta politica dell'Assemblea regionale, organo in qualche modo di rilievo costituzionale, come tale sottratta al sindacato giurisdizionale, di riservare con atto politico nella legge di bilancio un capitolo di spese riservate al presidente della Regione, la cui gestione è lasciata alla sua esclusiva personale responsabilità.
Con secondo motivo, in relazione agli artt. 42, 43 e 314 c.p. il ricorrente deduce che la Corte palermitana non avrebbe argomentato sulla specifica deduzione - volta a superare il rilievo del Tribunale in ordine alla rilevanza probatoria, al fine del dolo di peculato, dei prelievi successivi alle dimissioni - secondo cui in realtà e come anche comprovato documentalmente il PR avrebbe proseguito con pienezza di poteri la propria funzione presidenziale per oltre un mese dopo le dimissioni e fino all'insediamento del successivo presidente RA, mentre i prelievi avvenivano periodicamente a consuntivo complessivo di impegni già assunti in precedenza. Mancherebbe altresì motivazione sulla deduzione difensiva secondo la quale non sussisteva alcuna prospettiva di vantaggio personale nelle spese, da alcuna dottrina richiesta per la configurabilità del fatto appropriativo penalmente rilevante. Il terzo ed il quarto motivo, con riferimento agli artt. 51, 59 e 314 c.p., denunciano l'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione in via analogica della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, anche in via putativa: mancando una disciplina specifica regionale, l'orientamento della Regione era di regolarsi in modo analogo alla previsione nazionale di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 27, senza che potesse rilevare il contenuto della ed Direttiva
Ciampi - non inviata alle Regioni e relativa ai soli servizi segreti - e comunque essendo irrilevante la prassi della Presidenza del Consiglio, mentre la collocazione storica della prima previsione in bilancio delle spese riservate - risalente al 1947 - tenuto conto dei compiti e del ruolo svolti dal presidente di questa peculiare Regione autonoma determinavano anche affinità di esigenze. Pure la consuetudine, poi, potrebbe fondare l'esimente richiesta, e qui ci si sarebbe conformati alle previsioni della L. n. 400 del 1988. La Corte distrettuale avrebbe in particolare omesso ogni motivazione sull'applicazione dell'art. 59 c.p., u.c., anche in relazione all'art. 47 c.p., comma 3. Con quinto motivo, in relazione all'art. 5 c.p., il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con le deduzioni sull'incidenza, in materia di uso delle spese riservate, delle precedenti prassi presidenziali e dell'assenza di ogni contestazione o rilievo ai bilanci precedenti, oltretutto mancando la prova di una destinazione per fini non istituzionali, in parte riconosciuta dallo stesso Giudice di appello. In particolare, la sussistenza stessa del preteso obbligo di rendicontazione e comunque di predisposizione e conservazione della documentazione giustificativa delle spese riservate si profilava come frutto di una quantomeno articolata operazione esegetica dei Giudici del merito, posta la riconosciuta assenza di una normativa specifica positiva e la prassi dei precedenti presidenti.
Il sesto motivo ripropone la tesi che la L.R. n. 4 del 2000, art. 56, richiamando la L. n. 400 del 1988 (pur se abrogata), avrebbe voluto con chiarezza stabilire che le spese riservate del capitolo 10005 non sono soggette ad obbligo di rendiconto. La tecnica del rinvio opererebbe con riguardo al contenuto e non alla fonte, sicché l'abrogazione sarebbe irrilevante, dovendo privilegiarsi un'interpretazione che conservi validità ed efficacia alla norma regionale.
Con settimo motivo si deduce contraddittorietà nella motivazione dell'individuazione dell'entità del danno cagionato, del riconoscimento della continuazione e dell'aggravante di cui all'art.61 c.p., n.
7. Parlando da un lato di pluralità di condotte e dall'altro di sussunzione di alcune spese tra quelle di rappresentanza, la Corte avrebbe dovuto parametrare l'aggravante al singolo episodio e individuare quante spese sarebbero comunque rientrate in altri capitoli, per esse, secondo il ricorrente, non potendosi parlare di danno per l'Amministrazione anche ai soli fini penali.
2.2 Il primo motivo del ricorrente IU EL RA denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) e b) in relazione all'art.314 c.p., L.R. n. 456 del 2000, R.D. n. 827 del 1924, art. 277; e lett. c) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 598 c.p.p.. Ribadito che dalle deposizioni dei testi LL, IN, TO, AP si evincerebbe la ritualità della prassi consolidata di prelievi dai fondi riservati senza necessità di documentazione diversa dall'ordine di prelievo e dalla ricevuta, avvalorata dalla mancanza di un obbligo di rendicontazione di questi peculiari prelievi e dal comportamento tenuto dai precedenti presidenti della Regione, il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia svalutato l'esito della rinnovazione dell'istruttoria, non ritenendo provata la destinazione delle somme a finalità istituzionali perché tutti i testi, salvo uno, non avevano provato documentalmente la ricezione di tali somme, ed abbia erroneamente ritenuto applicabile la regola generale posta dall'art. 277 citato, in assenza di normativa derogatoria specifica, regola generale invece incompatibile - attesa la natura riservata dei fondi - con la rendicontazione generale. Secondo il ricorrente le somme stanziate per le spese riservate sarebbero "parte dell'appannaggio totale" riconosciuto al presidente, remunerazione per l'espletamento dell'attività di governo, da svolgere nel modo più consono, e fondamento dell'indipendenza dell'organo funzionale alla rappresentanza politica da garantirsi rispetto alle interferenze di altri poteri, tenuto conto dell'art. 21 dello Statuto regionale siciliano e della natura di organo di rilevanza costituzionale del presidente della Regione Sicilia. L'uso di questo tipo di "appannaggio" sarebbe pertanto insindacabile da ogni altro potere, regionale o statale, compreso quello giudiziario, essendo rimesso al "prudente apprezzamento" del presidente, secondo le indicazioni di Corte dei Conti Sez. A1, 24.4.2002 n. 131. Le spese riservate sarebbero poi in realtà soggette a controllo legislativo, attraverso la specifica corrispondente previsione annuale in sede di approvazione del bilancio. La motivazione della Corte non avrebbe risposto a tali rilievi.
Erroneamente poi la Corte distrettuale avrebbe negato il carattere di norma di interpretazione autentica alla L.R. 4 aprile 2000, art. 56, essa derivando per il ricorrente dalla stessa ratio legis e dall'intenzione specifica concretamente perseguita, essendo irrilevante l'intervenuta abrogazione della norma richiamata, posto che il richiamo alla L. n. 400 del 1988, art. 27 era al suo contenuto.
Quanto alla mancanza di un obbligo di rendicontazione, l'interpretazione data dalla Corte palermitana alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2001 sarebbe erronea perché tale sentenza non sarebbe invece contraria alle argomentazioni difensive. Altrettanto erroneo sarebbe il sostanziale automatismo con cui i Giudici palermitani hanno ritenuto sussistente il peculato in mancanza di prova adeguata della destinazione delle somme, prova in realtà da un lato difficoltosa per il tempo trascorso ed i molteplici impieghi e dall'altro fornita nell'istruttoria dibattimentale d'appello.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E e B in relazione agli artt. 314, 323 e 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 9, e lett. C in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. E e art. 598 c.p.p.. Aver ritenuto le modalità dell'utilizzazione afferenti una prassi illegittima farebbe venir meno, secondo il ricorrente, la ragione d'ufficio giustificante e realizzante il possesso del soggetto agente, donde la non configurabilità del peculato. Inoltre, la realizzazione di fini comunque istituzionali nell'impiego delle somme riservate, del resto riconosciuto in parte dalla sentenza impugnata laddove questa riconduceva alcune delle concrete spese ad altri capitoli di bilancio, avrebbe al più integrato il diverso reato di abuso d'ufficio, permanendo comunque la destinazione del rapporto con la pubblica amministrazione. Con terzo motivo vengono denunciati i medesimi vizi in relazione agli artt. 5 e 43 c.p., art. 47 c.p., comma 3, artt. 51, 59 e 314 c.p.. Premesso il richiamo alla continuità funzionale dell'organo anche dopo le dimissioni, continuità legittimante l'utilizzazione ulteriore delle somme per spese riservate, il ricorrente contesta il rilievo dato a questo aspetto per argomentare il dolo di peculato. Rileverebbe poi l'errore su legge extrapenale dovuto a ignoranza o fraintendimento di norme amministrative, essendosi il ricorrente adeguato a prassi preesistente consolidata ed autorevolmente consigliata dai competenti funzionari regionali, e comunque costituendo quella condotta esercizio di un diritto dovendo trovare applicazione analogica i principi posti dalla L. n. 400 del 1988, art. 27 (come del resto adombrato dallo stesso Tribunale a pag. 14
della sua sentenza). Sul punto erroneamente i giudici del merito avrebbero ritenuto che la prassi amministrativa costituisse elemento integrativo del precetto penale, con la conseguente irrilevanza della tematica posta dall'art. 47 c.p., comma 3 non avendo argomentato sull'inevitabilità - anche ai sensi dell'art. 5 c.p. - o scusabilità dell'errore (per le assicurazioni e indicazioni avute dai funzionari regionali istituzionalmente competenti, alla luce della contestuale assenza di una specifica diversa normativa) e non avendo correttamente interpretato l'errore come intervenuto sul fatto tipico, ritenuto in concreto diverso da quello considerato dalla norma incriminatrice. Ciò anche ai sensi dell'art. 59 c.p., u.c., in applicazione analogica dell'art. 27 citato, su cui la Corte distrettuale non avrebbe motivato nonostante specifico morivo. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione e violazione dell'art. 2 c.p. in relazione alla L.R. n. 4 del 2000, art. 56, trattandosi di legge successiva idonea ad escludere la configurabilità del peculato, influendo su uno dei suoi presupposti. Con il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente denuncia vizi ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E e B in relazione:
- all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7 perché non sarebbe provato il danno essendo irrilevanti le due sentenze della Corte dei conti regionale, perché non definitive;
- alla dosimetria della pena, essendo immotivata la riduzione di soli tre mesi dopo l'accoglimento del motivo sulla prevalenza delle attenuanti generiche;
- alla continuazione, che non sussisterebbe perché la consumazione del reato sarebbe unica coincidendo con il mancato reperimento della documentazione;
- alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, anch'essa immotivata;
il tutto in mancata risposta a specifici motivi di impugnazione, anche in relazione all'incidenza di tali punti sulla durata della pena accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi proposti dai ricorrenti devolvono questioni sostanzialmente sovrapponibili e che - essendo pacifica la situazione di fatto in ordine alle modalità di acquisizione e gestione dei fondi destinati dalle leggi di bilancio regionale alle "spese riservate" - attengono prevalentemente a problematiche in diritto ed a censure di omessa motivazione, potendo essere trattate congiuntamente.
3.1.1 La prima questione, pregiudiziale per la soluzione della causa, attiene alla natura delle spese riservate, all'individuazione della loro disciplina, ed in particolare alla sussistenza di un corrispondente normale obbligo di rendicontazione ovvero di un obbligo peculiare di giustificazione causale ovvero di un regime di assoluta insindacabilità.
L'impostazione che alla questione danno entrambi i ricorrenti, valorizzando la natura intrinseca e in qualche modo lo stesso concetto del "riservato" per affermarne in buona sostanza l'incompatibilità con ogni sistema di controllo, costituisce, a giudizio di questa Corte di legittimità, un evidente radicale vizio del percorso logico ricostruttivo. Ciò da cui occorre muovere infatti, come sempre quando manchi un'esplicita ed espressa disciplina positiva, e in particolare nel settore pubblico, sono i principi posti dalla Costituzione ed i connessi principi generali. Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost., che nel loro insieme dettano questi convergenti principi:
- ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
- tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza).
La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali.
Questi principi costituzionali e generali non comportano ovviamente l'applicazione di un unico modello di disciplina ed organizzazione della spesa pubblica, ma indicano i parametri che i vari modelli debbono rispettare, pur nelle loro articolazioni rispondenti alla peculiarità del settore in cui prima la spesa è normativamente prevista e poi concretamente interviene.
Non è pertanto compatibile con la Costituzione l'ipotesi di un potere di spesa di denaro pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo - di natura amministrativa o giurisdizionale - esterno a chi concretamente dispone la singola spesa, anche perché le peculiari esigenze del singolo settore possono essere efficacemente salvaguardate da tipologie di verifica che le concilino con il principio costituzionale, che altrimenti comunque prevale in ragione della propria fonte sovraordinata.
Ciò pur non comportando, come detto, l'applicazione ad ogni tipo di spesa delle norme generali previste dalla legislazione sulla contabilità dello Stato, subordina la legalità della spesa all'esistenza di una forma di controllo compatibile con la sua eventuale peculiare natura e che consenta la verifica della destinazione alle finalità non genericamente pubbliche ma specificamente attribuite dalla norma di previsione. In altri termini, è - e non può che essere - la Costituzione piuttosto che la mera semantica la fonte essenziale e primaria della legalità della spesa di denaro pubblico.
3.1.2 È allora tutt'altro che un caso, costituendo invece specifica e puntuale applicazione di questi principi costituzionali alla peculiarità della fattispecie, la constatazione che ogniqualvolta il legislatore ha previsto una disciplina positiva di spese riservate - ovvero ha proposto l'adozione di discipline per un tal tipo di spese - ha accompagnato la previsione dell'esenzione dall'obbligo di "normale" rendicontazione con la previsione di una qualche forma di controllo esterno a colui che in concreto spende, compatibile con la riservatezza.
Solo a titolo di esempio possono richiamarsi, oltre alle discipline relative ai ministeri della Difesa, degli Interni e dell'Economia richiamate negli atti processuali, anche:
- la L. 23 dicembre 1993, n. 559, art. 10 (disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), afferente le spese relative all'organizzazione della Dia:
"1. al D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 2, comma 2-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (Dia), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica sicurezza pubblica, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della Dia è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima";
- la L. 3 agosto 2007, n. 124, art. 29 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, testo in vigore dal: 12 ottobre 2007), relativo alle Norme di contabilità e disposizioni finanziarie:
"1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
3. il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri".
- La proposta di legge n. 842 "Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate" presentata alla Camera dei Deputati nella 12^ Legislatura dagli On.li RI, CO ed altri, con la seguente previsione: "La ripartizione dei fondi, tra spese ordinarie e spese riservate, è fatta all'inizio dell'esercizio finanziario dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, con la stessa procedura. Le spese ordinarie sono soggette al controllo della Corte dei conti mentre quelle riservate sono disposte dal direttore dell'Agenzia che fornisce un rendiconto mensile al Presidente del Consiglio dei ministri";
- Il testo di modifiche ed integrazioni alla L. 24 ottobre 1977, n.801, proposto dalle Commissioni permanenti 1A e 4A riunite nella 11^
Legislatura, con la seguente previsione:
"c) all'art. 3, è aggiunto infine il seguente comma:
È istituito, presso il Segretariato generale del CESIS, l'archivio centrale dei servizi di informazione e di sicurezza nel quale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dei servizi, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate. Con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono disciplinati le modalità di organizzazione dell'archivio e di conservazione degli atti, anche con mezzi informatici, nonché i criteri in base ai quali è consentito l'accesso per la visione dei singoli atti". Se si tiene conto che la maggior parte di queste norme disciplina attività di investigazione o dei servizi segreti (quindi settori nei quali a buona ragione potrebbero valorizzarsi le peculiari ragioni di riservatezza dell'utilizzazione), si ha conferma di quello che, per quanto argomentato, costituisce un vero e proprio principio generale dell'ordinamento, secondo il quale pertanto spesa riservata non significa spesa insindacabile ed ignota nel suo contenuto ma spesa soggetta a controllo diverso da quello previsto in via generale per l'uso del denaro pubblico.
Un controllo che volta per volta può caratterizzarsi per l'autonomia della contabilità, per la diversità dei soggetti che se ne occupano, per una giustificazione fiduciaria che si caratterizza però sempre per la diversità tra il soggetto che spende e quello cui, anche in modo peculiare, si giustifica la spesa. 3.1.3 È pertanto per più ragioni manifestamente infondata la comune deduzione difensiva secondo la quale la qualificazione "riservata" delle spese avrebbe comportato la piena discrezionalità nell'uso delle somme relative, affidandola al "prudente apprezzamento" di chi le utilizzava, sottratto a qualsiasi tipo di controllo e di giustificazione, perché:
- una siffatta soluzione era ed è contraria ai principi costituzionali in materia;
- non vi era alcuna previsione normativa che disciplinasse quelle spese in esenzione dalle regole generali di rendicontazione;
il mero inserimento nel bilancio era a tal fine irrilevante, e la L.R. Sicilia n. 19 del 1947, art. 1, comma 2 "Da tale misura devono intendersi esclusi i rimborsi di cui al successivo art. 2, il rimborso delle spese di alloggio limitatamente al Presidente, e le eventuali spese riservate e di rappresentanza sostenute dal Presidente della Regione e da Assessori o Deputati per incarico del Governo o dell'Assemblea Regionali") si limitava ad un rinvio ad altra eventuale ed originaria previsione specifica;
- la Corte costituzionale ha escluso che, in assenza di una norma costituzionale o di attuazione statutaria, gli apparati regionali possano considerarsi esenti dalla giurisdizione contabile, anche quando si tratti di operazioni finanziarie o contabili che facciano capo a componenti del Consiglio (ma il riferimento è in un contesto argomentativo significativo anche degli altri organi rappresentativi regionali) quantomeno nei casi in cui tali operazioni (quindi tali spese) non si sostanzino (come nella fattispecie all'esame di questa Corte) nell'espressione di voti ed opinioni (sentenza n. 292 del 12- 25.7.2001). È significativo che anche autorevole dottrina sorta nel sistema precostituzionale affermasse la possibile configurabilità del peculato pure nel caso di affidamento senza obbligo di rendiconto (inteso come dettaglio della spesa), quando la concreta destinazione fosse diversa da quella che costituiva la causa dell'affidamento, così negando fin d'allora - prima della disciplina costituzionale - la pretesa dell'assoluta insindacabilità nell'uso delle somme in questione.
Ben si comprende allora come il ricorrente RA deduca che in definitiva quelle somme stanziate per spese riservate sarebbero state "parte dell'appannaggio totale" riconosciuto al presidente, parlando espressamente di "remunerazione", sola ipotesi che avrebbe legittimato quell'uso uti princeps che risulta dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito, ma che proprio per l'inequivoca previsione della L.R. Sicilia n. 19 del 1947, art. 1 non corrisponde certo alla normativa vigente all'epoca dei fatti per i quali è processo.
3.1.4 Non conduce a diverse conclusioni la L.R. n. 4 del 2000, art. 56.
Irrilevante il fatto che tale articolo richiami una norma nazionale a quel momento già abrogata, perché il legislatore regionale siciliano ha autonomamente disciplinato la materia con un richiamo espresso al contenuto di tale norma ("1. Il Presidente della Regione utilizza le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione applicando le disposizioni di cui alla L. 23 agosto 1988, n.400, art. 27, comma 2"; e sulla legittimità ed efficacia del rinvio recettizio da parte del legislatore non nazionale a norme statali già abrogate, si veda anche Corte cost. sent. n. 454 del 1991), deve però innanzitutto escludersi che la L.R. Sicilia n. 4 del 2000, art.56 possa considerarsi legge di interpretazione autentica: per l'assorbente ragione - già evidenziata dai Giudici del merito - che tale tipo di norma "dichiara il significato di una parola o di una espressione di una precedente legge e tende ad eliminare un contrasto interpretativo effettivo o virtuale", mentre qui mancava del tutto ogni disciplina positiva, per quanto prima argomentato sul punto. In secondo luogo (con riferimento anche ad una delle deduzioni difensive a sostegno del comune motivo sull'insussistenza dell'elemento psicologico), e come pure già argomentato dai Giudici di merito, neppure la ritenuta applicabilità in via analogica della L. n. 400 del 1988, art. 27 - in via di mera ipotesi, perché ciò violerebbe i principi generali in materia di contabilità pubblica prima esposti - potrebbe condurre a conclusione diversa. Il richiamato principio generale, di immediata derivazione costituzionale, per cui l'esenzione dall'obbligo di rendicontazione non esclude il concorrente obbligo di giustificazione causale delle spese, ha trovato infatti nella Direttiva Ciampi dell'8.11.1993 - precedente pertanto alle nostre vicende - un'espressa e conforme applicazione proprio con riferimento alle modalità di applicazione di questa specifica norma, prevedendo esplicitamente che "deve, in conclusione, escludersi che il carattere riservato di tali interventi ... comporti la deroga ai criteri generali sulla puntuale documentazione delle spese che le amministrazioni pubbliche sostengono ...". E, si ricordi, tale Direttiva interviene in materia di attività dei Servizi segreti, quindi in un settore dove certamente ben più pregnante è l'esigenza della riservatezza. Proprio perché la L.R. Sicilia n. 4 del 2000, art. 56 richiamando la L. n. 400 del 1988, art. 27 non prevede, per quanto appena argomentato, alcuna esenzione dall'obbligo di giustificazione delle spese sostenute, deve osservarsi come risultano altresì infondati il quarto motivo del ricorrente RA (che sollecitava l'applicazione dell'art. 2 c.p.) e la deduzione contenuta nel primo motivo del ricorrente PR relativa ad asserita precedente scelta politica dell'Assemblea siciliana di lasciare all'esclusiva responsabilità del presidente la gestione delle somme portate dalla voce di bilancio afferente le spese riservate.
3.1.5 Deve quindi sul punto concludersi che, lungi allora dall'essere fonte giustificatrice di ogni tipo di eventuale illecito o irregolarità, anche fiscale (con un'utilizzazione di denaro pubblico caratterizzata esclusivamente dal suo mero materiale e grossolano passaggio di mano dal titolare del potere di spesa, in questo caso il presidente della Regione, al destinatario della singola dazione, anche per interposte persone), il carattere riservato della spesa non escludeva affatto, ne' esclude, l'obbligo di dare coeva giustificazione della gestione di quel denaro, per comprovare la sua utilizzazione in modo conforme alle finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali positivamente disciplinate, ferma l'eventuale insindacabilità della singola scelta una volta constatata tale conformità alle finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali.
3.2 Le considerazioni fin qui svolte, delineando i passaggi del percorso logico giuridico dai principi costituzionali all'assenza di alcuna espressa e specifica deroga -vuoi per norma vuoi per ruolo istituzionale in sè autonomamente rilevante e sufficiente - e poi ai soli opposti principi rinvenibili dai casi di disciplina positiva, danno altresì conto dell'infondatezza delle residue deduzioni che sorreggono i motivi in ordine alla mancanza dell'elemento psicologico, all'errore incolpevole, all'esercizio di un diritto anche in forma putativa ed all'errore sulla norma extrapenale, sui quali i Giudici del merito hanno argomentato con motivazione completa che si sottrae a censure di vizi logici o di inosservanza o erronea applicazione di norme. Va in proposito ricordato che l'esigenza di adeguato adempimento dell'obbligo di motivazione non implica necessariamente l'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, quando è comprovata l'avvenuta revisione globale di ogni particolarità del caso anche tenendo presenti le specifiche censure, viene soddisfatta con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, tutti gli altri rimanendo implicitamente disattesi e superati, pur se non specificamente confutati (Sez. Unite sent. 3286 del 27.11.2008 - 23.1.2009 in proc. Chiodi). È infatti, per le ragioni esposte, immune da censura di alcun genere l'apprezzamento dei primi Giudici secondo i quali l'utilizzazione del denaro pubblico oggetto della voce di bilancio delle "spese riservate" con modalità uti princeps, senza alcuna forma di controllo interno - pur riservato e peculiare (tra l'altro gli stessi Giudici del merito hanno ricordato che vi era un apposito ufficio per gli affari riservati tra quelli di supporto alla Presidenza) - e con modalità che obiettivamente impedivano alcuna successiva verifica delle compatibilita e conformità alle competenze istituzionali specifiche, costituiva sicuramente prassi illegale. Le due sentenze di merito hanno ritenuto che si trattasse di un'illegittimità immediatamente percepibile e che in quanto tale non poteva essere scusante (Sez. 6, sent. 10458 del 30.6 - 5.10.1994 in proc. Diene ed altri) ancorché - come emerso dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel processo di appello - gli imputati fossero stati informati dai funzionari regionali in tal senso, contrastando con gli evidenti e noti principi costituzionali e generali palesemente contrari.
Si tratta di un apprezzamento di fatto che assorbe la pluralità di prospettazioni (sotto i profili degli artt. 5 e 51 c.p., art. 59 c.p., u.c., art. 47 c.p.) della sostanzialmente medesima questione -
ove in particolare si tenga presente che stiamo discutendo dei presidenti di una delle più importanti Regioni autonome dello Stato, dotati di ogni potere e competenza propulsiva per modifiche e integrazioni normative o anche solo amministrative, ed a quotidiano contatto con gli organismi dell'Esecutivo nazionale, principali destinatari dell'obbligo di disapplicare ed interrompere prassi palesemente illegittime - e che, alla luce di tutte le ragioni di diritto argomentate finora, si sottrae a censure di logicità.
3.3 Anche le altre deduzioni sulla non configurabilità del delitto di peculato - con le diverse ragioni dedotte a loro sostegno negli ulteriori motivi - sono infondate.
Entrambi i ricorrenti ripropongono la doglianza che i Giudici del merito avrebbero ritenuto provata l'appropriazione nonostante nulla delle somme di cui si discute sia stato rinvenuto sui loro conti personali e il pubblico ministero non abbia provato le destinazioni effettive. Deducono di inversione dell'onere della prova e di automatismo tra la mancata prova documentale della singola destinazione di spesa e la sussistenza del reato, mentre solo la concreta destinazione della somma, non già la sua mera ricezione dal cassiere, costituirebbe la necessaria condotta di appropriazione/interversione del possesso legittimo. E in ogni caso, sostengono, la destinazione di tali somme a finalità diverse da quelle istituzionali ma pur sempre di interesse pubblico configurerebbe al più il delitto di abuso di ufficio.
3.3.1 La prima parte delle prospettazioni difensive affronta il punto della giustificazione della spesa sovrapponendo, a giudizio di questa Corte di legittimità, due temi distinti, con conseguente confusione dell'aspetto sostanziale in quello probatorio processuale. Il principio di diritto affermato da questa Corte - per le ragioni prima tutte argomentate - è che anche le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale, sia pure con le modalità peculiari eventualmente previste dalla specifica norma di legge che volta per volta le disciplina.
La giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre - e non di un mero generico interesse pubblico che non trovi in quelle specifiche competenze la propria pertinenza - è pertanto vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa. In assenza di tale coeva giustificazione la spesa - che è passaggio della somma di denaro, o della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che ancora legittimamente possiede in ragione della sua qualità a soggetti terzi, ovvero a se stesso in un contesto estraneo alle specifiche attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità e l'utilizzazione - per sè determina interversione del possesso ed appropriazione, perché realizza un'utilizzazione intrinsecamente illecita. La coeva giustificazione della destinazione - nei sensi e nel contenuto prima chiariti - è quindi onere strutturale proprio della fattispecie, in definitiva imposto appunto dalle precondizioni di liceità dell'utilizzazione del denaro pubblico.
Va pertanto affermato l'ulteriore principio di diritto che costituisce delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico nell'ambito di spese riservate quando non si dia giustificazione certa - secondo le norme generali della contabilità pubblica ovvero quelle derogative previste dalla legge nella singola fattispecie - del loro impiego per finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua. Nel solo caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur tuttavia espressamente riconosciute dalle norme in senso lato organizzative come esse pure proprie delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto, permane la connessione funzionale e quindi la legittimità del possesso, potendosi dar luogo, dopo la soppressione della fattispecie del peculato per distrazione e nella ricorrenza di tutti i relativi presupposti, al delitto di abuso d'ufficio (Sez. 6, sent. 553 del 16.10.1992 - 25.1.1993 in proc. Bava e altro). Oltre che ovviamente nel caso di incameramento ovvero destinazione ad uso ed interesse esclusivamente personale, è invece configurabile il delitto di peculato, e non quello di abuso d'ufficio, nei casi in cui l'utilizzazione della somma avvenga per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questo caso, infatti, lo stravolgimento della connessione funzionale determina lo stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica (Sez. 6, sent. 33069 del 12.5 - 5.8.2003 in proc. Tretter, Sez. 6, sent. 10908 del 1.2 - 28.3.2006 in proc. Caffaro;
Sez.
6. sent,352 del 7.11.2000 - 18.1.2001 in proc. Cassetti), sicché la spendita del denaro avviene uti princeps e costituisce mera interversione del possesso.
Del tutto autonomo e distinto è, invece, il tema delle modalità della prova di tale destinazione, che risponde alle relative regole processuali.
3.3.2 Nelle due fattispecie all'esame di questa Corte di legittimità, a fronte del dato incontestato dell'azzeramento del capitolo di spesa da parte di entrambi gli imputati con le modalità descritte sub 1, la Corte palermitana - osservando che PR aveva allegato solo una memoria illustrativa ed aveva reso dichiarazioni spontanee;
RA aveva introdotto, nel giudizio di appello, prove testimoniali parziali, con un solo documento cartaceo coevo - ha innanzitutto ritenuto che non sia stata mai data, anche dopo il processo di appello, la necessaria indicazione puntuale di una destinazione delle somme del capitolo 10005 - relativo alle spese riservate - corrispondente alle competenze funzionali specifiche del presidente della Regione.
In particolare la Corte distrettuale sul punto ha ritenuto che per entrambi gli imputati mancasse la prova certa della destinazione delle somme prelevate;
ciò anche in ordine all'imputato RA, perché le deposizioni assunte erano innanzitutto parziali (il che è per sè assorbente) e si riferivano ad elargizioni in denaro contante senza alcuna possibilità di necessario riscontro e, oltretutto, per ragioni che non potevano costituire valida giustificazione causale per l'imputazione a spese riservate (opere di consulenza varia, rimborsi spese per preparazione dossier o convegni, spese di viaggio, beneficenza, sostegno all'attività politica personale del RA). Da qui la pure ritenuta irrilevanza dell'assenza di traccia di un collegamento tra quelle somme ed i conti personali.
Si tratta di un complessivo apprezzamento di merito basato su fatti materiali incontestati e che, sostanzialmente conforme ai principi di diritto sopra affermati, si articola in argomentazioni che si sottraggono a censure di ordine logico.
3.4 Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono infondati. In ordine all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7 la Corte d'appello ha argomentato dell'effettiva entità dei prelievi, considerando poi autonomamente la ripetitività della condotta, il che da conto di una valutazione anche relativa al singolo prelievo e non al solo loro complesso: si tratta di apprezzamento da collegare alla narrazione dei fatti contenuta nella stessa sentenza ed in particolare ai riferiti ultimi prelievi di 32.000.000 (Provenzano), 50.000.000 e 100.000.000 (quest'ultimo da considerarsi al netto della somma di cui all'originario capo B;
RA), e che non appare illogico. In ogni caso la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, operata dalla Corte di Appello, priva di interesse autonomo il motivo, trattandosi di circostanza aggravante per sè insuscettibile di ulteriore pregiudizio.
La continuazione sussiste poiché, plurimi i prelievi in assenza di coeva certa giustificazione causale, la consumazione del reato coincide con la singola utilizzazione.
A fronte della determinazione di una pena base corrispondente al minimo edittale, la quantificazione della diminuzione per la affermata prevalenza delle attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione è stata oggetto di un complessivo apprezzamento di merito, argomentato dalla Corte distrettuale (e prima, quanto all'aumento per la continuazione poi confermato dal Giudice dell'appello, dal Tribunale) con la contestuale valutazione di tutti gli elementi fattuali - oggettivi ed individualizzanti - che venivano in considerazione (pag. 27 sent. Tribunale;
pag. 15 sent. Corte distrettuale) e che hanno determinato l'individuazione della pena finale ritenuta di giustizia dopo riduzione ed aumento. Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, congruo ai dati processuali di cui le due sentenze hanno dato conto, ed immune da vizi logici.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009