Articolo 501 del Codice di procedura penale
Articolo 500Articolo 557
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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
(( 1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame. )) 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, ((nonche' le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,)) che possono essere ((acquisiti)) anche di ufficio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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