Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2016, n. 39008
CASS
Sentenza 6 maggio 2016

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Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova della dazione indebita assume una valenza indiziaria meno concludente nel caso in cui l'utilità sia corrisposta ad un terzo).

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società di capitali che versi somme di denaro della società a terzi, per il perseguimento di un interesse estraneo a quello dell'ente ed in mancanza di un formale assenso dei soci al compimento di tali erogazioni. (Fattispecie relativa all'uso da parte dell'amministratore di una somma di denaro della impresa per il pagamento di sondaggi pre-elettorali in favore di un terzo e senza che tale erogazione perseguisse un interesse dell'ente).

Non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell'art.318 cod.pen. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n.190, la condotta del pubblico ufficiale consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determinabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta indicata integra il reato di corruzione impropria attualmente vigente).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2016, n. 39008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39008
Data del deposito : 6 maggio 2016

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