Sentenza 6 maggio 2016
Massime • 3
Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova della dazione indebita assume una valenza indiziaria meno concludente nel caso in cui l'utilità sia corrisposta ad un terzo).
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società di capitali che versi somme di denaro della società a terzi, per il perseguimento di un interesse estraneo a quello dell'ente ed in mancanza di un formale assenso dei soci al compimento di tali erogazioni. (Fattispecie relativa all'uso da parte dell'amministratore di una somma di denaro della impresa per il pagamento di sondaggi pre-elettorali in favore di un terzo e senza che tale erogazione perseguisse un interesse dell'ente).
Non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell'art.318 cod.pen. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n.190, la condotta del pubblico ufficiale consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determinabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta indicata integra il reato di corruzione impropria attualmente vigente).
Commentari • 3
- 1. Il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuatoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 21 luglio 2025
Cass. pen., Sez. VI, 26 giugno 2025, sentenza n. 23808 LE MASSIME “La differenza tra reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato si individua nel diverso atteggiarsi dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati -anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti”. “Indispensabile ai fini della configurabilità …
Leggi di più… - 2. Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 318 (nel testo introdotto dalla L. 190/2012) punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, senza richiedere l'individuazione di un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio, sicché la corruzione per l'esercizio della funzione ha natura di reato di pericolo (Sez. 6, 49226/2014). In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano …
Leggi di più… - 3. Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (SU, 15208/2010). Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, “ex post”, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2016, n. 39008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39008 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2016 |
Testo completo
39 0 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 804Sent. n. Giovanni Conti - Presidente - sez. UP - 06/05/2016 Domenico Carcano R.G.N. 10599/2016 Orlando Villoni Gaetano De Amicis Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AG IA, nato a [...] il [...];
2. MO MA, nato a [...] il [...];
3. ON AN, nato ad [...] il [...];
4. TA IO, nato a [...] il [...];
5. NI ER, nato a [...] il [...];
6. ES LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2015 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione e l'annullamento con rinvio per il capo D); udito l'avvocato Paolo Gambarelli, quale difensore della parte civile Ordine degli Architetti di Firenze, nonché quale sostituto, per delega, dell'avvocato MA Passagnoli, difensore della parte civile ER IA, che ha concluso per la Er conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;
uditi gli avvocati Pier AT Lucibello, Alessandro Diddi, Mario Taddeucci Sassolini, Franco Carlo Coppi, Fabio Spada, Gianluigi Tizzoni, RD Villlata, Pasquale De Luca ed Annalisa Parenti, quali difensori di fiducia degli imputati e, precisamente, i primi due del BI, il terzo ed il quarto del ON, il quinto del NI, il sesto ed il settimo del TI, l'ottavo ed nono del Cioni, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27 ottobre 2015, la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale della stessa città, ha in particolare: A) condannato, alle pene ritenute di giustizia, e senza concessione delle attenuanti generiche, IA AG, LV ES, MA MO e ER NI per il reato di corruzione propria ex art. 319 cod. pen. (capo A della rubrica), per avere stipulato ed attuato un accordo illecito, il primo agendo nella qualità di assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, avente ad oggetto il conferimento di incarichi, da parte di società riconducibili al ES ed amministrate dal NI e da ST SA, nelle more deceduto, al MO ed a OR SA, anche questi nelle more deceduto, per la predisposizione ed esecuzione di progetti relativi alla edificazione di nuovi uffici della Provincia di Firenze e della Regione Toscana, ubicati nell'area Castello, per i quali erano previsti compensi complessivamente pari a circa 3.000.000 di euro, nonché ad altri professionisti per la realizzazione di interventi di edilizia privata, tutti indicati dal AG, e con riferimento ad opere comprese nel piano di urbanizzazione dell'area Castello, in cambio del rilascio dei permessi ad edificare immobili a destinazione privata alle imprese del gruppo facente capo al ES, in assenza delle condizioni necessarie desumibili dalla convenzione urbanistica del 2005, con condotta contestata come commessa fino al 18 novembre 2008; B) dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di IA AG sia per il reato di cui all'art. 353, primo comma, cod. pen. (capo B della rubrica), commesso tra il dicembre 2007 ed il gennaio 2008, e relativo alla contestazione di aver turbato la libertà della gara indetta dalla Provincia di Firenze al fine di acquistare un immobile da destinare ai propri uffici in zona estranea all'area Castello, sia per il reato di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen. (capo E della rubrica), commesso fino al maggio 2004, e concernente l'addebito di aver indotto il gruppo imprenditorialeАл 29 B.T.P. s.p.a., facente capo a RD US, ad affidare la redazione dei progetti per il recupero dell'Area denominata ex Panificio militare al MO;
C) condannato alla pena ritenuta di giustizia AN ON, assessore alla sicurezza pubblica e vivibilità urbana del Comune di Firenze, sia per il reato di corruzione impropria ex art. 318 cod. pen. (capo C della rubrica), contestato dal Pubblico Ministero come commesso fino al 18 novembre 2008 e qualificato in termini di corruzione propria, per aver stipulato ad attuato un accordo illecito con ST SA, amministratore di società del gruppo TI, nelle more deceduto, avente ad oggetto il rilascio di una gratifica economica al figlio, impiegato presso altra società del gruppo TI, la concessione in locazione a condizioni di favore di un appartamento ubicato in zona centrale di Firenze, ed il finanziamento, per 30.000 euro, dell'operazione di distribuzione a domicilio ai cittadini del regolamento comunale di Polizia Urbana, con ritorno di immagine per l'imputato, in cambio della votazione favorevole all'insediamento dello stadio di calcio in luogo del parco pubblico nella zona di urbanizzazione Castello e di attività genericamente "lobbistica" presso l'allora Presidente della Provincia di Firenze AT NZ, sia per il reato di violenza privata (capo D della rubrica), commesso fino al 10 ottobre 2008, per aver costretto, con minaccia implicita, l'imprenditore MA IL a rimuove la dipendente ON IN dall'incarico di rappresentante dell'impresa di quest'ultimo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
D) condannato alla pena ritenuta di giustizia IO TA, per il reato di appropriazione indebita (capo G della rubrica), con condotte consumate tra il 13 ottobre 2008 ed il 28 gennaio 2009, avente ad oggetto somme di denaro di società da lui amministrate, utilizzate per pagare sondaggi preelettorali commissionati da AN ON, e finalizzati alla candidatura di quest'ultimo alle primarie del partito di appartenenza per la nomina a candidato sindaco di Firenze, per un importo complessivamente pari a poco meno di 15.000 euro;
E) condannato IA AG, LV ES, MA MO, ER NI e AN ON al risarcimento delle parti civili rispettivamente costituite nei confronti di ciascuno di loro ed alla rifusione delle spese di costituzione e di difesa in giudizio dalle stesse sostenute. Il Tribunale, invece, all'esito del giudizio di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità del solo AG, ed esclusivamente per i reati di abuso di ufficio in favore del MO, per aver omesso di informare il NI della sopravvenuta impossibilità di un utile svolgimento dell'incarico di progettazione degli uffici della Provincia di Firenze nella zona compresa nel piano di urbanizzazione dell'area Castello, così riqualificando l'originaria contestazione di corruzione propria (capo A della rubrica), nonché di turbata libertà degli incanti "All (capo B della rubrica), mentre aveva assolto tutti gli altri imputati dagli addebiti 3 да agli stessi mossi, e precisamente il ES, il NI ed il MO, oltre che il SA, per non aver commesso il fatto in ordine al capo A, nonché il ES, il NI ed il MO, il ON ed il TA, oltre che il SA, perché i fatti non sussistono, con riguardo a tutte le altre imputazioni. Il Tribunale, inoltre, aveva accolto la sola domanda risarcitoria presentata dalla Provincia di Firenze nei confronti del AG.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello: gli avvocati Pier AT Lucibello e Alessandro Diddi, quali difensori di fiducia del AG;
gli avvocati Franco Coppi e Mario Taddeucci Sassolini, quali difensori di fiducia del MO;
gli avvocati RD Villata e Gian Luigi Tizzoni, quali difensori di fiducia del ES;
l'avvocato Fabio Spada, quale difensore di fiducia del NI;
gli avvocati Pasquale De Luca e Annalisa Parenti, quali difensori di fiducia del ON;
l'avvocato Valerio Valignani, quale difensore di fiducia del TA.
3. Nel ricorso presentato dagli avvocati Lucibello e Diddi nell'interesse del AG sono articolati sette motivi, preceduti da una premessa. Nella premessa, si ripercorrono le tappe dell'iter amministrativo avente ad oggetto l'urbanizzazione della piana Castello. Si rappresenta, in particolare, che detta zona, dopo una prima convenzione urbanistica che aveva individuato la complessiva volumetria sviluppabile, era stata interessata da una seconda convenzione urbanistica, stipulata il 18 aprile 2005 tra il Comune ed i proprietari delle aree, la quale aveva previsto interventi di maggior dettaglio, e che, in data 27 gennaio 2006, si era pervenuti ad un protocollo d'intesa tra Comune, Regione e Provincia, nel quale le ultime due indicavano di voler localizzare nell'area Castello la sede dei loro centri direzionali, nonché la sede del polo scolastico per l'istruzione superiore. Infine, in data 9 luglio 2008, la Giunta comunale di Firenze aveva approvato un accordo procedimentale ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 con il Consorzio dei privati proprietari.
3.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. e 6 CEDU, per avere la sentenza impugnata riformato la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado in ordine al capo A) della rubrica senza rinnovata assunzione delle prove orali. Si deduce, con riferimento alla condanna per i fatti di corruzione di cui al capo A), che il AG in primo grado era stato condannato solo per un ridotto segmento della complessiva condotta contestatagli, e previa riqualificazione dell'addebito in termini di abuso di ufficio. Il giudice di appello, invece, ha Ал ritenuto la responsabilità del AG per l'intera condotta descritta 4 да nell'imputazione di cui sub a), e, a tal fine, da un lato, ha valorizzato le dichiarazioni dei testi AT NZ e NA IC, rispettivamente Presidente della Provincia di Firenze e Sindaco di Firenze all'epoca dei fatti in contestazione, per affermare che il protocollo d'intesa del 26 gennaio 2006 tra Comune, Provincia e Regione non fosse vincolante, a differenza di quanto aveva affermato la sentenza di primo grado. Si deduce, poi, relativamente alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di induzione indebita di cui al capo E), che la pronuncia assolutoria di primo grado era fondata sul contenuto delle testimonianze di US, NI, Di RD e NG, le quali avevano escluso l'esistenza di indebite coartazioni da parte del AG in danno del gruppo guidato dal US ai fini della nomina del MO.
3.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, e,in particolare, dell'art. 319 cod. pen., nonché difetto di motivazione, per omessa o manifesta illogicità di motivazione, previa errata applicazione di norma sostanziale in ordine alla sussistenza delle prestazioni corruttive, e, in particolare, all'incarico degli architetti MO e VI per la realizzazione del progetto di massima del piano di urbanizzazione della zona Castello. Si deduce che la sentenza postula, a base della corruzione, «un accordo in forza del quale, a fronte dell'asservimento dell'assessore AG e dei suoi uffici agli interessi privati, [lo stesso] avrebbe conseguito gli incarichi agli architetti SA e MO» da parte delle società del gruppo TI, sebbene «di tale accordo non sia in grado di individuare la benché minima traccia». Si premette che, secondo la contestazione, gli incarichi al SA sono stati conferiti il 20 aprile 2004, il 16 novembre 2005, il 2 gennaio 2006 ed il 5 dicembre 2006; l'incarico al MO per il masterplan ed il progetto di massima è del 12 luglio 2005. Si osserva, poi, che il conferimento da parte dei privati di incarichi ad architetti nominati dalla parte pubblica rispondeva all'esigenza, indicata nella convenzione urbanistica, al punto 9.2., di «garantire un elevato livello di qualità architettonica all'intero comparto insediativo», che il precedente progetto redatto dall'equipe coordinata dal prof. Spadolini non era stato rispondente alle esigenze dell'Autorità comunale, che, come aveva osservato puntualmente il Tribunale, curare la qualità degli insediamenti era una prerogativa riservata all'Amministrazione», e che questo atteggiamento, come aveva rilevato il teste Di Benedetto, direttore dell'Ufficio del P.R.G. di Firenze, non era un'anomalia, bensì una prassi più volte riscontrata proprio in relazione agli interventi nell'area in questione compiuti da precedenti compagini amministrative.
3.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, e, in particolare, dell'art. 319 cod. pen., nonché difetto di motivazione, per 5 да omessa o manifesta illogicità di motivazione, e previa errata applicazione di norma sostanziale in ordine alla sussistenza delle prestazioni corruttive, e, in particolare, all'incarico degli architetti MO e VI per la progettazione degli edifici della Regione e della Provincia. Si deduce che la Corte d'appello erroneamente afferma che il AG avesse fatto conferire l'incarico per la progettazione degli edifici della Regione e della Provincia ad un professionista fino ad allora sconosciuto», datato 6 aprile 2007, quando invece il MO aveva ricevuto l'incarico per il masterplan della zona Castello da società del gruppo TI già nel 2005. Si aggiunge che la conversazione telefonica intercettata n. 2617 dell' 1 marzo 2008, intercorsa tra il AG ed il SA, e con la quale quest'ultimo chiedeva al primo di intervenire per il pagamento degli onorari del MO per la progettazione degli edifici della Regione e della Provincia, attestava con immediatezza l'estraneità dell'assessore a questi problemi, e che è errata anche l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il gruppo TI non aveva alcun interesse a dare incarico per la progettazione della Provincia: in particolare, le clausole della convenzione urbanistica del 2005 consentivano al privato operatore di progettare e realizzare i due edifici direzionali. Si deduce, ancora, che l'attività di ostacolo frapposta dal AG alla gara pubblica indetta dal Presidente della Provincia NZ per l'individuazione di un immobile diversamente allocato al fine di insediarvi il centro direzionale dell'ente locale appena indicato era ragionevolmente ravvisabile nella volontà di garantire l'adempimento del protocollo d'intesa tra i tre enti territoriali del gennaio 2006, e di assicurare la realizzazione di un importante progetto del Comune. Si rappresenta, inoltre, che la sentenza impugnata non chiarisce la finalità dell'attività di turbativa posta in essere dal AG e, conseguentemente, l'oggetto dell'accordo corruttivo, e che l'attività del AG non può essere letta nemmeno come tentativo di conservare al gruppo TI l'utilità dei costi sostenuti per l'incarico di progettazione della sede della Provincia in zona Castello conferito al MO, al fine di evitare dall'imprenditore imbarazzanti richieste di spiegazioni: tale interpretazione, infatti, ricostruisce una condotta rispondente non già all'esigenza di dare esecuzione ad un accordo nel quale il rapporto atto-utilità è in una relazione sinallagmatica», ma ad una volontà unilaterale di evitare un danno a se stesso quale possibile ritorsione del danno subito dal terzo e derivatogli da un fatto sopravvenuto».
3.4. Nel quarto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, e, in particolare, dell'art. 319 cod. pen., nonché difetto di motivazione, per omessa o manifesta illogicità di motivazione, e previa errata applicazione di norma sostanziale in ordine alla sussistenza delle prestazioni corruttive, e, in particolare, alla nomina degli architetti MO e VI per il rilascio dei permessi a costruire. Si deduce che il rilascio dei permessi a costruire nel luglio 2008 non era una conseguenza dell'attività con cui il AG aveva determinato l'insuccesso della gara indetta dalla Provincia, bensì la doverosa attuazione della convenzione urbanistica del 18 aprile 2005, come aveva ammesso, con atto formale, il dirigente comunale competente, dottoressa Achenza, che l'accordo procedimentale del luglio 2008 garantiva nell'interesse pubblico, ed era un atto di Giunta e non dell'assessore, che la scelta di inserire lo stadio nell'area del parco pubblico, come aveva evidenziato la sentenza di primo grado, era riferibile alla volontà del sindaco IC e non del AG, e che, se vi fosse stato un effettivo interesse alla remunerazione del MO da parte del AG, i primi permessi da rilasciare avrebbero dovuto essere quelli per la realizzazione degli edifici pubblici.
3.5. Nel quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, e, in particolare, dell'art. 319 e 319-quater cod. pen., nonché difetto di motivazione, per omessa o manifesta illogicità di motivazione, e previa errata applicazione di norma sostanziale in ordine alla sussistenza di condotte concussive ed induttive nei confronti dell'imprenditore US, al fine di fargli conferire al MO l'incarico di redigere i progetti per il recupero dell'Area denominata ex Panificio militare. Si deduce che l'incarico fu conferito non solo al MO, ma anche all'architetto spagnolo MO, di fama internazionale, che il US, nella conversazione del 23 marzo 2008, riportata nella sentenza di primo grado, si era lamentato del AG, perché era «uno che ci ha fatto prendere l'architetto spagnolo [...]».
3.6. Nel sesto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, e, in particolare, dell'art. 353 cod. pen., nonché difetto di motivazione, per omessa motivazione in ordine alla dichiarazione di prescrizione invece che all'assoluzione dell'imputato per il reato di turbata libertà degli incanti, e, conseguentemente, in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle partici civili appellanti. Si deduce che il bando emesso dalla Provincia di Firenze non introduceva una vera e propria gara, perché l'ente pubblico «si riserva [va] di effettuare trattative, anche contemporaneamente, con uno o più dei soggetti proponenti», sicché lo scopo era semplicemente quello di far emergere eventuali proposte di acquisto, e non di determinare una competizione tra offerte;
di conseguenza, in una vicenda di tal tipo, non può parlarsi di gara (si cita anche Sez. 6, n. 1408 del "All 30/09/1998), né le parti civili possono vantare pretese risarcitorie. 7 3.7. Nel settimo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, e, in particolare, dell'art. 185 cod. pen., nonché difetto di motivazione, in ordine alla condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di onorari e spese in favore delle parti civili costituite nei suoi confronti Telma s.r.l. e IA, in mancanza di correlazione con il fatto-reato e di qualunque motivazione. Si deduce che l'offerta dell'immobile avanzata dal Telma s.r.l. attraverso la mediazione del IA fu rigettata dalla Provincia perché formulata per «cifre troppo alte» e per problemi di natura urbanistica, e non già per pressioni del AG.
4. Nel ricorso presentato dagli avvocati Coppi e Taddeucci Sassolini nell'interesse del MO sono articolati tre motivi.
4.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e, in particolare, dell'art. 192 cod. proc. pen. (ma anche dell'art. 6 CEDU), nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il nuovo esame dei testi AT NZ e NA IC. Si deduce che la sentenza impugnata, proprio sulla base di tali deposizioni, ha operato una diversa valutazione rispetto al Tribunale in ordine alla vincolatività del Protocollo d'intesa del gennaio 2006 tra Regione, Provincia e Comune con riferimento alla localizzazione degli edifici direzionali dei primi due enti nell'area "AS, ritenendone la natura programmatica, e, quindi, l'inutilità del lucroso incarico di progettazione della sede direzionale della Provincia, conferito al MO da parte delle società del gruppo TI. La prova è decisiva, perché l'affermazione della natura non vincolante del protocollo d'intesa in questione è il presupposto sia per "spostare" il «momento "genetico">> dell'accordo corruttivo al conferimento dell'incarico al MO in data 6 aprile 2007, sia per qualificare in termini illiceità la condotta dell'assessore AG, sia per individuare l'atto pubblico illecitamente "compravenduto" nel rilascio dei permessi per la costruzione di edifici privati».
4.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità del MO. Si premette che l'addebito al MO è di concorso eventuale nel reato di corruzione, non essendo egli né il corrotto, né il corruttore, e che, quindi, occorre l'accertamento, da un lato, della rilevanza causale della sua condotta. Si osserva, poi, che le utilità che si assumono conseguite dal AG dalle società del gruppo TI e riversate sul MO sono: a) l'incarico di redazione del 8 да masterplan e del progetto di massima della zona Castello, conferito in data 12 luglio 2005; b) l'incarico di redazione del progetto per le sedi degli uffici di Regione, Provincia e del cd. Infopoint, conferito in data 6 aprile 2007; c) la promessa di poter individuare nominativi di professionisti per singoli interventi di edilizia privata da realizzare dalle medesime società del gruppo TI. Quanto alla vicenda del conferimento dell'incarico di redazione del masterplan e del progetto di massima, si osserva che la sentenza impugnata non ha approfondito in alcuna parte tale elemento. Il silenzio della Corte d'appello in proposito ha dato luogo o al giudicato interno, se tale porzione di imputazione è considerata autonoma rispetto al resto, o al vizio di motivazione insussistente, o, infine, al vizio di motivazione manifestamente illogica, se si ritiene la decisione di appello integrabile con quella di primo grado. Quanto alla vicenda del conferimento dell'incarico di progettazione degli edifici di Provincia e Regione, si evidenziano diversi profili di manifesta illogicità. II MO, nella conversazione intercettata del 9 agosto 2008, n. 15711, ed ignorata dalla Corte di appello, si duole con il SA di essersi appena "arrabbiato" con il AG, perché lo stesso aveva rilasciato i permessi a costruire per le Unita di Intervento "O", "R" e "S", ossia quelle per l'edilizia privata, senza preoccuparsi di quelli concernenti gli edifici pubblici, da cui sarebbe derivato il diritto a percepire l'onorario. Inoltre, non può parlarsi di inutilità dell'incarico di progettazione in questione anche oltre un anno dopo il conferimento dello stesso: nella conversazione telefonica dell'8 maggio 2008, n. 3490, ES chiede a MO: «Sì, ma i progetti della Regione e della Provincia, quelli lì, ci danno la concessione o no?»;. Infine, il richiamo alla vicenda della progettazione dell'ex Panificio militare è inconferente sia perché l'assoluzione del MO da questa accusa è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione del Pubblico Ministero, sia perché il US, cui era riferibile il conferimento dell'incarico, ha affermato tanto a dibattimento, quanto nelle conversazioni intercettate del 23 marzo 2008, n. 1758 e n. 1771, che il progettista designato dal AG era l'architetto spagnolo MO, sia perché, in ogni caso, trattasi di vicenda notevolmente precedente ai fatti in contestazione nel presente processo. Quanto alla vicenda del promesso conferimento di incarichi a professionisti indicati dal AG, dal SA e dal MO in connessione con la sottoscrizione dell'accordo procedimentale del 2008, si rappresenta sia che si trattava di utilità di tipo non economico, in quanto determinata dall'assegnazione di un potere decisionale in ordine all'individuazione dei professionisti fiorentini da beneficiare, e relativamente ad edifici privati da realizzare senza l'obbligo di Al rispettare particolari vincoli, sia che l'onere economico imposto alle società del 9 да gruppo TI era notevole, sicché non era agevolmente leggibile dal terzo MO come prestazione effettuata da un corruttore.
4.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. Nel ricorso presentato dall'avvocato Spada nell'interesse del NI sono articolati cinque motivi, preceduti da una premessa. Nella premessa, si ripercorrono i profili della motivazione della sentenza impugnata ritenuti decisivi e si richiama la giurisprudenza di legittimità che impone un obbligo di motivazione "rafforzata" per il giudice di appello che riforma la sentenza di assoluzione in pronuncia di condanna.
5.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione per omessa valutazione della prova e dei rilievi difensivi, anche perché la sentenza impugnata non avrebbe esaminato una parte considerevole del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado e posto a base della decisione assolutoria in ordine alla contestazione di corruzione di cui al capo A. In primo luogo, è viziata la ricostruzione relativa alla inutilità del progetto affidato al MO il 6 aprile 2007. Invero, come risulta da precisi passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, dopo la stipula del protocollo d'intesa tra Regione, Provincia e Comune del 27 gennaio 2006, la società Europrogetti s.r.I., amministrata dal NI, in data 6 luglio 2006, presentò in Comune un progetto relativo alla realizzazione dell'edificio direzionale pubblico sito nell'Unita di Intervento "N", sottoscritto dagli ingegneri Spadolini e TT, con richiesta di permesso di costruire;
quindi, dopo il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia del 29 maggio 2007 in ragione della «ripetitività funzionalistica di elementi seriali», la medesima società presentò il 13 luglio 2007, nuovo progetto a firma MO e TT che ebbe il parere favorevole della Commissione edilizia. L'utilità dei progetti oggetto dell'incarico al MO in data 6 aprile 2007, era ritenuta altamente probabile nella percezione dei protagonisti della vicenda, come emerge sia dalla conversazione telefonica del 30 marzo 2008, allorché il NI evidenziava l'interesse del ES al rilascio delle concessioni per il due fabbricati da edificarsi nelle U.I. "N" e "I" sia da quanto previsto nell'accordo procedimentale stipulato tra il Comune di Firenze e il Consorzio Castello il 14 luglio 2008, attesa la previsione, al punto 3.5 dell'impegno degli organi competenti a sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di modificare la normativa di attuazione della variante del Piano Urbanistico Esecutivo. In ogni caso, l'utilità per il gruppo か TI dei progetti commissionati al MO in data 6 aprile 2007 era 10 89 evidente, perché, in caso di mancata collocazione della sede direzionale della Provincia nell'U.I. "I", l'edificio avrebbe potuto essere agevolmente destinato ad uso privato. In secondo luogo, la soluzione del trasferimento del centro direzionale della Provincia nella zona Castello era visto negativamente o con indifferenza dai privati: il NI, nella conversazione telefonica del 30 marzo 2008, n. 1190, intercorsa con il SA, riteneva la scelta dannosa. In terzo luogo, la pretesa non vincolatività del protocollo di intesa del 27 gennaio 2006 tra Regione, Provincia e Comune è smentita dalla stessa ammissione contenuta nell'atto di costituzione di parte civile della Provincia. In quarto luogo, i permessi a costruire rilasciati nel 2008 non possono essere ritenuti illegittimi: invero, il rilascio dei permessi era un atto dovuto e l'accordo procedimentale del luglio 2008 «si è solo limitato a ribadire un diritto già acquisito dalla proprietà», coma aveva osservato anche la sentenza di primo grado. Né vi era un interesse del management del gruppo TI a modificare la convenzione del 2005 ed a sostituire il parco con lo stadio, come evidenzia la conversazione intercorsa tra NI e SA l'1 ottobre 2008, n. 5813. Neppure può sostenersi che l'accordo procedimentale del luglio 2008 fosse "sbilanciato" a favore dei privati, posto che, come osservato nella sentenza di primo grado, era pressoché raddoppiato il costo di contributo per oneri di urbanizzazione secondaria, era precisato l'impegno del Consorzio di cedere gratuitamente alla Provincia aree per circa 450.000 metri quadri per la realizzazione di un polo scolastico, ed era previsto l'obbligo del Consorzio di vendere le aree relative alle Unità di Intervento "N" e "I" a Regione Provincia ad un prezzo prefissato da un collegio di stimatori. In quinto luogo, le indicazioni del AG in ordine agli architetti SA e MO non sono ritenute in sé illegittime neanche nel giudizio della Corte d'appello; né può ritenersi riferibile al AG o all'interesse del AG detta segnalazione, se si considera che questi non ha rilasciato i permessi di costruire relativi ai lotti "I" e "N", e che il MO si lamenta proprio di ciò con il NI (conversazione del 15 giugno 2008, n. 7933), e con il SA (conversazione del 18 luglio 2008, n. 12485). In sesto luogo, la previsione della nomina dei cd. "giovani architetti" per la diversa realizzazione delle facciate residenziali si spiegava con l'interesse ad adeguare gli interventi di edilizia privata al masterplan del 2005, non aveva avuto alcun corso, e, nonostante ciò, non aveva impedito il rilascio dei permessi di costruire. Di conseguenza, la conversazione del 17 luglio 2008, n. 3559, intercorsa tra NI e SA, tanto più che successiva alla stipula Ал dell'accordo procedimentale, non poteva essere addotta a prova di un accordo 11 89 corruttivo. Il NI, a dibattimento, ha spiegato di aver condiviso l'indicazione per evitare soluzioni edificatorie standardizzate ricorrendo a giovani architetti, di aver ricevuto una lista di nominativi dei professionisti da nominare da MO, d'intesa con il AG, e di aver respinto la proposta di nominare i soggetti indicati quando aveva constatato che si trattava di persone anche di sessanta, settanta e ottanta anni.
5.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e omessa motivazione in punto di responsabilità concorsuale. Si deduce che l'omessa valutazione unitaria di tutti gli elementi probatori ha determinato la mancanza di «una motivazione esaustiva e logica in ordine ala individuazione dello specifico contributo, morale o materiale, che l'ing. NI avrebbe consapevolmente apportato a supporto necessario dell'ipotizzato reato».
5.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli art. 157 e 157 cod. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione in punto di individuazione del momento consumativo del reato. Si premette che, alla luce di Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583, il reato si consuma con l'accettazione della promessa o della dazione dell'utilità da parte del pubblico ufficiale, e che, invece, a tale momento è estraneo il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale. Si osserva, poi, che l'ultimo degli incarichi conferiti al SA è del 5 dicembre 2006, mentre l'ultimo degli incarichi conferiti al MO è del 6 aprile 2007; la promessa di incaricare i cd. "giovani architetti" non è datata in sentenza, ma l'idea risulta accettata dal ES già il 12 aprile 2008, come si evince dalle notizie date dal MO al AG nella conversazione telefonica n. 364 intercorsa in quella data. Si conclude, quindi, che, alla data della sentenza della Corte di appello i reati erano tutti estinti per prescrizione.
5.4. Nel quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81 cpv., 132 e 133 cod. pen. e 533, comma 2, e 597, comma 5, cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena.
5.5. Nel quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 2043 cod. civ. e 125, 538 e 539 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in punto di condanna generica al risarcimento del danno. Si deduce che nessuna motivazione è indicata per spiegare le ragioni della condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti della Provincia di Firenze, tanto più che questa si è lamentata del pregiudizio derivante dalla scelta di attuare il protocollo d'intesa del gennaio 2006 senza una procedura ad "Au evidenza pubblica, e che, però, tale scelta non è addebitata nell'imputazione al NI o alle società da lui amministrate. 12 6. Nel ricorso presentato dagli avvocati Villata e Tizzoni nell'interesse del ES sono articolati quattro motivi. о erronea6.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza applicazione della legge penale per violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in punto di individuazione del momento consumativo del reato. La censura, che richiama il principio enunciato da Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583, è sostanzialmente identica a quella formulata nel terzo motivo del ricorso del NI.
6.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dei principi della CEDU, nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il nuovo esame del teste AT NZ.
6.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in relazione a molteplici punti della sentenza, specificamente indicati, nonché inosservanza о erronea applicazione della normativa urbanistica. Si deduce che la sentenza impugnata, anche omettendo di prendere in considerazione plurimi profili della sentenza di primo grado, ha illogicamente ricostruito in una prospettiva accusatoria i punti relativi alla realizzazione del parco pubblico, all'efficacia non vincolante del protocollo d'intesa tra enti pubblici del gennaio 2006, alla necessità di rispettare gli obblighi di gara per la realizzazione degli edifici a destinazione terziaria, ed alla prevalenza accordata all'interesse privato. Quanto alla realizzazione del parco pubblico, le scelte sulle volumetrie edificabili risalivano a delibere comunali molto precedenti alla fusione SAI- ND, che anche la convenzione del 2005 aveva carattere meramente attuativo, e che la mancata realizzazione del parco pubblico, secondo la Convenzione del 2005, non avrebbe comportato la decadenza di questa, ma solo l'onerosità invece che la gratuità delle cessione delle aree. La mancata - realizzazione del parco non poteva incidere sul rilascio dei permessi a costruire, essendo gli stessi, nella sussistenza dei presupposti normativi, un atto dovuto, secondo quanto afferma la giurisprudenza amministrativa (si cita, in particolare, Cons. St., Sez. 4, 8 giugno 2007, n. 3027, che parla di «un diritto al rilascio del permesso a costruire>>). Quanto alla efficacia non vincolante del protocollo d'intesa intercorso tra Regione, Provincia e Comune nel gennaio 2006, innanzitutto è manifestamente illogico il richiamo a quanto dichiarato dal Presidente NZ in udienza: il Ал comportamento di una parte è rilevante ex art. 1362, secondo comma, cod. civ., 13 яя sul presupposto dell'esistenza di un contratto, mentre, nella specie, il comportamento della parte è stato richiamato per escludere che vi fosse un contratto. Lo stesso NZ, nella conversazione con il SA del 18 marzo 2008, n. 715, aveva rappresentato che le difficoltà della Provincia di trasferirsi nella zona Castello erano di tipo finanziario;
è inoltre competenza esclusiva del Comune, a norma dell'art. 7 della legge n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), e successive modificazioni, indicare le aree da destinare ad edifici pubblici. Di conseguenza, la gara indetta dalla Provincia per l'individuazione di un immobile da destinare a propria sede poteva avere una funzione meramente "esplorativa"; di questo, del resto, si trova traccia nel bando il prevede che l'ente «si riserva di effettuare trattative anche contemporaneamente con uno o più soggetti proponenti». Quanto alla necessità di rispettare gli obblighi di gara per la realizzazione degli immobili a destinazione terziaria, non può trascurarsi che l'attività edificatoria in questione poteva essere effettuata direttamente dal privato con il sistema del project financing di cui all'art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006, cd. "codice dei contratti pubblici”, ovvero poteva costituire oggetto di vendita di cosa futura, in linea con quanto indicato nel parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 2 del 2000, e nella sentenza Sez. U civ., n. 11656 del 12/05/2008. Proprio alla luce di questa prospettiva, e cioè del possibile impiego di uno dei due precisati strumenti giuridici, gli incarichi conferiti al SA ed al MO non potevano dirsi privi di utilità per il privato proprietario delle aree nel momento in cui erano stati affidati. Quanto alla prevalenza accordata all'interesse privato, in particolare nell'accordo procedimentale del 2008 e nel rilascio dei permessi di costruire, va ricordato, in particolar modo, che il Consorzio aveva già ceduto al Comune aree per più di 220.000 metri quadrati, aveva realizzato già due opere di urbanizzazione primaria e ne stava realizzando altre, e che il rilascio dei titoli edificatori era un atto dovuto in forza della Convenzione del 2005; inoltre, questa Convenzione, rispetto a quella del 2000, poneva a carico del privato l'obbligo di cedere una maggiore quantità di metri quadri al Comune per realizzare le opere di urbanizzazione (o per altre ragioni). L'impegno previsto per il Consorzio nell'accordo procedimentale del 2008 - di «portare a termine i lavori di edificazione delle U.I. [unità immobiliari] "R" e "S" in conformità alla adottanda variante al PUE [...] a condizione che venga adottata entro il 30/11/2008 e approvata entro il 31/03/2009», ovvero, in assenza di tale variante, in linea con la disciplina vigente non è un anomalo vantaggio per il privato, perché ciò anzi implicava per quest'ultimo l'onere di rispettare sia le " Al prescrizioni esistenti al momento del rilascio dei permessi di costruire, sia le 14 Fr prescrizioni successivamente adottate, pur essendo già titolare di un diritto all'emanazione dei titoli abilitativi secondo la Convenzione del 2005. 6.4. Nel quarto motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in relazione alla interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate e travisamento della prova. Si deduce, precisamente, l'esistenza di un insanabile vizio logico perché la sentenza impugnata, da un lato, indica l'affidamento degli incarichi al SA ed al MO come il prezzo della corruzione corrisposta al AG, e, poi, dall'altro, non tiene conto della circostanza, evidenziata anche nella motivazione della sentenza di primo grado, e nelle conversazioni telefoniche intercettate da questa richiamate, che proprio il MO si lamenta con il SA del comportamento del AG, che non rilascia le concessioni per gli edifici di Provincia Regione e gli impedisce così di poter pretendere la corresponsione dell'onorario dalle società del gruppo TI (si cita, in particolare, la conversazione del 18 luglio 2008, n. 12485).
7. Nel ricorso presentato dagli avvocati Parenti e De Luca nell'interesse del ON sono articolati sette motivi.
7.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per mancato raffronto con le opposte argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, in punto di sussistenza del reato di corruzione impropria ex art. 318 cod. pen.
7.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova, in punto di ritenuta condotta lobbistica e di fiancheggiamento di ON a favore di ND-SAI. Si deduce che l'attività lobbistica in favore del gruppo TI presso l'allora Presidente della Provincia di Firenze risulta smentita proprio dalle dichiarazioni rese a dibattimento da quest'ultimo, e riportate nella sentenza di primo grado, secondo cui egli non aveva mai parlato con il ON di «questioni legate all'urbanistica». Inoltre, la conversazione telefonica del 20 settembre 2008, n. 5461, intercorsa tra il ON ed il SA, e relativa alla richiesta dell'opinione del gruppo TI sulla allocazione dello stadio nell'area destinata a parco pubblico nell'area Castello, è stata oggetto di travisamento perché non riportata nella sentenza di appello né nella sua integrità, né correttamente: il tenore del dialogo evidenzia che il contatto non avvenne per compiacere i desideri delle imprese legate al manager, e quindi nell'ambito di una logica di "scambio", ma solo per una curiosità» del ON.
7.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della 15 机 motivazione, per travisamento della prova, in punto di indebiti vantaggi economici che il ON avrebbe conseguito dal gruppo TI per il compimento della sua attività di assessore. Si premette che i vantaggi addebitati sono la gratifica economica al figlio del ON, la concessione in locazione di un appartamento a condizioni di favore ad una persona segnalata dal ON, la sponsorizzazione del nuovo Regolamento di Polizia Municipale di Firenze. Si osserva, però, che gli stessi andavano valutati alla luce del complessivo materiale istruttorio. Quanto alla gratifica economica, consistita nell'erogazione una tantum di 2.500 euro, la sentenza impugnata ha omesso di considerare le dichiarazioni del capo del personale Fondiria-SAI, il quale ha precisato che il figlio del ON era stato assunto, come migliaia di altri dipendenti, a chiamata diretta, era stato inquadrato nel livello più basso ed era progredito per essersi impegnato nel lavoro, e, soprattutto, aveva percepito la gratifica unitamente «a centinaia di persone», per una decisione di politica retributiva dell'azienda». Quanto alla locazione dell'appartamento a condizioni di favore, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, sui 24 appartamenti affittati nell'immobile interessato, solo 11 sono affittati ad un canone doppio di quello corrisposto dalla persona indicata dal ON, mentre altri 5 appartamenti sono locati ad un prezzo inferiore, e 4 appartamenti sono sfitti;
inoltre, la sentenza di primo grado aveva motivatamente escluso che il canone corrisposto fosse di favore. Quanto alla sponsorizzazione, consistita nell'erogazione di 30.000 euro per finanziare la distribuzione del nuovo Regolamento di Polizia Municipale di Firenze, la sentenza impugnata ha omesso completamente di considerare il contenuto della deposizione del teste Paolo Margini, funzionario della Polizia Municipale di Firenze, dalla quale si evince che l'importo fu erogato, con procedura documentata, dalla ND all'agenzia incaricata della distribuzione del testo normativo.
7.4. Nel quarto motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione della legge penale e difetto di motivazione, per difetto di motivazione rafforzata, attesa la riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
7.5. Nel quinto motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione di norme comunitarie e dell'art. 6 della CEDU, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria. Si deduce che la condanna per il reato di violenza privata in danno di MA IL, nonostante l'assoluzione in primo grado, è basata sulla mera rivalutazione delle dichiarazioni rese dal medesimo IL nell'incidente probatorio: il Tribunale, nel valutare la medesima deposizione, l'aveva ritenuta, in particolare, per nulla genuina» e comunque necessitante di riscontri esterni, in quanto resa da persona sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.
7.6. Nel sesto motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione della legge Ал penale nonché illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione. 16 89 Si deduce che la sentenza impugnata: a) riferisce di un'attività di pressione del ON nei confronti di una pluralità di soggetti pubblici e privati, sebbene il capo di imputazione non facesse riferimento a pressioni in danno di più soggetti;
b) non considera la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva spiegato il trasferimento interno della IN come un gesto di solidarietà politica del IL verso il ON;
c) è generica quando indica le ragioni che dovrebbero attribuire alla richiesta del ON di spostare la IN il significato di una minaccia in danno degli interessi economici del IL.
7.7. Nel settimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, falsa applicazione della legge penale nonché illogicità della motivazione. Si deduce che la sentenza impugnata non ha individuato il comportamento idoneo ad incutere timore nel IL. Ciò nonostante le diverse conclusioni della sentenza di primo grado, il ruolo marginale della IN, e, soprattutto, l'assenza di significativi rapporti economici tra la ditta del IL ed il Comune di Firenze.
8. Nel ricorso presentato dall'avvocato Valignani nell'interesse del TA è articolato un unico motivo, nel quale si lamenta violazione della legge penale, e precisamente dell'art. 646 cod. pen. Si premette che il fatto dell'avvenuto pagamento dei sondaggi preelettorali in favore del ON da parte delle società facenti capo al TA è «pacifico». Si deduce, però, che il reato contestato non sussiste quando, come nel caso di specie, i soci decidono di destinare parte delle disponibilità a fini extra-sociali, e non sussiste alcuno stato di insolvenza. In questo senso, favorevole al TA, del resto, si era già espresso il Tribunale.
9. Nelle date del 19 aprile 2016 e del 20 aprile 2016, hanno depositato memoria e motivi nuovi gli avvocati Diddi e Lucibello per il AG, nonché memoria gli avvocati Villata e Tizzoni per il ES. Nell'interesse del AG si deduce, in primo luogo, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento degli atti e dei fatti del processo, nonché esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi, e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione, anche volendo considerare la promessa di incarichi in favore dei giovani architetti ed il rilascio dei permessi di costruire, posto che l'ultimo dei provvedimenti abilitativi è datato 6 agosto 2008. Nell'interesse di ES, si ripercorrono gli argomenti svolti nei motivi di ricorso. 1717 да CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati IA AG, MA MO, AN ON, ER NI e LV ES sono fondati nei limiti che di seguito saranno precisati. E' invece infondato il ricorso presentato da IO TA.
2. Per un più chiaro esame delle censure formulate, è utile procedere dapprima ad una sintetica esposizione delle conclusioni raggiunte, e, poi, ad un esame distinto delle questioni sollevate in relazione a ciascun capo di sentenza impugnata.
3. Le conclusioni di questo Collegio possono essere raggruppate in due "blocchi", quello avente ad oggetto le parti di sentenza impugnata corrispondenti alle imputazioni mosse a IA AG, MA MO, ER NI e LV ES, e quello pertinente alle parti di sentenza impugnata concernenti gli addebiti contestati a AN ON e ad IO TA.
3.1. Specificamente, in accoglimento dei ricorsi degli imputati IA AG, MA MO, ER NI e LV ES, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di corruzione propria ad essi contestato avendo riguardo all'asserito "scambio" tra i lucrosi incarichi di progettazione, conferiti da società amministrate da ER NI e ST SA ed appartenenti al gruppo facente capo a LV ES agli architetti OR SA e MA MO su indicazione di IA AG, all'epoca assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, e l'attività posta in essere da quest'ultimo, e finalizzata sia ad indurre la Provincia di Firenze a traferire le proprie sedi direzionali in area Castello e ad acquistare le aree necessarie dal Consorzio facente capo al ES, sia, più in generale, a consentire l'attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005, anche attraverso il rilascio dei permessi ad edificare, in violazione delle prescrizioni normative applicabili o comunque dell'interesse pubblico. La sentenza impugnata, invece, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione nei confronti di IA AG, ER NI e LV ES, nonché per non aver commesso il fatto nei confronti dell'imputato MA MO, in accoglimento del suo ricorso, con riferimento al reato di corruzione propria contestato ai medesimi in rapporto allo "scambio" tra gli incarichi di progettazione, conferiti da società amministrate da 18 да Al ER NI e ST SA ed appartenenti al gruppo facente capo a LV ES agli architetti ed ingegneri indicati da IA AG, e l'attività posta in essere da quest'ultimo, e finalizzata a consentire l'attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005, in particolare attraverso il rilascio dei permessi ad edificare. Deve essere poi rigettato il ricorso proposto da IA AG avverso la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha dichiarato estinti per prescrizione sia il reato di turbata libertà degli incanti, avente ad oggetto le condotte poste in essere dal medesimo per interferire sulla gara indetta dalla Provincia di Firenze per l'acquisizione di un immobile da destinare a sede dei propri uffici, sia il reato di induzione indebita, avente ad oggetto l'indicazione da lui data a RD US, o comunque al gruppo B.T.P., a quest'ultimo facente capo, dell'ingegnere MA ON perché fosse affidata a quest'ultimo la redazione dei progetti dell'area denominata ex Panificio militare.
3.2. In accoglimento del ricorso dell'imputato AN ON, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di corruzione per atto conforme al doveri di ufficio al medesimo addebitato avendo riguardo all'asserito "scambio" tra l'erogazione di una "gratifica" di 2.500 euro al figlio, dipendente di una delle società del gruppo TI, la concessione in locazione ed il mantenimento del godimento a condizioni di favore di un immobile di proprietà di una società del gruppo TI, ed il finanziamento da parte di una società del gruppo TI, per un importo di 30.000 euro, dell'operazione di distribuzione a domicilio ai cittadini del regolamento comunale di Polizia Urbana, tutte utilità conseguite per il tramite di ST SA, da una parte, e l'attività posta in essere dall'imputato concernente la votazione favorevole all'insediamento dello stadio di calcio in luogo del parco pubblico nella zona di urbanizzazione Castello, nonché la "sponsorizzazione" del gruppo TI presso l'allora Presidente della Provincia di Firenze AT NZ, dall'altra. La sentenza impugnata deve essere invece annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione nei confronti di AN ON con riferimento al reato di violenza privata, contestatogli per aver costretto l'imprenditore MA IL a rimuove la dipendente ON IN dall'incarico di rappresentante della sua impresa nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Deve essere poi rigettato il ricorso proposto da IO TA avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il medesimo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita, per avere, quale amministratore di società operanti nel settore della ristorazione, ed abusando di tale qualità, destinato a fini extra-sociali, e segnatamente al pagamento di 19 са sondaggi pre-elettorali effettuati nell'interesse di AN ON, somme di pertinenza di queste per importi complessivamente superiori a 15.000 euro.
3.3. Alle conclusioni esposte, segue, sotto il profilo degli effetti civili, la caducazione delle statuizioni risarcitorie della sentenza impugnata nei confronti di MA MO, mentre restano ferme, nei limiti che saranno precisati, quelle adottate nei confronti di IA AG, ER NI e LV ES. Ulteriore effetto delle indicate conclusioni del giudizio di legittimità è la condanna di IA AG al pagamento delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile ER IA.
4. E' utile rappresentare in via preliminare, trattandosi di problema attinente a più ricorsi e a più motivi tra loro autonomi, che tanto le decisioni di rigetto relativamente a reati già dichiarati estinti per prescrizione, quanto quelle di annullamento senza rinvio agli effetti penali per prescrizione costituiscono l'esito di giudizi di contenuto differenziato, in conseguenza della presenza o dell'assenza di una pronuncia agli effetti civili nella sentenza impugnata in relazione al singolo fatto.
4.1. Invero, costituisce affermazione costantemente ribadita, anche dalle Sezioni Unite, quella secondo cui, nel giudizio di cassazione relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato e che non contiene statuizioni civili, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, poiché solo in questo caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. A fondamento di questo indirizzo, in particolare, si osserva che, quando non vi siano dubbi sull'avvenuta maturazione del termine di prescrizione, il giudice di rinvio, cui competerebbe il processo dopo l'annullamento della sentenza impugnata per un vizio di legittimità della motivazione o per una causa di nullità, anche assoluta ed insanabile, sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della causa di estinzione del reato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277, nonché Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625; cfr., inoltre, per la giurisprudenza delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471, in relazione all'ipotesi del vizio di motivazione, nonché Sez. U, n. 17179 del insanabile). 세 27/02/2002, Conti, Rv. 221403, con riguardo all'ipotesi della nullità assoluta ed 2 020 да L'unica eccezione - controversa - a questo principio generale riguarda l'ipotesi, sicuramente estranea al caso di specie, della nullità determinata dalla pronuncia in grado di appello di sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (per la soluzione secondo cui anche in questo caso prevalga la prescrizione, salva la necessità di specifici accertamenti sul punto, cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015, Pisani, Rv. 265194, e Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Volpato, Rv. 260299).
4.2. In secondo luogo, poi, secondo altro principio giurisprudenziale, anch'esso costantemente ribadito, in presenza di una causa di estinzione del reato, ed in assenza di statuizioni civili, il giudice legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solo nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza, ma non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445, e Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, De Vuono, Rv. 260586, nonché Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273- 244274).
4.3. I principi appena indicati, immediatamente riferibili all'ipotesi in cui il ricorso è stato proposto avverso sentenza che ha già dichiarato la prescrizione del reato e non contiene statuizioni civili, debbono essere applicati anche quando la prescrizione del reato è rilevabile per la prima volta nel giudizio di cassazione. Non risulta ragionevolmente controvertibile che, anche in questa ipotesi, quando non vi siano statuizioni della sentenza impugnata agli effetti civili, la decisione del giudice di legittimità ha un contenuto limitato per effetto delle prescrizioni poste dall'art. 129 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza precedentemente indicata, secondo le quali il «giudice>> è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solo nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza, ma non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova (cfr., per analoghe conclusioni, con riferimento alla specifica ipotesi del vizio di motivazione, Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670). Ed infatti, da un lato, anche nell'ipotesi in cui la prescrizione del reato sia rilevabile per la prima volta nel giudizio di cassazione, ma non occorrano ulteriori accertamenti di fatto a tal fine, il giudice di rinvio, cui competerebbe il processo dopo l'annullamento della sentenza impugnata per un vizio di legittimità della motivazione o per una causa di nullità, sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente e preliminarmente la sussistenza della 21 Gr causa di estinzione del reato. Dall'altro, poi, le previsioni dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto riferite al «giudice», senza ulteriori precisazioni, sono evidentemente applicabili anche al giudizio di legittimità, perché «giudice>> è anche la Corte di cassazione.
4.4. Diversi, invece, sono, anche agli effetti penali, i poteri di cognizione e decisione della Corte di cassazione allorché, nelle more del giudizio di legittimità, sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, e segnatamente la prescrizione, e, però, i ricorsi presentati attengano anche alle questioni civili. Secondo la statuizione contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen., «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». Di conseguenza, la decisione sull'impugnazione, laddove incide sugli effetti civili, e precisamente sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni cagionati dal reato, presuppone in ogni caso, quindi sia se la prescrizione sia stata già dichiarata dal giudice di merito, sia se la stessa sia maturata solo nelle more del procedimento davanti alla Corte di cassazione, un giudizio "pieno”, ovviamente nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento, e, quindi, nei limiti fisiologicamente connaturati al processo di legittimità, in ordine alla sussistenza del fatto illecito ed alla sua attribuibilità all'imputato, anche sotto il profilo del coefficiente di colpevolezza normativamente richiesto. Nessun dubbio, in linea generale, poi, sussiste sul potere della Corte di cassazione di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Invero, è sufficiente rilevare che la disposizione di cui all'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la quale prevede la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio «in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio», è stata espressamente posta da Sez. U, 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, Rv. 226100, a fondamento di pronuncia assolutoria «per non aver commesso il fatto>>, considerate le esigenze di economia processuale [ad essa] sottese»; analogo, inoltre, risulta essere l'ordine di idee da cui ha preso le mosse Sez. U, 21 maggio 2003, n. 22327, Carnevale, Rv. 224181, per addivenire a pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Né tale potere deve ritenersi modificato per effetto dell'art. 578 cod. proc. pen. In effetti, secondo il persuasivo ed ormai consolidatissimo approdo della "All giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, 22 re Rv. 244273, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, De Vuono, Rv. 260586), «allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato è chiamato a valutare il compendio - probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova» (così, testualmente, il principio di diritto enunciato da Sez. U, Tettamanti). La conclusione in discorso - secondo la quale, e ancor più chiaramente, «in presenza di amnistia o prescrizione, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della mancanza di responsabilità penale, anche per la insufficienza o contraddittorietà delle prove, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito»> poggia sulla considerazione che nessun «ostacolo - procedurale, né le esigenze di economia processuale [...], possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito»; la stessa, inoltre, consente di evitare la mancanza di omogeneità tra statuizioni civili e penali della medesima sentenza. La disciplina applicabile non cambia se il giudice investito della regiudicanda è la Corte di cassazione. Anche nel giudizio di legittimità, infatti, non risultano ragioni particolari per escludere l'attuazione del principio del favor rei, beninteso nei limiti degli ordinari e fisiologici poteri di cognizione spettanti alla Corte. Questo comporterà, in concreto, che il giudice di legittimità se ritenga sussistenti i relativi presupposti, potrà pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pur se, nelle more, sia maturato il termine di prescrizione del reato, e, come osserva in generale Sez. U, Tettamanti, «non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti». Inoltre, e richiamando le osservazioni di Sez. U, Andreotti, la Corte, nel valutare se, agli effetti penali, debba essere pronunciata sentenza di assoluzione nel merito o, invece, di estinzione del reato per prescrizione, valuterà gli atti sottoposti legittimamente alla sua cognizione alla luce delle «esigenze di economia processuale»: precisamente, se la prospettiva del dubbio non risulta prevedibilmente superabile all'esito degli accertamenti possibili in sede di ipotetico giudizio di rinvio davanti al giudice civile di appello competente per valore ex art. 622 cod. proc. pen., l'esito decisorio sarà quello dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;
se, invece, la prospettiva del superamento delle 23 Ал lacune motivazionali e dei vizi emersi attraverso un rinnovato approfondimento di merito appaia ragionevolmente sperimentabile in sede di rinvio davanti al giudice civile, l'esito del giudizio sarà quello dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ovviamente, nella valutazione di tale prospettiva, la Corte non potrà non tenere conto che l'annullamento con rinvio non può essere disposto a fini meramente esplorativi (per l'inammissibilità di una pronuncia di annullamento senza rinvio a fini "esplorativi", sia pure in riferimento alla specifica ipotesi della successione di leggi penali nel tempo, cfr., in motivazione, Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224606). La conclusione appena indicata, inoltre, consente anche di preservare l'unicità dei criteri di giudizio ai fini tanto dell'accertamento dei fatti di reato quanto della responsabilità civile agli stessi conseguente ed invocata nel processo penale, in linea con le indicazioni di Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta (cfr. spec. § 8.5.), secondo la quale è «anche in questo caso in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole della formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica».
5. Sono fondati i ricorsi presentati da IA AG, MA MO, ER NI e LV ES, con riferimento ai motivi relativi alla insussistenza di un accordo corruttivo avente ad oggetto uno "scambio" tra gli incarichi di progettazione conferiti da società amministrate dal NI e dal SA ed appartenenti al gruppo facente capo a LV ES agli architetti SA e MO su indicazione del AG, e l'attività posta in essere da quest'ultimo, quale assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, e finalizzata sia ad indurre la Provincia di Firenze a traferire le proprie sedi direzionali in area Castello e ad acquistare le aree necessarie dal Consorzio facente capo al ES, sia, più in generale, a consentire l'attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005, anche attraverso il rilascio dei permessi ad edificare, in violazione delle prescrizioni normative applicabili o comunque dell'interesse pubblico (trattasi del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso del AG, del secondo motivo del ricorso del MO, del primo motivo del ricorso del NI, del terzo e quarto motivo del ricorso del ES).
5.1. Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di ·M altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il 24 дя compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In una prospettiva non dissimile, si è anche affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, deve escludersi l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti (così Sez. 6, n. 3522 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251561). Le affermazioni giurisprudenziali in questione esprimono l'esigenza che la prova dell'accordo illecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, sia raggiunta in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio. In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Queste conclusioni sono tanto più evidenti quando, come contestato nel caso di specie, la dazione dell'utilità sia asseritamente corrisposta ad un terzo, ovvero sia asseritamente configurabile per il preteso corrotto come una utilità non patrimoniale. Con ciò ovviamente, non si vuole escludere che il reato di cui all'art. 319 cod. pen. possa essere commesso mediante la dazione dell'utilità a terzi (per la configurabilità della fattispecie in questa ipotesi, cfr. Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255609), ovvero mediante la corresponsione di un'utilità non patrimoniale per il corrotto (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, Scognamiglio, Rv. 260822, nonché Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 24801): si vuole semplicemente sottolineare che, in questi casi, l'indizio desumibile dalla dazione indebita è ancor 25 99 M meno concludente, e risolutivo, rispetto alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo corruttivo.
5.2. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di corruzione propria a carico del AG, del NI e del ES, reputando di dover concludere, alla luce degli atti acquisiti, che «l'imputato BI IA, coadiuvato dagli architetti SA OR e ON MA, che gli fornivano supporto operativo, tenendo i contatti con il gruppo TI e quindi rafforzandolo nel proposito criminoso, non abbia operato per il perseguimento di un pubblico interesse, ma abbia effettivamente gestito tutta operazione" della urbanizzazione della piana di Castello, trattando direttamente con il contraente privato, e remunerando quest'ultimo attraverso il rilascio dei permessi di edificazione degli edifici privati, allorquando tale rilascio non era assolutamente ipotizzabile in un corretto bilanciamento di interesse pubblici e privati;
e tale remunerazione deve essere letta quale corrispettivo per l'illecito vantaggio [...] relativo agli incarichi professionali che il BI aveva ottenuto per i due architetti sopra indicati [...] sia in relazione alla progettazione dei centri direzionali di Regione e Provincia, progetti che già dal gennaio 2006 si sapeva non essere utilizzabili;
sia in relazione alla promessa ottenuta dal gruppo TI di incaricare della progettazione degli edifici di edilizia privata un gruppo di "giovani architetti" [...] di gradimento di BI, SA e ON». ricostruitoLa Corte toscana ha l'esistenza dell'accordo corruttivo dall'esame del compendio delle telefonate intercettate», in quanto dalle stesse emergerebbe che il SA ed il ON avrebbero ricevuto gli incarichi di progettazione in questione, implicanti la corresponsione di onorari per oltre un milione di euro, senza alcuna necessità da parte del privato, dotato di un proprio staff di professionisti, sulla base di una mera indicazione del pubblico ufficiale. Questa, precisamente, la conclusione in termini di prova: «E' di tutta evidenza che, a voler leggere tali accadimenti inseriti in un quadro complessivo, e soprattutto nella necessità obiettiva di dare un senso logico a comportamenti degli imputati altrimenti inspiegabili, l'affidamento degli incarichi professionali agli architetti indicati dall'imputato BI altro non fu che il pagamento da parte dell'imprenditore di un prezzo, al fine di ottenere dall'assessore BI la gestione della "operazione AS (intervento urbanistico del valore complessivo stimato in circa 1 miliardo di euro) secondo gli interessi economici e preminenti del contraente privato». Si segnala, inoltre, che le conversazioni intercettate attesterebbero che «l'assessore BI avesse un interesse personale agli incarichi professionali elargiti agli architetti SA OR e ON MA», e che, da un lato, «per un uomo politico [...] costituisce una utilità, fonte anche di possibili ritorni economici, il dimostrare il "peso politico" non soltanto per orientare le Ал 26 да scelte del proprio Ente pubblico di appartenenza, ma anche per condizionare pesantemente le scelte di un imprenditore privato di notevole caratura», mentre, dall'altro, vi è stata comunque la corresponsione di «un vantaggio economico a terze persone>>, in particolare attraverso l'affidamento della commessa relativa alla progettazione degli edifici direzionali di Regione e Provincia.
5.3. Tenendo temporaneamente da parte l'esame della vicenda relativa agli incarichi di progettazione in favore dei "giovani architetti", è evidente, quindi, che la sentenza impugnata ha desunto la prova dell'accordo corruttivo dall'interesse dell'assessore AG ad affermare e dare dimostrazione del proprio potere conseguendo da un importante gruppo privato il conferimento di rilevantissimi incarichi di progettazione a professionisti a lui "graditi", in parte anche privi di utilità concreta per il privato medesimo. Manca, però, nella decisione del giudice di appello, l'indicazione di qualunque ulteriore elemento utile ad affiancare quello determinato dall'interesse del AG, ed avente ad oggetto l'affermazione del proprio potere personale ed il conseguimento di importanti commesse a professionisti a lui graditi, per poter concludere che il conferimento degli incarichi da parte delle società amministrate dal NI e dal SA e facenti capo al ES in favore del SA e del MO sia stato concordato quale prezzo per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio e vantaggiosi per il gruppo TI, relativamente all'attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005. Di conseguenza, la conclusione della Corte d'appello di Firenze, in quanto fondata su di un unico indizio dal quale desumere l'accordo corruttivo, deve ritenersi viziata da violazione di legge e carenza di motivazione. Ciò, tanto più che la forza persuasiva del predetto indizio deve essere valutata alla luce del fatto che gli incarichi conferiti dal gruppo TI al SA ed al MO non costituivano un'utilità economica diretta per il AG, e, secondo quanto risulta dalla stessa imputazione, erano considerevolmente precedenti alla stipulazione dell'accordo procedimentale del 9 luglio 2008, il quale costituisce il primo atto amministrativo formalmente riferibile al precisato pubblico ufficiale. Né può dirsi, in termini logicamente accettabili, che costituisce oggetto o indizio dell'esistenza di un accordo corruttivo l'attività spiegata dal AG alla fine del 2007 per ostacolare il buon esito della gara indetta dalla Provincia di Firenze per reperire un immobile da adibire a propria sede in zona diversa dall'area Castello. In effetti, detta attività, pur volendola ritenere posta in essere (in parte) nell'esercizio di attività funzionali (in relazione alle indicazioni date ai funzionari del Comune, per quanto non tradotte in atti dotati di concreta efficacia), e funzionale alla realizzazione di un interesse proprio, dell'architetto All 27 Яя MO e del gruppo diretto da LV ES, non costituisce la "riprova", alla data del conferimento dell'incarico della redazione del progetto per le sedi degli uffici della Regione, della Provincia e dell'Infopoint, dell'impossibilità di predisporre utilmente lo stesso, e, soprattutto, non può essere letta come una "prestazione" o comunque una indicazione dell'esistenza del pactum sceleris. Quanto alla prefigurata impossibilità di realizzare utilmente il progetto già alla data del conferimento dell'incarico, si può rilevare che, come osservato nel ricorso proposto nell'interesse del ES, l'attività per l'edificazione di immobili a destinazione cd. terziaria poteva essere posta in essere direttamente dal privato sia con il sistema del project financing di cui all'art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. "codice dei contratti pubblici"), sia ai fini della stipulazione di un contratto di vendita di cosa futura;
inoltre, alla data del 6 aprile 2007, data di conferimento dell'incarico al MO, né la Provincia, né la Regione avevano adottato provvedimenti tali rendere vana la riferita attività di progettazione. Quanto, poi, alla individuazione dell'attività di interferenza sulla gara indetta dalla Provincia come "prestazione” o indizio dell'accordo corruttivo, è possibile osservare che detta condotta, da un lato, non è ragionevolmente ipotizzabile costituisse oggetto di un patto stipulato, al più tardi, il 6 aprile 2007, data del conferimento dell'incarico al MO, ossia in epoca significativamente precedente al dicembre 2007, mese in cui la Provincia prese l'iniziativa di indire la gara (cfr. p. 59 della sentenza impugnata), e, dall'altro, non può dirsi indicativa della pregressa esistenza di una intesa avente ad oggetto una ancora futura attuazione illegale della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005 in cambio del conferimento degli incarichi di progettazione in favore del SA e del MO. Allo stesso modo, non può attribuirsi, pena un salto logico, alla vicenda relativa all'incarico attribuito al MO dal US, o comunque dal gruppo B.T.P., in relazione all'ex Panificio militare, su indicazione del AG, il significato di indizio utile alla ricostruzione dell'accordo corruttivo in contestazione. Anzi, fermo restando che il ribaltamento della sentenza assolutoria in sentenza di estinzione del reato per prescrizione è avvenuto anche previa rivalutazione delle dichiarazioni rese da più testimoni davanti al primo giudice, sulla base di una mera rilettura delle stesse, la conversazione telefonica intercettata e trascritta dalla Corte d'appello (cfr. pagg. 84-89) consente di rilevare che il AG, a dire del US, sebbene avesse indicato a quest'ultimo il progettista per l'intervento edificatorio, non si è in alcun modo sentito vincolato da tale "segnalazione" ai fini della realizzazione del progetto medesimo, tanto da essersi opposto ripetutamente ed incisivamente alla attuazione dello stesso da parte delle M imprese facenti capo al US, per quanto, addirittura, si trattasse di edificazione 28 да da porre in essere sulla base di una semplice dichiarazione di inizio di attività (cd. D.I.A.). Deve aggiungersi, ancora, che la sentenza impugnata non valuta i requisiti della gravità e della precisione dell'indizio dell'esistenza di un accordo corruttivo desunto dall'interesse del AG al conferimento degli incarichi al SA ed al MO, alla luce di ulteriori circostanze pure evidenziate nel testo della motivazione: ci si riferisce, precisamente, all'affermazione della legittimità delle indicazioni del AG alle società del gruppo TI circa i progettisti, ed al mancato rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici progettati dal MO e destinati a sedi pubbliche. Invero, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui «non vi è dubbio che un Assessore all'urbanistica di un qualsiasi Comune d'Italia, che suggerisse al privato il nome di un professionista cui rivolgersi per la progettazione di un immobile, in relazione al quale non siano ancora stati rilasciati i permessi di costruzione, non commetterebbe per ciò solo alcun reato, al di là di profili deontologici, che non interessano in questa sede processuale», rende molto problematico, quanto meno per ragioni di coerenza interna al provvedimento, attribuire agli incarichi conferiti al SA ed al MO dal gruppo TI su indicazione del AG, per ciò solo, il significato di una dazione indebita erogata nell'ambito di un accordo avente ad oggetto il futuro compimento di condotte contrarie ai doveri di ufficio. Non a caso, del resto, come evidenziato in particolare nel secondo motivo di ricorso del MO, la sentenza impugnata è priva di qualunque indicazione in ordine all'asserito rapporto di corrispettività tra l'incarico di redazione del masterplan e del progetto di massima architettonico conferiti a tale professionista (e di cui al punto Ia dell'imputazione) e l'attività di ufficio del AG;
la stessa osservazione, poi, deve essere replicata con riguardo all'asserito rapporto di corrispettività tra gli incarichi di consulenza conferiti al SA (di cui al punto Ilal e IIbl dell'imputazione) e l'attività di ufficio del AG. Inoltre, la Corte d'appello ha assegnato un decisivo significato al conferimento dell'incarico al MO per la redazione del progetto relativo alle sedi degli uffici della Regione e della Provincia, in ragione dell'asserita inutilità ab orgine di questa commessa, senza tener conto della circostanza - poi sottolineata in tutti i ricorsi degli imputati (quarto motivo del AG, secondo motivo del MO, primo motivo del NI, quarto motivo del ES) per cui i primi permessi rilasciati dall'assessorato facente capo al - AG furono quelli per l'edilizia privata e non, invece, quelli relativi agli edifici progettati dal MO, così da pregiudicare l'aspettativa di quest'ultimo a н 29 дя maturare il diritto alla piena percezione degli onorari (ciò in disparte da ogni considerazione in ordine alla effettiva dimostrazione della inutilità dell'incarico).
5.4. I rilevati vizi della sentenza impugnata impongono l'annullamento in parte qua della stessa perché il fatto non sussiste, invece che per estinzione del reato per prescrizione, per un duplice ordine di ragioni. Si è già detto, in precedenza (§§ 4.1., 4.3. e 4.4.), che la pronuncia nella sentenza impugnata di statuizioni di risarcimento del danno in favore di soggetti tuttora costituiti parte civile impone alla Corte di cassazione, un giudizio "pieno", ovviamente nei limiti fisiologicamente connaturati al processo di legittimità, in ordine alla sussistenza del fatto illecito ed alla sua attribuibilità all'imputato, anche sotto il profilo del coefficiente di colpevolezza normativamente richiesto, e, ove ne sussistano i presupposti, l'adozione di un provvedimento assolutorio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, quando non vi siano elementi utili a far ritenere ragionevolmente possibile un diverso esito del giudizio. In relazione al fatto di reato in esame, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata evidenzia la mancanza di elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati, che siano utili a rendere ragionevolmente prevedibile il superamento della prospettiva del ragionevole dubbio anche all'esito di un rinnovato giudizio di merito nel caso di specie possibile davanti al giudice civile in ordine alla sussistenza di un accordo corruttivo avente ad oggetto uno "scambio" tra il conferimento degli incarichi di progettazione al SA ed al MO da parte delle società del gruppo TI e l'attività posta in essere dal AG, al fine di indurre la Provincia di Firenze a traferire le proprie sedi direzionali in area Castello e, comunque, di consentire una illegittima attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello in favore di quest'ultimo.
5.5. Il pieno esito assolutorio su tale episodio esime questa Corte dalla necessità di esaminare il primo motivo di ricorso del AG, il primo motivo di ricorso del MO ed il secondo motivo di ricorso del ES, che lamentano la violazione dell'art. 6 CEDU, e comunque la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini di un nuovo esame dei testi AT NZ e NA IC, nonostante la sentenza di assoluzione emessa in primo grado. Invero, anche a ritenere fondata tale censura, le conseguenze derivanti dal suo accoglimento sarebbero meno favorevoli per i ricorrenti: siccome trattasi di doglianza implicante un vizio di motivazione, dall'accoglimento della stessa discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (cfr., 30 "All specificamente, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, §§ 11 e 11.1, nonché il terzo principio di diritto di cui al § 12), ovvero, quando ciò non sia possibile, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
6. La sentenza impugnata, invece, deve essere invece annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione nei confronti di IA AG, ER NI e LV ES, nonché per non aver commesso il fatto nei confronti dell'imputato MA MO, in accoglimento del suo ricorso, con riferimento al reato di corruzione propria contestato ai medesimi in rapporto allo "scambio" tra gli incarichi di progettazione, conferiti da società amministrate da ER NI e ST SA ed appartenenti al gruppo facente capo a LV ES agli architetti ed ingegneri indicati da IA AG, e l'attività posta in essere da quest'ultimo, e finalizzata a consentire l'attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005, in particolare attraverso il rilascio dei permessi ad edificare.
6.1. La sentenza impugnata, richiamando il contenuto di una conversazione intercettata e trascritta nel corpo della motivazione (pagg. 75-78), intercorsa in data 17 luglio 2009 tra il NI ed il SA, ha ritenuto provato che il AG si sia impegnato al rilascio immediato di permessi di costruire relativi ad edifici privati, nonché a concordare il contenuto di una variante che avrebbe seguito il rilascio dei titoli edificatori, in cambio della nomina da parte del NI di architetti da lui indicati (i cd. "giovani architetti") per la progettazione dei prospetti, e che il dirigente d'impresa abbia accettato tale proposta, con il beneplacito del ES. La Corte di appello ha aggiunto che, in questo modo, è stata disposta dall'Amministrazione «l'edificazione degli edifici privati secondo modalità urbanistiche che avrebbero dovuto essere definite attraverso una variante da approvare successivamente al rilascio dei permessi di edificazione», sicché, se tale variante non fosse stata approvata nei tempi prefissati, il gruppo TI avrebbe avuto la possibilità di edificare gli edifici a proprio piacimento e senza vincolo alcuno>>.
6.2. I motivi di ricorso proposti in relazione a tale capo di sentenza dagli imputati AG, NI e ES (precisamente, e per le parti specificamente attinenti, il quarto motivo del ricorso del AG, il primo ed il secondo motivo del ricorso del NI, ed il terzo ed il quarto motivo del ricorso del ES) sono infondati, ma non inammissibili. Fondato è invece il motivo di ricorso dedotto in argomento dall'imputato MO.
6.3. Le censure proposte adducono sia, tutte, l'implausibilità della M sussistenza di un accordo corruttivo per la mancata nomina dei cd. "giovani 31 да architetti" ovvero per l'assenza di illegittimità degli atti amministrativi adottati, sia, quelle del NI e del MO, il difetto di motivazione sul contributo concorsuale fornito.
6.4. Le doglianze concernenti la ravvisata sussistenza dell'accordo corruttivo sono entrambe infondate. Quella che argomenta in ragione della mancata nomina dei cd. "giovani architetti" non tiene conto del fatto che l'art. 319 cod. pen. prefigura la sussistenza del reato di corruzione propria anche quando «il pubblico ufficiale [...] per omettere o ritardare [...] un atto del suo ufficio, [...] accetta la promessa [di denaro o altra utilità]». Quelle che muovono dalla ritenuta legittimità degli atti amministrativi adottati dal Comune di Firenze non si confrontano con l'orientamento giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, secondo cui è configurabile il reato di corruzione propria anche laddove poteri discrezionali istituzionalmente spettanti alla Pubblica Autorità siano esercitati previa rinuncia ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato (v. in particolare: Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 248001, mass. per altri profili;
Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244258; Sez. 6, n. 12237 del 23/01/2004, Di Donato, Rv. 228378); come si è efficacemente evidenziato, infatti, il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale di fronte al dovere di una corretta comparazione degli interessi rilevanti integra già di per sé I^omettere" di cui all'art. 319 cod. pen. (per tale osservazione, cfr., specificamente, in motivazione, Sez. 6, Cosentino, cit.). In relazione alla vicenda in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato che il AG ed il NI, con l'assenso del ES, hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto proprio il futuro esercizio di poteri amministrativi discrezionali, anche procurandosi al privato il vantaggio di poter costruire immediatamente numerosi immobili senza dover attendere l'approvazione di varianti, in cambio della dazione di una utilità illecita, quale il conferimento di incarichi di progettazione a numerosi professionisti fiorentini, con evidente ritorno di immagine e di autorevolezza per l'uomo politico ed assessore comunale. Anche in questo caso, quindi, l'accordo è funzionale alla rinuncia del pubblico ufficiale ad esercitare il dovere di procedere ad una corretta comparazione degli interessi rilevanti e, quindi, ad «omettere [...] un atto del suo ufficio»>; né può dirsi che gli atti promessi ed adottati (i permessi ad edificare) furono sicuramente conformi a quelli che sarebbero stati emessi all'esito di un corretto esercizio dei poteri discrezionali. 세 32 6.5. Le doglianze relative al difetto di motivazione in ordine al contributo concorsuale fornito per la realizzazione della fattispecie di corruzione sono infondate con riferimento alla posizione del NI e fondate con riferimento alla posizione del MO. Costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui è configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (cfr., Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264124, nonché Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361) Nella ricostruzione della sentenza impugnata, compiuta alla luce della conversazione telefonica precedentemente richiamata, la condotta del NI si pone come quella del soggetto che ha materialmente concluso l'accordo illecito con l'Assessore comunale AG. Di conseguenza, la sua posizione è, quanto meno, parificabile a quella di chi ponga in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari del reato di corruzione. Né può ritenersi manifestamente illogica la conclusione secondo cui il contributo del NI è stato caratterizzato dal necessario coefficiente psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, posto che il medesimo ha concordato lo scambio tra utilità indebitamente concessa al pubblico ufficiale e l'espletamento e la negoziazione dell'attività amministrativa. Diversamente deve dirsi con riferimento alla posizione del MO. La sentenza impugnata, infatti, nulla ha detto con riferimento al ruolo avuto da quest'ultimo nell'accordo negoziato tra il AG ed il NI, con l'assenso del ES, per il rilascio delle concessione e l'individuazione del contenuto della variante in cambio della nomina dei cd. "giovani architetti" indicati dal pubblico ufficiale. Né, poi, può ritenersi che la responsabilità del MO discenda dalla precedente partecipazione al pactum sceleris contestato a monte, e cioè quello relativo allo "scambio" tra il conferimento degli incarichi di progettazione a lui ed al SA da parte delle società del gruppo TI e l'attività posta in essere dal AG, al fine di indurre la Provincia di Firenze a traferire le proprie sedi direzionali in area Castello e, comunque, di consentire una illegittima attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello in favore di quest'ultimo: è sufficiente infatti osservare che l'argomento, già non particolarmente persuasivo in un quadro probatorio che riteneva provata la sussistenza dell'accordo appena indicato, è posto definitivamente nel nulla Ан 33 дя dalle conclusioni raggiunte in questa sede, e che hanno determinato una pronuncia assolutoria di tutti gli imputati per insussistenza di quel fatto illecito.
6.6. L'infondatezza, ma non inammissibilità, dei ricorsi proposti dal AG, dal NI e dal ES, anche in relazione a tale capo della sentenza, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua nei confronti dei medesimi perché il reato è estinto per prescrizione, atteso che l'accordo risulta raggiunto in data non successiva al 17 luglio 2008 e che non risultano cause di sospensione della prescrizione.
6.7. La fondatezza del ricorso proposto dal MO circa la mancata prova del suo concorso nell'accordo corruttivo, invece, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua nei confronti dello stesso per non aver commesso il fatto. In effetti, come evidenziato in precedenza (§ 5.4.), la Corte di cassazione, da un lato, ha il dovere, nel caso in esame, di procedere ad un giudizio "pieno", non limitato dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., stante il perdurante esercizio dell'azione civile nei confronti del ricorrente in questione e per il fatto in trattazione. Dall'altro, la stessa può pronunciare un provvedimento assolutorio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, quando non vi siano elementi utili a far ritenere ragionevolmente possibile un diverso esito del giudizio in conseguenza del giudizio di rinvio (possibile in sede civile). In riferimento alla condotta in questione, la motivazione della sentenza impugnata, per quanto appena detto al § 6.5., si caratterizza per la totale assenza di indicazione di elementi utili a ritenere il concorso nel reato del MO;
a fronte di tale così evidente lacuna, non è ragionevolmente prevedibile l'utilità di accertamenti idonei a fondare l'affermazione della partecipazione del MO, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'accordo corruttivo intercorso tra il AG, il NI ed il ES, ed avente ad oggetto l'impegno del primo al rilascio immediato di permessi di costruire relativi ad edifici privati, nonché a concordare il contenuto di una variante che avrebbe seguito il rilascio dei titoli edificatori, in cambio della nomina da parte del secondo di architetti da lui indicati (i cd. "giovani architetti") per la progettazione dei prospetti.
7. E' infondato il ricorso proposto da IA AG avverso la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha dichiarato estinti per prescrizione sia il reato di turbata libertà degli incanti, avente ad oggetto le condotte poste in essere dal medesimo per interferire sulla gara indetta dalla Provincia di Firenze ai fini dell'acquisizione di un immobile da destinare a sede dei propri uffici, sia il 34 да M reato di induzione indebita, avente ad oggetto l'indicazione da lui data a RD US, o comunque al gruppo B.T.P., a quest'ultimo facente capo, dell'ingegnere MA ON perché fosse affidata a quest'ultimo la redazione dei progetti dell'area denominata ex Panificio militare.
7.1. Quanto all'impugnazione concernente la parte di sentenza relativa al reato di cui all'art. 353 cod. pen., è utile premettere che quest'ultima, richiamando il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate e dichiarazioni testimoniali (pagg. 58-64), ha ritenuto provato che il AG abbia turbato la gara indetta dalla Provincia di Firenze, in particolare inducendo alcuni imprenditori interessati a non partecipare alla stessa. L'accertamento, confermativo di quello compiuto dal giudice di primo grado, che per tale reato aveva affermato la penale responsabilità del AG, è stato effettuato perché, pur dichiarandosi la prescrizione del reato, sono state confermate le statuizioni civili adottate dal Tribunale, il quale aveva condannato l'imputato appena indicato (anche) al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Firenze, della Telma s.r.l. e di ER IA. Il motivo di ricorso proposto dal AG in relazione a tale capo di sentenza (trattasi del sesto motivo di ricorso) si duole della qualificazione della procedura attivata dalla Provincia di Firenze come di una gara, nonostante il provvedimento dell'ente pubblico precisasse che quest'ultimo si riservasse di effettuare trattative, anche contemporaneamente, con uno o più soggetti proponenti. In realtà, la censura in questione consiste in una richiesta di rivalutazione del significato da attribuire al «bando» di gara (tale è definito anche nel ricorso), in contrasto con quanto ritenuto sia dal Tribunale, sia dalla Corte di appello, i quali hanno entrambi concluso che l'atto in questione avesse determinato, appunto, l'apertura di una gara (cfr., in particolare, p. 172 della sentenza di primo grado e p. 59 della sentenza di appello). Così articolata, però, la doglianza implica una richiesta di diretta rivalutazione di un elemento del fatto e, quindi, si pone al fuori del novero delle censure consentite in sede di legittimità a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.
7.2. Quanto all'impugnazione concernente la parte di sentenza relativa al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., va rilevato che la decisione della Corte d'appello, in riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, procedendo ad una rilettura di una conversazione telefonica intercettata tra il US ed altra persona unitamente a diverse deposizioni testimoniali, definite «quanto meno reticenti», ed acquisite nel corso del dibattimento davanti al Tribunale. I motivi di ricorso proposti dal AG in relazione a tale capo di sentenza, precisamente il primo ed il quinto motivo di ricorso, lamentano, rispettivamente, 35 rh la violazione dell'art. 6 della CEDU, perché la Corte ha riformato in peius la sentenza di primo grado procedendo ad una rivalutazione delle testimonianze acquisite dal primo giudice senza rinnovare l'esame dei dichiaranti, e vizio di motivazione. La doglianza concernente il vizio di motivazione non può essere esaminata in questa sede, perché, stante l'assenza di statuizioni civili in ordine a questo capo della decisione, e l'intervenuta prescrizione del reato, da un lato, il giudice di rinvio, cui competerebbe il processo dopo l'annullamento della sentenza impugnata, sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della causa di estinzione del reato, e, dall'altro, la sentenza di assoluzione sarebbe possibile solo nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza, ma non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (cfr. quanto esposto in precedenza ai §§ 4.1., 4.2. e 4.3.). La censura attinente alla violazione dell'art. 6 CEDU, poi, in quanto anch'essa consistente nella deduzione di un vizio di motivazione non preclude l'operatività per il giudice del dovere di provvedere alla immediata declaratoria di non procedibilità o di estinzione del reato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., almeno quando la sentenza di non doversi procedere non produca, come appunto nel caso in esame, alcun effetto ai fini delle statuizioni civili (per una indicazione in questo senso cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in particolare § 8.2.).
8. E' fondato il ricorso presentato da AN ON, con riferimento ai motivi relativi alla insussistenza di un accordo corruttivo per il compimento di atto conforme ai doveri di ufficio avente ad oggetto uno "scambio" tra l'erogazione di una "gratifica" di 2.500 euro al figlio, dipendente di una delle società del gruppo TI, la concessione in locazione ed il mantenimento in godmento a condizioni di favore di un immobile di proprietà di una società del gruppo TI, ed il finanziamento da parte di una società del gruppo TI, per un importo di 30.000 euro, dell'operazione di distribuzione a domicilio ai cittadini del regolamento comunale di Polizia Urbana, tutte utilità conseguite per il tramite di ST SA, e l'attività posta in essere dall'imputato concernente la votazione favorevole all'insediamento dello stadio di calcio in luogo del parco pubblico nella zona di urbanizzazione Castello, nonché la "sponsorizzazione" del gruppo TI presso l'allora Presidente della Provincia di 36 ор Ал Firenze AT NZ (trattasi del primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso del ON).
8.1. La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 318 cod. pen. nei confronti del ON, perché ha reputato provato che questi abbia ricevuto «vantaggi economici anche consistenti» (quelli precedentemente descritti) «in virtù della utilità che ND AI (e quindi il gruppo immobiliare TI) poteva trarre dall'appoggio dell'Assessore nei molteplici interessi che il gruppo imprenditoriale gestiva nella città», sebbene non risulti accertato che il medesimo pubblico ufficiale «abbia posto in essere atti specifici contrari ai doveri di ufficio». In particolare, la Corte toscana ha precisato che atti contrari ai doveri di ufficio non sono né la condotta lobbistica nel contattare il Presidente della Provincia AT NZ, tanto più che tale attività non pare aver sortito alcun effetto concreto», né la votazione delle delibere comunali relative all'insediamento dello stadio di calcio invece che del parco pubblico nella zona di Castello, in quanto «scelta di carattere politico>>; tuttavia, il reato di cui all'art. 318 cod. pen. si configura «per aver comunque [il ON] ricevuto indebiti vantaggi economici per il compimento della attività amministrativa cui [...] era preposto».
8.2. Per una corretta valutazione delle questioni sottoposte all'attenzione del Collegio, è importante premettere che, nel caso di specie, atteso l'insistito richiamo al mancato compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale, stante l'assenza di ulteriori precisazioni, ed essendo la condotta collocata temporalmente nel 2008, il reato ritenuto sussistente dalla Corte d'appello deve ritenersi quello contemplato dall'art. 318 cod. pen. nel testo antecedente alla riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, per effetto della quale è stata specificamente introdotta la figura del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Alla luce della previgente disposizione, la quale sanzionava la condotta del pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa», si riteneva occorresse una "proporzione" tra l'atto dell'ufficio e la dazione indebita, attesa la natura "retributiva" di quest'ultima (così, per tutte, Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203972). Di conseguenza, ai fini della configurabilità del reato di cui al "vecchio" art. 318 cod. pen., deve ritenersi fosse necessario che l'atto o gli atti dell'ufficio fosse o fossero determinati o quanto meno determinabili. Inoltre, sempre in ragione della natura "retributiva" della dazione, deve ritenersi che, sempre per Al l'integrazione di tale figura delittuosa, fosse necessario un collegamento causale tra la corresponsione dell'utilità e l'atto o gli atti dell'ufficio. 37 ar Non a caso, del resto, la giurisprudenza antecedente alla entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 190 del 2012, quando risultassero indebite dazioni di notevole consistenza e gli atti dell'ufficio non potessero essere individuati, né fossero sufficientemente individuabili, aveva individuato la figura dello "stabile asservimento" del pubblico ufficiale agli interessi del privato ed aveva ricondotto la stessa nello schema della corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen. (così, tra le tante, Sez. F, n. 34834 del 25/08/2009, Ferro, Rv. 245182, nonché Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081). In applicazione di questo principio, anzi, i giudici di legittimità avevano espressamente escluso la configurabilità del reato di corruzione - anche propria - in un caso in cui un consigliere provinciale aveva ricevuto somme di denaro da - un imprenditore risultato aggiudicatario di un appalto in relazione al quale pendeva un contenzioso amministrativo, in ragione dell'assenza di elementi di prova dai quali desumere nei comportamenti dell'imputato una situazione di asservimento della funzione pubblica dallo stesso esercitata (cfr. Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184). Per completezza, deve aggiungersi che, anche in materia di corruzione, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso dal Collegio, non può essere ricondotta alla nozione di "atto di ufficio" la "segnalazione" o "raccomandazione" con cui un pubblico ufficiale sollecita il compimento di un atto da parte di altro pubblico ufficiale, trattandosi di condotta commessa "in occasione" dell'ufficio, e che, quindi, non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente (cfr. Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012, D'Alfonso, Rv. 253371, nonché Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234359; per l'espressione di identico concetto in tema di fattispecie di abuso d'ufficio v. Sez. 6, n. 5895 del 09/01/2013, Verdini, Rv. 254892).
8.3. Applicando questi principi al caso di specie, ed alla luce dei fatti come descritti nella sentenza impugnata, deve escludersi che gli stessi integrino il delitto di cui all'art. 318 cod. pen., nel testo previgente alla legge n. 190 del 2012. Pur partendo dal presupposto della natura indebita delle utilità ricevute dal ON indicate nel capo di imputazione, manca ogni collegamento tra le stesse ed uno o più atti dell'ufficio. Innanzi tutto, non costituiscono "atti di ufficio", come si è appena precisato nel paragrafo precedente, le "raccomandazioni" effettuate dall'imputato in esame al Presidente della Provincia NZ, e ciò anche prescindendo dal mancato raggiungimento di risultati concreti. Come è evidente anche nel caso di specie, le 38 re Al "segnalazioni" del ON al NZ non avvengono nell'esercizio di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva di assessore o consigliere comunale, bensì nell'ambito di un rapporto di "vicinanza" politica o, comunque, di pregressi rapporti interpersonali. In secondo luogo, poi, l'unico atto dell'ufficio che si indica essere stato compiuto dall'imputato in esame in riferimento agli interessi del gruppo TI è quello costituito dalla votazione della delibera comunale del 30 settembre 2008, relativa all'insediamento dello stadio di calcio invece che del parco pubblico nella zona di Castello. Già dal testo della conversazione telefonica intercettata del 20 settembre 2008, come trascritta nella sentenza impugnata (p. 119-120), e a prescindere dagli ulteriori rilievi esposti nel terzo motivo del ricorso del ON, risulta che fu un'iniziativa di quest'ultimo quella di chiedere al SA se egli ed il suo gruppo fossero d'accordo alla soluzione già predisposta dagli organi competenti. Si tratta, cioè, di una richiesta di informazioni dell'imputato "a cose già fatte", in relazione ad atti predisposti da altri comparti dell'Amministrazione comunale e sostanzialmente da "ratificare". Ora, la formulazione della domanda a contenuto informativo dall'Assessore e non dal privato interessato, pur nell'ambito di un rapporto relazionale "consolidato", l'assenza di qualunque richiesta o segnalazione in proposito da parte del secondo, e la provenienza e "stabilità" dell'atto da deliberare, già predisposto da altri uffici, rende evidente la mancanza di un collegamento causale peraltro non esplicitamente affermato neppure nella sentenza impugnata - tra la successiva votazione del ON e le utilità precedentemente ricevute.
8.4. L'assenza del collegamento causale tra le utilità corrisposte al ON e l'unico atto dell'ufficio da questi compiuto ed indicato, o comunque individuabile, come di interesse del gruppo TI, e la conseguente esclusione della configurabilità del delitto di corruzione impropria ex art. 318 cod. pen. nel testo antecedente alla riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, impongono l'assoluzione del medesimo imputato dal fatto contestatogli al capo C perché il fatto non sussiste.
9. Deve essere invece annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione la sentenza impugnata con riferimento al delitto di violenza privata, contestato a AN ON, per aver costretto l'imprenditore MA IL a rimuove la dipendente ON IN dall'incarico di rappresentante della sua impresa nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in accoglimento del quinto motivo di ricorso proposto dal medesimo imputato.
9.1. La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del reato di violenza privata nei confronti del ON, perché ha reputato provato che questi abbia posto in essere una condotta «idonea a coartare la libera determinazione del 39 са 세 IL nell'organizzazione della propria azienda, e a determinarlo in comportamenti che l'uomo, qualora libero di determinarsi, non avrebbe tenuto». Questa conclusione è espressamente fondata oltre che in ragione di conversazioni telefoniche intercettate, «segnatamente sulla base del senso complessivo della deposizione testimoniale resa da IL MA».
9.2. La deposizione testimoniale valorizzata dalla Corte d'appello risulta essere stata resa in sede di incidente probatorio (cfr. sentenza impugnata p. 138). Inoltre, i giudici del distretto toscano hanno condannato il ON per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in riforma della sentenza di primo grado, la quale, invece, aveva aveva assolto il medesimo imputato (anche) da tale contestazione perché il fatto non sussiste. Di conseguenza, la sentenza impugnata si è posta in violazione della previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione EDU, come interpretata dalla Corte EDU, nella parte in cui prevede il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico. In questo senso, del resto, è sufficiente richiamare anche la recentissima sentenza delle Sezioni Unite, n. 27620 del 28/04/2014, Dasgupta, la quale, (anche) in sede di enunciazione dei principi di diritto, ha precisato che detta disposizione convenzionale «implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado». A completamento delle conclusioni raggiunte dal Collegio, occorre aggiungere che l'obbligo di procedere a rinnovazione dell'esame è indifferente alla circostanza che la prova non sia stata assunta direttamente davanti al Tribunale che ha emesso la sentenza assolutoria, ma sia stata acquisita in sede di incidente probatorio. Invero, secondo quanto rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta l'obbligo di rinnovazione dell'esame, nei casi sopra indicati, opera anche con riferimento a prove dichiarative formate non davanti al giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione, come, appunto, in sede di incedente probatorio (cfr. § 8.1.), ovvero nel caso di decisione liberatoria pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato cd. "secco" (cfr. § 8.4.), in applicazione del principio del ragionevole dubbio, da ritenere principio di Ал carattere generalissimo del nostro ordinamento processuale penale. 40 да 9.3. La riscontrata violazione dell'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'esame prima di riformare la sentenza di assoluzione in sentenza di condanna determina un vizio di motivazione, che imporrebbe, di per sé, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Anche a questo proposito è sufficiente richiamare le chiarissime indicazioni provenienti da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2014, Dasgupta. Questa decisione, infatti, dopo uno specifico approfondimento motivazionale, ha, in sede di enunciazione dei principi di diritto, espressamente dichiarato che «l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui all'art. 533, comma 1», e che, «in tal caso, fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, (...) la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata».
9.4. Il vizio di motivazione, però, come si è detto in precedenza (§ 4.3.), in riferimento a reati per i quali, nelle more del giudizio di cassazione, sia maturata la prescrizione, ed in riferimento ai quali non vi siano statuizioni agli effetti civili pronunciate nella sentenza impugnata, non può comportare annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma impone alla Corte di cassazione, ex art. 129 cod. proc. pen., l'adozione di una pronuncia di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, salvo il caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza. L'adozione di una sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non è poi inibita, nel caso di specie, e con riferimento alla contestazione di cui al capo D, dagli altri tre pertinenti motivi del ricorso presentato dal ON (motivi quarto, sesto e settimo). Nessuna delle censure prospettate in detti motivi, infatti, consente di rilevare, ictu oculi, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza. 10. E' infondato, infine, il ricorso proposto da IO TA avverso la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha condannato il precisato ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita, per avere, quale amministratore di società operanti nel settore della ristorazione, ed abusando di tale qualità, destinato a fini extra-sociali, e segnatamente al 41 ая pagamento di sondaggi pre-elettorali effettuati nell'interesse di AN ON, somme di pertinenza delle predette società, per importi complessivamente superiori a 15.000 euro, abusando della sua qualità di amministratore di società operanti nel settore della ristorazione. 10.1. La sentenza impugnata, riformando quella assolutoria di primo grado, ha affermato la sussistenza del reato di appropriazione indebita ritenendo che i pagamenti in questione fossero destinati a fini extra-sociali, sul rilievo che l'amministratore di una società di capitali non ha la libera disponibilità che costituisce il patrimonio della stessa, in quanto questa è «diverso soggetto giuridico e diverso centro di imputazione di diritti e responsabilità anche patrimoniali», e che «la condotta descritta costituisce un impoverimento delle casse sociali delle società di capitali, quanto meno rilevante sotto il profilo della garanzia dei terzi creditori». Il Tribunale, invece, aveva assolto il TA, pur riconoscendo: «Che i pagamenti fossero destinati fini extra sociali è evidente (trattavasi di società di ristorazione)»; il primo giudice, invero, aveva osservato che le erogazioni erano prive di rilevanza penale perché riferite a società appartenenti a soci privati [...], avrebbero potuto essere oggetto di specifica critica da parte dei soci medesimi e/o dei sindaci per gestione irregolare, e potrebbero rilevare nel futuro in caso di situazioni rientranti nelle ipotesi di cui agli articoli 216 e seguenti della legge fallimentare». Il ricorso, a sua volta, afferma che il reato di appropriazione indebita non sussiste quando i soci decidono di destinare parte delle disponibilità a fini extra-sociali, e non sussiste alcuno stato di insolvenza. 10.2. Nella giurisprudenza di legittimità, si ritiene integri il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società di capitali che eroga somme a terzi in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci (così Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254312, nonché, sostanzialmente per le stesse conclusioni, specie alla luce di quanto indicato in motivazione, Sez. 2, n. 40136 del 04/08/2011, Brancher, Rv. 251197; non difforme, inoltre, risulta anche Sez. 2, n. 30942 del 03/07/2015, Costantin, Rv. 264555). Questo orientamento risulta sostanzialmente applicato anche quando l'erogazione avvenga ad un partito politico o, come nella specie, ad un esponente politico: anche in questo caso, al di là delle distinzioni dettate dall'esigenza della soluzione del caso di volta in volta esaminato, le decisioni, per affermare o negare la sussistenza del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., ritengono decisivo verificare se l'interesse perseguito dal soggetto agente Al (amministratore o direttore di una società di capitali) sia un interesse estraneo 42 Од allo scopo sociale, escludendo il reato di appropriazione indebita solo se l'interesse, quand'anche illecito, sia riconducibile, sia pure indirettamente, all'oggetto sociale (così, secondo una tendenza sostanzialmente omogenea: Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211393; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210031; Sez. 2, n. 5136 del 04/04/1997, Bussei, Rv. 208059). La soluzione indicata dalla giurisprudenza non muta neppure se non risulti alcun dissenso dei soci e non si sia verificato uno stato di insolvenza della società. Le società di capitali, infatti, sono soggetti di diritto dotati di personalità giuridica, che restano nettamente distinti dai soci che li compongono: il loro patrimonio, quindi, non solo è riferibile, in percentuale, a tutti i soci, nessuno escluso, ma è anche posto a garanzia dei crediti e, più in generale, dell'affidamento dei terzi. Non a caso, l'art. 2476 cod. civ. prevede, relativamente alle società a responsabilità limitata, come quelle di cui al presente processo, che «L'azione di responsabilità contro gli amministratori é promossa da ciascun socio», che il diritto al risarcimento dei danni spetta anche al terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori, e che, in generale, «L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale». Di conseguenza, quand'anche si dimostrasse che tutti i soci non fossero contrari all'effettuazione di una erogazione di denaro del tutto estranea all'oggetto sociale, ma non avessero formalmente esternato tale decisione, sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita in danno della società. Esattamente in quest'ordine di idee risulta porsi un recente precedente della giurisprudenza di legittimità la cui massima ufficiale recita: «Integra il delitto di appropriazione indebita aggravato dall'abuso delle relazioni di ufficio la condotta dell'amministratore, socio unico di una società a responsabilità limitata, che si appropri di denaro della società stessa distraendolo dallo scopo cui è destinato>> (così Sez. 2, n. 50087 del 14/11/2013, Biondo, Rv. 257646). 10.3. Applicando questi principi al caso di specie, quindi, deve ritenersi corretta la conclusione della Corte di appello di Firenze, laddove ha affermato la penale responsabilità di IO TA per il reato di appropriazione indebita, attesa l'estraneità delle erogazioni di denaro da questi effettuate all'interesse delle società dal cui patrimonio le somme sono state prelevate e la mancanza di un formale assenso dei soci al compimento di tali erogazioni. Per completezza, deve aggiungersi che pur non essendo inammissibile il ricorso, non deve essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenzaAd 43 impugnata per accertare se per alcune delle illecite erogazioni sia avvenuta la prescrizione. E' vero, infatti, che le dazioni sono contestate come effettuate tra il 13 ottobre ed il 28 gennaio 2009, e che il termine di prescrizione sarebbe maturato per tutte le condotte antecedenti al 6 novembre 2008, ma la sentenza impugnata ha irrogato una pena unica senza effettuare alcun aumento per la continuazione (pagg. 142-143) e le singole dazioni sono sostanzialmente di identico importo. Ne consegue che l'annullamento con rinvio non potrebbe importare alcun risultato utile per il TA. 11. Le conclusioni raggiunte in ordine ai capi penali della sentenza determinano, sotto il profilo degli effetti civili, la caducazione delle statuizioni risarcitorie della sentenza impugnata nei confronti di MA MO, mentre restano ferme, nei limiti di seguito precisati, quelle adottate nei confronti di IA AG, ER NI e LV ES. sia inEd infatti, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione riferimento al fatto di corruzione propria integrato dallo "scambio" tra gli incarichi di progettazione, conferiti da società amministrate dal NI e dal SA ed appartenenti al gruppo facente capo al ES agli architetti ed ingegneri indicati dal AG, e l'attività posta in essere da quest'ultimo, e finalizzata a consentire l'attuazione della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Castello il 18 aprile 2005, in particolare attraverso il rilascio dei permessi ad edificare, sia in riferimento al fatto di turbata libertà degli incanti, integrato dalle condotte poste in essere dal AG di interferenza sulla gara indetta dalla Provincia di Firenze per l'acquisizione di un immobile da destinare a sede dei propri uffici costituisce l'esito di una valutazione degli atti- compiuta a norma dell'art. 578 cod. proc. pen. Va peraltro precisato che il rigetto dei ricorsi degli imputati AG, NI e ES in relazione a tali capi della decisione (in particolare, settimo motivo del ricorso del AG e quinto motivo del ricorso del NI) non pregiudica una più approfondita valutazione in concreto da parte del giudice civile sulla concreta entità del danno risarcibile. Invero, e fermo restando che i fatti in questione risultano idonei a pregiudicare l'interesse di tutte le costituite parti civili nei confronti del AG, del NI e del ES, costituisce affermazione più volte ribadita nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della Al potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza desumibile anche - ва 44 presuntivamente, con criterio di semplice probabilità-di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (così, tra le tante, Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637, nonché Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv. 257551). 12. Il rigetto del ricorso del AG in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in riferimento all'episodio di turbata libertà degli incanti importa la condanna dello stesso al pagamento delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile ER IA, che, tenuto conto dei parametri normativi applicabili, si ritiene equo liquidare in complessivi euro 3.500, oltre spese generali, nella misura del quindi per cento, I.V.A. e C.P.A. L'accoglimento del ricorso del MO e la sua assoluzione nel merito da tutte le imputazioni formulate nei suoi confronti, invece, impone il rigetto della richiesta di pagamento delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile Ordine degli Architetti di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di corruzione contestato al capo A, nei confronti di IA AG, MA MO, ER NI e LV ES perché il fatto non sussiste relativamente alle condotte addebitate al primo sub 1, sub 2 e sub 3, e alle utilità indicate sub Ia), sub Ib), sub IIai) e sub IIb1), nonché nei confronti di IA AG, ER NI e LV ES perché il reato è estinto per prescrizione relativamente alle condotte addebitate al primo sub 4, sub 5, sub 6 e sub 7, e alle utilità indicate sub III), nonché ancora nei confronti di MA MO per non aver commesso il fatto con riferimento alle condotte addebitate al primo sub 4, sub 5, sub 6 e sub 7, e alle utilità indicate sub III). Rigetta nel resto il ricorso proposto da IA AG con riferimento ai capi B ed E. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN ON perché il fatto non sussiste relativamente al reato di corruzione contestato al capo C, e perché il reato è estinto per prescrizione relativamente al reato di violenza 4 privata contestato al capo D. 45 Rigetta il ricorso proposto da IO TA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ferme restando le statuizioni civili della sentenza impugnata nei confronti di IA AG, ER NI e LV ES, condanna IA AG al pagamento delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile, ER IA, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre spese generali, nella misura del quindici per cento, I.V.A. e C.P.A. Così deciso il 6 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio,Corbo Giovanni Conti Autow. Cock Grub DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 20 SET 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 4 46 5