Sentenza 4 febbraio 1992
Massime • 11
L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice.
Nel caso di omissione, nel dispositivo della sentenza, di qualsiasi pronuncia nei confronti di uno tra i più imputati, la nullità della sentenza, derivante dalla disposizione dell'art. 475 n. 4 cod. proc. pen., non è ovviabile con il procedimento di correzione di cui all'art. 149 cod. proc. pen..
Non comporta vizio di nullità della richiesta di citazione a giudizio il fatto che la stessa sia stata presentata ad un organo giurisdizionale non competente (nella specie: al presidente della Corte di assise anziché al presidente del Tribunale) perché ciò può dar luogo alla declaratoria di incompetenza da parte del giudice erroneamente adito, ma non inficia la validità dell'atto in sè, dotato di tutti i requisiti intrinseci richiesti dalla legge.
Non è inficiato da nullità il decreto di citazione a giudizio emesso, su richiesta del P.M., dal presidente di un collegio incompetente per materia (nella specie: dal presidente della Corte di assise anziché da quello del Tribunale). La proposizione della richiesta di decreto di citazione a giudizio da parte del P.M., infatti implica l'obbligo del presidente della Corte o del Tribunale, cui la richiesta è rivolta, di emettere il decreto, essendo egli (e non la Corte o il Tribunale) funzionalmente competente a tale adempimento per il quale dalla richiesta è vincolato, salvo peraltro il suo potere-dovere di verificare preliminarmente se la richiesta proviene da organo legittimato o da P.M. competente. (La Cassazione ha anche notato che per quel che attiene alla competenza per materia - verificabile anche in sede di atti preliminari al giudizio quando ciò non comporti una valutazione del fatto e della qualificazione giuridica del reato - la relativa determinazione non può essere assunta dal presidente, bensì, con sentenza, dall'organo giurisdizionale collegiale).
In tema di impugnazione per i soli interessi civili, anche nel caso di notificazione della dichiarazione di impugnazione a mezzo del servizio postale, essa deve ritenersi eseguita, per gli effetti specifici relativi alla decadenza comminata dal secondo comma dell'art. 202 cod. proc. pen., al momento della spedizione del plico postale e non a quello della consegna o degli altri adempimenti legalmente equipollenti. (V. Sent. n. 461, 16 ottobre 1990, Corte Cost.).
Il principio di specialità, riaffermato nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963) non preclude in assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiedente per i fatti anteriori alla data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, ponendo solo una serie di limitazioni all'esercizio dei poteri giurisdizionali; in particolare, per espressa deroga contenuta nel secondo comma del citato art. 14, è consentito adottare "le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio" dell'estradato, "sia di una interruzione della prescrizione ... ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo che si fosse proceduto per fatti del tipo suddetto per evitare la prescrizione e per l'eventuale richiesta di estradizione suppletiva).
Il principio espresso nell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. sottolinea come il fatto della sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fà distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l'azione penale.
Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.
La norma dell'art. 185 n. 2 cod. proc. pen. prevede la sanzione della nullità per la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nella promozione e nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, investendo con ciò tutti i casi in cui si dia una carenza di iniziativa o di intervento dello stesso P.M. e non quelli in cui ci sia stato un esubero o una reiterazione di iniziativa, suscettibile di dar luogo non ad una declaratoria di nullità, ma semmai (ricorrendone i presupposti) di improcedibilità dell'azione, come è desumibile dalla disposizione dell'art. 90 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui i ricorrenti lamentavano che poiché il P.M., revocata la precedente richiesta di decreto di citazione, ne aveva proposta una nuova, doveva ritenersi la inesistenza o, comunque la nullità della seconda richiesta, in quanto detto organo, così procedendo, avrebbe esercitato una seconda volta per il medesimo reato l'azione penale; la Cassazione, escluso che potesse parlarsi di inesistenza dell'atto essendo siffatta estrema forma di invalidità riservata ai casi di atti inidonei a porre in essere il rapporto processuale perché compiuti da persone prive di qualsivoglia legittimazione o per altre cause similmente radicali, ha anche ritenuto non configurabile alcuna nullità, enunziando il principio di cui in massima).
L'alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque, non costituente neppure un indizio; solo nel caso in cui sia stata acquisita "aliunde" la prova della responsabilità esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio. L'alibi costruito è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti. (La Cassazione ha evidenziato che la "costruzione" dell'alibi non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale strumento anche da parte dell'innocente eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico).
La competenza territoriale a conoscere del delitto di banda armata va stabilita in relazione al luogo ove la banda si è formata e non a quello in cui essa ha operato.
Commentari • 36
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A seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. Corte di Cassqazione sez. VI penale ud. 14 gennaio 2026 (dep. 2 aprile 2026), n. 12501 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/02/1992, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1992 |
Testo completo
☐ 66 82
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITANO del 4.2.1992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONI UNITE PENALI Cl
N. R Composta dagli Ill.mi Sigg.:
8:
Dott. Ecc, FERDINANDO ZUCCONI GA FO-Primo Presidente Agg. P
REGISTRO GENERALEConsigliere 1. Dott. GAETANO LO COCO
N: 16674/91 2. CORRADO CARNELE
3. 27503/91 GUIDO GUASCO.
4. " ED RL RO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5. UFFICIO COPIE P VI ON
Rilasciata_copic studio 6. BRUNELLO DELLA PENNA a SIC. CAROL
36000 dipityper dir
7. itti " ER IA GTU 1992
#
8. GI ZI IL CANCELLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI BOLOGNA nei confronti di:
GE LICIO, n. a Pistoia il 21.3.1919; CORTE SUPREMA DI CASSAZION ME IE, n. a Catania il 18.5.1920%; UFFICIO COPIE
BELMONTE PP, n. a AP il 18.3.1929.
GN PA, n. a Roma il 14.3.1934; ia studio a AC IL, n. a Tirana il 6.8.1942;
X36000 PAZIENZA ES, n. a Monteparano il 17.3.1946 per na
AN RO, n. a Padova il 7.8.1947;
4 GCANCELLIERE LI IO, n. a Rovigo il 20.6.1952;
IC RG, n. a Osimo 1'11.11.1945;
NT PP VA, n. a Rovereto il 28.3.1958;
MB NC, n. a Chieti il 25.4.1959;
COPIE
cudid Ril al terca
2) AVVOCATURA DELLO STATO quale rappresentante della per
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERI U
DELL'INTERNO e DELLA GRAZIA E GIUSTIZIA ed ENTE DELLE IL CAN LIERE
FF SS. costituiti parti civili, nei confronti di tutti i su detti imputati, e inoltre nei confronti di:
DELLE CHIAIE TE, n. a Caserta Centurano il 13 7.1927;
TILGHER AN, n. a TA il 1.10.1947; TE SUPREMA DI CASSAZIONE
AL MA, n. a Milano il 16.5.1944; UEF A COPIE
GIORGI AU, n. a Roma il 29.7.1943; Studio DE FELICE IO, n. ad Alessandria il 13.7.1927;
RAHO RO, n. a Treviso il 17.1.1952;
L. 36000 IANNILLI EL, n. a Roma 11 23.5.1959; r diritti
3) PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA, BOLOGNE
+7400-1992 IL CANCELLIERE OL, costituiti parti civili, nei confronti di:
AC, NT, MB, GN, IC LIRE 3000 4) REGIONE EMILIA ROMAGNA, costituita parte civile, CANCELLERIA nei confronti dei predetti e inoltre di
AN, AL, LI;
5) LE ER e OF AN ON. costituiti pa. civile, nei confronti di:
119340 ME, BELMONTE, PAZIENZA, GE;
6) dagli imputati: LIRE 3000 ME, BELMONTE, PAZIENZA, NT, MB CE CANCELLERIA AL GI, n. a Milano il 26.9.1952 e
LI EGIDIO, n. a Sora il 3.5.1955;
Avverso la sentenza della Corte di Assise di
Appello di Bologna in data 18.7.1990;
1193402
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
LIRE 3000
CANCELLERIA ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UM IA
1193403
Uditi, per la parte civile, gli avv. PP
GIAMOL di Bologna, Fracesco BERTI ARNOALDI VELL
di Bologna, GU CALVI di Roma, UM GUERINI K407712
di Bologna, PA TROMBETTI di Bologna, RL K407711
Federico GROSSO di Torino, TE CC di 3
Roma e NZ LL per 1'Avvocatura Generale
dello Stato%;B LIRE 2000} CANCELLERIA
LIRE Udito il Pubblico INistero in persona del
Sostituto Procuratore Generale: dott. Ranato VIALE 0105895 che ha concluso per: 1) Chiede dichiararsi
1193404 inammissibili i ricorsi delle P.C. Provincia di e diBologna per omessa presentazione dei motivi
LE UM e AR NA per presentazione di motivi non contestuali non sottoscritti da avvocato cassazionista.
LIRE OTO)
CANCELLERIA 2) chiede dichiararsi inammissibili per genericità
о infondateZZ de i motivi il ricorso dell'Avvo-
ELLERIA
LL catura di Stato
contro
ME IO,
K407701
EL; AH RO;
DE AI TE;
AL MA e TI AN e De CE IO;
لا 3) chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi di
LIRE 2000 IU IO e ZI ES per generi- CANCELLERIA
cità dei motivi%;B
LIRE
CANCELLERIA 4) chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del
P.G. in ordine a ME IO, imputato di banda Armata, per omessa presentazione dei motivi;
0105893
5) in accoglimento del ricorso del P.G. nei capi residui, e per quanto di ragione di quelli delle altre Parti e Civili, chiede annullarsi la sen- 4 _ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-
☐ COPIE
studio
Manapo tenza impugnata con rinvio ad altra Corte d'Assise al
36000 per diried
1994 d'Appello per quanto riguarda Gelli Licio, Musume-
& CANCELLIERE ci IE, EL PP, IG PA,
CH IL in ordine al reato di asso- ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICI COPIE ciazione sovversiva;
per quanto riguarda Signo- ichingta copia--studio- laifu. IM LL PA, CH IL, NA RO, Def init 36000
1 1 MAR 1996 PI RG in ordine al delitto di banda
IL CANCELLIERE armata;
per quanto riguarda CH IL, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PI Sergio,
AV PP VA
COPIE UFFIC Mambro NC in ordine ai delitti di strage, Richies
Omicidio plurimo, collocazione di ordigno eslosi-
+ DIC. 1997 vo per dir lesioni volontarie plurime, attentato ad: IL CANCELLIERS
impianti di pubblica utilità; per quanto riguarda
EC IE e EL PP limitatamente alla intervenuta esclusione della aggravante spe-
ciale contestata in ordine al reato di calunnia;
per quanto riguarda ZI ES in ordine
al reato di cui all'art. 270 bis c.p.; per quanto riguarda Gelli Licio e Pazienza Francesco in
ordine al reato di calunnia;
6) chiede rigettarsi i ricorsi di EC IE Belmonte PP;
VA GI, MB
NC, AV PP VA".
Uditi i difensori Avv.ti: Grazia PA CAMPARINI AR di Roma, ME AT di Roma,
BE di Bologna, Adriano TI di
IO AN di Perugia, SU RU AS di Roma,
Roma, PP DE OR di Roma, AN RD.
di Bologna, SO NI di Roma, PP
AN di Roma, TE CC di Roma
IO PI di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La mattina del sabato 2.8.80 un ordi-
gno esplosivo abbandonato nella sala di attesa di
2/a classe della stazione ferroviaria di Bologna
deflagrava intorno alle ore 10 e 25, cagionando la morte di 85 persone il ferimento di numerose altre, molte delle quali riportavano lesioni anche k gravi o gravissime.
Le indagini, di estrema difficoltà, dava-
no luogo a tre procedimenti infine tutti riuniti nel giudizio avanti alla corte di assise di
⠀ Bologna, che si concluderà con la sentenza in data
11.7.88.
L'imputazione articolata dei cui capi erano variamente chiamati a rispondere 21 persone rifletteva non solo la prospettazione dell'accusa in ordine all'evento della strage, ma anche quella 6
di una complessa strategia eversivo-terroristica snodatasi nel corso di più anni, - della quale il fatto del 2.8.1980 aveva costituito uno dei momen-
ti più significativi in un cinico piano di
controllo del potere istituzionale nel quale erano confluite tendenze eversive di segno anche diverso, tuttavia di ispirazione ideologica di destra.
La struttura probatoria posta a sostegno dell'accusa si articolava essenzialmente negli accertamenti giudiziari compiuti in diversi proce-
dimenti celebrati per vari altri episodi delittuo-
si di attentati indiscriminati contro l'incolumità
pubblica o mirati contro talune persone;
nelle di-
chiarazioni rese da ideologi e/o militanti del
terrorismo eversivo in vario modo o in diversa misura apertisi a una revisione critica dei loro
comportamenti e delle loro posizioni ideologiche;
nelle confidenze raccolte da altri dentro e fuori il circuito carcerario da alcuni degli esponenti più noti e attivi della strategia terroristi-
ca-eversiva, resisi responsabili di gravi fatti.
delittuosi; nelle risultanze di numerosi documenti progettuali e/o ideologici prodotti in diverse circostanze di tempo e di luogo dalle diverse - 7 -
componenti dell'arcipelago sovversivo;
negli ac-
certamenti di circostanze specifiche relative
all'evento stragistico e alla condotta degli impu-
tati ad esso, indiziariamente, ricollegantisi. Il capo 1) dell'imputazione prospettava il delitto di costituzione, organiZZzione e par-
....
tecipazione relativa ad un'associazione con fine
di terrorismo ed eversione (art. 270 bis c.p.), la cui formazione prendeva le mosse da eventi rela-
tivamente remoti rispetto al fatto del 2.8.80, il
cui obiettivo era costituito dal disegno politico di acquisire il controllo delle istituzioni per propiziarne una svolta autoritaria e di orienta-
mento decisamente anticomunista e comunque anti- democratico. Strumento di tale disegno politico eversivo era, quando non addiritura la promozione di attentati, quantomeno la connivenza in essi, il favoreggiamento del responsabili ma soprattutto "
la loro gestione politica, perchè la reazione_
dell'opinione pubblica spingesse i pubblici poteri all'involuzione auspicata dall'associazione.
Nell'associazione confluivano persone di diversa estrazione, rappresentative della composi-
ta e variegata struttura associativa. Erano impu-.
tati per tale capo: EL CI, maestro della no- .
8
ta loggia massonica coperta, denominata "propagan-
da due" (P/2); EC IE e EL Giusep-
pe, ufficiali dell'arma dei carabinieri, membri del servizio segreto militare denominato SISMI,
entrambi aderenti alla loggia cennata;
Pazienza
ES, collaboratore del SISMI e con ruolo di-
venuto, all'epoca dei fatti, di rilievo per la sua influenza sul massimo responsabile del servizio, il gen. AN, oggi defunto%; De CE IO,
giornalista, IG Paolo e Fachini Massi-
miliano, tutti e tre esponenti di spicco del movimento eversivo "Ordine Nuovo" a suo tempo sciolto siccome costituente una riedizione del partito fascista, ma di fatto ricostituito e in
vario modo operativo-; DE AI TE, da
anni latitante all'estero, leader dell'organiZZ-
zione eversiva denominata "avanguardia nazionale",
sciolta nel 1976, ma anch'essa rinata nella
clandestinità, e TI AN, AL MA,
GI AU, persone legate alla detta orga-
niZZzione e allo stesso DE AI.
Il capo 2) dell'imputazione prospettava i delitti di costituzione, organiZZzione e parteci-
pazione relativi a una banda armata (art.306 c.p.)
alla quale era riferibile la strage del 2.8.80, ultimo di una sequenza di attentati indiscriminati contro la incolumità pubblica о diretti contro
singole persone.
Pur autonomo dall'associazione sub capo
1), l'organismo armato, al quale aderivano per-
sone militanti in formazioni eversive diverse,
anche sotto il profilo ideologico (ma sempre riportabile alla matrice di destra) e operativo-,
ne costituiva lo strumento esecutivo violento, nel senso che era il responsabile diretto e materiale dei misfatti politicamente propiziati, utiliZZti
e gestiti (pur alla insaputa anche di taluni dei maggiori esponenti della banda) dall'associazione,
come sopra cennato.
Il capo 2° dell'imputazione, era ascritto
IG e Fachini, dirigenti eai nominati ideologi di due distinte articolazioni della ban-
da, una derivante dal movimento eversivo di estrazione romana e l'altra da quello veneto,
| storicamente legate alle persone e al movimento coinvolti nel procedimento penale seguito alla
strage della banca nazionale di piaZZ TA in Milano del 1969; Rinani RO, gregario del
CH, AH RO e ME IO,
anch'essi legati al CH;
AV VA, 10
MB NC, VA GI, IU
IO e LL EL, esponenti di spicco del movimento cd. "spontaneistico" costituito da una miriade di gruppi eversivo-terroristici
frequentemente denominato e autodenominatosi NAR
armati rivoluzionari).(nuclei E infine Picciafuoco RG, pregiudicato per delitti
comuni, da più anni latitante, tuttavia
sintomaticamente legato ai movimenti della destra eversiva, e in specie al movimento dei NAR e
all'organiZZzione denominata "terza posizione"
I capi di imputazione da 3. a 8 - riflet-
tenti la accusa di strage contro la sicureZZ
dello Stato (art.285 c.p.) e i delitti connessi di omicidio plurimo, porto di esplosivo, lesioni,
danneggiamento e attentato a pubblici impianti -
erano ascritti ai nominati IGl e CH,
il primo come mandante e il secondo quale complice per la fornitura dell'esplosivo, al NA, e, Co-
me autori materiali, a AV MB e Pic-
ciafuoco. Di nessun rilievo in questa sede le imputazioni sub n.ri 9 (falsa tstimonianza ascritta a Hubel Klaus Friedrik), 10, 11 e 12
(reati relativi alla detenzione di una pistola, - 11 -
ascritti al GI), e 13 (false dichiarazioni sulla propria identità) ascritto al PI.
Il capo oggetto del procedimento contras-
segnato con il nro.13/86 rifletteva il delitto di concorso nella costituzione, direzione e organiz-
zazione della associazione eversiva e terroristica ascritto al ZI e di cui si è detto sopra.
I capi oggetto del procedimento contras-
segnato con il nro 2/87 riflettevano il delitto di calunnia aggravata anche dalla finalità di ever- sione e terrorismo (art.1 della legge n.15/80),
ascritto ai nominati EC, EL, ZI
e EL.
L'imputazione traeva origine dal rinveni-
mento sul treno TA-Milano, avvenuto il
A 13.1.81 in Bologna, di una valigia contenente esplosivo di composizione identica a quello della strage del 2.8, di un mitra di documenti e altro.
secondo. l'accusa,Il fatto era stato,
calunniosamene attribuito a persone. .sapute innocenti, appartenenti a organiZZzioni della destra eversiva nazionale ed estera (alle quali si era fatto carico anche di altri episodi delittuosi
, per taluni, della stessa strage), dal EC e e dal Belmonte, complici e mandanti il EL e il - 12 -
-
ZI.
La vicenda in relazione alla quale il
EC e il EL già erano stati condannati definitivamene in altra sede per i delitti di pe- culato e porto di armi ed esplosivo collegati-,
all'artificiosa e preordinata scoperta su cennata si inseriva, nel contesto della prospettazione accusatoria, come il più clamoroso e concreto epi-
sodio di una manovra articolata di depistaggio delle indagini e di favoreggiamento, la quale ave-
va riproposto la strategia di copertura dei
responsabili di altri fatti delittuosi terrori-
stici già in passato più volte realizzata nella
logica propria dell'associazione configurata sub capo 1) dell'imputazione.
2. Nel processo avanti la corte di assise di Bologna intervenivano come parti civili la presidenza del consiglio dei ministri, i ministeri dell'interno e della giustizia, l'ente delle ferrovie dello Stato, la regione Emilia e
Romagna, il comune e la provincia di Bologna,
congiunti delle vittime, parti offese dei delitti di lesioni e calunnia.
Al termine del dibattimento, con la sen- tenza 11.7.88 la corte adottava per quanto qui - 13
-
interessa - le statuizioni che seguono.
Assolveva con la formula per non avere commesso il fatto il De CE e il GI, e con
quella dubitativa tutti gli altri imputati dei
delitti relativi alla associazione terroristica eversiva sub capo 1), avendo la corte ravvisato la incompiuteZZ della prova riguardo alla formazione e alla sussistenza del patto sociale criminoso.
Assolveva con ampia formula LL Mar-
cello e con quella dubitativa il AH e il ME
dalla imputazione di banda armata (capo 2); di-
chiarava colpevoli CH, AV, Mambro,
IG, Cavallini e IU, Picciafuoco e Rinani per il medesimo capo 2), qualificando 11
reato ascritto agli ultimi due come partecipa-
zione.
Riguardo ai capi da 3 a 8 (escluso il..
reato sub 7, dichiarato prescritto) concernenti il delitto di strage e quelli connessi, assolveva con la formula del dubbio il IG e il NA;
dichiarava CH, AV, MB e Piccia-
fuoco colpevoli.
Dichiarava EL, Pazienza, EC
EL colpevoli del delitto di calunnia, con la contestata aggravante della finalità di eversione 14
e terrorismo.
Infliggeva le pene ritenute di giustizia e condannava tutti i predetti, ritenuti colpevoli,
al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite.
3.- Su appello del procuratore della
repubblica, del procuratore generale, delle parti civili, i cui ricorsi per cassazione erano convertiti in appello ai sensi dell'art. 514
abrogato -, e degli imputati, la corte di c.p.p. assise di appello di Bologna, con la sentenza
18.7.90, adottava le statuizioni che seguono, (per quanto qui rileva). Dichiarava inammissibili l'appello del
P.M. nei confronti del AH e l'impugnazione dello stesso imputato.
Assolveva per insussistenza del fatto tutti gli imputati del delitto sub capo 1 asso-
ciazione terroristica ed eversiva-, omettendo peraltro di pronunciare, nel dispositivo, riguardo al PaziZI. Chiariva, tuttavia, espressamente in motivazione che l'omissione era da ritenersi puramente materiale, in consonanza con la logica della formula assolutoria adottata per gli altri.
In relazione ai delitti concernenti la - 15
-
banda armata, capo 2, assolveva per non avere com-
messo il fatto il IG, il CH, il
NA il ME e il PI. Nei riguardi
- nei confronti del quale dello LL
l'avvocatura dello Stato aveva pur proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di
primo grado la corte di assise di appello,
constatata l'omessa citazione dell'imputato e la
mancata operatività della disposizione dell'art. 514 c.p.p. citato nei suoi confronti, rimetteva a questa corte la statuizione sull'impugnazione. Confermava la pronunzia di affermazione
responsabilità per gli altri imputati di della banda armata, rideterminando le pene nella misura ritenuta di giustizia.
A Assolveva tutti gli imputati dal delitto di strage e dai delitti connessi (escluso il capo
7, dichiarato estinto per prescrizione, come già
detto) per non avere commesso il fatto. Con identica formula assolveva EL e
ZI dall'imputazione di calunnia. Confermava
l'affermazione di responsabilità nei confronti del Musumeci e del EL per lo stesso delitto. e- scludendo peraltro il concorso dell'aggravante della finalità di eversione e terrorismo. Dichia- - 16
rato il reato avvinto per continuazione con quelli per i quali era stata emessa sentenza di condanna definitiva con la pronuncia della corte di sassise di appello di Roma in data 14.3.86, rideterminava
la pena, aumenntando per ciascun imputato quella inflitta con la citata sentenza di anni 3 di re-
clusione, che dichiarava interamente condonati in applicazione dei D.P.R. n. 744/81 e n. 865/86.
Disponeva correlativamente in ordine alla condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili costituite.
3/a. La corte di assise di appello ri-
solveva due questioni pregiudiziali - riproposte dagli interessati in questa sede sotto il profilo della violazione di legge
- concernenti il proce-
dimento nei confronti del EC e del EL
per il reato di calunnia aggravata, e il procedi-
mento nei confronti del EL per i reati ascrit-
tigli.
I primi due imputati erano stati citati a giudizio in esito a procedimento con istruzione sommaria del codice di rito abrogato per rispon-
dere del reato di calunnia, avanti al tribunale di
Bologna. Tale tribunale declinava con sentenza la propria competenza per territorio, indicando la 17
competenza del tribunale di Roma. Il confllitto sollevato da quest'ultimo giudice veniva risolto da questa corte, che dichiarava la competenza del tribunale di Bologna.
Essendo pendente in fase di atti prelimi-
nari il giudizio avanti la corte di assise di Bo-
logna, il P.M., considerando la sussistenza di molteplici ragioni di connessione, chiedeva e ot- teneva la restituzione degli atti dal presidente del tribunale, e l'emissione del decreto di cita-
zione a giudizio dal presidente della corte di assise. Il procedimento veniva infine riunito
dalla corte di assise di Bologna agli altri avanti ad essa pendenti in apertura di giudizio.
Confermando in sostanza le determinazioni al riguardo dei primi giudici, la corte escludeva
il denunziato concorso di vizi di nullità generali ex artt. 185 n.ri 1 e 2 del c.p.p. abrogato, nè
riteneva rilevabile utilmente l'incompetenza del
_ presidente della corte di assise all'emissione del decreto di citazione per reato di competenza del tribunale, nè quella della corte di assise per lo stesso reato, considerando che la pur irrituale emissione del decreto di citazione era priva di sanzione processuale e che, -avuto riguardo alle R
こ
18
evidenti ragioni di connessione e alla circostanza che la pronunzia era stata emessa da giudice processualmente superiore -, anche l'incompetenza per materia della corte di assise era priva di conseguenze.
Per il EL la difesa eccepiva in prima istanza l'improcedibilità del giudizio in appli-
cazione del principio di specialità sanzionato estradizionedall'art. 14 della convenzione di europea firmata a Parigi il 13.12.57 e ratificata con legge n. 300 del 1963.
La corte di assise di appello, condivi-
dendo anche che qui la determinazione del primo giudice, riteneva la procedibilità del giudizio,
ravvisando il concorso delle condizioni che giu-
stificano la deroga a norma del secondo comma dell'art. 14 citato, che consente la adozione delle "misure necessarie", fra queste compreso il ricorso al procedimento contumaciale, ai fini della interruzione della prescrizione dei reati.
3/b. L'analisi della corte di assise di appello relativamente alla sussistenza dell'asso-
ciazione terroristica eversiva prospettata dal capo 1) della imputazione muove da una premessa
metodologica, con la quale, censurando l'impo-. 19
stazione della stessa sentenza di primo grado, pur pervenuta a una pronunzia assolutoria, e quella dell'accusa pubblica e privata -, avverte della
necessità di un accertamento e di una valutazione dei dati concreti acquisiti per risalire indutti- vamente all'oggetto della prova, escludendo la
posizione di postulati di natura storico-politica dai quali dedurre la chiave di lettura dei fatti,
la quale per ciò stesso risulterebbe aduggiata da presupposti estranei a un corretto metodo di ac-
certamento giudiziale.
Tanto premesso la corte, ripercorrendo sinteticamente l'iter argomentativo della decisio- ne dei primi giudici in relazione alle censure degli appellanti, considera la sequenza dei fatti e dei comportamenti riferibili agli esponenti, nel tempo, delle componenti eterogenee della prospet-
tata associazione e i rapporti fra essi intercor-
si, per saggiare la loro idoneità a dimostrare,
-oltre la soglia delle alleanze e delle semplici convergenze operative e di intenti di volta in
volta verificatesi -, la sussistenza di un accordo associativo stabile fra più persone per perseguire organicamente la realiZZzione dell'oggetto socia-
le criminoso previsto dall'art. 270 bis c.p. 20
Il complesso di fatti e circostanze preso in esame dalla corte di merito copre un arco
temporale che va dal convegno dell'istuto Pollio,
tenutosi in Roma nel maggio del 1965, alla vicenda della preordinata collocazione della valigia con esplosivo sul treno Taranto-Milano del gennaio
'81, che ha dato luogo all'imputazione di calun-
nia.
La serie degli elementi di accusa vaglia-
ti comprende:
i documenti ideologici, programmatici e/o opera- tivi formati nel cennato arco temporale nel-
l'ambito delle componenti la configurata associa-
zione, a partire dagli atti del detto convegno;
gli episodi di anomale e devianti interferenze di taluni esponenti degli apparati dei servizi
segreti, seguitisi nel tempo (SIFAR, SID, SISMI,
SISDE), nelle indagini relative a gravi attentati,
quali la strage di piaZZ TA del 1969, quella di Peteano del 1972, l'attentato al treno Italicus del 1974 e altri ancora, per finire con la strage oggetto dell'odierno giudizio;
- il ruolo svolto da CI EL in forza della organiZZzione P/2istica, che gli assicurava una considerevole influenza nell'ambito degli apparati - 21
dei servizi e su altre numerose persone poste in posizione direttiva nell'organiZZzione statale;
- i rapporti intercorsi tra lo stesso EL e gli esponenti del movimento ordinovista (IG,
CH e De CE) e del movimento di avanguar-
(DE AI, TI, AL),dia nazionale nonchè altri ideologi e/o attivisti dell'area eversiva della destra;
la sequenza delle dichiarazioni rese sulla strategia del EL e degli esponenti dei servizi nel rapporto con le organiZZzioni eversive, dai
militanti di queste apertisi alla collaborazione.
In conclusione, la corte ha ritenuto che,
a) molteplici elementi indizianti non sono rile-
vanti probatoriamente perchè di segno ambiguo;
b)
A le interferenze e le coperture illecite poste in essere dai servizi in relazione ai procedimenti
⠀ per i fatti piaZZ TA, Peteano e del treno
Italicus non sono ascrivibili all'influenza del Gelli о al suo apparato di potere, allora non
ancora affermatosi;
c) la campagna di attentati
svoltasi fra il 1978 e il 1980 (compresa la strage del 2.8.) ha bensì visto il dispiegarsi di inter- ferenze devianti di esponenti del SISMI e degli altri apparati dei servizi legati all'organiZZ- 22- 1
zione P/2istica, ma ciò non consente di risalire inequivocabilmente alla sussistenza di un'intesa di tipo associativo fra loro e con gli esponenti della destra eversiva;
d) i rapporti tra i massimi esponenti dei movimenti eversivi di "ordine nuovo"
e "avanguardia nazionale". peraltro mai sfociati in una organica unità tra i movimenti stessi, solo auspicata - neppure possono implicare logicamente la loro convergenza in un'associaizone stabile;
e)
conclusivamente, la continuità nell'azione e la
comunanza di interessi episodicamente espressasi nelle vicende succedutesi in un considerevole arco di tempo, seppur può dar luogo a inferenze su
convergenze di ordine politico, non ancora porta al conseguimento della prova logica dell'accordo sodale tra gli esponenti della organiZZzione
P/2istica e dei servizi (il cui obiettivo era
quello del controllo e del governno del sistema
vigente) e gli esponenti dei movimenti eversivi,
protesivo viceversa a uno scardinamento rivolu-
zionario del sistema stesso.
- Sulla banda armata configurata dal 3/c.
capo 2) dell'imputazione la sentenza della corte
discostandosi dalle conclu-assise di appello,
sioni del primo giudice, sostanzialemnte - 23
-
confermative dell'ipotesi accusatoria sulla strutturatasi a formazione di una banda armata con l'adesione partire dalla fine del 1979 circa,
dell'eversione di alcune persone più eminenti
(rispettivamente terroristica romana e veneta carismatiche del facenti capo alle figure perviene alla IG e del CH)
conclusione che l'organimo sociale armato si sia
in realtà limitato al gruppo romano capitanato da
AV VA, e che non siano riconoscibili elementi probatori conclusivi per ritenere un accordo operativo stabile di̟ tipo sodale di tale gruppo con l'organiZZzione eversivo-terroristica veneta diretta dal CH, nè una direzione ideologica e/o operativa del IG riguardo al gruppo romano. La corte di assise di appello richiama
(sia pur con largo rinvio all'esposizione della sentenza di primo grado) la vicenda storica dei movimenti eversivi di destra articolatasi inizial-
mente nei raggruppamenti costituiti da Ordine nuo-
vo e Avanguardia Nazionale, formalmente disciolti siccome considerati ricostituzioni del partito fascista, ma di fatto perpetuatisi in clandesti-
nità, sino alla loro crisi, che inutilmente si - 24
cercò di superare nel tentativo fallito di unifi-
cazione compiuto con il convegno di Albano del
1975, al quale presero parte į massimi esponenti dei due raggruppamenti, e cioè PI Concutel-
li, IL CH e PA IG per
"ordine nuovo" e TE DE AI, AN
TI e AU GI per "Avanguardia Nazio-
nale"
Ricorda ancora la sentenza che sul falli-
mento del convegno di NO (inutilmente seguito da un altro a NiZZ), nasceva l'esperienza di "Co- struiamo l'azione" - movimento aggregatosi sotto la testata dell'omonimo foglio di stampa, artico-
lato in autonomi gruppi operativi che si richia- mavano alla medesima matrice politica e proteso!
alla lotta terroristica con qualche ideale conso-
nanza con i movimenti rivoluzionari della sinistra per l'attenzione alle masse studentesche e sotto-
proletarie e per la lotta contro lo Stato-, del
quale erano ispiratori e attivisti preminenti il
IG, il criminologo LD ER, IO De
CE, AL PA e RG OR. Nel dicembre del 1977, da un riunione nella villa del ER, per iniziativa di que-..
sti, del IG, del De CE e altri nasceva. 25
il movimento "lotta di popolo", mentre andava af-
fermandosi gradualmente il movimento "spontanei- stico" dei cd. NAR e quello tendenzialmente.orga-
nico e gerarchiZZto denominato "Terza Posizione"
A tali movimenti era riferibile una sequenza di attentati nel 1978 e 1979, talora non rivendicati,
о rivendicati con sigle diverse tra le quali quella del Movimento rivoluzionario di popolo
(MRP), espressione di "costruiamo l'azione".
Tali precedenti vicende costituiscono
-
un antefatto ad avviso della sentenza di appello di rilevanza storico-cronachistica, dal quale non
è possibile risalire sotto il profilo probatorio alla configurazione di una super-banda (per così
dire) quale prospettata dall'ipotesi accusatoria e ritenuta dalla decisione di primo grado.
$ Di fatto, attraverso la sequenza di gravi attentati verificatisi a partire dalla fine del
I 1979, appariva ai giudici di appello dimostrata la
1 formazione di una banda più ristretta e agguerita,
guidata dal AV e avente come elementi di spicco il VA, la MB e IU IO,
nonchè altri, seppur non interessati dall'imputa-
zione oggetto di questo giudizio, quali, per e-
sempio, IN, IN e GIo LE (dece- 1 26
-
duto).
Fatti significativi ascrivibili a tale gruppo erano l'omicidio didell'agente polizia
Arnesano del 6.2.80, del quale erano ritenuti responsabili il Fioravanti e UI IN;
l'omicidio dell'appuntato di polizia Evengelisti e il ferimento dell'appuntato AN e dell'agente
Lorefice del 28.5.80, nel quale erano coinvolti il
AV, la MB, il VA, il IN
e LE GIo;
l'omicidio del s. procuratore del-
la repubblica di Roma RI MA del 28.6.80 per il quale erano dichiarati colpevoli il AV,
la MB, il VA e IN.
La sentenza di appello esclude la consi-
stenza indicativa di taluni fatti individuati dal primo giudice come momenti significativi dell' ac-
cordo sociale stabile tra il gruppo romano e facente capo al CH, quali la quello veneto,
vicenda della fuga di DA dal soggiorno obbli-
gato di Catanzaro, il progetto per l'organiZZ-
zione della fuga di PI TE e quello per la uccisione di un magistrato veneto. Ad avvi-
so del giudice di appello, al dilà della matrice eversiva di destra, v'era una decisa divaricazione ideologica, culturale e anche, talora, generazio- - 27
-
nale tra le persone coinvolte in tali fatti, e in
specie tra lo "spontaneista" AV, e i
vecchi leader IG e ER, e gli ideologi e attivisti del gruppo veneto (fra
costoro in primo luogo il CH), tale da escludere che la convergenza sui fatti cennati potesse costituire un elemento indicativo di una inversa e più pregnante intesa. La stessa sentenza di appello avverte,
nell'esaminare 1 rapporti interpersonali tra gli imputati della banda armata quale configurata dall'accusa, in mancanza che scarsa concludenza
- può essere attri- di altri elementi probatori buita a tali rapporti (là dove essi sono stati
accertati), considerando che la lunga militanza
A dell'ambiente giustificavano siffatti collegamen ti, svuotandoli tuttavia di rilevanza indicativa ai fini della prova di un rapporto di stabile solidarietà associativa.
In tale chiave di lettura la sentenza ha ritenuto di valutare i rapporti tra il AV
e il IG, quest'ultimo del resto prosciolto dalle accuse di concorso in taluni dei fatti delittuosi più significativi ascritti al primo;
quelli tra il CH e il VA, il quale 28
avrebbe, secondo una dichiarazione di OR,
manifestato riserve sulla posizione del primo;
quelli ancora tra il CH e il IG,
anche se legati da esperienze e impegni ideali comuni come quelli del convegno di NO. Ma da
tali precedenti non era possibile inferire che
essi avessero aderito ad un accordo sociale con il
AV e gli altri.
-E quanto al rapporto AV Fachini
la sentenza ha escluso che vi fosse la prova attendibile di una conoscenza poco più che saltua-
ria e superficiale.
3/d.
- In ordine alle risultanze concer-
nenti il delitto di strage e gli altri reati connessi (capi da 3 a 8, escuso il 7), la sentenza di appello muove dalla preliminare considerazione che la mancata prova della sussistenza della banda armata, nei termini in cui è stata configurata dall'accusa, finisce per indebolire la portata si-
gnificativa degli elementi indiziari acquisiti e
complessivamente ritenuti conclusivi dalla senten- za dei primi giudici nei confronti di AV
VA e della MB, del PI e del Fa-
chini.
D'altra parte, la stessa riferibilità 29
della strage alla destra eversiva, ritenuta dal primo giudice, è considerata dalla sentenza di appello non più che un'ipotesi verosimile.
Aveva ritenuto la sentenza di primo grado che la vocazione stragista sotto il profilo ideologico e anche progettuale e politico - fosse
già evidente nei movimenti della destra eversiva,
sulla base dei seguenti dati:
- la documentazione molteplice acquisita, nella
quale, di particolare rilievo, il manoscritto "da
TI a GU AL, sequestrato il 31.8.80 in una cabina telefonica di via Irnerio in Bologna;
il manoscritto di RL GL, sequestrato allo stesso in Latina il 10.9.80, intitolato "linea politica"; la lettera inviata da IO A- resi a RO TO;
il documento "un'analisi tattica" di GE ZZ, sequestrato a GA Bonazzi il 2.8.80, e altri ancora, quali il
"memoriale di DO MA, "la disintegrazione del sistema" di CO DA, "i fogli d'ordine di ordine nuovo", e la "guerra rivoluzionaria";
- le vicende stragiste anteriori a quella del
2.8.80, quali quella di Peteano, autore confesso e condannato il neofascista Vincenzo Vinciguerra;
l'attentato al direttissimo Torino-Roma del 7.4.74, 30
autori IC ZI, AU RZ, ES De
IN e RL NI, attivisti della forma-
zione di destra "La Fenice"; la strage del 17.5.73
in Milano, ascritta a RL TO, sedicente anarchico, ma con legami nella destra eversiva e con persone dei servizi segreti;
l'attentato al consiglio superiore della magistratura del 20.5.79
riferibile al confesso EL LL;
la vi-
cenda della nota strage di P.ZZ TA rimasta
-senza colpevoli ma il cui tormentato procedi-
mento aveva evidenziato il pesante coinvolgimento in attività dinamitarde di personaggi del gruppo eversivo veneto (quali DA e EN); l'atten-
tato al treno Italicus del 4.8.74; l'attentato al treno Bologna-Firenze del 21.4.84 ascritto ad
AU HI, BR AN, DR Danie-
letti e EA RO;
-le confidenze di RI GU LD, redattore del giornale QUEX diretto dallo AN, all'agente dei servizi Calipatti e il significativo articolo apparso sul n.5 del marzo '81 di tale foglio, riferibile a entrambi i predetti, sulla matrice
provocatoria e di destra della strage;
le dichia-
razioni di EO GN militante di "terza sulle confidenze del OR (leader posizione", 31 -
della stessa organiZZzione) riguardo al programmi quelle di Mi- di azioni militari destabiliZZnti;
moglie separata dell'estremista di rella RO,
destra genovese AU Meli, sul suo rammarico, do-
po la strage del 2.8.80, di non avere corrisposto alla sollecitazione del cap. SE (dei servizi)
di raccogliere qualche informazione tra i vecchi
amici del marito, perchè la destra preparava qual-
cosa di "grosso"; le dichiarazioni del detenuto
comune TE ICletti sulle confidenze di
GA BO, estremista collegato a Tuti e
DA, per le quali gli ideatori della strage erano stati il IG e il CH, ma il fat- to aveva avuto conseguenze maggiori del previsto perchè da costoro affidato a "ragazzini". Ma in maniera più specifica e pregnante erano apparse indicative ai giudici di primo grado_le_.
dichiarazioni rese a partire dal 10.7.80, dal
detenuto UI ET IL (inserito nel
gruppo eversivo veneto), e l'informativa al SISDE
del luglio '80 del col. Amos PI (già inquisi-
to per la "Rosa dei Venti" e, in seguito, in altro procedimento che dava occasione alla scoperta di suoi documenti rilevanti), informativa non valo-
riZZta dal servizio, ma seguita da un'intervista 32 -
dello stesso al rotocalco "L'Espresso" nell'agosto del 1980.
- resa dal nominato de- La testimonianza tenuto al giudice di sorveglianza dopo insistenze con il suo legale per ottenere un colloquio appariva contenere l'annuncio della strage, poichè
it ET riferiva di avere saputo confidenzial- come si èmente dal NA (legato al CH,
detto) di prossimmi attentati, uno a un magistrato del veneto, e un altro (che si sarebbe verificato nei primi di agosto 180), di tale portata che avrebbe riempito le pagine della stampa nazionale e internazionale.
L'informativa dello PI
- cui si per-
veniva in seguito al sequestro di un appunto dello stesso, introdotto dalle parole "il dott. Prati" rivelava che un tale CI (di seguito identi- ficato con il leader di "terza posizione" France-
sco NG, amico di VA AV e da costui assasinato nel settembre '80), si adoperava per riconmpattare le fila dei NAR e di TERZA POSIZIONE in vista di un'azione più incisiva con attentati anche indiscriminati. All'informativa,
non adeguatamente considerata, lo PI aveva fatto seguire dopo la strage un'allusiva intervi- - 33
-
sta al settimanale riferendosi ancora al CI,
nel quale non il solo NG aveva identifi-
cato subito sè medesimo;
ma anche Rosaria Amico
(sua moglie) e AL LO (suo amico e commili-
tone in terza posizione) lo avevano agevolmente riconosciuto.
Seguirà, dopo l'assassinio del Mangiame-
un volantino di "terza posizione". nel quale li,
la vittima era indicata come "1'86esima" della strage di Bologna, con l'aperta allusione che era stata soppressa dal Fioravanti per le possibili,
temute rivelazioni che avrebbe potuto fare consi-
derati i contatti rivelati dall'intervista con i
servizi.
La valutazione della sentenza impugnata dà ai dati probatori ora ricordati, complessiva-
mente, una valenza indicativa che sfocia - come si
- in un giudizio probabilistico sulla છે detto riferibilità della strage all'area della destra,
osservando che l'idea stragista, pur circolante in quell'area non poteva considerarsi elevata. ad
espressione di un programma riferibile a gruppi o organismi ben individuati, ma piuttosto era rima-
sta come manifestazione di intendimenti generici riferibili a singole persone. 34
-
Riguardo alla deposizione del Vettore
rileva che essa non contiene un chiaro riferimento ad un evento prossimo di strage, ma ad un atten-
tato, certo eclatante, ma mirato contro una singo-
la personalità. E ovviamente la pregnanza indica-
tiva della testimonianza ne rimane in larga misura svuotata.
Sulla vicenda PI rileva poi che
l'informativa riguardava l'iniziativa del Mangia-
meli per una riorganiZZzione dell'eversione di
destra e un programma di azioni dimostrative,
senza riferimenti alla strage della stazione, se
non nella valutazione fattane dallo stesso PI
ed espressa nelle sue successive dichiarazioni iniziali agli inquirenti.
3/e. - Sulle responsabilità individuali concernenti il delitto di strage e quelli connes-
si, la corte di assise di appello ha preso in esa- me le circostanze indizianti specificamente rife-
rite ai singoli, che seguono.
IMPUTATI LERIO NT E CE MB.
1) Dichiarava RT AS,
- delinquente comune politiciZZto e coinvolto in varie imprese dei NAR
' specificamente, dei fratelli VA e A- e no AV che il 4.8.80 AV VA 35
-
gli aveva richiesto dei documenti falsi "freschi"
per la sua compagna, MB. Nell'incontro il Fio-
ravanti aveva, con compiacenza, commentato
l'evento del 2.8. ("hai visto che botto!" avrebbe testualmente detto), soggiungendo che lui era
transitato da Bologna vestito da turista tedesco;
aveva elogiato la MB per il suo coraggio, ma ella si era dovuta tingere i capelli temendo di poter essere stata riconosciuta. Lo RT si era esplicitamente sottratto, impaurito, a ogni ulteriore dichiarazione su quel tragico evento e il AV aveva concluso il discorso,
ricordandogli che comunque egli avrebbe dovuto tacere giacchè altrimenti avrebbe messo in pericolo la vita del figlio.
2) RE IL, amica di LE IT, fidan-
zata del IN - militante dei Nar complice..
in gravi delitti del AV e della MB.
(cfr. sopra sub 3/c) riferiva che il 1°.
8.80 era.
-
pervenuta una telefonata a casa di MA PiZZri
(suo fidanzato), con la quale il. Ciavardini
invitava lei e la IT a differire la partenza per Venezia, dove si sarebbe dovuta incontrare con lui, adducendo generiche difficoltà di documenti.
L'evento del 2.8. aveva indotto la RE a pensa- - 36
re che il IN avesse avuto a che fare con la strage, ma il giovane aveva respinto ogni so-
spetto. Il IN in seguito ammetteva di
avere fatto la telefonata e, dopo averlo inizial-
mente escluso, finiva per giustificare il differi-
mento della partenza, assumendo che si era trovato in difficoltà per i documenti di identità falsi di cui aveva bisogna come latitante e che gli mancavano. Ma appariva invece pacifico che egli aveva la disponibilità di un documento e che
l'aveva "bruciato", esibendolo in occasione di un modesto incidente stradale avvenuto il successivo giorno 4 o 5.8.
All'episodio della telefonata sembrava doversi ricollegare il risentimento del AV
verso il IN, manifestatosi subito dopo la strage, attestato dalla stessa IT e, confer-
mato da ammissioni, sepppur parziali, dello stesso
IN. L'ostilità del AV per la condotta dell'amico, si era poi risolta, ma non la preoccupazione per suoi comportamenti processuali. L'Izzo e OZ AE, riferivano infatti della confidenza di AV IS, il quale aveva ricevuto dal fratello la richiesta di tener fuori dell'omicidio del S. procuratore MA il 37 1
IN, perchè questi sapeva qualcosa della strage.
3) L'alibi del AV e della MB relativo al 2.8 (sarebbero stati ospiti del VA e
della sua compagna FL BR a Treviso e proprio il giorno 2.8 si sarebbero recati a Pa-
inadeguato se non addirittura dova) appariva falso, per la genericità e per l'inattendibilità
dei testi e per i successivi aggiustamenti fatti dai medesimi interessati, in ripetute contraddi-
zioni fra loro.
La ricostruzione resa dagli imputati sui loro spostamenti correlata con le verifiche fatte era la seguente: il 30.7 i due imputati avevano lasciato Palermo dove erano stati ospiti del Man-
giameli e della moglie di costul SA AM,
per recarsi a Roma. Da Roma, in auto con il mili-
tante dell'eversione AU DD, si erano recati il 31.7 a TA per verificare la base aperta con l'aiuto dello stesso NG per l'impresa dell'evasione del TE, facendo ritorno la sera per partire da MI (sempre con documen-
ti a nome "De CI) per il Veneto, dove
erano stati ospiti del VA sino al 2.8
compreso. Il 4.8 i due erano a Roma dove era OR
- 38
avvenuto l'incontro con RT e il 5.8 avevano
partecipato alla rapina a un'armeria, realiZZta
secondo gli imputati - per smentire l'accusa di stragismo che già trapelava ai danni del movimento dei NAR, ma di fatto mai rivendicata.
Inattendibii (per i legami delinquenziali e di amicizia) apparivano le dichiarazioni del
IN e del VA;
negative quelle della madre della BR, BR (i due imputati avevano visitato la figlia subito dopo il suo
parto 10 luglio '80, ma non avevano mai dormito a casa di lei)%;B decisamente poi l'alibi era smentito dalla dichiarazione di RD ER, il quale dal
VA aveva ricevuto la confidenza che il 2.8
il AV non era affatto a Treviso o Padova.
4) L'omicidio di ES NG, avvenuto
nel settembre '80 (cfr. sopra sub par.fo 3/d), co-
stituiva nella ricostruzione della corte di assise di Bologna un ulteriore elemento indicativo del
coinvolgimento del AV (di esso in altra sede ritenuto responsabile) nella strage del 2.8.80. La precipitosità con il quale il delitto era stato portato a segno, subito dopo la vicenda dell'intervista dello PI a "l'espresso" e la
sensazione diffusasi nell'ambiente eversivo - 39
dell'identificazione del CI nel NG,
il quale aveva mostrato così, per i suoi contatti con il col.lo PI, collaboratore del SISDE, e per la piega che avevano preso le indagini, di
essere un soggetto vulnerabile e pericoloso,
portavano a individuare la causale dell'omicidio nell'intendimento del AV di eliminare un
possibile testimone della sua responsabilità.
Nessuna delle riferite circostanze indi-
zianti è stata ritenuta probatoriamente conclusi-
va.
La dichiarazione dello RT è stata ritenuta attendibile, ma il contenuto allusivo delle battute del dialogo è apparso ambiguo e su-
A scettibile di essere letto come una forzatura del
AV (del resto alieno dal vantare le sue imprese criminose) per indurre lo RT, impres sionato, a procurargli i documenti dei quali aveva bisogno per la MB, che temeva di essere stata notata e riconosciuta.
Attendibile anche la testimonianza della
RE sulla telefonata del IN (del resto da costui ammesa), ma plausibile anche la giusti-
ficazione del IN sulle sue difficoltà per i documenti (di cui aveva parlato anche con la 40
RE). Supposta la attendibilità di un risen-
timento del Fioravanti e di suoi propositi puni-
tivi verso l'amico, essi dovevano considerarsi come reazione a quella che era apparsa come una
"leggereZZ" pericolosa, cosa questa alla quale il
IN non era nuovo. La circostanza rimaneva comunque indicativamente ambigua.
Sull'alibi la corte ha considerato che il suo fallimento non ha valenza probatoria a carico degli imputati e che, peraltro, le contraddizioni non implicavano necessariamente che esso fosse indice difalso, ma anzi potevano costituire
spontaneità della deduzione difensiva.
Il collegamento dell'omicidio NG
all'evento del 2.8 è ritenuto dalla sentenza impu-
gnata ancorato а un dato indiziante incerto,
perchè la causale di tale omicidio riferita da
AV IS, per quanto confidatogli dal fratello, all'essere stato il NG testimone di un accordo nel quale il VA si era impegna- to con un politico della Regione Siciliana ad uccidere il presidente della stesa Piersanti
TT
- era rimasta infine una circostanza non chiarita. E del resto la causale indicata dal
AV IS appariva non meno credibile 1 41 -
dell'altra suggerita dalla concatenazione degli eventi.
IO IC.
- delinquente comune da più tempo 1) L'imputato
- per molteplici indizi appariva essersi } latitante avvicinato alla destra eversiva, in specie a ele-
menti di "terza posizione" e dei NAR in periodo anteriore al 2.8.80. Tanto risultava da informa-
zioni dei carabinieri di Osimo (città di origine dell'imputato stesso) che lo ritenevano legato a
"terza posizione" e riferivano che la sua presenza
' sedeera stata ripetutamente segnalata in Osimo
dell'emittente radio gestita da EO Giovagni-
militante del citato movimento (cfr. soprani,
t par.fo 3/d); dall'annotazione del suo nome in
un'agenda contenente numerosi altri nominativi di militanti dell'eversione detenuti, sequestrata al
VA al momento del suo arresto;
dai documen-
ti trovati in SuQ possesso al momento del suo arresto (avenuto 11 1.4.81 a Tarvisio), e dei
quali era stato comunque in possesso, nonchè di altri sei passaporti pervenuti in modo singolare da Vienna, contraffatti, riferibili all'imputato.
Al riguardo i fatti, sinteticamente, son i seguenti: il PI era stato in possesso 42
di una patente falsa intestata a "IL Eraclio
n. Roma il 7.9.44". Un simile documento falso,
intestato a "IL Adelfio" n. Roma il 18.1.45
era stato sequestrato a LE AL, il militante di "terza posizione" legato al NG.
L'identità del cognome e del luogo di nascita e l'origine greca dei prenomi apparivano indicare una comune origine falsaria di tali docu-
menti.
Il passaporto sequestrato al PI
a Tarvisio era intestato a "ON Enrico" e recava il numero autentico di serie E/213730,
quello stesso del passaporto autentico rilasciato nel 1978 a BR DO (militante del gruppo NAR dei Fioravanti, che solo in seguito risulterà coinvolto in episodi criminosi). Il numero del
passaporto, allora "pulito", era stato utiliZZto anche da Alessandro Alibrandi (noto personaggio dei NAR) per la sua fuga in Libano.
Nel gennaio del 1981 venivano consegnati alla polizia n.6 passaporti pervenuti da Vienna,
indiriZZti alla casella postale intestata a SO
ON di Roma. I documenti, contraffatti, risul-
tavano spediti in data coincidente con un giorno in cui il PI si era trovato a Vienna. - 43 -
Due dei sei documenti recavano il numero di serie eguale a quello del simile documento autentico rilasciato a ET NO (militante dei NAR, come in seguito accertato). Altri due re-
cavano il medesimo numero di serie del passaporto sequestrato al PI (di cui si è detto).
Tutti recavano una fotografia molto somigliante all'immagine dell'imputato.
I documenti venivano sottoposti a perizia grafo-tecnica per disposizione della corte di
assise di appello. L'indagine accertava che tutti e sette i documenti, fra loro comparati, erano di identica matrice falsaria per la identità dei caratteri e del materiale. I caratteri scritti a
A mano, pur con un minimo margine di incerteZZ per-
erano riferibili chè in carattere a stampatello,
al PI.
Costui asseriva di avere avuto i docu-
menti falsi a Roma negli anni 1974/75; il documen-
to a nome ON gli era stato consegnato predisposto nel supporto cartaceo, che lui aveva fatto completare nei caratteri a stampa a Milano
(così come usava fare) e quindi aveva completato di suo pugno i caratteri grafici delle sue genera-
lità a stampatello. Il passaporto "ON" lo 44-
aveva fatto completare nel 1981, quando essendo
stata scoperta la sua identità e la sua presenza a
Bologna il giorno della strage non aveva più
potuto utiliZZre il documento "IL".
2) Sintomatica e correlata alla militanza eversiva dell'imputato e alla strage appariva la accertata presenza di costui alla stazione di Bologna il
2.8, tantoche dalla esplosione era rimasto lieve-
mente ferito e si era fatto medicare in ospedale verso le 11,30 dichiarando di chiamarsi "IL Eraclio", utiliZZndo le stesse generalità spese in un albergo di NA pochi giorni prima risultanti dal documento falso in suo possesso del quale si è detto.
Il PI dava della sua presenza giustificazioni manifestamente mendaci, che andava modificando e adattando via via che le sue indica-
zioni venivano controllate e smentite dalle inda-
gini.
Egli sosteneva in sostanza di avere pro-
grammato la mattina del 2.8 un viaggio da Modena a
Milano, dove doveva recarsi per farsi completare dei documenti di identità falsi (come era suo costume), ma aveva perduto l'espresso Modena-Mila-
no. - 45
Si era allora risolto, pur essendovi la di tre corse in treno utili, adisponibilità
recarsi a Bologna per prendere il treno per Milano
delle 10 e 34 con un taxi. Ma la ricerca sulla base delle indicazioni dell'imputato del
conducente di taxi (fra tutti i 56 in servizio a
Modena) che l'avrebbe accompagnato da Modena a
Bologna dava esito decisamente negativo.
Secondo la sentenza impugnata la politi-
ciZZzione dell'imputato non risultava da fatti
certi e conclusivi. Le informazioni dei carabi- nieri non riscontrate dal GN - risulta- vano inutilizzabili, perchè confidenziali. La
giustificazione del VA di avere notato il nome del PI
- che pur non conosceva riprendendolo dalla stampa come uno di quelli che erano indiziati per la strage, appariva plausibi-
le.
Le emergenze concernenti documenti dimostravano al più che l'imputato aveva una fonte falsaria comune con quella dei terroristi, ma il
fatto non poteva di per sè avere altre implicanze. Non dimostrata l'internità del Piccia-
la suafuoco al movimento terroristico-eversivo,
stessa presenza alla stazione di Bologna risultava _ 46
svuotata della sua carica sintomatica, dal momento che la evidente determinazione dell'imputato di non dar ragione della sua presenza era pur sempre ricollegabile alla sua posizione di delinquente comune latitante.
Le giustificazioni rese potevano dirsi non dimostrate, ma non decisamente smentite.
MA AC
1) E' ritenuto certe che l'imputato capo del
gruppo eversivo veneto al quale più attentati erano ascrivibili aveva la disponibilità di un
raro esplosivo quale il T/4 di uso esclusivamente militare (e pur raro anche in questo campo), del quale era stato riscontrato l'impiego nel congegno che aveva determinato la deflagrazione del 2.8. Di
questo e altro tipo di esplosivo il Fachini era
stato il fornitore, in più occasioni, dell'ever-
sione di destra, come dichiarate concordemente dal
OR, dall'AL e da AP RL. Su
specifiche indicazioni di costui era stato trovato dagli inquirenti nel corso del giudizio di primo grado il deposito nel lago di Garda di residuati bellici dai quali, secondo gli accertamenti
tecnici era possibile estrarre quell' esplosivo.
2) Ulteriore collegamento dell'imputato con la -47
strage scaturiva dalle confidenze del NA,
militante della banda veneta, al ET IL
e dalle dichiarazioni fatte al ICletti TE
(e da costui propalate) da GA BO sulla responsabilità dello stesso Fachini e del Signo-
LL e sulla loro imprudenza per avere affidato l'esecuzione dell'attentato a dei "ragazzini".
3) Il CH pochi giorni prima del 2.8 -secondo le confidenze fatte da VA OL, (già col-
Laboratrice di costui al tempo dell'attività di
"costruiamo l'azione"), a Mauro Ansaldi e Paolo
PP aveva sollecitato la terrorista ad allontanarsi da Bologna perchè stava per accadere qualcosa di grosso. Di fatto la GO era parti-
ta la mattina a buon'ora da Bologna con suoi
amici.
Considerando indimostrato il legame degli esponenti più eminenti della banda veneta nella
" 'super-banda" costituita con quelli della banda romana del AV, e non riferibile l'annuncio fatto dal Rinani e rivelato dal ET, alla strage del 2.8, la sentenza impugnata ha ritenuto significativa ma non univoca la disponibilità del
T/4 da parte del CH. Quanto all'avvertimento alla OL il giudice di appello ha ritenuto di - 48 J
non dover approfondire l'attendibilità del fatto,
avuto riguardo alla sua scarsa rilevanza probato- ria. L'avvertimento ben poteva essere stato letto a posteriori, nella suggestione dell'evento poi verificatosi. D'altra parte la OL si era.
politicamente allontanata dal CH, nè costui.
era persona da lasciarsi andare a confidenze su fatti di tale natura e portata. Plausibile era
invece che il CH
- avendo colto qualche avvi-
saglia di possibili accadimenti - ne avesse
parlato con gli amici.
IMPUTATI AN RO E GN OL
1) La posizione del NA è ritenuta dalla sen-
tenza impugnata legata e subordinata a quella del
CH, talchè esclusa la concludenza degli ele-
menti a carico di costui, risulta svuotata di ogni consistenza probatoria l'accusa nei confronti del
NA, tanto più considerando la conclusione cui il giudice di appello è pervenuto circa i conte-
nuti delle confidenze del NA rivelate dal Vet-
tore IL.
2) Il ruolo di ideologo e attivista del IG
e la sua amicizia con il AV considerati inadeguati a dimostrare il legame dell'imputato
- sono ritenuti con la banda armata del secondo - 49 -
del tutto insufficienti a dare consistenza proba-
toria alle stesse dichiarazioni del ICletti
sulle confidenze del BO.
3/f. In ordine all'imputazione di ca- lunnia la sentenza impugnata muove dagli accer-
tamenti contenuti nella sentenza definitiva della corte di assise di appello di Roma 14.3.86 e da
quelli della decisione di primo grado, per confer- mare sulla base dei fatti acquisiti il con-
corso degli imputati EC IE e EL
PP anche nel delitto di calunnia aggravata, esclusa tuttavia l'aggravante della finalità di terrorismo.
La calunnia è ravvisata nelle informative fatte pervenire agli organi di polizia e ai magi-
strati inquirenti dal SISMI sia direttamente, sia
attraverso propalazioni ad organi di stampa, nel quadro di una sapiente e articolata opera diretta ad accreditare la riferibilità della strage ad organiZZzioni eversive di destra internazionali.
Venivano così suggerite agli inquirenti più linee
(sinteticamente e convenzionalmentedi indagine indicate nelle sentenze e in atti di parte come
"pista libanese" e "pista spagnola") destinate a
impegnare l'istruttoria in defatiganti e inutili 50
verifiche.
In particolare, a partire dall'ottobre
1980 dall'ufficio controllo e sicureZZ del SISMI
- diretto dal EC collaborato dal EL
venivano fatte pervenire (anche brevi manu ) alla polizia e al G.I. informative sul trasporto e la collocazione nei treni di esplosivi da parte di nella quale un'organiZZzione internazionale ' erano coinvolti anche terroristi italiani (c.d.
operazione "Terrore sui treni"). In questo contesto specifico la calunnia prendeva corpo anche nella forma reale, mediante il collocamento
TA-Milano, poi di una valigia sul treno
sulla base delle informazioni fornite recuperata,
dal EC e dal EL, in una vettura alla stazione di Bologna, dopo inutili e affannose ricerche alle stazioni di Ancona e Rimini.
L'informativa specifica al riguardo veniva consegnata al gen. IC dal EC
in un incontro all'aeroporto di Ciampino, al quale erano presenti il capo del SISMI Santovito e
ES ZI, di ritorno da Parigi, il
9.1.81.
Nella valigia recuperata venivano rinve-
esplosivo di composizione eguale a quello nuti 51 -
impiegato per la strage del 2.8, un mitragliatore
MAB, due biglietti aerei intestati rispettivamente a eDimitriev Martin per il volo Milano-Monaco
Legran Raphael per il volo Milano-Parigi del
13.1.81. Successive informazioni indicheranno come acquirente dei biglietti LE GIo. Il Belmonte da parte sua, dopo avere
ripreso i contatti con il m.llo Sanapo,
comandante di una periferi .c.
- da lui in precedenza conosciuto e con il quale aveva legami di amicizia, finiva per indurlo a inventare una
"fonte confidenziale" alla quale attribuire la notizia della valigia, facendogli credere che ciò era necessario per coprire la figura eminente di una persona al centro di una rete spionistica nella quale si riteneva ilinternazionale,
EL avesse allusivamente fatto riferimento al
ZI.
Il conclusivo giudizio sulla mancanza di prove riguardo alla sussistenza dell'associazione eversivo-terroristica configurata sub capo 1) del-
l'imputazione e il positivo accertamento della corte di assise di appello di Roma in ordine alla responsabilità degli imputati per i delitti di
peculato e porto di armi ed esplosivo in relazione 「
52-
alla stessa vicenda, hanno portato la sentenza impugnata a ritenere che il movente perseguito da essi sia stato quello di lucro e che solo in
termini eventuali sia ad essi stato presente il vantaggio assicurato ai responsabili della strage.
Da ciò l'esclusione dell'aggravante della finalità
di eversione e terrorismo.
La sentenza impugnata, discostandosi da
quella di primo grado, ha ritenuto di dover esclu-
dere 11 concorso nel delitto di calunnia degli imputati EL CI e ZI ES.
La sentenza analiZZ criticamente tre circostanze valoriZZte dai giudici di primo grado ai fini del concorso del Gelli: a) l'incontro dell'imputato con EL CI, funzionario IS del SISDE, al quale il primo esprimeva l'avviso che l'indirizzo delle indagini orientatesi verso i gruppi eversivi nazionali era errato e che la pista giusta sarebbe internazionale;
stata quella b) la coincidenza depistaggio con la preoccu- ! dell'iniziativa di pazione destata da riservate indiscrezioni che il criminologo IS ER (in custodia preven- tiva da tempo e da questa provato psicologica-
mente) andava facendo, sì da lasciar intendere di essere disponibile a più aperte e incisive rivela- 53
zioni. Sicchè si imponeva un'accelerazione dell'a-
zione di depistaggio, onde risolvere questa e
altre situazioni simili, derivanti da altre per-
sone detenute;
c) l'influenza acquistata dal Gel-
li, tramite l'organiZZzione P/2istica, negli apparati statali e in particolare in quelli dei servizi (SISMI e SISDE), nello ambito dei quali particolare rilievo aveva, ai fini dell'accerta-
mento del concorso, il legame con il ZI.
Sulla prima circostanza osserva la sen-
- richiesto del colloquiio dal tenza che il EL
CI - espresse in realtà delle opinioni non esclusivamente sue (tanto che già erano state
diffuse sulla stampa), e non è emerso il movente che a ciò l'indusse.
Sulla seconda, che la pista battuta, an-
che su indicazioni del SISDE dai giudici era in quel momento già in crisi e l'operazione cd. "ter-
rore sui treni", alludendo a responsabilità di un'organiZZzione di destra internazionale nella quale erano coinvolti anche personaggi del terro-
rismo nazionale, avrebbe anche potuto essere
controproducente.
L'influenza innegabile del EL costi- tuiva poi un elemento di carattere generico, 54-
mentre i legami con il ZI costituivano un dato del tutto indimostrato, peraltro contrastato dall'iniziazione massonica dello stesso ZI
(estraneo alle liste di CASTIGLION FIBOCCHI) avve-
nuta senza l'intervento del EL.
Nei confronti del ZI le circostanze prese in esame sono le seguenti:
la pubblicazione dell'articolo a firma DO
dell'AM sul numero del 1.9.80 del notiziario
"agenzia repubblica"
- ispirato dall'imputato con il quale si svalutavano le informazioni del
SISDE, che aveva riscosso l'appreZZmento dei ma-
gistrati inquirenti, qualificandolo come un rici-
claggio di vecchie notizie di archivio;
le informazioni date dal AN e dal Pa-
zienza al giornalista RB, ammesso a esaminare alcuni fascicoli riservati del SISMI sulle ricer-
che che il servizio andava svolgendo in campo internazionale e autore quindi di un articolo su
"Panorama" intitolato: "La grande ragnatela";
- la presenza del ZI all'incontro del 9.1.81
a Ciampino, nel corso del quale il EC aveva consegnato l'informativa sulla valigia con l'e-
splosivo, che poi sarebbe stata trovata sul treno;
- le notizie preconfezionate fornite dal Pazienza - 55
-
al commissiario POMPO', dirigente del I/o distret-
to di polizia di Roma, in merito a un traffico di armi e droga, e ad episodi di terrorismo ascrivi-
bili ad organiZZzioni internazionali;
- le allusioni al ZI fatte dal EL al m.llo Sanapo.
Le prime due circostanze, -pressochè
coeve-, sono, secondo la sentenza impugnata, ri-
collegabili più realisticamente ad un'operazione di pubbliche relazioni dovuta al risentimento da spirito di corpo per l'appreZZmento riscosso dal
SISDE, considerando che la screditamento delle informazioni fornite da codesto servizio e le no-
tizie sulle ricerche che si andavano facendo nella
+ direzione della pista internazionale, non appari- vano idonee in sè ad un progetto calunniatorio.
D'altra parte il ZI aveva mostrato nell'in-
contro con il RB il convincimento che le radici del terrorismo andavano ricercate nella direzione dell'eversione di sinistra e nei suoi collegamenti con i paesi dell'Est, e cioè in senso sostanzialmente diverso da quello che avrebbe poi segnato l'operazione di depistaggio e calunnia-
toria.
La presenza dell'imputato all'incontro di 56
Ciampino era difficilmente ricollegabile a uno
specifico interesse e al coinvolgimento del
ZI nella consegna dell'informativa, poichè è
certo che egli era presente in quanto di ritorno con il AN da Parigi, dove aveva propiziato dei contatti con i servizi francesi.
Le informazioni date al Pompò non sembra-
vano avere alcun collegamento, se non in termini di semplice supposizione, con la vicenda della
strage del 2.8, mentre le allusioni del EL,
strumentalmente collegate da costui all'esigenza di ottenere la compiacente collaborazione del
Sanapo, non potevano considerarsi certe e
affidabili.
La sentenza conclude rilevando che la labilità probatoria degli elementi utilizzati a
carico dell'imputato è simmetrica alla carenza di qualsiasi conclusiva emergenza processuale nei suoi confronti nel procedimento definito a Roma,
conclusosi con la condanna del EC e del
EL.
4.- HANNO PROPOSTO RICORSO LE SEGUENTI
PARTI CIVILI/ 1° L'Avvocatura dello Stato per la presidenza del consiglio dei ministri, il ministero dell'Interno, 57-
-
il ministero di grazia e giustizia e l'ente ferro-
vie dello Stato, per il capo relativo all'assolu-
zione dall'imputazione di associazione terrori-
stica, nei confronti degli imputati di tale reato;
- per i capi concernenti l'assoluzione dall'impu-
tazione di costituzione e organiZZzione di banda armata e di partecipazione alla stessa, nei con-
fronti di: IG, CH, NA, ME,
PI; v'è poi per lo stesso capo 11 ricorso della medesima avvocatura di Stato nei confronti dello Iannilli, per il quale a suo tempo non si è
resa operativa la disposizione dell'art.514 c.p.p.
abrogato;
per i capi relativi all'assoluzione dai delitti di strage e dagli altri connessi, nei confronti
di: IG, CH, NA, PI, Fio-
ravanti e MB.
L'impugnazione investe anche le ordinanze dibattimentali con le quali è stata parzialmente respinta la richiesta di riapertura del dibat- timento per nuove acquisizioni di atti e docu-
menti, e ammissione di nuove disposizioni. il2) Il presidente della Regione Emilia/Romagna,
presidente della provincia di Bologna, il sindaco del comune di Bologna e Bolognese PA, per i ca- 58 -
pi concernenti l'assoluzione dal delitto di strage e dagli altri connessi e dal delitto di banda ar-
mata, nei confronti di: CH, IG, Fio-
ravanti, MB e PI.
L'impugnazione è estesa anche alle ordinanze di-
concernenti il diniego di nuove battimentali acquisizioni come sopra.
La difesa della provincia di Bologna non ha presentato motivi.
3) LE UM e AR NA IA (genitori di LE GIo, deceduto) per il capo relativo all'assoluzione dal delitto di associazione terro-
ristica, nei confronti di: EC, EL,
ZI e EL.
Sono stati presentati i motivi, non contestuali, a firma delle parti e depositate successivamente delle "note d'udienza" a firma del difensore;
le deduzioni investono il capo concernente il delitto di calunnia.
Il procuratore generale ha proposto ri-i corso per il capo relativo all'imputazione di as-
sociazione eversiva, nei confronti di: EL, Pa-
zienza, MU, EL, IG e CH. Per il capo relativo alla imputazione di banda armata nei confronti di: IG, CH, Ri- - 59
-
nani, ME e PI.
Per i capi relativi al delitto di strage e agli altri connessi, nei confronti di CH, Piccia-
fuoco, AV e MB.
Nei confronti di EC e EL relativamente all'esclusione dell'aggravante della finalità di
terrorismo ed eversione in relazione al delitto di calunnia di cui sono stati ritenuti colpevoli e all'applicazione del condono di cui al D.P.R.
n.744/81, sulla pena inflitta per tale delitto.
Nei confronti di EL e ZI per il capo relativo al concorso nel delitto di calunnia, dal
quale sono stati assolti con ampia formula.
Hanno proposto ricorso gli imputati MU
AV, MB, CI e EL, ZI,
IU e VA.
4/a.- Sul tema dell'associazione terro- ristica ed eversiva convergono dunque i ricorsi del procuratore generale e dell'avvocatura di Stato, ma quest'ultima ha esteso l'impugnazione anche nei confronti degli imputati facenti parte della cd. componente "avanguardistica" del soda-
lizio, DE AI, TI, AL e GI.
I ricorsi su detti (come anche quelli delle altre parti civili) deducono concordemente 60.
la denuncia della motivazione della sentenza impu-
gnata nei diversi aspetti dell'emessa conside-
razione di circostanze decisive%3B del carattere ap-
parente, per la non aderenza alle risultanze probatorie e per il travisamento delle stese;
scorretteZZ metodologica, per non avere della valutato il complesso degli indizi nella loro
globalità disperdendone così il rilievo probato-
rio, e per essere incorsa in vizi di illogicità e contraddittorietà; e ancora, dell'incompiuteZZ e '
apparenza, per avere trascurato di considerare le circostanze accertate nel composito quadro stori-
co-politico, perdendo così l'apporto del riferi-
mento alle coordinate ambientali e temporali nel quale i fatti acquistano il loro senso compiuto.
L'avvocatura dello Stato denunzia inoltre il diniego della riapertura parziale del dibatti- mento (impugnando le relative ordinanze) per l'acquisizione di documenti e l'assunzione di te-
stimonianze concernenti fatti rilevanti, quali i il EL, i legami legami tra il DE AI e tra il primo e gli apparati deviati dei servizi
preminenza di fattosegreti, la posizione di
acquisita dal EL in tali apparati e l'opera di protezione e copertura assicurata da questi (in - 61
coerenza con le direttive dello stesso EL) ai responsabili degli attentati terroristici. Salvo a ritenere, contraddittoriamente, poi non sufficien-
te la prova in ordine a siffatta circostanza.
Concordemente i ricorsi rilevano come al-
la sentenza impugnata, - per i vizi del processo logico di formazione del convincimento denunziati dalla motivazine-, sia sfuggita l'individuazione della struttura associativa composita, che ha pre-
so le mosse dai documenti ideologici e/o proget-
tuali eversivi del convegno dell'istituto Pollio
del maggio del 1965, e di poi manifestatasi e ca-
ratteriZZtasi, a) nel sistematico intervento del-
le coperture dei servizi a beneficio dei respon-
A sabili degli attentati stragisti (da piaZZ Fon-
tana alla stazione di Bologna), i quali, avendo
cagionato numerose vittime, più avevano colpito l'opinione pubblica e maggiormente quindi si pre- stavano - rimanendo i responsabili impuniti a
sollevare in essa sgomento e allarme;
b) nella contiguità tra gli uomini dei servizi deviati,
tutti iscritti alla loggia massonica P/2, e i più
prestigiosi elementi dell'eversione ordinovista
(IG, Fachini, ER) e avanguardista
(DE AI, GI)%; c) nei rappori del EL e 62.
dell'organiZZzione IS da lui controllata con taluni dei detti esponenti, specificamente con il
ER e il DE AI%; d) nell'influenza e nel dominio di fatto acquisito dal ZI sugli apparati del SISMI, subentrando alla declinante egemonia del EL, a favore del quale comunque il
ZI non mancava di intervenire all'interno della massoneria;
e) nella conclusiva operazione di copertura e depistaggio realiZZta dopo la strage del 2.8.80 in grazia della regia del EL
e del ZI.
4/b. Sulla parte della sentenza impugna-
concernente la banda armata convergono le ta impugnazioni del procuratore Generale, dell'Av- vocatura di Stato e delle altre parti civili cui si è sopra fatto cenno, esclusa la provincia di
Bologna che non ha presentato i motivi.
I motivi convergono nel richiamo ai diversi vizi di motivazione già sopra cennati e,
(a parte quelli nei confronti dello Iannilli che
investono specificamente la posizione di costui,
ritenuto estraneo alla banda per avere cessato la militanza eversiva dopo la sequenza degli atten-
tati riferibili al movimento di "costruiamo l'a-
zione"), in una censura metodologica sulla valuta- - 63
zione della prova.
Si confuta l'assunto della sentenza impu-
gnata sull'inadeguateZZ logica dell'inferenza
della sussistenza della banda dalla commissione di singoli reati da parte dei suoi presunti apparte-
nenti.
La motivazione della sentenza impugnata è
censurata sui punti concernenti: a) la ancora svalutazione immotivata e contraddittoria del-
l'analisi compiuta dal primo giudice sugli ante-
fatti storico-ideologici dai quali aveva tratto la sua genesi la banda armata;
b) la partecipazione a tale vicenda prodromica degli esponenti dei diver-
si movimenti dell'eversione, e in specie del Si-
gnoLL e del CH;
c) la ritenuta cesura ideologica tra il movimento "COSTRUIAMO L'AZIONE"
e quello dello spontaneismo;
d) la rilevanza delle informazioni dello PI e delle dichiarzioni del ET IL (travisate) e di altri;
e) la portata della sequenza di attentati commessi a
partire dal 1978 e non rivendicati, secondo i cri-
teri suggeriti dal CH, il quale aveva fornito al gruppo eversivo romano armi ed esplosivi;
f) i momenti di collegamento tra il gruppo romano e
quello veneto, costituiti dal comune progetto di 64 -
assassinio di un giudice veneto%;B dal progetto di evasione del TE;
dall'attentato a Palazzo
Marino in Milano%;B dall'inserimento nella banda del
VA, uomo di fiducia del CH, e dalla collaborazione da costui data al riciclaggio di un notevole quantitativo di oro derivante da una ra-
pina commessa da elementi del gruppo romano;
nonchè dagli stretti rapporti intercorsi tra il
IG, il CH, il AV e il Caval-
lini.
4/c. Sulla parte della sentenza impugna-
ta concernente il delitto di strage e gli altri connessi convergono le impugnazioni del procu-
ratore generale e delle parti civili già menziona- te, le cui censure, - richiamandosi in maniera più
o meno ampia alle circostanze ai documenti e alle risultanze in genere di cui si è detto sopra (cfr.
par.fo 3/d) relative alla pratica e alla teoriZZ-
zione degli attentati stragisti e al sintomatico preannunzio della strage del 2.8 (dichiarazioni del ET, informative e intervista dello Spiaz-
zi, etc.)-, investono sotto il profilo della va-.
riegata gamma dei vari vizi di motivazione, la
conclusione della sentenza impugnata sul tema
della riferibilità della strage alla destra ever- 65 -
siva, e alla banda romano-veneta in specie.
In ordine alle responsabilità individuali degli imputati sono censurati specificamente, per a) il travisamento e la con-NT e MB:
traddittorietà della motivazione sulla dichiara-
zione dello RT;
b) l'incongruità della l'omessa valutazione dell'albibi falso;
c )
considerazione della corrispondenza tra la MB
e RI TI sul movente dell'omicidio NG
e l'incongrua valutazione delle altre emergenze probatorie al riguardo; d) l'immotivata
dell'episodio della telefonata del svalutazione
IN e dei successivi suoi rapporti con il
AV.
Per IC IO, a) la carente e
illogica motivazione sui collegamenti dell'impu- tato con l'eversione di destra e specificamente l'organiZZzione di "terza posizione" e ilcon
NG, e con il gruppo terroristico del Fio-
ravanti, desumibili, 1) dalle informazioni dei carabinieri di Osimo, provenienti da quel Gio-
vagnini che aveva anche aiutato il IN
-, che avevano segnalato la nella sua latitanza presenza nella zona dell'imputato (e nella zona sarà anche ritrovata la vettura BMW del Copparoni,
11 66 -
usata dall'imputato per fuggire da Modena); 2)
dalle emergenze connesse ai documenti falsi dei quali l'imputato aveva avuto la disponibilità (in relazione alle quali la sentenza impugnata aveva trascurato le risultanze significative della
perizia grafo-tecnica sui sei passaporti pervenuti da Vienna, ricollegantisi con il passaporto "Pie-
rantoni" sequestrato all'imputato al valico di Tarvisio; 3) l'annotazione del nome dell'imputato tra quelli di numerosi altri militanti della de-!
stra detenuti, nella agenda sequestrata al Caval-
lini;
b) l'inadeguateZZ della motivazione sul signi-
ficato della certa presenza del Picciafuoco alla stazione di Bologna al momento dell'esplosione,
non correlata alla personalità dell'imputato, col-
legato alla destra eversiva e specialemnte ai gruppi del NG e del AV;
c) l'illo-
gica svalutazione della condotta processuale men- dace del Picciafuoco, intrinsecamente inadeguata di per sé e svuotata di senso per il mancato,
doveroso collegamento con la collocazione del-
1'imputato nella destra eversiva-terroristica e i suoi collegamenti con i gruppi cui si è sopra cennato. - 67
-
Per AC MA, a) la svaluta-
zione della rilevanza probatoria delle dichiara-
zioni del ET IL (travisate nel loro
contenuto effettivo) sulle confidenze ricevute dal
NA, concernenti il preannunzio della strage,
significativamente provenienti da persone legate all'imputato nella comune militanza eversiva;
b)
la disponibilità da parte dell'imputato dell'e-
splosivo T/4, poco diffuso, di uso esclusivamente militare e plausibilmente proveniente da quei depositi scoperti nel lago di Garda secondo le indicazioni di AP AN;
c) l'avviso dato dal CH a VA OL di allontanarsi da
Bologna ove era per succedere qualcosa di grosso,
t circostanza anche questa travisata illogicamente nella sua portata e nella sua significazione.
Per AN, nei confronti del quale v'è ricorso, per i capi qui in discorso, solo della
avvocatura di Stato-, la lacunosità della motiva-
zione assolutoria legata a quella concernente il!
CH, per un verso, e a quella sul contenuto
(travisato) della confidenza fatta al ET
IL.
Per GN, egualmente interessato solo dal ricorso dell'avvocatura dello Stato e 68 -
delle altre parti civili su ricordate per i capi in questione-, la mancata correlazione delle dichiarazioni del ICletti con il ruolo di prin-
cipale ideologo svolto dall'imputato nella elabo-
razione della strategia della lotta armata median-
te attentati anche di carattere stragistico, e con quello di "cattivo maestro" dedito all'indottrina-
mento di vari giovani confluiti nel terrorismo.
Le dichiarazioni del ICletti avrebbero dovuto, inoltre, essere correlate con il contri-
buto ideativo e operativo dato dall'imputato in vari attentati del 1978, secondo le propalazioni
Né avrebbe potuto essere di taluni collaboratori.
trascurato il ruolo del IG nella banda armata, erroneamente escluso dalla sentenza impu-
gnata.
4/d. Per il capo concernente il delitto di calunnia, ascritto a EC, EL, Pa-
zienza e EL vengono in considerazione i motivi del procuratore generale nei confronti degli ultimi due imputati (assolti), e nei con-
fronti dei primi due per l'esclusione dell'aggra-
vante relativa alla finalità di eversione e terrorismo.
Le argomentazioni del ricorso sono in - 69
parte sovrapponibili con quelle svolte dalla
difensore delle parti civili Vale memoria del
UM e AR NA IA. Il ricorso del procuratore generale fà
ampio richiamo alle circostanze già sopra ricor-
date (cfr.par.fo 3/f) oltre che al filone di in-
formative devianti, denominato convenzionalmente nel corso del procedimento come la "pista spagno-
la", aperto con un appunto del SISDE, asserita-
mente compilato sulla base di informazioni del-
l'omologo servizio spagnolo. Secondo il ricorrente l'analisi lacunosa e atomistica della sentenza impugnata ha finito per perdere la rilevanza pro- batoria di una serie di convergenti circostanze,
A dimostrativa di una sapiente regia posta in essere dai servizi segreti, controllati di fatto da
EL e dal ZI , sia attraverso diverse informative, sia con l'ispirazine di interventi della stampa alle prime coordinate.
La valutazione complessiva delle risul-
tanze avrebbe viceversa agevolmente dovuto portare la corte a individuare la sussistenza di un man-
dato, o quantomeno di un comune progetto politico tra coloro i quali avevano posto in essere l'ope-
razione articolata di depistaggio e di calunnia, e 70-
i responsabili, autori materiali della strage.
La memoria della parte civile sottolinea la riferibilità della strage ai servizi, mossi
dall'ingerenza del EL e del ZI.
Per ciò che attiene all'esclusione del-
l'aggravante della finalità di eversione e ter-
rorismo, il ricorrente denunzia l'incongruità della motivazione della sentenza impugnata, la
quale ha trascurato di considerare la specifica natura dell'operazione di deviazione delle inda-
gini, la personalità e il ruolo dei responsabili di essa, il cui desiderio illecito di lucro ben altrimenti avrebbe potuto essere conseguito,
considerando la discrezionalità ampia nell'uso di rilevanti somme di denaro. Sarebbe stato così gio-
riconoscere la secondarietà del fine dicoforza profitto della loro condotta.
L'illegittimità dell'applicazione del condono previsto dal DPR n.744/81 è conseguenziale alla errata esclusione dell'aggravante ora cen-
nata.
4/f.- Con i ricorsi per gli imputati i rispettivi difensori hanno dedotto i seguenti motivi:
per PAZIENZA, la richiesta di correzione integra- - 71
tiva del dispositivo della sentenza nella parte in cui è stato materialmente omessa l'indicazione del nome del ricorrente tra gli imputati assolti con
la formula dell'insussistenza del fatto dall'ac-
cusa di costituzione e organiZZzione di associa-
zione per fini di terrorismo ed eversione;
per NT e MB, a) violazione dell'art.90
per essere stati gli imputati già giudi-c.p.p.,
cati per il medesimo fatto di banda armata;
b)
illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla configurabilità di una banda
armata nei termini ritenuti in sentenza;
per AL, a) violazione dell'art.90 c.p.p.,
b) contraddittorietà e illogicità di motivazione per avere la sentenza ritenuto la responsabilità
A del ricorrente per costituzione e organiZZzione
di banda armata, pur dopo avere escluso il concor- so dei fatti specifici dai quali l'accusa aveva desunto la sussistenza del delitto associativo;
per LI, a) violazione dell'art. 90 c.p.p.;
b) vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della banda armata, senza adeguata individuazione degli elementi probatori dell'ac
_ cordo criminoso, della struttura del sodalizio e dei suoi dei suoi componenti;
c) vizi di motiva- - 72
-
zione in ordine alla qualificazione del reato ascritto all'imputato, che avrebbe dovuto essere riportato nella fattispecie della partecipazione e non in quella del concorso in costituzione e
organiZZzione; d) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
per ME, a) violazione di legge (artt. 185
comma 1 nn.1 e 2, 396, 29, 30, 405 e 406 c.p.p.
1930) in relazione all'erroneo giudizio sulla
validità della revoca della richiesta del decreto al pre-di citazione a giudizio proposta dal PM.
sidente del tribunale;
sulla validità del succes- sivo decreto di citazione emesso dal presidente della corte di assise di Bologna, e dell'indebita
riunione di procedimenti per una via processuale del tutto abnorme;
b) vizi di motivazione riguardo alla natura e rilevanza delle informazioni fornite dall'imputato e sulla conseguente sussistenza del dolo calunniatorio, nonchè sulla riferibilità allo stesso della collocazione della valigia sul treno
TA-Roma;
per 11 BELMONTE, a) violazione di legge nei
medesimi termini dedotti per il EC;
b) omes-
sa motivazione sulle deduzioni difensive proposte in appello (per le quali si fà riferimento -
73 what generico ai motivi e agli atti difensivi del giu-
dizio di secondo grado); c) carenza di motivazione sul diniego di esclusione dell'aggravante cd.
(art.61 n.2 c.p.) in relazione alteleologica delitto di calunnia. L'operazione di collocazione della valigia era stata predisposta perchè essa
fosse recuperata ad Ancona e coinvolgesse l'auto-
rità giudiziaria di tale sede, non interessata alle indagini per la strage. Peraltro
- ricono-
sciuto come movente dell'operazione quello del lucro - sarebbe del tutto incongruo l'avere rite-
nuto il fatto finaliZZto alla deviazione delle indagini per la strage. 5. Va infine segnalato che l'imputato
ME IO è deceduto il 5.1.91, come atte-
stato da certificati in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere dichia-
rata la inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili coniungi LE UM e AR NA
IA, genitori del defunto LE GIo, parte...
offesa nel delitto di calunnia aggravata conte-
stato agli imputati EL, Pazienza, Musumeci e Belmonte, e ritenuto a carico degli ultimi due,
con esclusione dell'aggravante contestata di avere - 74 -
agito per finalità di eversione e di terrorismo.
Il difensore nominato dalla parte ricor-
rente ha presentato una memoria difensiva e ha svolto in udienza le sue difese orali a sostegno dell'impugnazione proposta dal P.M. nei confronti
Ma se ciò è processua-dei su nominati imputati.
lmente corretto per il principio dell'immanenza.
della costituzione della parte civile, non vale
d'altra parte a risolvere l'evidente inammissibi- lità del ricorso per cassazione per la ragione,
assorbente di altri pur esistenti vizi, che i mo-
tivi dedotti risultavano sottoscritti dalla parte personalmente (e non da avvocato abilitato alla
difesa avanti a questa corte), in violazione del-
l'art. 529, comma 1, c.p.p. abrogato (nella specie applicabile).
1/a.- Parimenti deve essere dichiarata l'inammissiblità del ricorso proposto dalla Pro-
vincia di Bologna, che non risulta notificato a
norma dell'art. 202, comma 2, c.p.p. (a parte l'omessa presentazione dei motivi).
1/b.- AH RO è stato assolto sin dal primo giudizio dall'imputazione di parteci-
pazione a banda armata (art. 306 c.p.). Il ricorso proposto nei suoi confronti dalle parti civili 75 -
rappresentate dall'avvocatura di Stato è affetto da inammissibilità originaria, perchè, pur essendo stati dedotti i motivi (seppur generici) nei suoi confronti), non risulta proposta tempestiva di-
chiarazione di impugnazione. Non emerge dalla dichiarazione di impu-
ove sono specificamente indicati gli gnazione
!
imputati nei cui confronti è proposto ricorso -il nominativo del AH, il quale pertanto deve consi-
derarsi non interessato dal gravame. Nè giova evidentemente a sanare tale lacuna la deduzione dei motivi fatta successivamente, oltre il ri-
stretto termine per la dichiarazione.
1/c. EL LL (come ricordato sopra sub. par.fo 4) della narrativa della pre-
sente) è stato assolto in primo grado dall'impu-
tazione di partecipazione a banda armata ed è
gravato dal ricorso nei suoi confronti dalle parti civili rappresentate dall'avvocatura di Stato. Con il ricorso richiamati gli episodi di delinquenza eversiva dei quali l'imputato è stato protagonista (fra questi, in particolare l'attentato di tipo stragista contro il consiglio superiore della magistratura)-, si sostiene che la motivazione della sentenza della corte di assise - 76
di Bologna è inficiata da carenza e contrad-
dittorietà di motivazione ed omesso esame di punti decisivi, per avere escluso la partecipazione dell'imputato alla banda pur avendo riconosciuto il suo concorso a una sequenza di fatti criminosi
(tra i quali il cennato attentato al CSM di
speciale significatività), e avere registrato
quale lo l'episodio del carcere di Ferrara nel
LL aveva dato prova della sua "internità"
alla progettualità eversiva, stragista.
In realtà il ricorso investe in tal modo valutazione squisitamente di merito della la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che le circostanze di fatto accertate e considerate erano riferibili al periodo di attività del movimento denominato "costruiamo l'azione", e dunque inido- nee a dimostrare la militanza nella banda costi-
tuita dal AV VA.
Quanto alla conoscenza da parte del-
l'imputato dei progetti stragisti ()(ma, per quanto
è stato rilevato in sede di merito, in termini del tutto generici) è stato considerato che le notizie di tali progetti giravano nell'ambiente eversivo
della destra, talchè non può avere valenza sinto-
matica specifica il fatto anche lo LL se ne -77
dimostrasse consapevole.
Il ricorso è dunque inammissibile.
1/d. Nei confronti di ME IO
assolto per non avere commesso il fatto dall'accu-
sa di partecipazione a banda armata
- hanno pro-
posto ricorso l'avvocatura di Stato, la Regione
Emilia e Romagna e il procuratore generale.
E' stato ricordato sopra che l'imputato è deceduto successivamente alla proposizione dei
ricorsi il 5.1.91, talchè si imporrebbe, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr.
per tutte cass. 28.4.89, Iapicca) l'annullamento senza rinvio in questa sede per essere il reato
estinto ai sensi dell'art.150 c.p. (morte del
reo).
La giurisprudenza richiamata ritiene che la specialità della causa estintiva del reato
sopravvenuta e l'estinzione dello stesso rapporto processuale conseguente al venir meno di uno dei suoi soggetti, implichino in ogni stato e grado del processo la immediata declaratoria del fatto estintivo, con prevalenza su qualsiasi altra forma di proscioglimento. Ma una conclusione così radi-
cale non appare condivisibile.
In presenza di una situazione processuale - 78
-
quale quella ora prospettata ritiene questa corte di dovere previamente saggiare il ricorso,
privilegiando, qualora ne ricorrano le condizioni,
la pronunzia appropriata che tenga ferma la giàpronunzia assolutoria ampiamente liberatoria,
espressa dalla sentenza impugnata nel presupposto dell'assenza di prove di reità.
A tanto induce la considerazione della portata del principio codificato con la dispo-
sizione dell'art. 152, cpv., c.p.p., che chiara-
mente antepone il riconoscimento dell'innocenza dell'imputato che già risulti acquisito agli atti ed evidente, all'appplicazione di una causa per la rilevanza che nel estintiva sopravvenuta,
sistema processuale ha il criterio del "favor rei"
ed altresi per ragioni di economia processuale. E' da rilevare, infatti, sotto questo se-
condo aspetto che anche la morte del reo non
estingue le obbligazioni civili derivanti dal rea- to e quelle concernenti le spese processuali ed,
eventualmente, di mantenimento in carcere. La consistenza del principio espresso nell'art. 152/2 c.p. sottolinea come il fatto del-
la sopravvenienza di una causa estintiva del rea-
to, operativa ex nunc, non può porre nel nulla la -> 79 -
realtà acquisita nel procedimento che il fat-
to-reato ascritto all'imputato non sussiste, o non
è previsto dalla legge come reato о non è stato
commesso dall'imputato stesso.
E una tale realtà deve coerentemente ai criteri fondamentali su cennati prevalere anche nel caso che la causa estintiva del reato sia
Ciò, inquella della sopravvenuta morte del reo.
primo luogo, per la rilevanza sostanziale del
riconoscimento dell'innocenza di una persona accu- sata, che non cessa per effetto della sua morte,
residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria (il che costituisce un
valore tutelato dalla legge;
si cfr. al riguardo.
la disposizione dello art. 597, comma 3°, c.p.
+ esemplificativamente).
In secondo luogo, perchè se, come si è
-
visto, talune conseguenze non indifferenti perman-
gono nonostante l'estinzione del reato, non v'è
-ragione in virtù del principio di eguaglianza e per le cennate considerazioni di economia proces-
1 che i congiunti ed eredi del defunto ne suale debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa,
rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, 80
che avrebbe viceversa il vantaggio (a parte la so-
pravvivenza!) del vedersi riconosciuta la propria innocenza. In terzo luogo, perchè la disposizione dell'art. 152//2 c.p. non fà distinzione tra le cause estintive, e il suo senso più pregnante è
quello, per le ragioni ora esposte e per la stessa sua portata logico-letterale, della tutela del-
l'innocenza della persona vivente al momento in
cui è stata promossa l'azione penale.
Venendo allora all'esame dei ricorsi, va
osservato che le impugnazioni del procuratore generale e della parte civile Regione Emilia e
Romagna non contengono nell'esposizione dei motivi alcuna notazione che riguardi specificamente la posizione del ME, che pure si differenzia da quella degli altri imputati ritenuti seguaci del gruppo eversivo veneto facente capo al CH, tanto vero che la sentenza della corte di primo grado già era pervenuta a porre in dubbio (assol-
l'imputato con la relativa formula) lavendo partecipazione dell'imputato alla banda.
Ne discende che nei confronti del ME
i ricorsi su detti sono inammissibili per mancanza dei motivi (art. 201 c.p.p.). 81
Il ricorso dell'avvocatura di Stato ri-
propone nella confutazione delle determinazioni e
della motivazione della sentenza impugnata, l'evo- cazione delle circostanze di fatto già esaminate dalla sentenza di primo grado (richiamate dalla sentenza impugnata), quali i rapporti dell'imputa-
to con il CH, il AV e il VA, dando di essi una lettura diversa da quella del gludice di merito e per giunta in termini di
genericità, facendo semplicemente richiamo alle considerazioni svolte in appello.
Dunque le censure mosse sono inammis-
sibili per la loro incidenza nella valutazione di merito, non sindacabile in questa sede siccome adeguatamente motivata, e perchè, e soprattutto,
dedotte in maniera generica con richiamo ai motivi di appello (cfr. per tutte cass. 14.3.88, Schili-
rò).
E' pur vero che la sentenza impugnata,
ancorchè si sia richiamata alla decisione di primo grado, ha preso le mosse dall'ulteriore ragione di 1 fondo del disconoscimeto di legami tali, tra il gruppo veneto e la banda romana del AV, da consentire l'affermazione dell'adesione del primo alla seconda. Ma per la posizione del ME è - 82 -
troncante il fatto che la sua stessa parteci-
pazione al gruppo veneto è stata pregiudizialmente e motivatamente esclusa.
Anche il ricorso dell'avvocatura va per-
tanto dichiarato inammissibile.
1/c. Ancora inammissibile è il ricorso della Regione Emilia-Romagna nei confronti di Bal-
lan MA, perchè non sono stati indicati i motivi di impugnazione. 2.- Buona parte delle notificazioni delle dichiarazioni di ricorso proposte dalle parti ci-
vili nei confronti degli imputati sono state ese-
guite (art. 202, comma 2, c.p.p. abrogato),
mediante il procedimento della notificazione a mezzo del servizio postale (L. n. 890/1982). Se- nonchè, pur tempestivamente richieste e tempesti-
vamente eseguite le formalità della notificazione,
più volte i pieghi con gli atti sono stati recapi- tati dal servizio postale agli interessati oltre il termine stabilito, a pena di decadenza, dal ci-
tato art. 202, comma 2.
Nel corso della discussione avanti questa corte è stata prospettata la questione se anche
nel caso in esame, -ove la notificazione è pre-
scritto che avvenga in tempi brevissimi, con grave 83
conseguenza sul piano processuale per la parte impugnante-, l'adempimento debba ritenersi soddi-
sfatto, ai fini di ovviare alla sanzione di deca-
denza, nel momento della spedizione del plico piuttosto che al momento del recapito al destina-
tario, fermo restando per altro verso il principio che la notificazione si ha per eseguita con la
consegna del piego о comunque quando siano
adempiute le formalità equipollenti previste dallo art.8 della legge n. 890/92.
La questione è stata introdotta prendendo lo spunto dalla sentenza pronunziata dalla corte
25.9/16.10.90 n.461 in proc. costituzionale ai
GI e altri.
A E' stata dichiarata l'illegittimità co-
stituzionale del combinato disposto degli artt.
169 ult. comma, 175 e 202, comma 2, c.p.p. del
1930, nella parte in cui prevede che la notifi-
cazione, nelle forme stabilite dall'art. 169 ult.
dell'impugnazione per i soli interessi ci- comma,
vili si perfeziona al momento del recapito del-
l'avviso raccomandato al destinatario, anzichè al
* momento della spedizione.
E' noto che la corte costituzionale 1 con la sentenza 5.2.86 n.33 e con l'ordinanza 28.7.88 84
-
- aveva ritenuto la legittimità della dispo- n.930
sizione del ricordato art. 202/2 c.p.p., sia in relazione al parametro dell'art.3 che di quello dell'art. 24 della costituzione (tutela dell'egua-
glianza e del diritto di difesa), avuto riguardo alla peculiarità della disciplina dell'azione ci-
vile introdotta nel processo penale.
D'altra parte, queste SU., con la senten-
za 28.2.89 ric. Perla e altro, affermavano che l'adempimento prescritto dall'art. 202/2 c.p.p.
poteva considerarsi soddisfatto solo con la con-
segna, nel termine di tre giorni previsto, della
dichiarazione di impugnazione all'interessato о
con atto legalmente equipollente. Indicando peral-
tro nel ricorso alla restituzione in termini il rimedio per risolvere il rigore della ristretteZZ
dei termini di legge.
Le sentenze ricordate della corte CO- stituzionale n. 461/90 e di queste S.U. del feb-
braio '89, riguardano specificamente il caso della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 169, ul-
timo comma c.p.p.
Ma va rilevato che la sentenza della corte costituzionale ha Osservato che va tenuta distinta l'ipotesi della notificazione degli atti - 85 -
del procedime to penale- 60'imputato, in cui la
funzione della notificazione è quella di far de-
correre nei confronti del destinatario il termine per ottemperare ad adempimenti che riguardano la sua posizione processuale;
da quella in cui la
notifica è disposta (ed è il caso dell'art. 202/2
c.p.p.) per soddisfare al principio del processo civile dell'osservanza delle formalità per la costituzione del contraddittorio, senza che a ca-
rico del destinatario dell'atto notificato decorra termine alcuno per l'osservanza di adempimenti o l'esercizio di diritti o facoltà.
In questa seconda ipotesi, ferma la
prescrizione del termine di cui all'art. 202/2
c.p.p. (che non è più in discussione) -, il rite-
nere che l'esecuzione della notificazione, al fine di ovviare alla sanzione di decadenza, sia compiu-
ta con la consegna del plico о con atti equi-
pollenti legalmente, piuttosto che con la spedi-
zione del plico stesso, si risolve in un onere
particolarmente gravoso (e non sempre realisti-
camente assolvibile) a carico della parte privata tenuta alla notificazione, in violazione dei prin-
cipi di tutela del diritto di difesa e di egua-
glianza. 86
Il criterio ora esposto per il quale la corte costituzionale è pervenuta alla declaratoria contenuta nella decizione n. 461/90, va chiara-
mente oltre i limiti della questione risolta in
quella sede, e consente la sua estensione ai fini della risoluzione corretta della questione posta in questo giudizio.
Appare invero evidente che la funzione.
propria della notificazione della dichiarazione di impugnazione voluta dall'art. 202/2 c.p.p. pone il
problema del momento in cui essa si deve ritenere per eseguita al fine di ovviare alla decadenza,
nei medesimi termini anche nel caso, che qui inte- ressa, della notificazione compiuta con le forma-
lità previste dalla legge n. 890/82 a mezzo del servizio postale. Ed allora la soluzione interpretativa della disciplina legislativa (nel caso, il combi
-
nato disposto degli artt. 4 e 8 della detta legge e dell'art. 202/2 c.p.p. 1930) non può essere che la stessa, dovendosi 1'interpretazione adeguarealla scelta che si trova in linea con l'applicazione dei principi della legge fondamentale.
In conclusione, anche nel caso di notifi- - 87 -
cazione della dichiarazione di impugnazione a mez-
zo del servizio postale (L. n. 890/82), essa deve ritenersi eseguita, per gli effetti specifici re-
lativi alla decadenza comminata dall'art. 202/2
c.p.p.1930, al momento della spedizione del plico postale e non a quello della consegna o degli al-
tri adempimenti legalmente equipollenti.
Le notificazioni delle dichiarazioni di
ricorso cui in principio si è accennato vanno per-
tanto ritenute tempestive.
3. Viene quindi in esame il tema centra-
le del giudizio, quello concernente la denunzia della sentenza impugnata per carenza e vizi di
motivazione (sotto molteplici aspetti) in ordine alla responsabilità degli imputati per i delitti di strage contro la sicureZZ dello Stato e gli altri connessi (cfr. par.fo 4/c sopra).
Nei motivi di ricorso del procuratore generale e di quelli delle parti civili (in larga misura convergenti) emergono sostanzialmente due
-
-
ricorrenti censure.
La prima riguarda l'omesso esame di mol-
teplici risultanze processuali utiliZZte dal giu-
dice di primo grado o comunque emerse nel processo anche in seguito alla parziale riapertura del 88
dibattimento, per le quali sarebbe stato pos- sibile, e già la corte di assise in tale compito si era peraltro cimentata-, pervenire a una soddisfacente ricostruzione del contesto storico nel quale era maturato il delitto, individuandone la genesi e la causa, e quindi all'accertamento delle responsabilità individuali.
La seconda concerne il metodo di utiliz-
zazione e valutazione del materiale probatorio e in special modo degli indizi, che sarebbero stati
atomisticamente considerati per essere separa-
tamente svalutati, trascurandone il doveroso esame complessivo.
In ordine alla prima censura va osservato : che la corte di assise di appello ha ritenuto di potersi richiamere alla decisione di primo grado non solo per ciò che concerne l'esposizione dei
processualmente acquisiti, ma anche per fatti l'iter logico argomentativo del loro esame e per le valutazioni compiute, dichiarando espressamente che si sarebbe soffermata nell'analisi critica dei passaggi logici e delle conclusioni sui punti del-
la struttura motivazionale ritenuti non condivisi-
bili. Ora, è pur vero che, per uniforme e Co- - 89
stante orientamento giurisprudenziale, quando le
decisioni dei giudici di primo e secondo grado siano concordati, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo.
Ma quando, per diversità di appreZZ-
menti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie (solle-
citate e disposte) il quadro appaia tale da porta- re a diverse conclusioni (in tutto ° in parte), non è più corretto risolvere il problema della motivazione della decisione di appello inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado -genericamente richiamata- delle notazioni critiche di dissenso, più o meno spiegate, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni e_argo-
mentazioni fra loro dissonanti.
E' necessario in tal caso riesaminare,
pur in sintesi, il materiale probatorio_vagliato
dal giudice di primo grado, considerare quello.
eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni. .90
Sulla seconda censura non v'è che da ri-
cordare taluni concetti fondamentali, che costi-
tuiscono patrimonio acquisito dell'elaborazione:
dottrinale e giurisprudenziale, in parte codifica-
ti nella disposizione dell'art. 192, comma 2, del
nuovo c.p.p. (nella specie pur applicabile).
Notoriamente, l'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si per-
viene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giu-
diziario.
E' possibile -seppur non frequente- che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una ed una sola conseguenza. In tal caso, non sus-
sistendo indizi di segno contrario, dovrà affer-
marsi che non tanto di indizio si tratta, ma di una prova logica compiuta.
Di norma il fatto indiziante è significa-
tivo di una pluralità, maggiore o minore, di fatti non noti (tra i quali quello da provare), presenta cioè un livello di gravità e precisione, che è
direttamente proporzionale alla forza di necessità
logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare, e inversamente proporzionale alla 91
molteplicità di accadimenti che se ne possono de-
sumere secondo le regole d'esperienza.
In tal caso, applicando la regola metodo-
logica del comma secondo dell'art. 192 citato,- la quale ha codificato un principio giurisprudenzia-
le, sancendo non tanto la necessità della molte-
plicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà del-
l'esame complessivo di tutti gli elementi proces-
sualmente acquisiti-, può pervenirsi al superamen-
to della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi.
Occorre tuttavia ricordare che l'apprez- zamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certeZZ logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno sin-
golarmente, onde saggiare la valenza qualitativa
Ciò perchè una molteplicità di ele-individuale.
menti ai quali fosse attribuibile rilevanza, no sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclu-
sivamente in virtù di semplici intuizioni conget-
turali di arbitrarie e personaliste supposi- о zioni, non consentirebbe di pervenire ragione- 92 1
volmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario
(icasticamente, si usa dire in tali situazioni,
che più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canoniZZto nel 2° comma del-
l'articolo 192 c.p.p. citato).
Acquisita, viceversa la valenza indicativa sia pure di portata possibilistica e non univo-
ca- di ciascun indizio, allora è doveroso e impre-
scindibile logicamente passare al momento metodo-
logico successivo, dell'esame globale e unitario,
attraverso il quale la relativa ambiguità indica- tiva di ciascun elemento probatorio può risol-
versi, perchè nella valutazione complesiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della
valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza
positiva probatoria viene esaltata nella composi- zione unitaria, sicchè l'insieme può assume re il pregnante e univoco significato dimostrativo,
per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto, ( cfr. ancora il richimato art.
192/2). Prova logica che giova ricordare
- non costituisce uno strumento meno qualificato rispet- to alla prova diretta (o storica), quando sia 93
-
conseguita con la rigorosità metodologica, che
giustifica e sostanzia il principio del c.d.
libero convincimento del giudice.
3/a. Tanto premesso, va osservato che,
in un primo approccio al tema della responsabilità
degli imputati della strage, la sentenza impugnata
---ha ritenuto di dover prendere le distanze da quel-
la di primo grado, contestando che la riferibilità
del fatto all'area della eversione di destra co-
stituisca una certeZZ e confinando tale assunto al rango di una ipotesi plausibile.
Le conclusioni al riguardo della corte di assise sarebbero state influenzate da un'idea pre-
concetta, per cui lo stesso assunto da dimostrare avrebbe condizionato l'indagine giudiziaria e l'appreZZmento dei dati acquisiti.
Tanto i giudici di appello hanno ritenuto di desumere dall'essersi la sentenza di primo gra-
do sforzata di affermare l'esistenza e la ricor- renza di una ategia stragista nell'area su
detta, considerando nel loro insieme un'ampia molteplicità di fatti e di personaggi in essi
variamente coinvolti, di documenti e notizie (non sempre sicure) collegati fra loro, nonostante la
loro evidente eterogeneità, in modo arbitario. E 94
-
ricorrendo al vaglio di un'imponente congerie di vicende e di movimenti politici e sociali, - que-
frequentemente con opinabili sti appreZZti
piuttosto che in base ad accer- interpretazioni,
sì da incorrere agevolmente tamenti rigorosi
-,
facile rischio di non individuare (perchè non nel processualmente acquisiti) fatti e dati di rilevanza decisiva.
Va intanto puntualiZZto che la sentenza di primo grado non ha preteso di affermare la
assoluta e aprioristica certeZZ della matrice di destra della strage, ma ha posto due punti fermi.
Il primo, che lo strumento stragista co-
stituiva un dato proprio della strategia di lotta eversiva e terroristica della destra e che questa, fattualmente, alla strage più volte aveva fatto ricorso.
Il secondo, che prima e dopo la strage del 2.8.80 più informazioni avevano segnalato la riferibilità del fatto alla destra eversiva nella quale erano presenti preoccupanti fermenti di ri-
mediante attentati indiscriminati lancio, anche tali da spargere un diffuso ter- negli obiettivi,
rore e un bisogno di risposta forte e autoritaria.
Al di là della conclusione che (è ovvio, - 95
ma è bene ribadirlo) non può rientrare nella valu-
tazione di questa corte di legittimità, la motiva-
zione sul punto dei giudici di appello appare ge-
nerica e in sostanza puramente assertiva, tale che finisce per non dare ragione neppure dell'assunto cui essa stessa è pervenuta.
Gli elementi probatori diffusamente con-
siderati dalla sentenza di primo grado (cfr.
par.fo 3/d della narrativa della presente). sono
genericamente richiamati, ma mentre si censura il metodo di analisi (anche questo con affermazioni non sostenute da argomentazioni dimostrative), si
evita di dar conto specificamente della consi-
stenza e della rilevanza del materiale probatorio,
A degli errori metodologici asseritamente commessi,
e infine delle ragioni della stessa conclusiva
valutazione sugli elementi probatori acquisiti.
Secondo la sentenza impugnata i documenti ideologici e programmatici acquisiti al processo,
denunciano il farneticare di stragi di alcuni mi-
litanti della destra eversiva, ma non sarebbero rapportabili a gruppi o movimenti organiZZti.
La sequenza degli attentati e delle stra-
gi anteriori a quella del 2.8.80, sarebbe utile per la storia di un periodo oscuro della vita del 96
Paese, ma priva di indicatività probatoria proces-
suale.
Le molteplici testimonianze ○ informa-
zioni provenienti dagli ambienti dell'eversione non sarebbero affidabili e conducenti, anche per la contraddittorietà delle loro indicazioni.
Tutto ciò è sostanzialmente affermato con sbrigativo riferimento all' analisi compiuta dalla sentenza di primo grado, la quale è riconosciuta solo in parte condivisibile. Ma alla quale il giudice di appello non ha sostituito una sua
analisi, pago della enunciazione del suo dissenso. Nè può sottacersi dell'indebita abdi-
cazione alla possibilità di un'utile analisi di un quadro di vicende certamente ampio e complesso,
giustificato dal fatto che in un siffatto contesto possono non essere portati alla cognizione del
giudice fatti e dati determinanti.
Certo, non è compito del giudice la rico- struzione storica di un particolare aspetto della vicenda politico-sociale del Paese, nè tampoco gli
è consentito ricorrere ad elementi di valutazione al di fuori della materia processualemte offerta alla sua cognizione.
Tuttavia, nell'ambito fissato dalle - 97
-
acquisizioni processuali e con il rigore dell'ac-
certamento giudiziale, non può il giudice, -nel-
l'approccio ad un evento delittuoso di carattere
politico sottoposto al suo accertamento-, rinun-
ciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto stori-
co-politico del fatto e che sono direttamente uti-
li alla comprensione della sua causale. Dall'indi-
viduazione di questa possono invero emergere pre-
ziosi apporti per l'accertamento definito del fat-
to e delle responsabilità individuali.
3/b. Riguardo alla riferibilità della capo 2)strage alla banda armata configurata al dell'imputazione (cfr. sopra il par.fo 1) della narrativa), la sentenza impugnata ha affermato la mancanza di qualsiasi elemento probatorio conclu- dente, che consenta di risalire alla componente veneta di quella banda, e al Fachini, ritenuto 11
suo capo.
A prescindere dalle conclusioni cui per questa e altre considerazioni la corte di merito è
giunta in ordine alla consistenza della banda armata (individuata solo nel gruppo romano facente capo al AV
- cfr. par.fo 3/c della
narrativa), vengono qui in esame le censure dei 98 -
ricorrenti sul punto concernente la motivazione della sentenza che ha confutato la rilevanza dei fatti probatori colleganti il cd. grupppo veneto alla strage.
il profiloL'esame è qui sotto
sistematico possibile, nell'approccio al momento della verifica delle censure riguardanti le responsabilità individuali dei singoli imputati,
perchè il problema del coinvolgimento del gruppo veneto non è di per sè dimostrato necessariamente connesso, -a differenza di quanto hanno ritenuto i giudici di merito-, alla confluenza di quel gruppo
#3 sodale unitaria con quelloin una struttura
romano non potendosi concretamente escludere
l'eventualità di una cooperazione specifica tra i due gruppi se è vero, come ritenuto dai giudici di merito stessi, che vi erano tra essi altri
progetti comuni e vi erano stati scambi di armi ed esplosivi.
D'altra parte, quando fosse dimostrato il coinvolgimento del cd. gruppo veneto nella strage,
ciò potrebbe induttivamente portare un contributo all'accertamento dell'esistenza o meno della banda quale configurata dal capo 2) dell'imputazione
(cfr. par.fo 1 della narrativa, sopra). 99
Ma il problema della configurabilità di una banda armata siffatta, della sua struttura e della individuazione dei suoi capi, organizzatori
e partecipanti resta comunque come un fatto non necessariamente pregiudiziale a quello dell'accer-
tamento delle responsabilità individuali per la
strage, nei termini in cui la sentenza impugnata l'ha posto.
Momento probatorio determinante della ri-
feribilità al gruppo veneto della strage era stato ritenuto dai giudici della corte di assise il
compendio delle dichiarazioni rese dal ET
IL (cfr. par.fo 3/d della narrativa) sulle confidenze ricevute dal NA in carcere.
Ciò specificamente per la collocazione dei due nel gruppo su detto e per i legami tra il
NA e il CH, leader del gruppo stesso..
Il giudice di appello mostra di condi-
videre le ragioni che avevano indotto la corte di assise ha ritenere la cennata collocazione dei due e l'affidabilità delle rivelazioni. del ET
IL, ma dopo avere dato atto della rilettura dei verbali delle dichiarazioni rese e del ria-
scolto della registrazione della conversazione tra il P.M. e il ET, ha concluso che, -"nono- 100
stante la trasparente supposizione dell'inquirente circa la riferibilità alla strage delle rispo-
ste"-, il ET IL non aveva in realtà
fatto alcun cenno del genere, ma si era riferito a un attentato certo clamoroso, addirittura a livello mondiale, ma mirato contro una singola persona.
I ricorrenti hanno censurato tale affer-
mazione rilevando come la corte di merito abbia ignorato tutto un contesto di elementi probatori
(quali la relazione del giudice di sorveglianza che raccolse la prima dichiarazione, la testimo-
nianza del difensore che assistette al colloquio e che, per pressanti sollecitazioni dello stesso suo assistito, aveva richiesto al giudice di sorve-
glianza il colloquio, ed altro),
Ma, senza trascurare tutto ciò, il dato essenziale che aduggia la conclusione del giudice di appello è la sostanziale ed evidente mancanzal di motivazione, la quale sul punto si risolve in!
un semplice assimoatico assunto, al quale la sentenza impugnata è pervenuta immediatamente dopo avere affermato di avere attentamente riletto le.
ascoltato la dichiarazioni e .di._ avere
traendo così. registrazione della conversazione, - 101 -
sbrigativamente e categoricamente le impressioni e le conclusioni su riferite. Il che, pur dando atto dello scrupolo di un'acquisizione per quanto possibile diretta delle dichiarazioni del Vettore Presilio, non può d'altra parte appagare affatto l'esigenza della motivazione, che avrebbe,
soffermarsi, quantomeno, dovuto seppur sinteticamente sul testo delle dichiarazioni e del brano registrato, darne conteZZ e quindi esporre argomentatamente le ragioni delle sue conclusioni.
Non soddisfa, invero, l'obbligo della mo-
tivazione circa il contenuto e il senso di una deposizione, il giudice che si limiti a riferire
A che egli ha percepito, senza dare una spiegazione logica dell'obiettivo significato dei dati oggetto della sua percezione in modo da rendere così tale significato verificabile razionalmente da chiun'.
que, al di là di possibili impressioni soggettive.
L'esigenza di una tale spiegazione si imponeva in maniera pressante a fronte di un de-
posto di rilevanza fondamentale, che avrebbe dovu-
to essere letto e valutato anche all'integrativa luce del contesto complessivo nel quale era stato
reso. Ma a tanta esigenza la corte di merito 102
non ha dato soddisfazione.
3/c. La vicenda dell'indagine svolta dal col. PI -all'epoca dei fatti oggetto del giudizio collaboratore del SISDE -nell'ambiente dell'eversione romana, del suo rapporto 28.7.80 e della successiva intervista (pochi giorni dopo la strage del 2.8.) al settimanale "L'Espresso" con la chiara (almeno per chi apparteneva a un certo ambiente) allusione al NG, era stata rite-
nuta dalla corte di assise quale elemento indica-
tivo della riferibilità della strage all'organiz-
zazione romano-veneta, (cfr. par.fo 3/d della nar-
rativa).
Questo essenzialmente, da un lato, per
1'informazione su un'attiva opera di ricompatta-
mento delle forze eversive romane (in particolare i NAR e Terza Posizione), di ricerca di armi ed
esplosivi, e di progettazione di azioni eclatanti
(non esclusese quelle di tipo stragista) al centro della quale era il NG, amico del Fioravan-i ti VA e suo ospite alla vigilia della strage;
dall'altro, perchè era emerso che nell'ambiente_
romano andava prendendo corpo il progetto dell'uc_
cisione di un magistrato veneto, cioè lo stesso.
progetto che era stato indicato come in avanzata - 103
definizione nel gruppo eversivo veneto dalle con-
fidenze del NA a ET IL (a parte il contestato preannunzio della strage).
I giudici di appello hanno escluso la ri-
levanza indiziaria della vicenda, notando che da essa nessun concreto accenno alla strage incomben-
te (allora) era possibile cogliere, se non dalle
postume indicazioni delle stesso PI.
D'altra parte, lo scompaginamento delle forze della destra eversiva seguito alla repres-
sione scatenata dalla strage, appariva sintomatico di un ambiente. niente. affatto preparato. a
un'eventualità del genere (ovvia conseguenza di un tanta gravità) e.. che dunquefatto _ di presumibilmente non aveva avuto, al dilà del rilancio unitario delle forze terroristiche, un progetto di strage di tanto rilievo.
Queste due notazioni critiche della sen-
tenza impugnata, in sè ineccepibili, non si sot-
traggono alle censure dei ricorrenti per due
aspetti.
La lettura della vicenda PI è caren-
te del presupposto di un'analisi approfondita dei dati e delle circostanze per le quali si è snodata
(e così, esemplificativamente, di una riflessione - 104-
sul contenuto dell'appunto di pugno dello PI
che esordisce con le parole "il dott. Prati",
certo anteriore alle deposizioni ambigue di costui); ma sopratutto è insoddisfacente nel momento in cui non ritiene di saggiare la possibilità di una diversa conclusione,
coordinando PI con l'omicidio l'episodio
NG e il problema della sua causale, di cui la sentenza impugnata si occupa separatamente, con riferimento alla posizione del AV riguardo alla strage. Un coordinamento suggerito da diverse
circostanze -alcune pur riconosciute di una certa significatività dalla stessa sentenza-, quali la reazione preoccupata del NG subito ricono-
sciutosi nel CI dell'intervista; la prontez-
za con la quale la sua eliminazione da parte del
AV segui а tali fatti;
_le allusive perplessità sulla vicenda della soppressione del
NG emergenti dalla corrispondenza tra la
MB e RI TI;
le. dichiarazioni degli esponenti di "terza posizione" a commento.
dell'uccisione del loro autorevole camerata, e lo stesso contorto espediente di Volo Alberto,
stretto collaboratore del NG, di 105
-
allontanare ogni sospetto di collegamento con,
addirittura, un'anonima singolare autoaccusa per la strage.
Tutte circostanze, le quali prospettavano la concreta possibilità -da verificare- che l'in-
chiesta PI avesse ben colto un ruolo signifi-
cativo del NG nei prodromi della vicenda della strage, ruolo reso palese con l'intervista unitamente ai contatti che egli aveva con i Ser-
vizi di sicureZZ, sì da scatenare la reazione del
AV contro l'amico e il camerata, per lui divenuto una "mina vagante".
La valutazione poi dell'impreparazione dello ambiente eversivo della destra alla reazione
A repressiva conseguente alla strage, avrebbe dovuto essere verificata sulla scorta delle notazioni,
_ ricorrenti in talune dichiarazioni di esponenti dissociati dell'eversione, per le quali all'ina-
_sprimento della repressione era attribuita. una
funzione catartica, _ perchè avrebbe spinto i più
decisi e qualificati militanti alla latitanza. .e.
alla lotta a tempo pieno nella clandestinità.
Ciò rispondeva secondo le notazioni dei dissociati alla strategia di lotta del AV
affidata all'azione di gruppi operativi snelli e 106
determinati.
Sicchè infine lo sbandamento derivante dalla repressione successiva alla strage costitui-
va un fatto previsto e funzionale ad acquisire a detta strategia nuove forze qualificate.
3/d. Le dichiarazioni dell'esponente di
"terza posizione" e titolare di una radio nelle
Marche sulle informazioni del Fiore (altro militante di spicco di quel movimento), circa la
crescita di questo, la sua capacità di realiZZre
azioni militari destabiliZZnti per promuovere una lotta di popolo (cfr. ancora il par.fo 3/d della superiore narrativa), concludono nella sentenza impugnata l'esame degli elementi indiziari,
prodromici a quelli più da vicino attinenti alle responsabilità individuali per la strage. Il tenore generico della dichiarazione
(che la sentenza impugnata riporta nel suo breve contenuto essenziale) giustifica lo scarso peso che essa le ha attribuito. Ma sul punto manca qualsiasi riferimento alle dichiarazioni di RI
GU LD, a quelle del ICletti sulle confi-
denze fattegli da GA BO,. (pur in altra.
_ parte della motivazione ricordate e valutate) e all'episodio riferito dalla MI RO, vedova - 107
di AU Meli.
Tali elementi probatori meritavano un vaglio coordinato non solo e non tanto con la po-
sizione del IOni, quanto con le dichiara-
zioni del ET IL e con la vicenda
PI-NG, e fra loro, per il ricorrente riferimento della strage all'eversione di destra,
nel contesto di un suo momento di rilancio.
E la stessa attribuizione della strage fatta dal LD a una provocazione (ma nell'ambito della stessa area di destra) poteva trovare una sua ragione anche in quella funzione catartica e di selezione delle file dei militanti, cui sopra si è accennato come teoriZZta all'interno della strategia eversiva, che voleva l'azione "militare"
affidata a nuclei operativi numericamente limitati e qualificati.
3/e.- La sentenza impugnata introduce lo :
esame della tematica relativa alle responsabilità
rimarcando, coerente- individuali per la strage,
mente alle sue conclusioni, l'indebolimento del contesto probatorio nel quale le emergenze proces-
suali specifiche a carico degli imputati si in- nestano e che attiene alla ritenuta riferibilità,
solo in termini possibilistici, della strage al- 108
l'area della destra eversiva, e all'esclusione della componente veneta dalla banda armata con-
figurata sub capo 2) dell'imputazione.
Per le ragioni sin qui esposte, tale as-
sunto andrà riesaminato in sede di rinvio nel-
l'ambito della ampieZZ dei poteri di indagine e giudice di merito di taledi valutazione che al sede competono.
La posizione del NT e della
MB si articola - come riferito sub par.fo 3/e)
della narrativa della presente sulle seguenti
risultanze:
1) le dichiarazioni rese da AS RT sul-
l'incontro con VA AV il 4.8.80;
2) la telefonata di UI IN per differire la partenza della fidanzata IT e dell'amica
IL RE da Roma per Venezia con il treno,
fissata per il 1° agosto 180;
3) la vicenda dell'omicidio NG;
B
4) l'alibi ritenuto mendace dei due imputati.
1) I giudici di appello hanno ritenuto attendibile e veritiero lo RT nel riferire il suo collo-
quio con il AV e le allusive battute del-
1'interlocutore sulla strage, della quale appariva -
compiaciuto, tanto da indurre lo RT - _che. 109
-
ritenne di cogliere una sua dichiarazione di re-
sponsabilità a troncare il discorso, atterrito dall'enormità del fatto.
Le riserve dei giudici di merito si sono sull'ambiguità delle di-appuntate essenzialmente chiarazioni del AV, il quale avrebbe stu-
diatamente fatto quelle allusioni alla strage e al transito dalla stazione di Bologna (che sarebbe anche in realtà potuto avvenire il giorno 3.8),
dal quale per intimidire 1'interlocutore,
ottenere rapidamente dei documenti intendeva
--
"freschi".
Nota ancora la sentenza impugnata che la poca confidenza corrente tra i due e la posizione del AV, il quale aveva teoriZZto la rea-
liZZzione di azioni incisive di lotta armata con-
dotte con la copertura del segreto più rigoroso,
mal si conciliano con l'inopinata vanteria proprio su un episodio di tanta gravità.
D'altra parte, le notizie di stampa su rivendicazioni dei NAR., su un uomo e una donna.
sospetti notati quel giorno alla stazione, spinge-
vano il AV a procurarsi nuovi documenti falsi e a realiZZre quella rapina del giorno suc-
cessivo (il 5.8) ai danni di un'armeria, impresa - 110
alla quale intendeva dare il senso di un tipo di lotta diversa da quella stragista.
Deve essere condivisa, perchè giuridica-
mente esatta, la collocazione fatta dalla corte di di-merito della deposizione dello RT fra le chiarazioni rese da imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, con riferimento al 4°
comma dell'art.192 del C.P.P. vigente, in relazio-
ne all'art. 371, comma 2 lett. b) dello stesso co-
dice. Correttamente la corte ha ricordato che lo
RT ebbe a riferire del colloquio con il Fiora-
vanti quando era coimputato con altri, tra i quali lo stesso AV, dei delitti di banda armata e altri, in ordine ai quali aveva reso diffuse di-
chiarazioni accusatorie, compresa quella in que-
stione.
Appare viceversa inficiata da contraddit-
torietà e omessa considerazione di circostanze de- cisive la motivazione adottata per sostenere l'e-
quivocità del senso delle dichiarazioni del Fio-
L'urgenza di procurarsi documenti per sèravanti.
e per la sua compagna nella facile previsione dello scatenarsi della reazione degli organi di polizia, è argomento ineccepibile con il quale la sentenza impugnata ha _ collegato il fatto del. - 111
-
AV alla paventata repressione.
Ma proprio per la riconosciuta riserva-
teZZ del AV e per i rapporti nè amiche-
voli, nè confidenziali che, come la sentenza dichiara, correvano con lo RT, l'assunto della strumentale e falsa allusione ad un coinvolgimento suo e della sua compagna nella
strage è del tutto contradditorio: la falsità dell'allusione, in altre parole, non è meno
contrastante con la ritenuta riservateZZ del dichiarante di quanto potesse esserlo la sua veridicità. Per di più l'assunto è illogico,
perchè un'ammissione del genere avrebbe esposto il
AV -contro i suoi principi - allo scopo di raggiungere un obiettivo che occorreva chiedersi se non potesse essere da lui agevolmente conse-
guito altrimenti. La sentenza impugnata _ ha invece pretermesso, come è stato rilevato dai ricorrenti,.
di considerare la cinica spregiudicateZZ con la quale il terrorista non aveva esitato a minacciare
1'interlocutore nella vita del figlioletto, e di .
avere presenti i rapporti tra i due.
Ben altre volte lo RT, che temeva il
AV, si era dovuto prestare alle sue -ri- - 112 1 chieste anche per "favori" più compromettenti e documenti falsi, pericolosi dell'acquisizione di affare che per una persona da tempo interna al-
1'ambiente della malavita come lo RT non presentava infine particolari difficoltà. Sicchè è un'illazione gratuita quella della strumentalità
delle allusioni alla strage, alla quale la motiva-
zione della sentenza aggancia la sua lettura del comportamento del AV, e solamente
è D ilossia congetturale, ipotetico e astratto,
senso finalistico e riduttivo a esso attribuito.
D'altra parte, la sentenza impugnata ha anche trascurato che il coinvolgimento dello
RT nella attività terroristica dei NAR e la
sua complicità in molte imprese dei fratelli
AV in particolare, potevano ragionevol-
mente giustificare, unitamente all'ascendente in-
su ditimidatorio che il VA sapeva di avere lui, la disinvoltura e la schietta indifferenza con la quale egli aveva alluso alla strage eall suo transito per Bologna insieme alla MB,
nella tranquilla sicureZZ che mai il suo interlo-
cutore avrebbe osato rivelare alcunchè.
In definitiva, il carattere di indizio preciso e grave delle dichiarazioni fatte dal Fio- - 113
ravanti allo RT, intese da quest'ultimo come chiara ammissione di partecipazione del primo alla strage, è stato eliminato dalla sentenza impugnata senza saggiarne la concordanza con gli altri in- dizi, sulla sola base di congetture illogiche e contraddittorie, per di più non poste a confronto con fatti rilevanti idonei a contrastarle.
2) Riguardo alla telefonata del IN la sen-
tenza impugnata ha osservato che la giustifica- zione da ultimo resa dal giovane terrorista, di
avere dovuto differire, con la telefonata, la par-
tenza della IT e della RE (con le quali si doveva incontrare a Venezia), già fissata per
11 1°.8, a causa dell'inatteso arrivo del Fiora-
A vanti e della MB a Treviso e della richiesta di restituzione di un documento di identità che il
AV gli aveva fatto, non poteva essere del tutto disattesa. Anche perchè sembrava trovare un riscontro nella dichiarazione della RE, la quale aveva riferito che l'amico le aveva prospet-
genericamente delle difficoltà per i docu- tato menti.
Per conseguenza, il carattere di avverti-
mento della telefonata collegato a una consapevo-
leZZ della strage imminente da parte di persona 114
-
molto vicina al AV e alla MB, per con-
suetudine delinquenziale nelle imprese terrori-
stiche e per amicizia, risultava messo in dubbio.
Dubbio che avrebbe potuto essere superato solo dalla certeZZ che la telefonata era stata fatta prima del 1°.8; ma l'accertamento era man-
cato e, anzi, dal complessivo tenore della dichia-
razione della RE doveva desumersi che la telefonata era arrivata il primo agosto, talchè la spiegazione del IN non risultava, quanto-
meno, smentita.
La motivazione in questi termini manca di completeZZ, perchè trascura diverse circostanze che avrebbero dovuto, proprio nell'economia della sua impostazione, essere esaminate e, se del caso,
confutate.
Aveva infatti considerato la sentenza di primo grado - facendosi carico proprio della que-
stione del giorno in cui era stata fatta la tele-
fonata e della giustificazione concernente documenti
- che la RE nelle sue dichiarazioni. in istruzione aveva ripetutamente affermato (in_
ciò riscontrata dalla dichiarazioni del IN...
al giudice istruttore del 24.10.84) che la par-
tenza era fissata per il 1°.
8. Per il che la te-- 115 -
presumibil- lefonata sarebbe dovuta intervenire mente prima. Lo stesso IN al giudice istrut- tore il 5.6.82 aveva dichiarato che nei primi di agosto non aveva alcun problema di documenti e che non era per tale ragione che non aveva in seguito pernottato a Venezia. Solo successivamente il Cia-
vardini aveva mutato tale posizione introducendo la giustificazione dei documenti, prima esclusa.
Tale giustificazione poi risulterebbe contrastata dal fatto che il IN aveva "bruciato" un sud documento, (la cui intestazione risulta incerta, ma dalla sentenza impugnata è ritenutal probabilisticamente quella "De CI, cioè
quella del documento che il AV aveva dato in cambio all'amico), dopo e non prima del 2.8. Ma il Ciavardini non aveva denunziato problemi di documenti neppure successivamente a tale data, escludendo come si è visto che il suo non pernottare a Venezia con la fidanzata e l'amica fosse dipeso da questo.
Inoltre, al momento del suo arresto il'
giovane era stato trovato in possesso di una.
patente intestata "MA Arena", della quale aveva avuto la disponibilità anche prima (sin dall'ini- - 116
zio della sua latitanza), secondo le dichiarazioni della IT e di lui stesso.
3) Sulla vicenda dell'omicidio del GI la sentenza impugnata ritiene non solubile l'incer-
teZZ della sua causale, considerando che la rife-
ribilità del delitto alla volontà del AV
di eliminare una persona rivelatasi non più affi-
dabile dopo l'intervista dello PI, - affer-
mata dalla corte d'assise -, sarebbe equivalente a quella, indicata da Fioravanti IS (per averla appresa dal fratello VA), sulla rife-
ribilità del fatto all'essere stato il NG
partecipe di una riunione nella quale era stato con altri deciso l'assassinio del presidente della
Regione siciliana Piersanti TT.
La motivazione della sentenza, pur ri-
chiamando il riferimento della sentenza di primo grado alla vicenda PI, omette di prendere in esame la correlazione dei due fatti come già si è
osservato, mentre manca di converso 1'approfon-_ dimento critico sulla plausibilità di un colle-
gamento logico tra la supposta riunione, dianzi cennata, e l'omicidio del NG.
Riguardo a quest'ultimo aspetto una ri-
flessione avrebbero meritato due circostanze de- G 117
-
dotte dai ricorrenti: la prima, che la complicità
del NG per avere partecipato alla riunione in cui era stato deciso l'assassinio del presi-
dente della Regione Siciliana, escludeva il pericolo che egli rivelasse la responsabilità del
AV, rimanendo per ciò stesso esposto a dover confessare- la sua. La seconda, che dall'omicidio del TT erano decorsi circa otto mesi, durante i quali il AV si era
incontrato con l'amico NG, aveva
progettato con lui l' evasione del TE, si era fatto aiutare a costituire la base per l'operazione, ed era stato ospite a casa sua.
Viceversa, la correlazione con la vicenda
PI avrebbe aperto la strada alla doverosa considerazione di quei molteplici elementi (sopra indicati sub par.fo 3/c) che avrebbero dovuto essere approfonditi per chiarire in termini appa-
ganti la sussistenza Q. non di un collegamento dell'omicidio con la strage.
4) Sul tema dell'alibi addotto dai due imputati la sentenza impugnata articola il suo argomentare su due punti sostanziali.
In termini di individuazione della massi-
ma di esperienza per valutare la portata probato- 118 -
ria dell' alibi fallito e di quello falso (cioè:
prima o dopo il fattocostruito artificiosamente,
delittuoso), la sentenza afferma, - e ciò in linea. con la giurisprudenza costante di questa corte
(qui meritevole di essere ribadita)-, che l'alibi fallito non può che essere considerato come ele-
mento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque non costituente neppure un indizio (secondo le notazioni fatte sopra sub par.fo 3). Acquisita
aliunde la prova della responsabilità, esso può, e solo allora, costituire un elemento integrativo,
di chiusura del costrutto probatorio.
Ma la sentenza impugnata va oltre, affer-
mando che anche "l'alibi costruito e dunque falso,
non chiuderebbe definitivamente il varco ad ipote-
si diverse da quelle di accusa". Anche questa pro-
posizione in sè è corretta (e gli stessi ricor-
renti non l'hanno contestata, cfr. per tutti i mo- tivi di ricorso della Regione Emilia/Romagna)
perchè la costruzione dell'alibi mentre è indica- tivo certamente di una maliziosa preordinazione.
difensiva sintomatica, non per questo riporta tut-
tavia alla necessaria conseguenza logica della re-
sponsabilità, restando aperta la possibilità,
niente affatto astratta, del ricorso a tale stru- 119
mento da parte anche dell'innocente per sua iattu-
ra eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti e preoccupanti ele-
menti a suo carico.
L'alibi costruito ha pertanto una sua
valenza indiziante che, a differenza di quello.
fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'espe-
rienza, probatoriamente rilevanti, ma che deve es sere preso in esame considerandolo intanto nella sua intrinseca struttazione in rapporto alla si-
tuazione processuale concreta (ed è chiaro, ad
es.. che anche il modo e il momento della sua co- struzione avranno la loro parte di significatio vità), e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti.
Affidabile allora sul piano dell'enun-
ciazione di principio, la sentenza impugnata
- e ha peròsi viene al secondo punto argomentativo
-
mancato l'obiettivo doveroso della completeZZ e logicità della motivazione nel momento in cui, ac-
certate le contraddizioni tra gli stessi imputati nella deduzione delle circostanze dell'alibi,
l'inattendibilità di alcuni testi, il contrasto tra le affermazioni degli imputati e quelle di al-
tri testi (in specie la US (cfr. par.fo 3/e - 120
-
della narrativa), ha chiuso il discorso osservando che le cennate sfasature della struttura dell'ali-
_ costiuire un sintomo bi infine potevano anche della sua possibile genuinità, sicchè non di alibi costruito si poteva sicuramente parlare, ma solo
di alibi fallito. E' mancata qui quell'attenta verifica del sintomatico strutturarsi progressivo dell'alibi attraverso ripetute contraddizioni, le quali non possono ragionevolmente spiegare come si plausibili, accidentali sfasature di un alibi
fallito. Gli adattamenti successivi delle dichiarazioni del Fioravanti a quelle della
MB; le incongruenze interne delle loro stesse posizioni;
la inconciliabilità con il deposto della US;
e la stessa pretesa di dare valenza simbolica ad una rapina mai rivendicata,
costituiscono elementi indicativi di una
costruzione artificiosa sui quali la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto soffermarsi criticamente prima di accreditarli come sfasature di un semplice alibi non riuscito. E• mancata poi la correlazione della rilevanza probatoria dell'elemento indiziario in
discorso con gli altri. Il che, secondo quanto af- 1 121
-
fermato sopra sub 3), sarebbe pur legittimo purchè
il momento della verifica individuale della rile-
vanza probatoria di ciascun elemento fosse perve-
nuta all'azzeramento, sul presupposto di una moti-
vazione congrua e logica.
Poichè invece si sono dovute evidenziare le carenze e i-vizi sin qui esposti, la sentenza
impugnata per questa parte va annullata con rinviol per nuovo esame.
3/f. La posizione di IO IC,
per quanto riferito sub par.fo 3/e della narra-
tiva, si articola in due momenti essenziali: la sua militanza o quantomeno la sua stretta conti-
deiguità con i movimenti di "terza posizione" e NAR, e la sua certa, ma ingiustificata presenza alla stazione di Bologna al momento dell'esplo-
sione, dalla quale rimase anche lievemente ferito.
Riguardo alle formazioni fornite dai ca-
rabinieri rileva la sentenza impugnata (discostan-
dosi criticamente da quelle di primo grado), che F
la fonte confidenziale di esse individuata dai giudici della corte di assise nel EO Giova-
gnini
- in realtà non può dirsi accertata, es-
sendosi costui limitato ad ammettere di essere stato confidente dei carabinieri e di avere loro - 122
riferito che aveva conosciuto e incontrato il
PI alquanti anni prima, senza più rive-
derlo in seguito. Per questo la sentenza impugnata ha concluso che la fonte delle informazioni rimasta di natura confidenziale e per ciò non uti-
liZZbile processualmente.
Sul punto ritiene questa corte che la va-
lutazione del giudice di merito non sia suscet-
tibile di sindacato in sede di legittimità, perchè
le scarse informazioni rese dal GN (assun- to come imputato di reato connesso). non offrono
alla censura dei ricorrenti un valido spunto per qualificare come illogica l'affermazione della corte di merito. E peraltro, la supposizione di avere individuato la fonte, che la polizia giudi-
ziaria non ha ritenuto di rendere palese, non consente di superare il divieto di utilizzazione
(sanzionato da nullità) contenuto nell'ultimo com-
ma dell'art. 349 c.p.p. (1930), se la fonte in giudizio non abbia confermato le informazioni di polizia (si cfr. al riguardo corte cost.le n. 175
del 1970, che ha affermato con forza la peren-
torietà del divieto sancito dalla norma citata).
Sull'inclusione del nome dell'imputato nell'elenco dei detenuti di destra annotato nel- 123 -
l'agenda sequestrata al VA al momento del suo arresto, la sentenza impugnata ha concluso che si tratta di un dato di significato ambiguo, ini-
doneo a collocare il PI nella banda arma-
ta, cui la strage sarebbe riferibile.
In proposito ha osservato, a) che l'anno-
fatta risalire dai giudici della corte tazione,
d'assise alla fine del 1982, è plausibile sia sta- ta frutto di notizie prese dalla stampa e dal-
1'ambiente carcerario, essendo 11 Picciafuoco
ignoto al VA prima di allora (così ha so-
stenuto il terrorista arrestato), così come era ignoto ad altri militanti della destra eversiva e alla stessa polizia, per la quale sino alla sua identificazione dopo la strage, era un delinquente comune;
b) che semmai il VA avesse avuto conteZZ che l'imputato aveva concorso nella stra- ge, si sarebbe guardata da includere il suo nome nell'elenco; c) che era pur possibile che l'impu-
tato - una volta arrestato - avesse ritenuto (con-
vinto o non) di politiciZZrsi, meritandosi così
la menzione nell'elenco del terrorista.
La motivazione appare invalidata da illo-
gicità, approssimazione e carenza di esame riguar-
do a circostanze rilevanti. - 124
- Intanto il problema da sciogliere non quello dell'appartenenza dell'imputato alla banda armata, quanto quello della sua stretta contiguità con i movimenti di "terza posizione" e dei NAR.
di per sè stesso pur significativo nell'economia della posizione del PI.
Venendo poi alle specifiche argomenta-
zioni, è conclusiva l'osservazione dei ricorrenti,
relativamente alla considerazione sub a), che la
sentenza impugnata non si è posto il problema, nel valutare 11 tema dell'inclusione del nome del-
l'imputato nell'elenco, del fine per il quale il
VA aveva ritenuto di formarlo. Se, come la sentenza di primo grado e i ricorrenti sostengono,
l'obiettivo era quello di avere presenti le posi-
zioni dei singoli detenuti e la loro affidabilità,
per le molteplici e intuibili conseguenze da trarne nell'interesse del movimento armato e per la sicurezza di esso e dei singoli militanti (Ca-
vallini compreso)-, allora risulterebbe del tutto illogico che l'elenco fosse stato da lui formato:
(al di là della conoscenza strettamente personale.
con ciascuno del numerosi nominativi in esso:
compresi) sulla base di notizie sommarie e inaffi-
dabili, al punto da includervi un qualsiasi delin- - 125
quente comune del quale fossero ignoti i trascorsi e i rapporti con il mondo dell'eversione.
Anche la considerazione sub b) prescinde da una qualsiasi risposta all'interrogativo ora cennato e si risolve in una semplice asserzione,
dal momento che non chiarisce perchè mai la con-
sapevoleZZ di un concorso qualsiasi dell'imputato nella strage avrebbe dovuto trattenere il Caval-
lini dall'annotarne il nome nell'elenco, che non conteneva alcuna indicazione sulle responsabilità
per la strage o altro delitto di alcuno, nè, nel-
l'intenzione dell'autore, era certo destinato a cadere nelle mani della polizia.
L'assunto sub c) è poi una supposizione, che ancora si sottrae alla ricerca della logica sottesa alla formazione di quell'elenco di came-
rati detenuti, dei quali interessava conoscere la fedeltà al movimento eversivo o la disponibilità a cedimenti compromettenti, cui non poteva essere indifferente un'approfondita informazione sui loro trascorsi e i loro legami nel movimento.
Conclusivamente, l'annotazione del nome del Picciafuoco sull'agenda del Cavallini non è una circostanza che possa essere liquidata come insignificante, prima di averne adeguatamente sag- - 126
giato il senso ed, eventualmente, di averla esami-
nata in [...] con l'indicatività delle concernenti i documenti falsi utiliz- risultanze o comunque dei quali il PI ha avuto zati la disponibilità.
In merito la sentenza impugnata conclude
L'analisi delle coincidenze dei due documenti a nome IL (quello utiliZZto dall'imputato quello del quale aveva disponibilità il LO, fe-
dele collaboratore del NG), osservando che esse possono, al più dimostrare una comune origine falsaria.
Circa il passaporto intestato "Pierant
toni" conviene che la stampigliatura in esso del numero corrispondente al passaporto genuino e al-
l'epoca dei fatti "pulito" (cioè, appartenente persona in alcun modo compromessa e segnalata in indagini di polizia), costituisce un nesso ben più
pregnante e indicativo..
Considera però, a) che l'imputato non po-
teva avere la disponibilità dei documenti "Pieran-
toni" prima del 2.8.80, perchè altrimenti ne
avrebbe fatto uso sia per accedere nel luglio del
1980 all'albergo di NA (dove rimase per al-
quanti giorni sotto il nome di IL), sia quan- 127
do si presentò in ospedale per farsi curare le fe-
rite subito dopo la strage;
b) che semmai dalla.
disponibilità del passaporto "ON" potesse trarsi la deduzione di una sua "politiciZZzione",
questa non potrebbe che riferirsi a un tempo suc-
cessivo alla strage e coincidente con il momento in cui egli ricercato come indiziato di concorso..
-non poteva che naturalmente ricercare la in essa solidarietà nell'ambito della sovversione di de-
stra; c) che tuttavia la disponibilità del pas-
saporto con la stampigliatura di quel numero la-
sciava aperte almeno due possibilità: che
1'imputato, stretto dalla necessità di sostituire i documenti a nome "IL", si fossse rivolto al mondo dei falsari romani nel quale viera un non distinguibile connubio di delinquenza comune e po-
litica (come dimostrato dai passaporti provenienti da Vienna, recuperati a Roma). Ovvero che si fosse senz'altro e direttamente rivolto all' "organiZZ-
zione politica clandestina che gestiva la produ-
zione e diffusione dei passaporti falsi recanti la stampigliatura di numeri di serie puliti". Ma in
tal caso questo implicherebbe una politiciZZzione
successiva come dianzi cennato.
Anche in questo caso si deve riconoscere 128 che la motivazione della sentenza impugnata non risponde ai canoni di logicità, corretteZZ
completeZZ richiesti da una diffusa e costante giurisprudenza.
Non tanto per l'appreZZmento sulle con-
vergenze dei documenti "IL" le quali di per sè sole non vanno oltre una possibile, ma pur singolare e non anodina, indicazione di una comune genesi falsaria. Quanto per l'arbitrarietà delle proposizioni sunteggiate sopra sub a) e b), e per il mancato approfondimento delle implicazioni de-
rivanti dalla, pur riconosciuta, sintomatica con- nessione tra il passaporto "ON" e quello genuino e insospettabile del BR. E, ancora,
per l'omessa considerazione delle risultanze della perizia grafotecnica che la stessa corte di assise di appello aveva disposto sui documenti giunti da
Vienna e sul passaporto su detto, in comparazione fra loro.
Affermare che il PI non avrebbe avuto la disponibilità del passaporto "ON" prima del 2.8, perchè altrimenti ne avrebbe fatto uso, è una gratuita petizione di principio. La sentenza non spiega la ragione per la quale
1'imputato allora avrebbe dovuto preferire quali- 129
ficarsi "ON" piuttosto che "IL".
Che poi egli, -delinquente comune da
tempo esperto navigatore nella latitanza trascorsa con dovizia evidente di mezzi finanziari tra un albergo e l'altro-,.. avesse bisogno della soli-
darietà del mondo dell'eversione per procurarsi documenti falsi, pare un'altra incongruenza. Non
solo, ma la sentenza impugnata avrebbe dovuto
chiedersi se la consapevoleZZ di essere ricercato per un delitto politico non avrebbe dovuto fargli prendere più che mai le distanze dall'ambiente della delinquenza politica, che a quel tempo era,
per giunta, scompaginato e incalzato dalla repres-
sione di polizia, sicchè non si vede come avrebbe
potuto trovare ragione per offrire copertura e un delinquente comune sol perchèaiuto. a
ricercato per un delitto politico, che del resto
(10 si è visto) taluni consideravano un'intestina e devastante provocazione.
Una politiciZZzione postuma alla strage dunque allo stato delle circostanze acquisite dai giudici di merito era la cosa meno ragionevole che l'imputato avrebbe potuto scegliere e la più difficile e concretamente
rischiosa. 130
Le alterne ipotesi sulla provenienza del passaporto falso con il numero di serie corri-
spondente a quello di un documento autentico e pulito (se dall'ambiente dei falsari nel quale delinquenza comune e politica si scambiavano favo-
ri, 0 dall'ipotetica "organiZZzione politica clandestina" che gestiva la produzione e diffu-
sione di questo tipo di documenti) hanno poi ben poco rilievo.
Il fatto, pacificamente accertato, da
il passaportolleggere era quello del legame tra falso in possesso dell'imputato e quello del ter-
rorista DO BR, appartenente ai NAR, in correlazione con l'altro legame tra il numero di
_ quest'ultimo passaporto e quello falso utiliZZto
da DR AL (prestigioso militante dei
NAR vicino al AV).
La riproduzione del numero di serie del passaporto "pulito" del BR non poteva logicamente avvenire senza il consenso dell'inte- ressato - anche per le implicazioni che l'accer-
tamento della falsità di un passaporto recante quel numero avrebbe potuto avere -e ci si sarebbe allora dovuto domandare perchè il BR si sa-
rebbe dovuto prestare a favorire la contraffazione 131
-
di un documento per uno sconosciuto delinquente comune, estraneo al movimento eversivo.
Ma l'analisi delle risultanze della peri-
zia sui 6 passaporti pervenuti a Roma dall'Austria
e sul passaporto sequestrato al PI, -alle quali la sentenza impugnata non ha riservato alcun limitandosi a ricordare quei 6 documenti cenno contraffatti come un fatto sintomatico della cir-
colazione di documenti falsi omogenei nel giro dei falsari romani al servizio della malavita comune e politica-, avrebbe in realtà offerto ulteriori elementi ben meritevoli di attenzione per l'in-
dagine alla quale la corte di assise di appello era chiamata. Dei sei passaporti spediti dall'Austria
(tra l'altro in un giorno in cui anche il Piccia- fuoco si trovava a Vienna) due recavano stampi-..
gliato lo stesso numero di serie di quello "Pie- rantoni" sequestrato all'imputato (e quindi 10_
stesso numero del passaporto del BR), e due recavano il numero corrispondente a quello. origi- nale del passaporto "pulito" appartenente ad un
altro militante dei NAR., ET NO...
Tutti e sette i documenti
- è stato ri-
cordato dai ricorrenti avevano per i periti la
- 132
stessa provenienza sotto i profili merceologici,
disegnativo e compositivo;
i segni redatti a mano erano di pugno della medesima persona ed erano ri-
feribili con buona probabilità al PI;
i timbri erano tutti eguali;
la fotografia sovrappo-
sta nei documenti era la medesima e singolarmente somigliante all'imputato.
E' evidente come tale compendio di risul-
tanze, ignorate, prospetti due circostanze di
rilevante portata: la riferibilità all'imputato di̟
un'attività di falsificazione di passaporti, e il collegamento ulteriore, attraverso la corrispon-
denza dei numeri di serie, con un altro militante dei NAR.
Pertanto, la tematica della militanza eversiva del PI, ora esaminata,_ per le considerazioni sin qui svolte, non può non formare oggetto di un più completo e approfondito esame,
le cui conclusioni condizionano pregiudizialmente.
la pregnanza significativa della sua presenza alla stazione di Bologna il 2.8.80.
Su tale secondo punto, essenziale, della posizione dell'imputato la sentenza impugnata ha specificamente svolto le seguenti considerazioni:
a) certamente il PI è incorso in ripetute 133
contraddizioni ed ha reso giustificazioni inatten-
dibili. Tuttavia, non è stato smentito il suo as-
sunto di avere raggiunto Bologna in taxi da Modena
per poi raggiungere in treno Milano;
b) il suo ferimento in conseguenza dell'esplosione costitui-
rebbe un indizio contrario alla tesi accusatoria del suo concorso nella strage, perchè denunzie- rebbe una singolare disinformazione sulla poten-
zialità dell'ordigno ed un anomalo attardarsi nella zona vicina all'esplosione; c) altro indizio in tal senso sarebbe costituito dalla circostanza che egli si presentò all'ospedale per farsi medi- care correndo il rischio dei controlli di poli- 2
zia.
Con il primo passaggio della motivazione
(su riferito in estrema sintesi) la sentenza dis-
solve la indicatività probatoria del comportamento.
dell'imputato considerandolo alla stregua di chi non abbia voluto o potuto dar ragione appagante di sè (rispetto a una situazione indiziariamente..
compromettente), epperò abbia addotto giustifica-
zioni non smentite. Viceversa le censure dei ricorrenti pon-
gono in evidenza come le giustificazioni del-
l'imputato, scrupolosamente sottoposte a verifica, 134
si siano progressivamente rivelate, non tanto ma decisamente false e costruite, inaffidabili,
tali dunque da conferire al comportamento proces-
suale una rilevanza probatoria, certo non conclu-
siva in sè, ma suscettibile di appreZZmento in
correlazione con altri elementi.
L'analisi della sentenza impugnata sui
singoli punti della costruzione difensiva del
viaggio che avrebbe portato l'imputato a Bologna
si presenta in realtà affidata ad argomentazioni astrattamente ipotetiche e quindi inconcludenti.
Valga per tutte l'affermata inaffidabilità degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria per verificare l'assunto viaggio dell'imputato da
Modena a Bologna.
La sentenza disattende la verifica (ri-
soltasi nel senso di escludere che tale viaggio abbia avuto luogo) da un canto ponendo in dubbio l'attendibilità delle informazioni rese dai taxi- sti modenesi in servizio quel giorno, tutti in-
terpellati (tranne uno); d'altro canto, adombrando fugacemente l'incompleteZZ dell'accertamento per il mancato interpello di quell'unico taxista, già
deceduto al momento dell'indagine.
Il primo giudizio muove dalla considera- - 135
zione che taluno degli interpellati possa avere
avuto delle remore ad ammettere di avere traspor-
tato un possibile terrorista "nero" responsabile della strage. Il che costituisce una generica supposizione su ipotetici atteggiamenti psicolo-
gici non giustificata, tra l'altro, dalla stessa
asetticità della circostanza oggetto dell'inter-
pello, e cioè l'esecuzione di un servizio del tut-
to normale per un qualsiasi cliente. Il collega-
mento eventuale di costui con la strage non poteva,
mutare sostanzialmente. per gli interpellati l'o-.
biettiva normalità e indifferenza del fatto in sè,
tanto da spingerli ad atteggiamenti falsi o reti-
centi.
La valutazione dell'attendibilità di in-
formazioni rientra sicuramente nella discrezion nalità del giudice di merito, ma le ragioni alle quali il giudice affida il fondamento del suo
appreZZmento devono muovere da elementi concreti riferibili alla fonte dell'informazione, e non già-
ancorarsi alla supponenza generica di ipotetiche reazioni psicologiche desunta dalla presunta osti-
lità diffusa in un ambiente verso una persona in-
diziata.
Quanto all'incompleteZZ dell'indagine - 136
-
oggetto di un'accennata riserva, piuttosto che di un'esplicita e motivata verifica è pretermessa la considerazione che gli inquirenti avevano e-
spressamente ricercato specifici dati per stabi-
sulla scorta delle indicazioni dell'impu-lire se, tato, potesse individuarsi nel taxista scomparso quello che aveva eseguito il servizio Modena-Bolo-
gna, pervenendo a una conclusione negativa.
Quanto alle altre circostanze considerate dalla sentenza impugnata e valutate come possibili indizi a favore dell'imputato, è evidente dalla motivazione che si tratta di elementi di indica-
Tal-tività non univoca e di rilevanza residuale. posta la necessità di un riesame approfondito della chè il loro appreZZmento, posizione dell'impu- tato- non può che rimanere nel quadro degli ele-
menti che il giudice di rinvio dovrà riprendere in esme nell'ambito della sua potestà.
3/g. La motivazione della sentenza impu- .
gnata in ordine alla responsabilità di MASSIMI- LIANO FACHINI si articola su tre punti (per i quali cfr. sopra il paragrafo 3/e della narrati-
va).
In primo luogo, si osserva che, se è pur vero che al CH faceva capo il gruppo eversivo veneto e che sono stati dimostrati i legami tra 137
lui e il NA, è però altrettanto certo che la mancanza di elementi probatori per ricondurre il gruppo dell'imputato alla banda armata romana
guidata dal AV e la lettura data alle di-
chiarazioni rese dal ET IL vanificano la rilevanza indicativa del contesto nel quale la posizione dell'imputato era stata considerata_dal-
la decisione dei primi giudici.
In secondo luogo, si ritiene dimostrato.
per le convergenti informazioni del OR, del
AP e dell'AL - che il CH aveva la disponibilità dell'esplosivo denominato I/4, del
_ quale l'imputato aveva fornito in varie occasioni gli attivisti e i gruppi della destra eversiva,
_dando anche indicazioni sul suo uso. Ma si osserva
_ che il T/4 impiegato per la confezione dell'or-
digno esploso il 2.8. non per questo poteva rite-
nersi proveniente necessariamente dal CH...
In terzo luogo, l'episodio del consiglio che lo imputato avrebbe dato a VA OL di allontanarsi da Bologna alla vigilia del 2.8
(consiglio che sarebbe stato puntualemnte segui-
to), non avrebbe, -a prescindere dalla verifica della sua realtà fattuale e delle sue circostanze alcun significato probatorio, vuoi per l'estra- 138
neità del CH alla banda AV, vuoi per la tendenza decisa del personaggio alla riserva-
teZZ più scrupolosa, vuoi infine perchè, se un
messaggio vi fu, potè essere letto dalla destina-
taria sotto la suggestione dei fatti poi accaduti,
e perchè la preoccupata comunicazione agli amici di una "indistinta avvisaglia" di qualcosa, sareb-
be stata erroneamente interpretata come un preciso consapevole avvertimento.
Sul primo punto si richiama quanto osser- va sub par.fo 3/b riguardo alla non pregiudi-
zialità logica della convergenza del gruppo romano e di quello veneto in un'unica banda, quando l'e-
sistenza di contatti, di scambi di uomini, armi ed esplosivi, e la comunione di un progetto di atten-
tato qualificato ed emblematco nella lotta terro-
ristica come quello della sopressione di un giu-
dice veneto, aprono la concreta possibilità di una cooperazione relativa al fatto specifico.
Si è rilevata poi la necessità di un rie-
same dell'episodio delle rivelazioni del ET
IL considerata la carenza di motivazione ri- guardo alla consistenza e alla portata di quelle propalazioni.
Sicchè in conclusione il tema della valu- - 139
tazione del contesto andrà compiutamente riesami-
nato in [...] rinvio.
Sul secondo punto non si può che conveni-
re sulla corretteZZ e logicità della motivazione.
della sentenza impugnata, la quale ha però ritenu-
to l'indizio derivante dalla disponibilità del T/4
come unico elemento consistente (ma non univoco di per sè) svalutando totalmente l'episodio dell'ay=
vertimento alla OL.
E su questo terzo punto non è possibile intanto accettare il metodo seguito dalla sentenza impugnata di confutare aprioristicamente la
valenza di un fatto pur in astratto significativo prima di averne accertate la sussistenza e. le
_ circostanze vagliando accuratamente le risultanze probatorie.
Ma la stessa valutazione che la sentenza compie del fatto (assunto in via di ipotesi)
risulta inadeguata e lacunosa, ove si consideri:
a) che l'estraneità del CH alla banda del
AV un dato pregiudizialmente non
rilevante; b) che la considerazione del carattere del personaggio CH dice poco senza un'approfondimento dei rapporti che egli aveva con la OL. La sentenza si limita in proposito - 140
-
alla valutazione della posizione critica sul piano ideologico e della strategia della lotta eversiva della giovane nei confronti dell'imputato, ma trascura il dato rilevante della stretta collaborazione che in passato v'era stata tra i
due; c) che infine costituiscono solo delle
petizioni di principio, tratte da ipotesi astratte e generiche, sia la supposizione che la OL a- travisato la portata del messaggio per lavesse
suggestione dei fatti successivamente accaduti.
Sia la supposizione che il CH, perchè estraneo alla banda romana, non potesse disporre che di impressioni tratte da "indistinta avvisaglia" (quale?), da comunicare agli amici
(OL compresa?).
Pertanto l'episodio in parola va riesa-
minato adeguatamente nel duplice aspetto del suo accertamento e della sua consistenza probatoria,
considerando, eventualmente, il fatto con tutte le altre emergenze processuali, non esclusa la testi- monianza di TE ICletti sulle confidenze ricevute in carcere da GA BO, ignorata in questa parte della sentenza dai giudici di appello.
3/h. Nei confronti di RO AN è. - 141
stato proposto ricorso per i capi concernenti
l'assoluzione dal delitto di strage e degli altri connessi solo dalle parti civili rappresentate dall'avvocatura di Stato (cfr. par.fi 4 e 4/c della narrativa), la quale si è limitata a una
generica doglianza di carenza di motivazione, per avere la sentenza impugnata risolto tale posizione con il richiamo a quella del CH e in special
_modo alla valutazione fatta delle confidenze.
palesate dal ET Presilia.
_La motivazione della sentenza impugnata,
-che ha tratto le logiche _conseguenze dalle
_ conclusioni cui è pervenuta sulla posizione del
CH e sulle dette rivelazioni-,--si integra tuttavia_con quella di primo grado. Questa ha chiarito. muovendo da corretti criteri valutativi della prova, che la internità dell'imputato al gruppo facente capo al CH e la consapevoleZZ-
dell'imminente strage _ non consentono di -dedurre che egli avesse avuto parte nell'ideazione- e
preordinazione di tale delitto, in mancanza di al-
tri elementi probatori specificamente a lui rife-
ribili.
Pertanto il ricorso va respinto.
3/1.- Analogamente per OL GN i - 142
ricorsi delle parti civili (cfr. i richiamati par.fi 4 e 4/c) non risolvono la corretteZZ meto-
dologica della motivazione dei giudici di merito e non possono in questa sede incidere sul merito
della valutazione della prova che ne consegue,
tornando a richiamare il ruolo svolto dall'imputa-
to nel movimento eversivo per affermare, con tale elemento generico,_.. la conclusiva integrabilità
dell'indicazione che discende dalla testimonianza
"de relato" del ICletti. Anche in questo caso quindi ricorsi vanno respinti.
4. Sul tema della banda armata va qui_
richiamato quanto esposto nei par.fi 3/c e 4/b della narrativa della presente, e viene in con-
siderazione, in primo luogo, la censura sul
1 preteso vizio metologico della sentenza impugnata,
la quale avrebbe disatteso
- dopo avere condiviso
1'impostazione teorica della sentenza di primo grado sui requisiti della fattispecie ex art. 306
la rilevanza del criterio induttivo per c.p.
-
accertare l'esistenza della banda armata, la sua struttura e, specificamente, il momento soggettivo del reato, che è pur sempre quello di un'"affectio societatis", (a parte le varianti relative alle H 143
-
distinte fattispecie criminose contenute nell'art. 306 c.p. ai commi 1 e 2).
La censura non sembra pertinente, perchè
pur con espressioni forse non compiutamente chiare - la sentenza impugnata non ha inteso
affatto disattendere il metodo di accertamento induttivo per pretendere, come ironicamente si è
voluto dai ricorrenti, un atto costitutivo. Ma ha chiarito che sono probatoriamente utiliZZbili
quei fatti specifici delittuosi (costituenti il reati particolari dai quali risalire al reato
associativo) i quali presentino i caratteri di un'azione collettiva, e che non lo sono viceversa quelli che esprimono iniziative strettamente indi-
viduali o comunque episodiche, per ciò stesso di significato anodino rispetto al tema dell'in-
dagine.
Di fatto poi la sentenza è pervenuta alla individuazione della banda armata (così come ha ritenuto siasi configurata in concreto) muovendo fondamentalmente da alcuni delitti specifici,
considerati espressione sintomatica dell'avvenuta formazione di un gruppo stabilmente organiZZto. Detto questo, va considerato che il compendio delle articolate censure mosse dai ri- - 144
-
correnti (riassunte sub par.fo 4/b della nar-
rativa) è suscettibile di essere ricondotto a tre ordini di critiche: quello concernente la svalu- 1fatta dalla sentenza impugnata con mo- tazione tivazione carente e inadeguata della ricostru-
zione del contesto nel quale si formò e dal quale trasse la sua genesi la banda armata contestata quello concernente sub capo 2) dell'imputazione;
l'analisi dei sintomi e dei momenti di collega-
mento tra il gruppo eversivo romano del AV
e quello veneto del CH;
e quello relativo ai rapporti intercorsi tra gli esponenti di rilievo dei due su detti gruppi.
Ora, è vero che la sentenza impugnata,
riguardo al primo punto, ripropone quelle stesse carenze di motivazione che si sono indicate sopra sub 3/a, sul diverso tema della riferibilità della strage all'area dellla destra eversiva, rifuggendo aprioristicamente da un'indagine considerata di
rilievo solo storico - cronachistico. E' chiaro invece che una analisi delle risultanze probatorie molteplici, (dai documenti ideologici e program- matici, alle plurime dichiarazioni dei terroristi dissociati, ai fatti storicamente accertati),
sulla struttura, sull'ideologia e sulla strategia - 145
operativa, concretamente realiZZtasi nei fatti,
delle organiZZzioni eversive immediatamente pre-
cedenti a quella in esame avrebbero potuto offrire un contributo all'indagine.
Specificamente è significativa la vicenda del movimento di "costruiamo l'azione", nella_
quale avrebbe avuto parte notevole il AC, pur.
non essendo emersa la sua partecipazione a fatti delittuosi specifici riferibili a detta organiz-
zazione.
Al riguardo la sentenza impugnata afferma una cesura tra il detto movimento e lo "spon-
taneismo" dei NAR;
ma la conclusione appare tratta da un'insufficiente considerazione dei due movi-
menti.
Invero è stato chiarito (ma la sentenza,
impugnata non l'ha adeguatamente considerato) che il fenomeno spontaneista era largamente presente nel movimento "costruiamo l'azione", che affidava la sua unitarietà alla linea ideologica dell'omo- nima testata, ma lasciava ampio spazio alla crea-
tività operativa dei gruppi che nella sua linea si riconoscevano.
E che tale linea registrava la presenza di quelle venature sinistrose che poi emergeranno 146
anche nei NAR (cfr. par.fo 3/c della narrativa).
L'analisi sul secondo punto svolta dalla sentenza impugnata elude l'accertamento delle cir-
costanze dei vari episodi (tra questi, partico-
larmente quelli della fuga di DA, del progetto di evasione di TE e dell'attentato al giu-
dice Stiz), appagandosi di considerarli generica- |
mente espressioni di intenti e posizioni nascenti diverse,da orientamenti culturali e strategie oppure vaghi disegni circolanti tra i due gruppi che non avevano dato luogo ad alcuna concreta collaborazione. Sui rapporti tra gli imputati ritenuti
esponenti di spicco dei due gruppi (AV,
IG, VA, CH) la sentenza impu-
gnata considera con motivazione adeguata le ri-
sultanze probatorie acquisite in ordine alle
"frequentazioni" AV-IG, Fachi_
ni-IG,. CH-AV, in relazione alle quali le censure dei ricorrenti investono in _
sostanza più il merito della valutazione sul senso.
di tali rapporti, che non la corretteZZ e compiu-
teZZ della motivazione.
Carenze si evidenziano invece nell'ana-
lisi del rapporto CH-VA, che trascura 147
la considerazione delle dichiarazioni di MA
GU riguardo alla collaborazione del Fachini
nel riciclaggio di preziosi rapinati dal VA
e dal IU IO%3B le dichiarazioni del OR
e dell'AL sulle forniture di armi ed esplo-
sivo da parte del CH ai gruppi eversivi ro-
mani, tramite il VA;
nonchè l'indicativa corrispondenza delle manipolazioni evidenziate nel mitra recuperato sul treno TA-Milano con quelle descritte dai due dissociati come presenti in altri tre esemplari di quel tipo di arma, pro-
venienti dal CH. Ma al postutto, va osservato che il
compendio delle circostanze richiamate non risolve di per se univocamente il problema dell'accerta-
mento della formazione di una banda armata quale configurata sub capo 2) dell'imputazione, prospet tando, al limite, come già rilevato -, la possi-
bilità di convergenze progettuali e operative fra i gruppi. Per cui risulta logicamente corretta la risoluzione della corte di merito che ha privile-
giato la considerazione del concorso ricorrente di un gruppo di persone in azioni delittuose collet- tive, di rilevante significato politico, per per- - 148
venire alla conclusione della formazione della banda armata romana del AV.
Ma in quest'ottica, la necessità sopra evidenziata di un riesame della problematica sulla responsabilità individuali relative ai delitti di strage e degli altri connessi, non può non riapri-
re logicamente il problema della formazione della banda romano-veneta, alla stregua di quellecd.
che saranno per essere le risultanze del nuovo esame di questa parte della sentenza impugnata,
correlate con la rivisitazione approfondita delle emergenze processuali sui tre punti dei quali si è
fin qui discorso. E ciò con specifico riguardo alle posizioni del Fachini e del PI
nonchè del NA, per il quale, -pur essendo sot-
to ogni aspetto per ogni e effetto definitiva la decisione di merito sulla sua assoluzione dalle per il imputazioni di strage e delitti connessi rigetto dei ricorsi delle parti civili-, vanno
accolti i ricorsi del P.M. e delle parti civili per il capo relativo alla banda armata a causa degli accertati suoi rapporti con il CH e, in
specie, per le confidenze che egli avrebbe fatto al ET IL, fortemente sintomatiche della sua estraneità al gruppo eversivo veneto. - 149
-
4/a. Va respinto il ricorso del P.M. e delle parti civili nei confronti del IG
per il delitto relativo alla banda armata.
La sentenza impugnata non disconosce il
ruolo di ideologo e animatore della destra eversi-
va e i collegamenti, nell'articolata vicenda dei
movimenti (per cui cfr. par.fo 3/c della narrati-
va), con il CH e successivamente con il Fio-
ravanti, dopo la comune detenzione con quest'ul-
timo. Ma rileva che mancano conclusivi elementi per ritenere il coinvolgimento dell'imputato nella banda di cui al capo 2) dell'imputazione.
I ricorsi si richiamano alle vicende precedenti e in particolare a quella di "CO-
- cui in definitiva appaiono struiamo l'azione",
riferirsi le risultanze del processo denominato
DD+altri definito allo stato in primo grado nonchè al coinvolgimento dell'imputato nelle vi-
cende processuali per gli omicidi di ND e del s.procuratore di Roma RI MA.
Nel par.fo precedente si osservato come
1'approfondimento delle vicende prodromiche alla costituzione della banda possa portare un contri-
buto all'accertamento della formazione di questa e alla individuazione delle specifiche responsabi- - 150
lità per i relativi delitti di costituzione/orga-
niZZzione o partecipazione, ma né all'uno, né
all'altra è logicamente possibile pervenire solo sulla base di dette vicende.
Né è conclusivo pretendere una rivisi-
tazione dei fatti dell'omicidio ND (dal quale l'imputato è stato assolto e che, peraltro, non è riferibile alla banda armata oggetto di questo giudizio), o di quelli dell'omicidio del dr. MA,
per il quale egualmente la responsabilità del
IG è stata definitivamente esclusa.
Sia la sentenza di primo grado che il ricorso dell'avvocatura si richiamano all'attività
istigativa che l'imputato avrebbe in quell'occa-
sione svolta, ma il fatto che la sentenza di assoluzione (divenuta definitiva) abbia escluso l'incidenza di questa nella determinazione omicida dei responsabili (in specie del AV) costi-
tuisce un indizio in senso contrario al coinvol-
gimento del IG nella banda.
In conclusione, le censure dei ricorrenti ripropongono la valutazione di circostanze già va- lutate dal giudice di merito о si dolgono del-
l'omessa valutazione di circostanze non decisive.
4/b. La difesa dei ricorrenti AV 1 151 -
e MB ha dedotto due motivi: con il primo os-
serva che la banda armata configurata dall'impu-
tazione rifletteva un organismo sociale composto da uomini di diversi gruppi di estrazione regio-
nale diversa, avente come oggetto la commissione di una sequenza di attentati e in special modo la strage della stazione di Bologna.
La sentenza impugnata è pervenuta ad af-
fermare la sussistenza di una banda limitata a po-
chi elementi dell'eversione romana (tra i quali i ricorrenti) alla quale non sono riferibili i "de-
litti fine" indicati nell'imputazione (ad eccezio-
ne dell'omicidio del dr. MA), ma altri cui con-
corsero anche altre persone alle quali non è stato contestato il delitto in esame.
D'altra parte la sentenza ha erroneamente ritenuto anche la partecipazione del IU, ri- masto fuori da ogni collegamento con gli odierni ricorrenti, mentre ha assunto come dato dimo-
strativo della sussistenza della banda l'omicidio
MA (unico fra i "delitti fine" indicato nel-
1'imputazione), in relazione al quale la sentenza pronunciata in altro giudizio aveva di condanna ravvisato una seplice ipotesi di concorso ex art. - 152 -
L'articolata censura sembra adombrare una violazione dell'art. 477, comma 2°, c.p.p. abroga- to, per avere la sentenza impugnata ritenuta la formazione di una banda diversa da quella conte- stata. E' tuttavia agevole osservare che l'avere
la sentenza impugnata individuato la banda in un gruppo armato più ristretto dal punto di vista del numero dei componenti e della loro estrazione re-
gionale rispetto a quello contestato, non signifi-
ca affatto che abbia ritenuto un fatto essenzial-
mente diverso da quello oggetto dell'imputazione.
Né giova rilevare che la sentenza abbia
ritenuto riferibile alla banda individuata il de-
litto dell'omicidio del dr.MA (unico fra quelli esemplificativamente indicati nel capo d'imputa-
zione) ed altri delitti commessi tra la fine del
1979 e l'agosto del 1980.
Ai ricorrenti è stato contestato (con
: l'ordinanza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione) di avere promosso, organiZZto e di- retto una banda armata finaliZZta alla commis-
sione di una sequenza indeterminata di attentati contro persone individuate о contro obiettivi personali indeterminati e indiscriminati (delitti previsti dagli art. 280 e 285 c.p.), che avrebbe - 153
-
operato, con particolati accorgimenti di tattica politica (rivendicazioni fittizie, con sigle va-
rie, o del tutto mancanti), sino all'agosto 1980.
La sentenza impugnata non si è discostata da tale fatto nei suoi elementi caratteriZZnti ed essenziali (condotta, evento, tempo e modalità
operative della banda, suoi fini), ma si è limita-
ta a definire la struttura operativa come composta da una cerchia di persone più limitata rispetto a quella indicata nell'imputazione e collocata in un ambito territoriale più ristretto dal punto di vista della sua formazione.
La indicazione nell'imputazione di taluni delitti riferibili alla banda è puramente e chia-
ramente esemplificativa, e costituisce un'indica-
zione secondaria per l'individuazione del fine per il quale la banda venne costituita, che era esen-
zialmente quello di commettere più attentati (come sopra cennato), riconducibili nelle ipotesi legali incriminatrici previste dalgi artt. 280 e 285 c.p.
E' appunto una sequenza di simili delitti
(seppur, in buona parte, fattualmente, diversi da quelli ipotiZZti) la sentenza ha individuato come
"delitti fine" concretamente realiZZti. Ma non è
la specificità fattuale di tali delitti che quali- - 154
-
fica il fine della banda in contestazione, bensì
la riconducibilità di essi al tipo dei reati che essa, costituendosi, aveva assunto come suo fine,
secondo lo schema legale previsto dall'art. 306
c.p., essendo indifferente per la sussistenza del reato, per la sua qualificazione fattuale e la sua válida contestazione, l'individuazione concreta e specifica dei singoli fatti in programma, che nep-
pure i ricorrenti potevano, nel caso, avere defi-
nito al momento della commissione del reato, e cioè quello della formazione della banda.
Il rilievo difensivo sull'erroneità del ritenuto concorso del IU IO è palese-
mente inammissibile, perchè non avendo alcuna incidenza sull'individuazione della banda e sulla struttura del reato ascritto ai ricorrenti
- ri-
sulta privo di interesse per i ricorrenti stessi.
Irrilevante ancora è la deduzione sul concorso ex art. 110 c.pi ritenuto in altro giudizio relativo al delitto di omicidio del dr. Amato, perchè in quella sede non era in questione l'accertamento del reato di costituzione e orga-
niZZzione di banda armata, mentre in questo pro-
cedimento quell'episodio è stato assunto (con al-
tri) dal giudice come elemento probatorio dal 155
-
quale desumere la costituzione della banda armata.
Con il secondo motivo la difesa dei ri-
correnti denunzia la violazione dell'art. 90 c.p.
p. (1930), osservando che il Fioravanti e la
MB erano stati già giudicati per il delitto di costituzione e organiZZzione di una banda armata
....
(operante in Roma e altrove tra il 1977 e il
12.4.81), con sentenza della corte di assise di appello di Roma, sez.ne 1/a 19.4.86 in procedi-
mento NI FU e altri.
E' stata rilevata (cfr. sopra par.fo 4)
la necessità del riesame della genesi e della formazione della banda contestata sub capo 2) dell'imputazione in relazione a una molteplicità
di aspetti che qualificano il fatto storico così
come contestato e ritenuto. Non può che scaturire dalla definizione di tale fatto (inteso nella sua materialità e nelle sue coordinate temporali e spaziali) il giudizio di incompatibilità con quello accertato in altra sede ai fini dell'indi-
viduazione delle condizioni che portano all'affer-
mazione della preclusione ex art. 90 c.p.p..
Pertanto il motivo in esame deve dichia-
rarsi assorbito nella valutazione rimessa al giu-
dice di rinvio sul problema della banda armata, in 156
-
quanto da essa dipendente.
4/b.- I motivi di ricorso proposti per
VA GI non si discostano sostanzial-
mente da quelli dedotti per i precedenti ricor-
renti, osservandosi che le conclusioni alle quali
è pervenuta la sentenza riguardo alla responsabi- lità del Fioravanti e della MB riguardo alla strage, avrebbero dovuto portare all'esclusione della banda armata contestata;
che essendo rimasto accertato che tale banda non avrebbe operato in
Emilia, avrebbe dovuto ritenersi esclusa la compe-
tenza dei giudici di Bologna;
che è stato violato l'art. 90 c.p.p., essendo stato il ricorrente già
giudicato per lo stesso fatto con la sentenza del-
la corte di assise di appello di Roma del 17.6.88
(cd. processo "NAR/2").
Per quanto alla prima censura possa sot-
tendere un problema di correlazione tra la conte- stazione e la sentenza, si è già detto sopra sub
4/a; per altro verso la deduzione difensiva con-
fonde il problema della prova della responsabilità
per i delitti specifici con quello attinente alla dimostrazione della commissione del reato pp
.
dall'art. 306 c.p.
secondo punto a parte il rilievo, Sul 157
-
in linea di principio, che la competenza territo-
riale va stabilita in relazione al luogo ove la
banda si è formata e non a quello in cui eşsa ha operato è evidente che nel caso la competenza territoriale dei giudici bolognesi stata deter-
minata dalla connessione e che il suo radicamento non poteva essere modificato dalle conclusioni cui i giudici sono pervenuti riguardo alla sussistenza e alla responsabilità per i singoli reati devoluti alla loro cognizione.
Per quanto attiene la terza censura, la
conclusione non può essere che quella già indicata nel par.fo precedente.
4/c. La difesa del IU IO dedu-
a) l'illogicità e contraddittorietà della mo- ce,
tivazione, che dopo avere escluso l'esistenza del-
la prova in ordine all'accordo sodale per una ban-
da più vasta (quella cd. "romano-veneta"), è poi pervenuta alla affermazione di un organismo più
ridotto%3 b) carenza di motivazione in ordine al concorso del ricorrente nel delitto di costituzio- ne e organiZZzione di banda armata, e alla dedot-
ta prospettabilità del diverso e più lieve reato di partecipazione, avuto riguardo al ruolo che il
IU avrebbe svolto;
c) carenza di motivazione - 158
per il diniego delle attenuanti generiche; d)
violazione dell'art. 90 c.p.p. essendo il ricor-
rente già stato giudicato per lo stesso fatto con la sentenza della corte di assise di appello di
Roma 9.6.89 in procedimento c/ TA BE e altri.
Il primo motivo è infondato, non poten-
dosi ravvisare il dedotto vizio di contraddit-
torietà tra l'esclusione della prova riguardo al- l'esistenza di un più ampio accordo unificatore
degli elementi del gruppo eversivo veneto e quelli del gruppo romano del AV, e la dichiarata esistenza di quest'ultimo desunta, tra l'altro, da una sequenza di specifici attentati a esso riferi-
bili, denunzianti l'esistenza di un compatto orga-
nismo operativo armato. Si è già visto sopra, per altro aspetto, come l'estensione dell'organiZZ-
zione a un maggior numero di persone, non implica una diversità ontologica del fatto-reato e delle
sue circostanze essenziali.
In relazione al secondo punto oggetto di censura la motivazione della sentenza impugnata
(conclusivamente conforme a quella di 1° grado) si salda con la motivazione di questa delineando,
attraverso gli stretti rapporti tra il ricorrente 159
e il VA, e la disponibilità del primo ad assicurare al gruppo armi, esplosivi e documenti
falsi il ruolo svolto dal ricorrente nel soda-
lizio. Le critiche difensive si risolvono in un inammissibile appreZZmento di fatto delle circo-
stanze già congruamente valutate dai giudici di merito.
Il terzo motivo è dedotto in termini ge-
riferimento alle dedu- nerici con inammissibile zioni svolte in appello.
Per quanto poi concerne la denunziata violazione dell'art. 90 c.p.p., si rimanda a quan-
to osservato sopra sub 4/a.
5. Prima di passare all'esame delle cen-
sure dei ricorsi del procuratore generale e delle
parti civili relativamente alle parti della sen-
tenza concernenti le imputazioni di associazione
per fine di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 270 bis c.p.) e di calunnia aggravata dalla finalità di eversione, -per le quali viene in questione la posizione dell'impu-
tato CI EL-, va affermata la corretteZZ
giuridica della soluzione data dalla sentenza impugnata alla questione, sollevata dalla difesa di detto imputato, circa l'esercizio della giuris- 160
dizione per fatti anteriori alla data dell'estra-
dizione e diversi da quelli per i quali l'estra-
dizione è stata concessa (cfr. sopra il par.fo 3/a della narrativa).
Va al riguardo richiamata la sentenza di queste S.U. 21.4.89 (cc.28.2.89) ric. Nigro, con stato ritenuto che il principio di la quale specialità, riaffermato nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione (fir-
mata a Parigi il 13.12.57 e ratificata con L.
n.300/63) non preclude in assoluto l'esercizio della giurisdizione per i fatti su citati da parte dello Stato richiedente, bensì una serie di all'esercizio dei poteri giurisdizio- limitazioni nali.
Per espressa deroga, contenuta nel comma
secondo del citato art. 14, è consentito adottare
"le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento del territorio (dell'estradato),
sia di una interruzione della prescrizione.... . . ivi compreso il ricorso ad un procedimento contuma-
ciale".
Ora non v'è dubbio che nel caso per il fine cennato di evitare la prescrizione e per l'eventuale richiesta di estradizione suppletiva 161 -
bene è stata ritenuta dalla sentenza impugnata la procedibiiltà del giudizio nei confronti del Gel-
li.
5/a. Riguardo al tema dell'accertamento
della sussistenza dell'associazione ex art.270 bis c.p., quale configurata nel capo 1) dell'impu-
tazione e delle relative responsabilità, va ri-
chiamato qui quanto esposto sub par.fi 3/b e 4/a della narrativa per ciò che concerne i contenuti
della sentenza impugnata e i motivi di doglianza dei ricorrenti PM. e parti civili rappresentate dall'avvocatura di Stato.
Il punto nodale delle diffuse e articola- te censure dei ricorrenti (in buona parte sovrap-
ponibili e per le quali è severamente denunziata
in vario modo la motivazione della sentenza impugnata) è dato dall'assunto che - attraverso la svalutazione atomistica dei molteplici elementi
probatori desumibili dai documenti, dai rapporti intercorsi tra gli imputati, dalle vicende degli attentati verificatisi nel Paese nell'arco di circa undici anni e dei relativi procedimenti, e dalle dichiarazioni dei terroristi dissociatisi -,
la corte di merito avrebbe mancato di cogliere la prova dell'accordo associativo realiZZtosi tra le 162
diverse componenti del complesso sodalizio crimi-
noso, e in specie, tra i singoli imputati di que-
sto processo.
E viceversa, i comportamenti sostanzial-
mente omologhi tenuti epur in tempi diversi in
distinte molteplici occasioni dai qualificati esponenti dei servizi di sicureZZ deviati (tutti iscritti alla loggia P/2), e la provata esistenza
di particolari rapporti tra costoro e gli esponen-
ti più eminenti del movimento eversivo-terrori-
stico, sarebbero tali da dimostrare la sussistenza di un accordo associativo formatosi fattualmene attraverso la protratta sperimentazione reciproca delle rispettive condotte.
Tale assunto costituisce certamente una censura di merito sulla valutazione conclusiva delle risultanze probatorie, valutazione che acco- muna le decisioni di primo e secondo grado nella sostanziale considerazione ultima che la plurien-
nale vicenda su cennata è inidonea a dimostrare,
in termini di certeZZ, la sussistenza di un patto sociale delinquenziale.
Pur muovendosi nell'analisi dei fatti e delle altre risultanze probatorie in un'ottica valutativa diversa, i giudici di primo e secondo - 163
grado hanno finito per condividere l'appreZZmento
conclusivo di fondo che la vicenda storica delle interferenze nelle indagini, delle coperture dei responsabili degli attentati stragisti e dei rap-
porti tra uomini di apparati dello Stato ed espo-
nenti del terrorismo, può anche essere riferita
(secondo i giudici di prima istanza), o è più at-
tendibilmente riferibile (secondo la sentenza
impugnata) a un fenomeno di convergenze di inte- ressi e di conseguente contiguità nell'azione,
prescindendo da un accordo associativo infine non dimostrato.
La ragione di tale conclusione stà essen- zialmente nella stessa complessità del quadro storico-politico dentro il quale la sequenza delle vicende dell'eversione nell'arco di un decennio ha avuto come protagonisti uomini e movimenti terro- ristici diversi, da una parte, e persone e strut-
ture statali pur diverse dall'altra. Sicchè la co- stante del ripetersi del fenomeno delle interfe-
renze devianti nelle indagini giudiziarie e delle
coperture, e i rapporti intercorsi tra gli uomini delle diverse componenti,
- che costituiscono il dato sintomatico dal quale si dovrebbe risalire,
secondo i ricorrenti, all'accordo associativo ipo- 164
tiZZto nella imputazione-, lascia invece, ragio-
nevolmente, spazio alla concreta alternativa pos-
sibile di convergenze tattiche strumentali nel-
l'ambito di strategie politiche eversive distinte,
quando non addirittura contrapposte negli obiet-
tivi ultimi.
Nella prospettiva critica accusatoria dei ricorrenti vengono segnalati alcuni dati signifi-
cativi, che sarebbero stati omessi о travisati dalla sentenza impugnata.
In primo luogo, l'adesione alla loggia
P/2 di tutti gli esponenti dei servizi di sicu-
reZZ compromessi nell'opera di interferenza nelle indagini per le stragi e di copertura dei respon-
sabili; e la scelta di favorire solo i respon-
sabili di quei fatti che per avere conseguito l'obiettivo di cagionare la morte e/o il feriemnto di più persone
- avevano avuto una forte risonanza emotiva nell'opinione pubblica, che strumental- mente doveva essere utiliZZta per fini eversivi di svolta autoritaria e anticostituzionale, e non appagata dall'individuazione e dalla punizione dei colpevoli.
Tale strategia, che privilegiava più la copertura dell'attentato che dagli attentatori, 165
-
costituirebbe la espressione della gestione po-
litica degli attentati, che si sarebbe articolata in due momenti: prima dell'attentato, favorendone la realiZZzione, e dopo, coprendone i responsabi-
11.
In secondo luogo, quell'articolata rete di collegamenti facente capo al Gelli e che ha
stretto al gran maestro della P/2, da un canto,
ufficiali dei servizi di sicureZZ, etaluni dall'altro gli esponenti dei movimenti eversivi,
particolarmente il IG, il CH, il cri-
minologo ER e il DE AI.
Sul primo dato, va osservato che le cen-
sure dei ricorrenti, pur dolendosi dell'incapacità
della sentenza impugnata di cogliere a pieno il senso della strategia della gestione politica del-
le stragi e il suo modo di articolarsi, non indi-
viduano un solo caso in cui - secondo la loro pro-
spettazione
- i servizi di sicureZZ abbiano dolo- samente e specificamente favorito preventivamente la consumazione di un attentato, rendendosene in buona sostanza complici.
La vicenda dell'omessa valoriZZzione
della denunzia
contro
RI NC per detenzione di esplosivi prima della strage del treno "Ita- 1 166
lungo prima dell'attentato la linea licus" e ferroviaria nei pressi di Terontola, e le connesse circostanze processuali segnalate, (a parte la lo-
ro rilevanza sintomatica ambigua) non risultano
comunque riferite ai servizi di sicureZZ, ma ad
organi ordinari di polizia giudiziaria.
Il silenzio e l'inerzia caduti sul rap-
| porto PI del luglio del 1980 da parte del
SISDE, e l'interesse del col. EL per TA
(ove era stato allestito il rifugio del Fiora-
cfr. par.fo 3/e della narrativa) e per una vanti,
ripresa dei contatti con il m.llo Sanapo dello stesso periodo, sono circostanze dalle quali gli stessi ricorrenti non traggono più di un calcolato disinteresse dei servizi alla crescita del movi- mento eversivo e dei pericoli connessi (compresi quelli di non segnalare i movimenti del AV
in TA).
Dunque la teoriZZta gestione preventiva degli attentati si risolveva al più in una generi- ca, dolosa inerzia nell'attività doverosa di pre- venzione nei confronti dell'eversione, la quale non coinvolgeva comunque i servizi nei singoli fatti prima che accadessero.
Il conseguimento del fine associativo - 167
prospettato nell'imputazione attraverso il duplice strumento della "realiZZzione di attentati" e "il loro controllo e la loro gestione politica" (cfr.
capo 1 dell'imputazione), alla stregua delle ri-
si sarebbe attuato allora sultanze processuali,
solo attraverso il secondo mezzo, cioè quello de-
finito come il secondo momento della gestione politica dei fatti delittuosi stragisti. Il che,
se per un verso dà ragione della notazione dei
ricorrenti sulla selezione operata nel dare le coperture solo nel caso di avvenimenti utiliZZ-
secondo l'ottica degli agenti bili politicamente
P/2isti dei servizi;
per altro verso, porrebbe anche in crisi la stessa concreta configurabiiltà
della fattispecie prevista dall'art. 270 bis c.p.
sotto un duplice profilo.
Il primo è quello del dubbio sull'accordo sociale
- che_ritenuto dai giudici di merito apparirebbe almeno problematico in un contesto ove gli esponenti dei vari ed eterogenei movimenti
eversivi avrebbero dovuto condividere 10
strumentale abbandono dei loro "camerati" opera-
tivi, anche di rilievo, compromessi in attentati
E laconsiderati politicamente non utiliZZbili.
problematicità del fatto discende ancor più dalla - 168
-
particolarità che, nella contestazione, a due imputati (IG e CH) sono stati ascrit :
ti congiuntamente i reati di associazione per fine di banda armata e di di terrorismo ed eversione,
strage.
Il secondo è quello che discende dal fat-
to che la ipotesi criminosa edittale dell'art. 270
bis c.p. prevede come oggetto dell'accordo sociale il "compimento di atti di violenza con fine di eversione" e non il favoreggiamento dei responsa-
bili di simili atti decisi altrove e autonomamente attuati.
Riguardo al secondo dato, la sentenza
impugnata si discosta, come si è accennato, dal-
l'ottica valutativa dei giudici di 1° grado sul-
l'appreZZmento dei fatti concernenti la fitta
trama dei rapporti intercorsi tra il EL e gli ambienti e gli uomini dei servizi di sicureZZ da un lato, e taluni esponenti del terrorismo dal-
l'altro.
Il giudice di appello, infatti, ha rite-
nuto più elementi del complesso quadro probatorio,
di attendibilità meno affidabile rispetto a quanto aveva considerato la corte di primo grado.
Ma al di là di questo, non si può disco- 169 -
noscere come, attraverso un ben più rigoroso percorso, i giudici di 1° grado siano pur perve-
nuti alla sostanzialmente identica conclusione dei giudici di appello, e cioè che il tessuto dei
rapporti, aventi come punto alto di riferimento il
EL, e quei ricorrenti collegamenti tra uomini dei servizi ed esponenti diversi delle componenti,
niente affatto omogenee, dell'area del terrorismo,
rimangono pur sempre inadeguati a fondare
l'obiettivo convincimento che tra gli imputati di questo giudizio si sia potuto concretizzare un
accordo associativo del tipo di quello contestato. Lo sforzo dei ricorrenti di rivisitare
A analiticamente i dati valutati, ripercorrendo la storia dell'ascesa del EL nella P/2; l'evolu-
zione della sua strategia dalle compromissioni con i tentativi golpisti alla più sottile progettazio–
ne di una conquista del potere, per così dire, in-
terna al regime costituzionale, ma pur sempre eve-
rsiva; e i collegamenti elaborati con l'eversione,
il mondo politico-economico e gli ambienti dei servizi di sicureZZ nazionali e sud-americani, si risolve infine in un'indebita censura di fatto mirante a proporre in questa sede un'appreZZmento
dei fatti e delle prove diverso da quello dei - 170
giudici di merito.
E lo stesso dicasi per tutta l'altra gam-
ma di rapporti e vicende coinvolgenti gli altri imputati del delitto di associazione ex art.270
bis c.p.
L'accusa privata si è doluta dell'omessa valutazione di vari elementi e del diniego di ria-
pertura del dibattimento per sviluppare ancora l'indagine sui cennati rapporti. Ma la doglianza è
irrilevante perchè la considerazione dei dati non valutati о non acquisiti ne evidenzia la non es-
senzialità nell'economia del giudizio. Invero,
neppure attraverso di essi era possibile sciogliere il dilemma di fondo tra una complessa trama di contiguità, rapporti e compromissioni tattiche sottesa alla realiZZzione di disegni politici non omogenei, e la concretiZZzione di un organismo sociale concepito come sede pensante e di elaborazione strategica sovrastante al magma delle diverse spinte eversive.
I ricorsi, in conclusione, vanno respin-
ti.
5/b. Il procuratore generale ha proposto ricorso nei confronti del ZI in ordine al reato di concorso nella costituzione e organiz- - 171 -
zazione di associazione ex art.270 bis c.p.,
rilevando la nullità della sentenza impugnata per l'omissione, nel dispositivo, di qualsiasi pronunzia nei confronti di questo imputato. La di-
fesa dello stesso, a sua volta, ha proposto ricor-
so, chiedendo l'integrazione correttiva del dispo-
sitivo ai sensi dell'art. 149 c.p.p;, avuto ri-
guardo al contenuto della motivazione.
La nullità della sentenza, derivante dalla disposizione dell'art. 475 n.4 c.p.p., non è
ovviabile nel caso con il procedimento di corre-
zione, per costante giurisprudenza. Considerando,
tuttavia, la conclusione cui è pervenuta la sen-
tenza impugnata, che ha prosciolto tutti gli impu-
tati dal detto reato perchè il fatto reato non sussiste, il rilevato vizio di nullità comporta nella specie l'annullamento. senza rinvio con la declaratoria dell'insussistenza del fatto, ai sen-
si dell'art. 539 n.9 c.p.p. Tale declaratoria è
invero estensibile logicamente all'imputato senza necessità di alcuna valutazione di fatto, sicchè
il rinvio risulterebbe superfluo.
6.- Riguardo all'imputazione di calunnia aggravata vengono in considerazione i ricorsi de-
gli imputati EC e EL (cfr. par.fi 3/f - 172
-
narrativa) ricorsoe il del e 4/f della
procuratore generale nei confronti dei predetti e degli imputati EL e ZI. (cfr. par. .fo 4/d della narrativa).
Le difese del EC e del EL
hanno riproposto in questa sede la questione con-
cernente la revoca della richiesta del decreto di citazione, già presentata al presidente del tri-
bunale di Bologna, da parte del P.M.; la nuova ri-
chiesta presentata al presidente della corte di
assise della stessa sede e il decreto di citazione per il giudizio emesso dallo stesso presidente,
(cfr. par.fo 3/a della narrativa). Le censure difensive al riguardo rileva-
no, a) la violazione degi artt. 185 n.2 e 74, com-
ma 1, c.p.p. (1930). Con la revoca della richiesta del decreto di citazione,
-non consentita, per il divieto di regressione del procedimento, salvi i
e la proposizione dicasi previsti dalla legge -,
una nuova al presidente della corte di assise, il P.M. avrebbe esercitato una seconda volta per il medesimo reato l'azione penale, con ciò incorrendo in un vizio di inesistenza o comunque di nullità
della seconda richiesta e conseguentemente del de- creto di citazione; b) la violazione degli artt. - 173
-
74, 396, 29, 30 c.p.p., per avere il P.M. proposto la richiesta del decreto di citazione a un giudice incompetente per materia;
né varrebbe a sanare
l'inesistenza о la nullità assoluta dell'atto,
l'obiettivo perseguito di ottenere la riunione del procedimento con altro per ragioni di connessione,
perchè questo poteva e doveva essere fatto in al-
tra forma e in altro momento processuale;
c) la violazione dell'art. 185, n.1 c.p.p. per la emis-
sione del decreto di citazione da parte di un giu-
dice funzionalmente incompetente. essendo a ciò
legittimato solo il presidente del tribunale di
Bologna; d) la nullità del decreto di citazione emesso dal presidente della corte di assise in violazione delle norme regolatrici della compe tenza per materia.
Il tema della revocabilità della richie-
sta del decreto di citazione è stato risolto dalla giurisprudenza di questa corte in maniera contra-
stante, ma nell'economia del presente giudizio il nodo da sciogliere non è questo bensì quello della validità della seconda richiesta.
Escluso che possa parlarsi di inesistenza giuridica dell'atto (estrema forma di invalidità
riservata ai casi di atti inidonei a porre in es- - 174
-
sere il rapporto processuale, perchè compiuti da persone prive di qualsivoglia legittimazione o per altre cause similmente radicali), neppure è possi-
bile ravvisare nella specie la nullità denunziata.
La norma dell'art. 185 n.2 c.p.p. prevede la sanzione per la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nella promozione e nell'esercizio dell'azione penale, e la sua par-
tecipazione al procedimento, investendo con ciò
tutti i casi in cui si dia una carenza di ini ziativa o di intervento dello stesso P.M., e non quelli in cui ci sia stato un esubero una rei-
terazione di iniziativa, suscettibile di dar luogo non ad una declaratoria di nullità, ma semmai (ri-
correndone i presupposti) di improcedibilità del-
l'azione, come è desumibile dalla disposizione dell'art.90 c.p.p.
Né comporta vizio di nullità della ri- chiesta il fatto che essa sia stata presentata a un organo giurisdizionale non competente, perchè ciò darà luogo semmai alla declaratoria di in-
competenza da parte del giudice erroneamente adi- to, ma non inficia la validità dell'atto in sé, dotato di tutti i requisiti intrinseci richiesti dalla legge. 175
Per ciò che poi attiene all'altro verso
del problema, e cioè quello della validità del de-
creto di citazione emesso dal presidente della corte di assise (posto con le censure riassunte
sub c) d), va intanto osservato che la proposizio-
ne della richiesta di citazione implica l'obbligo del presidente della corte о del tribunale di emettere il decreto, essendo egli (e non la corte o 11 tribunale) funzionalmente competente a tale adempimento per il quale dalla richiesta è vinco-
lato.
Ciò è desumibile chiaramente dalle dispo-
sizioni degi artt. 405, comma 2° e 406, comma 1°,
c.p.p. e costituisce punto fermo in giurisprudenza:
(cfr. per tutte cass. sez. 2/a, 16.2.79, Musceri- no, riguardo alla competenza funzionale, e corte cost.le, sentenza n.96 del 1975 per l'obbligato-
rietà dell'emissione del decreto in seguito alla richiesta).
E' stato autorevolmente ritenuto in dot-
trina (ed è condivisibile) che il presidente abbia :
il potere/dovere di verificare preliminarmente se la richiesta proviene da organo legittimato o da
P.M. competente. E altresì, che può essere verifi-
in sede di atti preliminari al giudizio, lacata, 176
competenza per materia quando ciò non comporti una valutazione del fatto e una valutazione della qua- i lificazione del reato (come ricordato nel ricorso per il EC) ma in tale ultimo caso, va pre- non può essere cisato, che la determinazione assunta dal presidente, bensì con sentenza, dal-
l'organo giurisdizionale collegiale.
Conclusivamente, non può essere condivisa l'affermazione difensiva che unico organo compe-
tente funzionalmente alla emissione del decreto fosse, nel caso, il presidente del tribunale,
perchè а fronte della richiesta del P.M. il presidente della corte era vincolato all'emissione dell'atto, salvo la verifica delle condizioni su cennate, sul concorso delle quali non poteva sussistere dubbio alcuno nella specie.
Quanto alla questione della competenza per materia, delibabile comunque e conclusi-
vamente dal collegio e non dal presidente in sede va infine di emissione del decreto di citazione -,
rilevato che in presenza di evidenti (e non con-i
testate) ragioni di connessione, il presidente della corte non poteva esimersi dal considerare
(ai sensi dell'art. 413 c.p.p.) l'opportunità del-
la riunione dei procedimenti. Né la corte avrebbe 177
-
potuto, a questo punto, disconoscere la propria competenza per connessione solo in virtù
dell'assunta irritualità del procedimento per il quale il giudizio era stato trasferito dal
tribunale.
Giova invero al riguardo ricordare, a
confutazione della dedotta violazione della disci-
plina sulla competenza per materia, quanto affer-
mato dalla corte cost.le con la sentenza n.117 del
1972, per cui la connessione costituisce un cri-
terio ragionevole per la determinazione della competenza nei caso indicati dalla legge, e il giudice che prende cognizione del procedimento in
A forza della disciplina sulla connessione stessa è
pur esso giudice naturale, precostituito per leg-
ge. E d'altra parte, il simultaneus processus gio-
va alla spediteZZ del giudizio, al migliore ac-
certamento dei fatti, alla coerenza della decisio- ne e all'interesse delle parti e in specie del-
l'imputato. Pertanto le censure dei ricorrenti vanno respinte.
6/a. - La difesa del EC ha dedotto un ulteriore motivo, osservando che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che gli appunti 178
presentati dall'imputato "brevi manu" (cfr. par.fo
3/f della narrativa) e le altre informative con-
tenevano la riserva esplicita che le notizie dove-
vano essere verificate. Da ciò sarebbe stato age-
volmente deducibile la mancanza del dolo del delitto di calunnia, consistente nella volontà di consapevoleZZ dell'innocenza accusare con la della persona incolpata.
Riguardo alla calunnia reale (collegata alla cd. operazione "terrore sui treni", cfr. an-
cora il richiamato par.fo 3/f), la difesa osserva che l'imputato rimase estraneo ad ogni contatto con il m.llo Sanapo, salvo un fuggevole incontro,
e si rimise interamente al suo dipendente col.
EL.
Il motivo così dedotto è inammissibile,
risolvendosi in una generica censura di fatto.
La motivazione della sentenza impugnata è
integrabile sul punto con quella della sentenza di primo grado considerati il richiamo della prima alla seconda e l'uniformità delle conclusini. Il
quadro che ne emerge complessivamente evidenzia,
attraverso una compiuta analisi, le seguenti cir- costanze: a) il metodo capzioso della complessiva | azione di depistaggio articolata in informative - 179
contenenti notizie vere frammiste ad altre volu-
tamente false;
b) la saldatura tra la preliminare e successiva azione informativa e l'operazione della collocazione della valigia sul treno
TA-Milano, riferibili, secondo gli stessi
imputati EC e EL, a un unica "fonte",
chiaritasi inesistente;
c) la coordinazione delle condotte degli imputati (EC e EL) fra loro e con quella del gen.le AN (deceduto),
massimo esponente ufficiale del SISMI, al fine di
conseguire il fine unico della complessa azione deviante.
La condotta calunniatrice si realizzò
A dunque in forma articolata, unitaria e subdola, tale da determinare la possibilità del procedimento nei confronti degli incolpati, al dilà delle riserve formulate. Tanto è sufficiente a integrare la materialità del delitto di calunnia
(cfr., fra le tante, cass. sez. 6/a 6.12.85,
Tripodi; sez. I/a 22.4.87, Bellavia). Le modalità di una siffatta azione implicano per necessità
logica la consapevoleZZ nell'imputato della innocenza degli incolpati.
L'unitarietà dell'azione rende indifferente la circostanza che i contatti con il 180
$
Sanapo siano stati materialmente tenuti dal
EL, posto che questo era solo un aspetto di complessa, gestita, anche un'operazione dall'imputato (si ricordino le direttamente "
informative "brevi manu" recapitate ai magistrati inquirenti e la missione da lui compiuta a Brindisi 1'8.1.81 alla vigilia dell'inizio
dell'operazione della collocazione della valigia sul treno TA-Milano, insieme a EL).
Il ricorso del EC deve, in conclusione, essere respinto.
6/b. La difesa del EL ha dedotto i seguenti ulteriori motivi: a) omesso esame delle censure esposte in appello sulla ritenuta veracità
della testimonianza del m.llo Sanapo, per le quali sarebbe rimasta dimostrata la mancanza nell'imputato della consapevoleZZ di accusare persone innocenti;
b) omesso esame di circostanze decisive relativamente alla ritenuta aggravante ex art. 61 n.2 c.p., contestata in relazione alla presunta finaliZZzione della condotta calunniatrice alla copertura dei responsabili della strage del 2.8.80.
In ordine al primo motivo ne va rilevata l'inammissibilità, poichè esso si risolve 181
sostanzialmente in un generico richiamo ai motivi di appello (cfr. per tutte, cass. 14.3.88,
Schilirò).
Va peraltro richiamato qui quanto
Osservato nel paragrafo precedente riguardo alle modalità della complessa, ma unitaria condotta di calunnia e di depistaggio, emergente dalla
complessiva motivazione dei giudici di merito -,
dalle quali discende in termini inequivocabili la consapevoleZZ degli agenti di sottoporre agli inquirenti informative sulla responsabilità di
persone che essi sapevano estranee alla strage.
Il secondo motivo fà leva in sostanza sulla circostanza che secondo il progetto la
-
valigia con le armi, i documenti e l'esplosivo,
avrebbe dovuto essere rintracciata alla stazione:
di Ancona. In tal modo il caso sarebbe caduto_ sotto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Ancona, la quale ignorava delle coincidenze dei nominativi indicati nei documenti contenuti nella valigia con quelli segnalati nelle precedenti informative. Il fatto che si vuole decisivo appare,. viceversa, palesemente irrilevante, non essendo.
affatto ipotiZZbile che nel contesto delle inda- 182
gini e dell'istruzione in corso per la strage, il
fatto clamoroso del rinvenimento della valigia contenente esplosivo di tipo identico a quello usato nella strage stessa- rimanesse circoscritto
all'attenzione della sede giudiziaria locale.
La deduzione difensiva trascura ancora,
d'altra parte, il carattere unitario dell'artico-
lata operazione di depistaggio nel quale l'episo-
dio della valigia si inseriva come un tassello nell'annunciata scoperta della cd. operazione
"terrore sui treni".
Anche il ricorso del EL va pertanto respinto.
6/c.- In ordine all'esclusione dell'ag-
gravante di avere agito per finalità di eversione e terrorismo, contestata in relazione al delitto di calunnia agli imputati EC e Belmonte,
viene in considerazione il ricorso del P.M., il:
quale ha Osservato che la sentenza impugnata,
-limitatandosi a recepire il risultato minimale
acquisito nel processo definito dalla corte di
assise di appello di Roma il 14.3.86-, ha tra-
scurato di compiere una corretta indagine sulle reali finalità della condotta degli imputati,
risolvendo il suo compito con una valutazione 183
atomistica delle risultanze probatorie.
Il ricorso deve essere accolto, apparendo in effetti l'iter argomentativo della motivazione della sentenza impugnata inquinato da contraddi-
zioni e illogicità, mentre denunzia al contempo la carenza di un esame complessivo delle risultanze
processuali.
- che, come si è La sentenza impugnata,
visto nei par.fi immediatamente precedenti, ha
riconosciuto la responsabilità degli imputati per avere calunniato persone sapute innocenti con il fine di depistare il corso delle indagini sulla strage-, è pervenuta all'esclusione dell'aggra-
vante in questione fondamentalmente sulla base di tre considerazioni.
Con la prima, pur riconoscendo condivi-
l'assunto dei primi giudici sulla ricor- sibile renza, in un notevole arco di tempo, del fenomeno delle ingerenze depistanti nelle indagini per delitti di strage ad opera di esponenti dei servizi di sicureZZ, osserva che però non possibile individuare con certeZZ quale sia stato l'interesse sotteso ad ogni singola condotta illecita, che di volta in volta spinse i relativi autori all'azione. 184
Con la seconda rileva che, non potendosi inserire la condotta degli imputati nel contesto
di attuazione di un programmá delinquenziale riferibile ad una associazione con finalità di
eversione (la cui sussistenza è stata esclusa),
per ciò stesso rimane priva di un supporto essenziale la tesi che gli imputati abbiano agito per fine di eversione.
Con la terza infine, osserva che le false informazioni e incolpazioni, pur se riferibili all'intento di fuorviare le indagini relative a un delitto di terrorismo, non potevano ritenersi tut-
tavia idonee solo per questo ad essere ricondotte
alla finalità di sovversione dell'ordine democra-
tico.
Riguardo alla prima considerazione va
rilevato che la sentenza impugnata, muovendo
dalla dichiarata diffidenza per l'analisi del contesto storico-politico in cui si è verificato il fatto delittuoso-, riconosce tuttavia che esso
è stato preceduto da una sequenza di fatti consi- mili. Ma approda all'apodittica affermazione che non è possibile accertare quali siano stati gli interessi sottesi a tali fatti, e in ultima anali-
si abdica così alla verifica di possibili colle- 185
-
gamenti tra il fatto in esame e i precedenti. E
così rinunzia ulteriormente all'accertamento di possibili utili dati per stabilire la genesi, la
causa e il movente del fatto sottoposto alla sua cognizione.
Come già osservato sopra sub par.fo 3/a non è qui in discussione la scorretteZZ del meto-
do del giudice che esorbitando dal suo compito e dal suo ruolo si abbandoni alla formulazione di
-
"teoremi" storico-politici sulla base di elementi
ambigui e congetturali. E' viceversa in questione la doverosità di saggiare -con il metodo rigoroso dell'accertamento giudiziale l'attendibilità in-
dicativa di tutte quelle circostanze accertate che direttamente possono consentire la definizione del contesto in cui il fatto si è verificato, per un esatta comprensione di esso.
La seconda considerazione, richiamando-
si alla accertata insussistenza di prova adeguata a dimostrare la convergenza degli uomini degli ap-
parati P/2isti dei servizi di sicureZZ e di talu-
ni qualificati esponenti dell'eversione in un'as- sociazione ex art. 270 bis. c.p. (cfr. sopra sub par.fo 5/a)-, registra per ciò stesso il venir meno di qualsiasi possibilità di ritenere il con- - 186
testato movente eversivo della calunnia.
L'assunto è illogico, perchè la finaliz-
zazione del fatto non è pregiudizialmente eneces-
sariamente legata all'essere stati gli imputati partecipi di una associazione come quella conte-
stata, essendo concretamente prospettabile una
condotta con fini eversivi anche al di fuori di legami di tipo associativo.
E al riguardo la sentenza trascura di
considerare che in altra parte dell'esame della
complessa materia del giudizio ha pur riconosciuto la riferibilità delle condotte degli uomini dei
servizi segreti all'esistenza di contiguità di azione e di convergenze tattiche con gli esponenti del terrorismo. Per conseguenza, prima di conclu-
dere attribuendo una rilevanza decisiva all'esclu-
sione dell'associazione in relazione al tema del.
l'indagine, avrebbe dovuto verificare se il con-
corso dell'aggravante in questione non trovasse la sua genesi in quell' incontro di interessi sotteso alle contiguità e convergenze di condotte, anche se queste non potevano ritenersi espressione di
previe intese riferibili a un legame associativo o un accordo preventivo specifico.
Riguardo alla terza considerazione, la - 187
sentenza impugnata ha ritenuto che la consapevo-
leZZ da parte degli imputati della incidenza del-
la loro condotta calunniosa sul corso delle inda-
gini relative a un fatto delittuoso di natura
terroristico-eversiva non implichi per ciò stesso che il movente della loro azione sia stato quello eversivo.
Considerato che
la sentenza della corte di assise di appello di Roma 14.3.86 aveva defini-
tivamente accertato la responsabilità degli impu-
tati EC e EL, in relazione alla stessa
1 vicenda, per il delitto di peculato (anche per una rilevante somma), ha escluso il concorso dell'ag-
gravante di cui all'art. 1 del dl. n.625/79, rav-
visando solamente il movente di lucro.
Tale soluzione trascura la valutazione di due serie di circostanze rilevanti: la prima con- cerne il contesto nel quale si concretizzò la condotta delittuosa, e di questo si è gia detto sopra. La seconda attiene alla stessa vicenda della condotta integrante la calunnia, che la sentenza impugnata ha ritenuto, come si è visto,
essersi certamente articolata in una complessa operazione avente come obiettivo il depistaggio delle indagini e, infine, il favoreggiamento delle 188
tanto che non ha avuto dubbi persone inquisite,
nel ritenere il concorso dell'aggravante teleolo-
gica in relazione al delitto di calunnia conte-
stato.
Ora, la considerazione di tale aspetto della vicenda - eventualmente correlata con il temä del concorso nel reato del EL e del
ZI (oggetto del paragrafo che segue)- impone un approfondimento dell'indagine che colmi le la-
cune cennate, e dunque porta all'annullamento del-
la sentenza anche per questa parte, con nuovo esa- me in sede di rinvio alla stregua dei criteri
cennati.
La doglianza del P.M. sul riconoscimento del condono previsto dal D.P.R. n. 744/81 rimane assorbita dall'accoglimento del motivo concernente l'esclusione dell'aggravante della finalità di
terrorismo e di eversione.
6/d. - Sul tema del concorso del EL e del ZI nel delitto di calunnia il ricorrente procuratore generale rinnova la sua censura di fondo sull'analisi dei fatti condotta in modo ca-
rente, illogico e frazionato, tale da non consen-
tire poi di risalire alla loro valutazione sin-
tetica.
1 - 189
-
Ora, fermo quanto detto sub par.fo 3 ri-
guardo al metodo di valutazione della prova indi-
ziaria o logica, va osservato che effettivamente la sentenza impugnata presenta lacune di analisi e frammenta talora i fatti che prende in esame al
punto di perdere la possibilità di coglierne il senso anche individuale, prima che complessivo.
V'è una dichiarata pregiudiziale enuncia-
zione di metodo che espunge dal contesto in esame tutta una serie di risultanze, le quali viceversa debbono essere prese in considerazione per perve-
quale nire in modo appagante alla conclusione,
sarà per essere.
La sentenza impugnata muove dalla preli-
minare censura della decisione di primo grado, che avrebbe indebitamente valoriZZto gli elementi di giudizio relativi al tema della sussistenza del-
l'associazione eversiva per dimostrare il concorso
del EL e del ZI nella calunnia. Ciò par-
tendo dal pregiudizio della funzionalità reciproca dei reati di calunnia e associazione, talchè la trama calunniatrice sarebbe stata finaliZZta a proteggere la componente eversiva del supposto so-
dalizio, e questo avrebbe avuto come suo obiettivo quello di proteggere gli eversori-terroristi. 190
In secondo luogo, la sentenza impugnata avverte che la considerazione dell'ascendenza mas-
sonica del Gelli e il prestigio e l'influenza
acquisiti dal ZI nell'ambito dei servizi non può risolvere il problema del loro concorso nel
delitto di calunnia.
Sul primo punto, sembra che avendo i pri-
mi giudici escluso, in buona sostanza, l'esistenza di una prova esaustiva del sodalizio, non potevano logicamente (né concretamente si ritiene che l'ab-
biano fatto) considerare poi tale reato in rappor-
to funzionale con quello di calunnia (e vice-
versa).
Altra cosa è invece la doverosa valoriz-
zazione di ogni elemento offerto dal quadro pro-
cessuale, che sia comunque ritenuto utile a por-
tare un contributo al chiarimento e all'accer-
tamento del tema oggetto dell'indagine, al di là
di preconcetti teoremi.
E al riguardo si torna a dire che l'esa-
me del contesto in cui il fatto-reato di calunnia si è verificato e i suoi antefatti (e ci si rife-
risce alla sequenza di contiguità e tattiche con-
vergenze che pur la sentenza impugnata ha ricono-
sciuto) non possono essere pretermessi aprioristi- - 191 -
camente, ma ne va saggiata la rilevanza ai fini della comprensione approfondita del fatto in
esame.
Sul secondo punto, è esatto che la, pur riconosciuta, ingerenza del EL e del Pazienza
nella gestione degli apparati dei servizi di
sicureZZ non costituisce in sé un dato probatorio decisivo a loro carico per dimostrare il concorso nella calunnia. Ma è tuttavia un elemento di fondo che va tenuto presente nell'esame delle circostan- ze direttamente riferibili a questo tema per il loro congruo appreZZmento, e che viceversa la
sentenza dopo averlo ammesso sembra averlo considerandolo come un fatto voluto esorciZZre,
generico totalmente non significante.
Tanto premesso, va osservato che la sen-
tenza impugnata considerando congiuntamente la posizione del EL e del ZI in rapporto al delitto di calunnia, prende in esame, in un primo
approccio, tre circostanze: a) la pubblicazione dell'articolo di DO L'AM sul n.ro del 1.9.80 del notiziario dell' "agenzia repubblica"
relativamente alle indagini in corso per la stra-
ge, con il quale si criticava l'appreZZmento.
rivolto al SISDE, che aveva fornito in realtà. 75%
- 192
solamente poco significative notizie di archivio sul neofascismo eversivo italiano;
b) la pubblicazione di poco successiva dell'ar-
ticolo "la grande ragnatela" del giornalista
RB sul diffuso rotocalco "Panorama", prece-
duta da ripetuti incontri del giornalista con il gen. AN wigs capo del SISMI ' il ZI e il col. GI, nel corso dei quali furono mo-
fascicoli riservati del ser- strati al RB
vizio;
c) l'incontro tra il EL e il dr. CI, fun-
zionario del SISDE, e gli appreZZmenti critici espressi dal primo sull'abbrivio preso dalle indagini (anche per il contributo del SISDE stes-
so) verso l'area del neofascismo eversivo italiano
(cfr.per tutto il par.fo 3/f della narrativa).
Nella valutazione dei tre episodi la sen-
tenza conclude in sostanza per la loro irrilevanza specifica e per la non collegabilità di essi con
la vicenda successiva dell'operazione calunniosa.
Riguardo al primo osserva come a parte ogni altra considerazione, la limitata tiratura del notizia- rio poco si prestasse alla divulgazione di una critica alle iniziative del SISDE (e a quelle degli inquirenti), critica che peraltro rifletteva 193
opinioni già circolanti altrimenti.
Sul secondo rileva che esso fu l'espres-
sione di un'operazione di salvaguardia dell'imma-
gine del SISMI, in quel momento offuscata, in
nessun modo collegabile con l'operazione succes-
siva di depistaggio, anche perchè l'indicazione che se ne poteva trarre era quella, cara al Pa- zienza, che il vero pericolo fosse nel terrorismo di sinistra e nei suoi collegamenti con le iniziative destabiliZZnti provenienti dai Paesi
dell'Est europeo.
In merito al terzo, si trattò di un epi-
sodio insignificante e non collegabile agli altri
A due, né a quelli successivi, in cui il EL sollecitato dal CI si limitò a esprimere un'opinione, del resto non esclusivamente sua in quel momento.
L'analisi
- come rilevato dal ricorrente presenta aspetti di illogicità e omette di considerare, incorrendo anche in contraddizioni,..
taluni momenti di collegamento tra i tre episodi.
La sentenza riconosce esatto l'assunto dei primi giudici che sia l'articolo del L'A-
mico che quello del RB furono promossi dalla regia del ZI, ma da ciò non trae alcuna 194
conseguenza, sicchè i fatti sono separatamente valutati e considerati
- per diverse ragioni non
-
rilevanti.
In realtà, il collegamento tra essi già
avrebbe posto in crisi l'argomento della limitata diffusione del notiziario (riguardo alla quale si sarebbe anche dovuta considerare la qualità). Ma avrebbe pur creato qualche problema alla tesi dell'innocuo fine propagandistico perseguito dal
ZI con l'affare RB. Sono trascurati due dati significativi:
il primo, che il gen. Notarnicola comandante riconobbe nell'articolo della prima divisione del Barberi spunti tratti da un voluminoso rapporto destinato al Governo che la sua divisione aveva dovuto redigere in tutta fretta su richiesta del gen. Santovito coinvolgendo l'opera dell'intero suo ufficio, già impegnato per ciò che riguardava la strage;
il secondo, che ad almeno
uno degli incontri tra il Barberi, il capo del
SISMI e il ZI, prese parte il col.
GI, coartefice rilevante nelle costruzione della cd. "pista libanese", la quale proprio il
19.9.80 (dunque in quello stesso torno di tempo)
riceveva il suo primo impulso con l'intervista di 195
-
BU YA (esponente dell'OLP) al Corriere del
e che costituirà il prologo Ticino,
informativa depistante dell'operazione successivamente posta in essere dal IS
EC, con un'ingerenza anomala nel settore di attività del responsabile della 1/a divisione.
Quanto all'analisi dell'episodio Gel-
li-CI, la valutazione della sentenza prescinde dal ruolo influente del primo, in quel tempo,
nell'ambito del SISDE e dall'ascendente diretto che egli aveva nei confronti del Gen. Grassini, da una parte: e dalla militanza P/2istica del CI
(come dello stesso Grassini).
Sicchè le considerazioni che il colloquio fosse stato sollecitato dal CI e che il EL
non avesse espresso più che un'opinione non sua
esclusiva, risultano infine sorrette da un apprez-
zamento lacunoso del fatto, il quale trascura dati rilevanti non meno della stessa circostanza che,
comunque, dopo quel colloquio 1'impegno nelle
indagini da parte del SISDE, -riprendendo la linea che l'aveva portato a trascurare il rapporto
PI e gli altri segnali allarmanti della
minacciosa crescita dell'eversione nera prima della strage-, si inaridi. - 196
-
Rileva ancora la sentenza che è rimasto non spiegato l'interesse per il quale il EL
avrebbe espresso quell'opinione, ma una risposta a tale interrogativo, prima di approdare al "non li-
quet", avrebbe dovuto colmare la lacuna dell'ana-
lisi sulla singolare contestualità della manife-
quell'opinione con 1'iniziativa delstazione di
ZI; e sulla linea strategica del EL per acquisire il controllo del potere dall'interno
delle istituzioni, alla quale sarebbe potuto tornare congeniale il discredito di queste in
conseguenza di un nuovo, ennesimo fallimento nella ricerca degli autori di una grave strage.
In questo quadro una diversa e più appro- fondita considerazione avrebbero potuto avere la vicenda del criminologo ER e l'intervento del ZI all'incontro all'aeroporto di Ciampi-
no. La presenza dell'imputato a quell'in-
contro è risolta con la causale coincidenza che !
costui tornava appunto con il gen. AN dalla
NCa, Ove si era prestato ad agevolare un mi-
glioramento dei contatti con i servizi di sicu- rezza di quel Paese. La conclusione potrebbe essere appagante se non lasciasse in ombra la con- - 197
-
siderazione dei rapporti di stretta collaborazione
(e addirittura di condizionante ascendente) che il
ZI aveva verso il AN, da una parte;
e se non trascurasse di rispondere, per altro verso,
all'interrogativo sul perchè a quell'incontro,
-nel quale si concluse un momento saliente dell'o- il gen.perazione della valigia sul treno-,
IC fu espressamente convocato, quando in-
fine l'informativa li consegnatagli avrebbe potuto essergli rimessa altrimenti, eventualmente ac-
compagnata con le direttive dello stesso Santo-
vito.
D'altro canto, -semmai non di casuale episodio si fosse trattato, ma di uno studiato incontro tra i vertici del SISMI con la signi-
ficativa presenza del ZI-, la sua valuta- zione avrebbe dovuto essere allora collegata alle vicende cui sopra si è accennato, per le quali l'articolata operazione di inquinamento delle indagini -prima di approdare alla clamorosa ini-
ziativa della valigia sul treno- avrebbe trovato un discreto avvio con 1'imbeccata di ipotesi di piste diverse ai mass-media, con l'espressione di un'"autorevole opinione" (insistentemente ricerca-
ta), per evolversi quindi nella trasmissione di - 198
-
informative agli inquirenti ed infine risolversi
nella cennata operazione.
Dalle considerazioni ora ricordate la sentenza passa alla valutazione di due ordini di
circostanze: quelle indirettamente o direttamente relative al possibile ruolo svolto dal Pazienza
nella specifica operazione della valigia, e quelle sui rapporti tra il EL e il ZI.
L'ascendente del ZI nel SISMI si
è detto;
più pregnante è il tema della valutazione m-llo Sanapo, là che riguarda la testimonianza del nel riferire le informazioni del EL, dove,
chiama direttamente inquestione l'imputato, come
persona autorevole del servizio che, essendo a i capo di una rete spionistica internazionale, dove-
va essere coperta attraverso l'invenzione di una
"fonte".
La sentenza impugnata richiama le dichia-
razioni del Sanapo quali riferite nella decisione e che definisce "allusive" al ZI,di 1° gr.
e conclude che la testimonianza non può avere alcuna appreZZbile valenza, perchè non è dato
stabilire quanto delle confidenze fatte dal Bel- monte al Sanapo (e da costui riferite) sia stato frutto di invenzione ed enfatiZZzione da parte 199
del primo per soddisfare la curiosità del secondo e assicurarsene la compiacenza.
Intanto va rilevato che le dichiarazioni del Sanapo, riferite secondo la sentenza di primo grado al ZI sono allusive al personaggio solo inizialmente, nel senso che il teste avrebbe detto di avere intuito trattarsi dell'imputato argomentando dalle indicazioni dategli dal Belmon- te. Ma in un secondo momento -ha sottolineato la stessa sentenza dei primi giudici-, il teste
avrebbe rivelato chiaramente che nel settembre del 1983 il EL gli aveva apertamente riferito che il personaggio al quale in precedenza aveva
solo fatto allusione in modo ambiguo, era proprio
1'imputato. Il giudice di appello -non dubitando
dell'attendibilità del Sanapo, ma mostrando di non compiutamente presente la testimonianza di avere
- risolve il problema della rilevanza del costui contenuto della deposizione, di decisivo rilievo,
semplicemente ipotiZZndo che il Belmonte fosse
pervenuto alla indicazione del ZI inventando ed enfatizzando, così svuotando di ogni interesse la sua informazione.
Una tale argomentazione si rivela gene- - 200
rica e apodittica, perchè non spiega per quale ragione il EL avrebbe dovuto fare gratui-
tamente il nome del Pazienza- che sino a quel momento aveva taciuto- quando (era il settembre
1983) ormai l'operazione della valigia era stata
da tempo conclusa ed egli si mostrava al Sanapol
solo seriamente preoccupato che con l'avvento dei nuovi superiori del SISMI la fonte e la rete spionistiche, espressioni del lavoro di più anni,
venissero annullate.
Sui rapporti tra il EL e il ZI
la sentenza impugnata perviene alla conclusione di escluderli, analiZZndo criticamente taluni ele-
menti con argomentazioni inadeguate.
Al đi. là della controversa deposizione della IN -amante del EL- sono screditati una serie di elementi probatori, quali: a) la di- chiarazione di IC DO (al quale il
ZI avrebbe fatto profferta di aiuto quale ¦
amico di EL)%;B b) quella del RB (al quale il ZI avrebbe confidato di essersi adoperato per il salvataggio "massonico" del EL dopo la scoperta delle liste di Castiglion Fibocchi, pur protestando di non conoscerlo e di avere agito per conto di altri); c) la collocazione massonica del - 201
ZI; d) il conflitto emerso in seguito tra i due imputati.
Sul primo dato la sentenza osserva, che
"non si comprende perchè si deve credere al Sindo-
na e non al ZI, che ha smentito di avere detto quanto l'altro gli attribuisce", e che rie-
sce poco credibile che il DO si fosse rivolto al ZI quando aveva a disposizione il più.
comodo e diretto canale IS. Ora, risolvere il problema dell'attendi-
bilità di due dichiarazioni fra loro contrastanti sottintendendo che data 1'ambiguità dei due
autori di esse il giudice può scegliere a piacer suo fra l'uno o l'altro, è un dare spazio non ad un motivato giudizio, ma E la ca-all'arbitrio. renza di motivazione non risolta dall'accenno alla possibilità che il DO avrebbe potuto rivolgersi al EL altrimenti. La valutazione dell'attendibilità delle da qua- dichiarazioni processualmente rilevanti lunque parte provengano esige un'analisi che non può arrestarsi alla sommaria considerazione della personalità dei dichiaranti, ma esige un'attenzio-
ne ai rapporti tra essi intercorsi, agli interessi che li possono avere mossi a dire o a negare, ai 202
moventi che li possono avere spinti e in defini-
tiva a tutte le circostanze rilevanti nelle quali le dichiarazioni sono state rese:
L'improbabilità di un'iniziativa del Sin-
dona presso il EL tramite il ZI è solo uno dei dati concreti, ma non certo risolutivo, che avrebbe dovuto concorrere alla complessa verifica dell'attendibilità dell'uno e dell'altra dichiarazione.
In ordine alla testimonianza del RB
non risulta chiara la valutazione che il giudice di appello ha fatto della sua attendibilità. E'
chiaro invece che il contenuto della confidenza del ZI -quale riferita dal giornalista- non stato affatto valutato nella sua credibilità, essendosi il giudice appagato dell'affermazione dell'imputato di avere soccorso il EL per conto di altri, escludendo a priori ogni problematico interrogativo sul possibile interesse dell'impu-
tato a prendere le distanze da un personaggio come!
il EL, allore screditato non meno del DO del caso precedente.
La collocazione massonica del ZI è
ritenuta estranea alla loggia P/2, perchè l'impu-
tato era stato affiliato alla massoneria di Palaz- 203
zo Giustiniani "all'orecchio" del gran maestro e
perchè il suo nome non figura nelle liste di Ca-
stiglion Fibocchi. Manca però la sentenza di ana-
liZZre la vicenda della militanza massonica del-
l'imputato, esaminata dalla commissione parlamen-
tare e approfondita dalla sentenza di primo grado,
dalla quale si evince come, da un certo momento in
1 poi, il gran maestro di Palazzo Giustiniani avesse delegato al EL la cura dei "fratelli" chiamati massoni "a memoria" o "all'orecchio".
Riguardo alla circostanza sub punto d), è
ben vero in generale che una situazione conflit-
insorgere tra persone che non si cono-tuale può in
A scono. Ma nella sentenza impugnata la circostanza non èè approfondita onde saggiare se concretamente essa si sia realiZZta in termini tali da perveni-
re a questa conclusione.
In definitiva, anche tale aspetto del più
ampio problema della valutazione degli elementi molteplici che possono ricondurre gli imputati nell'ambito del concorso nell'azione di depistag-
gio e calunnia posta in essere dal EC e dal
EL, appare sorretto da una motivazione complessivamente inadeguata e, in taluni punti,
del tutto carente. 204 -
Anche per questa parte della sentenza si impone pertanto l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame che approfondisca tutti gli elementi processuali acquisiti (e quelli che, eventual-
mente, si dovesse ritenere indispensabile acquisi-
re), compiendone una valutazione esaustiva.
7.- Le spese di questo giudizio di cassa-
zione vanno poste solidalmente a carico degli imputati EC e EL e delle parti civili provincia di Bologna e coniugi LE-AR.
Per le altre parti e per il resto la imputazione e anche per la liquidazione delle spese va rimessa,
questo grado del procedimento, al giudice di rin-
vio che vi provvederà in conseguenza delle sue determinazione.
A carico dei predetti imputati e parti civili va, separatamente, posto l'obbligo del ver-
samento della somma di lire 500mila a favore della cassa delle ammende. 8.- E' stata denunziata nel corso della discussione avanti a questa corte la ricorrente espressione nei motivi di ricorso redatti dall'av-
vocato Fausto Baldi per l'avvocatura di Stato di
gratuite offese lesive della reputazione dei giu-
dici della corte di assise di appello di Bologna, - 205
che hanno emesso la sentenza impugnata.
Si tratta di manifestazioni niente affat-
giustificate dalla doverosa analisi critica to difensiva, che integrerebbero il reato di diffama-
zione ove non fossero coperte dall'immunità giudi-
ziaria prevista dall'art. 598, comma 1°, c.p., in quanto pertinenti all'oggetto della causa.
La gravità dei fatti sui quali si
contro
-
verte e la forte emotività che ne deriva non rende scusabili e tollerabili intemperanze che
- andando ben oltre la pur legittima severità delle critiche offendono non solo le persone dei giudici, dei
difensori e delle parti, ma coinvolgono infine gli stessi valori connessi alla giurisdizione e al mi-
nistero forense.
In questo processo già la corte di assise
-
di appello è giustamente intervenuta disponendo la cancellazione di talune gravi espressioni ingiu=
riose rivolte nei confronti di un difensore di parte civile. Analogo intervento è qui doveroso compiere, -ai sensi del richiamato art. 598, comma disponendo che siano cancellate dal testo2°,-,
dei motivi di ricorso per cassazione, presentati
per l'avvocatura di Stato, le seguenti frasi ed espressioni: a pag. 185...."che solo un irrespon- 206
distruttivo, quello stesso che sabile intento sembra aver ispirato il giudice di 2° grado, può
"La valu-frantumare e disperdere", a pag. 199....
tazione espressa da pag. 345 a pag. 353 dalla corte di assise di appello sui dati di prova i
provenienti da AS RT perviene a vette di pura assurdità e sorprendente illogicità, tali da
suscitare il massimo sdegno, prima ancora che
sconcerto ed incredulità. Si sarebbe fortemente tentati di limitarsi a riportare virgolettandola l'intera motivazione adottata, perchè di per sè
estremamente eloquente, ma la tragedia giudiziaria che con questa allucinante motivazione la corte di assise di appello ha voluto consumare, induce per-
altro a prendere in esame ciò che non meriterebbe alcun commento per difetto dei requisiti minimi di serietà e di presentabilità logica"; a pag.
230..."a questa stupefacente valutazione critica
la corte d'assise d'appello è pervenuta applican-
evidentemente, leggi di esperienza storica edo,
di logica formale solo a lei note, che nulla hanno
а che vedere con l'umano sentire"; a pag.
376/377..."già nel corso del dibattimento di
secondo grado, quel giudice aveva voluto preparare le parti alla sconvolgente sorpresa che avrebbe 207
-
poi tutti stupito. Si ricorda ora l'analogo scon-
certo con il quale si apprese, da un lato, che con un infondato pretesto (supposte esigenze di segre-
to) si confermava la preoccumpazione di far
scomparire dagli atti del processo i documenti prodotti dal P.G."; a pagg. 388/389. "Più ancora
....
che illogica, la motivazione è vergognosa e scan-
dalosa e non offende solo i familiari di quei tre carabinieri, la cui vita sarebbe stata per i loro superiori un bene di minore valore rispetto alla solidarietà ideologica e culturale che li legava al massacratore, ma anche a tutti coloro che anco- ra credono о vogliono ancora credere in quello
Stato per il quale lavorano con onestà e fedeltà";
403..."il giudice dell'appello, al quale sia pag-
è osato chiedere un approfondimento, ha in realtà
distrutto il processo, e banaliZZndo e ridicoliz-
zando fatti ed episodi gravissimi ed estremamente significativi (emblematico è l'infelice riferi-
mento alla strage di Peteano contenuto a pag. 467
della sentenza impugnata), è riuscito nell'intento di devastare il materiale processuale e di disper-
dere il significato grave, preciso e convergente e, in ultima analisi, assolutamente univoco delle emergenze in questione"; a pag. 432..."si prende 208
comunque atto che anche in questo settore la corte ha sorpassato i diretti interessati e si è spinta fin dove neppure i piduisti avevano osato".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite Penali ha pronunciato la seguente sentenza
1) DICHIARA inammissibili:
a) i ricorsi delle parti civili Provincia di
Bologna, Vale Umberto e Garofoli Anna
IA;
b) i ricorsi delle parti civili Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero degli
Interni, INistero di Grazia e Giustizia ed
Ente Ferrovie dello Stato nei confronti di
AH RO e LL EL;
c) i ricorsi del Procuratore Generale, delle particivili rappresentate dall'Avvocatura
dello Stato, della parte civile Regione Emi- lia Romagna nei confronti di ME Gio-
vanni;
d) il ricorso della parte civile Regione Emilia
Romagna nei confronti di AL MA.
2) ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZI ES, nel capo relativo alla imputazione di cui al reato 209
previsto dall'art. 270 bis c.p. perchè ilfatto non sussiste.
3) ANNULLA la sentenza impugnata:
a) nei confronti di AV PP LE-
rio, MB NC, CH IL
e PI RG, nei capi relativi ai reati di strage, omicidio plurimo, porto illegale di esplosivo, lesioni personali volontarie ed attentato ad impianti di pubblica utilità;
b) nei confronti del CH, del PI e di NA RO nel capo relativo ai reato di banda armata:
c) nei confronti di EL CI e ZI
ES nel capo relativo al reato di calunnia;
d) nei confronti di EL PP e MU
CI IE nel punto relativo all'esclu-
sione della circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15/80, contestata in relazione al reato di calunnia;
e) RINVIA per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati e sui capi e punti sopra precisati ad altra sezione di Corte di
Assise di Appello di Bologna. 210
4) RIGETTA:
a) i ricorsi di AV, MB, VA
GI e IU IO, dichiarando
assorbiti i motivi relativi alla violazione dell'art. 90 c.p.p.%3
b) i ricorsi di EC e EL;
c) nel resto i ricorsi del Procuratore Gene-
rale, delle parti civili rappresentate dal
1'Avvocatura dello Stato, della Regione
Emilia Romagna, del Comune di Bologna e di
Bolognesi PA.
5) CONDAN in solido al pagamento delle spese del processo EC, EL, Provincia di
Bologna, LE e AR, nonchè ciascuno al versamento di £. 500.000 alla Cassa delle
Ammende.
6) DISPONE la cancellazione delle frasi offensive nei confronti della Corte di Assise di Appello di Bologna contenute nei motivi di ricorso dell'Avvocatura dello Stato di Bologna indicate in motivazione.
Roma, 12 febbraio 1992
IL PRESIDENTE
Ferdinando ZUCCONI GA FO
Ferdinandando WF forsen - 211
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
UM FELICIANGELY
Depositato in Cancelleria
04 GTU. 1992
IL CANCELLIERE
CASS
M E R P U
-
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(RL Navacci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 c.p.