Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/02/1992, n. 6682
CASS
Sentenza 4 febbraio 1992

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Massime11

L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice.

Nel caso di omissione, nel dispositivo della sentenza, di qualsiasi pronuncia nei confronti di uno tra i più imputati, la nullità della sentenza, derivante dalla disposizione dell'art. 475 n. 4 cod. proc. pen., non è ovviabile con il procedimento di correzione di cui all'art. 149 cod. proc. pen..

Non comporta vizio di nullità della richiesta di citazione a giudizio il fatto che la stessa sia stata presentata ad un organo giurisdizionale non competente (nella specie: al presidente della Corte di assise anziché al presidente del Tribunale) perché ciò può dar luogo alla declaratoria di incompetenza da parte del giudice erroneamente adito, ma non inficia la validità dell'atto in sè, dotato di tutti i requisiti intrinseci richiesti dalla legge.

Non è inficiato da nullità il decreto di citazione a giudizio emesso, su richiesta del P.M., dal presidente di un collegio incompetente per materia (nella specie: dal presidente della Corte di assise anziché da quello del Tribunale). La proposizione della richiesta di decreto di citazione a giudizio da parte del P.M., infatti implica l'obbligo del presidente della Corte o del Tribunale, cui la richiesta è rivolta, di emettere il decreto, essendo egli (e non la Corte o il Tribunale) funzionalmente competente a tale adempimento per il quale dalla richiesta è vincolato, salvo peraltro il suo potere-dovere di verificare preliminarmente se la richiesta proviene da organo legittimato o da P.M. competente. (La Cassazione ha anche notato che per quel che attiene alla competenza per materia - verificabile anche in sede di atti preliminari al giudizio quando ciò non comporti una valutazione del fatto e della qualificazione giuridica del reato - la relativa determinazione non può essere assunta dal presidente, bensì, con sentenza, dall'organo giurisdizionale collegiale).

In tema di impugnazione per i soli interessi civili, anche nel caso di notificazione della dichiarazione di impugnazione a mezzo del servizio postale, essa deve ritenersi eseguita, per gli effetti specifici relativi alla decadenza comminata dal secondo comma dell'art. 202 cod. proc. pen., al momento della spedizione del plico postale e non a quello della consegna o degli altri adempimenti legalmente equipollenti. (V. Sent. n. 461, 16 ottobre 1990, Corte Cost.).

Il principio di specialità, riaffermato nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963) non preclude in assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiedente per i fatti anteriori alla data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, ponendo solo una serie di limitazioni all'esercizio dei poteri giurisdizionali; in particolare, per espressa deroga contenuta nel secondo comma del citato art. 14, è consentito adottare "le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio" dell'estradato, "sia di una interruzione della prescrizione ... ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo che si fosse proceduto per fatti del tipo suddetto per evitare la prescrizione e per l'eventuale richiesta di estradizione suppletiva).

Il principio espresso nell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. sottolinea come il fatto della sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fà distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l'azione penale.

Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

La norma dell'art. 185 n. 2 cod. proc. pen. prevede la sanzione della nullità per la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nella promozione e nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, investendo con ciò tutti i casi in cui si dia una carenza di iniziativa o di intervento dello stesso P.M. e non quelli in cui ci sia stato un esubero o una reiterazione di iniziativa, suscettibile di dar luogo non ad una declaratoria di nullità, ma semmai (ricorrendone i presupposti) di improcedibilità dell'azione, come è desumibile dalla disposizione dell'art. 90 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui i ricorrenti lamentavano che poiché il P.M., revocata la precedente richiesta di decreto di citazione, ne aveva proposta una nuova, doveva ritenersi la inesistenza o, comunque la nullità della seconda richiesta, in quanto detto organo, così procedendo, avrebbe esercitato una seconda volta per il medesimo reato l'azione penale; la Cassazione, escluso che potesse parlarsi di inesistenza dell'atto essendo siffatta estrema forma di invalidità riservata ai casi di atti inidonei a porre in essere il rapporto processuale perché compiuti da persone prive di qualsivoglia legittimazione o per altre cause similmente radicali, ha anche ritenuto non configurabile alcuna nullità, enunziando il principio di cui in massima).

L'alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque, non costituente neppure un indizio; solo nel caso in cui sia stata acquisita "aliunde" la prova della responsabilità esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio. L'alibi costruito è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti. (La Cassazione ha evidenziato che la "costruzione" dell'alibi non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale strumento anche da parte dell'innocente eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico).

La competenza territoriale a conoscere del delitto di banda armata va stabilita in relazione al luogo ove la banda si è formata e non a quello in cui essa ha operato.

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  • 2Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)
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    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …

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    A seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. Corte di Cassqazione sez. VI penale ud. 14 gennaio 2026 (dep. 2 aprile 2026), n. 12501 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in …

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Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 04/02/1992, n. 6682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6682
Data del deposito : 4 febbraio 1992

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