Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 2
L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente.
Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (La Corte, nel cassare il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha altresì chiarito che la verifica sull'utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole).
Commentario • 1
- 1. Art. 407 - Termini di durata massima delle indagini preliminarihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2007, n. 40791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40791 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/10/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - est. Consigliere - N. 1706
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15008/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
avverso l'ordinanza pronunciata il 27 marzo 2007 del Tribunale di Catanzaro;
nei confronti di:
OV EL;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Udito, per la OV, l'avvocato PITTELLI Giancarlo. FATTO E DIRITTO
1. Il 17 febbraio 2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel corso del procedimento a carico di OV IC, indagata del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., per avere, nella sua qualità di Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, omettendo di astenersi pur essendovi tenuta in presenza dell'interesse di un prossimo congiunto dal procedimento a carico di IP CO ed altri, procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale al proprio marito ZA LE, concorrente nel reato, disponeva la perquisizione nelle abitazioni e negli uffici della OV e del ZA ed il conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., "di quanto rinvenuto e pertinente alle indagini".
A seguito di riesame proposto dalla OV, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 27 marzo 2007, annullava l'impugnato decreto e, per l'effetto, revocava "la misura in atto applicata, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto". La pronuncia del Tribunale era fondata sul presupposto che fermo restando che il provvedimento denunciato è stato emesso nell'ambito del procedimento n. 445/05 essendo stato il nominativo della ricorrente iscritto nel registro delle notizie di reato sin dal 12 febbraio 2005 mentre l'ultimo provvedimento di proroga risaliva al 30 maggio 2005 con effetto sino al 18 novembre 2006, il decreto di perquisizione e sequestro, in quanto adottato dopo la scadenza dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini, era da ritenere precluso, non essendo consentito, dopo la detta scadenza, "il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione, riguardano l'acquisizione della prova".
Di qui la statuizione demolitoria di un atto che, avendo alla sua base una sorta di mancanza del potere acquisitivo da parte dell'autorità inquirente, non avrebbe potuto definirsi diversamente pure se nulla in proposito è stato, in effetti enunciato dal giudice a quo che quale provvedimento invalido;
nessuna argomentazione, peraltro, il Tribunale, evocando quanto alla inutilizzabilità della prova acquisita in forza del sequestro, se non il mero richiamo per giunta implicito al precetto dell'art. 407 c.p.p.;
Tanto da indurre a intravedere che il dato normativo, stando al modello delineato dell'art. 335 c.p.p., comma 1, art. 405 c.p.p., comma 1, e art. 407, va applicato secondo la regola della unicità del procedimento nel corso del quale la "misura" è stata emessa;
così da giustificare ma nulla è detto, in proposito, nell'ordinanza l'analoga statuizione nei confronti del ZA anch' egli destinatario significativamente sulla base di un' identica motivazione dell'annullamento del sequestro adottato con il medesimo provvedimento impositivo.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo violazione degli artt. 253, 257, 309 e 324 c.p.p.. Si osserva, per un verso, che "il richiamo agli atti del procedimento 444/05 è assolutamente deficitario, essendo stati inviati al Tribunale gli ulteriori atti derivanti dall'informativa di polizia giudiziaria in data 27 aprile 2006";
E, per un altro verso, che "i termini per la conclusione delle indagini non erano decorsi con riferimento alla posizione del ZA e dell'altro indagato E";
Cosicché proprio così si esprime il ricorrente "il materiale acquisito era da ritenere utilizzabile".
3. I difensori della OV hanno depositato una memoria nella quale (in una sorta di esplicitazione in termini meno approssimativi del contenuto dell'ordinanza impugnata) addebitano al Pubblico ministero procedente di aver aggirato il divieto previsto dall'art.407 c.p.p., iscrivendo tardivamente il nominativo del ZA nel registro delle notizie di reato;
Per di più surrettiziamente coinvolgendo la posizione della OV con riferimento alla quale il termine di durata delle indagini preliminari era da tempo trascorso. Il tutto risulterebbe dalle sequenze temporali della procedura che dall'iscrizione del ZA nel registro delle notizie di reato il 17 febbraio 2007, si concretizzano, poi, con l'emissione, quello stesso giorno, del decreto di perquisizione;
In un contesto in cui, mentre per il ZA il termine di cui all'art. 407 c.p.p. era appena iniziato a decorrere, per la OV il detto termine era da tempo decorso e senza che, peraltro, in relazione alla posizione del primo, si fosse verificato alcun evento ulteriore in grado di giustificare la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3. Pure se le argomentazioni del Pubblico ministero appaiono come si vedrà fra poco non sempre troppo pertinenti nel loro insistito, quanto improprio, richiamo al regime della utilizzabilità della prova conseguita a mezzo del sequestro, l'ordinanza impugnata risulta essere stata adottata in evidente violazione della legge processuale laddove ha disposto l'annullamento del decreto impugnato e "revocato la misura in atto applicata".
La sommarietà degli argomenti addotti dal giudice a quo in qualche punto debordanti nella carenza assoluta di motivazione (tanto più grave in presenza di una decisione di annullamento), aggredibile a norma del combinato disposto dell'art. 125 c.p.p., comma 2, art. 257 c.p.p., comma 1, e art. 324 c.p.p., non consente di pervenire agevolmente alla individuazione della ratio decidendi del provvedimento denunciato, pure se l'evocazione della scadenza del termine per le indagini preliminari sembra univocamente indurre alla conclusione che "l'inibitoria" trova la sua ragion d'essere nell'inutilizzabilità dell'oggetto del sequestro in conseguenza della scadenza del termine per le indagini. Peraltro trascurando del tutto che il decreto di perquisizione e sequestro era stato adottato unitariamente anche nei confronti del marito della OV e che, dunque, in relazione a quest' ultimo, i termini non erano assolutamente trascorsi;
un punto decisivo in ordine al quale l'ordinanza è del tutto silente.
Ora, la considerazione che, poiché il sequestro è stato disposto nei confronti oltre che della OV, anche del ZA (concorrente nel reato), per il quale i termini erano appena iniziati a decorrere, rende davvero incongruo, attesa la natura reale della "misura", contrassegnata dal profilarsi come una vera e propria "sequela" rispetto alla res, la rappresentazione di una sorta di (peraltro, mai menzionata) "inutilizzabilità relativa" che per quanto configurata soprattutto sul piano dogmatico resta comunque di dubbia compatibilità con l'effetto reale proprio del sequestro, per sua natura iscrivibile direttamente sul piano della realtà materiale.
Ma, a parte tali considerazioni, che consentono di risolvere il solo problema della effettiva incidenza del provvedimento di perquisizione e sequestro, il vizio dell'ordinanza impugnata appare ancor più grave perché la decisione, menzionando soltanto l'unicità del procedimento e stavolta davvero surrettiziamente definendo, nel suo silenzio, per implicito surrettizia la tardiva iscrizione del ZA nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., mostra chiaramente di non aver proprio tenuto presente il regime risultante dal combinato disposto dell'art. 335 c.p.p., comma 1, artt. 405 e 407 c.p.p.;
Per di più, chiamando in causa "il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione, riguardano l'acquisizione della prova".
Sennonché, anche a voler seguire i singoli talora neppure rigorosamente collegati tra loro "passaggi" dell'ordinanza impugnata, resta decisivo il richiamo al procedimento inteso nella sua unitarietà, entro il quale si omette di indicare l'iscrizione del ZA, così riducendo i momenti più significanti della procedura alla circostanza che "dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari non è possibile disporre il sequestro ai sensi dell'art. 353 c.p.p.". Un' omissione, quella adesso ricordata, che si traduce in un grave errore di (fatto e di) diritto perché consente al giudice a quo di trascurare che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nel senso che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, (oltre a non poter essere equiparata a quella di cui all'art. 191 c.p.p., con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine, non opera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche un interesse opposto alla inutilizzabilità; cfr. Cass. 17 marzo 1992, Ballerini;
Cass. 28 aprile 1998, Maggi), comporta non l'invalidità dell'atto ma l'inutilizzabilità degli atti successivi a tale iscrizione. Nel senso e qui l'argomento diveniva addirittura dirimente, considerata la posizione del ZA presa in esame lo stesso giorno con identica statuizione di annullamento;
V. la sentenza pronunciata in data odierna da questo stesso Collegio sul ricorso del Pubblico ministero nei confronti del ZA che l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta" elemento davvero decisivo sulla base delle approfondite deduzioni scritte dei difensori dell'imputata non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro;
Poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. Il tutto anche considerando che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente (Sez. un., 21 giugno 2000, Tamaro;
cfr., altresì, Sez. 5, 18 ottobre 1993, Croci;
Sez. 6, 24 ottobre 1997, Todini;
Sez. 6, 12 maggio 2005, Romeo;
nonché Sez. un., 11 luglio 2001, Chirico).
5. Tutto ciò premesso il provvedimento qui denunciato appare affetto da una gravissima, violazione di legge, non puntualmente colta neppure dal Pubblico ministero ricorrente.
Ed invero, a parte la considerazione che resta tuttora aperta la questione concernente l'adottabilità del sequestro probatorio connotato, di norma, dal requisito dell'urgenza e, quindi (almeno in apparenza), non assoggettabile alla complessa procedura della riapertura delle indagini dopo la scadenza del termine per le indagini, se e sempreché l'atto venga emesso sulla base di atti compiuti entro il termine delle indagini (v., in senso contrario, proprio per la funzione probatoria del sequestro, da ultimo, Sez. 3, 2 luglio 2003, Vitali), questione peraltro sulla quale la Corte, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è stata chiamata a pronunciarsi, resta decisivo il rilievo che il compimento dell'atto oltre i termini di cui all'art. 407 c.p.p., non può mai comportare l'invalidazione dell'atto stesso, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità;
Da tale ritardo, infatti, potrebbe derivare soltanto l'inutilizzabilità ma sempre, significativamente, ad istanza di parte della prova ricercata ed acquisita a mezzo della perquisizione e del sequestro (con intuibili ricadute sulla problematica della estensibilità del primo sul secondo mezzo;
cfr. Sez. un., 27 marzo 1996, Sala);
Ma una simile verifica resta riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza del detto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga per lei pregiudizievole.
Ne discende allora che mai il Tribunale avrebbe potuto demolire il provvedimento di base in adesione ai motivi enunciati dalla OV, non attenendo le violazioni dedotte alla validità del titolo ma agli eventuali ipotetici effetti operanti solo mediatamente sul piano del possibile giuridico, anche in funzione del concreto interesse della persona attinta dalla misura.
6. L'accertamento delle violazioni di legge sopra rilevate comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno che si conformerà ai principi di diritto qui enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007