Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2016, n. 20666
CASS
Sentenza 8 aprile 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che eroghi denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza sottoposti da terzi a controlli meramente formali, tali da non consentire un esame approfondito del titolo di pagamento. (Fattispecie relativa a mandati di pagamento falsi, formati da impiegati comunali addetti ai servizi finanziari nella consapevolezza di non incontrare nessun effettivo ostacolo in sede di controllo da parte del pubblico ufficiale avente il potere di firma e di autorizzazione al pagamento).

Commentari2

  • 1Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …

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  • 2Amministratore pubblico offre cena a commensali: è peculato? (Cass. 16529/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020

    Il dolo del reato di peculato è caratterizzato dalla mera coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, atteggiandosi quindi sotto la specie del dolo generico che richiede la certa consapevolezza della altruità del denaro e, in questo specifico, caso della natura pubblica dello stesso; è noto inoltre che in tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2016, n. 20666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20666
Data del deposito : 8 aprile 2016

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