Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che eroghi denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza sottoposti da terzi a controlli meramente formali, tali da non consentire un esame approfondito del titolo di pagamento. (Fattispecie relativa a mandati di pagamento falsi, formati da impiegati comunali addetti ai servizi finanziari nella consapevolezza di non incontrare nessun effettivo ostacolo in sede di controllo da parte del pubblico ufficiale avente il potere di firma e di autorizzazione al pagamento).
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- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
Leggi di più… - 2. Amministratore pubblico offre cena a commensali: è peculato? (Cass. 16529/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020
Il dolo del reato di peculato è caratterizzato dalla mera coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, atteggiandosi quindi sotto la specie del dolo generico che richiede la certa consapevolezza della altruità del denaro e, in questo specifico, caso della natura pubblica dello stesso; è noto inoltre che in tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2016, n. 20666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20666 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
20 66 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE : PUBBLICA UDIENZA DEL 08/04/2016 Composta da: Sent. n. sez.655 GIOVANNI CONTI -Presidente REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.4544/2016 MAURIZIO GIANESINI AS CC NG OZ MI NN GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SE LO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI che ha concluso per rifeño del ricorso Udit i difensor Avv.; R. Bizzarro e P. SepeĘche hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. I RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di GE AN e IL DE SE hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 28 maggio 2015 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Nola che ha condannato entrambi gli imputati per i reati di cui alla imputazione.
1.1 Più in dettaglio, gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di cui al capo A per avere costituito, nelle loro qualità di impiegati del Comune di Nola addetti ai servizi finanziari e con altra persona, tale ON CO, una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di peculato e di falso in atto pubblico e più in particolare per avere formato un numero imprecisato di mandati di pagamento falsi nella indicazione della causale e del capitolo di spesa e per essersi così appropriati delle relative somme costituenti risorse finanziarie del Comune di NOLA;
gli stessi imputati sono stati ritenuti responsabili dei delitti di peculato di cui ai capi B, D, F e G per avere emesso mandati di pagamento privi di qualsiasi genetica legittimazione ovvero mere riproduzioni di un mandato capofila e ripartendo poi, con il OG, dopo l'accredito, le somme oggetto di appropriazione e dei delitti di falso di cui ai capi C, E ed H per avere alterato i mandati di pagamento, dopo la loro memorizzazione nel database del Comune, per nasconderne la illiceità.
2. Il difensore di GE AN ha dedotto quattro motivi di ricorso. .
2.1 Con primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla posizione amministrativa ricoperta all'interno del Comune di NOLA, senza che vi fossero reali indicazioni dichiarative nei suoi confronti dato che le dichiarazioni lel : ragioniere SQUAME si erano limitate a descrivere il funzionamento del sistema di apertura e chiusura dei residui contabili, con attribuzione al AN di tali mansioni mentre il OG era del tutto inaffidabile e comunque non riscontrato nella sua chiamata in correità, soprattutto sul punto della successiva corresponsione delle somme gli imputati, tanto più che dalle indagini bancarie era risultato che il AN aveva sempre vissuto del proprio stipendio.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la sussistenza di una struttura organizzata tale da potersi qualificare come associazione rilevante ex art. 416 cod. pen., dato che nel caso in esame ricorreva tutt'al più l'ipotesi di concorso di persone in un reato continuato. 2 да 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente sostenuto che i fatti di appropriazione indicati nelle imputazioni andavano qualificati come truffa aggravata e non come peculato dal momento che l'imputato non aveva la disponibilità né giuridica né di fatto delle somme che venivano materialmente liquidate dopo un iter amministrativo cui partecipavano più soggetti e l'appropriazione di denaro pubblico era invece diretta conseguenza degli artifici e raggiri costituiti dalla successiva falsificazione dei mandati di pagamento, tanto più che il Tribunale di Napoli in sede di riesame aveva qualificato il fatto appunto come truffa aggravata e che il relativo provvedimento, non impugnato dal pubblico ministero, era passato in giudicato costituendo così il vincolo proprio del c.d. giudicato cautelare nel successivo giudizio abbreviato allo stato degli atti.
2.4 Con il quarto e il quinto motivo, infine, il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte territoriale sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della condanna al risarcimento del danno a favore del Comune di NOLA.
3. Il difensore di IL DE SE ha dedotto sette motivi di ricorso.
3.1 Con i primi tre motivi, il ricorrente ha premesso di aver prodotto nel giudizio di appello una ordinanza cautelare per fatti analoghi emessa in un momento successivo nei confronti degli accusatori della imputata e ha affermato che sulla base di tale ordinanza, del tutto trascurata nella motivazione della Corte di Appello, era impossibile sostenere che la DE SE, priva di funzioni . - direttive e semplice impiegata di concetto, potesse essere considerata addirittura promotrice della associazione per delinquere indicata al capo A, reato tra l'altro del tutto insussistente sia sul piano materiale che psicologico.
3.2 Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse qualificato giuridicamente i reati fine della associazione come peculato e non come truffa aggravata dal momento che la disponibilità del pubblico denaro non era antecedente la formazione dei falsi mandati e l'individuazione dei falsi capitoli di spesa ma era stata ottenuta solo dopo la sottoscrizione dei mandati stessi che a sua volta era l'effetto delle condotte artificiose ore descritte.
3.3 Con il quinto e sesto motivo, il ricorrente ha lamentato, quanto ai reati di . falso di cui ai capi e ed he in riferimento ai mandati di pagamento 2003 del + 19/7/2013 e 3223 del 6/12/2011, che la Corte avesse pronunciato sentenza per un fatto diverso rispetto a quello contestato posto che nelle relative imputazioni : si faceva cenno alla alterazione dei mandati con successiva indicazione della . 2 rr + dicitura "diversi" mentre nel mandato 2003 era indicato il nome del beneficiario in PP OD e nel mandato 3223 il nome di Consiglia MONTEMURRO.
3.4 Con il settimo motivo, infine, il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena operata dal Giudice di appello.
4. Il difensore di GE AN ha poi depositato motivi aggiunti ad integrazione del terzo motivo del ricorso insistendo per la qualificazione come truffe aggravate dei reati fine di peculato contestati, come del resto aveva fatto il Tribunale di NOLA nei confronti di ON OG con sentenza dibattimentale nel frattempo intervenuta e prodotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati per le ragioni di cui ai numeri che seguono e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
2. E' opportuno trattare per prima la questione sollevata con il primo motivo di ricorso del AN e relativa sostanzialmente alla ricostruzione complessiva dei fatti per poi passare alle questioni sollevate da entrambi i ricorrenti relative alla qualificazione giuridica dei fatti stessi, per finire, conclusivamente, con i motivi più propriamente riferibili ad ogni singolo imputato.
3. Come si è anticipato, il ricorrente AN ha sostanzialmente criticato la motivazione della sentenza impugnata lamentando che la stessa non sia stata in : realtà in grado di indicare effettivamente, al di là del riconoscimento della funzione dell'imputato dalla quale sarebbe stata automaticamente dedotta la sua responsabilità, quale sia stato il reale contributo del AN alla realizzazione dei fatti in questione, tanto più che la chiamata in correità del OG non rispondeva ai canoni processuali sui quali si può fondare legittimamente un giudizio di attendibilità di quanto dichiarato. .
3.1 Il ricorso è, sul punto, del tutto infondato dal momento che le relative . argomentazioni attengono a profili di mero fatto, già abbondantemente valutati e convincentemente confutati nella motivazione della sentenza impugnata;
basterà in questa specifica sede ricordare brevemente che, come dettagliatamente e persuasivamente osservato nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di NAPOLI, il compendio probatorio a carico del AN (e della DE SE) si compone di elementi propriamente dichiarativi e di elementi di natura documentale;
tra i primi la Corte ha indicato le informazioni del ragioniere . f generale del Comune di NOLA Daniele CUTOLO che ha descritto il sistema 2 97 utilizzato per l'appropriazione delle risorse pubbliche indicando al contempo il ruolo fattivo svolto da ciascun imputato e quelle del rag. SQUAME, che ha attribuito alla esclusiva spettanza dell'imputato la gestione dei residui e l'impegno arbitrariamente di risorse finanziarie appostate alla voce "spese d'obbligo" per la cui movimentazione non erano necessari specifici provvedimenti di autorizzazione alla spesa;
ai dati processuali ora ricordati si sono aggiunte le dichiarazioni del OG che quindi risultano, per la parte riferibile alle accuse rivolte ai due imputati di aver predisposto fatture per lavori mai svolti e di avere, dopo l'accredito delle stesse, ripartito le relative somme di denaro con la DE SE e/o con il AN, perfettamente riscontrate anche dall'esiti di indagini bancarie, a mente delle quali lo stesso OG, dopo l'accredito, prelevava parzialmente degli importi trattenendo il resto in entità percentuale sicuramente maggiore di quella necessaria al versamento di imposte;
ancora, e per chiudere sul punto della attendibilità del OG, dei riscontri alle sue dichiarazioni e della esclusione della circostanza che il AN sia stato riconosciuto colpevole per una sorta di "responsabilità da posizione", va ricordato il compendio probatorio costituito dalla documentazione acquisita, che non lascia davvero dubbi sul fatto che la quasi totalità dei mandati, come osservato dalla Corte territoriale, sono risultati mere duplicazioni di titoli di spesa a loro tempo legittimamente emessi, effettivamente liquidati e pagati per lavori effettivamente effettuati.
4. Entrambi i ricorrenti hanno censurato la decisione della Corte napoletana . che ha qualificato i fatti al suo esame come peculato e non come truffa 2 aggravata ex art. 61 n. 9 cod. pen. richiamando la nota giurisprudenza della Corte di legittimità i cui ultimi esiti sono rappresentati dalla recente Cass. sez. 6 . del 6/2/2014 n. 15795, Rv 260154 secondo la quale l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro oggetti di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o la disponibilità e ravvisandosi la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso o disponibilità, se lo procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici e raggiri per appropriarsi del bene;
nella prospettiva argomentativa delle difese ricorrenti, quindi, il dato materiale della effettiva appropriazione delle somme di cui ai mandati di pagamento più volte citati si sarebbe realizzato solo a seguito della sottoscrizione degli stessi da : parte del dirigente dell'ufficio, tratto in inganno dalle condotte artificiose e falsificatorie enunciate nelle relative imputazioni. rr 4.1 Per rispondere alle osservazioni difensive, sembra necessario prima di tutto ricordare brevemente ruoli e funzioni svolti dagli imputati e tratteggiare altrettanto brevemente la procedura amministrativa attraverso la quale si giungeva alla sottoscrizione dei mandati di pagamento;
sulla base di quanto accertato dalle sentenze di merito sulla scorta, tra l'altro, delle determine dirigenziali del rag. Squame ma soprattutto dell'esame del materiale documentale sequestrato oltre che delle dichiarazioni del OG, va allora detto che il AN era il responsabile, tra l'altro, della gestione e registrazione degli impegni di spesa e dei relativi controlli, aveva potere di firma su atti dispositivi in assenza del dirigente e, quel che più importa in questa specifica sede, era il responsabile della gestione dei residui passivi relativi ad impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti e non ancora ordinati o non ancora pagati;
l'imputato, in sostanza, era colui che indicava le poste di bilancio da impegnare con l'individuazione di un capitolo capiente sul quale era possibile gestire dei residui e cioè degli impegni di spesa presi negli esercizi precedenti e non pagati e che provvedeva anche, in alcuni casi, alla liquidazione;
dopo l'emissione del titolo la DE SE, che era addetta, per quanto qui di specifico interesse, alla predisposizione dei mandati di pagamento, procedeva d sola, utilizzando la propria password di accesso al sistema della contabilità informatica, e talvolta con lo stesso AN, a modificare il nominativo del creditore, sostituendo il beneficiario con la dicitura "diversi" e, a volte, anche la causale, l'oggetto e l'importo dell'atto di disposizione;
i mandati così predisposti, con le alterazioni e le falsificazioni descritte nei relativi capi di imputazione, erano poi sottoposti alla firma del responsabile, dopodiché l'atto dispositivo della spesa risultava pienamente operativo.
4.2 I fatti, così come accertati nei termini di cui si è detto, sono stati giuridicamente qualificati dalla Corte territoriale come peculato e non come truffa, come richiesto ancora oggi dalle difese ricorrenti, sulla base di un duplice ordine di considerazioni;
per un verso, infatti, la Corte napoletana ha rilevato k che la indicazione da parte del AN delle poste di bilancio da impegnare e l'individuazione di un capitolo capiente sul quale era possibile gestire gli impegni di spesa assunti nei precedenti esercizi e non pagati realizzava già quella effettiva disponibilità delle somme rilevante ai fini della concretizzazione del fatto . di reato di cui all'art. 314 cod. pen., disponibilità che quindi costituiva un dato di ' fatto logicamente e temporalmente precedente rispetto alle artificiose modifiche operate dalla DE SE dei mandati di pagamento, modifiche che costituivano : tutt'al più il mezzo per impedire che la successiva appropriazione venisse : scoperta a livello contabile;
dall'altro, poi, e sul versante appunto della 2 991 successiva appropriazione, la Corte ha rilevato che i mandati di pagamento alterati dalla DE SE venivano poi sottoposti alla firma del dirigente dell'ufficio, che interveniva alla fine della procedura di liquidazione limitandosi ad una verifica meramente formale senza nessuna possibilità di approfondimento e di controllo che consentisse di raffrontare gli stessi con la documentazione contabile e amministrativa di supporto e valutarne quindi la sostanziale falsità.
4.2 La qualificazione giuridica in termini di peculato data da entrambi i giudici di merito ai fatti come sopra accertati appare corretta;
esaminando separatamente i requisiti oggettivi della "disponibilità" e della "appropriazione" che sia nella sentenze impugnate che nei motivi di ricorso sono stati qualche volta confusi e soprapposti, va allora ricordato che la nozione di disponibilità, rilevante ai fini della concretizzazione dell'elemento materiale del reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen., e che costituisce, come è noto, il presupposto della condotta di appropriazione, resta concretata tutte le volte in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agente sia in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza, di inserirsi operativamente nella gestione del pubblico denaro e di conseguire poi quanto oggetto di successiva appropriazione (giurisprudenza copiosa sul punto, si veda da ultimo Cass. sez. 6 : del 16/10/2013 n. 45908, Rv 257385); sulla base quindi delle indicazioni sopra riportate, non vi è dubbio, a parere della Corte, che la materiale ed effettiva individuazione, da parte del AN, che era il responsabile della gestione degli impegni di spesa, dei capitoli di bilancio capienti sui quali gestire appunto impegni di spesa già assunti e mai pagati nei precedenti esercizi, in uno la redazione e materiale predisposizione dei relativi mandati di pagamento destinati : poi alla successiva alterazione da parte della DE SE realizzi quell'elemento 1: materiale della disponibilità del denaro pubblico rilevante ai sensi dell'art. 314 cod. pen. in vista della successiva appropriazione.
4.3 Il problema, semmai, si pone appunto in tema di (successiva) appropriazione e sul punto soccorrono recentissime decisioni della Corte di legittimità, secondo le quali il reato di cui all'art. 314 cod. pen. resta concretato anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio eroghi denaro pubblico attraverso atti amministrativi di sua competenza che vengano sottoposti da terzi, prima del reale, effettivo pagamento, a controlli meramente formali, tali da non consentire un esame approfondito del titolo di pagamento e da costituire, sostanzialmente, una attività automatica e ripetitiva anche in ragione del numero di mandati di pagamento da controllare, così che non sia necessario alcun reale artificio o raggiro per conseguire la appropriazione delle somme stesse (si veda sul punto Cass. Sez. 6 n. 50758 del 15/12/2015 Rv. 2 265931 che segue di poco Cass. Sez. 6, n. 49283 del 04/11/2015, Labate, Rv. 265704); in buona sostanza, quindi, calando nel concreto gli insegnamenti di legittimità sopra richiamati, deve affermarsi che l'atto di disposizione patrimoniale conclusivo dell'iter amministrativo adottato dal responsabile dell'ufficio del Comune di NOLA, privo di reali ed effettivi poteri di controllo, accompagnato dalla certezza da parte degli imputati che i titoli di pagamento oggettivamente privi di copertura e formalmente alterati con le attività artificiose più volte richiamate non avrebbero trovato alcun effettivo ostacolo in sede di controllo da parte di chi aveva il potere finale di firma e di autorizzazione al pagamento, nemmeno se gli stessi non fossero stati alterati, è costitutivo della diretta ed immediata appropriazione delle relative somme da parte di entrambi : gli imputati;
resta quindi dimostrato che le condotte artificiose e falsificatorie realizzate dalla DE SE, lungi dal rappresentare il mezzo causalmente . necessario per ottenere la appropriazione del pubblico denaro di cui si dice, rappresentavano invece l' evidente strumento per ostacolare fruttuosamente, a livello contabile di successivo controllo, l'accertamento di una appropriazione già interamente consumatasi delle somme liquidate.
4.4 Nella prospettiva argomentativa che si è svolta più sopra, è evidentemente privo di rilievo sia il fatto che in sede cautelare la vicenda abbia trovato una qualificazione giuridica diversa, posto che il giudicato cautelare fa stato, a tutto voler concedere, appunto e solo in nel procedimento cautelare, sia la circostanza, debitamente documentata dai ricorrenti, che in sede di giudizio dibattimentale tenutosi a carico del OG, il fatto sia stato qualificato come truffa aggravata,; per concludere comunque sul punto, va poi osservato che in ogni caso, anche a tutto voler concedere alle prospettazioni difensive, resta indubitabilmente accertato che vanno qualificati come fatti di peculato quelli di cui ai mandati 3605 del 7/10/2008 (Capo A) e 2630 del 9/8/2011 (Capo G), entrambi a firma del AN.
5. Entrambi i ricorrenti hanno sostenuto poi che la sentenza della Corte di NAPOLI non avesse dato adeguata motivazione sul punto della esistenza di una : associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., specie sotto il profilo della esistenza di una struttura organizzata che andasse oltre il mero concorso di persone nel reato;
il difensore della DE SE ha contestato anche il ruolo, attribuitole dai giudizi di merito, di promotrice della associazione.
5.1 In realtà, la motivazione della sentenza impugnata si è spesa fruttuosamente per affermare l'esistenza, tra i due imputati e il OG, di una organizzazione qualificabile ai sensi dell'art. 416 cod. pen. modulando le : 2 дя sue valutazioni sui principi della giurisprudenza di legittimità a mente della quale il reato di associazione in questione necessita, dal punto di vista oggettivo, di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, di un programma criminoso indeterminato e di una struttura organizzativa sia pur minima ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi (si veda da ultimo, su questi noti e ripetuti principi di diritto, Cass. sez. 2 del 3/4/2013 n. 20451, Rv 256054).
5.2 In particolare, per quanto riguarda il dato materiale propriamente riferibile alla struttura organizzativa che ha riscosso la censura dei ricorrenti, la Corte ha ricordato, come motivazione assolutamente dettagliata e persuasiva, che la sua esistenza e la sua stabilità era dimostrata, in fatto, dal lungo arco temporale all'interno del quale erano stati commessi i reati fine, dalla omogeneità di oggetto giuridico degli stessi, dalla ripetitività delle condotte che, in riferimento a ciascun imputato, avevano portato alla appropriazione del denaro pubblico e, soprattutto, alla "divisione del lavoro illecito" tra i tre componenti che avevano agito per così lungo tempo con azioni caratterizzate da accurata ripartizione dei compiti e da funzionale destinazione delle stesse ad un obiettivo comune, elementi tutti che sono concretamente idonei a dimostrare l'esistenza del sodalizio criminoso sulla base anche di quanto sostenuto, in : : speciale riferimento alla commissione e al numero dei reati fine, da Cass. Sez. Unite del 28/3/2001 n. 10 Rv 218376; quanto alla sussistenza dell' affectio societatis, poi, non va dimenticato che si tratta di associazione composta solo da tre persone e che il vincolo associativo era esteso a ricomprendere non un o più delitti ma un vero e proprio programma criminoso.
5.3 I dati di fatto sino ad ora ricordati, poi, danno ragione della affermazione della Corte napoletana circa il ruolo di promotori della associazione in questione dei due ricorrenti, ruolo individuato correttamente nella circostanza che gli stessi avevano realizzato materialmente il meccanismo di appropriazoone del denaro pubblico più volte ricordato sfruttando non solo le loro specifiche competenze amministrative ma anche la loro padronanza dei meccanismi burocratici interni, fidando poi nella sostanziale impunità dovuta alla mancanza di veri controlli, così che l'apporto di entrambi doveva essere considerato, ognuno per la sua specifica competenza, come ideativamente e materialmente indispensabile per l'ottenimento dei fini della associazione, con conseguente concretizzazione sia per il AN che per la DE SE di quel ruolo di preminenza che costituisce l'essenza della nozione di promotore di cui all'art. 416, comma 1 cod. pen. яя 2 6. Rimangono infine da valutare il quinto e sesto motivo di ricorso della DE SE e quelli, comuni ad entrambi i ricorrenti, relativi alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
6.1 Il ricorso della DE SE lamenta che per i reati di falso di cui ai capi e ed he in riferimento ai mandati di pagamento 2003 del 19/7/2013 e 3223 del 6/12/2011, la Corte avesse pronunciato sentenza per un fatto diverso rispetto a quello contestato, con violazione quindi dell'art. 521 cod. proc. pen., dal momento che a fronte di una contestazione di alterazione dei mandati con successiva indicazione della dicitura "diversi" due mandati recavano invece la specifica indicazione nominativa dei relativi destinatari.
6.2 La censura è fondata in fatto dato che in effetti le circostanze indicate dalla ricorrente corrispondono a verità ma certamente non sono fondate le conseguenze che se ne vorrebbero trarre dal momento che, come è noto sulla base di costante e univoca giurisprudenza della Corte di legittimità, il mutamento del fatto rilevante in termini di nullità della sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. è solo quella trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (tra tutte, e da ultimo, Cass. Sez. Unite del 15/7/2010 n. 36551, Carelli, Rv 248051); nel caso all'esame della Corte, la fattispecie concreta è rimasta sostanzialmente identica, tranne l'indicazione del destinatario, e in ogni caso la difesa ha avuto piena e totale possibilità di intervento e tutela delle propria ragioni.
6.3 In merito infine all'omesso riconoscimento di attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, va rilevato che la Corte ha adeguatamente valutato i parametri di cui all'art. 133 del codice penale sia sotto l'aspetto propriamente oggettivo della gravità del reato richiamando l'oggettiva e allarmante gravità degli addebiti realizzati con modalità seriali attraverso un lungo periodo di tempo, con la creazione di una illecita struttura finalizzata alle sistematiche appropriazioni e la gravità del danno causato all'ente pubblico che sotto quello soggettivo, richiamando la particolare intensità dell'elemento psicologico;
si tratta di criteri non solo correttamente individuati per l'effettuazione del giudizio di riconoscibilità delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. ma anche adeguatamente applicati alle gravi fattispecie di reato per le quali è stata pronunciata sentenza di condanna;
identiche osservazioni vanno svolte per quanto riguarda la quantificazione della pena, anch'essa correttamente agganciata ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 del codice penale ora richiamati. 2 6.4 In merito infine al motivo di ricorso del AN relativo alla condanna al risarcimento del danno a favore del Comune di NOLA, si tratta, come già osservato dalla Corte di NAPOLI, di motivo del tutto generico e fondato su elementi, quali l'affermato mancato arricchimento personale dell'imputato, del tutto estranei al capo di sentenza in questione a fronte della prova certa di un rilevante danno patito dal Comune di NOLA in dipendenza delle illecite condotte dei due ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio GIANESINI Giovanni CONTI Druck DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silva DI PUCCI 2