Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, può considerarsi "spesa di rappresentanza", ovvero spesa con finalità pubblica, soltanto quella destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca. Risponde pertanto di peculato il sindaco che abbia dato ordine di pagare con denaro del Comune il conto di un pranzo organizzato in favore di rappresentanti dell'Arma, dopo che gli stessi avevano proceduto al sequestro di documenti presso gli uffici comunali.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 25 settembre 2019, oggetto dell'odierna impugnazione, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del 24 marzo 2017 del Tribunale di Bologna che condannava Manes B. per il reato di peculato in relazione ad alcuni rimborsi da lui ottenuti, nella sua qualità di componente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, a carico dei fondi del gruppo consiliare di appartenenza per spese risultate non rimborsabili secondo la normativa regionale applicabile. 1.1. In particolare, nell'ambito del più ampio elenco di cui al capo di imputazione, la condanna riguardava i rimborsi per le spese del 30 ottobre 2010, 27 …
Leggi di più… - 2. L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …
Leggi di più… - 3. L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Amministratore pubblico offre cena a commensali: è peculato? (Cass. 16529/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020
Il dolo del reato di peculato è caratterizzato dalla mera coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, atteggiandosi quindi sotto la specie del dolo generico che richiede la certa consapevolezza della altruità del denaro e, in questo specifico, caso della natura pubblica dello stesso; è noto inoltre che in tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2006, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 01/02/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ AN - Consigliere - N. 137
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 47812/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA UI, n. a Torino il 26 febbraio 1933;
nei confronti della sentenza in data 8 luglio 2004 della Corte d'appello di Napoli;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi dell'8 novembre 2002, appellata da UI AR, Sindaco del Comune di Lacedonia, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di peculato, per aver dato ordine a US GG, ragioniere dell'ente locale, di pagare, con denaro del Comune, per un importo di L. 280.000, un conto del ristorante di tale TA NA per un pranzo di otto persone (sei carabinieri, comandante dei vigili urbani del Comune e lo stesso GG) dopo che i rappresentanti dell'arma, impegnati in indagini riguardanti il Comune di Lacedonia, avevano sequestrato numerosi documenti presso gli uffici comunali.
L'imputato sostanzialmente non negava i fatti e la Corte d'appello, sulla base delle deposizioni dei testi AN MA SA, US GG e ME TA, ricostruiva nei suoi precisi termini il fatto di agevole accertamento (andando di diverso avviso dal Giudice di primo grado, riteneva utilizzabili anche le dichiarazioni di US GG, che il Collegio di primo grado aveva sentito ex art. 210 c.p., dopo aver iniziato il suo esame come testimone, e dopo che lo stesso si era rifiutato di rispondere a seguito degli avvertimenti da parte del Presidente del Tribunale ex art. 63 c.p.p., quale possibile coimputato).
In punto di diritto, la Corte d'appello riteneva senz'altro configurabile il reato contestato, in quanto il Sindaco, pur non essendo, ovviamente, addetto ai pagamenti del Comune, aveva la disponibilità indiretta delle somme di denaro delle casse dell'ente, ciò che era sufficiente per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 314 c.p., comma 1, mentre, come già anticipato, nessuna responsabilità riteneva a carico del GG, in quanto, secondo quel che gli era stato precisato dal Sindaco, la somma poteva rientrare fra le spese di rappresentanza del Comune, e quindi sicuramente il ragioniere doveva ritenersi in piena buona fede. Circa la classificabilità della spesa come spese di rappresentanza, la Corte d'appello ne escludeva senza dubbio la possibilità. Condivisibili riteneva in proposito le argomentazioni del Tribunale secondo cui, come emergente da numerose decisioni della Corte dei conti, spese di rappresentanza sono quelle "destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente al fine di accrescere il prestigio dell'immagine dello stesso e di darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca" (v. in particolare. C. Conti, sez. 2^ 3 febbraio 1998, n. 31 A, in Comuni d'Italia, 1998, 767). Tale funzione era indubbiamente da escludersi nel caso, in cui il pagamento del pranzo poteva apparire addirittura come una forma di captatio benevolentiae nei confronti di coloro che avevano concluso un atto di indagine per reati in relazione ai quali era ipotizzabile anche la responsabilità del Sindaco.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato che, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 314 c.p., in quanto la Corte sarebbe incorsa nell'errore di ritenere che il Sindaco avesse il potere di ordinare la spesa all'economo, giacché, ai sensi della L. n. 80 del 1998, art. 3, comma 2, ai dirigenti spetta, fra l'altro, la gestione finanziaria del Comune mediante autonomi poteri di spesa. In base a tale argomento l'imputato ritiene che il Sindaco neppure avesse la disponibilità giuridica del denaro.
Con un secondo motivo censura ulteriormente la sentenza per violazione dell'art. 314 c.p. sotto altro profilo, in relazione, cioè, alla definizione data dalla Corte d'appello del concetto di "spese di rappresentanza". L'amministrazione avrebbe un'ampia possibilità di interpretazione della formula in questione. Al massimo il comportamento del Sindaco poteva ritenersi censurabile sotto un profilo amministrativo-contabile ma non penale. Infine, con un terzo mezzo, si duole per la mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove rinvia alla parte motiva della sentenza di primo grado, la quale non chiarisce se il Sindaco abbia la "disponibilità mediata" del bene, rispondendo affermativamente da un lato, e, contraddittoriamente, sembrando negarla dall'altro, adducendo a fondamento della responsabilità del Sindaco una partecipazione quale extraneus a un reato proprio (peculato) commesso da altro pubblico ufficiale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo non è fondato. Va innanzitutto richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, cui la Corte d'appello fa un legittimo rinvio per relationem, in ordine alla materiale possibilità di accesso, di fatto, del Sindaco alle spese di rappresentanza. Come si legge alla pag. 17 della sentenza del primo Giudice (foglio 27), secondo la prassi interna seguita nel Comune, era consentito al Sindaco, alla Giunta o ai Capi degli uffici di ordinare spese all'economo per il funzionamento degli uffici stessi e per il pagamento dei fornitori. Tali spese erano tutte annotate in un registro tenuto dall'economo: esse venivano quindi approvate con determinazione (dell'organo competente) che stabiliva la imputazione delle singole spese sui capitoli afferenti ai diversi centri di spesa.
Ciò premesso, va ricordato che dominava, sin da epoca anteriore alla riformulazione della norma codicistica sul peculato (L. 26 aprile 1990, n. 80), nella dottrina e nella giurisprudenza, la tesi secondo cui il possesso della cosa o del denaro di cui all'art. 314 c.p. non è solo quello che si concretizza in una disponibilità immediata dei beni oggetto della norma, ma anche quello che si risolve in una disponibilità giuridica (o mediata), anche facente capo a più pubblici ufficiali (Cass., sez. 6^, 11 gennaio 1996 - 4 giugno 1996, n. 5502), in forza della quale il soggetto può appropriarsene mediante atti di competenza del pubblico ufficiale (in giurisprudenza, v. Cass., sez. 6^, 24 giugno 1999 - 28 settembre 1999, n. 11095; Cass., sez. 6^, 4 giugno 1997 - 8 giugno 1998, n. 6753; Cass., sez. 6^, 4 luglio 1996 - 24 settembre 1996, n. 8647). Oggi, la nuova norma contiene l'espressione "possesso o comunque la disponibilità", formula che in qualche modo è stata ritenuta pleonastica, in quanto il nuovo testo ha elevato a dato normativo quanto già era riconosciuto nella applicazione giurisprudenziale della norma. È chiaro, infatti, che la pubblica amministrazione può esercitare i suoi poteri sul denaro o sulle cose solo attraverso persone fisiche, cui sono conferiti poteri giuridici, onde possesso e disponibilità implicano una posizione del soggetto nel sistema in virtù della quale lo stesso ha la possibilità di operare, in linea puramente fattuale, ovvero con atti giuridici viziati, sulla destinazione della res o del denaro. In base a tali considerazioni non può giovare al ricorrente invocare la normativa di cui alla L. n. 80 del 1998, in quanto il Sindaco aveva comunque il potere di fatto di ordinare spese.
Anche il secondo motivo è infondato. È, infatti, da respingere la tesi formulata dalla difesa, secondo la quale il pagamento del pranzo non sarebbe un atto di appropriazione della somma, trattandosi di spesa di rappresentanza (cioè implicitamente una spesa con finalità pubblica). Il Giudice di merito ha già messo in luce come la spesa in questione non potesse considerarsi una spesa di rappresentanza del Comune e quindi una spesa con finalità pubblica: hanno chiarito, invero, sia in primo che in secondo grado, anche con ampie citazioni della giurisprudenza della Corte di conti, che "spese di rappresentanza" possono essere considerate quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente al fine di accrescere il prestigio dell'immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca. (V., anche, pag. 7 della sentenza impugnata). D'altra parte, con giudizio immune da censure logiche, i giudici di appello hanno ritenuto il chiaro scopo di quella spesa, finalizzata, anche se in modo goffo, alla captatio benevolentiae dei militi che avevano eseguito il sequestro di atti che potevano dimostrare anche una responsabilità di organi del Comune o di funzionari o anche del Sindaco (a nulla rilevando che il sequestro era già stato eseguito). Escluso quindi che si trattasse, nella specie, di spesa con finalità pubblica, non resta che affermare che quella uscita era attribuibile a un fine privatistico o proprio del Sindaco e comunque estraneo agli interessi pubblici (quello cioè di ammorbidire o di contenere, in qualche misura, investigazioni a carico del Comune, per i suoi funzionari o per sè stesso). Va messo, poi, in chiaro risalto che il Sindaco ha posto in essere un atto di vera appropriazione di quella somma (e non di distrazione, al più punibile, oggi, a titolo di abuso di ufficio).
Sui concetti di "appropriazione" e "distrazione", v'è oggi, come vi era prima della riforma introdotta con la legge sopra citata, un generale consenso per ciò che attiene alla loro portata semantica. Si ritiene, infatti, che l'appropriazione si realizzi quando il pubblico ufficiale si comporti nei confronti della cosa uti dominus, compia cioè qualsiasi atto di disposizione o di utilizzazione (senza che sia necessaria la perdita definitiva della cosa stessa), mentre si ha distrazione quando il bene venga distolto dalle finalità prestabilite, con attribuzione di finalità nuove e diverse. Tuttavia, la eliminazione dalla figura del peculato di ogni riferimento alla "distrazione" per effetto delle riforma introdotta con la legge citata, non significa che la "distrazione" sia scomparsa dalla realtà degli accadimenti, e tanto meno significa che ogni forma di distrazione sia rifluita nel reato di abuso di ufficio (come sostenuto in dottrina da alcuni autori).
A ben vedere fra i concetti di distrazione e di appropriazione vi è un rapporto di genus a species, nel senso che la "distrazione" rappresenta il genus e la "appropriazione" la species. Possono, infatti, individuarsi fenomeni di "distrazione" che costituiscono anche una "appropriazione", mentre non ogni "appropriazione" costituisce una "distrazione". Di modo che è possibile distinguere una "distrazione appropriativa" da una "distrazione non appropriativa": rientra ancora nel peculato la prima forma di distrazione mentre rientra nell'abuso di ufficio la "distrazione non appropriativa", sempre che di quest'ultimo reato ricorrano tutti gli altri estremi.
Quest'ultima figura si ha in ogni situazione in cui al bene sia impressa una diversa finalità pubblica rispetto a quella (pubblica) già prevista dalla legge: mai però può verificarsi quando al bene sia impressa una finalità privata, quale quella che si è profilata nel presente giudizio, perché in questa ipotesi si sarà sempre di fronte a una distrazione approvativa, vale a dire a un'appropriazione, con la conseguenza che resta evidente la inconducibilità del comportamento al peculato di cui all'art. 314 c.p., comma 1. Per quanto attiene all'ultimo motivo di ricorso,
apparirà sufficiente affermare, con ogni ovvietà che il ricorso per Cassazione si rivolge nei confronti della sentenza d'appello e non di quella di primo grado. La sentenza d'appello, nel caso, mostra in modo evidente di non abbracciare la tesi alternativa prospettate - peraltro in via del tutto ipotetica - dal Tribunale della responsabilità del Sindaco come extraneus nel reato proprio commesso dall'economo, aderendo invece alla impostazione principale del Tribunale secondo cui il Sindaco aveva una disponibilità indiretta del denaro movimentato dall'economo e una reponsabilità diretta in ordine al reato: correttamente la Corte d'Appello ha scagionato il GG per difetto dell'elemento soggettivo del reato. Anche tale motivo deve pertanto ritenersi non fondato.
Il ricorso va, quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006