Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2003, n. 33069
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

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Non risponde del delitto di peculato il Presidente del gruppo consiliare del Partito Trentino Tirolese, costituito nell'ambito della Provincia di Trento, che si appropri di contributi ottenuti dalla Provincia per l'esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l'acquisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elettori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-elettorali), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo.

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  • 1Art. 314 - Peculato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …

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  • 2L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?
    Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …

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  • 3Sentenza Cassazione Penale n. 1053 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 6 Num. 1053 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: PAOLONI GIACOMO SENTENZA sul ricorso proposto da FIORITO Franco, nato ad Anagni (FR) il 13/07/1971, avverso il decreto emesso il 03/10/2012, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Roma; esaminati il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni; udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. Carlo Taormina e avv. Enrico Pavia, che hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. …

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  • 4Corte dei conti, sezione I centrale d'appello, sentenza 2 settembre 2020, n. 234
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO Con sentenza n. 15/2019 del 16 gennaio 2019, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato D. Mario, in qualità di Consigliere regionale della Sardegna e, prima del Gruppo consiliare di «Alleanza nazionale» (XIII legislatura) e, poi, di quello del «Popolo della libertà» (XIV legislatura), al pagamento, in favore della Regione Sardegna, della somma di euro 765.005,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese legali nella misura di euro 2.812,90, per aver indebitamente utilizzato i fondi pubblici assegnati ai Gruppi da lui presieduti, per esigenze personali proprie o di altri membri del gruppo. Più precisamente, sono stati utilizzati per l'acquisto …

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  • 5Peculato: il concetto di "condotta appropriativa" in una sentenza
    Maria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Bologna ha escluso che le spese effettuate e i rimborsi ottenuti da alcuni consiglieri della regione Emilia Romagna avessero integrato gli estremi del delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. In particolare, la pronuncia di assoluzione costituisce il frutto di un articolato esame della normativa regionale in materia di contributi economici assegnati ai gruppi consiliari della Regione e di una attenta analisi delle funzioni svolte dai citati raggruppamenti. L'iter argomentativo seguito dal giudice ha consentito di qualificare come lecite le spese sostenute dai tre consiglieri regionali e, per l'effetto, di escludere qualsivoglia loro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2003, n. 33069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33069
Data del deposito : 12 maggio 2003

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