Sentenza 7 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione.
Commentario • 1
- 1. CorruzioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2011, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/11/2011
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1731
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37701/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI UI, nato a [...] il [...];
2. La IC RI PE CE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 12/07/2011 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di NI e per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto al La IC;
udito per il La IC il difensore avv. Ganino Bruno, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13 giugno 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, applicava a NI UI la misura cautelare degli arresti domiciliari per tre fatti di favoreggiamento personale, ex artt. 378 c.p. (capi C, F e G), e a RI PE CE La IC la misura della custodia cautelare in carcere per un fatto di concussione, ex artt.110 e 317 c.p., in danno di LL LF (capo N) e per un fatto di corruzione, ex artt. 110 e 319 c.p. (capo P).
2. A seguito di richiesta di riesame proposta dai due indagati ex art. 309 c.p.p., il Tribunale di Napoli, con la ordinanza in epigrafe, confermava l'ordinanza impugnata.
3. Al NI è stato addebitato:
(capo C) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con LF PA, Parlamentare della Repubblica membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Antimafia, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Ministero della Giustizia con un ruolo apicale, acquisito notizie inerenti alle vicende giudiziarie riguardanti TU FA, in particolare comunicandole (per il tramite di ND AL) che, nell'ambito di un procedimento pendente davanti all'a.g. di Napoli, era stata avanzata una richiesta di misura cautelare nei suoi confronti, aiutandola in tal modo ad eludere le indagini (fatto commesso in Napoli ed accertato il 9 marzo 2011).
(capo F) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquisito notizie inerenti al procedimento penale riguardante BO NZ, dirigente di Finmeccanica, in particolare comunicandogli - per il tramite dell'amico RA AN - che nei suoi confronti non erano state ne' adottate ne' richieste misure cautelari personali, aiutandolo in tal modo ad eludere le indagini (fatto commesso in Napoli ed accertato tra il gennaio e l'aprile 2011).
(capo G) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con LF PA, Parlamentare della Repubblica membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Antimafia e all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Ministero della Giustizia con un ruolo apicale, acquisito notizie inerenti alle vicende giudiziarie riguardanti AL ND, in particolare comunicandogli che, nell'ambito di un procedimento pendente davanti all'a.g. di Napoli, era stata avanzata una richiesta di misura cautelare nei suoi confronti, aiutandolo in tal modo ad eludere le indagini (fatto commesso in Napoli e zone limitrofe ed accertato il tra il gennaio e l'aprile 2011).
4. Al La IC è stato addebitato:
- (capo N) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine di Napoli, in concorso con PA LF, Parlamentare della Repubblica membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Antimafia, già magistrato in servizio presso il Ministero della Giustizia con un ruolo apicale, abusando ciascuno dei concorrenti delle rispettive funzioni e qualità - e in particolare acquisendo il La IC su impulso del PA i dati riservati inerenti alla persona di LL LF, imprenditore napoletano specializzato nella costruzione di centrali elettriche, conservati presso il CED del Ministero degli interni, attraverso l'accesso alla banca-dati SDI, e intimorendo il medesimo con la prospettazione della imminente adozione da parte dell'a.g. di provvedimenti restrittivi della libertà, e offrendo il PA la sua protezione avvalendosi della vasta rete di amicizie e relazioni che gli derivavano dalla sua qualità - costretto o comunque indotto il LL a corrispondere al PA varie utilità quali il pagamento di oggetti preziosi e di soggiorni in alberghi ovvero la stipula di contratti di consulenza fittizi in favore di persone amiche o conoscenti (fatto commesso in Napoli ed accertato tra il gennaio e l'aprile 2011);
- (capo P) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine di Napoli, in particolare per acquisire notizie e informazioni riservate inerenti a procedimenti penali da lui o per suo incarico da altri attinte dalle banche-dati in dotazione delle forze di polizia (SDI), accettato la promessa fattagli da PA LF di essere raccomandato per essere inserito nei ruoli dell'AISE (fatti accertati in Napoli tra il gennaio e l'aprile 2011).
5. Quanto al NI, il Tribunale osservava che i fatti di favoreggiamento personale contestati distintamente ai capi C e G dovevano considerarsi unificati in una unica contestazione, in quanto ricollegabili alla medesima condotta di favoreggiamento, per avere il NI, con riferimento alla unitaria vicenda giudiziaria concernente il procedimento penale a carico di TU FA e ND AL, acquisito dal coindagato LF PA notizie relative a una richiesta di applicazione di misure cautelari personali a carico dei predetti (la quale, pur se non accolta dal Giudice per le indagini preliminari, era stata effettivamente avanzata dalla Procura della Repubblica di Napoli), dandone comunicazione al ND e indirettamente, per il tramite di questo, alla TU.
Tale condotta, ad avviso del Tribunale, integrava la fattispecie delittuosa contestata, non essendo fondata la deduzione difensiva secondo cui il NI era chiamato a rispondere delle medesime contestazioni ascritte al ND e alla TU, con conseguente non configurabilità del reato di favoreggiamento personale, stante la clausola di esclusione per i casi di concorso nel reato presupposto contenuta nell'art. 378 c.p.. Gli elementi a carico del NI riposavano sulle dichiarazioni del ND e sulle sue stesse ammissioni, avendo egli dichiarato di avere acquisito informazioni circa le iniziative cautelari a carico del ND e della TU proprio dal PA, il quale aveva interesse ad ottenerne l'appoggio per la sua candidatura alle elezioni politiche del 2008. Erano inoltre indicative della natura dei rapporti intercorrenti tra il NI e il PA il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate.
Con riguardo alla analoga contestazione di cui al capo F, rilevava il Tribunale che il NI, sempre avvalendosi delle notizie fornitegli dal PA, aveva comunicato a NZ BO, dirigente di Finmeccanica, tramite RA AN, amico di quest'ultimo, che nei suoi confronti non erano state avanzate richieste di applicazione di misure cautelari personali. Con riferimento a questo ulteriore addebito, gli elementi indiziari derivavano dalle dichiarazioni dello stesso BO, da quelle del RA e, anche in questo caso, dalle ammissioni del NI e dal contenuto di conversazioni telefoniche documentanti i contatti tra l'indagato e il PA.
Osservava poi il Tribunale che non rilevava ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento il fatto che, in questo episodio, la notizia fornita dal NI concerneva la inesistenza di iniziative cautelari a carico del BO, poiché la informazione resa era comunque idonea a turbare le investigazioni in corso, potendo il soggetto inquisito, proprio contando sulla inesistenza di iniziative cautelari a suo carico, adoperarsi per alterare il quadro indiziario a suo carico.
6. Con riferimento al latitante La IC, ad avviso del Tribunale il fatto di concussione di cui al capo N doveva ritenersi avvalorato in primo luogo dalle dichiarazioni della persona offesa LL LF, che trovavano riscontro nelle evidenze documentali rappresentate dagli accessi abusivi sull'archivio informatico SDI con riferimento alla posizione del LL avvenuti il 31 agosto 2007. Che tali accessi fossero stati effettuati dal La IC risultava, secondo il Tribunale, dal tenore della risposta data il giorno 8 febbraio 2011 dal R.O.S. dei Carabinieri di Napoli alla Procura della Repubblica che proprio al nominativo del La IC aveva fatto riferimento nella sua richiesta di informazioni. Inoltre il LL aveva riferito che della "squadra" adibita dal PA all'ottenimento di notizie riservate faceva parte certamente il m.llo La IC, oltre ad un poliziotto di cui non ricordava il nome;
e il NI aveva precisato che la fonte delle notizie date al PA era appunto il La IC, il quale, attraverso questi servigi, si aspettava un appoggio per l'ottenimento di benefici attinenti al servizio presso l'Arma dei Carabinieri.
Il fatto, poi, integrava la fattispecie di concussione contestata, dato che a fronte della "protezione" offerta al LL, questo - che, come da lui espressamente dichiarato, versava in stato di timore per l'atteggiamento del PA - era stato indotto ad elargire al PA varie utilità, quali regali di oggetti preziosi, soggiorni in alberghi di lusso, stipulazione di finti rapporti di consulenza in favore di amiche del PA;
circostanze in parte riscontrate dalle dichiarazioni di YL OR, e di AR IA BE, beneficiane di utilità corrispondenti a quelle di cui aveva riferito il LL.
Quanto al capo P, osservava il Tribunale che il La IC si era prestato ad ottenere notizie riservate in favore sia del PA sia del giornalista VA IT, direttore del giornale "Avanti", in cambio della promessa di una raccomandazione per il suo inserimento nei ruoli dei servizi segreti militari (AISE). Ciò risultava dalle dichiarazioni di LA LP Patrizio, avvocato di Aversa amico dell'indagato, che aveva avuto modo di accompagnare il La IC sia in una visita presso il PA nel suo ufficio a Montecitorio sia ad un incontro con IT VA, persona che egli sapeva ben addentrata negli ambienti dei servizi segreti;
circostanza quest'ultima confermata dallo stesso IT, il quale aveva precisato di essersi incontrato con il La IC, che gli aveva chiesto di potersi interessare per farlo entrare nei servizi segreti militari, prospettandogli come contropartita notizie interessanti sulle indagini napoletane sui termovalorizzatori in cui erano implicati RT e NO.
Inoltre risultava che effettivamente il La IC nei primi giorni del 2010 era stato convocato dai vertici di detti servizi segreti, sostenendo un colloquio con il Gen. AN.
E, infine, ai contatti tra il La IC e il IT finalizzati ad una raccomandazione per l'entrata nei servizi segreti, aveva fatto cenno anche NI, che, oltre a riferire di essersi personalmente interessato delle aspirazioni del La IC, aveva precisato di avere appreso ciò sia dal PA sia dal Col. Sassu, della Presidenza del Consiglio, il quale gli aveva rivelato che il IT aveva parlato della questione direttamente con il Presidente del Consiglio.
Lo sfruttamento da parte del La IC della propria di posizione di pubblico ufficiale in grado di carpire illegittimamente notizie riservate ad uso altrui, a fronte della promessa dei destinatari di potere influire sul trasferimento ai servizi segreti militari, integrava, ad avviso del Tribunale, la fattispecie di corruzione contestata.
7. Ricorrono per cassazione i predetti indagati.
8. Il NI, dopo avere nel suo ricorso dedotto, a mezzo dei difensori avvocati Fabio AN e ER IR, vari profili di violazione della legge sostanziale e processuale, ha prodotto alla odierna udienza, per il tramite dell'avv. Guido Guerra, formale atto di rinuncia al ricorso recante la data del 3 novembre 2011, con sottoscrizione personale autenticata dall'avv. IR. È stata altresì acquisita l'ordinanza in data 31 ottobre 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, sulla base della ritenuta cessazione delle esigenze cautelari - in relazione a una richiesta di applicazione di pena formulata dal NI per i reati oggetto del presente ricorso - ha revocato la misura cautelare disposta in data 13 giugno 2011.
9. La IC, a mezzo del difensore avv. Bruno Ganino, deduce:
9.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla contestata concussione di cui al capo N in danno dell'imprenditore LL LF.
La nota del Comando R.O.S. di Napoli, richiamata nella ordinanza impugnata, non consentiva affatto di affermare che l'accesso al sistema informatico SDI fosse stato effettuato dal ricorrente, essendosi la risposta del R.O.S. limitata a riferire, rispondendo a una richiesta della Procura della Repubblica di Napoli (che dava per scontato che tale accesso fosse stato effettivamente effettuato dal La IC), che l'indagato, non coinvolto in alcun modo nell'attività investigativa, non era stato autorizzato ad esperire accertamenti in detta banca-dati con riferimento alla posizione del LL.
Inoltre, nulla portava a ritenere che le utilità fornite dal LL al PA nell'arco temporale 2010-2011 fossero collegate alla notizia acquisita dal SDI nell'agosto del 2007, e cioè tre-quattro anni prima;
e anche su questo punto l'ordinanza impugnata non aveva reso una adeguata motivazione.
Non valevano a colmare tale lacuna probatoria i generici elementi indiziari tratti da alcune fonti dichiarative secondo cui il La IC faceva parte della "squadra" a disposizione del PA per il procacciamento a suo favore di notizie concernenti procedimenti in corso davanti all'a.g..
Ciò tanto più in quanto, come dedotto dalla difesa, il rapporto tra il PA e il La IC risaliva a un periodo temporale (primavera- estate 2008) nettamente successivo rispetto all'epoca in cui era avvenuto il contestato accesso al SDI;
epoca in cui il La IC non aveva alcun particolare rapporto con il PA.
Per di più, non era stato considerato che il La IC non aveva percepito denaro o altra utilità dal PA e nulla sapeva delle regalie che il LL avrebbe elargito allo stesso;
e comunque nessuna risposta era stata data dal Tribunale alle specifiche deduzione fatte sul punto dalla difesa.
9.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla contestata corruzione di cui al capo P.
A sostegno della ipotesi accusatoria il Tribunale aveva richiamato in primo luogo proprio la vicenda LL, con ciò ripercorrendo i vizi logico-argomentativi sopra esposti, e in particolare non superando la inconciliabilità temporale tra il supposto accesso del La IC all'archivio SID, che sarebbe avvenuto nell'agosto del 2007, quando egli non aveva alcun rapporto con il PA, e le promesse di raccomandazione per un inserimento nei servizi segreti militari, che invece si sarebbero collocate nell'ottobre-dicembre 2010. In secondo luogo, l'ordinanza faceva leva sulle generiche dichiarazioni di LA LP e su quelle di IT, non considerando che relativamente ai rapporti tra quest'ultimo e il ricorrente, oggetto specifico della contestazione di corruzione di cui al capo L, lo stesso G.i.p. aveva ritenuto di non accogliere la richiesta cautelare, osservando che sui procedimenti penali cui il IT era interessato era caduto il segreto istruttorie Quanto alle richiamate dichiarazioni di NI e del Gen. AN, esse non dimostravano altro se non l'interesse manifestato dal La IC di entrare a fare parte dei servizi segreti militari.
In realtà, dunque, la ordinanza impugnata si era fondata su mere congetture, non evidenziandosi in essa alcun argomento concreto indicativo di una condotta di rivelazione di un segreto di ufficio da parte del La IC e tanto meno di un accordo corruttivo intercorso tra il ricorrente e il PA incentrato sul procacciamento di notizie riservate a fronte di una promessa di aiuto ad appoggiare l'aspirazione del primo a entrare nei servizi segreti. Nè il Tribunale aveva dato alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive incentrate sui suddetti argomenti logico-fattuali.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura carceraria.
Il Tribunale non aveva adeguatamente motivato sul punto, desumendo le esigenze cautelari sulla mera base della ritenuta gravità degli indizi.
Infatti, quanto al pericolo di reiterazione di analoghi delitti, nella ordinanza impugnata si faceva riferimento esclusivo alla gravità dei fatti, senza alcuna considerazione della personalità dell'imputato e dell'assenza di precedenti penali, in contrasto con gli approdi espressi in argomento dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riguardo, poi, al ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non era stata evidenziata alcuna possibilità concreta di interferenza da parte dell'indagato.
Infine, nessuna adeguata motivazione è stata offerta in punto di necessità di applicazione della misura carceraria, non essendo stato preso in considerazione il fatto che il La IC, ove posto nella condizione di non potere svolgere ulteriormente il proprio servizio nell'Arma dei Carabinieri attraverso una misura interdittiva, non avrebbe potuto concretamente ne' reiterare analoghe condotte criminose, ne' inquinare le prove, e nemmeno avrebbe ragioni per darsi alla fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del NI va dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la intervenuta revoca della misura cautelare oggetto della impugnativa.
2. Il ricorso del La IC è fondato, con riferimento ad entrambi gli addebiti cautelari, per carenza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza.
3. Con riferimento al capo N, nell'ordinanza impugnata si da per accertato che il m.llo La IC abbia, su istigazione del PA, acquisito in data 31 agosto 2007 i dati relativi a procedimenti riguardanti l'imprenditore LF LL accedendo al CED del Ministero dell'interno (sistema SDI), al fine di utilizzarli per indurre il LL a elargire al PA le utilità descritte nella incolpazione, come in effetti avvenuto.
La prova risiederebbe nella nota di risposta data l'8 febbraio 2001 dal R.O.S. dei Carabinieri a una richiesta del 5 febbraio precedente della Procura della Repubblica di Napoli, in cui si comunicava, in particolare, che "il Mar. La IC RI, in data 31.8.2007, non risultava essere stato autorizzato ad esperire diretti accertamenti pressi il CED (...) nei confronti di LL LF".
Il Tribunale osserva al riguardo, conformemente a quanto ritenuto dal G.i.p., che il tenore di questa nota di risposta sia da intendere ponendolo in collegamento con quello della richiesta della Procura, con la quale si invitava il R.O.S. a comunicare, "con riferimento all'allegata documentazione, relativa alle interrogazioni al CED (...) effettuate dal Maresciallo La IC RI sul conto di LL LF (...) nella data del 31.8.2007 (...) se il predetto Ufficiale di P.G. fosse stato autorizzato ad accedere alla Banca Dati in uso alle FF.PP. interrogando l'archivio sul conto di LL LF"; nel senso, cioè, che il R.O.S. aveva implicitamente confermato che effettivamente il m.llo La IC avesse effettuato in data 31 agosto 2007 interrogazioni presso il CED.
Ora, in primo luogo, non è stato chiarito se esistessero effettivamente dati documentali sulla base dei quali l'Ufficio di Procura abbia desunto che gli accessi al CED sulla posizione del LL nella data del 31 agosto 2007 fossero stati effettuati proprio dal m.llo La IC.
In altra parte della stessa ordinanza impugnata, infatti, ci si limita a notare che il P.m., "in possesso della schermata del sistema informatico delle Forze di polizia che evidenziava, in data 31 agosto 2007, reiterati accessi sul conto di LL LF" (senza che si precisi l'identità dell'autore degli accessi), aveva disposto la citazione a s.i.t. del LL. Quest'ultimo non risulta abbia fatto alcun riferimento al La IC, menzionando solo le "attenzioni" nei suoi confronti del PA.
In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la risposta data dal R.O.S., stando al suo tenore formale, non implica affatto, per necessaria deduzione logica, che detto Comando abbia implicitamente confermato che il m.llo La IC quel giorno di agosto del 2007 avesse effettivamente operato accessi al CED. Nella comunicazione di risposta, il R.O.S. si limitò solo ad riferire, riscontrando una precisa richiesta di informazioni della Procura, che il m.llo La IC, alla data del 31 agosto 2007, "non risultava essere stato autorizzato ad esperire accertamenti presso il CED"; ma non anche che il La IC tale accesso avesse effettivamente operato.
Trattandosi di punto decisivo ai fini della tenuta del quadro indiziario in ordine all'addebito di cui al capo N, l'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, dovendosi in sede di rinvio verificare se, al di là degli equivoci dati di cui si è sopra detto, sussistano elementi, documentali o di altra natura, tali da far ritenere che effettivamente fosse stato il La IC a effettuare interrogazioni sul CED delle forze di polizia sulla posizione del LL il 31 agosto 2007.
A tal fine, nella economia della condotta descritta nel riferito capo N, in sede di rinvio dovrà inoltre essere meglio approfondito il collegamento tra questa abusiva interrogazione del CED da parte, in ipotesi, del La IC, con il fatto di cui si discute, che risulta essere stato contestato come "accertato tra il gennaio e l'aprile 2011", e cioè a una considerevole distanza temporale (poco meno di quattro anni); aspetto per nulla approfondito dall'ordinanza impugnata, che si limita ad osservare che il LL aveva riferito di una condotta di pressione esercitata dal PA nei suoi confronti nel corso di molti anni, a partire dal 2006.
Ciò tanto più che il Tribunale non ha speso parola per sorreggere con specifici dati indiziari l'ipotesi accusatoria secondo cui il La IC, prestandosi a ottenere dati riservati sul LL, fosse ben consapevole di contribuire a una condotta intimidatoria svolta nei confronti dell'imprenditore dal PA al fine di un illecito tornaconto personale solo di quest'ultimo; potendo in alternativa essere ravvisabili a carico del La IC esclusivamente le ipotesi di reato di cui agli artt. 326 o 615 ter c.p., sussistendone i presupposti di fatto.
4. Venendo all'ulteriore capo di accusa, deve essere puntualizzato che l'addebito di cui al capo P, stando alla sua formulazione, e in assenza di alcuna sua successiva formale messa a punto in relazione allo sviluppo del procedimento cautelare, ha ad oggetto condotte illecite di acquisizione da parte del La IC di notizie e informazioni riservate, genericamente rimandando, per la "descrizione" di esse, ai "precedenti capi" della stessa ordinanza cautelare.
Ora, va considerato che, se si fa eccezione per il capo N, per tutti i capi che nella epigrafe di detta ordinanza annoverano il La IC quale autore o compartecipe di condotte delittuose, variamente qualificate, ma tutte inerenti ad un'attività materiale implicante la conoscenza di notizie abusivamente acquisite, ad uso di PA LF, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non sussistere l'elemento dei gravi indizi di colpevolezza (capo B - concussione in danno di PE De IN -; capo C - favoreggiamento di FA TU;
capo D - favoreggiamento di NI RD -; capo H - favoreggiamento in favore di TI NI;
capo I - favoreggiamento personale dei componenti della c.d. P3 -; capo L - corruzione da parte di IT VA;
capo M - corruzione da parte di AN CH;
capo O - concussione in danno di SO MA).
Per l'esattezza, per il capo B è stata ritenuta configurabile una generica condotta abusiva, non meglio qualificata penalmente, diretta all'acquisizione di notizie (non riservate) circa una denuncia che un imprenditore intendeva presentare;
per i capi C, H, I, M, e O si è ritenuto non esservi indizi sufficienti di un coinvolgimento del La IC nella captazione di notizie riservate;
per il capo D, menzionato ai soli "fini della contestazione" non si formula alcuna argomentazione;
e per il capo L, si è ritenuto che mancassero elementi per ritenere che il La IC avesse compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Quanto al capo N, si è già detto della carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza di indizi di colpevolezza con riferimento sia alla specifica condotta addebitata al La IC sia all'assunto che essa fosse stata consapevolmente posta in essere su mandato del PA al fine di una pressione intimidatoria sull'imprenditore LL.
Al La IC era stato contestato anche il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere in concorso con PA LF, NI UI e PE NU (finalizzata programmaticamente all'acquisizione di notizie riservate da sfruttare a fini di favoreggiamento personale o di concussioni). Sennonché, pur affermandosi l'esistenza di una "relazione stretta e consolidata" tra il PA e il La IC, incentrata sul ruolo da quest'ultimo svolto di acquisizione di notizie riservate relative a procedimenti penali, l'ordinanza del G.i.p., esclusa la concludenza di elementi indicativi della partecipazione del NU, si è espressa nel senso della insufficienza di indizi idonei a sostenere la ipotesi di un programma comune tra i restanti tre indagati NI, PA e La IC.
La conclusione da trame è che il complessivo quadro indiziario non appare agevolmente compatibile con la tenuta logico-giuridica della contestazione di cui al capo P, che implicherebbe la plausibilità dell'assunto della esistenza di una serie di condotte contrarie ai doveri di ufficio (descritte in precedenti capi di addebito) poste in essere dal La IC a favore del PA a fronte dell'utilità di una sponsorizzazione da parte di quest'ultimo ai fini di un suo inserimento nei ranghi AISE;
assunto che, una volta quasi del tutto sgretolatasi (fatta eccezione, al più, per la condotta sub B) la tenuta indiziaria delle condotte cui fa rinvio il capo P (in conseguenza delle stesse conclusioni cui è pervenuto il G.i.p. e di cui sopra si è fatto cenno), viene a perdere gran parte della sua consistenza oggettiva. In altri termini, resa impalpabile la prova indiziaria di un'attività di illecita intelligence svolta dal La IC a favore del PA, viene a risultare sfumato, e comunque non adeguatamente dimostrato, il sinallagma posto a base dell'addebito, relativo all'appoggio che il PA avrebbe offerto al La IC quale compenso per le informazioni ricevute. Ma anche sotto l'aspetto soggettivo del concorso del PA, e quindi della verifica della esistenza del binomio corruttore-corrotto (elemento necessario ai fini della configurabilità di un reato bilaterale quale la corruzione, e del quale quindi ci si deve qui sia pur incidentalmente occupare) sono riscontrabili serie carenze argomentative.
Infatti, come anche esplicitato nella separata sentenza emessa dal Collegio all'esito di questa stessa Camera di consiglio nel ricorso proposto da LF PA (R.G. 36256/11) avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 3 agosto 2011, avente ad oggetto il medesimo provvedimento cautelare del G.i.p. di Napoli in data 13 giugno 2011, l'ordinanza qui impugnata non chiarisce adeguatamente quali siano gli elementi indicativi di un accordo corruttivo tra il La IC e il PA.
Che il La IC abbia tentato in vari modi di ottenere "raccomandazioni" per realizzare la sua aspirazione di entrare a fare parte dei servizi segreti militari è aspetto adeguatamente illustrato, e del resto non contestato dallo stesso ricorrente. Ma che egli abbia in particolare condizionato un'attività di illecita acquisizione di notizie riservate a favore del PA (di per sè, come detto, non sufficientemente chiarita nei suoi precisi termini, modalità e tempi) ad un appoggio di quest'ultimo, è assunto che non risulta fondare su dati inequivocabili.
Va considerato che il La IC, ai fini del colloquio con il Gen. PE AN, avvenuto nell'ottobre 2010, ottenne in primo luogo la raccomandazione di VA IT, come risulta dalle sia pur reticenti dichiarazioni di quest'ultimo, e soprattutto da quelle del NI (fatto considerato dal capo L, per il quale il G.i.p. ha escluso una provvista indiziaria tale da rendere configurabile il reato di corruzione). Nel provvedimento cautelare si afferma che, successivamente, il La IC, si era rivolto, per un simile appoggio, ad "altra persona", che è stata individuata nel PA, sulla base delle dichiarazioni dell'avv. Patrizio LA LP e di quelle, sia pure meno precise, del NI, e si conclude nel senso che la promessa di raccomandazione era stata fatta dal PA in cambio di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del La IC, quali "l'accesso abusivo ai sistemi informatici (...) compiuto in relazione all'imprenditore LL LF e l'intervento nella vicenda De IN di cui al capo B della rubrica". Ora, con riguardo alla vicenda LL, oltre a quanto già sopra rilevato circa la carenza di motivazione circa la prova dell'accesso da parte del La IC all'archivio SDI, va osservato che questo accesso, come ricordato, si colloca nell'agosto del 2007, mentre l'opera di raccomandazione prestata dal PA è riferita ai primi mesi del 2011; sicché, solo stando al dato temporale, la raccomandazione non poteva certo essere condizionata alla effettuazione della condotta illecita, in ipotesi già realizzatasi. Quanto, poi, alla vicenda De IN, a parte, anche in tal caso, una sia pur meno macroscopica incompatibilità temporale (risalendo tale vicenda al luglio 2010), va considerato che il provvedimento cautelare, come sopra si è già rimarcato, non è stato in grado di qualificare la condotta del De IN in precisi termini di attività contraria ai doveri di ufficio.
In ogni caso l'ordinanza impugnata (e ancor prima quella del G.i.p.) da per scontato quello che avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica dimostrazione;
e cioè che la raccomandazione prestata dal PA a favore del La IC fosse strettamente condizionata al procacciamento da parte di questo di notizie riservate, e che ne costituisse, dunque, la "retribuzione"; il tutto conformemente all'indiscusso principio, ricordato anche dalla ordinanza impugnata, secondo cui, ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti provata, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta prestazione della utilità (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382).
Si impone pertanto anche su tale capo, per tutti i rilievi sopra formulati, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del NI per sopravvenuta mancanza di interesse.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti del La IC e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012