Massima: In base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di rimessione, erano parti del giudizioa quo, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di chi interviene nel giudizio principale solo successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti: S. 85/2017 - mass. 39584; O. 14/2022 - mass. 44482; O. 24/2015 - mass. 38215). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sono dichiarati inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri).
Massima: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle c.d. parafarmacie, l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. […]
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