Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
È configurabile il tentativo di abuso d'ufficio qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ponga in essere, in violazione di legge o di regolamento o del dovere di astensione, atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto.
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Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per bonifici in entrata non registrati in contabilità? In questi casi, l'Ufficio presume che le somme accreditate sul conto corrente costituiscano compensi o ricavi non dichiarati. La normativa fiscale, infatti, attribuisce valore presuntivo ai movimenti bancari: se non giustificati, vengono automaticamente considerati reddito imponibile. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e interessi, e nei casi più gravi anche contestazioni penali. Tuttavia, non sempre l'accertamento è fondato: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la natura non imponibile delle somme. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2009, n. 26617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26617 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/04/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 736
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1978/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO;
contro la sentenza del 31 luglio 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro;
nel procedimento a carico di:
EL GI, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato CARRATELLI Nicola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di GI SE, imputato del reato di cui agli artt. 56 e 323 c.p., per avere, nello svolgimento delle funzioni di assessore al lavoro della Regione Calabria, venendo meno all'obbligo di astensione, proposto la nomina (con nota del 5.8.2005) del coniuge, LU RE, quale componente esterno all'amministrazione regionale con funzioni di responsabile amministrativo della segreteria particolare dello stesso assessorato di cui egli era titolare, nomina che veniva formalizzata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in data 16.9.2005, cui però non seguiva la stipulazione del relativo contratto, ne' la corresponsione di emolumenti.
Il G.u.p. ha ritenuto che non fossero stati acquisiti elementi sufficienti e idonei a sostenere l'accusa in giudizio, motivando in particolare la sentenza di proscioglimento in relazione alla mancata prova dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale perseguito. Contro questa decisione il procuratore della Repubblica di Catanzaro ha presentato appello, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Catanzaro.
Nell'atto di impugnazione il ricorrente lamenta una contraddizione della sentenza che, dopo aver esordito affermando che il proscioglimento si giustifica in ragione della insufficienza degli elementi probatori a carico dell'imputato, successivamente argomenta sostenendo che difetta un elemento oggettivo del reato, cioè il vantaggio patrimoniale ingiusto, senza considerare che la contestazione riguardava un tentativo di abuso d'ufficio, che si caratterizza proprio per la mancata realizzazione dell'evento del vantaggio patrimoniale o del fanno ingiusto.
Secondo il pubblico ministero si sarebbe trattato di una assunzione di favore effettuata in violazione della disposizione che impone l'obbligo dell'astensione, senza che possa avere rilievo la circostanza che nella normativa regionale non vi fosse ancora un divieto che espressamente impedisse all'assessore di assumere parenti nelle strutture amministrative della segreteria personale. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva, con cui chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile per assoluta genericità e per mancanza di specificazione delle ragioni di diritto su cui si fonda. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata trascura che il reato di abuso d'ufficio è stato contestato nella forma del tentativo, ipotesi configurabile dal momento che l'art. 323 c.p. delinea un reato di danno, non più di pericolo, con la conseguenza che può configurarsi il tentativo qualora l'agente ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto (Sez. 6, 24 giugno 1998, n. 10136, P.G. in proc. Ottaviano ed altri).
Invece, la sentenza argomenta come se l'oggetto del giudizio fosse un abuso d'ufficio consumato, tanto è vero che il proscioglimento dell'imputato viene giustificato con la mancanza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale.
Ora, perché si realizzi il tentativo è necessario che la condotta posta in essere sia in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero, come nel caso di specie, del dovere di astensione e, inoltre, che sia univocamente diretta al perseguimento di un fine illecito e idonea al raggiungimento dello scopo. Trattandosi di reato di evento l'ipotesi del tentativo deve essere verificata dal giudice attraverso un giudizio prognostico sulla idoneità degli atti a realizzare l'ingiusto danno o l'ingiusto vantaggio, senza ricercare la prova in natura dell'esistenza di tali elementi, necessariamente mancanti nella fattispecie tentata. In altri termini, il giudice avrebbe dovuto valutare l'idoneità degli atti posti in essere dall'imputato verificando la loro capacità di produrre in concreto l'evento sulla base di un giudizio di prognosi postuma, cioè rapportandosi alle circostanze esistenti al momento della condotta.
Per queste ragioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio al G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, in persona di altro magistrato, perché proceda ad un nuovo giudizio, uniformandosi alla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009