Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 1
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Sentenza 28 febbraio 1989

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L'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente che la esercita, è un'attività di natura privata e, conseguentemente, agli operatori bancari, quando esplicano la normale attività di raccolta del risparmio e di Esercizio del credito, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di cui agli artt. 357 e 358 cod. proc. pen.. ( nello stesso senso sez. Unite udienza 28 febbraio 1989 sent. N. 4 in proc. vita e altri).*

È configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il dipendente dell'istituto bancario, assumendo arbitrariamente i poteri dell'organo di amministrazione competente ad autorizzare il superamento dei limiti del fido o della provvista del conto corrente di corrispondenza, abbia concesso un fido al cliente violando, in collusione con lo stesso, le norme sugli affidamenti stabilite dagli istituti in modo da realizzare sostanzialmente un'arbitraria disposizione di beni della banca a profitto di terzi. (nello stesso senso sez. Unite udienza 28 febbraio 1989 sent. N. 4 in proc. vita e altri).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 1
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1
    Data del deposito : 28 febbraio 1989

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