Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
Le irregolarità in tema di formazione dei collegi incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen., solo quando sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni "extra ordinem" perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare. (Nel caso di specie, relativo a giudizio di appello in cui un membro del collegio, astenutosi per aver pronunciato la sentenza di primo grado, era stato sostituito alla successiva udienza senza la previa trasmissione al presidente della Corte della dichiarazione di astensione, la S.C. ha escluso la nullità, non emergendo alcuno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 39239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39239 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
39 239/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/07/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1260 Dott. NICOLA MILO - Consigliere - Dott. FRANCESCO SERPICO REGISTRO GENERALE N. 16307/2013 - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RI N. IL 20/01/1951 avverso la sentenza n. 1909/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 18/02/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFRED, MONTAGNA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso- Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. CARlo D: MASeis che ha concluso per l'accoglimento del riconso - Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2013 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 24 febbraio 2009, che dichiarava RO RI colpevole del delitto di ricettazione di un assegno bancario provento di furto, commesso in danno di OT ME ON in epoca anteriore e prossima al 12 agosto 2003, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.
2. Con ordinanza emessa in data 4 luglio 2011 la Corte di merito dichiarava l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. L'ordinanza veniva quindi impugnata con ricorso per cassazione e la Corte di legittimità, con sentenza del 24 aprile 2012, ne disponeva l'annullamento con rinvio, ritenendo manifestamente illogica e carente la motivazione, per avere la difesa dell'imputato indicato sia i punti della decisione oggetto di censura, sia le ragioni in fatto ed in diritto poste a base dell'impugnazione, nel rispetto dei canoni stabiliti dall'art. 581 c.p.p. .
3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RO RI, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 34, 36, 125 e 179 c.p.p., a causa della irrituale procedura di astensione operata dalla Corte di merito relativamente ad un componente del Collegio astenutosi per incompatibilità dalla partecipazione al processo, avendo quest'ultimo emesso la impugnata sentenza di primo grado del 24 febbraio 2009: la Corte, nel caso di specie, si è limitata ad un mero rinvio all'udienza del 18 febbraio 2013, pronunciando la sentenza senza provvedere a trasmettere la dichiarazione di astensione al Presidente della Corte d'appello.
3.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 648, 62, n. 4, 62-bis c.p., nonché agli artt. 125 e 597 c.p.p., in quanto la Corte d'appello, per un verso, avrebbe potuto ritenere la configurabilità dell'ipotesi attenuata in ragione del modestissimo importo riportato nel titolo (ossia, ottocento euro) e della sostanziale marginalità della vicenda, e, per altro verso, con riferimento alla valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, non avrebbe dovuto considerare solo il valore economico della cosa ricettata, ma tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito, e pertanto ad esso riconducibili, la cui tenuità-gravità avrebbe dovuto apprezzarsi in termini oggettivi e nella globalità dei relativi effetti, aspetti, questi, affatto valutati nell'impugnata pronunzia.
3.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p., non avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche ed avendo rinviato in forma generica ed aspecifica alle precensure, peraltro datate, a carico del ricorrente, la cui condotta appare connotata da assenza di professionalità criminale e da un rilevante disagio indotto da un'evidente precarietà economica. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ли 1 5. La prima censura non può trovare accoglimento, ove si consideri che lo stesso ricorrente non nega l'effettività del mutamento nella formazione del collegio giudicante a seguito della rilevata incompatibilità di un suo componente, e che le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici – nella cui asserita inosservanza si risolve essenzialmente il vizio dal ricorrente dedotto - non si considerano attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, dep. 22/02/2011, Rv. 249450). Invero, le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (Sez. 1, n. 16214 del 05/04/2006, dep. 11/05/2006, Rv. 234216), ossia quando risultino o siano comprovate situazioni extra ordinem, caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e prodottesi al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, dep. 12/04/2005, Rv. 231338). Occorre, pertanto, che si determini uno stravolgimento dei principii e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, dep. 27/11/2012, Rv. 254284), evenienze procedimentali, quelle or ora considerate, non emerse dalle allegazioni difensive, né rilevabili dagli atti.
6. Manifestamente infondata deve ritenersi anche la seconda doglianza, ove si consideri, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, dep. 25/02/2011, Rv. 249226), che, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato, e che la invocata circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può ritenersi integrata per il solo fatto della scarsa entità del valore della cosa (nella specie, un modulo di assegno bancario), occorrendo far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno (Sez. Un., n. 35535 del 12/07/2007, dep. 26/09/2007, Rv. 236914; Sez. 2, n. 36916 del 28/09/2011, dep. 13/10/2011, Rv. 251152), profili di merito, quelli or ora indicati, sui quali la Corte d'appello ha congruamente ed esaustivamente espresso le ragioni giustificative del proprio convincimento, facendo riferimento alla personalità dell'imputato ed al carattere oggettivamente non esiguo dell'importo del titolo oggetto di ricettazione (pari alla somma di ottocento euro).
7. Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, il terzo motivo di doglianza - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente dedotto in ricorso - ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento agli specifici criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla 2 ли sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
8. Alla declaratoria d'inammissibilità, conclusivamente, consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 4 luglio 2013. Presidente Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Nicola Milo dr. Gaetano De Amicis, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 SET 2013 Piera Esposito埔 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T R O C