Versione
1 gennaio 1948
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8 maggio 2012
8 maggio 2012
Art. 81. ((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)) . ((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)) . ((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
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- 1. Il futuro nella Costituzionehttps://www.iusinitinere.it/ · 72.98028
[…] Cosa dice la nostra Costituzione È possibile intravedere una sfumatura, per così dire, […] vi è la nozione di popolo, di cui all'articolo 1 Cost[2]., […] Per quanto concerne gli articoli 81[10] e 97 Cost.[11], […] al rapporto tra tutela ambientale e diritti delle generazioni future, v. https://www.iusinitinere.it/la-tutela-giuridica-dellambiente-nel-diritto-costituzionale-44251, […] in Federalismi.it, 30 giugno 2021. [10] Art. 81: Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, […] salvo i casi stabiliti dalla legge. [12] Si cita in merito alla sostenibilità dei bilanci la sentenza 18 del 2019 della Corte costituzionale, secondo la quale «L'equità intergenerazionale comporta, […]
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- 1. Corte Cost., sentenza 19/04/2021, n. 72Massima: È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione, sul punto, della Regione resistente - il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett.s), Cost. - degli artt. 42, 43 e 44 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. (Nella specie la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta e satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate ad opera della legge reg. Basilicata n. 28 del 2018). (Precedente citato: sentenza n. 234 del 2017).Massima: Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 - impugnato dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - non rileva ai fini della decisione il sopravvenuto art. 8, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 10 del 2020 - che è intervenuto sul testo dell'art. 15 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2016, come modificato dalla disposizione impugnata -, dovendosi escludere che l'intervento del legislatore lucano abbia assicurato la copertura finanziaria ritenuta mancante dal ricorrente.Leggi di più...
- norme della regione basilicata·
- ricorso del governo·
- lamentata violazione del principio di copertura delle spese·
- non fondatezza della questione.·
- insussistenza·
- miniere, cave e torbiere·
- appalti pubblici·
- copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio·
- estinzione del processo.·
- rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione, sul punto, della regione resistente·
- bilancio e contabilità pubblica·
- ius superveniens modificativo della disposizione impugnata·
- estensione all'anno 2018·
- sopravvenienze nel giudizio in via principale·
- ininfluenza sul giudizio di legittimità costituzionale.