Sentenza 4 marzo 2016
Massime • 2
Qualora l'intercettazione sia legittimamente autorizzata per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili all'interno dello stesso procedimento anche per gli altri reati che emergano dall'attività di captazione, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen.
La mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia, per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullità, in ragione del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perizia relativa alla trascrizione di intercettazioni).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2016, n. 26817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26817 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2016 |
Testo completo
2 6 8 1 7/ 1 6 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Carlo ZAZA - Presidente - Sent. n. 739 sez. Grazia MICCOLI Relatore - UP 04/03/2016 Paolo MICHELI R.G.N.45105/2016 Ferdinando LIGNOLA Roberto AMATORE ha pronunciato la seguente . SENTENZA : sui ricorsi proposti da CE LV, nato a [...] il [...] LA ST, nato a [...], il [...] TO LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29 aprile 2015 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Grazia Miccoli. Conclusioni delle parti -Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Delia CARDIA, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per prescrizione limitatamente al capo 15 e rigetto del resto. -Per le parti civili Ministero della Giustizia e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'avv. Massimo BACCHETTI ha concluso chiedendo la conferma della sentenza e depositando nota spese. -Per il ricorrente OR TO, l'avv. Luca PIETRINI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. -Per il ricorrente NO LA, l'avv. Scipione DEL VECCHIO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. -Per il ricorrente OR CE, l'avv. Riccardo BALATRI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2015 la Corte d'appello di Genova, per quanto di interesse in questa sede, decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dagli imputati OR CE, OR TO e NO LA, così statuiva in relazione alla posizione di questi ultimi:
1.a. in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a OR CE, confermando la condanna di questi per i reati di cui ai capi 1 (artt. 81 cpv, 319, 319 bis, 321 cod. pen.), 2 (artt. 61 n. 2, 110, 479 in relazione all'art. 476 cod. pen.), 4 (artt. 319, 319 bis, 321 cod. pen.), 5 (artt. 110 e 356 cod. pen.), 6 (artt. 61 n. 9, 110, 640 commi 2 n. 1, cod. pen.), 10 (artt. 110, 353, comma II, cod. pen.), 15 (artt. 61 n. 9, 110, 640 commi 2 n. 1, cod. pen.), 18 (artt. 110, 353, comma II, cod. pen.), 25 (artt. 319, 319 bis, 321 cod. pen.), 36 (artt. 61 n. 9, 110, 640 commi 2 n. 1, cod. pen.), 38 (artt. 61 n. 9, 81 cpv, 110, 640 commi 2 n. 1, cod. pen.), 40 (artt. 61 n. 2 e 479 cod. pen.) e 41 (artt. 61 n. 9, 110, 640 commi 2 n. 1, cod. pen.), con mantenimento delle statuizioni civili e condanna, in solido con gli altri imputati, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile;
1.b. confermava l'affermazione di responsabilità di OR TO per i reati di cui ai capi 2 (artt. 61 n. 2, 110, 479, in relazione all'art. 476 cod. pen.), 3 (artt. 319, 319 bis, 321 cod. pen.) e 4 (artt. 319, 319 bis, 321 cod. 2 pen.);
1.c. confermava, altresì, l'affermazione di responsabilità di NO LA per i reati di cui ai capi 8 (artt. 61 n. 2, 110, 479, in relazione all'art. 476 cod. pen.), 10 (artt. 110, 353, comma II, cod. pen.), 11 (artt. 61 n. 2, 110, 479, in relazione all'art. 476 cod. pen., 18 (artt. 110, 353, comma II, cod. pen.) e 21 (artt. 61 n. 2, 110, 479, in relazione all'art. 476 cod. pen.).
2. Il presente processo costituisce uno stralcio di un più ampio procedimento, avente ad oggetto vari reati contestati ai suddetti imputati, frutto di indagini riguardanti la regolarità dell'esecuzione di alcuni lavori all'interno della Casa di Reclusione di Massa (di cui lo CE era all'epoca dei fatti direttore), che evidenziavano una serie di reati (corruzione, falso, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture ed altro) commessi, in concorso tra loro, da pubblici ufficiali ed altri soggetti, alcuni dei quali giudicati in separata sede.
3. Con atto a firma del difensore, ha proposto ricorso l'imputato OR CE.
3.1. Con il primo motivo è stata denunziata violazione della legge processuale. All'udienza dibattimentale del 10 novembre 2010 la difesa aveva sollevato l'eccezione afferente la nullità del decreto con il quale era stato disposto il giudizio immediato, sebbene fosse ancora pendente il giudizio di legittimità di cui agli artt. 309 e seguenti cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva respinto l'eccezione ritenendo di aderire a quella giurisprudenza che sostiene che la richiesta di giudizio immediato possa essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame.
3.2. Con il secondo motivo viene denunziata ancora una volta violazione di legge processuale in relazione all'art. 266 cod. proc. pen. Sempre all'udienza dibattimentale del 10 novembre 2010 la difesa aveva dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché disposte per l'accertamento di reati per i quali non è consentito l'utilizzo del mezzo captativo. L'eccezione, reiterata in sede di appello, era stata respinta. Si sostiene che il reato di cui all'art. 356 cod. pen., unico reato in relazione al quale era stata disposta l'attività di intercettazione, non sarebbe ascrivibile al direttore del carcere CE, perché si tratta di reato proprio dell'imprenditore.
3.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge processuale in riferimento all'art. 292 cod. proc. pen. Oggetto della censura difensiva è stato in primo luogo il decreto di proroga di 3 intercettazione telefonica del 3 marzo 2009, in quanto su di esso risultava apposto solo uno "scarabocchio", privo del timbro del cancelliere, dell'identificazione di costui e della data del deposito. La difesa, inoltre, eccepisce la nullità della richiesta di proroga a firma del P.M. in i data 13 febbraio 2009 perché privo del timbro della cancelleria della Procura della Repubblica, della data di deposito, nonché della data e timbro di deposito dell'atto nella cancelleria del GIP.
3.4. Con il quarto motivo viene eccepita violazione di legge processuale in relazione all'art. 228, comma 2, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che avrebbero errato i giudici di merito nel rigettare l'eccezione di nullità della perizia di trascrizione delle conversazioni intercettate, avendo il perito fatto ricorso all'ausilio di collaboratori per i quali non era stato autorizzato.
3.5. Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di corruzione ("gara fari") di cui al capo 1). Viene dedotto anche il "travisamento del fatto". Il ricorrente si duole in primo luogo del fatto che la Corte territoriale, facendo : riferimento alla tipologia del reato contestato (a concorso necessario), ha veicolato "tesi ed argomentazioni dialettiche espresse nella pronuncia definitiva a carico del corruttore CR". Tale impostazione avrebbe influito sulla ricostruzione del contenuto delle prove. Vengono quindi indicati una serie di elementi a sostegno della carenza di prova del coinvolgimento dello CE nella vicenda corruttiva come contestata, con indicazione delle risultanze processuali che supporterebbero la tesi difensiva in ordine a una lettura diversa dei fatti.
3.6. Con il sesto motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di corruzione di cui ai capi 2), 4), 5) e 6).
3.6.1. In ordine all'imputazione di cui al capo 2), la Corte territoriale avrebbe tratto la prova del coinvolgimento dell'imputato dalla lettera contratto datata 25 marzo 2009, a firma di CR, non presente in quella data in Istituto, non tenendo conto che l'attività del Direttore in ordine a tale missiva cessava al momento della sottoscrizione avvenuta il 13 marzo 2009. Da ciò conseguirebbe che tutte le argomentazioni inerenti la falsità della firma del CR, avvenuta il 25 marzo (pagg. 105-108 della sentenza) non rilevano ai fini del concorso del ricorrente alla realizzazione del reato in contestazione. Indica poi il ricorrente una serie di elementi che confuterebbero la tesi del falso finalizzato al pagamento in anticipo della fattura. Sostiene, quindi, che si tratterebbe di un falso innocuo.
3.6.2. In ordine all'imputazione di cui al capo 4 (turbativa d'asta relativa alla gara dei fari), sostiene il ricorrente che erronea, illogica e frutto di 4 argomentazioni in antitesi a normative di legge e circolari ministeriali sarebbe l'affermazione che il direttore abbia esercitato pressioni su AR per fare aggiudicare la gara alla ditta di CR in danno della "Control", che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa. Indica quindi una serie di elementi di fatto e risultanze processuali a sostegno della propria tesi difensiva.
3.6.3. Riguardo il reato di frode in pubbliche forniture (capo 5) e quello di truffa (capo 6) in relazione alla tematica della "gara dei fari", in primo luogo il ricorrente ribadisce che il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. è reato proprio dei * soggetti attivi indicati nella stessa fattispecie, mentre la condotta agevolatrice del pubblico ufficiale potrebbe integrare semmai il delitto di abuso d'ufficio. Sostiene quindi che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le argomentazioni della difesa a confutazione dei rilevi tecnici del testimone dell'accusa.
3.7. Con il settimo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 10 (turbativa d'asta "gara della rotonda"). La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare alcuni elementi di prova ed avrebbe errato nella valutazione di altri, che comproverebbero l'estraneità dell'imputato "a qualsivoglia procedura seguita dall'ufficio delle Opere Pubbliche" e l'urgenza dei lavori.
3.8. Con l'ottavo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 15 (reato di truffa "infermeria"). Il ricorrente rappresenta una serie di elementi di fatto e risultanze processuali a sostegno della tesi difensiva della insussistenza della sua condotta fraudolenta.
3.9. Con il nono motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 18 (turbativa d'asta "pozzo artesiano"). Anche con tali doglianze il ricorrente indica elementi di fatto e risultanze processuali che sarebbero state erroneamente valutate o trascurate dalla Corte territoriale, che comproverebbero l'urgenza dell'opera e che la domanda di intervento dello CE, oltre a risolvere problemi di sicurezza, avrebbe procurato un notevole risparmio per l'amministrazione.
3.10. Con il decimo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 25 (gara "area verde"). Deduce il ricorrente che anche rispetto a tale imputazione "la motivazione è incongruente, caratterizzata da manifesta illogicità, travisamento dei fatti e delle emergenze probatorie". Sostiene quindi che non sono stati specificati quali "sarebbero stati i prezzi vantaggiosi" e quindi il profitto del reato di corruzione, né vi sarebbe la prova che la ditta dell'NE avrebbe effettuato lavori per lo CE senza essere 5 pagato.
3.11. Con l'undicesimo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 36 e 38 (truffa "badge"). Sostiene il ricorrente che, in assenza di un atto negoziale, alla dirigenza penitenziaria si deve applicare la norma generale della dirigenza statale contrattualizzata e che le risultanze processuali darebbero prova dell'inadeguatezza dello "strumento di timbratura" del badge in dotazione che, spesso, segnava orari sfalsati. La Corte territoriale, poi, avrebbe fatto confusione tra lavoro ordinario e lavoro straordinario, erroneamente affermando, peraltro, l'assoluta irrilevanza dell'attività esterna svolta dal direttore del carcere.
3.12. Con il dodicesimo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 40 e 41 (premio letterario "Batti libro"). Deduce il ricorrente che del tutto irragionevoli sarebbero le motivazioni riportate in sentenza secondo le quali il documento (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avente ad oggetto le ore di straordinario) possa avere assunto efficacia probatoria, non risultando il suo invio al Ministero e neppure la firma del direttore 3.13. Con l'ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 3bis. In data 17 febbraio 2016 l'imputato CE ha depositato una memoria (sottoscritta personalmente) contenente motivi aggiunti. 3bis.
1. Con un primo motivo vengono reiterate censure in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, sottolineando sotto altro profilo che i giudici di merito non avrebbero motivato il rigetto della relativa eccezione formulata tempestivamente in ordine alla violazione degli artt. 266 e 15 della Costituzione, perché l'attività di intercettazione ambientale tramite microspia posizionata nel telefono cellulare è stata eseguita senza alcuna limitazione, con continua ingerenza nella vita privata dell'imputato, senza che il GIP avesse, sul punto, adeguatamente motivato. 3bis.
2. Con il secondo motivo viene denunziata la inutilizzabilità dei documenti a firma dei testi del Pubblico Ministero, Gemelli, D'elia e Costabile. 3bis.
3. Con il terzo motivo, con la precisazione che si tratta di "integrazione del motivo 10) del ricorso originario, si denunziano vizi motivazionali in relazione al capo 25 (corruzione area verde). La Corte territoriale avrebbe "travisato il fatto", giungendo ad una motivazione illogica;
"ha infatti individuato il momento ideativo dell'accordo corruttivo 6 (elemento soggettivo) in una data successiva di oltre quattro mesi ad una parte della condotta contestata nel capo d'imputazione (elemento oggettivo) ed integrante il delitto di corruzione. 3ter. In data 3 marzo 2016 l'avv. Riccardo Palatri ha depositato una memoria nell'interesse dell'imputato CE, nella quale ha ulteriormente sviluppato delle censure mosse con il motivo n. 5 del ricorso originario.
4. Con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso OR TO.
4.1. Con un primo motivo si deduce violazione della legge processuale in relazione all'art. 429 cod. proc. pen., per genericità ed indeterminatezza dell'imputazione di corruzione (sub capo n. 3). Sostiene il ricorrente che sull'analoga eccezione formulata in primo grado e poi reiterata in appello, i giudici di merito avrebbero reso motivazione apodittica, non essendo stata indicata neppure dalla Corte territoriale quale sarebbe stata in concreto la condotta materiale attribuibile all'imputato TO, giacché nel capo di imputazione è descritta solo la condotta del coimputato CR.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. Viene reiterata l'eccezione di inutilizzabilità "soggettiva" degli accertamenti compiuti ex art. 360 cod. proc. pen. sul computer in uso a SP CR in quanto l'imputato TO non era stato avvisato dello svolgimento di tali attività, pur avendone diritto.
4.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione la reato di falso ideologico di cui al capo 2). Oltre a sostenere conclusivamente che se falso vi è stato sarebbe "innocuo", il ricorrente indica una serie di elementi e di risultanze processuali per comprovare che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale sarebbe erronea ed illogica.
4.4. Con il quarto motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla condanna per il reato di corruzione di cui al capo 3), nonché violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Dopo aver ripercorso l'iter motivazionale della sentenza impugnata, averne evidenziato l'illogicità e la carenza in ordine ad una serie di risultanze processuali ed elementi di fatto indicati nell'atto di ricorso, si conclude affermando che il TO non aveva alcun potere di influenzare né l'esito della determinazione cui era pervenuta la Commissione di gara, né tantomeno influire sul giudizio di congruità dei prezzi, fondamentale per la determina a contrarre da parte del direttore del carcere di Massa, espresso da altro ufficio cui TO non 7 apparteneva né intratteneva rapporti istituzionali. In ordine alle controprestazioni, poi, il ricorrente, oltre a ribadire le censure di indeterminatezza del capo di imputazione, evidenzia che gli unici lavori svolti dal CR in suo favore erano stati di poco conto e determinati da accadimenti imprevedibili, sicché sarebbe difficile sostenere che essi furono oggetto dell'accordo criminoso. Censura poi il ricorrente la sentenza nella parte in cui fa riferimento a lavori effettuati presso l'abitazione del TO in epoca precedente addirittura di mesi ed anni all'indizione della gara. Le relative condotte facevano parte di un capo di imputazione dichiarato nullo in sentenza, sicché vi sarebbe mancata correlazione tra accusa e condanna. Vengono poi ancora indicati ulteriori elementi di fatto e risultanze processuali che metterebbero in evidenza i vizi motivazionali denunziati in ordine alla sussistenza del reato.
4.5. Con il quinto motivo vengono dedotti vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al reato di turbativa d'asta di cui al capo 4). Dopo aver evidenziato ancora una volta una serie di elementi di fatto e risultanze processuali a sostegno della denunziata illogicità della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge penale, perché ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 353 cod. pen. relativamente ad una condotta propedeutica all'indizione della gara ma ininfluente sull'esito della stessa, condotta all'epoca priva di tutela penale, giacché l'art. 353 bis cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento solo con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 5. L'imputato NO LA ha presentato un ricorso a sua firma, articolato come memoria difensiva, con una serie di deduzioni in fatto con le quali ha contestato la propria responsabilità per i fatti ascrittigli.
6. E' stato proposto ricorso anche dal difensore di LA articolato in un unico motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali. Riguardo i capi di imputazione relativi al reato di turbata libertà degli incanti (capi nn. 10 e 18) il ricorrente contesta la configurabilità del delitto perché nessuna gara in effetti era stata bandita. Le "opere Pubbliche" non avevano fatto alcun invito e la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure sul punto formulate dalle difese. Peraltro, sostiene il ricorrente, che il LA sarebbe estraneo alla vicenda, rivestendo solo la qualità di Direttore dei lavori e, quindi, di esecutore di decisioni prese da altri, avendo due superiori gerarchici, ovvero AR e DI. 8 Riguardo i reati di falso ideologico (capi 8 e 21), relativi ai sopralluoghi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai avvenuti, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulle deduzioni proposte con l'atto di appello in ordine alla 2 incompatibilità di quei sopralluoghi con le situazioni di somma urgenza (ai sensi dell'art. 147, comma 1, D.P.R. 554/99), da cui deriverebbe la insussistenza sotto il profilo oggettivo del reato dal momento che l'attestazione deve essere funzionale rispetto all'economia del procedimento e rilevante rispetto al contenuto ed alla funzione del documento. Censura altresì il ragionamento fatto dalla Corte territoriale sulla prova delle false attestazioni dei sopralluoghi, definendolo "semplicistico", perché legato alla mancata registrazione in ingresso in carcere del LA, ingresso non necessario -secondo il ricorrente- perché l'impianto idrico da ispezionare si trovava fuori della cinta carceraria. Inoltre, vi sarebbe prova della irregolarità delle registrazioni di ingresso. Si duole pure in proposito del mancato esame di un teste (ing. EN DA) che avrebbe potuto deporre in ordine alla presenza del LA in carcere il giorno 27 gennaio. 6bis. In data 25 febbraio 2016 è stata depositata dal difensore del LA una memoria, con la quale sono stati sviluppati i profili oggetto delle argomentazioni difensive proposte con il suddetto ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili e tale circostanza non consente di dichiarare la prescrizione del reato ascritto sub capo 15 (così come richiesto dal Procuratore Generale), giacché la consolidata -e qui condivisa- giurisprudenza di questa Corte afferma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod.proc.pen. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266).
1. Vanno in primo luogo esaminate le questioni di carattere processuale proposte nell'interesse dell'imputato CE. Manifestamente infondato è il primo motivo. Come ha avuto modo già di affermare questa Corte, la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al Tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva (Sez. 1, n. 42305 del 11 novembre 2010, Alikic e altri, Rv. 249023). 9 Conseguentemente deve ritenersi che il momento in cui lo stesso Tribunale depositi la motivazione del provvedimento non rilevi ai fini della decorrenza del termine entro il quale il rito speciale deve essere attivato ai sensi dell'art. 453, comma 1 ter, cod.proc.pen., dovendosi per l'appunto ritenere definito il procedimento di riesame al momento del deposito del dispositivo contenente la relativa decisione (Sez. 5, n. 13914 del 26/02/2015, Sesta, Rv. 262897). Infatti, si è chiarito che l'espresso riferimento contenuto nell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, soltanto alla "definizione del procedimento" di cui all'art. 309 c.p.p. (si badi: non alla "definitività" del provvedimento conclusivo di tale procedimento) o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dunque alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione), unitamente all'assenza d'ogni richiamo all'art. 311 c.p.p., con riguardo non solo al ricorso avvero la decisione del giudice del riesame (comma 1), ma anche al ricorso per saltum (comma 2), fa ragionevolmente ritenere (sulla scorta di quanto osservato dalla maggior parte della dottrina e contrariamente a quanto affermato da Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610) che il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito;
coerentemente d'altronde con la dichiarata esigenza di confezionare una norma acceleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che sarebbe di regola frustrata se la sua applicazione venisse subordina alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescissorie>> (così in motivazione la citata Sez. 1, n. 42305 del 11 novembre 2010, Alikic e altri, Rv. 249023).
2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo proposto nell'interesse di CE. All'udienza dibattimentale del 10 novembre 2010 la difesa aveva dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché sarebbero state disposte per l'accertamento di reati per i quali non è consentito l'utilizzo del mezzo captativo. L'eccezione è stata reiterata in sede di appello ed è stata respinta con argomentazioni corrette (pagg. 82 - 84), in relazione alle quali il ricorrente in effetti non si è confrontato nel riproporre in maniera pedissequa le sue doglianze. Peraltro, va qui ribadito che, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è 10 subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità e all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli e altro, Rv. 265004). Ne consegue nel caso in esame che gli esiti delle intercettazioni disposte per il reato di cui all'art. 356 cod. pen. siano utilizzabili anche per la prova degli altri reati emersi nell'ambito dello stesso procedimento, anche se si tratta di reati in relazione ai quali l'art. 266 cod. proc. pen. non prevede la possibilità di ricorrere alle stesse intercettazioni. Peraltro, le argomentazioni della difesa, secondo le quali il reato di cui all'art. 356 cod. pen., unico reato in relazione al quale era stata disposta l'attività di intercettazione, non fosse all'epoca ascrivibile al direttore del carcere CE, perché si tratta di reato proprio dell'imprenditore, spostano inammissibilmente l'ottica di valutazione della questione di inutilizzabilità sull'analisi della configurabilità del concorso dell'imputato nel delitto di frode in pubbliche forniture. In ordine a tale ultimo profilo si dirà anche in seguito (paragrafo n. 7.3.).
3. Del tutto privo di giuridico fondamento è il terzo motivo, con il quale la difesa dello CE ha denunziato violazione di legge processuale (art. 292 cod. proc. pen.) in relazione ad alcuni atti del procedimento attinente l'espletamento delle intercettazioni. Ancora una volta si tratta di questioni già proposte in primo grado ed allegate con l'atto di appello, in relazione alle quali i giudici di merito hanno fornito adeguata, corretta e logica risposta.
3.1. In primo luogo giova ribadire i principi affermati da questa Corte in materia di validità degli atti giudiziari. Invero, non sono certamente nulli i provvedimenti giudiziari sottoscritti con grafia illeggibile, perché per valida firma deve intendersi anche una sigla o un segno grafico indecifrabile, allorché sia idoneo, come nel caso di specie, per il concorso di altri elementi, a consentire la identificazione dei firmatari e dell'ufficio di appartenenza (arg. da Sez. 2, n. 3215 del 04/11/1980, Arrigoni, Rv. 147256). Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che è irrilevante, ai fini della validità di un atto, la mancanza del timbro lineare e di quello tondo dell'ufficio, ancorché la firma del cancelliere sia illeggibile (Sez. 3, n. 1644 del 14/12/1970, Marino, Rv. 88007; si veda anche Sez. 4, n. 35 del 16/01/1968, Rio, Rv. 107557). E' d'altronde pacifico che la sottoscrizione e il timbro dell'ausiliario in calce all'atto proprio del magistrato assolvono solo alla funzione di documentazione e non sono requisiti di giuridica esistenza e validità dell'atto medesimo (Sez. 2, n. 11 28671 del 28/05/2008, Puggillo, Rv. 240655).
3.2. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto di richiesta di proroga a firma del pubblico ministero in data 13 febbraio 2009 perché privo del timbro della cancelleria della Procura della Repubblica, della data di deposito, nonché della data e timbro di deposito dell'atto nella cancelleria del GIP. Ispirato ad un'impostazione antiformalistica, tendente alla conservazione della validità degli atti ed improntato ad esigenze di economia processuale, l'art. 111 1 cod.proc.pen. prevede che, laddove l'apposizione della data sia prescritta a pena di nullità, questa sussista soltanto nel caso in cui la data stessa non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto o in atti a questo connessi. In effetti l'unica ipotesi espressamente sanzionata dall'attuale codice di rito è quella di cui all'art. 292, comma 2, lett. e, cod.proc.pen., la quale prescrive che l'ordinanza che dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità, oltre alla sottoscrizione del giudice anche la data. Pure in questo caso, tuttavia, l'invalidità sussiste soltanto nel caso in cui la circostanza in questione non sia altrimenti accertabile. Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale dell'esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (Sez. 3, sent. n. 42520/2002, Rv. 222962). Nel caso in esame i giudici di merito hanno rilevato che la data del deposito del 3 marzo 2009 è riscontrabile dalla circostanza per la quale nella medesima data il pubblico ministero aveva trasmesso il provvedimento del GIP al gestore telefonico. - 4. Per dichiarare l'inammissibilità del quarto motivo proposto nell'interesse dell'imputato CE è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo la quale, in tema di perizia, la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia, per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5822 del 14/12/2004, Campeotto, Rv. 231207). D'altronde, non si può trascurare nel caso di specie che la perizia cui si fa riferimento è quella con la quale sono state trascritte le conversazioni intercettate ed è pacifico che perito si sia avvalso dell'ausilio di altri soggetti solo per l'espletamento di un'attività materiale, sulla quale egli, peraltro, ha svolto un controllo generale e di supervisione. 12 5. Prima di passare a trattare gli altri motivi proposti dai ricorrenti, giova in via generale ribadire una serie di principi che regolano il giudizio di legittimità, giacché molti dei motivi proposti dai ricorrenti risultano generici ovvero reiterativi di quelli proposti con gli atti di appello, mentre altri implicano valutazioni di merito ed una diversa ricostruzione dei fatti.
5.1. In via generale va detto, in primo luogo, che molte delle doglianze dei ricorrenti riproducono in maniera pedissequa quelle già proposte con gli atti di appello e sulle quali la Corte territoriale ha reso motivazione esaustiva ed esente da vizi logici e di metodo. Va ricordato in proposito che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello può essere presente nel motivo di ricorso solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Il motivo di ricorso in cassazione è infatti caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere senz'altro conforme all'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). -Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita come in molte delle censure in esame- a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708).
5.2. Va ulteriormente precisato, sempre in via generale e con riferimento alle deduzioni in fatto svolte nell'interesse dei ricorrenti, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo 13 demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che : attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Solo attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Giova, peraltro, ricordare che il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto dinanzi al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438). Con molte delle doglianze in esame i ricorrenti si sono in effetti limitati a censurare la sentenza impugnata in quanto avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali sussistente la loro responsabilità per i reati rispettivamente ascritti. In sede di legittimità, tuttavia, non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di Cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Va qui ribadito che l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali e tenuto conto di quanto articolatamente argomentato nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha fatto legittimamente rinvio e la cui motivazione integra quella di appello, formando un unico complesso corpo argomentativo, poiché entrambe concordano nella valutazione di molti degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
6. Avendo riguardo ai principi sopra richiamati, inammissibile deve ritenersi il quinto motivo proposto nell'interesse dello CE, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di corruzione di cui al capo 1). Viene denunziato anche il "travisamento del fatto", che per quanto detto sopra- è vizio non deducibile ai sensi dell'art. 606, lettera e, cod. proc. 14 pen.
6.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, facendo riferimento alla tipologia del reato contestato (a concorso necessario), ha veicolato "tesi ed argomentazioni dialettiche espresse nella pronuncia definitiva a carico del corruttore CR". In ordine a questo argomento la difesa ha particolarmente insistito anche in sede di discussione e con il deposito di una memoria in data 3 marzo 2014, affermando che sarebbero stati copiati interi passaggi della sentenza NT (emessa nel processo a carico di costui e definito con rito abbreviato) e tale impostazione avrebbe influito sulla ricostruzione del contenuto delle prove. In effetti tale censura non può essere apprezzata in questa sede, giacché questa Corte si deve limitare al controllo della motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, anche nella parte in cui la Corte territoriale la ha legittimamente richiamata. E, come si è già sopra detto, la sentenza della Corte di Appello non evidenzia vizi di illogicità, mentre i rinvii alla motivazione di primo grado sono fatti nel rispetto dei principi affermati in materia: essa, infatti, ha fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha anche dato conto della valutazione di tutte le doglianze proposte con gli atti di appello. In proposito, giova evidenziare che da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i requisiti necessari perché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che essa: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664). Non è dunque sufficiente il mero richiamo all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione alla precedente decisione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, rv. 261248; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo rv. 259316; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, rv. 233082). 15 Orbene, nel caso in esame la Corte di Appello di Genova si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati e (come si vedrà anche più avanti) ha assolto all'obbligo di motivazione, in quanto non si è limitata al mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, ma ha specificamente valutato le doglianze contenute nelle richieste di appello, in particolare in ordine alla valutazione delle prove e alla conseguente ricostruzione dei fatti (si vedano anche Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022).
6.2. Sotto altro profilo non sono valutabili in questa sede tutti gli elementi di fatto dedotti dal ricorrente a sostegno della carenza di prova del coinvolgimento dello CE nella vicenda corruttiva come contestata, con indicazione di alcune risultanze processuali che supporterebbero la tesi difensiva in ordine a una lettura diversa della vicenda. Si tratta, infatti, di deduzioni di merito e in buona parte non rapportate ad indicazioni specifiche di travisamento delle prove, in violazione anche del principio di autosufficienza. La Corte territoriale ha risposto alle doglianze del ricorrente (pagg. 88 - 104), dando conto delle risultanze probatorie valutate, tra le quali alcune conversazioni, oggetto di intercettazione, svoltesi tra CE e CR, "che...fanno trasparire la situazione economica in cui versava il direttore CE all'epoca dei fatti di causa, il suo rapporto altamente confidenziale con il CR e il pieno concerto ed accordo tra i due perché i lavori da eseguire nel carcere fossero assegnati all'imprenditore, per poi dividere parte dei compensi, a liquidazione avvenuta, col direttore, come promesso" (pag. 89 della sentenza). Il discorso giustificativo sviluppato nella sentenza impugnata risponde pienamente alle esigenze di completezza e di consequenzialità logica sulle quali si esercita il controllo di legittimità nel giudizio di cassazione. Con ciò, quindi, resta soddisfatto l'obbligo di motivazione, costituendo peraltro principio consolidato quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico - giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187). Sempre nella stessa prospettiva sopra evidenziata, si ribadisce inoltre come il ricorso dello CE, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a 16 dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla interpretazione data dai giudici di merito nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Ciò deve sostenersi nel caso in esame anche con riferimento alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che, quindi, si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella specie è accaduto la valutazione risulta - logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724; si veda in materia anche Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 ).
7. Analoghe censure di inammissibilità merita il sesto motivo proposto nell'interesse di CE, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ai reati di cui ai capi 2), 4), 5) e 6). Anche con tale motivo viene erroneamente dedotto il "travisamento del fatto".
7.1. Finalizzate ad una diversa ricostruzione dei fatti sono le censure con le quali si sostiene, in ordine all'imputazione di cui al capo 2), che la Corte territoriale avrebbe tratto la prova del coinvolgimento dell'imputato dalla lettera - contratto datata 25 marzo 2009, a firma di CR, non presente in quella data in Istituto, e non tenendo conto che l'attività del direttore in ordine a tale missiva cessava al momento della sottoscrizione avvenuta il 13 marzo 2009. Da ciò conseguirebbe che tutte le argomentazioni inerenti la falsità della firma del CR, avvenuta il 25 marzo (pagg. 105-108 della sentenza) non rilevano ai fini del concorso dello CE alla realizzazione del reato in contestazione. Ancora una volta l'indicazione da parte del ricorrente di una serie di elementi che confuterebbero la tesi del falso finalizzato al pagamento in anticipo della fattura si sostanzia in deduzioni di fatto e non è supportata da allegazioni specifiche, in ossequio al principio di autosufficienza. Peraltro, prive di fondamento giuridico sono le argomentazioni secondo le quali si tratterebbe di un falso "innocuo". Va evidenziato che la contestazione fa riferimento alla lettera/contratto, che costituisce anche verbale di inizio lavori, apparentemente sottoscritta dal CR il 25 marzo 2009. L'innocuità del falso sarebbe legata al fatto che l'eventuale fine dei lavori oltre la data del 30 marzo 2009 non avrebbe messo in pericolo la liquidazione delle somme di cui alla fattura. 17 Va, in proposito, ricordato, però, che questa Corte ha già da tempo chiarito come ricorra il cosiddetto "falso innocuo" solo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, De Mori e altro, Rv. 238875). Come evidenziato dalla Corte territoriale, nel caso in esame, dovendo i lavori essere necessariamente ultimati entro il 31 marzo, al fine di attingere ai fondi di spesa dell'anno precedente, l'indicazione della falsa data del 25 marzo era finalizzata a far figurare come iniziate in tempo utile le opere che avrebbero dovuto essere eseguite entro pochi giorni e il cui inizio in data successiva avrebbe reso inverosimile la conclusione entro la fine del mese. E' del tutto evidente, allora, come non possa sostenersi la sussistenza del "falso innocuo", giacché non è stata affatto irrilevante l'infedele attestazione della firma della lettera-contratto in data nella quale il CR era in vacanza (pagg. 104 - 105 della sentenza).
7.2. Ancora deduzioni di merito ed allegazione di fatti finalizzate ad una diversa ricostruzione della vicenda caratterizzano le censure con le quali, in ordine all'imputazione di cui al capo 4 (turbativa d'asta relativa alla gara dei fari), il ricorrente sostiene che erronea ed illogica sarebbe l'affermazione che il direttore abbia esercitato pressioni su AR per fare aggiudicare la gara alla ditta di CR in danno della "Control", che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa. La Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto, con argomentazioni esenti da vizi logici e di metodo, evidenziando come la presentazione di un'offerta più vantaggiosa da parte di una ditta diversa da quella del CR aveva costituito un imprevisto, tuttavia prontamente aggirato dallo CE con un escamotage in relazione al quale ebbe l'appoggio del AR (pag. 112 della sentenza).
7.3. Manifestamente infondate sono anche le censure relative al reato di frode in pubbliche forniture (capo 5) e quello di truffa (capo 6). Il ricorrente ha insistito sulla tesi, già prospettata con la censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni, secondo la quale il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. è reato proprio dei soggetti attivi indicati nella stessa fattispecie, mentre la condotta agevolatrice del pubblico ufficiale potrebbe integrare semmai il delitto di abuso d'ufficio. E' del tutto evidente l'erroneità di tale assunto, ove solo si consideri che la condotta è stata ascritta nella forma del concorso ex art. 110 cod. pen. con 18 l'imprenditore CR, stante il contesto della vicenda caratterizzato dall'attestazione da parte di CE della regolarità delle opere e da parte di AR della congruità dei prezzi. Giova in proposito ricordare che a caratterizzare la fattispecie della frode in forniture erariali v'è la c.d. malafede contrattuale, che non investe il semplice adempimento, formalmente conforme alle previsioni, del contratto intercorso tra il privato fornitore e la pubblica amministrazione, ma a questo coniuga una qualsiasi opera di mistificazione dei risultati dell'accordo e, quindi, qualunque violazione contrattuale (anche attinente all'elemento del prezzo attribuito e preteso per il lavoro o i servizi "forniti") in funzione lesiva degli interessi economici della P.A. (Sez. 6, 17.11.1999 n. 1823/2000, Berardini, rv. 217331; Sez. 6, 25.2.2010 n. 11144, Semeraro, rv. 246544). Né si possono avere dubbi sul concorso materiale tra il delitto in esame e quello di truffa (contestato al capo 6). Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod.pen.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che, ove ricorrano come nel caso in esame- anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, è configurabile il concorso tra i due delitti. (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270). Le altre censure mosse dal ricorrente finiscono ancora una volta per risultare generiche, perché in effetti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha dato specifico conto (pagg. 126 - 131 della sentenza) di tutte le risultanze processuali in base alle quali è stata provata la difformità tra opere preventivate e opere realizzate, di minor valore.
8. Inammissibile è il settimo motivo proposto nell'interesse dello CE, con il quale vengono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 10 (turbativa d'asta "gara della rotonda"). Ancora una volta le deduzioni difensive risultano generiche nell'affermazione che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare alcuni elementi di prova ed avrebbe errato nella valutazione di altri, che comproverebbero l'estraneità dell'imputato "a qualsivoglia procedura seguita dall'ufficio delle Opere Pubbliche" e l'urgenza dei lavori, che avrebbe consentito di evitare la gara. Peraltro, la motivazione della Corte territoriale risulta ancora una volta congrua ed esente da vizi logici e di metodo (pagg. 132 - 144). Infatti nella sentenza sono indicati specificamente tutti gli elementi in base ai quali risultano provati il reato e la responsabilità dello CE, avendo questi dato "l'imput per lo svolgimento dei lavori con procedura di somma urgenza, funzionale alla 19 aggiudicazione degli stessi al CR, soggetto cui era solito chiedere denaro e favori..." (pag. 139). La Corte territoriale ha indicato anche le conversazioni intercettate in base alle quali era emersa ancora una volta una collusione tra CE, LA, AR e CR. Ha quindi ulteriormente evidenziato come una serie di elementi comprovassero le condotte integranti il delitto di turbativa d'asta, atteso che la gara si era svolta sulla base del falso presupposto della "somma urgenza", dichiarata al fine di rendere più agevole l'assegnazione dei lavori alla ditta del CR. In proposito, peraltro, giova ribadire che, in materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, P.G. in proc. Bevilacqua e altri, Rv. 252638; Sez. 6, n. 11628 del 12/12/2005, Pierozzi, Rv. 233686; Sez. 6, n. 4293 del 19/01/2000, Virgili, Rv. 220515).
9. Pregne di indicazioni di elementi di merito e finalizzate ad una rivalutazione del materiale probatorio sono le doglianze proposte nell'interesse dello CE con l'ottavo motivo in relazione al reato di cui al capo 15 (reato di truffa "infermeria"). La motivazione della sentenza in ordine a tale reato risulta logica ed esaustiva (pagg. 150 153), non rilevandosi peraltro alcun profilo di travisamento delle prove, che sono state indicate specificamente per rispondere alle argomentazioni difensive. 10. Inammissibile è pure il nono motivo proposto nell'interesse di CE, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 18 (turbativa d'asta "pozzo artesiano"). Infatti anche con tali doglianze il ricorrente indica elementi di fatto e risultanze processuali che sarebbero state erroneamente valutate o trascurate dalla Corte territoriale e che comproverebbero l'urgenza dell'opera. Ancora una volta, peraltro, tale ultima argomentazione rimane priva di pregio, giacché è stato accertato che comunque fu indetta una gara e quindi, così come si è già sopra rilevato, era comunque necessario tutelare la regolare competizione tra i partecipanti. Regolarità non rispettata, giacché, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'aggiudicazione dell'appalto alla società del cui consiglio di amministrazione il CR era il presidente era stata 20 registrata nella chiave USB sequestrata al LA ben prima che la gara avesse luogo (pag. 162 della sentenza). 11. Inammissibile è il decimo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione al reato di cui al capo 25 (gara "area verde"). Deduce il ricorrente che anche rispetto a tale imputazione "la motivazione è incongruente, caratterizzata da manifesta illogicità, travisamento dei fatti e delle emergenze probatorie". Sostiene quindi che non sono stati specificati quali "sarebbero stati i prezzi vantaggiosi" e quindi il profitto del reato di corruzione, né vi sarebbe la prova che la ditta dell'NE avrebbe effettuato lavori per lo CE senza essere pagato. Tali assunti sono manifestamente smentiti dall'articolata motivazione della Corte territoriale (pagg. 167 174), nella quale si è dato conto della logica ed - esaustiva valutazione del materiale probatorio e si è risposto alle analoghe censure proposte con l'atto di appello. 12. L'undicesimo motivo proposto nell'interesse di CE riguarda i reati di cui ai capi 36 e 38 (truffa "badge"). Era emerso che l'imputato, con l'utilizzo W improprio del proprio badge aveva fatto risultare falsamente la sua presenza nel carcere, con ore di lavoro straordinario, inducendo ad un loro calcolo ai fini della retribuzione suppletiva. La sentenza impugnata analizza i fatti, le risultanze istruttorie e le deduzioni difensive con motivazione ancora una volta esaustiva e logica (pagg. 176 - 184). Prive di pregio giuridico rimangono le argomentazioni difensive secondo le quali, in assenza di un atto negoziale, alla dirigenza penitenziaria si sarebbe dovuto applicare la norma generale della dirigenza statale contrattualizzata e che le risultanze processuali darebbero prova dell'inadeguatezza dello "strumento di timbratura" del badge in dotazione, che spesso segnava orari sfalsati. La Corte territoriale ha evidenziato come lo CE abbia sempre utilizzato lo strumento del badge per far risultare falsamente la sua presenza in ufficio, anche per esigere pagamenti per ore di lavoro straordinario;
mentre era emerso che nelle stesse ore il direttore del carcere si trovasse in altre città e addirittura a prendere lezioni di nuoto. La Corte territoriale ha poi risposto specificamente anche agli analoghi rilievi fatti dalla difesa con l'appello in ordine al regime normativo applicabile, nonché all'irrilevanza dell'attività esterna svolta dal direttore del carcere quando comunque faceva risultare la sua presenza nell'istituto proprio con l'uso del badge. 13. Affetto da genericità è il dodicesimo motivo proposto nell'interesse di CE 21 in relazione ai reati di falso e tentata truffa di cui ai capi 40 e 41 (premio letterario "Batti libro"). Deduce il ricorrente che del tutto irragionevoli sarebbero le motivazioni riportate in sentenza secondo le quali il documento (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avente ad oggetto le ore di straordinario) possa avere assunto efficacia probatoria, non risultando il suo invio al Ministero e neppure la firma del direttore. La Corte territoriale ha ben spiegato (pagg. 186 - 188) le ragioni per le quali ha ritenuto la manifesta infondatezza delle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, ricostruendo anche tutta la vicenda sulla base delle risultanze acquisite. 14. Inammissibile è anche il motivo con il quale si denunziano vizi motivazionali con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Nella sentenza impugnata è dedicato uno specifico paragrafo (pagg. 197 - 200) al trattamento sanzionatorio. Va detto che la Corte territoriale, dopo aver rigettato la richiesta di aggravamento del trattamento sanzionatorio avanzata dal pubblico ministero, ha ampiamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena inflitta in seguito alla assoluzione dello CE da alcuni reati. Si tratta di valutazioni di merito incensurabili in questa sede e si deve, in proposito, ricordare che, nel motivare diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; conformi: n. 459 del 1982 Rv. 151649; n. 10238 del 1988, Rv. 179476; n. 6200 del 1992, Rv. 191140; n. 707 del 1998, Rv. 209443; n. 2285 del 2005, Rv. 230691; n. 34364 del 2010, Rv. 248244). 15. Inammissibili sono i motivi dedotti nella memoria a firma dello CE depositata in data 17 febbraio 2016, giacché -sebbene siano state presentate come ulteriori deduzioni sugli argomenti già allegati con il ricorso originario- in effetti propongono dei profili di doglianza del tutto nuovi. E' ormai principio giurisprudenziale consolidato quello per cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 cod. proc. pen. (e, in quella particolare, di cui all'art. 611, per il procedimento in camera di consiglio), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di 22 gravame (ex plurimis, Sez. U. del 25 febbraio 1998, Bono, RV. 210259; Sez. 3 del 22 gennaio 2004, Sbragi, RV. 228525; Sez. 2 del 4 novembre 2003, Marzullo, RV, 226976) e devono semplicemente specificare le doglianze tempestivamente presentate, non potendosi risolvere nella prospettazione di nuovi vizi (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252320; Sez. 1 del 30 settembre 2004, Burzotta, RV. 230634; Sez. 1, n. 40174 del 2009; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, Rv. 240367, D'Antino). La normativa consente la presentazione di motivi nuovi e i motivi non sono altro che le ragioni che sostengono una certa domanda;
nel ricorso per cassazione le domande si identificano con le specifiche censure che vengono mosse al provvedimento impugnato e che identificano i vizi da cui il provvedimento sarebbe affetto. Consentendo la proposizione di nuovi motivi, ma non di nuove censure, la normativa ammette che possano essere portati nuovi argomenti a sostegno di una specifica censura, ma non consente, invece, che possano essere indicate censure del tutto nuove, mai indicate in precedenza. E' consentito, dunque, al ricorrente, indicare ulteriori elementi da cui si desume l'esistenza di uno specifico vizio di motivazione del provvedimento impugnato, se tale era la censura originaria, ma non è consentito dedurre una violazione di legge pur se afferente allo stesso capo della sentenza se si era - - originariamente dedotto solo il vizio di motivazione o diversa violazione di legge. 15.1. Fatte le sopra esposte precisazioni di carattere generale, va tuttavia rilevato che il primo motivo, con il quale vengono proposte ancora censure in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni, è inammissibile anche perché non risulta dedotto con l'atto di appello, sicché legittima è la mancanza di motivazione della Corte territoriale in ordine al profilo allegato in questa sede. Per vero, la lettura della sentenza di primo grado e l'ordinanza prodotta in copia dal ricorrente non consentono di ritenere che la questione sia stata proposta tempestivamente dinanzi ai giudici di merito, mentre nella copia del verbale di udienza -sempre prodotto dal ricorrente- si fa generico riferimento all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sicché non è possibile comprendere quali siano stati i profili sottoposti all'esame dei giudici da parte della difesa. Insomma, non è dato sapere se il ricorrente abbia tempestivamente contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate mediante l'installazione di un "captatore informatico" nel cellulare dello CE. Peraltro, sotto il profilo della rilevabilità di ufficio ex art. 191 cod. proc. pen. dell'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, per violazione dei divieti stabiliti dall'art. 271 cod. proc. pen. (che -è bene ricordare- hanno carattere tassativo: Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, Tunno, Rv. 266410), va detto che il ricorrente non ha indicato specificatamente quali sono le conversazioni 23 intercettate nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen. che sarebbero affette da inutilizzabilità, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (richiamata pure dal ricorrente), secondo la quale l'intercettazione di conversazioni tramite il c.d. agente intrusore, che consente la captazione "da remoto" delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il c.d. virus informatico, del microfono di un apparecchio telefonico smartphone, dà luogo ad un'intercettazione ambientale che può ritenersi legittima, ai sensi dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 15 Cost., solo quando il decreto autorizzativo individui con precisione i luoghi in cui espletare l'attività captativa>>. (Sez. 6, n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, Rv. 265654). Va detto che, con sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 28 aprile 2016, si è affermato che limitatamente ai procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato) è consentita anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen. (pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa) l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.). Tuttavia il problema nel caso in esame è che il ricorrente non ha indicato quali conversazioni sarebbero state intercettate in luoghi di privata dimora e, quindi, in violazione degli artt. 14, 15 Cost., art. 8 CEDU e artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen.. Invero è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sia onere della parte che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere e altri, Rv. 256540). 15.2. Il secondo motivo rappresentato con la memoria in esame (con il quale viene dedotta l'inutilizzabilità dei documenti a firma dei testi del Pubblico Ministero, Gemelli, D'elia e Costabile), oltre ad essere tardivo, è generico, non avendo precisato il ricorrente la rilevanza dei documenti cui ha fatto riferimento nell'iter decisionale che ha condotto alla sua affermazione di responsabilità. 15.3. Inammissibile è anche terzo motivo: oltre che tardivo, sempre per le ragioni sopra indicate, propone questioni di fatto ed esige una rivalutazione degli elementi probatori senza che in effetti siano esplicitati profili di 24 travisamento degli stessi. 16. Manifestamente infondato è il primo motivo proposto nell'interesse dell'imputato OR TO, con il quale si denunzia violazione della legge processuale in relazione all'art. 429 cod. proc. pen., per genericità ed indeterminatezza dell'imputazione di corruzione (sub capo n. 3). Sostiene il ricorrente che sull'analoga eccezione formulata in primo grado e poi reiterata in appello, i giudici di merito avrebbero reso motivazione apodittica, non essendo stata indicata neppure dalla Corte territoriale quale sia stata in concreto la condotta materiale attribuibile all'imputato TO, giacché nel capo di imputazione è descritta solo la condotta del coimputato CR. Tale assunto non è vero, così come agevolmente si evince dalla lettura del capo di imputazione, nel quale gli atti contrari ai doveri dell'ufficio, evidentemente imputati al TO (che all'epoca dei fatti era responsabile dell'Area Contabile della Casa di Reclusione di Massa), sono indicati nell'aver alterato "il regolare svolgimento della gara di appalto indetta, così da farla assegnare" alla ditta amministrata dal CR;
mentre la controprestazione è descritta nella "promessa di ricevere da CR SP utilità consistite nella effettuazione di lavori presso la propria abitazione nei mesi di febbraio e marzo 2009, senza corrispondergli i relativi oneri". D'altronde è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (ex multis, Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta e altri, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741). Nel caso in esame non si può dubitare che l'indicazione dei tratti essenziali del fatto di reato contestato e tutto il materiale probatorio confluito nel processo abbiano consentito un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del TO. 17. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo proposto nell'interesse di TO, con il quale è stata reiterata l'eccezione di inutilizzabilità "soggettiva" degli accertamenti compiuti ex art. 360 cod. proc. pen. sul computer in uso al coimputato SP CR. Correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che i suddetti accertamenti non sono riconducibili nella categoria degli “atti irripetibili", giacché 25 l'estrapolazione di dati da un computer può essere certamente ripetuta. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato tale principio, ribadendo che l'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali;
ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, P.C. in proc. Posanzini e altri, Rv. 264572; si vedano anche Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015, Scanu e altri, Rv. 264286; Sez. 2, n. 8607 del 19/02/2015, Apicella e altri, Rv. 263797; Sez. 1, n. 23035 del 30/04/2009, Corvino, Rv. 244454). 18. In relazione al terzo motivo proposto nell'interesse del TO, attinente il reato di falso ideologico di cui al capo 2), si richiama quanto detto sub paragrafo n. 7.1. (nel quale si è trattata la questione con riferimento alle analoghe censure proposte nell'interesse di CE) sulla manifesta infondatezza della tesi difensiva in ordine alla configurabilità del cd. falso innocuo. Nel resto il motivo di ricorso si risolve in censure di merito, finalizzate ad ottenere una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. Né si rilevano, come si è già più volte detto, vizi di illogicità della motivazione e 5 di travisamento della prova, avendo la Corte territoriale esaustivamente e coerentemente indicato gli elementi in base ai quali hanno ritenuto sussistente il pieno coinvolgimento del TO nella condotta di falso. 19. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, con il quale sono stati denunziati vizi motivazionali in relazione alla condanna per il reato di corruzione di cui al capo 3 (accordo corruttivo per l'assegnazione dei lavori relativi alla cd gara dei fari, mediante alterazione dello svolgimento della relativa gara di appalto), nonché violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 19.1. Ancora una volta viene censurata in merito la sentenza, con pretesa di rivalutazione delle prove e di una diversa ricostruzione dei fatti. Peraltro, alla luce di tale ricostruzione, come operata dai giudici di merito, risulta destituito di fondamento l'assunto difensivo secondo il quale il TO non avrebbe avuto alcun potere di influenzare né l'esito della determinazione, cui era pervenuta la Commissione di gara, né tantomeno di influire sul giudizio di congruità dei prezzi, fondamentale per la determina a contrarre da parte del direttore del carcere di Massa. 2 26 6 La Corte territoriale, rispondendo alle analoghe censure proposte dal TO con l'atto di appello, ha ripercorso in maniera puntuale tutta la vicenda attraverso gli elementi di prova emersi a carico del suddetto imputato, precisando il suo ruolo attivo, evincibile anche dai continui contatti con il CR (pagg. 111 - 121 della sentenza impugnata). 19.2. Pedissequamente reiterative delle doglianze proposte con l'atto di appello sono le censure sulla sussistenza delle cc.dd. controprestazioni e in ordine ad esse la Corte territoriale ha fornito ancora una volta logica ed esaustiva motivazione (pagg. 115 - 119). Il ricorrente, oltre a ribadire le censure di indeterminatezza del capo di imputazione (che come si è detto- sono manifestamente infondate), evidenzia che gli unici lavori svolti dal CR in suo favore erano stati di poco conto e determinati da accadimenti imprevedibili, sicché sarebbe difficile sostenere che essi siano stati oggetto dell'accordo criminoso. In proposito è il caso di evidenziare che il delitto di corruzione è ravvisabile anche quando siano di modesto valore la somma o l'utilità oggetto dell'accordo criminoso, perché la lesione giuridica prodotta dal reato attiene al prestigio e all'interesse della pubblica amministrazione e prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta. Scopo dell'incriminazione della corruzione impropria è di evitare il danno che deriva all'amministrazione dalla venalità dei soggetti ad essa preposti, venalità che, anche quando non porta al compimento di atti illegittimi, nuoce alla dignità e al prestigio dell'amministrazione medesima, poiché getta discredito e sospetto sul suo funzionamento. Peraltro, è costante la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che, in tema di corruzione, l'accettazione di piccole regalie d'uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto (Sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Pagano e altri, Rv. 244361; Sez. 6, n. 30268 del 09/07/2002, Rossi, Rv. 222746). D'altronde, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall'accordo corruttivo (Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, P.M. in proc. Scognamiglio e altro, Rv. 260822; si veda anche Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255617). Sotto tale ultimo profilo risultano pure destituite di fondamento le censure del ricorrente con le quali si evidenzia che la sentenza ha fatto riferimento anche a lavori effettuati presso l'abitazione del TO in epoca precedente 27 all'indizione della gara. Invero, a prescindere dalla considerazione che non è ipotizzabile che l'accordo corruttivo sia maturato contestualmente all'atto contrario ai doveri d'ufficio posto in essere dal TO, va rilevato che del tutto irrilevante deve considerarsi la circostanza che le utilità oggetto della dazione da parte del CR si siano verificate prima o dopo l'indizione della gara "dei fari", giacché i giudici di merito hanno evidenziato come i rapporti illeciti tra l'imprenditore e il suddetto imputato siano stati continuativi e si siano articolati in un arco temporale consistente, durante il quale quest'ultimo ha usufruito di lavori eseguiti gratuitamente o a prezzi notevolmente ribassati nella propria abitazione di Montignoso. 19.3. Gli altri profili di censura proposti dal ricorrente, pure afferenti al capo 3, ruotano nell'orbita del merito laddove, pur denunciando manifesta illogicità di motivazione, pretendono in realtà di prospettare una interpretazione alternativa delle risultanze processuali relative ai continui contatti tra il TO e il CR. 20. Manifestamente infondato è il quinto motivo, con quale vengono dedotti vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al reato di turbativa d'asta di cui al capo 4). Dopo aver evidenziato una serie di elementi di fatto e risultanze processuali a sostegno della denunziata illogicità della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge penale, perché ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 353 cod. pen. relativamente ad una condotta propedeutica all'indizione della gara ma ininfluente sull'esito della stessa, condotta all'epoca priva di tutela penale, giacché l'art. 353 bis cod. pen. è stato introdotto nell'ordinamento solo con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136. La Corte territoriale, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha ricostruito in maniera puntuale e logica la vicenda della gara in esame;
vicenda nella quale il ruolo del TO è stato determinante, tenuto conto anche dei rapporti personali intrattenuti con il CR. E' pur vero che la condotta del TO ebbe rilievo nella fase propedeutica alla gara, con interventi agevolatori della partecipazione del CR;
tuttavia ciò non influisce affatto sulla configurabilità del reato, giacché nel caso di specie comunque la gara in fatto vi fu, come neppure ricorrente contesta, e venne certamente pilotata. D'altronde la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che integrano il reato previsto dall'art. 353 cod. pen. anche i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 353- 28 bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie incriminatrice rientrano, invece, le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'"iter" procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimità del bando poi adottato (in motivazione, la Corte ha chiarito che le condotte da ultimo indicate erano penalmente rilevanti, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., anche prima della entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen.) (Sez. 6, n. 6259 del 27/01/2016, Bellinazzo e altri, Rv. 266313). Né è rilevante la circostanza che comunque il CR avrebbe vinto la gara, giacché l'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. (Sez. 6, n. 41365 del 27/09/2013, Murgolo e altro, Rv. 256276). ་ ་ 21. Inammissibile è il ricorso a firma dell'imputato NO LA, che -come si è detto- risulta articolato come memoria difensiva, con una serie di deduzioni in fatto e senza specifica allegazione di vizi denunziabili in sede di legittimità. 22. Manifestamente infondate risultano le censure proposte nel ricorso e nella memoria a firma del difensore di LA. Questi è stato ritenuto responsabile dei reati di falso e turbativa d'asta nella sua qualità di "appartenente" alle "OPERE PUBBLICHE", ente pubblico avente funzioni tecniche, con compito di fornire ad altri organi o enti pubblici tra cui la Casa di - reclusione di Massa- pareri tecnici circa lavori da eseguire, nonché valutare la bontà e la congruità dei preventivi e delle offerte di gara, la conformità dei lavori realizzati alle normative tecniche ed ai preventivi, nonché affidare direttamente la esecuzione dei lavori a seguito di dichiarazione di urgenza (così pag. 3 della sentenza della Corte di Appello). 22.1. Riguardo i capi di imputazione relativi al reato di turbata libertà degli incanti (capi 10 -gara della Rotonda- e 18 -gara del pozzo artesiano-) il ricorrente contesta la configurabilità di tale delitto, sostenendo che nessuna gara in effetti era stata bandita. Le "OPERE PUBBLICHE" non avevano fatto alcun invito e la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure sul punto formulate dalle difese. Peraltro, sostiene il ricorrente, che il LA sarebbe estraneo alla vicenda, rivestendo solo la qualità di Direttore dei lavori e, quindi, di esecutore di decisioni prese da altri, avendo due superiori gerarchici, ovvero AR e DI. Quanto desumibile dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito 29 induce a concludere per la manifesta infondatezza, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, delle censure del ricorrente, tenuto conto che tutte le argomentazioni di cui si lamenta l'omesso esame- sono destinate a cedere a fronte del rilievo in fatto della Corte territoriale secondo cui anche in quei casi furono, comunque, indette delle gare. Va quindi ribadito quanto già sopra rilevato circa l'esigenza, tutelata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 353 cod. pen., di garantire la regolare competizione tra i partecipanti, comunque qualificata purché esistente;
esigenza nella specie non realizzata, giacché, come evidenziato nella sentenza in esame, l'aggiudicazione alla MI SR (del cui consiglio di amministrazione il CR era il presidente) di entrambi gli appalti fu frutto anche della collusione tra il LA e il CR, collusione provata da una serie di risultanze processuali. Peraltro, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di vagliare le analoghe censure proposte dalla difesa del LA nell'atto di appello. La sentenza in esame dà ampio conto dell'esame delle argomentazioni difensive e delinea in maniera chiara e logica lo specifico ruolo assunto dal LA (si vedano, in particolare, pagg. 137 - 141, nonché pagg. 157 - 166). 22.2. Riguardo i reati di falso ideologico (capi 8 e 21), relativi ai sopralluoghi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai avvenuti, il ricorrente ha ancora una volta lamentato l'omessa motivazione sulle deduzioni proposte con l'atto di appello in ordine alla incompatibilità di quei sopralluoghi con le situazioni di "somma urgenza" (ai sensi dell'art. 147, comma 1, D.P.R. 554/99), da cui deriverebbe la insussistenza sotto il profilo oggettivo del reato, dal momento che l'attestazione deve essere funzionale rispetto all'economia del procedimento e rilevante rispetto al contenuto ed alla funzione del documento. La censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha analizzato specificamente le deduzioni difensive e, peraltro, ancora una volta tutte le argomentazioni, di cui si lamenta l'omesso esame, circa la "somma urgenza" dei lavori che avrebbe consentito il mero ricorso ad una sorta di trattativa privata con le singole imprese interpellate, sono destinate a cedere a fronte della circostanza che furono, comunque, indette delle gare. Si ribadisce che tale circostanza ha comportato che andava tutelata una regolare partecipazione alle gare, comunque qualificate purché esistenti;
tale esigenza nella specie non è stata realizzata posto che, come evidenziato tra l'altro dalla Corte territoriale sempre in ordine al concorso del LA, l'aggiudicazione alla MI SR di entrambi gli appalti era stata registrata nella chiavetta USB sequestrata proprio al suddetto imputato ben prima che le gare avessero luogo (si veda in particolare quanto precisato a pag. 162 della sentenza). 30 22.3. Le censure sul ragionamento fatto dalla Corte territoriale in ordine alla prova delle false attestazioni dei sopralluoghi, perché legato alla mancata registrazione in ingresso in carcere del LA, implicano valutazioni di merito e per questo sono inammissibili. La doglianza sul mancato esame di un teste (ing. EN Tudda) è generica in relazione alla decisività della prova, ove si consideri, peraltro, che la Corte territoriale ha ritenuto provati i falsi prescindendo dalla ipotesi che il LA sia sfuggito ai controlli di accesso nell'istituto carcerario (si veda in particolare pag. 166 della sentenza). 23. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00. Va accolta l'istanza dell'Avvocatura dello Stato di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese delle parti civili nei termini qui di seguito indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in euro 2000, in solido a carico di CE e TO e in favore della parte civile Ministero della Giustizia, e in euro 1500 a carico di LA e in favore della parte civile Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Carlo Zaza ONECoDEPOSITATA IN CANCELLERIA adell 28 GIU 2016 IL FUNZIONA Civiziano Carme LAN Zvise sujuise 31