Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2009, n. 14978
CASS
Sentenza 13 marzo 2009

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Massime1

Integra il delitto di abuso d'ufficio l'indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto. (Nella fattispecie, relativa al prelievo di somme dal fondo detenuti da parte del funzionario preposto, allo scopo di usarle come anticipo per il pagamento di una missione fuori sede per conto dell'Ufficio, la Corte ha qualificato il fatto come abuso d'ufficio e non peculato, posto che l'imputato, pur avendo tratto un indebito vantaggio dall'utilizzo della somma, non aveva inteso appropriarsene, ma adoperarla in un ambito di finalità latamente pubblica).

Commentario1

  • 1L’uso del fax dell’ufficio per ragioni personali integra il reato di abuso d’ufficio e non il delitto di peculato o di peculato d’uso
    Ferrari Marcella · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2016

    In primo ed in secondo grado, un pubblico ufficiale[1] veniva ritenuto colpevole del delitto di peculato per aver reiteratamente utilizzato il fax dell'ufficio a scopi privati. In appello, si escludeva che la fattispecie potesse rientrare nella meno grave imputazione di peculato d'uso, giacché le energie utilizzate per la trasmissione del fax, ad avviso dei giudici, non potevano essere restituite. Il reo, allora, ricorreva per Cassazione deducendo l'insussistenza del reato per mancanza di un apprezzabile danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione e contestava, altresì, l'errata qualificazione del fatto di reato, ritenendo configurabile il peculato d'uso (art. 314 c. 2 c.p.). La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2009, n. 14978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14978
Data del deposito : 13 marzo 2009

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