Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 23288
CASS
Sentenza 19 marzo 2014

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È legittimata a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.), anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, in applicazione dell'art. 74 cod. proc. pen., che attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, posto che l'ANPI, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane.

Sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti locali esponenziali dei territori nei quali sono stati commessi crimini di guerra, per il risarcimento dei danni non patrimoniali riferibili a questi delitti, anche quando gli stessi (nella specie, Regione Emilia-Romagna) sono stati istituiti successivamente alla consumazione dei fatti di reato e vi è costituzione di parte civile dello Stato italiano nel processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 23288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23288
    Data del deposito : 19 marzo 2014

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