Legge 16 luglio 1997, n. 234

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  • 1La discrezionalità amministrativa nel reato di abuso d’ufficio (note su Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 442)
    Andrea Crismani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La discrezionalità amministrativa nel reato di abuso d'ufficio (note su Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 442) di Andrea Crismani Sommario: 1. Il rischio dell'esposizione alla responsabilità penale. - 2. Le riforme. - 3. La nuova formulazione dell'art. 323 c.p.. - 4. La Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 442. - 5. Che cosa vuole colpire la norma? 1. Il rischio dell'esposizione alla responsabilità penale Il reato di abuso di ufficio rappresenta terreno di scontro che nel corso dei decenni ha creato alcune tensioni tra il legislatore e la giustizia penale. Vi è un'oggettiva difficoltà nell'individuare l'esatta articolazione del profilo strutturale di questo tipo di reato …

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  • 2Le SU sull'abnormità del provvedimento del GIP di restituzione degli atti al pm affinché proceda all'interrogatorio
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Cass., Sez. un., sent. 16 dicembre 2021 (dep. 24 marzo 2022), n. 10728, Pres. Cassano, rel. Andronio, proc. Fenucci SSUU 10728/2022 1. Con sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dato risposta al seguente quesito di diritto: “se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere”. 2. Prima di illustrare le valutazioni in diritto della Suprema Corte relative al quesito sopra indicato, conviene richiamare sinteticamente i principali snodi attraverso …

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  • 3G.L. Gatta, Abolitio criminis artt. 323 e 346 bis c.p.
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 4riflessioni critiche | Sistema Penale | SP
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Giurisprudenza213

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/2022, n. 10728
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di CC IO, nato a [...] il [...] AG AN, nato a [...] [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente SS AR IO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. U Num. 10728 Anno 2022 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 16/12/2021 RITENUTO …
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    • abnormità dell'atto processuale·
    • principio di completezza delle indagini·
    • interrogatorio indagato·
    • valutazione giudice per le indagini preliminari·
    • archiviazione·
    • art. 633 cod. pen.·
    • art. 635 cod. pen.·
    • art. 646 cod. pen.·
    • indagini preliminari·
    • art. 409 cod. proc. pen.·
    • diritto di difesa

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/12/2021, n. 10728
    Provvedimento: 1 0728-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano -Presidente - Sent. n. sez. 22 Grazia Lapalorcia CC 16/12/2021- Maria Vessichelli R.G.N. 20594/2021 Salvatore Dovere Andrea Pellegrino Gaetano De Amicis Luca Pistorelli Angelo Caputo Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di CI UD, nato a [...] il [...] LI AN, nato a [...] [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza …
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    • abnormità·
    • richiesta di archiviazione·
    • esclusione·
    • provvedimenti impugnabili·
    • provvedimenti abnormi·
    • impugnazioni

  • 3Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 18587
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da IS EN CH, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/03/2024 dalla Corte di appello di Potenza; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. Donatello Cimadomo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui IS EN CH è stato condannato per il delitto di peculato. All'imputato, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Matera, è …
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    • art. 314 bis cod. pen.·
    • furto·
    • qualifica di pubblico ufficiale·
    • distrazione di beni pubblici·
    • appropriazione indebita·
    • peculato·
    • indebita destinazione di cose mobili·
    • clausola di riserva·
    • abuso d'ufficio·
    • obblighi di incriminazione UE

  • 4Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1149
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini il 12/03/2025 nel procedimento nei confronti di OD MA, nato a [...] il [...]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Silvia Giancristofaro, difensore di fiducia dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore …
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    • art. 314 bis cod. pen.·
    • abnormità provvedimento giudiziale·
    • stasi processuale·
    • abolitio criminis·
    • peculato per distrazione·
    • principio di sussidiarietà·
    • art. 568 cod. proc. pen.·
    • tassatività impugnazioni·
    • art. 323 cod. pen.·
    • art. 314 cod. pen.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 521 cod. proc. pen.·
    • art. 4 Direttiva UE 2017/1371·
    • art. 177 cod. proc. pen.·
    • art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92

  • 5Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 12436
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da IU NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 25/01/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Fabio Picuti, che concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Aldo Areddu, difensore della parte civile HGB Connex s.p.a., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Riccardo Russo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui NO IU, in qualità di incaricato di pubblico …
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    • art. 314 bis cod. pen.·
    • abolitio criminis·
    • giurisdizione penale·
    • distrazione di denaro·
    • costituzione parte civile·
    • appropriazione indebita·
    • incaricato di pubblico servizio·
    • peculato·
    • danno morale·
    • clausola di riserva
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifica dell'articolo 323 del codice penale 1. L' articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
    "Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. Modifica degli articoli 289, 416 e 555
    del codice di procedura penale 1. All' articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65".
    2. All' articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3".
    3. All' articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale , dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: "se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero".
    Note all'art. 2:
    - Il testo vigente dell' art. 289 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 289 (Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio). - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.
    2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65.
    3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare".
    - Il testo vigente dell' art. 416 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3.
    2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".
    - Il testo vigente dell' art. 555 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 555 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
    a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
    b) l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata;
    c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
    d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
    e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato puo' chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
    f) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza sara' assistito dal difensore di ufficio;
    g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
    2. Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere, c), d), f).
    3. Il decreto e' notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio".
  • Art. 3. Norma transitoria 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio.
    Nota all'art. 3:
    - Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.