Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 8048
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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In tema di finanziamento o contributo ai partiti politici, possono ritenersi leciti i contributi o finanziamenti provenienti dalle società solo se siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Ne consegue che integra il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 la condotta di chiunque corrisponda o riceva contributi "senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa". Ed invero, la liceità del contributo o del finanziamento provenienti da società dipendono da un duplice adempimento: deliberazione della società ed iscrizione in bilancio; in assenza di uno soltanto di tali adempimenti i contributi o i finanziamenti non sono più conformi alla legge. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse invocabile da parte dell'imputato la causa di non punibilità prevista dall'art. 47, in relazione all'art. 5 cod.pen., essendosi correttamente rilevato, da parte dei giudici di merito, che il preteso errore scusabile non riguardava l'interpretazione di una legge extrapenale, bensì l'applicazione di norme del codice civile in materia di deliberazioni di società e di iscrizioni in bilancio, espressamente richiamate dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 ad integrazione del precetto penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 8048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8048
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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