Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
In tema di finanziamento o contributo ai partiti politici, possono ritenersi leciti i contributi o finanziamenti provenienti dalle società solo se siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Ne consegue che integra il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 la condotta di chiunque corrisponda o riceva contributi "senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa". Ed invero, la liceità del contributo o del finanziamento provenienti da società dipendono da un duplice adempimento: deliberazione della società ed iscrizione in bilancio; in assenza di uno soltanto di tali adempimenti i contributi o i finanziamenti non sono più conformi alla legge. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse invocabile da parte dell'imputato la causa di non punibilità prevista dall'art. 47, in relazione all'art. 5 cod.pen., essendosi correttamente rilevato, da parte dei giudici di merito, che il preteso errore scusabile non riguardava l'interpretazione di una legge extrapenale, bensì l'applicazione di norme del codice civile in materia di deliberazioni di società e di iscrizioni in bilancio, espressamente richiamate dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 ad integrazione del precetto penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 8048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8048 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 7/4/1999
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIZZO Aldo " N. 1161
3. Dott. SCHETTINO Olindo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO Amedeo " N. 38125/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da VI AR AR TR n. a Milano il 30.3.1942
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, Sez. IV pen. in data 3/7/1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Schettino
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Sinicato Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Pretore della stessa città in data 12-12-1997, appellata dall'imputato IS RD AR RO, con la quale costui era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione, sostituita con mesi 8 di libertà controllata, e lire 5.000.000 di multa, per il reato di cui all'art.7 co.3 L. 195/74, "perché, nel corso della campagna elettorale per l'elezione al Senato dell'anno 1992, riceveva un contributo indiretto, consistito in prestazioni di servizi forniti dalla Società Sicom e pagati dalla Società Multitecnica per lire 4.925.000, in violazione delle condizioni richieste dalla predetta legge".
Ricorre il VI, deducendo:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., per errata applicazione dell'art. 7 L. 195/74 e manifesta illogicità e/o mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato, in conseguenza dell'asserita inottemperanza, da parte dell'imputato, ad entrambi gli obblighi previsti dalla citata norma penale: la deliberazione dell'organo societario e l'iscrizione in bilancio;
laddove sarebbe sufficiente per escludere la punibilità, secondo il ricorrente (come "si legge anche in altra sentenza della Suprema Corte"), il riscontro alternativo di una delle due condizioni, stando a quanto si desume, tra l'altro, dal dato letterale della norma stessa, che prevede, al comma 3, tra i due corollari di legittimità del finanziamento la congiunzione "o". 2) Violazione dell'art. 7 l. 195/74, con riferimento alla normativa civilistica ivi richiamata e mancanza e/o illogicità della motivazione, per avere ritenuto erroneamente, la Corte di appello, che la deliberazione del contributo in favore di se stesso, adottata dal VI in forza di procura generale di cui era munito per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Multitecnica s.r.l., provenisse da organo incompetente e non autorizzato, mentre, in realtà, egli aveva agito per delega, legittima e consentita, dell'amministratore unico, IN TO;
e, quanto all'asserito conflitto d'interessi, cui avrebbe dato luogo tale delibera, deve escludersi che ne è derivata, comunque, la invalidità di questa, come opinato dalla Corte, potendosi, se mai, ipotizzare, solo l'annullabilità della stessa e, quindi, anche la sua ratificabilità, ("come pacificamente è avvenuto nel caso di specie").
Non esiste, inoltre, secondo la disciplina civilistica prevista per le S.r.l( e neppure per la L. 195/74), alcun obbligo giuridico relativo all'iscrizione in bilancio di un'apposita "voce" riguardante il finanziamento ai partiti politici, per cui manca anche l'altro presupposto (omessa iscrizione in bilancio del contributo in questione) richiesto dalla legge per la configurabilità del reato contestato.
3) Violazione dell'art. 7 L. 165/74, così modificato dall'art. 4 L.18-11-1981 n. 659 e dalla L. 5-6-1993 n. 515, per intervenuta depenalizzazione o abrogazione della norma incriminatrice, per effetto di legge successiva che ha regolato l'intera materia. 4) Erronea applicazione dell'art. 47 c.p., in relazione all'art. 5 c.p. Con tale motivo il ricorrente invoca, infine, la causa di non punibilità prevista dall'art. 47 c.p., in conseguenza di "obiettiva difficoltà di intelligenza del precetto o meglio dei limiti di ammissibilità della contribuzione", ed in presenza, inoltre, del contrasto giurisprudenziale registrato in materia, anche tra diverse sezioni della Suprema Corte.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Si osserva, con riferimento al primo motivo. che il chiaro significato della norma della cui violazione da parte dell'attuale ricorrente qui si discute (art. 7 L. 2-5-1974 n. 195) non consente l'interpretazione da lui proposta, dal momento che è fuor di dubbio che i finanziamenti o i contributi che provengono dalle società sono leciti soltanto se, come è espressamente previsto, "siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio"; per cui commette reato chiunque corrisponde o riceve contributi .... "senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa" (art. 7 co.3). In altri termini, la liceità del contributo o del finanziamento dipende da un duplice adempimento - deliberazione ed iscrizione in bilancio -, con la conseguenza logica e coerente che, in difetto anche soltanto di uno dei due adempimenti - delle cui finalità non è qui il caso di parlare, ma che sono ben evidenti - contributi o finanziamenti non sono più leciti (ved. Cass. pen. Sez. VI, 4-6-1996 n. 5531, Spisani, 21-3-1994 (cc.13-1-1994 n. 81). Anche la censura rivolta alla sentenza impugnata con il secondo motivo non ha pregio, essendosi accertato dai giudici di merito che nessuna delibera è stata adottata dall'organo competente della S.r.l. Multitecnica, nel caso dall'amministratore unico IN TO, relativamente al "contributo" indiretto al VI (come specificato nel capo d'imputazione), e non potendosi equiparare, d'altra parte, ai fini che qui interessano, come correttamente osservato dalla Corte di appello, il "consenso" dato dal IN al VI per l'erogazione di un contributo allo stesso VI alla formale delibera espressamente richiesta dalla legge, che non vi è stata;
per cui è mancato anche l'altro adempimento, più sopra ricordato, dell'iscrizione in bilancio del "contributo", che, se "regolarmente" deliberato, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente e specificamente allocato sotto apposita voce. Mentre, per quanto è stato accertato sempre in sede di merito, l'iscrizione del "contributo" è stata effettuata sulla base di una fattura contenente indicazioni del tutto difformi dal vero, "in quanto il documento indica come oggetto della fatturazione il progetto grafico per la campagna promozionale per la vendita di componenti elettronici per l'automazione: in questo modo si è volutamente sottaciuto il vero motivo della spesa, per modo che sia il bilancio sia la contabilità aziendale non consentivano di individuare l'erogazione effettuata a favore del candidato alle elezioni politiche" (così, testualmente, la sentenza impugnata); eludendosi, in tal modo, proprio quella che è la finalità della legge, individuala nell'esigenza di rendere "trasparenti" le erogazioni di danaro per il finanziamento dei partiti politici (ved. Cass. pen. Sez. VI, ric. Spisani, sopra cit., e 16-10-1997 n. 9354). Quanto, poi, alla pretesa depenalizzazione o abrogazione del reato di cui all'art. 7 l. 195/74, ascritto al ricorrente (motivo n. 3), la Corte di appello di Milano, uniformandosi alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte, ha escluso che ciò sia avvenuto per effetto dell'art. 4 L. 8-11-1981 n. 659 o dell'art. 7 L. 10-12- 1993 n. 515, essendo stata semplicemente estesa, da un lato, con la legge del 1981 - come è stato spiegato - la rilevanza penale dei fatti previsti dall'art. 7 L. 195/74 alle erogazioni in favore dei membri del Parlamento, ed essendosi creato, dall'altro, tra la norma da ultimo citata e quella contenuta nell'art. 7 L. 515/93 un rapporto di reciproca integrazione, nel senso che l'una è posta a tutela dell'interesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici, mentre la seconda ha la funzione di salvaguardare il principio di parità nella competizione elettorale (Cass. Sez. VI, 8-10-1998 n. 10603, Pomicino;
Sez. V, 22-2-1998 n. 10041, Altissimo ed altri;
Sez. III, 22-3-1995 n. 585, Buffoni ed altri.). I giudici di merito, infine, con motivazione esauriente e corretta, hanno respinto la tesi dell'attuale ricorrente, che ha invocato la causa di non punibiltà di cui all'art. 47, in relazione all'art. 5 c.p. (motivo n. 4), essendosi giustamente rilevalo che il preteso errore scusabile, prospettato dall'imputato, non riguardava affatto, nella specie, l'interpretazione di una legge extrapenale, intendendosi per tale quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, e non richiamata ne' esplicitamente ne' implicitamente nella norma incriminatrice, ma l'applicazione di norme del codice civile in materia di deliberazioni di società e di iscrizione in bilancio, che, espressamente richiamate dall'art. 7 L. 195/74, integrano il precetto penale;
cosicché la consumazione del reato, in casi del genere, coincide e si realizza nel momento stesso in cui non vengono osservate le disposizioni dettate da quelle norme. È stato escluso, ad ogni buon conto, sulla base di corretta ed incensurabile valutazione degli elementi di fatto emersi dal processo, che nella fattispecie in esame potesse validamente invocarsi l'errore scusabile sulla normativa che regola i contributi e le erogazioni in occasione delle elezioni proprio da parte di chi, come l'attuale ricorrente, si candidava alle elezioni politiche, in quanto tale sua qualità gli imponeva un particolare dovere di diligenza nella individuazione della condotta consentita;
concludendosi, coerentemente, con l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la violazione di legge contestatagli.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999