Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/1998, n. 10603
CASS
Sentenza 10 luglio 1998

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La "assoluta impossibilità di comparire" indicata dall'art. 486, comma primo, cod. proc pen., come causa legittima di sospensione o rinvio del dibattimento, deve essere attuale, nel senso che deve sussistere al momento di inizio dell'udienza e non può ritenersi integrata da un evento futuro e incerto, come a esempio l'eventualità che uno stato emotivo indotto dalla partecipazione al processo possa nuocere alla condizione di salute dell'imputato (Nella specie i sanitari avevano prescritto all'imputato "un tenore di vita privo di stress fisici e psichici" e il "ricovero immediato presso un centro cardiotoracico ad alta specializzazione per valutazione clinica più approfondita": la S.C. ha confermato l'esattezza della valutazione, non arbitraria ne' illogica, dell'inesistenza dell'impedimento, e della conseguente dichiarazione di contumacia, trattandosi di diagnosi che escludeva l'attualità di una fase acuta della pur seria infermità, tale da impedire la comparizione in giudizio).

Il reato di illecito finanziamento dei partiti politici previsto dall'art 7 della l. 1974, n. 195 costituisce un'ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario. Infatti, la condotta di chi corrisponde e quella di chi riceve sono tra loro inscindibilmente connesse e strettamente interdipendenti, non potendosi corrispondere qualcosa a qualcuno se quest'ultimo non la riceve e viceversa: esse esprimono lo stesso fenomeno che il legislatore vuole punire dalle diverse prospettive del finanziatore e del beneficiario.

Deve escludersi che l'art. 7, comma sesto, della legge 1993, n. 515, che istituisce l'obbligo - assistito da sanzione amministrativa - di indicare nella dichiarazione trasmessa dal candidato eletto al presidente della Camera di appartenenza i nominativi di tutti i soggetti da cui ha ricevuto un contributo elettorale, abbia depenalizzato o implicitamente abrogato l'art. 7 della legge 1974, n. 195, che vieta il finanziamento dei partiti politici con fondi non deliberati dall'organo sociale competente e non regolarmente iscritti in bilancio. Tra le due norme esiste, invece, un rapporto di reciproca integrazione giacché, mentre la prima ha la funzione di salvaguardare il principio di parità nella competizione elettorale, la seconda è posta a tutela dell'interesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici.

Sussiste connessione (oggettiva) di procedimenti, ai sensi della lettera c) dell'art. 12 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1 del d.l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 -, tra i reati di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621, n. 1), cod. civ., e di illecito finanziamento dei partiti politici, previsto dall'art. 7 della l. 1974, n. 195, quando il primo reato - commesso per procurare i fondi necessari per l'illecita contribuzione, senza la necessaria deliberazione dell'organo sociale competente e la relativa iscrizione in bilancio - sia realizzato al fine di eseguire od occultare il secondo, anche se i delitti siano ascritti a imputati diversi. Si deve conseguentemente affermare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui fu commesso il più grave reato di false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. (Nella specie, il reato di false comunicazioni sociali era stato contestato ai soli soggetti eroganti, mentre il reato di illecito finanziamento era stato contestato ai soggetti eroganti e al beneficiario dei finanziamenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/1998, n. 10603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10603
    Data del deposito : 10 luglio 1998

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