Sentenza 10 luglio 1998
Massime • 4
La "assoluta impossibilità di comparire" indicata dall'art. 486, comma primo, cod. proc pen., come causa legittima di sospensione o rinvio del dibattimento, deve essere attuale, nel senso che deve sussistere al momento di inizio dell'udienza e non può ritenersi integrata da un evento futuro e incerto, come a esempio l'eventualità che uno stato emotivo indotto dalla partecipazione al processo possa nuocere alla condizione di salute dell'imputato (Nella specie i sanitari avevano prescritto all'imputato "un tenore di vita privo di stress fisici e psichici" e il "ricovero immediato presso un centro cardiotoracico ad alta specializzazione per valutazione clinica più approfondita": la S.C. ha confermato l'esattezza della valutazione, non arbitraria ne' illogica, dell'inesistenza dell'impedimento, e della conseguente dichiarazione di contumacia, trattandosi di diagnosi che escludeva l'attualità di una fase acuta della pur seria infermità, tale da impedire la comparizione in giudizio).
Il reato di illecito finanziamento dei partiti politici previsto dall'art 7 della l. 1974, n. 195 costituisce un'ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario. Infatti, la condotta di chi corrisponde e quella di chi riceve sono tra loro inscindibilmente connesse e strettamente interdipendenti, non potendosi corrispondere qualcosa a qualcuno se quest'ultimo non la riceve e viceversa: esse esprimono lo stesso fenomeno che il legislatore vuole punire dalle diverse prospettive del finanziatore e del beneficiario.
Deve escludersi che l'art. 7, comma sesto, della legge 1993, n. 515, che istituisce l'obbligo - assistito da sanzione amministrativa - di indicare nella dichiarazione trasmessa dal candidato eletto al presidente della Camera di appartenenza i nominativi di tutti i soggetti da cui ha ricevuto un contributo elettorale, abbia depenalizzato o implicitamente abrogato l'art. 7 della legge 1974, n. 195, che vieta il finanziamento dei partiti politici con fondi non deliberati dall'organo sociale competente e non regolarmente iscritti in bilancio. Tra le due norme esiste, invece, un rapporto di reciproca integrazione giacché, mentre la prima ha la funzione di salvaguardare il principio di parità nella competizione elettorale, la seconda è posta a tutela dell'interesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici.
Sussiste connessione (oggettiva) di procedimenti, ai sensi della lettera c) dell'art. 12 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1 del d.l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 -, tra i reati di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621, n. 1), cod. civ., e di illecito finanziamento dei partiti politici, previsto dall'art. 7 della l. 1974, n. 195, quando il primo reato - commesso per procurare i fondi necessari per l'illecita contribuzione, senza la necessaria deliberazione dell'organo sociale competente e la relativa iscrizione in bilancio - sia realizzato al fine di eseguire od occultare il secondo, anche se i delitti siano ascritti a imputati diversi. Si deve conseguentemente affermare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui fu commesso il più grave reato di false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. (Nella specie, il reato di false comunicazioni sociali era stato contestato ai soli soggetti eroganti, mentre il reato di illecito finanziamento era stato contestato ai soggetti eroganti e al beneficiario dei finanziamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/1998, n. 10603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10603 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IG D'Arsaro Presidente del 10.7.1998
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N. 1089
Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 4757/1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NO IR AO
AVVERSO
la sentenza del 13 novembre 1997 della Corte d'appello di Milano;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dr. PP Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi il difensore della parte civile avv. Cesare Zaccone che ha concluso per il rigetto del ricorso e i difensori del ricorrente avv.ti Vittorio Lemmo e Salvatore Catalano, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza emessa il 27 ottobre 1995 il Tribunale di Milano dichiarava IR MI colpevole del reato continuato previsto dagli artt. 7 legge 2.5.1974 n. 195 e 4 legge 18.11.1981 n.659, per avere ricevuto, tramite BI IG, dalla società
Montedison, la somma di lire cinque miliardi circa, proveniente da un fondo extracontabile costituito a ridosso dello scioglimento dell'Enimont, versatagli in tre rate a partire dal marzo 1991, e, ancora, la somma di lire cinquecento milioni circa, versatagli nei primi mesi del 1992, nell'imminenza della campagna elettorale per le elezioni politiche dell'aprile dello stesso anno, senza che i detti contributi fossero stati deliberati dall'organo sociale competente e iscritti in bilancio;
e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire trenta miliardi di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Montedison spa. La sentenza fondava il giudizio di colpevolezza sulle chiamate in correità degli amministratori della Montedison NO PP e MA AR, di BI IG emissario di fiducia della medesima società, nonché sulle dichiarazioni dello stesso imputato, che aveva ammesso di avere ricevuto il più cospicuo dei due versamenti, ossia quello di cinque miliardi.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza contumaciale del 13 novembre 1997, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, riduceva di un terzo la pena inflitta, per il riconoscimento postumo della diminuente del rito abbreviato. Avverso questa sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
P.
2. Con il primo motivo la difesa denuncia la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, per essere stata immotivatamente disattesa la documentazione medica - allegata alla richiesta di rinvio dell'udienza fissata per il giudizio d'appello - attestante lo stato di malattia.
Il motivo non è fondato.
Premesso che la corte di merito respinse la richiesta di rinvio, ritenendo che dalla documentazione allegata non si desumeva l'assoluto impedimento a comparire "in quanto i due certificati medici compiono una ricostruzione della patologia e degli interventi subiti dall'imputato e prescrivono un tenore di vita privo di stress fisici e psichici", si osserva che tale motivazione non è affetta dal vizio denunciato, posto che la valutazione discrezionalmente compiuta dal giudice di merito sulla natura dell'infermità attestata e sul suo carattere impeditivo non appare arbitraria o illogica alla luce dei fondamentali principi della scienza medica. Invero i ridetti certificati medici, dopo avere illustrato che l'imputato è affetto da cardiopatia ischemica cronica e insufficienza respiratoria con pregressi episodi di broncopolmonite, concludono prescrivendo "un tenore di vita privo di stress fisici e psichici" e "il ricovero immediato presso un centro cardiotoracico ad alta specializzazione per valutazione clinica più approfondita mediante tecniche diagnostiche di tipo incruento (biopsia polmonare)".
Come si vede, i sanitari, pur diagnosticando una seria infermità, non ne hanno riscontrata una fase acuta tale da impedire la comparizione in giudizio, e si sono quindi limitati a prescrivere un regime di vita privo di stress e un ricovero ospedaliero per approfondimenti diagnostici.
Nè può sostenersi che il rinvio del processo fosse imposto, pur in assenza di un'esplicita dichiarazione dei medici certificatori, dalla stessa natura e gravità della patologia attestata, perché, come si è già detto, il quadro morboso rappresentato riguardava uno stato di insufficienza cardiorespiratoria cronica, farmacologicamente compensata, il cui equilibrio avrebbe potuto essere pregiudicato da situazioni stressanti. Ma è chiaro che il rischio da ultimo prospettato non poteva determinare il rinvio del processo, perché "l'assoluta impossibilità di comparire", indicata dall'art. 486, comma 1, cod.proc.pen. come causa legittima di sospensione o rinvio del dibattimento, deve essere attuale, nel senso che deve sussistere al momento di inizio dell'udienza, per cui non può ritenersi integrata da un evento futuro e incerto, costituito ad esempio dalla possibilità che uno stato emotivo indotto dalla partecipazione al processo possa nuocere alla condizione di salute dell'imputato. Quanto poi all'asserita necessità del ricovero in centro clinico specializzato, la corte di merito, a prescindere dalle dichiarate finalità diagnostiche del ricovero, ha osservato che lo stesso, essendo stato fissato per l'1.12.1997, ossia per data successiva all'udienza, non rilevava ai fini del rinvio. Avendo dunque la corte d'appello spiegato, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni del suo convincimento sulla non assolutezza dell'impedimento dedotto dall'imputato, la dichiarazione di contumacia va esente da censura.
P.
3. Con il secondo motivo la difesa reitera l'eccezione di incompetenza per territorio. Sostiene che, prevedendo l'art. 7 legge 1974 n. 195 due autonome fattispecie di reato, integrate, rispettivamente, dall'azione di colui che "corrisponde" l'illecito finanziamento e da quella di colui che lo "riceve", il reato in esame deve ritenersi commesso a Roma, cioè nel luogo in cui l'imputato ricevette i contributi;
ne' potrebbe applicarsi il criterio della connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod.proc.pen., con il più grave delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 n.1 cod.civ.), perché quest'ultimo reato non riguarda anche l'odierno ricorrente.
I giudici del merito hanno respinto la cennata eccezione:
rilevato che tra il reato di illecito finanziamento ai partiti, ascritto tanto ai soggetti eroganti quanto ai soggetti percipienti, e quello, più grave, previsto dall'art. 2621 cod.civ. e ascritto soltanto ai soggetti eroganti, esisteva il nesso teleologico, essendo stato quest'ultimo delitto realizzato al fine di eseguire od occultare l'altro, e stabilito pertanto che tra i relativi procedimenti esisteva il rapporto di connessione descritto dall'art.12, lett. c), cod.proc.pen., applicata la disposizione di cui al primo comma dell'art. 16, individuavano il giudice territorialmente competente nel tribunale di Milano, essendo stato in quella città commesso il reato più grave.
La decisione è giuridicamente corretta.
In primo luogo i giudici di merito hanno rettamente ravvisato nel delitto previsto dall'art. 7 legge 1974 n. 195 un'ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario, strutturalmente analoga a quella disegnata dalle norme relative al reato di corruzione. In tale senso si è pronunciata non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, 27.3.1996, Spisani, rv 205011) . Si è infatti osservato che le due condotte incriminate, quella di chi corrisponde e quella di chi riceve il finanziamento o contributo vietato, sono tra loro strettamente interdipendenti e inscindibilmente connesse, non potendosi corrispondere qualcosa a qualcuno, se quest'ultimo non la riceve, e viceversa. Corrispondere e ricevere il contributo vietato sono dunque due facce della stessa realtà. Esse esprimono lo stesso fenomeno. che il legislatore vuole punire, da due diverse prospettive: quella del finanziatore, che non può avere corrisposto il contributo senza che il destinatario 11 abbia ricevuto, e quella del beneficiario, che non può avere ricevuto il contributo senza che qualcuno l'abbia corrisposto. In secondo luogo i giudici di merito hanno esattamente affermato che l'ipotesi di connessione di procedimenti prevista dalla lettera c) dell'art. 12 cod.proc.pen., come modificato dall'art. 1 D.L. 20.11.1991 n. 367, non richiede che il reato-fine sia realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo, perché, essendo scomparsa dall'originaria disposizione di legge la condizione monosoggettiva espressa con la formula "se una persona è imputata di più reati", per integrare l'ipotesi di connessione di cui si discute basta l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, ancorché ciascuno dei detti reati non sia stato commesso dalle medesime persone. Pertanto, nella fattispecie concreta, ricorrendo il caso di connessione oggettiva previsto dalla lettera c) dell'art. 12 cod.proc.pen., la competenza territoriale è stata correttamente determinata, applicando la regola dell'art. 16, comma 1, cod.proc.pen., in capo al tribunale di Milano, che, essendo competente per il reato più grave (art. 2621 cod.civ.), ha attratto la competenza del tribunale di Roma, ove è stato commesso il meno grave reato punito dall'art. 7 legge 1974 n. 195.
P.
4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art.178, lett. c), cod.proc.pen., assumendo che il tribunale, separando gli atti relativi all'imputato di reato collegato IZ, che aveva proposto istanza di rimessione, avrebbe "alterato le garanzie partecipative e difensive dei coimputati".
Fermo il principio dell'inoppugnabilità dei provvedimenti di riunione e di separazione dei procedimenti, si osserva che il motivo dedotto, riguardando una pretesa violazione del diritto di difesa verificatasi nel procedimento incidentale di rimessione promosso da altro imputato, è improponibile nell'ambito del processo principale. P.
5. Con il quarto motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che la legge 10.12.1993 n. 515, disciplinando ex novo la materia relativa ai contributi per le spese elettorali, avrebbe tacitamente abrogato le norme incriminatrici precedenti, cosicché il fatto contestato sarebbe ora punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 11, della citata legge 1993 n. 515.
Questa corte di legittimità ha reiteratamente escluso che la legge 1993 n. 515 abbia depenalizzato o tacitamente abrogato le ipotesi di reato previste dall'art. 7 legge 1974 n. 195 (v. ex plurimis, Sez. III, 24.2.1995, Buffoni, rv 202222; Sez. III, 13.11.1995, Saporetti, rv 203203), e ha invece affermato che tra l'una e l'altra legge esiste un rapporto di reciproca integrazione. Invero, mentre il divieto di finanziamenti o contributi, che non siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio, stabilito dall'art. 7 legge 1974 n. 195, tutela l'interesse alla trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici, l'obbligo imposto dall'art. 7, comma 6, legge 1993 n. 515 - la cui violazione è punita, con sanzione amministrativa pecuniaria, dall'art. 15, comma 11, stessa legge - di indicare, nella dichiarazione trasmessa dal candidato eletto al presidente della Camera di appartenenza, i nominativi di tutti i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) da cui ha ricevuto un contributo, serve a salvaguardare il principio di parità nella competizione elettorale.
Del resto la stessa formulazione delle norme in esame rende evidente che l'una non esclude l'altra, posto che la prima disposizione specifica quali sono i contributi vietati, mentre la seconda, riferendosi ovviamente ai contributi leciti, prescrive un obbligo di dichiarazione al fine di permettere il controllo sul rispetto del limite massimo fissato dalla legge per i singoli contributi ricevuti. Si tratta quindi di due obblighi ben distinti:
l'obbligo, istituito dalla legge 1974 n. 195 e dalla stessa penalmente sanzionato, di non corrispondere o ricevere finanziamenti o contributi vietati, perché erogati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici o da società a partecipazione statale oppure da società private che non li hanno regolarmente deliberati e iscritti in bilancio, e l'obbligo, istituito e sanzionato in via amministrativa dalla legge 1993 n. 515, di non corrispondere o ricevere contributi eccedenti il limite massimo di venti milioni di lire, integrato dall'ulteriore obbligo del candidato eletto di dichiarare dettagliatamente i contributi ricevuti. P.
6. Con il quinto motivo la difesa denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza, da parte dell'imputato, che i contributi ricevuti provenivano dalla Montedison.
I giudici di merito, dopo avere accertato, tramite le convergenti e riscontrate dichiarazioni di NO, MA e AN, che il presidente della Montedison GA aveva deciso, per garantirsi una soddisfacente soluzione della vicenda Enimont, di "scendere a patti con il sistema dei partiti", distribuendo contributi per l'importo complessivo di circa 150 miliardi, una frazione dei quali, pari a cinque miliardi, era stata consegnata a MI, hanno disatteso l'assunto dello stesso, secondo cui la cennata somma gli sarebbe stata data a nome della famiglia FE quale contributo per le spese relative alle elezioni politiche del 1992, osservando che questa versione era contraddetta dalle seguenti circostanze:
1.che i versamenti in esame erano avvenuti nei primi mesi del 1991, quando le elezioni politiche dell'aprile del '92 non solo non erano ancora state indette, ma non erano neppure ipotizzabili;
2.che il versamento era stato effettuato dopo ripetuti incontri, nel corso dei quali l'amministratore della Montedison MA aveva illustrato all'imputato gli interessi e gli orientamenti assunti dalla societa' da lui rappresentata nella controversia che la opponeva all'ENI.
Su tali indizi, indubbiamente gravi, precisi e concordanti, i giudici di merito hanno insindacabilmente fondato il convincimento della colpevolezza del ricorrente, fornendo quindi una solida base motivazionale alla loro decisione.
L'obiezione, sollevata dalla difesa, che la seconda delle cennate circostanze non avrebbe valore indiziante, perché il giudice di prime cure aveva escluso che i contributi in questione fossero da ricollegarsi ad una specifica attività svolta dall'imputato nell'esercizio delle cariche istituzionali ricoperte (ministro del Bilancio e presidente del CIPI) è palesemente inconsistente. Il rilievo che al ricorrente non sia stata mossa l'accusa di corruzione non elide il fatto, storicamente accertato, che lo stesso sia stato inserito nel novero dei beneficiari dalla megacontribuzione decisa dai vertici della Montedison, ma significa soltanto che la pubblica accusa non ha ravvisato un rapporto di mercimonio tra il ruolo istituzionale da lui rivestito e la somma ricevuta.
Neppure ha pregio l'assunto difensivo secondo cui MA poteva benissimo essersi presentato, essendo ormai avvenuta la rottura con GA, come esponente della famiglia FE, e non quale rappresentante della Montedison. Come è diffusamente spiegato nella sentenza impugnata nonché in quella di primo grado, MI fu destinatario di due distinti contributi, entrambi provenienti dalla Montedison: il primo, più cospicuo, corrispostogli nella prima metà del 1991, in relazione all'epilogo della vicenda Enimont;
il secondo, più modesto, versatogli nei primi mesi del '92, in relazione alla campagna elettorale dell'aprile dello stesso anno. Detto cio', alla rottura dei rapporti avvenuta nel luglio 1991 tra GA e la famiglia FE, è stata negata ogni rilevanza, perché il primo contributo fu versato quando essa non s'era ancora verificata, mentre il secondo contributo, pur versato successivamente al cennato evento, si inseriva nella più generale decisione adottata dalla famiglia FE, subentrata a GA nella gestione diretta della Montedison, di proseguire sulla via, lastricata di periodiche contribuzioni, dell'"accreditamento" verso il mondo politico. E all'imputato, uomo politico di grande esperienza, non poteva sfuggire - secondo la valutazione dei giudici di merito - che il contributo elettorale e la successiva visita fattagli da FE RO provenivano non da un soggetto che agiva a titolo personale, ma "dal rappresentante di un forte gruppo industriale", che attraversava "un momento molto delicato" ed aveva quindi bisogno di appoggi politici. Avendo dunque la sentenza impugnata esaminato le risultanze probatorie e fornito una corretta valutazione delle stesse, dando una convincente risposta alle deduzioni dell'imputato nel rispetto delle regole della logica, le censure proposte appaiono infondate. P.
6. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, assumendo che non si sarebbe tenuto conto della collaborazione prestata dall'imputato nella ricostruzione dei successivi movimenti dei valori ricevuti.
Invero la sentenza impugnata, facendosi carico delle censure proposte con l'atto di appello, rileva che la condotta processuale tenuta dall'imputato ("improntata - come si legge nella sentenza di primo grado - ad un atteggiamento di collaborazione nella ricostruzione dei fatti") è già stata positivamente valutata dal primo giudice, che, per tale ragione, ha concesso le attenuanti generiche, applicate nella massima estensione. La stessa sentenza aggiunge che, per la gravità del fatto, desunta dall'elevato importo del contributo e dalla conseguente lesione arrecata all'organizzazione democratica dei partiti, quella condotta processuale non poteva fruttare un'ulteriore riduzione della pena inflitta.
Tale decisione, derivando dal potere discrezionale di determinazione della pena, del cui esercizio è stata fornita adeguata motivazione, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive lire 2.800.000(di cui lire 2.500.000 per onorari) oltre Iva e Cassa Previdenza.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 1998