Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 50074
CASS
Sentenza 27 settembre 2016

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Massime1

Integra il delitto di peculato il pubblico ufficiale che compie un atto di disposizione "uti dominus" sul denaro pubblico per consentire ad un complice di appropriarsene.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 25 settembre 2019, oggetto dell'odierna impugnazione, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del 24 marzo 2017 del Tribunale di Bologna che condannava Manes B. per il reato di peculato in relazione ad alcuni rimborsi da lui ottenuti, nella sua qualità di componente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, a carico dei fondi del gruppo consiliare di appartenenza per spese risultate non rimborsabili secondo la normativa regionale applicabile. 1.1. In particolare, nell'ambito del più ampio elenco di cui al capo di imputazione, la condanna riguardava i rimborsi per le spese del 30 ottobre 2010, 27 …

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  • 2Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 50074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50074
Data del deposito : 27 settembre 2016

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