Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
Integra il delitto di peculato il pubblico ufficiale che compie un atto di disposizione "uti dominus" sul denaro pubblico per consentire ad un complice di appropriarsene.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 25 settembre 2019, oggetto dell'odierna impugnazione, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del 24 marzo 2017 del Tribunale di Bologna che condannava Manes B. per il reato di peculato in relazione ad alcuni rimborsi da lui ottenuti, nella sua qualità di componente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, a carico dei fondi del gruppo consiliare di appartenenza per spese risultate non rimborsabili secondo la normativa regionale applicabile. 1.1. In particolare, nell'ambito del più ampio elenco di cui al capo di imputazione, la condanna riguardava i rimborsi per le spese del 30 ottobre 2010, 27 …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 50074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50074 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
475 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1323 NA Petruzzellis UP 27/09/2016NA Criscuolo Emilia NA Giordano R.G.N. 17293/2016 Ersilia Calvanese - Relatore - DR Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IO SA NA LB, nata a [...] il [...] 2. LO DR, nata a [...] il [...] 3. CI LU, nato a [...] il [...] 4. SO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2014 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito per la parte civile, Comune di San Tammaro, l'avv. Sergio Maria Ferritto, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Umberto Paddadia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stellato, per IO e, in sostituzione dell'avv. Guglielmo Ventrone, per CI, l'avv. Federico Simoncelli per LO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. G RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2014, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 giugno 2012 che aveva dichiarato SA NA LB IO, DR LO, LU CI e NI SO responsabili dei delitti di peculato loro rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, i reati contestati agli imputati erano emersi a seguito di una più ampia indagine riguardante la gestione amministrativa del Comune di San Tammaro e avevano ad oggetto l'indebita appropriazione di denaro comunale da parte del Sindaco AL RA e dei dipendenti comunali DR LO, responsabile dell'ufficio ragioneria, NI SO, addetto al protocollo, e SA NA LB IO, responsabile dell'Ufficio Staff del Sindaco, e di soggetti estranei, quali il convivente della IO, NI EL e gli imprenditori LU CI e AF AL. In particolare, la condotta appropriativa era stata attuata attraverso l'emissione da parte della LO di mandati di pagamento, sulla base di falsi presupposti, in favore del CI (capo c, assorbito in esso il capo f), della IO (capo h), del RA (capo k) e del AL, in concorso con il SO (capo n, salvo per due mandati di pagamento), per somme di danaro dagli stessi incassate. I mandati di pagamento erano stati fatti per lavori od attività risultati mai eseguiti. Per i connessi delitti di falso in atto pubblico (formazione di false determine comunali e falsità ideologica nelle attestazioni dei mandati di pagamento) in primo grado gli imputati erano stati prosciolti per intervenuta prescrizione. Quanto al trattamento sanzionatorio, il primo giudice, nell'evidenziare lo spaccato davvero desolante in cui si inserivano le condotte ascritte agli imputati, nel quale funzionari pubblici avevano gestito per interessi privati danaro pubblico - con somme di notevole importo per i capi c) e n) e non affatto trascurabili per i restanti capi - con disinvoltura e con artifici funzionali all'occultamento degli illeciti, aveva inflitto alla LO la pena più elevata (anni sette di reclusione, tenuto conto dell'aumento per la continuazione di anni due di reclusione) per il ruolo di primo piano rivestito ed il contributo determinante offerto in ciascuna vicenda, riconoscendo al solo SO le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. (nella massima estensione), in considerazione dell'ampia collaborazione prestata sin dalla fase delle indagini preliminari, contribuendo a far luce sulle risultanze delle acquisizioni documentali effettuate dagli inquirenti. 2 2. In sede di appello, la LO aveva dedotto la sua estraneità ai fatti, sul rilievo che mancava la prova di una sua partecipazione economica alla vicenda e che le mansioni affidatele di responsabile dell'Ufficio comunale IA (art. 153 d.lgs. 267 del 2000) non prevedevano il controllo in ordine all'effettività delle prestazioni liquidate, di competenza invece dell'Ufficio Tecnico. La Corte distrettuale riteneva infondata la tesi difensiva, in quanto la normativa richiamata attribuiva all'ufficio di ragioneria un controllo di legittimità sugli atti di liquidazione emessi dall'ufficio che aveva dato esecuzione al provvedimento di spesa, quindi un controllo non solo di tipo contabile, ma anche amministrativo e fiscale. Inoltre, evidenziava che i mandati di pagamento di cui al capo c) erano stati falsificati per offrire una giustificazione alle erogazioni e le relative determine di spesa contenevano delle correzioni tanto macroscopiche (cancellature, aggiunte a penna) quanto all'importo impegnato da non poter sfuggire al controllo affidato all'imputata, così come doveva ritenersi macroscopica l'illegittimità dei mandati di cui ai capi h) e k) (segnatamente, contenenti il richiamo a detemine relative ad altro oggetto, così consentendo il pagamento alla IO di somme senza titolo e l'acquisto di sostanze del tutto diverse da quelle prenotate). La Corte territoriale, nel ritenere irrilevante la partecipazione economica della LO alla vicenda, sottolineava che la prova della male fede dell'imputata nell'assolvimento del suo incarico era costituita dalle dichiarazioni del coimputato SO (l'imputata lo aveva coinvolto proponendogli di reperire ditte compiacenti disponibili all'emissione di false fatture per il comune). Quanto al gravame della imputata IO, la Corte di appello richiamava le argomentazioni già spese dal primo giudice per confutare le tesi difensive, riproposte nei motivi di impugnazione. In ordine alla posizione del Ceci, la Corte territoriale, nell'evidenziare che le questioni proposte nell'appello erano già state affrontate per le posizioni delle imputate IO e LO (in particolare per la qualificazione giuridica dei fatti), rilevava che questi aveva certamente contribuito alla realizzazione della condotta di peculato contestatagli in quanto aveva predisposto ed esibito le false fatture sula base delle quali erano stati redatti gli atti amministrativi. La Corte di appello rigettava infine le richieste dei suddetti appellanti di diversamente qualificare i fatti dalla fattispecie di peculato in quella abuso d'ufficio o di truffa aggravata e di mitigare il trattamento sanzionatorio. La Corte partenopea respingeva altresì anche il gravame del SO, limitato al solo diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione, rilevando che la diminuzione operata in primo grado era stata fatta nel massimo consentito di un terzo della pena. G 3. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, con atti distinti, per i motivi di seguito esposti.
3.1. DR LO, a mezzo del suo difensore, deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando la carente ed erronea risposta fornita dalla sentenza impugnata alle questioni poste in sede di appello. In particolare, la Corte non avrebbe risolto il problema della corretta qualificazione giuridica dei fatti, che secondo la difesa doveva rinvenirsi nella fattispecie della truffa, posto che la condotta fraudolenta contestata risultava essere stata strumentale all'impossessamento del danaro, che l'imputata non aveva in ragione delle sue mansioni, spettando la disponibilità materiale all'Istituto tesoriere. Sotto altro verso, anche a voler ritenere rilevante la sola disponibilità giuridica del danaro da parte dell'imputata, secondo la ricorrente, difetterebbe nel caso in esame sia l'impossessamento da parte di quest'ultima del danaro pubblico (non essendo normativamente previsto il peculato a favore di terzi), risultando non provata una spartizione anche in suo favore di quanto sottratto all'ente, sia la verifica della riconducibilità tra le mansioni dell'imputata dei controlli sulla effettività della causale delle liquidazioni e quindi sulla loro legittimità. In definitiva, secondo la ricorrente, doveva ravvisarsi al più il delitto di cui all'art. 323 cod. pen., con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la ricorrente deduce un immotivato, iniquo ed eccessivo aumento per la continuazione, alla luce sia del ruolo assegnatole di mera esecutrice, senza la percezione di alcuna utilità economica, sia delle statuizioni sanzionatorie relative agli altri imputati;
lamenta, altresì, un incomprensibile diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen., a fronte degli elementi positivi evidenziati dalla difesa, ai quali non sarebbe stata data alcuna rilevanza. La ricorrente denuncia infine l'omessa applicazione, sulla base del certificato penale, della continuazione con precedente condanna irrevocabile per fatti identici a quelli in esame commessi nelle stesse circostanze ed epoca.
3.2. SA NA LB IO, a mezzo del suo difensore, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata per reati di peculato e di falso, ancorché questi ultimi prescritti, evidenzia le carenze della motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata ad un mero rinvio alle argomentazioni fornite dal primo giudice, non fornendo così alcuna risposta alle critiche avanzate con l'appello (nella specie, la debolezza della 4 G ricostruzione operata dal primo giudice in ordine alla causale del mandato del pagamento e alle pretese falsità, nonché al concorso del pubblico ufficiale). La ricorrente denuncia i medesimi vizi in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, difettando l'appropriazione da parte del pubblico ufficiale e ricorrendo invece una causale del pagamento, che poteva al più far configurare la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. Si duole infine della motivazione meramente apparente in ordine all'art. 133 cod. pen., rispetto alle doglianze versate nei motivi di gravame.
3.3. LU CI personalmente deduce vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata, operando un mero rinvio alle motivazioni rese dal primo giudice, avrebbe eluso di rispondere ai motivi di appello in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.
3.4. NI SO, a mezzo del suo difensore, denuncia il vizio di motivazione, non avendo i Giudici di merito valutato tutti gli elementi a loro disposizione ed in particolare l'ampia confessione resa dall'imputato per concedere la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione. Rileva infine l'avvenuta prescrizione del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, per le ragioni di seguito indicate, sono da ritenersi inammissibili.
2. Manifestamente infondata è la censura proposta dai ricorrenti relativa alla qualificazione giuridica dei fatti loro ascritti.
2.1. In ordine alla distinzione tra peculato e truffa aggravata, i ricorrenti confondono infatti quella che è la condotta materiale del delitto di peculato (l'appropriazione) con la necessaria relazione che deve sussistere tra la res, oggetto di appropriazione, e l'agente (il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio). Orbene, la condotta appropriativa si realizza con l'inversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale che si comporta uti dominus (tra tante, Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6317 del 14/02/1994, Contino, Rv. 198883; Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, Ferolla ed altro, Rv. 194923) nei confronti di beni nel suo possesso o disponibilità. Nella nozione di possesso o disponibilità, secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientra non solo la detenzione materiale, ma anche (e, soprattutto, quando si tratti di denaro pubblico) la disponibilità giuridica della cosa. In tale ultimo caso, l'agente deve essere in grado, mediante 5 S poteri giuridici conferitigli in virtù dell'ufficio ricoperto, o anche soltanto da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di poter esplicare sulla cosa quei comportamenti che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione (tra tante, Sez. 6, n. 20972 del 04/02/2016, Baghino, Rv. 267088; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 4129 del 19/02/1993, Resta, Rv. 194522). Nel caso in esame, la imputata LO, quale responsabile del servizio ragioneria del Comune, aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico per ragioni del suo ufficio, essendo irrilevante la mancanza del materiale possesso. Quanto all'incidenza delle condotte di falso, queste ultime hanno soltanto rappresentato la modalità non per conseguire «la disponibilità» della res (già sussistente in capo all'agente), bensì per occultare l'appropriazione. Nel caso di maneggio di pubblico danaro, la procedura di pagamento di spese avviene oramai prevalentemente attraverso l'emissione da parte dei cosiddetti ordinatori di spesa» (i funzionari che gestiscono direttamente o su delega le somme sui capitoli di bilancio o le somme accreditate) di atti dispositivi diretti alla banca tesoriera, contenenti l'ordine di pagamento, che viene materialmente eseguito da quest'ultima. L'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'ordinatore di spesa presuppone necessariamente una causale, ovvero l'obbligo giuridico dell'ente pubblico di pagare una determinata somma (che può trovare la sua fonte in un atto amministrativo, in un contratto o in una sentenza di condanna): nella procedura di spesa la ricognizione di tale obbligo viene effettuata con l'assunzione dell'impegno di spesa (per gli enti locali, le cosiddette determinazioni», di cui all'art. 183 T.U.E.L.) con apposizione del vincolo sulle disponibilità finanziarie, che precede la liquidazione del dovuto, la ordinazione e il pagamento (per gli enti locali, cfr. art. 182 T.U.E.L.). E' chiaro quindi che, nel realizzare il peculato, l'ordinatore di spesa, che ha già la disponibilità giuridica delle somme, deve conferire alla procedura quella parvenza di legittimità, necessaria per giustificare sul piano formale la spesa e superare indenne i controlli previsti dalle norme di contabilità pubblica. In tal senso si è concordemente espressa da tempo la giurisprudenza di legittimità nel distinguere la condotta di peculato da quella di truffa aggravata, rinvenendo il tratto distintivo nelle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile oggetto di appropriazione: ricorre la prima fattispecie quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso o disponibilità, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad 6 artifici o raggiri per appropriarsi del bene (tra tante, Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680).
2.2. Non ha fondamento alcuno in modo manifesto la tesi dell'irrilevanza del peculato a favore di terzi. Si tratta di prospettazione che dimentica quale è la condotta materiale del delitto di peculato, che, come in precedenza ricordato, consiste nell'inversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale, che si comporta uti dominus nei confronti di beni nel suo possesso o disponibilità. La norma penale non richiede invero che l'agente tragga personale profitto dall'attività illecita, essendo sufficiente, come nel caso in esame, che compia sulla res un atto di disposizione come se la stessa sia di sua proprietà, anche destinandola, come nel caso in esame, ad un concorrente che se ne impossessi materialmente (Sez. 6, n. 6317 del 14/02/1994, Contino, Rv. 198883).
3. Il ricorso di DR LO, per le restanti censure, è inammissibile.
3.1. Quanto alla censura relativa alle competenze della imputata LO, correlata alla richiesta di qualificazione dei fatti nel reato di abuso d'ufficio, se ne deve constatare la aspecificità. La ricorrente in vero non si confronta affatto con le motivazioni della sentenza impugnata che ha da un lato chiarito le competenze dell'ordinatore di spesa, alla luce della specifica normativa per gli enti locali, e dall'altro ha evidenziato gli elementi sintomatici e convergenti del dolo, come sinteticamente riportato nel paragrafo 3.1. del ritenuto in fatto. Le critiche finiscono pertanto per non correlarsi con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata ed incorrere nella loro inammissibilità (tra tante, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Né è consentito, sempre ai fini della specificità del ricorso, invitare, come nel caso in esame, la Corte di legittimità all'esame dei motivi di appello, dei quali si assume l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, rinviando genericamente ad essi, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 26487). L'atto di ricorso deve infatti contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
3.2. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. 7 G La motivazione sulla dosimetria della pena, ancorata dalla Corte di appello agli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (gravità dei fatti, pluralità delle condotte, sistematiche violazione dei doveri, significativo danno pubblico), non risulta né inadeguata né sostenuta da argomentazioni arbitrarie o illogiche: il che la rende incensurabile in questa sede (ex multis, Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298). D'altra parte, è principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio del caso, che si prospetta come identico, riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (ex multis, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020). Nel caso in esame, il diverso ruolo e la parte decisiva che l'imputata aveva avuto nella vicenda dell'imputata non rendeva neppure sovrapponibili le posizioni dei concorrenti.
3.3. Le censure sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono prevalentemente aspecifiche, in quanto non si correlano con le argomentazioni della sentenza impugnata, reiterando pedissequamente i motivi di appello sul punto, motivatamente disattesi;
mentre per il resto si diffondono in generici richiami alla funzione mitigatrice delle suddette circostanze.
3.4. Manifestamente infondata è la censura relativa all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi, in quanto si tratta di questione non devoluta al giudice di appello e pacificamente non rilevabile d'ufficio dal medesimo giudice (tra tante, Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Gargano, Rv. 266655; Sez. 2, n. 49436 del 08/10/2013, Ruci, Rv. 257870; Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Biscaro, Rv. 250245; Sez. 4, n. 33403 del 14/07/2008, Cavalieri D'Oro, Rv. 240902). In vero, potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare anche di ufficio con la sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 cod. pen. ed una o più circostanze attenuanti, è assolutamente eccezionale, in quanto dettato in deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello, stabilito dal primo comma dello stesso art. 597, con conseguente sua inapplicabilità al di fuori dei casi espressamente consentiti.
4. Anche i restanti motivi della ricorrente SA NA LB IO non possono trovare accoglimento per la loro inammissibilità.
4.1. La censura di difetto di motivazione versata nel primo motivo è manifestamente infondata. Va ribadito il costante insegnamento, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, secondo cui,G se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o prospetta critiche generiche, superflue о palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435). Nel caso in esame, la ricorrente, pur sostenendo di aver proposto al giudice dell'appello nuovi elementi e argomentazioni difensive, ha in definitiva esposto a quest'ultimo le stesse questioni già ampiamente e analiticamente esaminate dal primo giudice (pag. 38-41): ovvero, le tesi dell'errore nell'indicare la delibera di riferimento nel mandato di pagamento e dell'effettività dell'incarico ricevuto dall'imputata con altra delibera per la redazione di regolamenti comunali, che giustificava il mandato di pagamento emesso in suo favore. Nell'appello, nel riproporre questi stessi argomenti, la ricorrente si era limitata soltanto a definire «deboli» tutti gli argomenti spesi dal primo giudice per confutarli, sol perché fondati su prove indirette o logiche. Ben poteva pertanto, la Corte partenopea, a fronte di censure meramente ripetitive, ricorrere ad una motivazione per relazione, senza dover ripercorrere una per una le articolate argomentazioni che già avevano demolito le tesi difensive.
4.2. Quanto al secondo motivo, vertente sulla erronea qualificazione dei fatti nel delitto di peculato, con connesso difetto di motivazione, oltre alle considerazioni già espresse sul tema ai paragrafi 2.1. e 2.2., si deve constatare la aspecificità delle censure. La ricorrente non correla infatti le sue critiche con il ragionamento probatorio esposto dai Giudici di merito, riproponendo la tesi del pagamento illegittimo, ma non privo di causale, dagli stessi motivatamente confutata.
4.3. L'ultimo motivo è del tutto generico, in quanto la ricorrente non indica minimamente il contenuto delle doglianze difensive in punto di trattamento sanzionatorio che risulterebbero non realmente analizzate dalla motivazione della sentenza impugnata. In tal modo, non consente alla Corte di legittimità l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 26487).
5. Anche il ricorso di LU CI è affetto da inammissibilità.
5.1. Il ricorrente si diffonde sulla adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nell'affrontare il gravame di appello sulla questione della erronea qualificazione del fatto. 9 Orbene, a parte l'infondatezza manifesta della questione stessa, come già illustrato nei paragrafi che precedono, che rende il motivo inammissibile, va ribadito quanto affermato al paragrafo 4.1. Nell'appello, la difesa dell'imputato aveva infatti contestato: il ruolo avuto da questi come concorrente nel reato (si era limitato a ritirare le somme per poi cederle al EL); la qualificazione del peculato, atteso che il falso era stato strumentale all'impossessamento della res, del quale era privo l'imputato, e che era stato realizzato dal p.u. a favore del terzo;
la mancanza di causale dei mandati di pagamento. Sono tutte questioni analiticamente affrontate dal primo giudice e che l'imputato aveva meramente riproposto al giudice dell'appello, con declinazioni generiche e perplesse quanto agli aspetti logico-fattuali, e quindi senza alcuna effettiva critica se non quella del mero dissenso alla decisione. Su tali motivi di gravame, la motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto del tutto adeguata e rispondente ai criteri da tempo delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
5.2. La critica alla motivazione della sentenza imputata sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. risulta generica, oltre che manifestamente infondata. In sede di appello, il ricorrente ne aveva invocato la concessione sulla base dei seguenti rilievi: la collaborazione resa anche con dichiarazioni accusatorie, tenuto conto anche del diverso trattamento riservato al coimputato SO, il ruolo marginale nella vicenda, alla luce delle somme rivenute al Ceci, e la risalenza dei fatti. Aspetti questi che il giudice dell'appello ha adeguatamente valutato con argomenti privi di manifeste illogicità o errori di diritto. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non significativi gli elementi evidenziati dalla difesa, in quanto l'ammissione dei fatti riguardava circostanze già acquisite in modo certo, come evidenziato dal primo giudice, le some oggetto di peculato erano di importo notevolmente elevato e l'epoca risalente dei fatti non aveva di per sé rilevanza mitigatrice. Le critiche versate nel ricorso si limitano a dissentire sulle conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata, ribadendo la rilevanza della ammissione dei fatti e il diverso trattamento riservato al SO, ma non spiegando affatto la illogicità del diverso apprezzamento del giudice dell'appello. In tal modo, il motivo risulta affetto anche da genericità.
6. Incorre in manifesta infondatezza il ricorso di NI SO.
6.1. Come già aveva evidenziato la Corte territoriale, la diminuzione per l'effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 10 S 62-bis cod. pen. era stata già concessa nella massima estensione possibile (p.b. anni quattro di reclusione, pena finale anni due e mesi otto di reclusione).
6.2. In ordine alla eccepita prescrizione del reato, deve osservarsi che, anche a voler solo considerare le sospensioni dichiarate dal primo giudice pari al periodo di 558 giorni, il reato contestato all'imputato, commesso in un periodo a far data dal 22 gennaio 2002, non si era prescritto (e neppure lo deduce il ricorrente) alla data del 24 ottobre 2014, in cui fu pronunciata la sentenza impugnata. Deve ritenersi quindi inammissibile la richiesta di declaratoria dell'estinzione del reato per la intervenuta prescrizione maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. da ultimo, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
7. Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500. Segue altresì la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore alla rifusione delle spese di rappresentanza di questo grado in favore della parte civile, Comune di San Tammaro, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza di questo grado in favore della parte civile, Comune di San Tammaro, che si liquidano in euro 2.500, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 27/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese NA Petruzzellis Ju ul DEPOSITATO IN CANCELLERIA ocat 25 C V 2016 CANCELLIERE IL CANCELLIERE Dott. Stefane Colfieri 11