Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 3
Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen. - a differenza della fattispecie prevista dall'art. 353 bis cod. pen. - non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice.
Commette il delitto di truffa, aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., il Presidente di una società (nella specie una spa che gestiva una tratta autostradale) che si faccia rimborsare come spese di rappresentanza quelle, invece, effettuate per organizzare pranzi e ricevimenti di natura eminentemente politica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che possono considerarsi spese di rappresentanza solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente, al fine di accrescerne il prestigio e darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca).
Non è configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio ex art. 318 cod. pen. - nel testo vigente prima delle modifiche della l. n. 190 del 2012 - nei confronti del Presidente di una società di gestione di una tratta autostradale, perché, pur rivestendo quest'ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non può essere considerato un pubblico impiegato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2013, n. 27719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27719 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 229
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 22916/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TI SI, nato a [...] il [...];
2. ON NO, nato a [...] il [...];
3. OB TE, nato a [...] il [...];
4. Autostrada del Brennero s.p.a.;
5. OB Cav. Pietro s.p.a.;
avverso la sentenza del 17/10/2011 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso: quanto a TI, per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai capi 2 e 3; per l'annullamento con rinvio, previa riqualificazione del fatto, per la determinazione della pena, quanto al capo 4; per il rigetto quanto ai capi 1 e 5; nonché per l'annullamento con rinvio per l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317-bis, e per il rigetto nel resto;
quanto a ON, per l'annullamento con rinvio;
quanto a OB TE e OB Cav. Pietro s.p.a., per l'annullamento senza rinvio;
quanto a Autostrada del Brennero s.p.a. per il rigetto del ricorso;
uditi per ON l'avv. Appella Paolo, per TI l'avv. Ceola Giovanni e l'avv. Melchionda Alessandro, per OB TE l'avv. Burchia Wolfgang e l'avv. Padovani Tullio, per l'Autostrada del Brennero s.p.a. l'avv. Umberto De Luca e l'avv. Simon Pietro Ciotti, per OB Cav. Pietro s.p.a. l'avv. Roberto Bertuol, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 aprile 2010, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava SI TI e TE OB colpevoli del reato di cui all'art. 318 cod. pen., così qualificate le originarie imputazioni, in relazione agli addebiti rispettivamente ascritti ai capi 2, 3 e 9.
In particolare, con riferimento al capo 2, al TI, nella qualità di Presidente della s.p.a. Autostrada del Brennero, e quindi di incaricato di un pubblico servizio, era stato addebitato di avere chiesto e ottenuto la promessa da parte di RI NI, socio e amministratore della NI s.p.a., giudicato separatamente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di versare somme di denaro a favore dell'associazione sportiva Pattinatori di Trento a fronte dell'impegno del TI di agevolare la società NI nell'assegnazione di un appalto relativo alla costruzione dell'arteria autostradale c.d. Nogara-Mare.
Con riferimento al capo 3 era stato addebitato al TI, di avere, nella riferita qualità, chiesto e ottenuto la promessa da parte di TE OB, coamministratore di fatto della OB Cav. Pietro s.p.a., di versare somme di denaro a favore del gruppo sportivo Pallamano di Mezzocorona, a fronte dell'impegno del TI di agevolare la società OB nell'assegnazione di appalti concernenti lavori indetti dalla Autostrada del Brennero s.p.a., con particolare riferimento a quelli relativi all'autostrada c.d. Cispadana e l'arteria c.d. Nogara-Mare.
Con riferimento al capo 9, era stato addebitato al predetto OB di avere posto in essere la condotta descritta al capo 3. Con la medesima sentenza, veniva affermata la responsabilità della OB Cav. Pietro s.p.a, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione all'addebito di cui al capo 11, collegato alla condotta posta in essere da TE OB e descritta al capo 9. 2. A seguito di impugnazione dei predetti imputati e della predetta società, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nei confronti dei medesimi soggetti e di altri, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trento così statuiva:
2.1. dichiarava SI TI colpevole anche del reato di cui all'art. 319 cod. pen. (capo 1), per avere, nella riferita qualità, ottenuto la promessa del predetto RI NI di conferire incarichi di progettazione alla Arca Engineering s.r.l., società di ingegneria facente capo anche a IU TI, fratello dell'imputato, a fronte dell'impegno del TI di agevolare la società NI nell'assegnazione dell'appalto concernente lavori indetti dalla Autostrada del Brennero s.p.a., con particolare riferimento a quelli relativi al casello autostradale di S. Michele all'Adige;
2.2. dichiarava SI TI colpevole anche del reato di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen. (capo 4), per avere, nella riferita qualità, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ed indurre il Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.), e per esso il dirigente GI ET, a rinunciare al ricorso al TAR promosso dalla Autostrada Estense S.C.P.A. (con partecipazione del C.C.C.), nei confronti dell'Autostrada del Brennero s.p.a., per l'annullamento della Delib. Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007 e della Delib. 27 marzo 2008, in tal modo rendendo definitivamente certo che la proposta presentata dall'ATI cui partecipava la società Autostrada del Brennero, per la realizzazione dell'arteria stradale detta Cispadana, fosse quella dichiarata di pubblico interesse D.Lgs. n. 163 del 2006, ex art. 154 e che fossero approvati i documenti da porre a base della procedura ex art. 155, comma 1, lett. a), del predetto D.Lgs.;
2.3. dichiarava SI TI colpevole anche del reato di cui all'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 11 (capo 5), per avere indotto in errore la società Autostrada del Brennero, procurandosi un ingiusto profitto, costituito dal rimborso di spese per pranzi non riferibili alla sua carica di presidente del consiglio di amministrazione ma all'attività politica del medesimo;
2.4. dichiarava NO ON colpevole del reato di cui all'art. 353 c.p., comma 2, (capo 8), perché, quale presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona AT De DE, in concorso con RI NI, amministratore e socio della NI s.p.a., turbava mediante collusioni la procedura di gara pubblica relativa alla realizzazione del centro socio-sanitario del suddetto centro;
2.5. affermava la responsabilità della Autostrada del Brennero s.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione all'addebito di cui al capo 10, collegato alla condotta posta in essere da TI SI e descritta al capo 4.
3. La sentenza della Corte di appello si fonda sul materiale probatorio analizzato in primo grado (in particolare, dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di RI NI;
intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche;
dichiarazioni testimoniali;
riscontri documentali), estendendo peraltro i risultati delle intercettazioni di conversazioni anche ai reati, quali la truffa e la turbativa d'asta, per i quali il primo giudice aveva osservato che essi non rientravano nei limiti previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.. 4. Ricorrono per cassazione i predetti imputati e le predette società.
5. I difensori di SI TI, avvocati Giovanni Ceola e Alessandro Melchionda, deducono i seguenti motivi.
5.1. Quanto ai capi 2 e 3 (corruzione impropria), erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica pubblicistica della società Autostrada del Brennero con riferimento alla gara di Project financing relativa alla costruzione dell'arteria autostradale Nogara Mare, dovendosi ritenere che nell'ambito di tale vicenda il TI abbia operato quale legale rappresentante di una società per azioni di diritto privato che non si muoveva nell'ambito di un rapporto di concessione di un pubblico servizio, sicché egli non rivestiva alcuna qualifica soggettiva di natura pubblicistica.
5.2. Inoltre, quanto al capo 2, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di sinallagma tra la sponsorizzazione effettuata da RI NI a favore dell'associazione sportiva Pattinatori di Trento e l'inserimento della NI s.p.a. nell'associazione temporanea di imprese che avrebbero concorso in caso di aggiudicazione della gara ai lavori per la costruzione dell'arteria autostradale Nogara Mare.
5.3. Inoltre, quanto al capo 3, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di sinallagma tra la sponsorizzazione effettuata da OB TE a favore del gruppo sportivo Pallamano di Mezzocorona e l'inserimento della OB s.p.a. nell'associazione temporanea di imprese che avrebbero concorso in caso di aggiudicazione della gara ai lavori per la costruzione dell'arteria autostradale Nogara Mare.
5.4. Quanto al capo 1 (corruzione propria), erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di sinallagma tra la promessa di NI RI di affidare incarichi alla società cui partecipava IU TI, fratello di SI TI e i vantaggi che l'imputato avrebbe assicurato al NI relativamente all'appalto per la costruzione del casello autostradale di San Michele all'Adige.
5.5. Quanto al capo 4, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica pubblicistica di SI TI.
5.6. Quanto al medesimo capo 4, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di espressioni aventi valenza minacciosa nel colloquio intercorso tra l'imputato e GI ET idonea a configurare una condotta di costrizione o induzione.
5.7. Quanto al medesimo capo 4, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata concussione in relazione a richieste avanzate dal TI nell'esclusivo interesse della società Autostrada del Brennero.
5.8. Quanto al capo 5, inosservanza degli artt. 266 cod. proc. pen. e segg., per essere state utilizzate intercettazioni telefoniche con riferimento a reati non consentiti dalla normativa in tema di intercettazioni.
5.9. Quanto al medesimo capo 5, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa con riferimento al rimborso delle spese per pranzi dell'imputato.
5.10. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
6. I difensori di TE OB, avvocati Tullio Padovani e Wolfgang Burchia, deducono i seguenti motivi, relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione attiva ex art. 318 cod. pen. in ordine al capo 9. 6.1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla attribuzione della qualità di incaricato di un pubblico servizio in capo a SI TI, nello svolgimento di attività che fuoriescono dall'ambito del rapporto di concessione relativo a un'opera pubblica, come quelle, di natura privatistica, che si collocano nell'ambito di un project financing.
6.2. Manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla sussistenza del nesso di corrispettività tra l'asserita dazione corruttiva e l'attività del pubblico ufficiale, coinvolgendosi l'OB nella valutazione di colloqui intercettati che riguardavano i ben diversi rapporti tra il TI e il NI, rimanendo comunque del tutto indimostrato il collegamento tra il contributo richiesto all'OB a favore della Pallamano di Mezzocorona e l'opera del TI in relazione alla vicenda dei lavori relativi alla strada Nogara Mare.
6.3. Manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo al diniego di concessione di attenuanti generiche, basato sull'apodittica affermazione di un inserimento dell'OB in uno stabile sistema corruttivo.
7. Il difensore di NO ON, avv. Paolo Appella, deduce i seguenti motivi, relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., comma 2, in ordine al capo 8. 7.1. Violazione degli artt. 516 - 521 cod. proc. pen., in quanto i fatti per i quali è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato esorbitano da quelli, ben circoscritti, contestati nella imputazione;
inoltre violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., per la inutilizzabilità delle intercettazioni,
arbitrariamente estese dal giudice di appello alla ipotesi di cui all'art. 353, comma 2 sulla base della erronea attribuzione al ON della qualità di preposto all'incanto e, inoltre, altrettanto erroneamente, ritenute fisiologicamente collegate al reato di cui all'art. 319 cod. pen. per il quale si procedeva.
7.2. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, considerato che mancano riscontri alle dichiarazioni del NI, non si è motivato sull'attendibilità delle stesse, non si è tenuto conto dei numerosi elementi di prova che le smentivano, specie con riferimento alla consegna del dischetto contenente dati sul progetto dell'opera oggetto della gara, ne' si è motivato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
7.3 Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen., essendosi dato rilievo a elementi del tutto insignificanti ai fini della integrazione del reato, che dovevano collocarsi al di qua della soglia di punibilità (invito a partecipare alla gara;
consegna del dischetto contenente il progetto dell'opera; invito a indicare il nome di una persona autorevole che potesse svolgere il ruolo di commissario), come del resto ritenuto dal giudice di primo grado.
8. Con motivi nuovi, l'avv. Appella, prendendo in rassegna dettagliatamente tutti gli elementi di accusa, insiste sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del NI;
sulla mancata verifica dell'attendibilità di questo;
sulla mancata valorizzazione dei dati che avrebbero dovuto escludere il dolo dell'imputato; sulla irrilevanza dei fatti presi in considerazione ai fini della integrazione del reato contestato, insistendosi in particolare sulla presunta consegna del dischetto, sulla presentazione dell'ing. Buratti al NI, sulla indicazione di un possibile direttore dei lavori, sull'invito a indicare ulteriori nomi di prestigio tra i quali scegliere i commissari, tutti aspetti assolutamente inidonei a incidere sull'esito della gara.
9. I difensori della OB Cav. Pietro s.p.a., avvocati Roberto Bertuol e Alberto Cunaccia, deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge a carico della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione all'addebito di cui al capo 11, collegato alla condotta di corruzione ex art. 318 cod. pen. posta in essere da TE OB descritta al capo 9. Specificamente, si mette in rilievo, che:
- mancava il nesso formale per collegare la responsabilità della società a quella di TE OB, che era un semplice socio, non essendo stata dimostrata alcuna condotta corruttiva da parte di un soggetto apicale della società compiuta nell'interesse e a vantaggio della stessa;
- il contratto di sponsorizzazione a favore di società sportive rientrava nella normale prassi societaria e non era in alcun modo collegato a un rapporto corruttivo;
- mancava la qualifica formale pubblicistica in capo a TI SI.
10. Il difensore della Autostrada del Brennero s.p.a., avv. Umberto De Luca, impugnando anche l'ordinanza della Corte di appello in data 14 ottobre 2011 con la quale è stata respinta la eccezione della inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, deduce i seguenti motivi con riferimento all'affermazione di responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione all'addebito di cui al capo 10, collegato alla condotta di tentata concussione posta in essere da SI TI descritta al capo 4.
10.1. Inammissibilità dell'appello del P.m. non essendo stato indicato in tale atto il capo della decisione impugnato ne' essendo stata in esso formulata una richiesta di condanna della società. 10.2. Vizio di motivazione in punto di affermazione della colpevolezza, basata su un materiale probatorio contraddittorio e non rispettoso della regola per cui la colpevolezza non può essere ritenuta in presenza di un "ragionevole dubbio".
10.3. Erronea affermazione di responsabilità dell'ente, non essendo stato accertato che l'ente non abbia adottato un efficace modello di prevenzione e controllo tale da far ritenere che sussistesse un legame causale tra la omissione e l'illecito.
10.4. Erronea mancata valutazione circa la idoneità dei modelli operativi già introdotti dalla società prima dei fatti anche se non ancora formalmente adottati.
10.5. Mancato accertamento di un interesse dell'ente connesso all'illecito, fermo restando che non si è potuto realizzare alcun vantaggio trattandosi di delitto tentato. In realtà la stessa sentenza impugnata riconosce che il TI agì in vista di vantaggi di natura politica o personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno preliminarmente prese in esame le contestazioni di cui ai capi 2, 3 (TI), 9 (TE OB) e 11 (OB Cav. Pietro s.p.a., ex D.Lgs. n. 231 del 2001), qualificate sin dalla sentenza di primo grado come corruzione per un atto di ufficio a norma degli artt. 318 e 320 cod. pen., che fanno leva sulla qualità di incaricato di un pubblico servizio di TI, in relazione alla sua carica di presidente della Autostrada del Brennero s.p.a.). La ipotesi criminosa in questione, nella formulazione antecedente alla novella recata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che è quella che qui interessa ratione temporis, se riferita all'incaricato di un pubblico servizio, richiede, stante l'espressa previsione dell'art. 320 cod. pen., che quest'ultimo rivesta (anche) la qualità di pubblico impiegato (che con la prima qualità, dunque, non coincide:
v. per tutte Sez. 5, n. 4284 del 02/03/1983, Fiorenzano, Rv. 158936);
qualità nella specie all'evidenza mancante, dato che TI, in relazione ai fatti contestati, ha operato come presidente di una s.p.a. (Autostrada del Brennero) e quindi non poteva dirsi "pubblico impiegato". Tale nozione, infatti, implica un legame tra il soggetto e lo Stato o altro ente pubblico caratterizzato da un provvedimento amministrativo di nomina e da un rapporto di lavoro subordinato, e non è influenzata dai mutamenti intercorsi sul terreno del rapporto di lavoro pubblico per effetto della c.d. privatizzazione del pubblico impiego di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, considerato che l'art. 59 di tale decreto stabilisce che "resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità penale per i dipendenti di amministrazioni pubbliche".
Ne deriva che per i suddetti capi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i fatti non sono previsti come reato, e tale statuizione assorbe ogni ulteriore questione posta relativamente ad essi dai ricorrenti TI, TE OB e OB Cav. Pietro s.p.a..
2. Con riferimento ai reati di cui ai capi 1, 4, 8 e 10 va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che presenta le lacune di motivazione che saranno specificamente illustrate. È peraltro il caso di premettere in via generale, che trattandosi di un ribaltamento del giudicato assolutorio di primo grado, valgono i principi da ultimo più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto cura di precisare come in tale eventualità sia illegittima la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria di primo grado, condanni l'imputato esclusivamente sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio valutato dal primo giudice, occorrendo invece che il giudice di appello si fondi su argomenti dirimenti tali da evidenziare al di là di ogni ragionevole dubbio la insostenibilità della soluzione assolutoria (v. tra molte, da ultimo, Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 1514 del 19/12/2012, dep. 2013, Crispi, Rv. 253940; Se. 6, n. 49755 del 21/11/2012, Capozzi, Rv. 253909; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Andrini, Rv. 254024; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/12, Aimone, Rv. 253718; Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782; Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066).
3. Ciò posto, venendo in particolare alla imputazione di cui al capo 1, ascritta a TI, va rilevato che l'assunto della sentenza impugnata si fonda sul nesso tra la promessa di RI NI di affidare incarichi alla società cui partecipava il fratello del TI (la Arca Engineering s.r.l.) e i vantaggi che quest'ultimo gli avrebbe assicurato relativamente all'appalto per la costruzione del casello autostradale di San Michele all'Adige.
Al riguardo, la sentenza di primo grado, esclusa la prova della sussistenza di un simile nesso con riferimento a tutti gli altri episodi contestati, osserva che, relativamente all'appalto concernente il riferito casello autostradale, esso doveva ritenersi sulla base della frase pronunciata dall'imputato nel colloquio con il NI nel quale gli chiedeva di vedere se c'era "spazio" per il fratello.
Ma al riguardo la sentenza di primo grado aveva osservato, da un lato, che non erano individuabili i favori che l'imputato avrebbe potuto assicurare al NI, e ciò tanto in sede di aggiudicazione dell'appalto quanto in relazione all'adozione della variante che si rendeva necessaria per l'adeguamento alla normativa relativa al rendimento energetico;
dall'altro che il generico riferimento al coinvolgimento nei lavori dell'impresa del fratello, meramente auspicato e inserito in un contesto generale che riguardava altri lavori cui era interessata la ditta NI, non valeva a configurare lo stesso come una controprestazione cui collegare il preteso favore del TI.
Queste obiezioni, svolte dal primo giudice con motivazione diffusa e ricca di riferimenti alla natura dell'appalto e agli adempimenti ad esso connessi, non risultano superate dalla Corte di appello, almeno in termini tali da giustificare il ribaltamento dell'esito assolutorio, secondo i criteri delineati dalla richiamata giurisprudenza.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Con riguardo all'episodio di tentata concussione contestata (capo 4), dal punto di vista della qualificazione soggettiva, e prescindendo per il momento dalla finalità della condotta, non appare potersi dubitare del fatto che l'imputato facendo valere gli interessi della società Autobrennero nella sua posizione di concessionaria di una rete autostradale, rivestisse la qualità di incaricato di un pubblico servizio (v. in termini Sez. 6, n. 5116 del 19/01/1998, Pancheri, Rv. 211707; e, per analoga fattispecie, Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210733). Non risulta essere stato adeguatamente chiarito dalla Corte di appello se il TI, con le accertate pressioni nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni per indurlo a rinunciare al ricorso promosso contro l'Autostrada del Brennero s.p.a., intendesse perseguire esclusivamente gli interessi di quest'ultima, esulando quindi in tal caso profili di illiceità penale della condotta (almeno nei termini prospettati), ovvero tendesse prevalentemente a tutelare la sua posizione politica nell'ambito territoriale, come si evincerebbe dal riferimento da egli fatto nella conversazione con GI ET a "ciò che SI TI è nel sistema trentino".
La sentenza impugnata da per accertato che nell'episodio in questione il TI abbia espresso la sua influenza di potente uomo politico regionale;
che egli avesse di mira anche un suo successo politico;
e che la sua condotta fu idonea a coartare la volontà del soggetto verso cui venne indirizzata;
ma non risolve con adeguato approfondimento, sulla base di concreti elementi desumibili dalle risultanze processuali, il quesito indicato, relativo alla direzione della volontà, e quindi all'interesse - privato o pubblicistico - perseguito, essenziale per la configurabilità del reato contestato. Una volta eventualmente risolto il quesito nel senso che l'imputato abbia perseguito (anche) interessi privati, occorrerà anche valutare la condotta sulla base della nuova disciplina recata dalla legge n. 190 del 1992, e in particolare accertare se essa rientri nella fattispecie induttiva di cui all'art. 319-quater cod. pen., ovvero in quella costrittiva;
discendendo da tale scelta evidenti riflessi in termini sanzionatori;
fermo restando che sia nell'una che nell'altra ipotesi deve ritenersi sussistere una continuità normativa con la previgente fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., ma essendo tuttavia da considerare che, nella nuova formulazione, l'art. 317 non contempla più come soggetto agente l'incaricato di un pubblico servizio, con la conseguenza che la corrispondente condotta andrebbe ora semmai inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio su entrambi i punti indicati;
annullamento cui è naturalmente collegato anche il punto relativo all'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
Con specifico riferimento al ricorso della Autostrada del Brennero s.p.a., va rilevato che, come correttamente osservato nell'ordinanza in data 14 ottobre 2011 della Corte di appello di Trento, il capo (10) relativo alla responsabilità dell'ente deve ritenersi essere stato implicitamente investito dall'appello del P.m., a prescindere dalla impropria formula usata dalla sentenza di primo grado. Quanto alle deduzioni svolte nel merito dell'affermazione della responsabilità amministrativa, esse dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio all'esito del pregiudiziale accertamento della responsabilità penale del TI;
restando salvo e impregiudicato ogni profilo dedotto dalla predetta società.
5. Va rigettato il ricorso del TI in ordine al reato di truffa aggravata di cui al capo 5, salva la rideterminazione della pena all'esito dei giudizio di rinvio, essendo stato accertato che egli ottenne fraudolentemente il rimborso di spese conviviali, sotto il pretesto che esse fossero inquadrabili in spese di rappresentanza. Va innanzi tutto osservato che è infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per tale capo, essendo i risultati di tale mezzo di indagine utilizzabili anche con riguardo a reati non compresi nel decreto autorizzativo ma rientranti nell'ambito del medesimo procedimento (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056; Sez. 3, n. 39761 del 22/09/2010, S., Rv. 248557).
Dagli elementi raccolti, tra cui vari di natura testimoniale, e correttamente esposti dai giudici di merito, si ricava che il TI organizzò più volte pranzi di natura eminentemente politica, come del resto dallo stesso ammesso, i quali nulla avevano a che fare per loro oggetto e identità dei partecipanti con attività di rappresentanza o promozionali della società Autobrennero.
Al riguardo giova precisare che per "spesa di rappresentanza" imputabile a un ente pubblico, deve intendersi solo quella destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente al fine di accrescere il prestigio dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (Sez. 6, n. 10908 del 01/02/2006, Carfaro, Rv. 234105; Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano, Rv. 244061).
6. Quanto infine al reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen. (capo 8), ascritto a ON, va preliminarmente precisato che, stando al tenore della sentenza impugnata, l'imputato risulta essere stato condannato per la fattispecie di cui al comma primo di tale articolo, nonostante che il tenore formale della imputazione si riferisse a quella del comma 2. Ciò precisato, le deduzioni in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni appaiono infondate sulla base delle stesse considerazioni svolte con riferimento al capo 5. I motivi relativi all'affermazione della responsabilità penale appaiono invece fondati.
Anche nel caso in esame il giudice di appello, nell'accogliere la impugnazione del P.m., non ha adeguatamente dato conto degli elementi ritenuti decisivi per il ribaltamento del giudicato assolutorio;
e soprattutto non ha fornito adeguata risposta alle deduzioni svolte nell'atto di appello circa la scarsa precisione delle dichiarazioni del NI e circa il valore favorevole all'imputato, anche sotto il profilo soggettivo, degli ulteriori elementi di prova. Per di più dalle considerazioni svolte sia in primo sia in secondo grado non è dato comprendere se la condotta contestata sia stata posta antecedentemente o successivamente al bando di gara;
dovendosi nel primo caso ritenere la insussistenza del reato, posto che quello in esame, a differenza di quanto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. (introdotto successivamente ai fatti di causa) non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice. (v. Sez. 6, n. 1105 del 26/02/2009, Mautone, Rv. 242928).
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche su tale capo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai capi 2, 3, 9 e 11 dell'imputazione perché i fatti non sono previsti come reato;
annulla la medesima sentenza in relazione ai capi 1, 4, 8 e 10;
rigetta il ricorso del TI in relazione al capo 5;
rinvia alla Corte di appello di Bolzano per nuovo giudizio in relazione ai detti capi 1, 4, 8 e 10 e per la rideterminazione della pena in relazione al capo 5.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013