Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 2
L'aggravante della cessione di sostanza stupefacente a persona minore di età non è incompatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità, con cui è oggetto di bilanciamento nell'ambito di un giudizio di globale valutazione della fattispecie, giacché anche nella cessione di droga a persona minore è possibile procedere ad identificare condotte di minima offensività in rapporto ai mezzi, alle modalità e circostanze dell'azione, alla quantità e qualità della sostanza ceduta.
La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, co. 1, cod. proc. pen. riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi. Tale esigenza è soddisfatta quando la individuazione dell'oggetto dell'esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova: il che avviene quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti (fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione; circostanze specifiche oggetto di atti particolari di indagine; circostanze desumibili dalla qualificazione del teste e dalla documentazione nota; racconto della vicenda compiuto già da altro soggetto nel dibattimento).
Commentari • 4
- 1. Aggravanti art. 80 del T. U. sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2025
Art. 80 comma 1 TU 309/90 Aggravanti specifiche Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del comma 1 Art. 112 CP per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commisione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva f) se l'offerta o la …
Leggi di più… - 2. Il fatto di lieve entità per gli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2023
- 3. Lieve entità in Giurisprudenza degli Anni DuemilaAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 21 febbraio 2020
- 4. Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 8612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8612 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.4.1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N. 571
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano Bielli " N. 28650/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PI NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 16 ottobre 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 16 ottobre 1996 e depositata il 18 ottobre 1996 la Corte di appello di Brescia confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di TO CA, che il tribunale della medesima città in data 1^ ottobre 1990 aveva giudicato colpevole dei delitti di induzione all'uso di eroina della minore CO ST e di cessione continuata alla stessa di modiche quantità di detta sostanza stupefacente, reati commessi in Brescia nel periodo dal gennaio al settembre 1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato il suo difensore avvocato A. Mainardi, il quale nei motivi deduce:
1. la inosservanza e la erronea applicazione della norma di cui all'art. 468, 1^ comma, c.p.p., per avere il giudice di primo grado ammesso all'esame testimoniale MA NI ST e AN ET, per i quali non poteva ritenersi realizzato il requisito della indicazione specifica delle circostanze sulle quali l'esame medesimo doveva vertere;
2. il vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione della impugnata sentenza, per avere il giudice di merito ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni di OL ST, rese nel corso delle indagini preliminari ed acquisite al dibattimento senza il vaglio del contro esame e senza idonei riscontri;
3. la inosservanza e la erronea applicazione della norma di cui all'art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il giudice di merito negato il riconoscimento della attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità nelle considerazioni che, essendo avvenute le cessioni a favore di persona di minore età, sussista evidente incompatibilità tra la ipotesi attenuata suddetta e la circostanza aggravante della cessione di droga a minori. Alla udienza odierna il P.G. ha concluso per il rigetto, ma alla richiesta può seguire conforme statuizione di questa Corte suprema soltanto in ordine ai primi due motivi della impugnazione, che debbono essere giudicati entrambi infondati.
In tema di interpretazione della norma di cui all'art. 468, 1^ comma, c.p.p. questo giudice di legittimità ha già stabilito che la sanzione di inammissibilità prevista riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista testimoniale, ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi, precisando, altresì, che l'obbligo di indicazione delle circostanze - che la legge non impone siccome specifico ovvero analitico - non deve essere inteso in senso rigoroso, alla stregua della capitolazione della prova orale del codice di rito civile, ma deve corrispondere al fulcro del sistema accusatorio, nel quale deve essere assicurata la più ampia possibilità di esame e di controesame, nel rispetto del principio del contraddittorio. Sicché non solo non sono previste la analitica scomposizione e la anticipata enunciazione dei fatti da provare nonché le conseguenti esclusioni tipiche della prova legale;
ma l'esigenza di lealtà processuale, che si attua con la "discovery", è soddisfatta quando la individuazione dell'oggetto dell'esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova. Il che avviene - secondo quanto questa Suprema Corte pure ha avuto modo di precisare - quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti (fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione;
circostanze specifiche oggetto di atti particolari di indagini;
circostanze desumibili dalla qualifica del teste e dalla documentazione nota;
racconto della vicenda compiuto già da altro soggetto nel procedimento).
Nella specie, il giudice di merito ha proceduto con esatta applicazione della norma, secondo la corretta interpretazione che di essa offre il giudice di legittimità, avendo ritenuto non violata la disposizione dell'art. 468, 1^ comma, c.p.p., dato che la indicazione delle circostanze, sulle quali i testi erano chiamati a deporre, era stata effettuata in rapporto al fatto che AN ET conosceva gli episodi di accusa della denunciante e che della vicenda, esplicitata nel capo di imputazione, poteva dare conferma l'altro testimone.
Quanto al secondo motivo di impugnazione - concernente la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di CO ST, che il ricorrente assume prive di elementi di oggettivo riscontro - non merita censura l'apprezzamento compiuto dalla corte territoriale, che esattamente ha escluso l'applicabilità della norma di cui all'art. 192, 3^ comma, c.p.p. per il fatto che il cessionario della droga, che ne faccia personale consumo, non assume la qualifica di coimputato o di imputato in procedimento connesso a quello a carico del cedente, onde la soggettiva credibilità dello stesso non richiede necessariamente la verifica esterna prevista dalla medesima norma. Per il resto, il giudizio di attendibilità soggettiva di CO ST - peraltro confortato anche dal riscontro offerto dalla deposizione del genitore - è sorretto da convincente e non contraddittoria motivazione, basata su elementi dei quali in questa sede non è possibile proporre diversa valutazione.
È, invece, fondato e merita, perciò, di essere accolto il terzo motivo di impugnazione, che ripropone a questo giudice di legittimità il quesito se, in tema di delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, possa qualificarsi come fatto di lieve entità la fattispecie comunque in generale aggravata (artt. 73, 6^ comma, 74, commi da 1 a 5, 80) e, in particolare, quella disciplinata dall'art. 80, 1^ comma, lett. a) della predetta legge, in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o destinate a persone di minore età.
Sulla questione, secondo un primo orientamento espresso da questa Suprema Corte e richiamato nelle conclusioni del P.G. (Cass. pen., Sez. IV, 25 ottobre 1991, n. 10793, P.M. c. Spanazzi, m. CED 188.57 8; Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 1992, P.M. c. Fares, m. CED 190.50 3), si riteneva che, in linea teorica e logica, sussisteva una evidente incompatibilità tra la circostanza aggravante della cessione a minori di sostanza stupefacente e la ipotesi attenuata del fatto di lieve entità (art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990), in quanto la circostanza stessa della cessione a minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità, rende più grave l'azione delittuosa ed esclude l'applicazione dell'ipotesi attenuata, anche in costanza di altri elementi sintomatici, in astratto, della lieve entità del fatto.
La successiva elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, tuttavia - pur dando atto che il pregresso indirizzo esegetico presentava una sua validità stante che incontestabilmente la cessione di droga a soggetto di minore età denota nell'agente un maggiore grado di pericolosità - è pervenuta, secondo più approfondita riflessione, a conclusione diversa.
In proposito, si è innanzitutto rilevato, in via generale, come in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti - seppure ai fini del riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità è consentito al giudice, in applicazione del principio di globalità, prendere in esame qualsiasi concreta circostanza di carattere oggettivo o soggettivo per pervenire ad un giudizio favorevole o sfavorevole all'imputato - il principio di specialità impedisce che gli elementi considerati possano essere identificati in quelle altre situazioni valutate astrattamente dal legislatore come autonome circostanze attenuanti o aggravanti, onde la conseguenza che non può considerarsi come elemento ostativo alla concessione dell'attenuante, di cui all'art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, la circostanza ad altro titolo valorizzata come aggravante alla legge g) del primo comma dell'art. 80 stessa legge (Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 1993, n 10947, cappelli, m. CED 195.89 1). Si è, quindi, più in particolare precisato che, a seguito della introdotta possibilità di bilanciamento tra attenuanti comuni ed aggravanti ad effetto speciale ovvero inerenti alla persona del colpevole, prima di affermare la esistenza di nuove e diverse incompatibilità fra circostanze eterogenee, occorre rinvenire la specifica previsione normativa, dalla quale derivi la impossibile coesistenza tra le medesime, ovvero il sicuro aggancio di ordine sistematico, in base al quale sia lecito affermare la incompatibilità di natura ontologica fra le suddette circostanze di segno diverso.
In base a tale premessa si è aggiunto che ne' sul piano ontologico ne' in via sistematica si è potuta identificare una seria ed insuperabile ragione di incompatibilità in sè tra fatto di lieve entità e cessione di droga a persona minore, sicché la questione deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze, nelle quali la cessione di stupefacente a persona di minore età si realizza, e che, in presenza della attenuante ad effetto speciale ex art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, proceda al bilanciamento di essa con l'aggravante nell'ambito di un giudizio congiunto della intera fattispecie (Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 1997, n. 4240, P.M. c. Bettoschi, m. CED 207.91 7). Il più recente indirizzo nel senso della compatibilità tra le due circostanze - entrambe di natura oggettiva e ciascuna incidente su aspetti diversi della offensività della condotta - deve essere riaffermato, giacché, come prima è stato osservato, anche nella cessione di droga a persona minore è possibile procedere ad identificare condotte di minima offensività, ex art. 73, 5^ comma, legge predetta, in rapporto ai mezzi, alle modalità e circostanze dell'azione, alla quantità e qualità della sostanza ceduta. Il che, ad esempio, riflette i casi di cessione di minime quantità, sporadicamente effettuata a soggetto prossimo alla maggiore età; di cessione analoga a titolo gratuito o di mera amicizia a soggetto notoriamente tossicodipendente, che ne abbia fatto richiesta;
di cessioni effettuate da persona a sua volta minore a favore di coetanei, al di fuori di abituale attività di spaccio e senza finalità di lucro.
La impugnata sentenza, pertanto, deve a riguardo essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della medesima corte di appello, che dovrà attenersi all'enunciato principio della astratta compatibilità delle suddette circostanze e procedere, di conseguenza, alla valutazione della sussistenza o meno, nella specie, della situazione ex art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n.309 del 1990.
P.T.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente alla negata configurabilità dell'attenuante del comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
Sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998