Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, nè il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione.
Commentario • 1
- 1. Revisione del giudicatoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 7 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 39191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39191 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
39 1 9 1/ 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n.1785. Saverio Felice Mannino sez. Renato Grillo CC - 18/06/2014 Vito Di Nicola R.G.N. 45343/2013 - Relatore - Chiara Graziosi Aldo Aceto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA NI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 02/07/2013 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni scritte con le quali il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da NI RA di revisione della sentenza 23 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile il 5 giugno 2009. Il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 7.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di circa 1,8 kg di marijuana, reato commesso in Milazzo il 10 febbraio 1998. La revisione del processo era invocata sul rilievo che il ricorrente fosse stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni ritenute false e reticenti, tanto il giudice del processo di merito trasmise gli atti al pubblico ministero che ravvisando il reato di falsa testimonianza dal quale tuttavia i testi furono successivamente prosciolti con formula ampia per insussistenza del fatto con sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. e derivando da ciò sia un contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) e sia la van sopravvenienza di nuove prove (art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) idonee a consentire la revisione del processo di condanna.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza impugnata propone ricorso per cassazione NI RA deducendo, con due motivi, la violazione di legge e la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.). Assume come la Corte territoriale abbia esorbitato dai compiti meramente delibativi quanto all'istanza proposta spingendosi, inaudita altera parte e dunque in violazione del principio del contraddittorio, ad una valutazione approfondita e di merito sul contenuto dell'istanza stessa, delibazione, quest'ultima, non consentita nella fase preliminare dell'ammissibilità della domanda di revisione e demandata alla successiva fase rescissoria, il cui ingresso la Corte d'appello avrebbe precluso in violazione delle regole procedimentali che disciplinano il regime della revisione delle sentenze, giungendo, da un lato, all'erronea convinzione dell'inidoneità della prova sopravvenuta a consentire l'invocata revisione ed incorrendo, dall'altro, nel il vizio di motivazione per aver la Corte inteso la novità dedotta con l'istanza di revisione come riferibile alla pronuncia assolutoria dei casellanti RI ed MA dal reato di falsa testimonianza e non piuttosto con riguardo al venir meno della riferibilità al RA della busta contenente la droga in quanto prevalentemente fondata proprio sulle dichiarazioni dei due casellanti (primo motivo). 2 Sostiene inoltre come la Corte del merito abbia omesso qualsiasi motivazione sulla concorrente causa petendi formulata con la domanda e tanto sull'erroneo rilievo che l'istanza fosse fondata solo sulla sopravvenienza delle prove (art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e non anche sul contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) sul quale ultimo punto la motivazione sarebbe del tutto assente (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, con il quale si eccepisce la violazione di legge censurandosi il procedimento seguito dalla Corte territoriale per pervenire alla declaratoria d'inammissibilità de plano dell'istanza di revisione, laddove proprio le approfondite valutazioni di merito avrebbero dovuto riservare alla fase rescissoria ogni valutazione al riguardo, questa Corte (con sentenza del 7 maggio 2014, R.G. N. 3883/14) si è già recentemente espressa nel senso di ven condividere l'orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara (...) l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150; Sez. 2, n. 5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv. 243286; Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297). Va precisato che il ricorso al procedimento camerale tipico, disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., non costituisce una regola di carattere generale con gli attributi dell'inderogabilità, tanto da dover essere applicata in ogni caso. Quando infatti è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, "anche d'ufficio", ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri procedimento di revisione, ciò vuol dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti. Ed infatti alcuni dei casi di inammissibilità, descritti dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu 3 oculi, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale. Altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. Spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali. Nel caso di specie, come ha opportunamente osservato il Procuratore Generale, la Corte territoriale nella valutazione del novum posto a fondamento dell'istanza di revisione si è sostanzialmente limitata a ripercorrere i contenuti motivazionali della sentenza di merito senza spingersi oltre quella sommaria delibazione degli elementi rappresentati, della loro congruenza e persuasività, rispetto alle prove su cui si era fondato il giudizio di condanna, che resta pur sempre consentita in sede di controllo dell'ammissibilità sebbene limitatamente al rilievo della inidoneità delle ragioni rappresentate a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Va infatti ricordato che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti Mica, Rv. 253437). Peraltro la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata è tutta raccolta nell'affermazione (a pag. 4) secondo la quale il proscioglimento dei casellanti, testimoni nel processo a carico del RA, non potrebbe comunque assurgere a evento demolitivo della sequenza fattuale posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità cosicché la Corte d'appello, nel riportare la sequenza logica posta a fondamento della pronuncia di merito e gli elementi su cui si era basata tale ricostruzione, ha fatto esclusivo riferimento proprio alla tenuta della prova circa l'evidente riferibilità comunque al RA della busta contenente la droga, desumendo da ciò, senza particolari approfondimenti, che gli elementi posti a sostegno dall'istanza fossero, ictu oculi, tutt'altro che idonei alla dimostrazione che il RA potesse essere prosciolto dal reato per il quale venne condannato, correttamente derivandone la declaratoria ex officio dell'inammissibilità dell'istanza.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi sul punto condividere le conclusioni rassegnate in parte qua dal Procuratore generale, in quanto la Corte territoriale ha comunque dato conto nell'ordinanza impugnata, anche richiamando il parere del pubblico ministero, di come la pronuncia del GUP, assolutoria dei due casellanti dal delitto di falsa testimonianza, fondasse essenzialmente sulla non provata divergenza tra quanto dai testi riferito e quanto a loro conoscenza (con conseguente difficoltà di ravvisare un comportamento reticente) e risultasse, per i suoi stessi contenuti, ben lungi dal poter determinare un contrasto di giudicati rispetto ai fatti posti a fondamento della sentenza di condanna, che, tra l'altro, non presupponevano una pronuncia diretta dei testi in ordine a quella riferibilità. Peraltro la manifesta infondatezza dell'eccezione circa il prospettato contrato tra giudicati è, tra l'altro, evidente sul presupposto che, in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile” (art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.), non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare in termini di stabilità e definitività situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione (Sez. 6, n. 26189 del 04/06/2009, G., Rv. 244534).
4. Consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/06/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Saverio Felice Mannino Vito Di Nicola To dream Aamir DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL PREMA B IL CANCELLIERE 5 матраLuana Ma Pani