Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto. (In motivazione, la Corte ha osservato che le lett. b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2014, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2931
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 44636/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AN, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26 marzo 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 26 marzo 2013, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Ferrara del 29 gennaio 2009, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato per più cessioni di eroina a diversi soggetti, poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza si rilevano l'erronea applicazione del D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, relativo ai procedimenti giudiziari pendenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici di quel periodo, nonché la carenza di motivazione sull'interpretazione di tale norma.
La difesa ricorda che la norma in questione prevede che, per i soggetti di cui al D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2012, il decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013. Secondo la ricostruzione difensiva, i soggetti di cui al richiamato art. 6, comma 4, sono coloro che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma. Il difensore rileva che egli aveva studio professionale e residenza in Ferrara, comune al quale si sarebbe dovuto applicare la disciplina del D.L. n. 74 del 2012 a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 67 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012. Lamenta la difesa che la Corte d'appello aveva respinto l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento ritenendo che la disciplina invocata fosse applicabile solo ai procedimenti civili, mentre, dal tenore del richiamato D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13 quater, si desumerebbe che la disposizione non faceva alcuna distinzione tra le tipologie dei procedimenti. La stessa difesa lamenta anche che la Corte d'appello non avrebbe fornito un'adeguata motivazione sulla sua scelta interpretativa e che ciò configurerebbe un vizio di motivazione rilevabile nel giudizio di cassazione. In via subordinata, si promuove la questione di legittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sul rilievo che essa verrebbe a disciplinare in modo diverso due situazioni omogenee:
quella dell'imputato nel processo penale e quella della parte nel processo civile.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di MA, acquirente dello stupefacente, perché egli avrebbe dovuto essere sentito come coimputato, essendo emersi a suo carico indizi di reità già alla luce delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali l'8 febbraio 2007. In quella data egli aveva, in particolare, affermato di avere comprato dello stupefacente in compagnia di NA e di averlo poi fumato in una stradina adiacente al luogo dell'acquisto. Quanto alle dichiarazioni e al riconoscimento contenuti nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 5 marzo 2007, a carico di MA sarebbe emersa anche l'ulteriore ipotesi di induzione all'uso di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82) nei confronti di RG e EN, ai quali egli aveva proposto di mettere dei soldi per comprare insieme eroina da fumare. Anche a voler ritenere che MA fosse un vero e proprio testimone, la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque - secondo la difesa - tenere conto del fatto che egli era un soggetto tossicodipendente di pessima moralità. Non si sarebbe considerato, inoltre, il fatto che il verbale del 5 marzo 2007 riporta le dichiarazioni di MA in terza persona e che, delle dichiarazioni rese l'8 febbraio 2007, esistono due versioni: quella di cui al relativo verbale e quella riportata nel virgolettato a pag. 2 dell'informativa dei carabinieri del 19 marzo 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui il difensore lamenta che la Corte d'appello avrebbe rigettato la sua istanza del 26 marzo 2013 di differimento della trattazione del procedimento a data successiva al 30 giugno 2013 - è inammissibile. La statuizione di rigetto dell'istanza censurata dal ricorrente non è, infatti, contenuta nella sentenza impugnata e il ricorrente stesso non impugna nè comunque indica l'atto del processo che la conterrebbe. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che la ricostruzione interpretativa proposta dal ricorrente - secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali per i soggetti di cui al D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2012, prorogata dal D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13 quater, si applicherebbe anche ai processi penali - è palesemente destituita di fondamento. Come già osservato da questa Corte (per una completa ricostruzione del sistema, v. sez. 3, 13 dicembre 2013, n. 5106 del 2014; sez. 3, 14 maggio 2014, n. 39872), il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11, comma 13 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - nella parte in cui dispone che, per i soggetti di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione - non si applica al processo penale. Quanto alla sospensione dei processi, alla sospensione di termini stabiliti per le indagini preliminari, a quelli per proporre querela ed alla sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento dell'attività difensiva e per la proposizione di reclami ed impugnazioni, i relativi effetti si sono dunque esauriti alla data del 31 dicembre 2012. Infatti, l'art. 11, comma 13 quater, non contiene alcun riferimento al processo penale perché si limita a riproporre l'originaria differenziazione dei riti con discipline reciprocamente autosufficienti sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art.
6. E tale interpretazione risulta - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - pienamente conforme al dettato costituzionale, proprio in ragione della originaria scelta discrezionale del legislatore nel senso della differenziazione dei riti, cui si è appena fatto riferimento.
Ne consegue, quanto al caso di specie, che la Corte d'appello ha correttamente rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 26 marzo 2013.
Manifestamente infondata è, inoltre, la censura relativa al preteso difetto di motivazione circa le ragioni per cui la Corte d'appello ha prescelto l'interpretazione sopra richiamata. Anche a prescindere dal già rilevato mancato richiamo del provvedimento in cui tale interpretazione sarebbe stata adottata, è sufficiente qui osservare, sul punto, che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione del diritto, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto. Sono espressione di tale principio l'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) le quali si riferiscono all'inosservanza e all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lettera e), che si riferisce, però, alla motivazione relativa ai profili di fatto.
3.2. - Il secondo motivo di doglianza - con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di MA, acquirente dello stupefacente, perché egli avrebbe dovuto essere sentito come coimputato - è inammissibile. La difesa si limita, infatti, a formulare in proposito mere asserzioni, che non prendono in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato, che risulta - per
contro
- pienamente logica e coerente. La Corte d'appello, dopo avere richiamato i principi, più volte affermati da questa Corte, in relazione all'irrilevanza penale del consumo di gruppo, evidenzia che MA era, appunto, un soggetto che era solito consumare insieme con altri lo stupefacente che acquistava dall'imputato e che non aveva istigato nessuno dei suoi compagni a fare uso di stupefacenti, perché essi si erano sempre liberamente determinati a tal fine (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Del tutto generici risultano, infine, i rilievi difensivi circa la scarsa credibilità di MA e circa pretese ambiguità o discrepanze nel suo narrato, non avendo la difesa evidenziato nessun concreto elemento in tal senso.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015