Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2014, n. 6174
CASS
Sentenza 23 ottobre 2014

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Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto. (In motivazione, la Corte ha osservato che le lett. b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2014, n. 6174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6174
Data del deposito : 23 ottobre 2014

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