Articolo 97 della Costituzione
Articolo 96Articolo 98
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1 gennaio 1948
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Versione
8 maggio 2012
Art. 97. ((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico)) . ((19))
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
Entrata in vigore il 8 maggio 2012
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