Massima: Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, relativamente alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ex artt. 3 e 97 Cost. Le ricorrenti hanno posto in evidenza con sufficiente precisione i prospettati vizi di illegittimità costituzionale e hanno adeguatamente dimostrato la ridondanza delle violazioni di disposizioni costituzionali estranee al Titolo V della Parte II della Costituzione sulle competenze costituzionalmente garantite.
Massima: Nel giudizio principale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 104 del 2017, o sue singole disposizioni, la censura riferita alla violazione dell'art. 76 Cost., proposta dalla Regione Puglia, dalla Provincia autonoma di Trento - quest'ultima anche in riferimento all'art. 77 Cost. - e, seppure formalmente rivolta relativamente ad alcuni articoli, dalla Provincia autonoma di Bolzano, va prioritariamente esaminata, per essere logicamente pregiudiziale rispetto alle altre doglianze promosse dalle indicate ricorrenti, che hanno chiaramente ed esaustivamente indicato le competenze regionali o provinciali asseritamente incise dall'atto impugnato, con ciò assolvendo l'onere di motivare circa la ridondanza del vizio di eccesso di delega sulle loro attribuzioni costituzionalmente garantite.
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