Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza del giudice di appello di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" quando, successivamente a tale pronuncia, il reato si estingue per decorso del termine di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2016, n. 23178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23178 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
23 1 7 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. " 522/2016 Dott. LUISA BIANCHI - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI N. 48187/2015 - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: MO RO N. IL 09/02/1954 avverso la sentenza n. 13023/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 23/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal ilche ha concluso per i usetts Polnile ионовке Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6 Udito, per la parte civile, l'Avv. Heus Colifer per le particule, 4 us e el cons. Udit i difensor Avv. C omuns, Iush click bloca Янов mo bile it cons RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18/6/2012, dichiarò RE RT colpevole del delitto di omicidio colposo ai danni di Di MA RT. La sentenza aveva, in particolare, ritenuto provata l'accusa, secondo la quale l'imputato, di turno presso il servizio di guardia medica in Roma, chiamato presso l'abitazione della vittima, formulando la diagnosi erronea di quasi fibrosi epatica>>, conseguenza di una grave epatosplenomegalia>>, non avvedendosi della pancreatite acuta emorragica in atto ed omettendo di prescrivere efficace terapia o di disporre ricovero urgente presso presidio ospedaliero, aveva procurato la morte del paziente, intervenuta il 22/4/2008. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23/3/2015, accogliendo l'impugnazione dell'imputato, riformando la statuizione di primo grado, assolveva il predetto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
2.1. La Corte territoriale era giunta all'epilogo assolutorio ritenendo non essere stata raggiunta prova certa in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento morte in concreto verificatosi>>. Il Giudice di secondo grado concordava con la ricostruzione di primo grado a riguardo della vicenda fattuale: il Di MA, solito ad abusare di sostanze alcoliche, tanto che la di lui madre si era premurata di farlo restare in casa per qualche tempo, così da poter prendere contatti con un competente servizio di trattamento psicoterapico, era stato trovato, al rientro in casa della genitrice, affetto da spasmi addominali (aveva ammesso di aver bevuto due aperitivi alcolici, ma, in effetti anche due bottiglie di vino); nel pomeriggio inoltrato lo stato fisico era peggiorato, in quanto che l'uomo era preda di ripetuti conati di vomito, che avevano affiancato le algie addominali. Alle 18,30 il medico di famiglia, a seguito di visita domiciliare, che aveva registrato normalità della pressione arteriosa e del battito cardiaco, aveva somministrato un antiemetico e raccomandato di chiamare il servizio del "118" ove il quadro sintomatologico fosse persistito. Alle 20,00 la genitrice richiese l'intervento del medico di turno al servizio di guardia medica. Giunto sul posto, attorno alle ore 21,00, l'imputato, effettuata palpazione addominale, che la sentenza d'appello definisce ben tollerata dal paziente, riscontrò l'ingrossamento di fegato e milza, diagnosticando, in presenza della descritta sintomatologia, qualificata dalla Corte di merito come non univoca, una quasi fibrosi epatica>>. Venuto a conoscenza dell'abuso alcolico, 1 aveva consigliato l'assunzione di succhi di frutta e del farmaco Polase, per ripristinare l'equilibrio elettrolitico, invitando il Di MA a recarsi successivamente in ospedale per effettuare le analisi cliniche volte ad accertare la presenza di epatite. Prima di congedarsi, tuttavia, aveva invitato la madre a chiamare il "118" ove fosse persistito il dolore ed il vomito. Contattato il RE per telefono nelle prime ore del giorno successivo, essendo i sintomi peggiorati, costui aveva esortato la donna a chiamare il "118" e portare il figlio in ospedale. Trascorsa circa un'ora, durante la quale il Di MA aveva verbalizzato sentirsi meglio, era stato rinvenuto cadavere dalla genitrice sul pavimento del bagno, sul quale era caduto bruscamente. La Corte di merito, ciò premesso, escludeva che vi fosse prova sufficiente per affermare che l'evento lesivo fosse stato determinato dall'azione od omissione quale sua diretta conseguenza sulla base del criterio della prevedibilità ed evitabilità dell'evento>>, da accertarsi con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica>>. Evidenziava, inoltre, che la responsabilità colposa si configur[a] solo ove sia oltrepassato il limite del rischio consentito e tollerato dal sistema, ciò che si verifica nelle ipotesi di inosservanza delle regole di condotta cristallizzate nelle specifiche leges artis codificate sulla base della miglior esperienza nel settore, le quali contengono in sé il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dei rischi e pericoli connessi a tali attività>>. Richiamati, quindi, i noti principi in materia di concretizzazione del rischio e quelli enunciati dalla sentenza AN (S.U. n. 30328 del 2002), giungeva alla determinazione assolutoria, evidenziando che il decesso del paziente era da ricollegarsi ad un insorto stato di pancreatite acuta emorragica, nel mentre nel momento in cui si colloca la condotta dell'imputato (...) la sintomatologia accusata dal paziente era del tutto generica e potenzialmente riconducibile ad innumerevoli patologie, quindi non univoca o comunque tale da far sospettare una patologia grave che di lì a pochissime ore avrebbe portato al decesso del Sig. Di MA>>. Il medico non aveva sottovalutato la situazione, ma correttamente aveva formulato una diagnosi probabilistica - poi rivelatasi erronea ->>, in linea con il riscontrato corteo sintomatologico, non mancando di consigliare, per ben due volte, il ricovero ospedaliero. Infine, il Giudice d'appello non rinveniva elementi tali da potersi affermare, con alto grado di probabilità logica, che il ricovero sarebbe stato salvifico, in quanto che al momento dell'intervento del RE il quadro clinico doveva oramai considerarsi irreversibilmente pregiudicato, sibbene non reso palese dalla sintomatologia (che, nonostante tutto, non appariva così grave). 2 3. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ricorre per cassazione avverso la statuizione d'appello prospettando plurime articolate censure.
3.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente contesta l'assunto secondo il quale il paziente era affetto da sintomi generici, sulla interpretazione dei quali non poteva assegnarsi colpa all'imputato, sotto plurimi profili. a) Il C.T. Cipolloni aveva precisato che il quadro era tale da dover far indurre il sospetto di una pancreatite acuta, sulla stessa base delle dichiarazioni acquisite in atti (grave stato di sofferenza addominale persistente da due giorni, caratterizzato anche da dolore alla schiena), né, peraltro, era comprensibile l'affermazione dell'imputato, secondo la quale: sebbene la situazione mi legittimasse a farne richiesta non ho chiamato il 118>>. Condizione, questa, unitamente all'intensa sudorazione, all'assunzione di posizione fetale, alla presenza nel vomito di sostanze organiche scure, diverse da quelle alimentari previamente ingerite, che indubbiamente doveva far sospettare per la presenza della patologia, che poi aveva condotto a morte il paziente. L'asserita genericità dei sintomi non avrebbe dovuto far escludere l'esistenza di patologie diverse e gravi dalla compromissione epatica cronica. Né il solo riscontro della pressione arteriosa poteva tranquillizzare, in assenza di una misura del polso e della descrizione della madre, la quale aveva visto il figlio in preda a palpitazioni e col polso accelerato (C.T. della difesa), essendo, questi, indici inequivoci dell'insorgere di uno shock, causato dal sopraggiunto squilibrio metabolico. b) Era illogico negare la consapevolezza in capo all'imputato della gravità della situazione, quando era stato lo stesso a rappresentare la necessità di un urgente ricovero ospedaliero.
3.2. Con il secondo motivo viene denunziato il travisamento della prova a riguardo dell'asserita genericità e stazionarietà dei sintomi. Al contrario di quel che si affermava in motivazione dall'esame della madre della vittima, condotto al dibattimento (i cui stralci risultano essere stati trascritti in ricorso) vi era motivo di ritenere che la sintomatologia della quale d e era affetto il Di MA era andata aggravandosi dopo la visita del medico di famiglia (dottoressa Fiermonte), tanto che la genitrice proprio per questo aveva successivamente chiamato il servizio di guardia medica. Inoltre, era stato precisato dalla predetta teste che il paziente era in preda ad abbondanti sudori freddi e palpitazioni e che l'imputato non aveva provveduto a misurare la temperatura corporea. 3 3.3. Con il successivo motivo il ricorrente pone in contestazione la motivazione con la quale la Corte romana aveva messo in dubbio l'efficacia salvifica del ricovero ospedaliero. Il Giudice non aveva adeguatamente ponderato gli apporti degli esperti di settore che si erano occupati del caso, privilegiando irragionevolmente l'opinione del consulente della difesa, smentita in più punti da quelli delle parti civili e del P.M. In particolare, posto l'errore di aver collocato in diagnosi differenziale una malattia cronica (l'affezione epatica) con un fatto acuto, quel che andava riconosciuto, sussistendone i segni clinici univoci (stato di spossatezza, accelerazione del polso, sudorazioni anomale, persistenza del vomito e del dolore) era l'insorgere dello stato di shock, il quale, appunto, non si manifesta d'un colpo, ma attraverso un processo d'ingravescenza, che può durare ore, giunge all'ultimo stadio di non ritorno, con la compromissione d'organi vitali. Ove il paziente fosse stato tempestivamente sottoposto alle urgenti cure ospedaliere del caso (early goal-directed therapy - EGDT -) l'evento morte sarebbe stato scongiurato. Peraltro, non sarebbe dovuto sfuggire che la pancreatite acuta trova fattore eziologico privilegiato nell'alcolismo.
3.4. Con il quarto motivo viene denunziato ulteriore travisamento della prova, non constando le fonti dalle quali la Corte di merito aveva tratto il convincimento che il paziente si fosse opposto per ben quattro volte al ricovero ospedaliero.
3.5. Con il quinto motivo il Procuratore generale locale assume difetto di motivazione sull'asserita inesistenza del dovere dell'imputato di ricoverare coattivamente il paziente. I sintomi da shock, al contrario, avrebbero dovuto indurre il medico a far intervenire il 118>>.
3.6. Con il sesto motivo, denunziante violazione di legge e mancanza di motivazione, il ricorrente si duole della mancata presa in esame della memoria con l'allegata relazione tecnica depositata dalla difesa delle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile Dopo la sentenza d'appello il reato si è prescritto (il 22/10/2015). E' pur vero che il P.M. può ricorrere al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, tuttavia, occorre che, in caso di epilogo favorevole, possa raggiungere un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche tale da essere praticamente apprezzabile (cfr., Cass., Sez. 1, n. 3083 del 23/9/2014, dep. 22/1/2015, Rv. 262181). Condivisamente si è già ricordato in sede di legittimità (Sez. 6, n. 16147 del 2/4/2014, dep. 11/4/2014, Rv. 260121; si veda anche, Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013, dep. 9/1/2014, Rv. 258670) che è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione con la quale il P.M. deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria, quando nelle more sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (in questo senso Sez. 6^, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv. 255740), ovvero deve tendere alla tutela di un interesse concreto, anche se rispondente ad una ragione esterna al processo purché obiettivamente riconoscibile (Sez. 5^, n. 30939 del 24/6/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 247971)>>. Nel caso in esame il risultato che l'impugnante intende perseguire (annullare la sentenza con rinvio) non è concretamente ottenibile, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (S.U., n. 35490 del 28/5/2009, dep. 15/9/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Non sposta i termini della questione la presenza delle parti private, promotori dell'azione civile, poiché, come puntualmente fatto osservare dalla richiamata sentenza n. 16147/014, l'interesse di tali parti civili ad una pronuncia sui relativi interessi avrebbe legittimato un annullamento della sentenza di merito assolutoria, in presenza della sopravvenuta causa di estinzione, esclusivamente se il ricorso per cassazione fosse stato proposto, agli effetti della responsabilità civile, da quelle parti, cui la legge riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sulla propria domanda, giusta il combinato disposto degli artt. 576 e 622 c.p.p.>>. Deve rilevarsi che la constatazione che al momento della presentazione del ricorso la prescrizione poteva non essersi ancora maturata, pur idonea a non far apparire primigeniamente avventata la domanda impugnatoria, non modifica il quadro decisorio, dovendosi ora convenire che quell'interesse, ancora astrattamente in essere in quel momento, è venuto meno. 5 Costituisce solo un'ipotesi avente delle mere assonanze quella in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato venga assolto e, proposta impugnazione da parte del P.M., la corte d'appello, ove ritenga fondata l'impugnazione, dichiara l'intervenuta prescrizione. Invero, il principio enucleato progressivamente da questa Corte è quello per cui, qualora ad una sentenza di assoluzione in primo grado appellata dal pubblico ministero sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello, deve essere confermata la sentenza di assoluzione. In tal caso, l'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali reso necessario dall'impugnazione proposta dal pubblico - ministero, risultata però insufficiente a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte - impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2. Infatti nel codice vigente l'insufficienza o contraddittorietà della prova non è una formula decisoria, che possa essere sostituita a quelle totalmente liberatorie, ma è solo una possibile motivazione alternativa della decisione assolutoria. Sicché la insufficienza contraddittorietà della prova rilevate nel giudizio d'appello, in seguito a impugnazione di una sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, non prelude a una modificazione del dispositivo della sentenza impugnata;
e quindi non giustifica la sostituzione della decisione nel merito con la decisione in rito dichiarativa dell'estinzione del reato>>. Solo in presenza di pieno convincimento di colpevolezza, non potendo mutare la formula assolutoria in statuizione di condanna, la corte d'appello dichiara la prescrizione (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 19268 del 24/3/2015, dep. 8/5/2015, Rv. 263709). L'assonanza fra le due ipotesi, come si vede, è alquanto labile, poiché nel caso che qui si esamina, al giudizio di legittimità (che, ovviamente, non va confuso con la cognizione piena del giudice d'appello), ove venisse riscontrato uno dei denunziati vizi motivazionali, giammai potrebbe seguire in sede di rinvio una statuizione di merito, in presenza di una maturata causa estintiva del reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 15/3/2016. CORTE B i Il Consig estensore Il Presidente E e N Giuseppe Grasso) (Luisa Blanchi) n O R P S M E U I Z d A S C . A C Ꮪ Ꮩ I D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA. - 1 GIU, 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza