Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2006, n. 32627
CASS
Sentenza 23 giugno 2006

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Per l'adozione di una misura cautelare interdittiva nei confronti dell'ente raggiunto da gravi indizi di responsabilità per l'illecito dipendente da reato, la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il giudizio circa la sussistenza di un profitto "di rilevante entità" non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, seppure tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio almeno con riferimento ad alcuni dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 231 del 2001).

In tema di misure cautelari interdittive applicabili all'ente per l'illecito dipendente da reato, la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito stesso. Pertanto l'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente e il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231, verificando se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; inoltre, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 13 D.Lgs. n. 231, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti; infine, anche nella fase cautelare il giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7 D.Lgs. cit., l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa.

In tema di responsabilità da reato degli enti, in considerazione della peculiarità del giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari interdittive, fondato su presupposti e requisiti del tutto diversi da quelli per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di persone fisiche, non è consentito il ricorso alla tecnica di motivazione del provvedimento "per relationem" con rinvio all'ordinanza cautelare personale, se non per assolvere l'onere della motivazione con riferimento al solo presupposto comune della sussistenza dei gravi indizi circa la commissione dei reati.

In tema di responsabilità degli enti dipendente da reato, non è consentito al giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all'ente l'adozione coattiva di modelli organizzativi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ravvisato l'interesse dell'ente ad impugnare l'ordinanza con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare interdittiva di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 231 del 2001, ancorchè la stessa fosse stata revocata nelle more del procedimento di impugnazione, poichè dal suo annullamento poteva derivare - come conseguenza diretta - anche l'immediata inefficacia degli adempimenti imposti con il provvedimento di revoca).

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, non dà luogo a nullità l'omessa indicazione nell'ordinanza cautelare, di cui all'art. 45 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del nominativo del legale rappresentante della società indagata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2006, n. 32627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32627
Data del deposito : 23 giugno 2006

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