Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
È configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio eroga denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza non sottoposti a controllo di altre componenti dell'ufficio per effetto di consolidate prassi illecite o sistematicamente neghittose, anche nel caso in cui sia stata predisposta documentazione fittizia, ove tale artifizio non sia necessario all'acquisizione della suddetta disponibilità. (Fattispecie relativa alla sistematica appropriazione, da parte di un dirigente della Provincia cui era attribuita la gestione dei contributi da assegnare a seguito di eventi calamitosi, posta in essere riconoscendo, con apposite delibere adottate all'esito di istruttorie fittizie o inesistenti, il diritto al contributo in favore di compiacenti beneficiari, ed emettendo poi i relativi decreti di liquidazione, cui faceva seguito il mandato di pagamento dell'ufficio finanziario della Provincia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2015, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
39 1 3/ 1 6 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. NICOLA MILO Presidente - N. 1699 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere -N. 4611/2015 Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AN RI N. IL 23/12/1969 CI AR N. IL 23/02/1965 RE ME N. IL 23/01/1970 CI RO N. IL 13/05/1962 TA SA MA N. IL 18/03/1936 LA PO OV N. IL 01/12/1961 MI LL N. IL 09/08/1965 AR IN N. IL 02/11/1954 DE AT IM N. IL 09/05/1955 CU AN N. IL 21/09/1954 ZO TO N. IL 30/05/1962 NT RA N. IL 07/03/1963 ZO TO NI N. IL 25/04/1987 ZO NA EC N. IL 13/04/1984 TT TO N. IL 10/04/1949 TT TO N. IL 23/01/1976 avverso la sentenza n. 1364/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 29/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R.Aniello che ha concluso per SR per presenzione qu i reati foes, e corruzione;
ені рано е ACR lineibb alla confixes e irenti contestaties 64ohisc asione in aculato;
rifills reel ei riconні асива о; невпинно Previa riquali bu Udito, per la parte civile, l'Avv Emarbullu (Reg. Puglia) couch. suite-you Udit i difensor Avv. massimo manfred accoplim ricorsi eat wine/inammissibilit Gabriele Si Noi (Prov. Brindis огічно чистої Часошо сбраної псевишь и сом; сопрелка гумите to de prescutione Whichele Fine anche in Lost aw. Chinsoli accopliments reve мент вов ricorsi 4611/15 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 29.5-27.8.14, ha definito il processo di secondo grado a carico di sedici imputati cui erano contestati reati di corruzione, falso ideologico e truffa pluriaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per fatti autonomi ma dalla medesima struttura seriale, commessi dalle diverse aggregazioni di imputati ma sempre in concorso con VI AR (all'epoca dirigente pro-tempore dell'Ufficio agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di SI, deceduto poco prima dell'inizio delle indagini: 27.8.07 rispetto all'aprile 2008). In sintesi, si era trattato di episodi in cui - secondo le imputazioni - i diversi soggetti, pur non legittimati o per le condizioni personali o per la natura dei danni affermati o per la inesistenza di questi o per gravi irregolarità della procedura, avevano ottenuto l'erogazione di contributi pubblici destinati ad indennizzare operatori agricoli danneggiati da eventi naturali calamitosi (contributi a fondo perduto e prestiti agevolati), poi volta per volta suddivisi tra AR e i diversi gruppi di imputati. AR era il soggetto pubblico che aveva competenza per l'istruttoria e la deliberazione delle 'determine' sulle singole pratiche (con il riconoscimento del diritto ad ottenere i contributi in relazione a eventi calamitosi per i quali erano già stati stanziati i fondi), nonché per l'emanazione dei pertinenti decreti di liquidazione (p. 12 sent. Tribunale).
1.1 Con sentenza del 8.10.'12-3.1.'13, il Tribunale di SI ha condannato alle pene di giustizia, con le pene accessorie pertinenti e la confisca dei beni sequestrati (articolata in modo diverso tra i vari imputati), e al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili Regione Puglia e Provincia di SI (rigettando invece la domanda del Ministero delle politiche agricole), i seguenti imputati e per i corrispondenti reati: CI AN RI, capo B CI AR e RE ME, capo C CI RO, capo D TA SA MA (con CI TO DOMENICO, deceduto prima della sentenza di primo grado), capo E LA PO OV e MI LL, capo 9 4611/15 RG 2 TT TO, capo I TT TO, capo L AR IN e DE AT IM, capo M ZO TO, NT RA, ZO TO NI e ZO NA, capo O CU AN (moglie di VI AR), capi B, C, D, E, M, O (in coerenza alle condanne dei pertinenti imputati), nonché F e P.
1.1.1 Contestualmente, CU è stata assolta con formula nel merito dai reati di cui ai capi Q ed R;
tutti gli imputati sono stati prosciolti per prescrizione da una serie di episodi di truffa e falso, interni ai capi di imputazione ricordati.
1.2 La Corte d'appello di Lecce, respingendo in punto responsabilità gli appelli degli imputati, dichiarava la prescrizione di tutti i reati ad eccezione di quelli che seguono (secondo il dispositivo riportato nella sentenza), rimodulando conseguentemente le singole pene: CI AN RI e CU (capo B) reati di falso (476-479) relativi ai decreti di liquidazione 14/29.6.07, 11/24.8.06, 11/14.5.07; reati di truffa (640-bis) relativi alle determine 25/21.1.05, 498/4.5.06, 570/17.5.06, 11/14.5.07; reati di corruzione (319) decr. liquidazione 6/6.7.06, 14/29.6.07, 11/24.8.06, mandato 3204; CI AR, RE ME e CU (capo C) reati di falso (476- 479) relativi ai decreti di liquidazione 14/29.6.07 e 11/14.5.07 con mandato 3204; reati di truffa (640-bis) relativi alle determine 25/21.1.05, 498/4.5.06, 11/14.5.07; reati di corruzione (319) decr. liquidazione 6/6.7.06, 14/29.6.07, mandato 3204; CI RO e CU (capo D) reati di falso (476-479) relativi ai decreti di liquidazione 14/29.6.07 e 11/14.5.07 con mandato 3204; reati di truffa (640-bis) relativi alle determine 25/21.1.05, 498/4.5.06, 11/14.5.07; reati di corruzione (319) decr. liquidazione 6/6.7.06, 14/29.6.07, mandato 3204; TA SA MA e CU (capo E) reati di falso (476-479) relativi ai decreti di liquidazione 14/29.6.07, 11/24.8.06, 11/14.5.07; reati di truffa (640-bis) relativi alle determine 25/21.1.05, 498/4.5.06, 570/17.5.06, 11/14.5.07; reati di corruzione (319) decr. liquidazione 6/6.7.06, 14/29.6.07, 11/24.8.06, mandato 3204; LA PO OV e MI LL (capo G) reati di falso di cui al decreto di liquidazione 9/25.7.06; di truffa di cui alla determina 502/4.5.06; 9 4611/15 RG 3 TT TO (capo I) reati di falso in relazione a determina 490/4.5.06 e truffa in relazione al decreto di liquidazione 15/agr. del 29.8.06; TT TO (capo L) reati di falso in relazione al decreto di liquidazione 10/7.8.06 e truffa in relazione alla determina 490/4.5.06; AR IN, DE AT IM e CU (capo M) reati di falso di cui ai decreti 12-13/25.8.06, 9/25.7.06, 5/26.3.07, 17/29.6.07 e mandato di pagamento 14.5.07; reati di truffa per determine e mandati 25/21.1.05, 490/4.5.06, 498/4.5.06, 11/14.5.07; reati di corruzione dei decreti e mandati 6/6.7.06, 12-13/25.8.06, 9/25.7.06, 5/26.3.07, 17/29.06.07, 11/14.5.07; ZO TO, NT RA, ZO TO NI e ZO NA e CU (capo O) reati di falso per decreti e mandati 10/7.8.06, 12/25.8.06, 10/4.5.07, 18/15.12.2006, 17/27.11.2006, 5/26.3.07, 13/28.6.07, 14/29.6.07, 9/25.7.06, 1/8.2.07; 1/7.2.07 e 14.5.07; reati di truffa per determine e decreti 25/21.1.05, 490/4.5.06, 502/4.5.06, 498/4.5.06, 11/4.5.07; reati di corruzione per decreti e mandati 10/7.8.06, 12/25.8.06, 10/4.5.07, 18/15.12.06, 17/27.11.06, 5/26.3.07, 13/28.6.07, 14/29.6.07, 9/25.7.06, 1/8.2.07, 1/7.2.07 e 14.5.07. CU AN (oltre che per le posizioni dei precedenti capi di imputazione, secondo i pertinenti concorsi) capo F (in concorso con marito e suocera deceduti): reati di falso relativamente a decreti e determine 14/25.8.06, 13/25.8.06, 12/25.8.06, 11/24.8.06;reati di truffa, atti 1126/29.10.03, 490/4.5.06, 570/17.5.06; reati di corruzione, atti 14/25.8.06, 11/24.8.06 e 12-13/25.8.06. 1.2.1 Sul punto della prescrizione la Corte distrettuale evidenziava (p. 46) che il suo decorso era rimasto sospeso due mesi nove giorni in primo grado e dal 20.3 al 29.5.2014 nel giudizio d'appello.
2. Prima di dar conto dei singoli ricorsi, è opportuno ricordare l'evoluzione del procedimento davanti a questa Corte. Alla prima udienza del 5.5.2015 i difensori degli imputati interessati alla questione hanno evidenziato che erroneamente nell'udienza conclusiva del giudizio d'appello (trattata dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/14) vi era stata una criptica qualificazione di assenza, a fronte della precedentemente dichiarata contumacia, sicché a tali imputati non era mai stato dato avviso del deposito della sentenza. Altresì, alla medesima udienza il procuratore generale ha prospettato la possibile riqualificazione dei fatti, allo stato ascritti come truffa aggravata e corruzione, in delitti di LA. أ 4611/15 RG 4 Il processo è stato rinviato all'udienza del 27.5.2015, prima della quale sono pervenute memorie delle difese, anche in ordine alla mancanza delle condizioni di legge per la riqualificazione nel delitto di LA (per la mancanza di contraddittorio sul punto, non soddisfatto dalla mera interlocuzione in sede di discussione;
per l'effetto negativo nei confronti degli imputati sui tempi di prescrizione;
per la necessità eventualmente di integrare l'istruttoria previo annullamento con rinvio in ordine all'effettiva autonoma indiscriminata disponibilità dei fondi da parte di AR). Con ordinanza deliberata all'udienza del 27.5.2015, la Corte ha disposto che a cura della Cancelleria della Corte d'appello si provvedesse alla tempestiva notifica a tutti gli imputati diversi da CA AN IA, TI e RO, TE OM e OS IN TA (che avevano proposto ricorso personale), dell'avviso di deposito della sentenza 29.5.14 con estratto del provvedimento e del provvedimento che dava atto della riqualificazione prospettata dal procuratore generale all'udienza del 5.5.2015, rinviando il procedimento a nuovo ruolo. Pervenuti gli atti pertinenti dalla Corte leccese, con i nuovi ricorsi (alcuni formalmente personali, altri presentati dai medesimi difensori), il processo è stato rifissato per l'odierna udienza;
di seguito si darà pertanto conto pure del contenuto dei motivi di tali ulteriori ricorsi, con numerazione progressiva rispetto ai motivi contenuti nei ricorsi originari.
3. I ricorsi enunciano i motivi che seguono.
3.1 CI AN RI (atto formalmente personale) -1. mancanza di motivazione sul concorso morale nei reati di falsità in atto pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, perché tutti i procedimenti amministrativi sarebbero stati gestiti autonomamente dal AR e la condotta della ricorrente sarebbe al più inquadrabile quale mera connivenza;
-2. erronea applicazione della legge penale per: la negata derubricazione del reato ex art. 640-bis in quello ex art. 316-ter c.p., perché mancherebbe prova di condotte costituenti artifici e raggiri e comunque idonee a trarre in inganno, per le macroscopiche e reiterate anomalie della documentazione (parziale, lacunosa, mancante di sottoscrizioni) rinvenuta presso l'ufficio agricoltura della Provincia di SI e l'assenza di altre necessarie condotte fraudolente ulteriori rispetto a tale documentazione;
sarebbe poi mancata alcuna partecipazione psichica della ricorrente per condotte di istigazione o induzione nei أ 4611/15 RG 5 confronti di AR;
in ogni caso la documentazione non sottoscritta e in fotocopia doveva considerarsi mero anonimo privo di alcuna idoneità allo scopo;
la confisca per equivalente: rispetto alla qualifica della truffa in termini di reato-contratto (con immedesimazione del reato con il negozio giuridico fraudolentemente concluso), fatta propria dalla Corte leccese, nella fattispecie la confisca avrebbe invece dovuto essere limitata al profitto corrispondente solo al vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, così come per il reato di corruzione (p. 16 e 17 ric.); nella fattispecie i beni oggetto prima di sequestro preventivo e poi di confisca eccederebbero il vantaggio economico derivato in via immediata e diretta dai reati ascritti, tenuto anche conto della ripartizione delle somme indebitamente percepite anche con AR.
3.2 CI AR (atto formalmente personale) 3.3 RE ME (atto formalmente personale) 3.4 CI RO (atto formalmente personale) 3.5 TA SA MA (atto formalmente personale) I quattro ricorsi svolgono deduzioni sostanzialmente identiche a quelle della CI AN RI (in quello di TE OM vi è un refuso con le generalità della TA), salvo a riportare nei rispettivi atti le dichiarazioni rese dai singoli imputati nel proprio esame. Il difensore ha poi depositato tardivamente (il 3.12.15: per tutte Sez. 6 sent. 18453/12) memoria, con deduzioni contrarie alla possibilità di riqualificazione dei fatti in reato di LA. 3.6/7/8/9 LA PO OV, MI LL, AR IN, DE AT IM. Nei ricorsi redatti dai difensori (avv. Saponaro e Manfreda) sono enunciati quattro motivi di inosservanza ed erronea applicazione di legge, vizi alternativi della motivazione, travisamento del fatto, in relazione: -1. all'art. 110 c.p., non avendo risposto la Corte d'appello alle censure sui punti del non essere addebitabile ai primi due ricorrenti la mancata presenza presso l'amministrazione della loro formale richiesta, agli altri due (meri gestori di terreni di AR) l'aver trattenuto spese di gestione e versato a AR il resto;
-2. alla negata derubricazione del reato ex art. 640-bis in quello ex art. 316- ter c.p.: sulla base della giurisprudenza di legittimità le conclusioni della Corte d'appello sarebbero solo assertive;
-3. all'art. 319 c.p. (non vi sarebbe risposta ai motivi d'appello riportati nel ricorso, la Corte avendo solo rinviato alla motivazione di primo grado), il 9 4611/15 RG 6 travisamento del fatto essendo pertinente alle sole specifiche posizioni AR e DE AT, che non sarebbero state esaminate;
nell'interesse dei soli SA e De Matteis e limitatamente a questo motivo è stata depositata memoria: vi sarebbe inconciliabile contrasto tra il capo di imputazione (con promessa del privato) e la ricostruzione di una vicenda tutta gestita autonomamente da AR e assorbita dal suo comportamento truffaldino;
-4. agli artt. 240 e 322-ter c.p., per l'omessa riduzione dei sequestri in atto in conseguenza del "sostanziale ridimensionamento delle statuizioni di carattere penale", per LA PO e MI "residuando ragioni di sequestro per importo non superiore ad euro 15.000". Il successivo atto di ricorso proposto il 10.7.15 nell'interesse di LA PO, MI, AR, DE AT dal difensore avv. Massimo Manfreda richiama il ricorso originario del difensore e la memoria 16.4.15, evidenziando errore materiale nella indicazione temporale dei delitti di falso;
-5. rinnova le deduzioni della memoria 11.5.15, in ordine alla riqualificazione delle condotte nel delitto di LA (prospettata dal procuratore generale all'udienza del 5.5.15); in particolare deduce l'intervenuta prescrizione dei reati come allo stato contestati e assume che conseguentemente ciò precluderebbe ogni riqualificazione in delitto allo stato non ancora prescritto;
argomenta quindi l'assenza di alcuna apprensione diretta da parte di AR, risultando dall'istruttoria necessari passaggi formali di competenza di altri soggetti. Con la memoria dell'11.5.15 le difese di questi imputati, e dell'imputata CU, avevano appunto argomentato dell'insussistenza delle condizioni in diritto per aderire alla riqualificazione proposta dal procuratore generale all'udienza del 5.5.15, in particolare perché la stessa, secondo giurisprudenza CEDU e di questa Corte, non i sarebbe possibile in quanto comportante l'allungamento dei termini di prescrizione e non ipotizzata in atto di gravame. Nella memoria erano altresì in via subordinata indicate le prove che avrebbero dovuto essere assunte per consentire la difesa in fatto;
-6. con memoria del 25.11.15, nell'interesse dei quattro imputati si deduce F che, nell'ipotesi di dichiarazione di prescrizione dei reati per i quali si è proceduto, non sarebbe possibile la confisca dei beni sequestrati poiché il sequestro del 13.11.09 era stato deliberato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 322-ter c.p., trattandosi quindi di sequestro per equivalente, che non consentirebbe la confisca diretta (unica compatibile nel caso di prescrizione, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite sent. 31617/15). In particolare la difesa ha allegato visura degli 4611/15 RG 7 immobili sequestrati a LAPO e MI, assumendo che tutti sarebbero pervenuti in epoca antecedente la erogazione della prima provvidenza oggetto della contestazione, nonché "relazione ricognitiva” relativa a AR e DE AT, dalla quale si evincerebbe che "la maggior parte dei beni in questione" sarebbe pervenuta in epoca antecedente la erogazione della prima provvidenza oggetto della contestazione, mentre la parte residua sarebbe "di provenienza non riconducibile ai fatti in imputazione".
3.10 CU AN Il primo atto di ricorso (30.10.04) presentato dagli avv. Aldo e Mario Guagliani enuncia motivi di: -1. violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 468, 513, 210, 503 c.p.p. ed all'ascolto dibattimentale, previo accompagnamento quali coimputati dichiaranti erga alios, di AR e OL TO (deliberato con ordinanze 12.3.'12 e 26.3.'12), sotto i profili della tardività della richiesta del pubblico ministero (intervenuta solo all'udienza successiva a quella in cui, in assenza di imputati di cui era stato chiesto l'esame, i verbali dei loro interrogatori istruttori erano stati prima acquisiti e poi su eccezione difensiva relativa alle loro modalità, trattandosi di detenuti, esclusi dal fascicolo, con esaurimento della fase ex art. 496 c.p.p.) e dell'inammissibilità del mezzo istruttorio anche con violazione dell'art. 468 c.p.p. (che pure ai soggetti ex art. 210 c.p.p. fa espresso riferimento); la Corte d'appello non avrebbe risposto alla prima eccezione, pur proposta con memoria, mentre avrebbe reso risposta 'farraginosa' ed erronea sulla seconda (con i riferimenti: all'art. 507 c.p.p., di cui invece non sussistevano le condizioni;
all'originario riferimento della citazione alla complessiva posizione processuale, infondato proprio in relazione al poi disposto accompagnamento;
alla sopravvenuta improvvisa necessità dello specifico esame con le forme ex 210 c.p.p., contraddittorio comunque con l'assunto); -2. violazione degli artt. 192 e 500 c.p.p. nella valutazione del chiamante in correità, avendo in realtà la Corte d'appello in concreto utilizzato le dichiarazioni accusatorie di SA, familiari OL, MA, CA, LI, quali deposizioni testimoniali, senza motivazione specifica sugli specifici motivi dedotti in ordine a attendibilità intrinseca e oggettiva, nonché riscontri oggettivi esterni, e sull'evoluzione dei contenuti delle dichiarazioni dei vari soggetti interessati;
-3. violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 110 c.p. per il ritenuto concorso con il marito VI AR: la motivazione, alle pagg. 58-60, sarebbe stata incentrata sul ruolo essenziale dell'autore materiale AR (quale 9 4611/15 RG 8 strumento necessario alla realizzazione del disegno criminoso ed alla sua esecuzione), mostrando 'imbarazzo' nell'individuare elementi specifici per estendere disegno ed esecuzione anche alla CU e con riferimento ai singoli fatti risultando mera petizione di principio la stessa condivisione del progetto economico tra i coniugi;
'assurdo', per la ricorrente, il ragionamento sul contenuto dei colloqui in carcere tra la donna ristretta ed i figli;
in definitiva, la Corte leccese avrebbe valorizzato post facta generici rispetto ai momenti di consumazione e formazione di volontà dei singoli episodi di corruzione e truffa;
-4. erronea applicazione dell'art. 640-bis c.p. per la circolarità della posizione di AR (truffatore e rappresentante dell'Ente truffato), non superata dal generico riferimento della Corte d'appello all'intero apparato burocratico del settore competente dell'amministrazione provinciale;
-5. mancanza di motivazione circa la dosimetria della pena in riferimento ai motivi d'appello sull'entità della pena base, l'esclusione dell'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. (per il complessivo profitto di solo 196.000 euro), il giudizio di comparazione, la continuazione;
-6. violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 240, 322-ter e 640-quater: la Corte di Lecce avrebbe omesso risposta o replicato in modo contraddittorio o erroneo in diritto ai punti prospettati nei motivi di impugnazione e relativi allo scarto tra il profitto illecito direttamente riconducibile alla CU (circa 196.000 euro) e il valore del patrimonio sequestrato (euro 4.000.000) in parte consistente di proprietà dei figli per successione ereditaria;
la confiscabilità di beni appunto appartenenti a soggetti diversi dalla CU (i figli eredi); la concreta applicazione del cd principio solidaristico (anche in relazione all'art. 110 c.p.) in relazione alla natura (sanzionatoria, restitutoria) da riconoscere alla confisca per equivalente, con l'irrilevanza/erroneità del richiamo alla disciplina relativa alla responsabilità degli enti e la necessità di rimettere gli atti alle Sezioni unite o di constatare la non manifesta illegittimità costituzionale dell'interpretazione fatta propria dai Giudici d'appello (l'irrilevanza della proporzionalità tra ablazione e profitto attribuibile a ciascun concorrente nel medesimo reato) in relazione agli artt. 27.1 e 3 Cost.; omessa valutazione dei patrimoni dei vari coimputati con la conseguente assertività della loro incapienza;
mancato scorporo delle somme pertinenti ai reati per i quali è stata dichiarata l'improcedibilità per intervenuta prescrizione;
-7. intervenuta prescrizione dei reati, con esclusione del decreto 14 del 29.6.2007. 9 4611/15 RG 9 Il secondo atto di ricorso proposto, dopo la notifica alla CU dell'avviso di deposito della sentenza d'appello, dai medesimi difensori nel suo interesse, richiamato il precedente ricorso, enuncia motivi (con nuove conclusioni a questi conformi) di: -8. intervenuta prescrizione ad oggi di tutti i reati originariamente contestati;
-9. conseguente impossibilità di mantenere la disposta confisca dei beni immobili, anche alla luce della recente sentenza delle SU n. 31617/15, trattandosi di confisca non diretta ma per equivalente e non pertinente a somme di denaro, con la necessaria restituzione, altrimenti rimettendo la causa alle Sezioni Unite o sollevando incidente di costituzionalità; : -10. impossibilità di riqualificare i fatti, ad oggi contestati come reati allo stato estinti per prescrizione, in fattispecie non ancora prescritte: sul punto si richiama la memoria depositata per l'udienza 27.5.15, anche in ordine alle richieste istruttorie sulle modalità di pagamento dei decreti di liquidazione e sui controlli effettuati prima di procedere al pagamento, nonché sulla situazione degli uffici, sull'iter amministrativo seguito da AR, sulla sua autonomia nell'istruzione delle pratiche, sulla sussistenza di una sua diretta disponibilità delle risorse finanziarie. 3.11/12/13/14 ZO TO, NT RA, ZO TO NI, ZO NA EC. Il ricorso proposto dall'avv. Michele Fino enuncia motivi di: -1. violazione degli artt. 125, 581 e 597 c.p.p. in relazione ai motivi d'appello, con riferimento (p. 12 ric.) alla mancata derubricazione nel reato ex art. 316-ter, all'assenza di condotte penalmente rilevanti quanto a ZO TO NI e NA EC, tenuto conto della centralità attribuita alla condotta del solo TO (effettivo gestore al di là della formale intestazione ai figli) in relazione ai rapporti con GUARINI;
-2. violazione di legge in relazione all'art. 316-ter c.p., per non essere stati indicati ed argomentati i comportamenti integranti l'induzione in errore necessari per l'invece ritenuto reato ex art. 640-bis; -3. violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 319 c.p., non essendo sufficiente la mera dazione dell'utilità, in assenza di prova del compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio; -4. vizi della motivazione in ordine agli artt. 133 e 62-bis c.p., a fronte dei motivi d'appello per la riduzione della pena e la prevalenza delle attenuanti generiche. 4611/15 RG 10 Con ulteriori atti di ricorso, formalmente personali e autonomi, i quattro imputati hanno innanzitutto enunciato i medesimi quattro motivi dell'atto contenente i ricorsi originari (graficamente sono i motivi 1,2,3 e 6) e, poi: -5. l'intervenuta prescrizione di tutti i reati come contestati, con revoca della confisca;
-6. l'impossibilità di instaurare correttamente il contraddittorio alla luce della qualificazione prospettata dal procuratore generale. 3.15/16 TT TO, TT TO L'atto con i ricorsi originari (avv. Massimo Roberto Chiusolo) enuncia motivi di: -1. "violazione dell'art. 606 lettere C ed E c.p.p." in relazione ai capi I (M.TO) ed L (M. TO). I due ricorrenti ripropongono le ragioni di fatto, afferenti la loro legittimazione al contributo (per la ricorrenza dei requisiti soggettivi) ovvero l'insussistenza di alcuna condotta fraudolenta (in particolare sull'esistenza delle rituali domande), proposte con i motivi d'appello, deducendo la contraddittorietà del ragionamento della Corte distrettuale in relazione alla valenza accusatoria della presenza o meno delle domande;
nel corpo del motivo vi è anche deduzione sull'omessa derubricazione del delitto ex art. 640-bis in quello ex art. 316-ter c.p.; -2. violazione degli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p. perché tutti i reati erano prescritti, con restituzione a TO TT delle "somme versate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria corrispondenti al valore di mercato dei beni oggetto di sequestro preventivo"; -3. violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.. Successivamente, TT TO ha proposto atto di ricorso formalmente personale, enunciando motivi di: -4A. violazione degli artt. 157 e 159 c.p. perché la Corte d'appello erroneamente avrebbe considerato sospeso il decorso dei termini per l'adesione dei difensori a manifestazione di astensione dalle udienze;
-5A. violazione dell'art. 606 lettere C ed E c.p.p., con riferimento al capo I), in relazione alla ritenuta mancanza dei requisiti soggettivi per la concessione dei benefici, alla valenza fraudolenta della presentazione della domanda ad ente pubblico diverso da quello previsto, all'inconfigurabilità di alcun suo ruolo istigatore そ 4611/15 RG 11 di AR (costui ideatore ed esecutore del progetto criminoso), alla mancata • riqualificazione del reato ex art. 316-ter c.p.; -6A. violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.. : TT TO ha proposto atto di ricorso formalmente personale, enunciando motivi di: -4B. il primo corrisponde a quello del ricorso che precede;
-5B. il secondo corrisponde a quello del precedente ricorso, con riferimenti grafici al capo L); -6B. intervenuta prescrizione di tutte le condotte sussunte nel capo L), con restituzione di ciò che è stato oggetto di sequestro preventivo;
-7. il quarto motivo corrisponde al terzo del ricorso che precede. . RAGIONI DELLA DECISIONE 4. In ragione delle peculiarità dello sviluppo del processo (con motivi in parte originari, in parte successivi alle notificazioni degli avvisi di deposito della sentenza d'appello e dell'ordinanza deliberata all'udienza del 5.5.15) e del suo contenuto (con pluralità di posizioni che tuttavia ruotano attorno all'azione di un medesimo soggetto, VI AR in un medesimo contesto temporale ed ambientale), la Corte tratterà i motivi nel seguente ordine: le tematiche di responsabilità individuali;
la qualificazione giuridica delle condotte diverse da quelle sussunte nei reati di falso (questi ultimi ad oggi tutti prescritti), con il correlato tema della generale prescrizione per tutti i reati ascritti;
le tematiche sul trattamento sanzionatorio;
le tematiche sulla confisca.
5.1 CI AN RI, AR, RO;
RE e TA. I comuni primi motivi dei rispettivi ricorsi sono al tempo stesso manifestamente infondati e generici. Lamentano mancanza di motivazione sul giudicato concorso di persone, evidenziando come sia stato AR a gestire autonomamente ogni cosa e qualificando la propria condotta in termini di eventuale L mera connivenza. P. Le deduzioni difensive si limitano, però, a riproporre i motivi d'appello (p. 66 sent. app.), ignorando sostanzialmente le specifiche argomentazioni della Corte territoriale, che ha indicato puntuali aspetti in fatto (tra cui specifiche conferme di AN IA e RO CI su: consegna della documentazione a AR anche 4611/15 RG 12 senza sottoscrizione di istanze, suddivisione dei proventi illeciti e consegna del denaro al medesimo AR, comune conoscenza dell'accordo intercorso tra il padre e AR), apprezzati e valutati, senza incorrere in vizi logici, come strettamente funzionali ad agevolare le condotte appropriative dell'infedele dirigente.
5.2 LA PO, MI, AR, DE AT. I primi motivi dei ricorsi di questi imputati (relativi al giudicato sussistente individuale concorso) devono essere ritenuti in parte manifestamente infondati e in parte diversi da quelli consentiti. La Corte d'appello ha spiegato, con motivazione articolata e specifica sulle singole posizioni, perché le condotte dei quattro (tra l'altro: AR e la moglie quali prestanome di AR, che altrimenti non avrebbe potuto inserirsi tra i formali destinatari dei contributi;
LA PO e MI in relazione alla collocazione dei loro terreni ed alla duplicazione dei contributi), lungi dall'essere riconducibili a mere connivenze non punibili, configurino comportamenti concretamente agevolatori della condotta criminosa del pubblico ufficiale (p. 65, 66, 67 e 68). Le deduzioni difensive non si confrontano con il complesso delle argomentazioni della Corte leccese pertinenti ai quattro imputati, costituendo in definitiva censure in fatto alla ricostruzione conforme dei Giudici del merito, sorretta da motivazione specifica e immune dai soli residui tassativi vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, del resto in concreto non puntualmente dedotti. Il Giudice distrettuale ha altresì specificamente risposto anche alla riproposta censura di AR e DE AT sul rapporto tra l'attribuito ruolo di istigatori di AR e la dedotta ricostruzione della vicenda come interamente gestita solo da questi e in qualche modo assorbita dal suo esclusivo comportamento: p. 66 terzo periodo e 67, sicché la censura si risolve in doglianza di merito e generica.
5.3 CU. Il primo motivo è infondato nelle sue articolazioni. Va condivisa l'argomentazione della Corte di Lecce secondo la quale, essendo AR e TO ZO coimputati nel medesimo procedimento, la richiesta tempestiva del loro esame, avente quindi per oggetto i temi di prova trattati da tutte le loro precedenti dichiarazioni, ben conosciute anche dalla coimputata CU, ha svolto efficacemente la finalità di disvelamento propria della disciplina dell'art. 468 c.p.p. anche nei confronti della coimputata destinataria di parte delle loro dichiarazioni, sì da tutelarla contro l'introduzione di eventuali prove a sorpresa e da consentirle l'eventuale deduzione tempestiva della prova contraria. Né il differente regime delle diverse parti di dichiarazioni ha incidenza alcuna 9 4611/15 RG 13 rispetto al, differente e autonomo, tema del disvelamento probatorio. In ordine alla richiesta di esame diretto con accompagnamento dopo l'esclusione della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, il motivo è generico: tale richiesta costituisce mero sviluppo dell'originaria tempestiva richiesta mentre la successione delle fasi (accertamento regolarità del contraddittorio, trattazione questioni preliminari, ammissione delle prove, inizio effettivo dell'istruttoria dibattimentale) non coincide necessariamente con la successione delle udienze. Quanto al disposto accompagnamento, la sua eventuale irregolarità o illegittimità non è idonea a determinare la nullità del successivo esame, atto autonomo nei suoi presupposti e nelle sue modalità di svolgimento, soggetto a regole proprie che, nella fattispecie, non risultano essere state violate né, d'altra parte, v'è deduzione di segno contrario al riguardo. Conclusivamente, le dichiarazioni rese dai predetti soggetti, in quanto ammesse e regolarmente assunte anche in attivazione - se si vuole - dei poteri istruttori d'ufficio riconosciuti al giudice e derivanti dalla indisponibilità della res iudicanda, sono comunque utilizzabili, perché funzionali alla ricerca della verità. Il secondo motivo, afferente l'attendibilità dei soggetti le cui dichiarazioni sono state utilizzate in danno della ricorrente, è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha specificamente argomentato sul punto (p. 55-57) con articolati richiami agli elementi probatori il cui contenuto è tutt'altro che manifestamente incongruo a sostenere l'assunto; si tratta di apprezzamento autonomo articolato, che rivisita il punto della decisione devolutole in termini anche immuni da manifeste illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo. Il terzo motivo è al tempo stesso manifestamente infondato e generico, laddove si risolve in affermazioni sostanzialmente assertive, che ignorano l'articolato ragionamento probatorio fatto proprio dalla Corte di Lecce in risposta puntuale alle doglianze d'appello sul punto (pp. 52-55, 58-60). La ricostruzione fattuale conforme dei due Giudici del merito vede la CU soggetto pienamente consapevole dei proventi illeciti procacciati dal marito, delle modalità e delle fonti di provenienza, dell'impiego, con una presenza costante e attiva che supera ogni aspetto di mera connivenza e configura per la donna, invece, un permanente concorso morale, di rafforzamento dei propositi criminosi del marito, e, in alcuni casi, anche materiale. In particolare, i 18 elementi probatori indicati e commentati nella loro valenza convergente all'assunto in fatto che precede (p. 52-57), lungi dal costituire momenti di manifestazione di imbarazzo nell'individuare elementi specifici del concorso nelle singole vicende (come dedotto dalla difesa), rappresentano, insieme con la successiva specifica e complessiva lettura probatoria (p. 58-60), 9 4611/15 RG 14 un'articolata motivazione, tutt'altro che apparente, manifestamente illogica e contraddittoria, che dà conto, in modo non palesemente incongruo, dei dati probatori espressamente richiamati a sostegno delle singole affermazioni e costituisce apprezzamento di stretto merito.
5.4 ZO TO, TO NI, NA EC e NT. Il comune primo motivo è generico e al tempo stesso diverso da quelli consentiti, in ordine all'affermata corresponsabilità dei figli TO NI e NA EC: i ricorrenti reiterano le deduzioni d'appello (tutto era deciso e gestito dal solo padre con AR), ignorando però la risposta specifica con cui la Corte salentina (p. 65 e 66) ha argomentato la piena consapevolezza di entrambi sulla causa delle somme che pervenivano sui loro conti correnti (NA EC avendone aperti tre e sottoscrivendo le istanze per i contributi non spettanti).
5.5 TT TO e TO. Il primo comune motivo del ricorso originario, ed i corrispondenti motivi 5A e 5B, sono anch'essi generici e diversi da quelli consentiti. Alle pagine 68 e 69 la Corte d'appello si è espressamente confrontata con i motivi di impugnazione proposti da questi due ricorrenti, e dagli stessi sostanzialmente riproposti nei rispettivi atti originari di ricorso senza confronto argomentativo con tali risposte. I Giudici di secondo grado hanno spiegato perché i motivi di TO TT e di TO TT non avevano colto la ragione essenziale della decisione del primo Giudice (conforme nelle conclusioni e nell'apprezzamento a quella, appunto specificamente argomentata dopo autonoma rivalutazione del materiale probatorio, della Corte distrettuale), chiarendo in particolare che il punto era non quello della competenza tra enti territoriali bensì quello dell'accertata inesistenza dell'istruttoria invece affermata nelle 'determine' che li riguardava (così reiterandosi il contesto diffuso che aveva caratterizzato i fatti oggetto del processo, anche in ordine a posizioni diverse), nonché argomentando altrettanto specificamente sul tema dei presupposti soggettivi per i contributi (oggetto di deduzioni di precluso merito nei ricorsi).
6. Va osservato che, come già avvertito, anche tutti i reati di falso, che erano stati oggetto di conferma della condanna in appello, sono oggi estinti per prescrizione. Non sono invece prescritti gli altri delitti, in ragione, per quanto si dirà in seguito, della riqualificazione come LA. Il riferimento è a quelli soli residui, appunto, per i quali la Corte d'appello ha confermato le condanne, quindi i reati 4611/15 RG 15 indicati nel paragrafo 1.3 e, comunque, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza d'appello. Per i delitti di truffa e corruzione dichiarati prescritti in primo ed in secondo grado opera invece il giudicato, stante la non impugnazione della parte pubblica. Si tratta infatti di giudicato e non di mera preclusione interna, posto che ciascun reato costituisce capo autonomo della decisione per il quale la deliberazione di prescrizione, da nessuno impugnata, determina la definitiva pertinente esecutività della sentenza (per tutte, Sez.5 sent. 15599/15; Sez.4 sent. 51744/14; Sez. 6 sent. 33030/14). Può qui anticiparsi la palese inconferenza del rilievo di taluna delle difese, sulla presunta anomalia che la qualificazione come LA dei fatti di reato non dichiarati prescritti al momento della deliberazione d'appello determinerebbe, venendo a coesistere con una deliberazione di prescrizione già intervenuta per condotte analoghe ma già giudicate con diversa qualificazione. Si tratta, infatti, di una situazione del tutto fisiologica nel sistema (si pensi non solo alla possibilità di un'affermazione di responsabilità ai fini civili, deliberata in accoglimento di impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., dopo la assoluzione ai fini penali nei gradi precedenti, non impugnata dalla parte pubblica;
ma, in definitiva, allo stesso articolo 597, comma 3, c.p.p. che, legittimando una più grave qualificazione giuridica d'ufficio, ferma la pena applicata e proporzionata alla qualificazione giuridica meno grave nel grado di giudizio precedente e non oggetto di impugnazione della parte pubblica, conduce in sé a una deliberazione conclusiva non pienamente coerente: il punto è che il sistema ha attenzione ad aspetti diversi e tutti però ritenuti dal legislatore, e dalla giurisprudenza, meritevoli di tutela, sicché l'equilibrio tra di essi può assumere dinamiche diverse da quelle proprie dell'usuale scorrere degli eventi processuali e, purtuttavia, pienamente legali e legittime). Altrettanto inconferente, prima ancora che del tutto generico, è il rilievo difensivo sul fatto che questo procedimento sarebbe già stato oggetto di tre decisioni di questa Corte, per sue vicende cautelari, senza che alcuna censura sulla qualificazione giuridica originaria data ai fatti fosse stata rilevata. Inconferente, perché eventuali pronunce in sede cautelare non vincolano in alcun modo la Corte al momento della decisione del ricorso afferente la deliberazione in esito alla fase processuale di merito. Ma ancor più generico, posto che neppure è stato dedotto che la questione della qualificazione giuridica fosse stata espressamente posta o affrontata, in un contesto informativo parificabile a quello che oggi segue le due articolate sentenze di merito. r 4611/15 RG 16 : Ciò assorbe tutti i motivi aventi ad oggetto la dichiarazione di sopravvenuta prescrizione anche di tali reati (compresi quelli sulla durata e sulle ragioni dei periodi di sospensione). Sono in particolare assorbiti i motivi relativi alla tematica del rapporto tra prescrizione e confisca, invece sostituita da quella del rapporto tra qualificazione come delitto di LA e confisca, su cui si dirà.
6.1 Giudica questa Corte di legittimità che i fatti contestati, e giudicati nei primi due gradi di merito, come reati di truffa aggravata e corruzione, debbono invece, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. B) (Sez.2, sent. 37413/13, p. 16) e 609, comma 2, c.p.p. (per tutte, Sez.2 sent. 3211/14), essere riqualificati come delitti di LA. Il che tra l'altro assorbe tutti i motivi che propugnano invece la derubricazione del delitto di truffa aggravata in reato ex art. 316-ter c.p. (motivi, per il vero, per i quali il decorso del tempo rendeva sopravvenuta la mancanza di interesse, l'una e l'altra qualificazione comportando la responsabilità ai residui fini civili) e quelli afferenti la sussistenza dei delitti di corruzione (ascritti solo ad alcuni degli imputati).
6.2 Con sentenze 39010/13, 36189/14, 49283/15, questa Sezione ha infatti confermato che è corretta la qualificazione di LA quando sussiste la disponibilità del denaro pubblico, anche erogato attraverso pagamenti di fatture inesistenti ovvero in favore di società fittizie comunque riconducibili all'imputato ovvero con predisposizione di fittizia documentazione, senza che quegli artifici possano ritenersi necessari all'acquisizione di tale disponibilità/possesso, ogniqualvolta le emergenze probatorie abbiano attestato (secondo la ricostruzione in fatto dei giudici del merito) che il pubblico ufficiale poteva giuridicamente disporre del denaro pubblico degli enti coinvolti, attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza nell'ambito di procedimenti complessivamente gestiti in modo anomalo, senza effettivo controllo di merito di altre componenti dell'ufficio ovvero in contesti lavorativi nei quali, per consolidate prassi illecite o anche solo neghittose, i controlli di merito sistematicamente non venivano eseguiti e il pubblico ufficiale era nelle condizioni di ottenere sempre il contributo formale degli altri soggetti. In particolare ed è il punto che rileva pure in questo caso - la Sezione ha chiarito che la disponibilità giuridica si configura anche quando il soggetto agente sia in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza ovvero connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione (così confermando specificamente risalente orientamento: Sez. 6 sent. 11633/07 e 6753/98). 4611/15 RG 17 Nel rapporto con la diversa fattispecie della truffa aggravata rileva pertanto non tanto la precedenza cronologica o la contestualità tra frode e appropriazione, quanto piuttosto il modo dell'acquisizione del possesso e della disponibilità. In tali contesti sono irrilevanti i controlli che comportano mero esame cartolare della corrispondenza contabile del decreto di liquidazione con il provvedimento amministrativo che riconosce e quantifica il contributo e mero controllo formale della regolarità dei decreti di liquidazione (arg. ex sent. 39010/13).
6.3 Nel nostro processo entrambi i Giudici del merito hanno ricostruito il fatto in questi termini: un meccanismo seriale articolato su "determina dirigenziale" di AR, che riconosceva (in esito a istruttorie fittizie o inesistenti, su documentazione incompleta o assente, da lui stesso trattate) un in realtà inesistente diritto a ottenere contributi in relazione a eventi calamitosi per cui erano già stati stanziati i fondi dal Ministero (arrivati nel bilancio della Regione e assegnati alla Provincia); poi decreto di liquidazione sempre di AR;
quindi mandato di pagamento da parte dell'ufficio finanziario della Provincia;
da ultimo spartizione delle somme accreditate ai beneficiari nei termini dal 50 al 75 % in favore di AR e moglie, salvo quelle integralmente percepite da quest'ultima. Tali fondi erano a disposizione ed andavano assegnati (p. 20 sent. primo grado): e, nella ricostruzione in fatto che si evince dalle due sentenze di merito, AR era colui che aveva la possibilità diretta di gestire quei fondi 'solo' da assegnare. Così si è, tra l'altro, espresso il Tribunale (pagg. 11-13): l'attività d'indagine ha disvelato l'esistenza di una "reiterata ed inusitata opera di depredazione di denaro pubblico eseguita, con sin troppa sconcertante facilità, in un periodo intercorrente tra il maggio del 2002 ed il luglio del 2007". Il primo Giudice ha parlato di 'razzia' e di 'saccheggio del peculio pubblico', spiegando che VI AR "strumentalizzando le sue funzioni di alto dirigente dell'Amministrazione Provinciale di SI (con specifiche attribuzioni relative alla gestione dei contributi suddetti, essendo addetto all'Ufficio Agricoltura), con straordinaria spregiudicatezza e godendo della totale assenza di controlli interni all'amministrazione (se non di superiori complicità di cui tuttavia non è stata raggiunta la prova) predisponeva provvedimenti amministrativi (determine dirigenziali e consequenziali decreti di liquidazione) completamente falsi", provvedendo poi personalmente anche alla formazione dei decreti di liquidazione. Questo il contesto di fatto ricostruito in concreto. Il Tribunale ha indicato come fine delle complessive condotte quello di fuorviare gli Enti pubblici finanziatori nella fase di erogazione delle ingenti J 4611/15 RG 18 provvidenze pubbliche, ma ciò attiene, appunto, al diverso aspetto della qualificazione giuridica del fatto come ricostruito. La Corte d'appello, ripercorrendo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, ha evidenziato gli aspetti della 'evidente serialità', della riconducibilità a AR sia delle determine che riconoscevano in favore dei singoli 'aventi diritto' le 'somme disponibili presso l'Ente Provincia di SI a titolo di contribuzione' (p.8) sia dei pertinenti decreti di liquidazione, nonché delle anomalie procedurali che caratterizzavano tale serialità (tra le quali volta per volta assenza di domande/istanze, mancato espletamento di attività istruttoria, incompetenza: p. 8, 9, 10). La Corte leccese ha sintetizzato la ricostruzione parlando di un "sistema elaborato dal AR con il consapevole e complice concorso di tutti i singoli beneficiari delle contribuzioni". Il richiamo alle dichiarazioni della Convertini, lungi dal poter essere ricondotto, sul piano logico e come oggi dedotto dalla difesa CU, alla conferma dell'intervento autonomo di terzi (e, pertanto, alla dedotta impossibilità di indicare AR come disponente, nel senso prima indicato, dei fondi), costituisce, nei termini in cui le condotte sono state ricostruite da Tribunale e Corte distrettuale, esempio tipico di quella prassi idonea a determinare la giuridica diretta disponibilità dei fondi (par. 6.2). Tale ricostruzione del primo Giudice (non contrastata da alcuno dei ricorrenti, alcuni dei quali hanno anzi finito con l'evidenziare elementi in fatto congrui alla qualificazione di LA: 3.1.1, 3.10.4) viene in concreto integralmente confermata dai Giudici d'appello che, dopo averne dato conto, si confrontano con i motivi d'impugnazione dei diversi imputati, verificando caso per caso le dinamiche della specifica erogazione (in particolare pagine 45, 53-71), indicando le conferme contingenti della prassi generale alla luce delle difese individuali, prevalentemente afferenti i temi del concorso di persone nel reato, le consapevolezze individuali, le condizioni personali. Tutte tali condotte erano già descritte negli originari capi di imputazione, per tutti gli imputati: il concorso con le condotte di AR che "nella sua riportata qualità, formando ed emanando le determine dirigenziali numeri ed i relativi decreti di liquidazione numeri alcuni anche consequenziali a delibere mai formalmente emesse ... attestava falsamente, con il concorso morale dei beneficiari, che gli stessi all'esito dell'istruttoria dovessero ricevere i contributi pubblici". In altri termini, tale ricostruzione materiale corrisponde pienamente, nei punti essenziali esposti, alle condotte ed ai fatti descritti nei singoli capi di imputazione;
non è mai stata contestata nelle sue dinamiche fattuali (se non, come detto, quanto alla partecipazione individuale all'azione di AR). Ciò per sé assorbe anche il 4611/15 RG 19 tema delle subordinate richieste di alcune delle difese di svolgere attività istruttoria ulteriore.
6.4 L'applicazione del principio di diritto, enunciato al paragrafo 6.2, alla ricostruzione in fatto concordemente operata dai Giudici del merito, quale già risultante dalle motivazioni delle due sentenze, impone quindi la riqualificazione delle condotte appropriative di fondi già disponibili in termini di delitti di LA, configurandosi all'evidenza una efficace e immediata disponibilità giuridica di tali fondi (nel senso spiegato dall'appena richiamata e condivisa giurisprudenza); le singole condotte considerate dai Giudici del merito come raggiri e artifici costituiscono solo le modalità per occultare l'appropriazione diretta, per quanto prima argomentato essendo irrilevante che i soli mandati di pagamento competessero a soggetti diversi.
6.5 Le argomentazioni svolte dagli imputati sul tema, nelle memorie e nei ricorsi successivi all'udienza del 5.5.15, sono infondate. Come già precisato, ovviamente la riqualificazione riguarda solo i reati di truffa aggravata e corruzione non già dichiarati prescritti dal Tribunale e dalla Corte d'appello. La deduzione che la riqualificazione non sarebbe possibile anche per i fatti/reato che, nell'originaria qualificazione, sarebbero ad oggi già prescritti pur dopo la sentenza d'appello è manifestamente infondata. La qualificazione giuridica del reato per cui si procede è potere-dovere anche del giudice dell'impugnazione che procede ed è tema attuale finché non interviene la deliberazione che definisce il grado di giudizio. Solo in quel momento è possibile apprezzare l'eventualmente intervenuta prescrizione, in relazione alla qualificazione giuridica che viene data (confermando o modificando quella originaria) ai singoli reati. Del resto, è significativo che proprio la nota vicenda processuale Drassich si caratterizzava per un mutamento di qualificazione giuridica che comportava la mancata prescrizione al momento della decisione, a fronte di una prescrizione in quel momento già maturata in relazione alla qualificazione giuridica originaria (Cedu, seconda sezione, 11/12/07, paragrafi 5 e 6; Corte di cassazione, per tutte, Sez.2 sent. 37413/13, Sez.6 sent. 45807/08 e Sez.6 sent. 23024/04). E' poi costante insegnamento di questa Corte che la diversa e più grave qualificazione del fatto, deliberata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, che incida sul termine di prescrizione del reato non viola il divieto di riforma peggiorativa della precedente statuizione, perché tale divieto riguarda unicamente la pena sotto il profilo della specie e della quantità della sua complessiva determinazione (per tutte, 1 4611/15 RG 20 Sez.6 sent. 32710/14; Sez. 1 sent. 6116/14; Sez. 3 sent. 37464/08; Sez. 6 sent. 23024/04). Non impongono conclusioni diverse i riferimenti delle difese alle sentenze Sez. 2 n. 2884/15 e Sez.6 n. 7195/13. Si tratta di precedenti non pertinenti per due ragioni. Premesso che la prima sentenza richiama un passaggio argomentativo di Sez. 2 sent. 38049/14, che a sua volta riporta il passaggio argomentativo della sentenza 7195/13, osserva la Corte che tutte e tre le sentenze si riferiscono al diverso caso in cui la modifica della qualificazione giuridica viene operata senza previa interlocuzione della difesa dell'imputato, indicando allora le condizioni necessarie perché tale mancata interlocuzione preventiva non renda illegittima la riqualificazione. In tal senso vanno intesi i richiami alla sentenza Cedu 11.12.07, Drassich: quest'ultima, del resto, aveva fatto riferimento alle condizioni che, in un contesto normativo nazionale che consente al giudice la riqualificazione d'ufficio, permettevano la riqualificazione senza una previa specifica interlocuzione della parte interessata. E' pertanto manifestamente infondato attribuire alla sentenza Cedu Drassich ed alle richiamate sentenze di legittimità l'affermazione di un principio di diritto secondo il quale la riqualificazione d'ufficio mai sarebbe possibile quando la nuova qualificazione comporti termini di prescrizione più lunghi. Ciò che solo rileva, in quella evenienza, è che la parte sia stata posta nelle condizioni di interloquire previa informazione della possibilità della diversa qualificazione dei fatti ascrittile, con tempo adeguato per la propria difesa. Nel nostro caso, come già ricordato, il procuratore generale ha prospettato la sua intenzione di chiedere la riqualificazione dei fatti all'udienza del 5.5.15; le parti, anche a mezzo dei difensori, hanno depositato memorie ed alcuni dei ricorrenti hanno proposto ricorsi personali nuovi (dopo la notificazione pure dell'ordinanza di rinvio del processo con il riferimento alla comunicazione del procuratore generale). In secondo luogo, il potere-dovere del giudice dell'impugnazione di dare ai fatti per cui si procede la qualificazione giuridica corretta prescinde dall'esistenza di uno specifico motivo di impugnazione della parte pubblica.
7. La riqualificazione in delitti di LA ha implicazioni sul trattamento sanzionatorio e sul punto della decisione afferente le confische, nei termini che seguono, implicazioni che impongono l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio su tali punti della decisione.
7.1 Il Giudice d'appello ha rideterminato le pene, per ciascuno degli odierni ricorrenti, alle pagine 71-73. 4611/15 RG 21 7.2 Ha riconosciuto le attenuanti generiche a tutti. Tale statuizione rimane ferma in assenza di impugnazione della parte pubblica. Le ha giudicate equivalenti alle aggravanti contestate. Questa statuizione va rivisitata, con ogni consueta libertà di esito, perché la qualificazione dei reati di truffa aggravata (e corruzione) in delitti di LA incide ad escludere le circostanze aggravanti connesse ai reati contro il patrimonio (il che assorbe anche i motivi relativi all'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p., quinto originario ricorso CU, e, allo stato, quelli sul giudizio di equivalenza, quarto ricorsi gruppo ZO e terzo e sesto A gruppo TT). Con la precisazione di cui al successivo punto 7.4.4. 7.3 Ad alcuni imputati sono stati concessi benefici di legge. Tale statuizioni rimangono ferme.
7.4 Le pene sono state determinate con la indicazione della pena base (caso per caso per corruzione o truffa) e di un unico complessivo aumento per tutti i reati satelliti. Premesso che ovviamente, ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p., la maggior gravità dei delitti di LA non permette alcuna modifica peggiorativa in punto pena, nelle diverse sue articolazioni (pena base, aumento per la continuazione), all'attenzione del Giudice del rinvio si pongono quattro questioni.
7.4.1 La prima. Alcune delle pene determinate per il reato in concreto giudicato più grave, per ciascun imputato, sono allo stato superiori al minimo edittale previsto per il delitto di LA. Pur apparendo evidente che tali quantificazioni sono state esito di motivata applicazione dell'art. 133 c.p., con consapevole distacco dai limiti edittali minimi dei reati di corruzione o truffa aggravata, sul piano formale sussiste la astratta possibilità di una rideterminazione delle pene-base in senso favorevole: il giudizio conseguente (riduzione o conferma;
mai aumento) appartiene al giudice del merito.
7.4.2 La seconda. Ciò rileva negli stessi termini anche per la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione: questo pure per gli imputati per i quali la pena base è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale del delitto di LA (come tale immodificabile in senso migliorativo).
7.4.3 La terza. L'odierna dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei delitti di falso, per i quali la Corte d'appello aveva confermato la condanna, impone comunque, per tutti, l'eliminazione della porzione di pena da attribuire all'aumento in continuazione per i delitti di falso (non oggetto di specifica quantificazione né in primo né in secondo grado), con conseguente riduzione delle pene finali anche nel caso di eventuale conferma delle statuizioni sanzionatorie relative alle determinazioni delle pene-base e degli aumenti afferenti i riqualificati そ 22 4611/15 RG 2 delitti di LA. Ciò riguarda anche la posizione di TO TT, la cui quantificazione risulta sorretta allo stato da motivazione apparentemente contraddittoria (anche con riferimento a quella di TO, cui tuttavia è stata in concreto irrogata pena superiore).
7.4.4 La quarta. Se il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le eventuali residue aggravanti dovesse essere modificato, la pena base dovrà essere ridotta, all'interno del terzo di legge, anche per gli imputati per i quali ne è stata determinata una di fatto inferiore al minimo edittale del delitto di LA. Tale soluzione pare la più coerente applicazione del principio di legalità della pena al caso di specie: in definitiva, rendere inoperante la eventuale doverosa diminuzione per le attenuanti generiche, sol perché in tal modo si 'aggrava' la divaricazione tra pena in concreto applicata e pena formalmente congrua ai minimi edittali del ritenuto reato più grave, si risolverebbe nella violazione del principio di divieto di riforma peggiorativa in punto pena, facendo operare sulla quantificazione concreta della sanzione principale la diversa più grave qualificazione giuridica. Il che non è consentito.
8. La Corte d'appello ha confermato i provvedimenti di confisca (diretta e per equivalente) disposti dal Tribunale, solo limitando quella afferente i beni di TO TT (p. 73 sentenza, e dispositivo penultimo periodo). Ha espressamente argomentato che "il provvedimento di confisca degli altri beni va confermato risultando, per un verso, accertato l'ammontare del profitto dei reati commessi, alla luce dei mandati di pagamento rinvenuti ed acquisiti agli atti, per l'altro la continenza di esso, rispetto al valore dei beni confiscati se il dato del profitto, al netto della estinzione di alcuni dei reati per prescrizione del cui ammontare si è dato atto in precedenza, viene integrato con la valutazione dei beni confiscati riportata nella sentenza di prime cure" (p. 73). Tale argomentazione deve quindi essere apprezzata insieme con la specifica motivazione contenuta nelle pagine da 203 a 226 della sentenza di primo grado. I Giudici d'appello hanno quindi argomentato che la prescrizione parziale da loro dichiarata per alcuni reati non aveva inciso sulla congruità tra importo dei beni confiscati e importo del profitto comunque riferibile ai reati non ancora prescritti. ricorsi originari dei motivi comuni 8.1 Sul punto i parte), LA seconda CI/RE/TA (secondo, PO/MI/AR/DE AT (quarto) e il secondo motivo del ricorso originario di TO TT sono stati formulati in termini del tutto generici e assertivi. 4611/15 RG 23 8.1.1 Le deduzioni del sesto motivo del ricorso originario di CU sono infondate quanto: alla dedotta sproporzione tra i 196.000 euro direttamente riconducibili alla donna e il complessivo valore del patrimonio sequestrato (la Corte d'appello ha spiegato che, giudicato il suo concorso nelle condotte del marito, a lei si estendeva il complessivo profitto, del resto consapevolmente convogliato nella ristrutturazione della masseria di famiglia: p. 61 secondo periodo, 63 secondo periodo) e all'attuale comproprietà con i figli (quali eredi: la Corte distrettuale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte e il Tribunale aveva spiegato perché andava esclusa la buona fede dei figli, rispettivamente p. 63 terzo periodo e 218): sui punti anche Sez. 6 sent. 17713/14 e 34566/14, nonché S.U. sent. 26654/08; sono generici in ordine all'omessa valutazione dei singoli patrimoni dei coimputati (a fronte della specifica valutazione della situazione di capienza e incapienza presente nella motivazione della sentenza del Tribunale, anche con riferimento al rapporto profitto/beni concretamente disponibili) ed al mancato scorporo delle somme pertinenti ai reati per i quali è stata dichiarata in appello la prescrizione (sul punto valendo la medesima osservazione svolta in precedenza per i ricorsi degli altri imputati).
8.2 Alcune delle difese hanno successivamente posto, nelle memorie o con i ricorsi successivi all'udienza del 5.5.15, il diverso e pertinente tema della compatibilità della confisca per equivalente dei beni in sequestro, nel caso di riqualificazione dei reati di truffa e corruzione in LA. Ciò con particolare riferimento ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 38691/09, secondo cui in tema di LA, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322-ter, comma primo, cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato>> (principio che, per le argomentazioni che lo hanno imposto, si estende ovviamente al provvedimento di confisca), e nella sentenza 31617/15. Sul punto (ferma restando l'inammissibilità dei motivi contenuti nei ricorsi originari, per quanto fosse ancora eventualmente rilevante all'esito del nuovo giudizio) si impone l'annullamento con rinvio. Spetta infatti al Giudice del merito rivisitare in fatto le valutazioni sulle disposte confische, in ordine al rapporto tra i beni sequestrati e i delitti di LA (quindi sulla natura di profitto o prezzo e di confisca diretta o per equivalente), anche alla luce del concreto contenuto del genetico decreto di sequestro preventivo (13.5.09 e 13.11.09), attenendosi ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 38691/09 e, per quanto eventualmente rilevante, 1 4611/15 RG 24 31617/15. Con la precisazione, opportuna anche se ovvia, che le somme corrisposte a titolo di cauzione da taluno degli imputati seguono la sorte del bene sequestrato/confiscato cui si riferiscono, non potendo essere apprezzate come denaro direttamente collegabile ai reati. Aspetto del tutto diverso e qui non rilevante sono le eventuali azioni autonome delle parti civili sui medesimi beni.
9. La conferma della responsabilità, nei termini argomentati, comporta la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa sostenute dalle parti civili, presenti in questo grado di giudizio dove hanno svolto pertinente attività (con le medesime precisazioni già svolte dalla Corte di Lecce quanto agli imputati TT nei confronti della Provincia di SI, p. 50 sent. app.). Tenuto conto dell'attività appunto prestata, del numero delle udienze e della complessità dei temi, nonché del numero dei ricorsi, tali spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti con riferimento ai residui reati di falso, per i quali vi è stata conferma di condanna nella sentenza d'appello, perché estinti per intervenuta prescrizione. Qualificati i residui fatti già contestati ai ricorrenti ex artt. 640-bis e 319 c.p., per i quali vi è stata conferma di condanna nella sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 314 c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle disposte confische e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di difesa sostenute per il presente grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 9.000, per la Regione Puglia, ed euro 5.000, per la Provincia di SI, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 11.12.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Nicola Mild Carlo Citterio сме ни й DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 29 GEN 2016 FREMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera #sposito