Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui gli indagati, accusati dell'omicidio del sindaco che voleva denunciarli per spaccio di cocaina, avevano minacciato di gravi lesioni personali un loro "acquirente" per costringerlo a rendere falsa testimonianza, così da far cadere il movente dell'omicidio del sindaco; la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del Tribunale della libertà che ha ritenuto utilizzabile l'intercettazione disposta nel procedimento per il reato di omicidio, anche nel procedimento per il reato di minaccia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2016, n. 45535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45535 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
45 535/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/03/2016 Composta da: Sent. n. sez. 461/2016 MARIA VESSICHELLI Presidente. REGISTRO GENERALE N.5356/2016 CARLO ZAZA SERGIO GORJAN - Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DE UL BR RT nato il [...] AN AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2015 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA Udit i difensor Avv.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delia Cardia che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno con ordinanza 30.11.2015 confermava, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., l'ordinanza emessa del locale G.i.p., in data 13.11.2015, di applicazione nei confronti di MI De AU BR RT e MI ST rispettivamente della misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, per il reato di minaccia al fine di commettere un reato, previsto dagli artt. 110 e 611 c.p., posta in essere il 9.10.15 da AL ZZ (su istigazione di MI ST, a sua volta agente su richiesta del fratello MI BR RT, detenuto) presso la propria abitazione di LL ai danni di VA SC, al fine di costringerlo a rendere una falsa testimonianza all'udienza del 16.11.15, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, idonea a scagionare MI BR RT dall'accusa di aver spacciato cocaina al medesimo VA nell'estate del 2010. 1.1. In particolare, nell'ambito del procedimento penale n. 934/14 R.G. relativo all'omicidio del Sindaco di LL, Angelo AL, avvenuto la sera del 5.9.10, per il quale risultava indagato MI De AU BR RT (che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe ucciso il Sindaco al fine di garantirsi l'impunità, in quanto costui aveva scoperto che lo stesso spacciava cocaina a LL nell'estate del 2010 ed aveva intenzione di denunciarlo) erano state autorizzate intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali emergevano elementi di prova, anche in ordine al presente procedimento penale, da ritenersi "medesimo" procedimento, rispetto a quello relativo al reato di omicidio del sindaco AL, in quanto allo stesso strettamente connesso, avendo MI De AU BR RT interesse a non essere condannato per spaccio di cocaina a LL, nell'estate del 2010, perché in tal modo sarebbe caduto anche il movente dell'omicidio del Sindaco che la Procura della Repubblica di Salerno gli attribuiva.
1.1.1. I gravi indizi di colpevolezza a carico dei fratelli MI per la minaccia pronunciata materialmente da AL ZZ emergevano dalle dichiarazioni rese il 23.10.15 al P.M. da VA SC, ritenute attendibili, e da plurimi elementi anche di riscontro, tra cui le conversazioni oggetto di captazione in data 9.10.2015 ed il colloquio intercettato in carcere tra i due germani.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto distinti ricorsi gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con entrambi i ricorsi: -con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e nullità patologica delle intercettazioni effettuate in altro procedimento;
in particolare, l'ordinanza impugnata si fonda sulla utilizzabilità To delle intercettazioni effettuate in altro e diverso procedimento, laddove le stesse risultano patologicamente affette da inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270/1 c.p.p., non potendo ritenersi connesse con il procedimento relativo al delitto di omicidio del sindaco AL, in quanto tale procedimento non solo è ancora nella fase delle indagini preliminari- non essendo stato emesso neppure l'avviso all'indagato ex art. 415 bis c.p.p.- ma non può a priori sostenersi un movente riconducibile allo spaccio di cocaina, teso all'omicidio dello stesso;
inoltre, la conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso, come nel caso di specie, che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo;
-con il secondo motivo, la nullità patologica del messaggio vocale memorizzato sul telefono cellulare dell'VA, mai depositato, ma del quale ne veniva accertata solo la presenza e la cui esistenza si evince dal verbale di S.I.T. del 23.10.2015, da ciò stesso derivando l'impossibilità della difesa di verificarne l'esistenza ed il contenuto;
-con il terzo motivo, l'erronea applicazione della legge ed illogicità della motivazione che concerne i gravi indizi di colpevolezza;
ed invero, il Tribunale ha dato credito alle dichiarazioni dell'VA, assuntore di cocaina, ma a sua volta spacciatore, laddove tali dichiarazioni non trovano riscontro proprio dal tenore delle intercettazioni ambientali versate in atti, laddove le minacce si sarebbero tradotte in sguardi e in uno schiaffo che invece ha ben altra causale;
l'VA, inoltre, veniva dichiarato non credibile nelle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di La GR SC, per cui occorreva tener conto di ciò nella valutazione di attendibilità nei confronti degli indagati;
la sussistenza dei gravi indizi, posti a fondamento della custodia in carcere, pertanto si fonda sulla erronea ed illogica valutazione delle propalazioni della persona offesa, avente un interesse e sostanzialmente da motivi di livore;
-con il quarto motivo di ricorso l'erronea applicazione della legge ed illogicità della motivazione per quello che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione agli artt. 274 e 275 co. 3 c.p.p.; invero erroneo ed assolutamente illogico risulta l'iter motivazionale in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, sulla scorta del pericolo concreto ed attuale della reiterazione dei comportamenti criminosi posti in essere dagli indagati, posto che il pericolo concreto ed attuale della reiterazione del reato appare quanto meno superato dalla circostanza che la testimonianza dell'VA è stata ormai già resa in 2 udienza, nel processo pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;
inoltre, per quanto riguarda i precedenti penali, occorre sottolineare, che le sentenze emesse nei confronti degli indagati, riguardanti fatti risalenti al 2006, si riferiscono a sentenze di patteggiamento, mentre altre condanne non sono definitive e sono riferibili a condotte retrodatate nel tempo e, quindi, non confacenti ad una motivazione tesa alla sussistenza dell'attualità e concretezza di comportamenti recidivanti;
per quanto concerne, poi, la scelta della misura di massimo rigore adottata nei confronti di MI BR RT, occorre precisare come lo stesso G.i.p. ha preso atto dell'insussistenza del pericolo di fuga, proprio in considerazione della circostanza che l'indagato, come si evince in maniera incontrovertibile dalla conversazione in carcere del 09.09.2015, precisava di volere restare in Italia per ricominciare, laddove, poi, tale circostanza è stata valorizzata per dare forza al provvedimento applicativo della misura di massimo rigore;
per quanto concerne la latitanza, l'indagato, invero, era dedito ad allontanarsi dall'Italia e stanziare anche per lunghi periodi dalla madre, in Brasile, luogo natio dello stesso, e raggiungere la Colombia, dove è stato rinvenuto, luogo nel quale ha due figli minori. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Infondato si presenta il primo motivo dei ricorsi, con il quale viene censurata l'utilizzabilità nel presente procedimento dei risultati delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, in violazione del disposto di cui all'art. 270/1 c.p.p., non essendo previsto per il reato per il quale si procede l'arresto obbligatorio in flagranza. Ed invero, l'ordinanza impugnata, dopo aver evidenziato che le operazioni di intercettazione ambientale in carcere e telefoniche, utilizzate nel presente procedimento, erano state autorizzate nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio del sindaco di Polica, A ngelo AL, per il quale era indagato MI AU BR RT, ha richiamato gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito al concetto di "diverso" procedimento contenuto nell'art. 270/1 c.p.p., pervenendo alla conclusione, immune da vizi argomentativi, secondo cui- anche a voler tralasciare il dato che il presente procedimento reca lo stesso numero di R.G.N.R. di quello nel quale sono state disposte le intercettazioni (R.G.n. 934/2014) in ogni caso trattasi, comunque, - di medesimo procedimento, in quanto a quest'ultimo strettamente connesso, avendo MI BR interesse a non essere condannato per spaccio di cocaina a LL nell'estate del 2010, in tal modo cadendo anche il movente dell'omicidio del Sindaco che la Procura della Repubblica di Salerno gli attribuisce. 3 1.1. Va premesso che secondo un indirizzo di questa Corte, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, quantunque per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Rv. 254056; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012 Rv. 252870). Tale indirizzo, in particolare, giunge alla conclusione che sarebbe paradossale ritenere che l'art. 266 c.p.p. disciplini esclusivamente i casi in cui il singolo procedimento tratti uno solo, o più, dei reati che soli indica, laddove, l'art. 270 c.p.p., quando deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266 c.p.p., ma ne indica una nuova e diversa (l'indispensabilità per l'accertamento e che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile, né coincidente con la clausola generale di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. a), sicchè il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e, tuttavia, riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p.; sarebbe, poi, paradossale interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero, invece, in un procedimento diverso (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Rv. 254056). In conclusione, in base a tale indirizzo in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità e all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015). 4 1.2. I ricorrenti invocano di fatto l'applicazione nella fattispecie in esame del principio "sostanzialistico", espresso da alcune pronunce di questa Corte nonché nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 32697 del 26/06/2014, secondo cui "è noto che la, prevalente e più recente, giurisprudenza di legittimità ha ancorato la nozione di procedimento diverso ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, Pavigliariti, Rv. 246524; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834; Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591)". Con tale precisazione, le Sezioni Unite hanno inteso rimarcare che, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma primo, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, instaurato, non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012 dep. 28/12/2012, Perri e altro, Rv. 253916; Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013). Il procedimento rimane lo stesso quando tra il contenuto della originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, mentre, al contrario, non sussistendo alcuno dei profili di connessione, il procedimento sarà "altro" con la conseguenza che la provvista probatoria dovrà prescindere dalle conversazioni intercettate inutilizzabili e l'accertamento dei reati dovrà basarsi sui restanti elementi (Sez. 6, n. 46244 del 2012).
1.3. L'ordinanza impugnata ha tenuto conto di tutti gli indirizzi richiamati, che non comportano nella fattispecie in esame conclusioni diverse. Ed invero, pur considerando l'indirizzo sostanzialistico richiamato nella motivazione della sentenza delle S.U. n. 32697 del 26/06/2014, il Tribunale del riesame non ha espressamente considerato il dato dell'identità del numero di R.G., ma ha evidenziato, senza illogicità, che i fatti in relazione ai quali erano state disposte le intercettazioni (omicidio del Sindaco AL) erano connessi a quello di cui all'art. 611 c.p. ricavabile dalle conversazioni captate, avendo senz'altro interesse gli indagati che non emergesse l'attività di spaccio di cocaina a LL 5 nell'estate del 2010, causale alla quale sarebbe riconducibile l'omicidio del Sindaco, che intendeva impedire lo spaccio di stupefacenti in quella zona.
1.4. La deduzione svolta dagli indagati -secondo cui il procedimento per l'omicidio del AL si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, ragion per cui non può ritenersi seriamente acquisito il movente dello spaccio di stupefacenti non rileva ai fini della configurabilità o meno della "connessione" non contemplando la norma di cui al primo comma dell'art. 570 c.p.p. che uno dei procedimenti si trovi in una fase diversa da quella delle indagini. Va ancora rilevato che la doglianza relativa ad una non meglio precisata "conversazione oggetto di registrazione" appare del tutto generica e, comunque, ove riferita al colloquio in carcere tra MI BR ed il fratello ST, deve osservarsi come l'ordinanza impugnata dia conto di una integrale autosufficienza della conversazione in questione e non di un frammento di fattispecie delittuosa, essendo stata ritenuta rappresentativa del ruolo di MI BR di mandante del fratello per la commissione del reato di cui all'art. 611 c.p. ai danni dell'VA SC;
peraltro, gli elementi di accusa nei confronti degli indagati si fondano sulle dichiarazioni della p.o., con riguardo alle quali le conversazioni ambientali e telefoniche costituiscono plurimi riscontri, la segmentazione dei quali- operata dalla difesa -perde di vista il dato saliente della valutazione anche complessiva di tali elementi operata dal Tribunale, che corrobora il grave quadro indiziario già emergente dalle dichiarazioni più volte rese dalla p.o.. 2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso con il quale gli indagati hanno dedotto la nullità del messaggio vocale memorizzato sul telefono cellulare dell'VA, mai depositato, del quale veniva indicata la presenza e la cui esistenza emerge dal verbale di s.i.t. del 23.10.2015. Invero, anche per tale elemento occorre evidenziare che esso non è stato considerato in sé, ma in uno agli altri elementi acquisiti, costituenti riscontro alle dichiarazioni della p.o.; la circostanza che il P.M. abbia accertato che tale messaggio era stato effettivamente memorizzato nel telefono cellulare dell'VA costituisce solo uno degli elementi di conforto alle predette dichiarazioni che potrà essere ulteriormente approfondito nella fase decisoria, ma che in sé non appare idoneo ove anche andasse espunto ad inficiare per quanto si dirà innanzi il grave quadro indiziario a carico degli indagati.
3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, riguardante l'inattendibilità della p.o. e conseguentemente l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.
3.1.In proposito, va innanzitutto evidenziato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e 6 fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è, dunque, diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
3.2.Tanto precisato, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, in base alle dichiarazioni rese il 23.10.2015 da VA SC, ritenute attendibili, siccome assistite anche da plurimi riscontri, si presenta immune da censure. Il Tribunale ha rilevato che l'VA, ha riferito al P.M. che in data 9.10.2015 gli venne rivolta la minaccia da AL ZZ, presso la sua abitazione di LL (con la precisazione che il messaggio minatorio proveniva da MI ST che a sua volta lo aveva raccolto in carcere dal fratello MI BR) di gravi lesioni personali se il 16-11-15 (nel corso del processo a carico di MI BR presso il Tribunale di Vallo della Lucania per episodi di spaccio di cocaina al medesimo VA, posti in essere a LL nell'estate del 2010), avesse ribadito le dichiarazioni accusatorie già effettuate il 4.3.2011. L'VA, poi, ha ribadito che, ancor prima di tale evento, aveva ricevuto ulteriori minacce e segnatamente MI BR, già nel settembre del 2010 (subito dopo l'omicidio del sindaco di LL Angelo AL, avvenuto il 5- 9-10 a LL), lo aveva minacciato di non riferire alla P.G. che quell'estate gli aveva venduto cocaina;
inoltre, MI ST nell'agosto del 2013 lo aveva colpito con un forte schiaffo, avendo saputo che aveva reso dichiarazioni 7 ते accusatorie contro il fratello BR RT, nonché nel 2014, sempre MI ST, lo aveva minacciato di non ribadire nel corso del processo le accuse formulate contro il fratello;
nel corso dell'udienza del 6-10-15, poi, MI BR lo aveva guardato insistentemente, in maniera minacciosa, ed il 9-10-15 aveva, quindi, ricevuto la minaccia ad opera materialmente del ZZ.
3.3. Tali dichiarazioni sono state ritenute attendibili, anche perché riscontrate, tra l'altro: dal contenuto del colloquio del 23-9-15, intercettato in carcere tra MI BR e il fratello ST, nel quale trovano conferma il fatto che innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania l'VA era stato "guardato" minacciosamente ed il ruolo di mandante di MI BR;
dalle conversazioni telefoniche del medesimo VA, intercettate il 9-10-15, nel corso delle quali quest'ultimo riferiva al fratello e al suo avvocato che ZZ AL gli aveva parlato su incarico MI ST e gli aveva detto che MI BR dal carcere gli faceva sapere che all'udienza dibattimentale del 16-11-15 doveva ritrattare le accuse di spaccio sporte contro di lui.
3.4. Tali elementi complessivamente considerati danno ampiamente conto, senza illogicità di un grave quadro indiziario a carico degli indagati in ordine al reato loro ascritto. Le deduzioni in merito all'inattendibilità dell'VA, siccome animato nei confronti degli indagati da rancore, non trovano concreti elementi di conforto;
né appaiono idonee a far ritenere le dichiarazioni dell'VA inattendibili le generiche deduzioni dei ricorrenti circa la ritenuta "non credibilità" della p.o. in relazione all'imputato La GR. Peraltro, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base del grave quadro indiziario carico dell'indagato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (arg. ex S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni 8 т (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
4. Immune da censure si presenta infine l'ordinanza impugnata, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura rispettivamente applicata agli indagati. In particolare, l'ordinanza impugnata, senza illogicità, ha ritenuto che, pur avendo l'VA già reso in data 16-11-15 la sua dichiarazione testimoniale accusatoria nei confronti del MI BR, sussiste, comunque, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stesa indole di quello per cui si procede (reato che si caratterizza per la coartazione della volontà altrui con violenza e minaccia), avendo, sia in passato, che recentemente, gli indagati dimostrato di essere avvezzi ad usare violenza e minacce nei confronti della p.o. (MI BR anche dal carcere). In tal senso, depone anche la personalità negativa degli indagati, avendo MI BR subito una condanna irrevocabile per rapina, una condanna in primo grado in data 27-5-15 alla pena di 5 anni di reclusione per tentata estorsione commessa a mano armata e con metodo mafioso nel settembre del 2006 e avendo un carico pendente per lesioni, sequestro di persona e violenza privata commessi il 6-3-06 e MI ST subito una condanna per lesione personale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale del 5-11-06 ed avendo un carico pendente per lesioni personali del 16- 7-11. In tale contesto, non illogica, dunque, si presenta la valutazione del Tribunale, secondo cui appare, concreto il pericolo che MI ST -se lasciato libero- potrebbe aggredire l'VA proprio a causa della testimonianza resa il 16-11- 15 contro il fratello BR, alla luce delle modalità del fatto, ed ancor più MI BR, direttamente interessato, il quale il 23-9-2015 ha dato mandato al fratello ST di minacciare l'VA in quanto non poteva farlo di persona perché detenuto in carcere. -Sul punto, vanno richiamati i principi espressi da questa Corte dei quali l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione- secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi * recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015). Neppure censurabile si presenta la valutazione del Tribunale in tema di scelta della misura (custodia carceraria per MI BR e arresti domiciliari per MI ST), laddove ha ritenuto che nel caso in esame, proprio alla luce del particolare pericolo di recidivanza descritto, si presenta necessario applicare ai fratelli MI una misura cautelare di tipo custodiale, che, per MI ST è stata correttamente individuata dal G.i.p. in quella degli arresti domiciliari- stante la natura di extrema ratio di quella carceraria- e per MI BR in quella carceraria, non potendosi ritenere che lo stesso rispetterebbe quella degli arresti domiciliari, essendo stato latitante in Brasile e Colombia per oltre quattro anni, oltre ad aver commesso il reato per cui è processo mentre si trovava in carcere.
5. I ricorsi vanno, dunque, respinti e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. con riferimento alla posizione di MI De AU BR RT. Così deciso il 16.3.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente P ore Resulte Rosa Pezzullo Maria Vessichelli Ma e Vendell DEPOSITATA IN CANGELLIN add 28 OTT 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO шиa juure 10