Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 2
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.
È configurabile il delitto di peculato nei confronti del Presidente di un gruppo consiliare regionale che abbia autorizzato il rimborso ai singoli consiglieri delle c.d. "spese minute", nonostante la mancanza di qualsiasi giustificativo comprovante la causale e il beneficiario della spesa, essendo egli obbligato, dalla vigente normativa regionale in tema di obbligo di rendicontazione, al controllo della destinazione dei fondi a lui resi disponibili in ragione del ruolo istituzionale ricoperto.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2017, n. 14580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14580 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
14580-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 306/2017 GIOVANNI CONTI Presidente REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI N.39495/2016 GIORGIO FIDELBO Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTE nei confronti di: ZZ DA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/04/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Roberto AMIELLO the he chesto l'ammulle munto con rimis lille sutense impunate. дя RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha assolto, ai sensi degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., LO ZZ, capo gruppo del Gruppo consiliare Lega nord presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dal reato sub B) di cui agli artt. 81,110,314 cod. pen. in ordine alle voci di spesa contestategli in concorso con DE IN, OR PI e AR IC, nonché dal reato di cui al capo C) di cui agli artt. 110, 314 cod. pen.) per la appropriazione di 5.000,00 euro correlata ad una fittizia consulenza, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste.
3. Il primo ricorrente pubblico deduce:
3.1. Violazione dell'art. 314 cod. pen. e delle norme amministrative sulla rimborsabilità delle spese dei consiglieri regionali. Erroneo risulterebbe l' assunto del Giudice con particolare riguardo alle "spese minute" secondo il quale la mancanza del documento comprovante la causale e il beneficiario della spesa non può risolversi in danno dell'imputato, risultando invece - dalle norme di contabilità vigenti che - incombe al beneficiario la dimostrazione della destinazione istituzionale delle somme erogate ed al capogruppo la responsabilità delle spese dei Consiglieri;
3.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova del reato laddove di assume da un lato - che la - prima non può desumersi dai soli documenti di spesa e nemmeno dal tipo di bene acquistato, sulla base del principio della libertà di scelta delle modalità di esercizio del mandato politico da parte dei Consiglieri Regionali e dall'altro si afferma la suscettibilità al controllo ex post di tali spese.
3.3. Mancanza assoluta di motivazione in ordine al vaglio delle singole spese contestate come illecite. In particolare, quanto alle spese del IN, risultano ictu oculi estranee alle finalità previste le numerose spese di barberia, il soggiorno alberghiero ed il pasto al ristorante in Milano, i soggiorni alberghieri in Venezia, Forni Avoltri e Bolzano, le due cene di capodanno ed il pernottamento a Lubiana, i profumi per donna acquistati;
come pure quelle prive di qualsiasi 1 ая giustificativo - attribuite a "rimborso spese minute"( pari a circa 40.000 euro); quanto a quelle del PI, parimenti prive di giustificativo, risultano quelle pari ad oltre 25.000,00 euro attribuite alle medesime "spese minute"; infine, quanto a quelle della IC, esulano dalle finalità istituzionali quelle relative ai vari soggiorni e del tutto prive di giustificativi quelle attribuite a "spese minute" di circa 44.000,00 euro. Quanto al capo C) la consulenza risulta conferita per un oggetto estraneo alle competenze del consulente, legato da un rapporto sentimentale alla IC.
4. Con il ricorso del P.G. si deduce:
4.1. Violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi B) e C), avendo il Giudice esulato dal parametro valutativo previsto in sede patteggiamento - che presuppone una ammissione del fatto ed aderito acriticamente alle - spiegazioni offerte dagli imputati in ordine alle spese rimborsate.
4.2. Violazione degli artt. 314 e 357 cod. pen. e delle norme regionali del F.V.G. vigenti all'epoca dei fatti in relazione al capo B). Non corrisponderebbe al dato normativo regionale l'assunto della autonomia e discrezionalità di spesa per l'esercizio del mandato prettamente politico dei singoli consiglieri regionali posto che le LL.RR. 54/1973 e 52/80 così come circostanziate dalla delibera regolamentare n. 196/1996 - riguardano solo il rimborso delle spese per il funzionamento dei Gruppi regionali. Inoltre, pacifica la qualità di pubblico ufficiale del presidente di detti gruppi, essa deve essere riconosciuta anche al Consigliere regionale, esulando dal tema la problematica relativa alla natura giuridica di detti gruppi ed essendo i contributi stanziati per essere attribuiti ai consiglieri regionali esclusivamente al fine di garantire l'esplicazione delle loro funzioni. Inoltre, l'elemento materiale della distrazione deve ritenersi sussistente per il solo fatto della destinazione ad uno scopo diverso da quello prestabilito, anche se di interesse pubblico. Ancora, non può ricollegarsi alla natura dei Gruppi consiliari una qualche deroga al dovere di rendicontazione della attinenza della gestione del denaro pubblico alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi regionali. Infine, incombe al capo gruppo consiliare la pubblica funzione di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo medesimo dall'ente regionale.
4.3. Violazione dell'art. 314 cod. pen. e delle norme regionali del F.V.G. vigenti all'epoca dei fatti in relazione al capo B) ed alle singole spese indicate in capo al IN al PI ed alla IC, trattandosi di 2 ва spese non legittimamente giustificate in termini di effettiva attinenza alle funzioni istituzionali del Gruppo consiliare.
4.4. Violazione degli artt. 314 e 357 cod. pen. e delle norme regionali del F.V.G. vigenti all'epoca dei fatti in relazione al capo B) con riferimento alle "spese minute" ascritte al IN, PI e IC, rispetto all'obbligo di rendicontazione vigente illegittimamente disconosciuto dalla sentenza impugnata.
4.5. Violazione degli artt. 314, 42 e 5 cod. pen. non versandosi affatto in un caso di ignoranza inevitabile trattandosi di soggetti istituzionalmente deputati all'esercizio della funzione legislativa regionale.
5. Con requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio allo stesso Ufficio per un nuovo giudizio. Premessa la legittimità dei ricorsi proposti, si mostra di condividere la dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione come spese di rappresentanza di esborsi che sicuramente non potevano rientrare in tale categoria, l'illegittima esenzione dall'obbligo di rendicontazione, specie per quanto riguarda le c.d. "spese minute", rinviando alla singola disamina svolta dal primo ricorso in ordine alle singole spese contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorsi sono in parte fondati.
2. Deve essere preliminarmente affermata la ritualità dei ricorsi proposti, in adesione all'orientamento espresso da Sez. 1 n. 37575 del 18.3.2014,Yordanov, Rv. 260803 secondo il quale la sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione essendosi condivisibilmente evidenziato che, nel caso di applicazione pena su richiesta delle parti, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod. proc. pen.. Va aggiunto che tale correlazione- più che in relazione alla inutilizzabilità degli atti nel successivo giudizio di gravame sfornito della relativa base probatoria si esprime attraverso la irreversibile risoluzione del patto - 3 да sulla pena al quale sono addivenute le parti, per la sua mancata ratifica ed al proscioglimento che ne nega il fondamento. Patto che, pertanto, l'atto unilaterale di gravame non potrebbe né far rivivere ai fini di una sua nuova verifica, né - tantomeno e, d'altra parte, obliterare per dare luogo al giudizio con rito ordinario in secondo grado. per quanto riguarda il3. La sentenza impugnata ha ad oggetto - capo B) l'ipotesi secondo la quale i tre Consiglieri Regionali del Gruppo - del Consiglio Regionale Lega OR IC, PI e IN avrebbero commesso, tra il 2009 ed il 2012, peculato chiedendo ed ottenendo dall'imputato ZZ, capo Gruppo della Lega OR, la erogazione di rimborsi di titoli di spesa estranei alle finalità per le quali le somme dal Consiglio Regionale erano erogate ai Gruppi Consiliari del FVG. Sulla base di una ricostruzione del dato normativo regionale la sentenza impugnata (v. pg. 16) è giunta ad affermare che i contributi erogati dai Consigli regionali ai Gruppi consiliari non erano finalizzati alle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari regionali (GCR), legate al loro connotato di articolazioni strutturali del Consiglio, ma anche alla natura prettamente politica dei GCR, rispetto alla quale "la disciplina dei contributi non attribuiva ai Capigruppo poteri di controllo/sindacato di merito sulle spese dei singoli Consiglieri correlate alla loro attività politica". Aggiungendo che " solo le finalità per le quali sia accertato il soddisfacimento di esigenze private del consigliere per tipologia di spesa incompatibile con l'attività politica...ovvero per tale estraneità comprovata in un caso specifico, anche a prescindere dalla tipologia in sé della spesa costituirono una condotta appropriativa del denaro "altrui" e pertanto, in presenza degli altri elementi costitutivi integrando il delitto di peculato". Di qui l'assunto secondo il quale deve essere "esclusa per le ipotesi diverse da quelle al punto precedente la - possibilità di ravvisare condotte distrattive sulla sola base dei giustificativi di spesa, ricorrendo cioè a criteri empirici per qualificare una spesa di "rappresentanza" etc. che comporterebbero una valutazione discrezionale ed incerta, inoltre invasiva della sfera di autonomia della politica garantita dalla Costituzione". E' stata, quindi, affermata l'insussistenza dell' obbligo al "rendiconto analitico delle causali per le quali veniva richiesto ed erogato il rimborso", sussistendo solo quello della “produzione dei giustificativi di spesa da conservarsi a cura dei capigruppo, tenuti annualmente a presentare, con riguardo all'impiego dei contributi una nota riepilogativa, compilata su un modulo prestampato, corredata da una relazione illustrativa". Di qui 4 On l'inconfigurabilità del peculato "dall'omissione in sé del rendiconto delle spese presentate al rimborso dei consiglieri". La sentenza, inoltre, ha stigmatizzato (v. pg. 22) l'"intrinseca ambiguità" del sistema vigente all'epoca dei fatti per la commistione tra criteri di gestione privatistica per decisioni di spesa afferenti le scelte dell'attività politica individuale dei componenti i GCR e le possibili valutazioni ex post di tale gestione fondate su criteri di inerenza all' interesse pubblico con conseguente pregiudizio alla certezza del diritto, laddove la magistratura contabile ha affermato la sussistenza del danno ingiusto sulla base della carenza della documentazione comprovante la legittimità delle spese sostenute sulla base di categorie e nozioni non applicabili al giudizio penale ( v. pg. 24 e ss.). Ha, infine, escluso la applicabilità di soglie di "irrilevanza penale" individuate per casi analoghi da parte di altre A.G. ma non previste dalla legge ( v. pg. 27 e sg.). Il Giudice di merito ha, quindi, rilevato che il sistema così delineato aveva creato nei confronti dei consiglieri regionali un affidamento secondo il quale le spese a loro rimborsate dal GCR fossero soggette al vaglio del capogruppo operato in regime privatistico e per ciò solo legittimamente conseguite (al pari del rimborso forfettario ai deputati) e, pertanto, non poteva che prendersi atto del difetto dell'elemento psicologico del reato (v. pg. 28). Dopo un riepilogo delle vicende relative alla spese del GRC Lega OR ( v. pg. 30 e ss.), il discorso giustificativo si appunta sulle c.d. "spese minute" che risultano essere state cumulativamente rimborsate a tale generico titolo senza alcun riferimento ai giustificativi di spesa, concludendosi che non può sostenersi alcuna ipotesi circa le destinazioni delle "spese minute", e pertanto deve escludersi la sussistenza di qualsiasi prova che si - tratti di spese in tutto o in parte indebitamente corrisposte agli interessati. In particolare, quanto alle vicende riferite a DE IN (v. pg. 39 e ss.), il Giudice censura l'indebita trasposizione operata dall'Accusa nella voce "spese minute" dell'importo di 32.282 euro per l'anno 2011/2012 relativo invece alla ricarica della carta Genius - da un assegnata allo stesso IN in quel periodo, laddove questa 1 - non poteva far riferimento a specifici giustificativi di spesa e - lato dall'altro poteva far riferimento "a qualsiasi spesa, anche di natura - tendenzialmente istituzionale". Quanto ai rimborsi di cui alle voci specifiche, il Giudice ha avallato la tesi dell'erronea allegazione di quelle relative alle spese di barberia ed il dubbio rimborso di quelle relative alla profumeria. Quanto a quelle relative ai pernottamenti e ristorazione, nel 5 да rilevare l'inincidenza economica della presenza di soggetti estranei, il Giudice ha richiamato le giustificazioni rese e la documentazione allegata dallo stesso IN al riguardo (v. pg. 47), rispetto alle quali ha ritenuto insussistenti elementi che potessero smentire le addotte finalità politiche (v. pg. 50). Anche in relazione alle "spese minute" rimborsate a OR PI si sviluppano analoghe considerazioni sulla base della circostanza della ricarica della carta Genius nella disponibilità del predetto, evidenziando la vicenda ritenuta sintomatica della approssimazione nella -formulazione degli addebiti dell'acquisto di un computer ritenuto regolare in via principale, ma poi, associato alle spese minute, ricompreso tra quelle illecitamente rimborsate. Quanto alle altre voci di spesa relative agli acquisti in un'armeria (v. pg. 58 e ss.) il Giudice ne afferma la strumentalità rispetto alla pertinente comprovata attività istituzionale del PI relativa ai temi della tutela del territorio e dell'ambiente dell'Alto Friuli. Infine, anche quanto alle vicende relative alle spese minute rimborsate alla IC (v. pg. 60 e ss.) si ripercorrono considerazioni analoghe alle precedenti con riferimento alle analoghe circostanze della ricarica della carta Genius nella disponibilità della predetta. Quanto alla spesa per un navigatore satellitare il Giudice ne ha affermato la funzionalità, quale bene strumentale, agli spostamenti della Consigliera necessari per la di lei attività politica (v. pg. 72). Quanto, infine, alle spese di pernottamento e trasferte - oltre a rimarcarne la restituzione lo stesso Giudice ha ritenuto che le allegazioni difensive a riguardo della finalizzazione istituzionale di tali spese non sono state smentite in atti. Quanto alla vicenda correlata alla consulenza sub C), il Giudice l'ha ritenuta infondata in quanto sorretta da mere soggettive ed apodittiche valutazioni dell'accusa trasfuse nella stessa formulazione dell'accusa suggestivamente poggiata sul legame sentimentale tra la IC e lo JURI, nominato consulente. Conclusivamente la sentenza rileva che non solo risulta emersa la insussistenza dei fatti ascritti con riguardo ai singoli consiglieri, ma anche l'inesistenza di elementi idonei a supportare qualsiasi ipotesi di attivazione del ZZ a favorire indebitamente i rimborsi ai predetti, rispetto alla quale anche la vicenda del distacco dei giustificativi dalle attestazioni di rimborso ai singoli consiglieri non risultava rilevante.
4. In relazione alla valutazione del merito delle accuse, va affrontato il tema della latitudine cognitiva e della regolainnanzitutto - 6 да di giudizio sottesa alla declaratoria di cui all'art. 129 comma 1 cod. proc. pen. emessa nella specie, rispetto al primo motivo del ricorso del P.G.. 5. Ritiene la Corte che il motivo è infondato.
6. Invero, è stato condivisibilmente affermato che il richiamo fatto dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emanare pronuncia di proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità (art.129, cit., primo comma). Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all' assoluzione nel merito (art. 129, cit., secondo comma) (Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865).
7. Pertanto, correttamente il Giudice di merito ha esperito la sua indagine in ordine alla sussistenza sotto il profilo oggettivo e psicologico dei reati contestati, non arrestandosi rispetto alla evidenza o meno della insussistenza degli stessi, non radicando l'accordo tra le parti una presunzione di colpevolezza in capo all'imputato incidente sulla regola di giudizio tanto che il suo superamento presupponga la evidenza della causa di non punibilità, secondo un parametro sostanzialmente constatativo di essa.
8. Quanto al giudizio di merito sulle accuse di peculato di cui al capo B) pur registrando una difformità tra i due ricorsi in relazione ai punti della decisione impugnati (la decisione sulle spese di NO PI diverse da quelle minute dichiaratamente non è stata impugnata dal primo ricorrente) - va detto quanto segue.
9. Il primo e secondo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nonché secondo, quarto e quinto motivo del ricorso del P.G. sono fondati, il terzo motivo dei due rispettivi ricorsi sono in parte fondati. 10. La Corte intende ribadire i seguenti arresti di legittimità sul G tema del peculato, secondo le argomentazioni da ciascuno svolte. 11. In particolare Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano ed altri, Rv. 244061 ha affermato che integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa 7 e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge. Nell'affrontare la natura delle spese riservate e l'individuazione della loro disciplina con riguardo alla sussistenza di un corrispondente normale obbligo di rendicontazione ovvero di un obbligo peculiare di giustificazione causale ovvero di un regime di assoluta insindacabilità, la decisione ha affermato che "Ciò da cui occorre muovere come sempre quando manchi IN un'esplicita ed espressa disciplina positiva, e in particolare nel settore pubblico, sono i principi posti dalla Costituzione ed i connessi principi generali. Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost., che nel loro insieme dettano questi convergenti principi: - ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
-· la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
- tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza). La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali. Questi principi costituzionali e generali non comportano ovviamente l'applicazione di un unico modello di disciplina ed organizzazione della spesa pubblica, ma indicano i parametri che i vari modelli debbono rispettare, pur nelle loro articolazioni rispondenti alla peculiarità del settore in cui prima la spesa è normativamente prevista e poi concretamente interviene. Non è pertanto compatibile con la Costituzione l'ipotesi di un potere di spesa di denaro pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo di natura amministrativa o giurisdizionale - - esterno a chi concretamente dispone la singola spesa, anche perché le peculiari esigenze del singolo settore possono essere efficacemente salvaguardate da tipologie di verifica che le concilino con il principio 8 яя costituzionale, che altrimenti comunque prevale in ragione della propria fonte sovraordinata". Concludendosi che " lungi allora dall'essere fonte giustificatrice di ogni tipo di eventuale illecito o irregolarità, anche fiscale (con un'utilizzazione di denaro pubblico caratterizzata esclusivamente dal suo mero materiale e grossolano passaggio di mano dal titolare del potere di spesa, in questo caso il presidente della Regione, al destinatario della singola dazione, anche per interposte persone), il carattere riservato della spesa non escludeva affatto, ne' esclude, l'obbligo di dare coeva giustificazione della gestione di quel denaro, per comprovare la sua utilizzazione in modo conforme alle finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali positivamente disciplinate, ferma l'eventuale insindacabilità della singola scelta una volta constatata tale conformità alle finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali". La stessa decisione esamina, inoltre, la questione della inversione dell'onere della prova e di automatismo tra la mancata prova documentale della singola destinazione di spesa e la sussistenza del reato, mentre solo la concreta destinazione della somma, non già la sua mera ricezione dal cassiere, costituirebbe la necessaria condotta di appropriazione/interversione del possesso legittimo ed osserva la sovrapposizione di due temi distinti, "con conseguente confusione dell'aspetto sostanziale in quello probatorio processuale. Il principio di diritto affermato da questa Corte è che anche le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale, sia pure con le modalità peculiari eventualmente previste dalla specifica norma di legge che volta per volta le disciplina. La giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre e non di un mero generico interesse pubblico che non trovi in quelle specifiche competenze la propria pertinenza - è pertanto vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa. In assenza di tale coeva giustificazione la spesa che è passaggio della - somma di denaro, o della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che ancora legittimamente possiede in ragione della sua qualità a soggetti terzi, ovvero a se stesso in un contesto estraneo alle specifiche attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità e l'utilizzazione per sé determina interversione del possesso ed - appropriazione, perché realizza un'utilizzazione intrinsecamente illecita. 9 да La coeva giustificazione della destinazione - nei sensi e nel contenuto prima chiariti è quindi onere strutturale proprio della fattispecie, in - definitiva imposto appunto dalle precondizioni di liceità dell'utilizzazione del denaro pubblico. Va pertanto affermato l'ulteriore principio di diritto che costituisce delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico nell'ambito di spese riservate quando non si dia giustificazione certa secondo le norme generali della contabilità pubblica ovvero quelle derogative previste dalla legge nella singola fattispecie - del loro impiego per finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua. Nel solo caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur tuttavia espressamente riconosciute dalle norme in senso lato organizzative come esse pure proprie delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto, permane la connessione funzionale e quindi la legittimità del possesso, potendosi dar luogo, dopo la soppressione della fattispecie del peculato per distrazione e nella ricorrenza di tutti i relativi presupposti, al delitto di abuso d'ufficio (Sez. 6, sent. 553 del 16.10.1992 - 25.1.1993 in proc. Bava e altro). Oltre che ovviamente nel caso di incameramento ovvero destinazione ad uso ed interesse esclusivamente personale, è invece configurabile il delitto di peculato, e non quello di abuso d'ufficio, nei casi in cui l'utilizzazione della somma avvenga per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico, non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti. In questo caso, infatti, lo stravolgimento della connessione funzionale determina lo stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica (Sez. 6, n.33069 del 12.5.2003 Tretter, Sez. 6, n. 10908 del 1.2.3.2006 Caffaro;
Sez. 6 n.352 del 7.11.2000 - 18.1.2001 Cassetti), sicché la spendita del denaro avviene uti princeps e costituisce mera interversione del possesso". 12. Ancora, questa Corte ha ritenuto configurabile il delitto di G peculato nel caso di appropriazione dei contributi destinati all'attività del gruppo consiliare da parte del Presidente del gruppo medesimo (Sez. 6, n. 49976 del 03/12/2012, Fiorito, Rv. 254033) ed ha affermato che il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto, nel suo ruolo, partecipa alle modalità 10 да progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonchè alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo. In motivazione ha spiegato che, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 c.p., con la L. 26 aprile 1990, n. 86, l'origine o se si preferisce - la natura pubblica o - privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla p.a." secondo la previgente disciplina normativa. In vero, sulla base della normativa vigente (art. 314 c.p., come novellato nel 1990), gli elementi costitutivi che strutturano la fattispecie del peculato sono rappresentati in sequenza: 1) dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto agente (ciò che connota il peculato come un reato proprio); 2) dal possesso da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o altra cosa mobile "altrui"; 3) dalla possibilità per il soggetto agente di compiere atti dispositivi sull'altrui denaro o cosa mobile derivante da ragioni connesse all'ufficio o al servizio pubblici da lui svolti;
4) da atti di appropriazione di tale denaro o altra cosa mobile. L'attività che in ragione del suo ruolo svolge il presidente (o capogruppo) di un gruppo consiliare regionale lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio regionale. Il capo del gruppo politico consiliare, infatti, attraverso la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti deiconcorre gruppi - alla organizzazione e calendarizzazione dei lavori dell'assemblea, alla organizzazione delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni previste dallo Statuto in seno al Consiglio regionale. Una serie di facoltà e di poteri, dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa G regionale, che lo qualifica senza dubbio come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., comma 1. Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina per certo di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale e alla stessa rilevanza pubblica che in questo 11 да specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari. 13. Nel caso oggi all'esame della Corte, la normativa regionale vigente all'epoca dei fatti era costituita dalla L.R.
5.11.1973 n. 54 "Norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari" e la disciplina che prefissava la destinazione dei contributi era contenuta nel Regolamento di esecuzione delle leggi regionali 5.11.1973 n.54 e 28.10.1980 n. 52 approvato con deliberazione U.P. n. 196 del 22.5.1996. Ebbene non v'è dubbio, che tale normativa alla cui - dettagliata esposizione può rinviarsi (v. pg. 6 e ss. della sentenza impugnata) nell'individuare il responsabile della gestione dei fondi nel Presidente del Gruppo Consiliare, definire dettagliatamente le spese oggetto dei contributi e quelle per le quali era vietato l'utilizzo di questi, stabilire le relative modalità anche di tenuta della documentazione, costituisce specifica regolamentazione di quell'obbligo di rendicontazione in via generale enucleato dal richiamato arresto di legittimità Provenzano, a maggior ragione non potendosi riconoscere alle somme destinate alla attività anche politica dei gruppi, un regime di gestione incontrollata già disconosciuta per le spese riservate. posto a base14. Pertanto, destituito di fondamento è l'assunto della decisione liberatoria in ordine all'assenza di obbligo di rendiconto analitico delle spese portate a rimborso ritenuto asseritamente inconciliabile con la sfera di autonomia dell'attività politica e fumoso l'argomento della pretesa ambiguità del sistema vigente all'epoca dei fatti. Erroneo, ancora, quello che fa leva sull'inversione dell'onere della prova applicato in sede di giurisdizione contabile ma inapplicabile al processo penale secondo le pertinenti richiamate argomentazioni svolte dalla sentenza Provenzano secondo la quale la rendicontazione della spesa è condizione sostanziale della legittimità del rimborso. Quanto, poi, all'assunto della sentenza che intende svincolare la fattispecie in esame dal predetto arresto (v. pg. 37) secondo il quale "non risulta minimamente accertato che tutti o parte dei rimborsi erogati quali "spese minute" ai consiglieri della lega OR (in specie i tre accusati di concorso con il ZZ) fossero stati corrisposti senza che i beneficiari producessero le relative pezze giustificative", va detto che non solo non è colta la articolata ratio di detta decisione di legittimità, ma risulta del tutto apodittico e contraddittorio assumere che ai detti rimborsi presiedesse una valutazione della loro legittimità. 12 да 15. Alla stregua di quanto detto errata risulta la conclusione, ripetuta per ciascuno dei consiglieri regionali interessati, della irrilevanza penale dei rimborsi aventi ad oggetto le c.d. "spese minute", rivelatesi inveceprive di qualsiasi rendicontazione, dovendo -affermarsene la illiceità penale secondo la fattispecie contestata in ragione della arbitraria corresponsione delle somme all'interessato da parte di chi - l'attuale imputato - era obbligato al controllo delle somme a lui rese disponibili in ragione della veste istituzionale ricoperta. -Dovendosi censurare con riguardo all'elemento psicologico del reato - perchè del tutto destituita di fondamento l' "obbligata presa d'atto" del suo difetto (v. pg. 28 della sentenza impugnata) sulla base di una complessiva considerazione del regime normativo vigente all'epoca. Invero, tale approccio sostanziatosi in una cumulativa interpretazione, finalisticamente orientata, di elementi eterogenei sicuramente, anche per quest'aspetto richiamati gli arresti di legittimità sopra indicati, non può giustificare la buona fede nell'utilizzo arbitrario dei fondi destinati ai GCR, travalicando il principio secondo il quale specie per soggetti qualificati quali l'attuale imputato ed i consiglieri regionali richiedenti ignorantia legis non excusat. 16. Quanto ai rimborsi liquidati al IN sub B) di cui ai punti a),b),c), d), e), f), k), I) ed m), relative a spese di barberia e profumeria, la relativa pronuncia liberatoria è manifestamente illogica in quanto fondata su mere congetture circa l'erroneità della loro allegazione alle richieste di rimborso. 17. Quanto ai rimborsi al IN sub B) di cui ai punti g), h), i), j), n), o),p), q), r), relativi a pernottamenti e pasti, come pure al PI per i punti da a) a k), relative a spese in armeria, e, infine, alla IC di cui ai punti a), b),c), d), e), f), k) ed I), che oltre per il navigatore satellitare, per pernottamenti e pasti, i ricorsi a parte la segnalata difformità tra i due ricorsi relativa alla posizione del PI - sono generici rispetto alle motivazioni poste a base della decisione che hanno accolto, in assenza di contrarie emergenze, le analitiche allegazioni difensive, limitandosi i ricorrenti a censurare la non meglio precisata acritica adesione del Giudice alle ragioni della difesa, quando non in fatto, allorquando adombrano alternative ricostruzioni poggiate sulla sola prospettazionesostanzialmente dell'editto accusatorio. 13 18. Del pari in fatto risulta il ricorso del P.M. presso il Tribunale in ordine al capo C) - l'altro ricorso non muovendo specifiche doglianze sul punto. Invero, il ricorrente oppone alla non illogica valutazione del Giudice che fa capo alla compatibilità dell'oggetto della consulenza con il curriculum del consulente ed all'assenza di ogni altra emergenza investigativa (anche la stessa e sola informativa di p.g. risultando essere destinata ad evidenziare altri aspetti), una rivalutazione in fatto sull'oggetto dell'incarico facendo altresì leva sul legame sentimentale tra il consulente e la CC pervero, quest'ultimo, esulante dalla fattispecie incriminatrice che si sostanzialmente poggia sulla sola- imputazione ridondante di apprezzamenti. 19. Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo B) con riferimento ai fatti ascritti in relazione ai rimborsi al IN di cui ai punti a), b), c), d), e), f), k), l), m), s); a quelli al PI al punto 1) ed alla IC ai punti g),h), i) e j) e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) in relazione ai rimborsi erogati a DE ZZ ai punti a),b),c),d),e), f),k),l),m) ed s); erogati a OR CO al punto 1); a AR CC ai punti g),h),i) e j) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 2.2.2017. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giovanni Conti Лиловую Duiti DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 24 MAR 2017 REMA Q IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito