Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 9
Allorché nel giudizio di appello si sia provveduto, a norma dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, al recupero, mediante conferma proveniente da altri elementi di prova, del contenuto narrativo di dichiarazioni rese precedentemente da soggetti compresi nelle categorie indicate dall'art. 513 cod. proc. pen., non v'è più spazio per l'operatività, nel processo, del meccanismo di recupero introdotto dalla sentenza 2 novembre 1998 n. 361 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del citato art. 513, in quanto gli specifici obiettivi perseguiti dall'intervento demolitorio e manipolativo di detta sentenza risultano già compiutamente realizzati.
Poiché l'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. ha soprattutto lo scopo di consentire alla controparte di dedurre la prova contraria, qualora le altre parti già conoscano i fatti sui quali deve vertere la testimonianza, essendo essi analiticamente contenuti nel capo di imputazione e avendo costituito oggetto di esami regolarmente depositati, le esigenze difensive risultano soddisfatte anche se la deduzione testimoniale faccia generico riferimento ai fatti del processo, ben potendo ciascuno di tali fatti essere correlato senza equivoci alle circostanze. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in ogni caso non è prevista alcuna nullità per l'eventuale ammissione di prove non tempestivamente indicate dal P.M. nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen. o con indicazione generica quanto al tema, e che rientra comunque tra i poteri del giudice assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente o irritualmente).
In tema di elemento psicologico del reato, l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare per l'autore un maggiore o minore grado di adesione della volontà, secondo che egli consideri maggiore o minore la probabilità dell'avverarsi dell'evento. Se questo viene ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. Sicché, in relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come eventuale nel caso di accettazione del rischio e come diretto negli altri casi, con la precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo intenzionale.
Gli artt. 416 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., delegando al P.M. l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso P.M., alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferiscano a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'obbligo del P.M. di trasmissione, nei limiti sopra precisati, dell'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è presidiato, in caso di inosservanza, solo dalla sanzione dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione).
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui, al di fuori dei casi dell'esame di testimone o di altra persona, subordina la possibilità dell'indagato o della persona offesa dal reato di assistere all'incidente probatorio all'autorizzazione del giudice, in quanto la scelta legislativa ragionevolmente si spiega con la necessità di far risaltare l'oralità e la dialettica in una sede eccentrica rispetto alla fisiologica sede dibattimentale nei soli casi in cui ciò appaia funzionale alla stessa struttura dell'atto da assumere, mentre negli altri casi il parametro di riferimento da osservare per concedere, o non, l'autorizzazione, è proprio quello offerto dall'art. 24, comma secondo, Cost., così da consentire la partecipazione dell'interessato nei soli casi in cui emerga un suo interesse, concreto e attuale, all'esercizio in quella forma del diritto di difesa.
Con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare anche contestazioni alternative, in quanto, tale metodo, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto a rispondere dell'ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema dell'art. 521 cod. proc. pen.
Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto. (Fattispecie concernente rapina a mano armata, seguita da omicidio, in relazione alla quale la S.C., dato atto che l'evento diverso e più grave materialmente cagionato da uno dei concorrenti non era rimasto nel campo della mera prevedibilità, ma era stato accettato come rischio per realizzare l'obiettivo da tutti concordato, ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di concorso "ex" art. 110 cod. pen., e non un'ipotesi di concorso anomalo).
L'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private a norma dell'art. 584 cod. proc. pen. va inteso nel senso che le parti private, alle quali compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse, e non anche i rispettivi difensori. (La S.C. ha anche chiarito che la norma, così interpretata, è anche del tutto immune da censure di incostituzionalità).
Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Incidente probatorio e partecipazione dell’indagatoAlessandro Taraborrelli · https://www.filodiritto.com/ · 27 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 10795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10795 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 25/6/1999
1.Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 679
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACHIA ALBERTO " N. 49217/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) GU EA n. il 01.10.1956
2) CO IM n. il 18.09.1948
3) TI IA n. il 28.07.1955
4) AD EN n. il 24.06.1972
5) RI IA n. il 29.07.1964
6) EC AT n. il 21.10.1966
avverso sentenza del 27.06.1998 C. ASS. APP. di SASSARI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO
Udito il Proc. Gen. in persona del Cons. Giovanni GALATI che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi, per le parti civili:
- l'Avv. ARRU Piero per Banco di Sardegna S.p.A. e Sicur Trasporti S.r.l.;
- l'Avv. MILIA Dino per MA NN ved. RU e per RA RT;
- l'Avvocato dello Stato RUSSO Vittorio per Ministero Difesa e Ministero Interno;
Uditi i difensori:
- Avv. MARAFIOTI Luca per CO MO e quale delegato dell'Avv. SATTA Franco Luigi per SI EA;
- Avv. PERTICARÀ Mario per MO AN;
- Avv. LAI Mario per NO AN;
- Avv. DIAZ ET per SE LV.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27 luglio 1997, la Corte di Assise di Sassari condannava GU EA, NT AN, RI AN e EC LV alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, nonché AD MI alla pena di anni 25 di reclusione e CO MO a quella di anni venti di reclusione, in quanto ritenuti responsabili, in concorso con UA LV NT e LM GR, entrambi deceduti, dei delitti di omicidio volontario aggravato in danno dell'appuntato dei Carabinieri CI RU e del carabiniere Walter AU, di tentata rapina aggravata, illegale detenzione e porto di armi, munizioni ed esplosivi, furto, ricettazione ed altro.
Questi, in sintesi, i tragici fatti. Intorno alle ore 8,30, del 16 agosto 1995, DA NT, amministratore unico di una società di costruzioni, raggiunse il deposito degli automezzi della società e constatò che una delle sei autobetoniere lasciate in parcheggio era stata sottratta. Il DA denunciò subito il furto ai carabinieri utilizzando il proprio telefono portatile e descrisse l'automezzo rubato che presentava una vistosa e caratterista colorazione rappresentata da strisce bianche e verdi sulla botte. La segnalazione del furto venne subito ritenuta significativa e preoccupante, in quanto la natura e le dimensioni del veicolo sottratto lasciavano evidentemente presupporre un suo impiego per la consumazione di gravi delitti;
appariva inoltre allarmante la circostanza che nel medesimo contesto risultavano esser state rubate anche una Fiat "Uno" color amaranto ed una "Croma", entrambe sottratte presso l'aeroporto di Olbia. I dati della betoniera furono segnalati dai carabinieri a tutte le società che curavano il trasporto di valori e, poche ore dopo, l'equipaggio di un furgone portavalori della società "Sicurtrasporti" in viaggio fra Sassari e Olbia lungo la statale n. 597 avvistò, in località Pede de Semene, nella piana di Chilivani, la betoniera rubata mentre era in fase di stazionamento in uno spiazzo posto in corrispondenza dell'incrocio con una strada secondaria che conduce verso Chilivani: nello stesso spiazzo veniva altresì notata una Fiat "Uno" color amaranto. Analogo avvistamento venne effettuato anche da altro furgone della medesima società che viaggiava ad una certa distanza dal primo ed il cui equipaggio fornì ulteriori particolari sulla presenza di persone e di altre vetture notate nei pressi della zona. Gli equipaggi dei due furgoni comunicarono il rinvenimento dell'autobetoniera alla centrale della società Sicurtrasporti e questa ovviamente provvide subito ad avvisare i Carabinieri. Venne così inviato sul posto un equipaggio composto dall'appuntato CI RU e dal carabiniere Walter AU;
questi ultimi, giunti sul posto, segnalarono il rinvenimento della autobetoniera rubata fornendo via radio un confuso messaggio, interpretato, da chi lo ascoltava, come il riferimento alla presenza di una "Croma piena di armi": dopo l'invio di tale messaggio non seguirono più comunicazioni da parte dei militari. La comunicazione tra la pattuglia dei militi e la centrale dei Carabinieri venne ascoltata tramite la radio di bordo anche da altra "autoradio" della medesima Arma;
dopo convulsi contatti con le centrali radio - nel corso dei quali un ignoto civile avvisava della morte di due carabinieri - la pattuglia della autoradio giunse a Pede de Semene imbattendosi nel teatro di una grave azione delittuosa poco prima esauritasi: i militari infatti rinvennero i cadaveri del RU e del AU, con evidenti ferite da arma da fuoco, e il cadavere di una persona in abiti civili nei pressi della autobetoniera rubata. Solo a tarda notte il civile ucciso veniva identificato per UA LV NT, un conducente di autocarri che lavorava alle dipendenze di una ditta di Arzachena. Nel quadro delle indagini subito avviate, veniva eseguito un controllo presso l'abitazione di tale GU EA ed essendo questi risultato assente, iniziava un servizio di vigilanza che terminava poco prima di mezzanotte, allorché sopraggiunse l'autocarro "OM" azzurro del GU (di tipo e colore analoghi ad un veicolo notato nel luogo in cui era stata poi abbandonata la "Croma" rubata) condotto da persona diversa dallo stesso GU, che gli sedeva accanto Gravemente ferito. Nel corso della concitata fase di identificazione, però, l'unico militare in quel momento presente, udì una detonazione provenire dal veicolo e notò il conducente reclinare il capo, mentre il GU gridava "si è sparato": l'individuo, deceduto nella circostanza, venne subito identificato, tramite i documenti di cui disponeva, per LM GR, abitante in zona prossima a quella in cui si era verificato il conflitto a fuoco, e gestore di un bar a San Teodoro. In sede autoptica emerse, poi, che il LM, oltre alla ferita alla regione temporale destra che ne aveva cagionato la morte - e che si ritenne probabilmente frutto di azione suicidaria - presentava altra ferita da arma da fuoco in sede parietale sinistra, con lesione a "semicanale" disposta dall'avanti all'indietro, larga circa un centimetro e lunga sei centimetri e mezzo. Un significativo progresso delle indagini fu conseguito all'esito di una perquisizione compiuta il 21 ed il 22 agosto presso il cantiere di una azienda edile posto nei dintorni di Chilivani, ad alcune centinaia di metri da Pede de Semene, e del quale era custode tale CO MO, cognato del LM. La perquisizione, intatti, consenti di rinvenire armi, munizioni e vari altri oggetti dal quali traspariva che lo stabilimento, chiuso per ferie, appariva esser stato utilizzato come base logistica. Ulteriori importanti rinvenimenti venivano effettuati il successivo 29 settembre, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso CO. Alla luce delle dichiarazioni rese dal CO venivano infatti identificati e sottoposti a fermo EC LV, la di lui fidanzata AD MI e NT AN;
tanto il NT che il EC rendevano dichiarazioni ammissive sui fatti:
ugualmente ammissive, anche se confuse, erano state le dichiarazioni rese dal GU. Le dichiarazioni degli imputati coinvolgevano poi nella tragica vicenda anche RI AN. All'esito di complessa attività dibattimentale, la Corte di assise perveniva, dunque, alla affermazione della penale responsabilità degli imputati, con talune puntualizzazioni sulla dinamica dei fatti e su ipotesi di reato minori attribuite in modo diverso rispetto a quello originariamente descritto in rubrica.
Avverso questa decisione hanno proposto appello i difensori di tutti ali imputati ed il pubblico ministero, il quale ultimo si doleva della concessione delle attenuanti generiche in favore della AD e della inadeguatezza della pena inflitta al CO. Varie le questioni invece sollevate dai difensori nei motivi di gravame. La difesa di GU sollevava infatti eccezioni in rito, poi riproposte nei motivi di ricorso. Nel merito si contestava che il GU avesse materialmente esploso dei colpi di arma da fuoco e che obiettivo dell'azione fossero proprio i furgoni della "Sicurtrasporti", cosicché non poteva ritenersi sussistente il reato di tentata rapina e per l'effetto era da escludere la contestata aggravante del nesso teleologico, con la conseguenza che, non essendo più il delitto di omicidio punibile con la pena dell'ergastolo, doveva essere riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, già richiesto in sede di udienza preliminare. Andava poi rivalutato il trattamento sanzionatorio, in considerazione del ruolo diverso e meno grave svolto dall'imputato nella tragica vicenda. Incongrua ed in contrasto con le emergenze processuali si rivelava, poi, la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. La difesa del RI, oltre ad alcune eccezioni in rito, censurava la eccessiva vaghezza della accusa elevata all'imputato, con conseguente menomazione della sua difesa;
deduceva inoltre la erronea ricostruzione del ruolo dal medesimo svolto e della inattendibilità di alcune dichiarazioni testimoniali. Contestava inoltre la configurabilità del tentativo di rapina e lamentava, in relazione ai delitti di omicidio, che la sentenza di primo grado avesse sminuito la portata delle perizie, ispezioni e testimonianze che erano risultate in contrasto con la tesi fatta propria dal giudice di primo grado. La sentenza di primo grado veniva altresì contestata dalla difesa del EC e del AD essenzialmente per l'adozione di criticabili criteri di cernita degli elementi significativi e di interpretazione parziale dei dati probatori che da essi dovevano essere tratti. Parimenti contestata era la sussistenza del reato di tentata rapina, giacché di esso sarebbero mancati i presupposti materiali. Al pari di altri difensori, poi, si deduceva la insussistenza, non soltanto della volontà omicida, ma anche della stessa causalità, la carenza della quale avrebbe dovuto a sua volta comportare la non attribuibilità della uccisione dei carabinieri neppure sotto il profilo del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. Ulteriori doglianze venivano infine prospettate anche in punto di determinazione del relativo trattamento sanzionatorio. La difesa di NT AN, oltre che riproporre questioni di nullità già dedotte in sede di udienza preliminare e richiedere la rinnovazione del dibattimento, deduceva, nel merito, che il NT doveva essere mandato assolto per non aver commesso il fatto dai delitti di omicidio e perché il fatto non sussiste dall'accusa di tentata rapina, rimanendo accertata la sua responsabilità in relazione agli altri reati commessi - e segnatamente, per quanto attiene al porto e detenzione di armi, solo per quanto riguardava le armi e le munizioni effettivamente impiegate - e condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti o almeno equivalenti alle aggravanti ravvisate, a pena di giustizia. In subordine, avrebbe dovuto ammettersi la responsabilità del NT in relazione ai diritti di omicidio ex art. 116 c.p. e si sarebbe dovuta irrogare una pena contenuta nei minimi di legge e con aumento minimo per la continuazione. In ogni caso doveva riconoscersi il concorso di attenuanti generiche da valutare nella massima efficacia, con minimo aumento per effetto della continuazione sulla pena tassata nel minimo. La difesa di CO MO, infine, lamentava la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 116 c.p. e sollecitava di conseguenza una riduzione della pena.
A seguito delle impugnazioni come sopra proposte, dopo aver respinto le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità dedotte in sede di impugnazione ed all'esito di parziale rinnovazione del dibattimento, la Sezione distaccata di Sassari della Corte di assise di appello, con sentenza del 27 giugno 1998, in parziale riforma della sentenza appellata, riduceva la pena inflitta a AD MI alla misura di anni 24 di reclusione, aumentava la pena inflitta a CO MO alla misura di anni 24 di reclusione e confermava nel resto la sentenza appellata. In sostanziale conformità con quanto già deciso dal giudici di primo grado, la Corte di assise di appello ritenne, in sintesi, provato che il gruppo di persone costituito dagli odierni imputati e coordinato dal LM e dal EC, intendesse, nel pomeriggio del 16 agosto 1995, compiere, o concorrere nel compimento, di una rapina in danno dei furgoni portavalori della Soc. Sicurtrasporti, e quindi del Banco di Sardegna cui apparteneva il contante trasportato;
che l'intervento dei Carabinieri RU e AU abbia frustrato il tentativo in atto;
che, al fine di conseguire l'impunità da tale delitto e da quelli strumentali posti in essere, sia stata attuata una azione armata nel corso della quale il concorrente UA e i due militari rimasero uccisi, e rimasero feriti il LM - poi deceduto - ed il SI;
che tutti gli imputati fossero ben consapevoli, oltre che della terribile efficienza delle armi e dell'esplosivo adoperati, anche della assai concreta possibilità che questi ordigni fossero adoperati per uccidere le guardie affidatarie dei valori trasportati e chiunque avesse cercato di opporsi alla azione in programma o avesse cercato di assicurare gli agenti alla giustizia. Evidenti, da ciò, le conclusioni cui anche il giudice di appello è pervenuto in tema di configurazione giuridica delle attività compiute e di atteggiamento psicologico di tutti i partecipi.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati. Il difensore del GU ha sollevato, nei motivi di ricorso, numerose questioni già dedotte e disattese in sede di merito. In particolare, ha eccepito la nullità dell'incidente probatorio volto a ricostruire le fasi del conflitto a fuoco con i carabinieri, in quanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso la partecipazione del GU all'atto, nonostante la sua richiesta, senza assegnare il dovuto risalto alla circostanza che soltanto l'imputato, essendo stato presente ai fatti, era in grado di svolgere una efficace funzione di controllo dell'operato del perito. In subordine, è stata rinnovata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 401, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per l'ipotesi in cui la richiamata norma fosse interpretata "come una insindacabile facoltà da esercitarsi da parte del g.i.p. senza obbligo di una motivazione purchessia e senza una valutazione della incidenza processuale dell'atto da compiersi". È stata anche eccepita la nullità della udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti, compresi i giudizi di merito e le relative sentenze, per omesso deposito da parte del pubblico ministero degli atti di indagine nella loro integralità, lamentandosi, a tal proposito, la violazione degli artt. 416 e 178 n. 3 cod. proc. pen. in quanto l'identità di alcune persone sarebbe stata celata sotto altrettanti omissis che si assumono essere illegittimi. Si lamenta, poi, violazione della legge penale e processuale in relazione alla sussistenza del delitto di tentata rapina così come contestato e, conseguentemente, della aggravante del nesso teleologico in ordine al delitto di omicidio, profilandosi, anche, contraddittoria ed illogica motivazione sul punto. A parere della difesa, infatti, la Corte territoriale, nel sostenere che oggetto del tentativo di rapina fossero proprio i furgoni della Sicurtrasporti s.r.l. contenenti la precisa somma di denaro che compare nel capo F) della rubrica, sarebbe caduta - si afferma nei motivi di ricorso - in "manifeste forzature", "clamorose omissioni", "insanabili contrasti intrinseci" nonché "inammissibili illazioni", avuto riguardo, in particolare, alla pur riconosciuta incertezza che avrebbe caratterizzato tale aspetto della vicenda. L'incertezza del soggetto passivo del reato determina, comunque, a parere del ricorrente, la illegittimità della condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Sicurtrasporti e Banco di Sardegna. Si denuncia, poi, violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale, nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza ed alla comunicabilità a tutti i correi della aggravante del nesso teleologico. A parere del ricorrente, infatti, la Corte avrebbe errato nel ritenere che l'accettazione del rischio dell'uso delle armi automaticamente comporti che le armi stesse furono usate per conseguire l'impunità dal delitto o dai delitti sino a quel momento commessi. Più in particolare, la sentenza impugnata non motiva sul fine specifico che mosse ali sparatori a far fuoco sui carabinieri, e così non confuta la possibilità, pur prospettata dalla difesa, che taluno dei banditi abbia inteso reagire alla esplosione di colpi di arma da fuoco sparati dai militari contro il UA, il quale, liberatosi con uno strattone benché parzialmente ammanettato, cercava di raggiungere la betoniera per armarsi del fucile a canne mozze. Esclusa, dunque, la sussistenza in concreto della aggravante del nesso teleologico, si contesta, poi, la coerenza della motivazione in ordine alla comunicabilità della aggravante stessa ai correi. Se si conviene sul fatto che la decisione di sparare fu legata ad avvenimenti sopravvenuti nel corso della azione, il giudice di merito - assume il ricorrente - avrebbe dovuto motivare come fosse conosciuta o conoscibile dai correi che materialmente non vi parteciparono, una risoluzione omicida che si asserisce esser sostenuta da un "dolo specifico contingente".
Due i motivi di ricorso dedotti dalla difesa del NT. Con il primo si ripropone l'eccezione relativa alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti per violazione degli artt. 178 lett. c) e 185 cod. proc. pen., in quanto il pubblico ministero avrebbe, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, depositato alcuni atti di indagine con numerosi omissis, omettendo di depositarne altri, come alcuni tabulati Telecom, o depositandoli incompleti, come gli interrogatori resi dai coindagati. Si denuncia, poi, contraddittorietà di motivazione sotto più profili: segnatamente si rileva infatti una difforme ricostruzione, rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, della posizione del NT in occasione del conflitto a fuoco, e si desume da ciò l'impossibilità di ricomporre organicamente fra loro, sul piano logico giuridico, le due sentenze di merito. Illogica sarebbe poi la motivazione relativa alla aggravante del nesso teleologico, posti i riferimenti che compaiono in sentenza alla "rappresentazione di una rapina generica", mentre carente sarebbe lo sviluppo argomentativo per asseverare il concorso del NT a norma dell'art. 110 cod. pen., considerato che nel provvedimento impugnato era stato posto in risalto soltanto che l'omicidio dei carabinieri era in "astratto prevedibile" rispetto alla concordata rapina, mentre - osserva il ricorrente - non sarebbe stato accertato se il NT avesse in concreto previsto il reato più grave. I denunciati vizi di motivazione - ha concluso il ricorrente - avrebbero infine illegittimamente inciso sul trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, giacché a questi, pur in presenza di positivi elementi di valutazione, erano state negate le attenuanti generiche.
La difesa di EC LV e AD MI parimenti censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene dimostrata la responsabilità in ordine al delitto di tentata rapina, nei termini in cui lo stesso è Stato contestato, vuoi sul piano materiale, vuoi su quello psicologico, specie per ciò che attiene al nesso teleologico rispetto al delitto di omicidio. A quest'ultimo proposito, si sottolinea che la decisione impugnata avrebbe omesso di operare la necessaria "differenziazione degli eventi, quello inerente il superamento della resistenza eventuale dei custodi dei valori e quello inerente il disbrigo dell'avvento dei terzi", così contraddittoriamente oscillando tra dolo diretto e dolo eventuale e con un tessuto argomentativo inadeguato ad escludere la figura del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Ciò anche alla luce della ricostruzione della dinamica del fatti operata nella sentenza oggetto di impugnativa, ricca, a dire del ricorrente, di ambiguità, mere ipotesi e contraddizioni logiche. Inadeguato sarebbe, infine, il trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata avrebbe trascurato di differenziare la posizione di chi sparò e di chi non sparò e di chi era sul luogo degli spari rispetto a chi non vi era. Numerosi i motivi dedotti a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di RI AN: alcuni relativi a questioni già proposte in sede di merito e disattese con ordinanze del 30 aprile e 7 maggio 1998, ed altri concentrati, invece, sulla sentenza pronunciata dal giudice di appello. Il primo gruppo di censure esordisce con la riproposizione della eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, asseritamente formulato "in termini assolutamente incomprensibili" tanto da essere risultata compromessa la preparazione della difesa: in sintesi, la generica enunciazione del fatto, quanto al ruolo ed alla condotta ascritta al RI, avrebbe reso ambigua la contestazione mossa all'imputato. Si denuncia, poi, inammissibilità della lista dei testimoni del pubblico ministero, per mancata indicazione delle circostanze sulle quali l'esame testimoniale doveva vertere, nonché l'omessa notifica dell'appello del pubblico ministero al difensore, opinandosi che anche quest'ultimo soggetto processuale rientri nel concetto di parte delineato dall'art. 99 cod. proc. pen. Si lamenta, inoltre, la mancata assunzione di numerosi mezzi di prova richiesti e non ammessi, quali la perizia sulla persona del RI, al fine di verificare la compatibilità delle asserite menomazioni fisiche con il ruolo che gli è stato ascritto, un esperimento giudiziale ricostruttivo della dinamica dei fatti, confronti fra testi, l'esame della moglie del teste HI, ed una nuova perizia balistica. Nutrita è anche la serie delle censure mosse alla sentenza di appello. Si deduce, infatti, anzitutto, mancanza di motivazione, in ordine alla posizione del RI, tanto in relazione al delitto di tentata rapina che al delitto di ricettazione di armi, in quanto i coimputati EC, NT e CO, che avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del RI nel corso delle indagini, esaminati nel dibattimento di appello in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n. 287 del 1998, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, sicché le loro dichiarazioni, in assenza di accordo fra le parti, n ori potevano essere utilizzate nei confronti dello stesso RI. Si lamenta, poi, violazione del giudicato da parte del giudice di appello, in quanto avrebbe attribuito al RI una condotta partecipativa diversa da quella affermata dal primo giudice, malgrado l'assenza di impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero. Viene altresì denunciata carenza e illogicità della motivazione tanto per ciò che concerne il tentativo di rapina e le aggravanti con esso contestate che in merito alla condotta materiale attribuita al RI, posto che la sentenza impugnata risulterebbe ambigua in merito alla effettiva individuazione dell'obiettivo prescelto ed allo stadio raggiunto dalle operazioni e contraddittoria, incoerente e priva di base fattuale nel ricostruire la dinamica della specifica condotta posta in essere dall'imputato. Carente ed illogica sarebbe anche la motivazione della sentenza impugnata in relazione al delitto di omicidio, giacché, essendosi il ragionamento dei giudici di appello fondato su premesse incerte ed indimostrate, era ovvio che si pervenisse a conclusioni inaccettabili sul piano logico, posto che la morte dei due carabinieri, rappresentando un evento imprevedibile, non era collegabile al tentativo di rapina ne' poteva essere imputata a coloro che a quel progetto avevano aderito.
Si lamenta, infine, violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in quanto il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato esclusivamente sulla base di un elemento del tutto inidoneo a dare contenuto reale alle condizioni di vita del RI, mentre;
limitandosi a prendere in considerazione la semplice attività svolta dall'imputato, la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato, nella sua interezza, il disposto dell'art. 133 cod. pen. Il CO, infine, lamenta insufficienza e contraddittorietà delle argomentazioni logiche utilizzate per l'identificazione dell'elemento soggettivo del dolo diretto in relazione all'evento ulteriore (l'omicidio dei due carabinieri) e la mancata applicazione della disciplina dettata dall'art. 116 cod. pen. Si osserva, fra l'altro, come l'interesse all'anonimato non possa essere ritenuto argomento fondante ai fini della attribuibilità dell'omicidio a titolo di dolo diretto: "tuttì i contravventori - si afferma in ricorso - sono portatori di un evidente interesse all'anonimato, ma da qui ad utilizzare tale ovvia constatazione per dimostrare la volizione del conflitto a fuoco equivale a dire che chiunque viola la legge sarebbe disposto ad uccidere pur di salvaguardare l'anonimato". La sentenza impugnata, deduce ancora il ricorrente, avrebbe dovuto analizzare con maggior rigore la prova della mancata partecipazione del CO alla ideazione ed alla programmazione del fatto delittuoso voluto (la rapina) secondo anche le modalità che ne hanno caratterizzato la tentata esecuzione. Allo stesso modo, i giudici di merito avrebbero dovuto adeguatamente valutare se il numero e la micidialità delle armi, munizioni ed esplosivi, ricondotti ad elementi qualificanti gli atteggiamenti psichici dei diretti esecutori del colpo, fossero de piano estensibili alla persona del CO. In definitiva - ha osservato il ricorrente - la sentenza impugnata ha omesso di indagare le modalità dell'accordo originario concluso tra i concorrenti ed il rapporto tra il fine perseguito ed il reato diverso realizzato, così omettendo anche di accertare se il concorrente non autore dell'evento ulteriore se lo sia, non soltanto in qualche modo rappresentato, ma lo abbia anche voluto. I giudici di merito - ha concluso il ricorrente - avrebbero pertanto accantonato, senza ulteriori approfondimenti, la problematica connessa all'applicazione dell'art. 116 cod. pen., la cui funzione sarebbe proprio quella di "sanzionare tutti quei casi della responsabilità concorsuale legati proprio all'obiettiva difficoltà di risalire con certezza agli esatti processi volitivi dei concorrenti non autori". Il 1^ giugno 1999 sono stati depositati nell'interesse di CO MO motivi nuovi nei quali ulteriormente si insiste sulla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della disciplina prevista dall'art. 116 cod. pen. con riferimento ai delitti di cui ai capi A) e 13) della imputazione. Si sostiene nel nuovi motivi di ricorso che la diminuente di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., presuppone il concorrere di tre requisiti: il nesso eziologico tra la condotta del colpevole ed il fatto più grave;
la prevedibilità obiettiva, da valutarsi in concreto, di quest'ultimo, e la "non volontà" di realizzarlo.
Prevedibilità e nesso eziologico - si sottolinea - sono elementi comuni alla figura del dolo indiretto, il quale ultimo, peraltro, non deve riflettersi sul fatto che integra il reato più grave. Ebbene, afferma il ricorrente, la verifica degli indicati presupposti sarebbe stata elusa dalla Corte territoriale utilizzando la consapevolezza della micidialità delle armi come presunzione idonea a giustificare una figura di dolo diretto, così generando una violazione di legge proprio con riferimento alla specifica posizione del CO. Dovendosi infatti il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. saldare non soltanto ad un apporto materiale ma anche ad un contributo consapevole - stante la necessità di un rapporto di causalità psichica postulato dal principio personalistico della responsabilità penale evocato dal parametro offerto dall'art. 27 della Carta fondamentale - e poiché l'elemento psicologico del concorso anomalo si qualifica per l'innesto della colpa sull'originario elemento doloso relativo all'illecito concordato, una colpa - sostiene il ricorrente - assimilabile alla figura della colpa cosciente, tale ipotesi perfettamente si attaglierebbe alla posizione del CO, potendo a questi essere al più rimproverato proprio il colpevole affidamento al comportamento di terzi, sfuggiti ad ogni controllo finalistico. La esclusione del concorso anomalo avrebbe dunque dovuto comportare una duplice verifica che invece il giudice a quo avrebbe omesso: da un lato, infatti, occorreva la dimostrazione che l'evento più grave fosse collegato a quello meno grave da un rapporto causale realizzabile secondo l'id quod plerumque accidit;
dall'altro occorreva una adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali si era ritenuto previsto e voluto da parte del CO l'evento omicidiario. Tutto ciò, si assume ancora, aggravato dal ruolo marginale ricoperto dall'imputato nella tragica vicenda, ruolo che avrebbe dovuto indurre ad una più accurata disamina degli elementi dianzi posti in rilievo e che già avevano formato oggetto di specifiche doglianze nell'atto di appello. Correlativa è, dunque, l'ulteriore censura di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del CO a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. ai delitti di cui ai capi A) e B) della imputazione.
Si prospetta, infine, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata, e si sottolinea la legittimità della censura in sede di motivi nuovi in considerazione della "necessaria implicazione tra ruolo materiale e apporto psicologico del CO", la "esclusione della disciplina ex art. 116 cod. pen." e "l'aumento di pena". Ad avviso del ricorrente, la sentenza di appello avrebbe nella sostanza travisato senza giustificazione alcuna il contributo del CO, attribuendogli un ruolo di primo piano nella vicenda. La reformatio in peius si rivelerebbe, quindi, priva di motivazione in quanto non corroborata da elementi di fatto e massime di esperienza idonee a spiegare il capovolgimento della decisione sanzionatoria del primo giudice.
Considerato in diritto
Numerose le questioni processuali già sollevate nei giudizi di merito e riproposte nei motivi di ricorso: dalle stesse converrà, dunque, prender le mosse stante il rilievo pregiudiziale che, tutte, le accomuna.
La difesa del GU ripropone, ancora una volta, eccezione di nullità dell'incidente probatorio volto a ricostruire le fasi del conflitto a fuoco con i Carabinieri, della seguente udienza preliminare e dei successivi giudizi per violazione del diritto di difesa. Si censura, come già nei precedenti gradi, che il giudice per le indagini preliminari avesse escluso il GU dalla partecipazione all'incidente probatorio malgrado la richiesta formulata in tal senso, e si reitera la subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 401, comma 33, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso di attribuire al giudice una
"insindacabile facoltà", per contrasto con gli artt. 3) e 24 della Costituzione. Violato sarebbe, infatti, a detta del ricorrente, il principio di uguaglianza, nella parte in cui la nonna impugnata discriminerebbe "l'indagato nella fase dell'incidente probatorio rispetto all'imputato nella fase del dibattimento, ancorché l'incidente probatorio di esso dibattimento costituisca una anticipazione, volta a raccogliere a suo carico una prova come tale utilizzabile". Vulnerato sarebbe anche l'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, in quanto verrebbe ad essere compromessa la difesa "in un grado di giudizio sostanzialmente equiparabile al dibattimento ed in una fase nella quale la sua partecipazione sarebbe invece essenziale". Nessun sostanziale rilievo ha peraltro svolto il ricorrente per contrastare la pronuncia del giudice di appello, nella parte in cui ha motivatamente disatteso la fondatezza della identiche censure e delle prospettate questioni di legittimità costituzionale:
considerazioni, quelle svolte dalla Corte di merito, integralmente da condividersi anche nella presente sede, nessun argomento nuovo o diverso essendo stato addotto per infirmarne la validità. Piuttosto, nel disattendere la fondatezza della questione, la Corte di assise di appello, nel riservarsi di valutare la rilevanza dell'atto assunto con l'incidente probatorio all'esito del dibattimento, notò subito (v. p. 184) che "nessuna delle doglianze sollevate dai difensori appellanti" sembrava fondarsi sulle risultanze di quella perizia, così come neppure il primo giudice aveva "fondato le proprie argomentazioni sulle interpretazioni date dell'accaduto con l'elaborato in questione". Sicché, trasparendo anche dalla sentenza di appello l'assenza di qualsiasi significativo riferimento all'atto oggetto di così insistita censura, ne deriva la palese irrilevanza della questione sollevata in via principale e della subordinata eccezione di illegittimità costituzionale. Varrà comunque le pena di ribadire che la scelta del legislatore di assicurare il diritto di assistere all'incidente probatorio da parte dell'indagato e della persona offesa soltanto nel caso di assunzione dell'esame di un testimone o di altro soggetto, e di consentire negli altri casi l'assistenza previa autorizzazione del giudice, ragionevolmente si spiega con la necessità di far risaltare l'oralità e la dialettica in una sede eccentrica rispetto alla fisiologica sede dibattimentale nei soli casi in cui ciò appaia funzionale alla stessa struttura dell'atto da assumere (esame), il quale mai tollererebbe scansioni partecipative differenziate ad opera dei soggetti ontologicamente chiamati a concorrere al suo efficace espletamento. Ne deriva, evidentemente, che l'autorizzazione del giudice in nessun caso potrà qualificarsi alla stregua di provvedimento adottabile ad nutum, giacché il parametro di riferimento doverosamente da osservare non potrà che essere quello offerto proprio dall'art. 24, secondo comma, Cost., così da consentire la partecipazione dell'interessato (a quel momento, di regola, solo parte potenziale) nei soli casi in cui si appalesi un suo interesse, concreto ed attuale, all'esercizio in quella forma del diritto di difesa. Ecco svelarsi, quindi, per questa via, accanto alla già segnalata irrilevanza, anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nuovamente proposta dalla difesa del ricorrente.
Sempre la difesa del GU ripropone la questione di nullità della udienza preliminare e di tutti ali atti conseguenti, compresi i giudizi di merito e le relative sentenze, per omesso deposito da parte del pubblico ministero degli atti di indagine nella loro integralità: la sentenza impugnata, a detta del ricorrente, dopo aver brevemente esposto la questione (p. 70), non ne farebbe cenno alcuno in motivazione.
Del tutto analogo, sul punto, il motivo di ricorso proposto anche nell'interesse del NT. È ben vero che il giudice di appello non ha trattato in sentenza la questione già allora riproposta fra i motivi di appello ed ora nuovamente rassegnata come ricorso, ma i ricorrenti stessi sottacciono che la sentenza impugnata (p. 99) ha espressamente puntualizzato come "le eccezioni di nullità e inutilizzabilità sollevata dai difensori" fossero state respinte "con le ordinanze in atti (in data 30 aprile e 7 maggio)", alle quali, nessuna novità essendo nel frattempo intervenuta, il giudice della impugnazione ha correttamente ritenuto di dover fare "integrale riferimento" in sentenza. Nel merito, la Corte territoriale ha più che puntualmente disatteso la fondatezza delle censure:
correttamente, infatti, è stata evocata la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale gli artt. 416 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., delegando al pubblico ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo dell'accusa il compito di individuare ed allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti ed all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi a carico dello stesso pubblico ministero alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a questo ovvero afferiscano ad indagini diverse od ancora in corso di sviluppo (Cfr., in proposito, Cass., Sez. I, 12 aprile 1995, Arena, m. 202299; Cass.;
Sez. I, 13 dicembre 1994, Mustaka, m. 201.232; Cass., Sez. II, 13 luglio 1995, D'Urso, m. 2023727). D'altra parte, se da un lato è vero che il pubblico ministero, nei sensi dianzi precisati, è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 416. del codice di rito l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini - sicché senz'altro illegittimo sarebbe il comportamento del magistrato che espungesse e dunque "occultasse", dagli atti depositati quelli favorevoli all'indagato - è altrettanto vero che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata, al di là di altri profili che qui non rilevano, esclusivamente dalla inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista una autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (Cass., Sez. IV, 17 febbraio 1996, Cariboni, m. 204434. Sul fondamento dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere l'intero fascicolo v., anche, Corte cost. sent. n. 145 del 1991). Una carenza di previsione sanzionatoria, quella di cui ora si è detto, che per altro verso agevolmente si spiega con la generale non trasmigrabilità di quegli atti nella fase del giudizio e con la corrispondente assenza di qualsiasi potere ordinatorio da parte del giudice, privo di una actio ad exibendum nei confronti del pubblico ministero proprio perché chiamato a definire l'udienza preliminare sulla base di atti il cui onere di allegazione non può che essere configurato in capo al soggetto che quegli atti ha provveduto a raccogliere. Anche la difesa del RI ha riproposto l'intera gamma delle questioni già agitate nei gradi di merito. Si osserva, infatti, come primo motivo di ricorso, che l'ordinanza del 30 aprile 1998, della Corte di assise di appello, non avrebbe dato "esauriente e condivisibile motivazione sulla eccezione prospettata dal RI, relativa alla eccepita nullità del decreto che disponeva il giudizio, per essere stato il fatto enunciato, qui come nella richiesta di rinvio a giudizio, in termini assolutamente incomprensibili, di modo che non può non averne sofferto, in termini di menomazione, la sua difesa". L'ordinanza del giudice di appello, nella quale era stata, con motivazione del tutto esauriente, fondatamente disattesa l'eccezione, viene ora sottoposta a scrutinio di questa Corte come motivo del tutto generico, sterilmente riproduttivo delle originarie doglianze. Con scrupolo, infatti, la Corte di merito ha passato in rassegna la ritualità del provvedimento di translatio indicii, evidenziandone, come già aveva fatto il giudice in prime cure, la esaustività e la completezza, fuor di dubbio essendo apparsa - ed apparendo anche nella presente sede - più che congrua la enunciazione del fatto onde consentire una adeguata difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (v. ex plurimis, Cass., Sez. I, 22 novembre 1994, Ricci, n. 1998922). Priva di qualsiasi giuridico fondamento si è subito rivelata, anche, la connessa eccezione relativa alla presunta mancanza di correlazione fra l'accusa contestata, secondo la quale il RI avrebbe fatto uso di un'arma di fabbricazione iugoslava, e la sentenza di primo grado che avrebbe ascritto l'uso di arma di fabbricazione tedesco - orientale: immutatio, quella dedotta, che il ricorrente insistentemente evoca a sostegno, proprio, della prospettata "incomprensibilità" della imputazione oggetto del rinvio a giudizio. L'intero costrutto è, però, all'evidenza fallace. A proposito, del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, infatti, questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Da ciò si è quindi tratta la conseguenza che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzia e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi - come certamente è avvenuto nella specie - nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, m. 205619). D'altra parte, a svelare definitivamente la sicura congruità, a fini difensivi, della contestazione mossa a tutti gli imputati - e fra essi al RI - e la correlativa, piena legittimità degli eventuali adeguamenti che la stessa può aver ricevuto nel corso dei giudizi, sta il rilievo che questa Corte ha avuto modo di affermare che pure con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare anche contestazioni alternative. Si è infatti affermato che, in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, tale metodo non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà, il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi, all'esito del dibattimento, la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema dell'art. 521 cod. proc. pen. (Cass., Sez. V, 23) gennaio 1997, Montanelli, m. 208084).
Sempre la difesa del RI, ancora una volta eccepisce nei motivi di ricorso - ribadendo il tema con argomenti del tutto analoghi nei "motivi nuovi" - la eccezione di inammissibilità della lista dei testimoni del pubblico ministero, derivante dalla asserita omessa indicazione delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame, con l'ulteriore prospettato effetto di determinare "la estromissione dal processo di ogni dichiarazione proveniente dalle persone indicate in quella lista, con la conseguenza che, a fronte di una motivazione privata dei suoi cardini argomentativi, si rende necessario l'annullamento dell'una e dell'altra sentenza per difetto assoluto di motivazione, e, prima ancora, l'annullamento dell'ordinanza ammissiva della prova con quella lista dedotta dal p.m.". E tutto ciò perché, a dire del ricorrente, la parte pubblica avrebbe utilizzato l'espressione "modalità di esecuzione del delitto" per indicare l'oggetto della prova testimoniale, in tal modo determinando il totale "annichilimento del contraddittorio, essendo stata consentita all'accusa l'introduzione di "prove a sorpresa"". Tanta severità espressiva non vale però a coprire l'evidente temerarietà della eccezione. Nessuna reale censura è stata infatti mossa alla ordinanza della Corte di assise di appello, la quale (p. 182) disattendendo la fondatezza della eccezione stessa, ha correttamente osservato che, avendo l'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., soprattutto lo scopo di consentire alla controparte di dedurre la prova contraria, ove le altri parti già conoscano i fatti sui quali deve vertere la testimonianza, essendo essi analiticamente contenuti nel capo di imputazione ed avendo costituito oggetto di esami regolarmente depositati, in tale evenienza è del tutto evidente che le esigenze difensive risultino soddisfatte anche se la deduzione testimoniale faccia generico riferimento, come nella specie, ai fatti del processo, ben potendo ciascuno di tali fatti essere correlato senza equivoci alle circostanze (v. in tal senso, fra le tante, Cass. Sez. VI, 17 aprile 1998, Piccardi, m. 211460). Vale peraltro la pena sottolineare che, a scongiurare comunque gli epiloghi demolitori prefigurati erroneamente dal ricorrente, basta il rilievo che anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente ammesso, a norma dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 dello stesso codice, ovvero con indicazione generica quanto al tema di prova, nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente ovvero, per stare alle deduzioni qui formulate, irritualmente (cfr. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1995, Pulvirenti, m. 203739). Palesemente inammissibile è, poi, l'ulteriore questione, riproposta sempre dalla difesa del RI, in merito alla omessa notifica al difensore dell'appello del pubblico ministero. Opina al riguardo il ricorrente che l'art. 584 cod. proc. pen. sia da interpretare nel senso che nel concetto di parte ivi enunciato dovrebbe ritenersi compresa anche la figura del difensore: posto, infatti, che la notificazione dell'atto di impugnazione è un diritto dell'imputato, tale diritto, si osserva, deve estendersi anche al difensore in forza del principio sancito dall'art. 99 cod. proc. pen. In proposito basterà rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private a norma dell'art. 584 cod. proc. pen. va inteso nel senso che le parti private, cui compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse, e non anche i rispettivi difensori, e si è in proposito ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3) e 24 della Costituzione, proprio nella parte in cui non ricomprende, fra i destinatari della impugnazione del pubblico ministero - indipendentemente ed autonomamente rispetto alla parte privata - anche il difensore dell'imputato, al fini della proposizione dell'eventuale impugnazione incidentale (Cass., Sez. I, 8 gennaio 1997, Persico, m. 206609 - 206670). Assorbente è però il profilo della totale carenza di interesse. Come infatti emerge dalla sentenza impugnata (p. 69) l'appello del pubblico ministero riguardò esclusivamente le posizioni della AD e del CO e si incentrò sul trattamento sanzionatorio riservato in primo grado ai due imputati senza in alcun modo coinvolgere la posizione dell'odierno ricorrente. La questione relativa alla notificazione della impugnazione del pubblico ministero, dunque, proprio perché destinata a consentire l'esercizio del diritto di proporre appello incidentale (Cass., Sez. III, 15 luglio 1994, Bertino, m. 198803), si rivela nella specie nuovamente agitata in termini del tutto virtuali, non essendo la relativa soluzione in alcun modo destinata a riverberarsi in capo al ricorrente.
A consimile epilogo, stavolta per manifesta infondatezza, occorre pervenire anche in ordine al motivo di ricorso del RI teso a censurare l'ordinanza del 7 maggio 1998, con la quale la Corte di assise di appello respinse la richiesta di nuove prove avanzata in quella sede. Con ampia e coerente motivazione, infatti, il giudice a quo (p. 188 e ss.) ha dato più che convincente spiegazione delle ragioni per le quali le richieste di prove - alcune delle quali già formulate e disattese di primo grado - non potevano trovare accoglimento, sicché le censure che ora propone il ricorrente, lungi dal prospettare reali profili di legittimità, finiscono per evocare in concreto doglianze in punto di fatto insuscettibili di apprezzamento nella presente sede. Va comunque qui ribadito che in sede di appello il giudice ha il potere-dovere di ammettere le prove richieste dalla parte solamente qualora egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: e tale impossibilità sussiste quando i dati probatori già acquisiti e sono contraddittori od incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali contraddizioni o incertezze di cui si è detto, oppure sia di per sè oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza. Nè - si è pure aggiunto - l'art. 603, comma 1, cod, proc. pen., nel subordinare alla sopra menzionata condizione la rinnovazione del dibattimento, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, giacché tali disposizioni, nel riconoscere all'imputato il diritto al "processo giusto", non sottraggono al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilità e la conferenza delle prove richieste (Cass., Sez. VI, 27 giugno 1995, Puddu, m. 202595). Anche nel nuovo codice di rito, pertanto, e si potrebbe aggiungere a fortiori, stante lo specifico e maggior risalto che, proprio sul terreno del diritto alla prova, è venuto ad assumere il dibattimento di primo grado, la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decide allo stato degli atti (Cass., Sez. un., 24 gennaio 1996, Parrigoni, m. 203965-78).
Quale ulteriore motivo, la difesa del RI osserva che i coimputati EC, NT E CO, i quali aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del RI nel corso delle indagini preliminari, esaminati in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 nel corso del dibattimento di appello si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: sicché - deduce la difesa - le loro dichiarazioni, in assenza di accordo tra le parti, non potevano essere utilizzate nei confronti dello stesso RI. Parzialmente mutato, per quel che è dato comprendere, il profilo dedotto dal ricorrente nel "motivi nuovi" relativi a tale punto della impugnazione. Si afferma, infatti, che, alla luce della sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, il RI aveva diritto, di fronte al silenzio serbato dai coimputati di muovere singole e precise contestazioni: un diritto, questo, il cui mancato esercizio configurerebbe, a detta del ricorrente, una violazione del diritto di difesa, "per quanto stabilito dal giudizio di legittimità dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267". Il confuso rincorrersi delle prospettazioni rivela però agevolmente il proposito, palesemente inaccettabile, di mescolare fra loro, dando vita ad un spurio e totalmente innovativo regime, situazioni fra loro del tutto eterogenee, quali sono, da un lato, la rigorosa disciplina delle letture dettata dall'art. 51 come novellato ad opera della legge n. 267 del 1997, la peculiare e temperata disciplina transitoria, dettata in materia dall'art. 6 della medesima legge, e infine, i mutamenti, in senso ampliativo, operati dalla sentenza costituzionale n. 361 del 1998, la quale, fortemente manipolando l'intero assetto del sistema previgente, ha tuttavia lasciato inalterata - e non certo a caso - proprio la disciplina transitoria di cui innanzi si è fatto cenno. La legge n. 267 del 1997 aveva, infatti, come è noto, fortemente compresso l'utilizzazione erga alios delle dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato, stabilendo, per quel che qui interessa, che ove l'imputato fosse rimasto contumace o assente ovvero si fosse rifiutato di sottoporsi all'esame, poteva esser data lettura delle dichiarazioni dal medesimo rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non potevano "essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso". A fronte di tale disciplina, sostanzialmente preclusiva, l'art. 6 della citata legge n. 267 del 1997 ha dettato una norma transitoria meno rigida, stabilendo, al comma 5, che in caso di silenzio serbato dagli imputati a seguito della nuova citazione, le dichiarazioni dai medesimi rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, quando la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni di cui sia stata data lettura secondo il sistema previgente. La sentenza n. 361 del 1998, infine, attraverso una composita declaratoria di illegittimità costituzionale che ha formalmente attinto in parte qua gli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, -910 e 238, comma 4, cod. proc. pen., ha stabilito - in evidente controtendenza rispetto alla ratio che aveva ispirato le novelle di rigore introdotte dalla legge n. 967 del 1997 - che, qualora l'imputato rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo tra le parti alla lettura, trova applicazione il peculiare meccanismo di utilizzazione processuale delineato dall'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di rito. A proposito della disciplina transitoria, la Corte costituzionale ha osservato che, in relazione ad essa, i rimettenti intendevano nella sostanza "ripristinare integralmente nei procedimenti in corso la disciplina antecedente alla riforma del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la già intervenuta acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non è ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di rispondere, all'acquisizione mediante lettura". Ebbene, la Corte, come è noto, ritenne di dover disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutassero se le questioni sollevate sulle norme transitorie conservassero la loro rilevanza, oppure se le stesse risultassero superate proprio alla luce della disciplina tracciata dalla sentenza stessa, la quale, appunto, permetteva ora "di recuperare mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza". Il che a significare che ove, come nella specie, tale "recupero" fosse già intervenuto, sia pure in virtù del rigoroso regime previsto dalle più volte citata norma transitoria, non soltanto non vi sarebbe stato spazio alcuno per una eventuale nuova censura di costituzionalità, ma neppure si sarebbe resa necessaria l'operatività del decisum della Corte, proprio perché dovevano ritenersi già realizzati gli stessi, specifici obiettivi che quell'intervento demolitorio e manipolativo aveva inteso perseguire:
vale a dire proprio il "recupero" delle precedenti dichiarazioni di cui innanzi si è detto. Stabilita, pertanto, la inconferenza del richiamo alla sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, ne deriva, accanto alla infondatezza del motivo dedotto dal ricorrente, la piena utilizzabilità, come prova dei fatti in esse affermati, delle dichiarazioni rese sul conto del RI, dal CO, dal NT e dal EC, avuto riguardo alla sicura congruità, quali elementi probatoriamente confermativi, delle plurime emergenze analiticamente passate in rassegna nella sentenza impugnata (p. 105). Sempre la difesa del RI ha inoltre dedotto che il giudice di appello avrebbe operato una ricostruzione dei fatti diversa da quella consacrata nella sentenza di primo grado, essendo pervenuto alla conclusione di escludere, seppure in forma dubitativa, che lo stesso RI avesse fatto uso delle armi contro i Carabinieri. Il giudice di appello - non essendo stato interposto gravame da parte del pubblico ministero - avrebbe quindi ecceduto dai limiti del devoluto, intaccando il giudicato, con la conseguenza, asserisce il ricorrente, "che la partecipazione del RI al conflitto deve essere esclusa, con ogni ulteriore conseguenza che ne deriva, anche in termini di reviviscenza della sentenza di primo grado". L'oscuro petitum, essendo stato il RI condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo, par quasi sollecitare un mutamento di semplice motivazione del tutto inidoneo ad integrare un valido motivo di ricorso in ordine al quale, per di più, risulti possibile prefigurare un corrispondente, concreto interesse. Resta il fatto, comunque, che i "punti" sul quali si era concentrato l'appello del ricorrente, sicuramente devolvevano al giudice dell'appello la integrale cognizione del fatto, che la sentenza ha dunque legittimamente scandagliato senza giungere, peraltro, a modifiche delle sue componenti essenziali. Può infatti qui ripetersi che ai fini della individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado, dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che il giudice della impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza autonomamente considerabile che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, pervenire allo stesso risultato cui è il primo giudice anche sulla base di considerazioni ed argomenti diversi da pervenuto quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò, violare, il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Cfr., in tal senso e fra le altre, Cass., Sez. I, 14 gennaio 1998, Telesca, m. 209999; Cass., Sez. I, 11 febbraio 1997, De Luca, m. 207177, nonché, con specifici riferimenti al riesame della condotta, Cass., Sez. IV, 8 febbraio 1996, Bonetti, m. 205265. A proposito del prospettato formarsi del giudicato, v. Cass., Sez. IV, 24 maggio 1993, Rech, m. 196427). Va rammentato, comunque, che questa Corte ha avuto modo di affermare che, anche nella ipotesi in cui il giudice d'appello non rilevi diversità tra i fatti per cui è intervenuta condanna e quelli descritti nel decreto di citazione a giudizio, bensì diversità tra i fatti risultanti dagli atti e quelli ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, lo stesso giudice non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice - che non può modificare l'imputazione, ne' procedere per fatti diversi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio - ma al più, nel rispetto del limiti posti dall'art. 597 cod. proc. pen., qualificare diversamente i fatti oggetto della sentenza di primo grado, spettando al pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie per eventuali fatti nuovi emersi a carico dell'imputato nel corso del dibattimento d'appello, al quale non può applicarsi il secondo comma dell'art. 518 cod. proc. pen. che prevede la facoltà del presidente, su richiesta del pubblico ministero, di autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo (Cass., Sez. I, 21 ottobre 1994, Confl. comp, in proc. Pasqualotto, m. 199773).
Venendo alle censure di ordine sostanziale - e che all'evidenza attingono il cuore delle doglianze sollevate dagli odierni ricorrenti - un rilievo senza dubbio centrale è stato annesso alla ritenuta responsabilità a titolo concorsuale del delitto di omicidio aggravato in danno del RU e del AU, unanimemente contestato da tutti gli imputati, anche se per profili e sulla base di argomenti fra loro solo in parte sovrapponibili. Accanto, infatti, ad una variegata gamma di rilievi, essenzialmente incentrati su prospettate carenze o aporie motivazionali che affliggerebbero il tessuto esplicativo della ratio decidendi con specifico riferimento alle singole posizioni processuali, comune ed insistita è la doglianza relativa alla individuazione dell'elemento psicologico del reato, alla omessa disamina della interruzione della serie causale prevedibile, connessa all'intervento dei Carabinieri e, corre lativamente, alla mancata applicazione nella specie della disciplina del concorso anomalo dettata dal l'art. 116 cod.pen. In proposito, e contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata si presenta del tutto congrua e lineare sul piano logico argomentativo ed esente, quindi, da vizi denunciabili nella presente sede. La Corte territoriale, infatti, ha più che adeguatamente motivato, alla luce delle plurime e convergenti risultanze processualmente acquisite, come l'intero gruppo dei personaggi coinvolti nella vicenda, poi tragicamente conclusasi, fosse animato dalla ferma intenzione di commettere una rapina ai danni di furgoni blindati addetti al trasporto di valori:
il tutto, secondo un articolato programma, alla riuscita del quale era stata dedicata l'acquisizione di un complesso e munito approvvigionamento di mezzi e la predisposizione di ruoli diversificati e, all'evenienza, fugibili. Era stata, infatti, fra l'altro procurata per la bisogna una base logistica non lontata dal teatro dell'azione, radio ricetrasmittenti per i contatti tra i nuclei operativi, un quantitativo davvero imponente di armi, munizioni ed esplosivi, una autobetoniera ed autovetture di provenienza furtiva, parti di divisa in dotazione dell'Arma dei Carabinieri ed altro ancora. Al tempo stesso, il gruppo - già coaugulatosi in occasione di precedenti esperienze - oltre a stendere il piano dell'azione, una volta ricevute le informazioni necessarie, aveva provveduto a programmare ruoli e tempi dell'intervento, individuando coloro che avrebbero dovuto svolgere funzioni di osservazione, accertamento e copertura, chi doveva materialmente agire e chi era invece deputato a svolgere un ruolo di supporto logistico. Così, al momento opportuno, il UA, ricevuto il segnale via radio da chi si trovava in osservazione, avrebbe dovuto condurre l'autobetoniera sulla statale mettendola di traverso sulla carreggiata in modo da bloccare il transito ai furgoni blindati, e, a quel punto, sarebbero entrati in azione gli altri componenti del gruppo ai quali erano state assegnate funzioni direttamente operative. In tale quadro di riferimento finisce cosi per risultare non contestabile l'assunto, efficacemente sviluppato dal giudice a quo, secondo il quale l'esecuzione del programma necessariamente prevedeva l'immediato uso delle armi: gli operativi incaricati di effettuare l'assalto, infatti, erano stati dotati di tre fucili semiautomatici - due Kalashnikov ed una carabina derivata dall'M 16 - tutti idonei a forare le corazze dei blindati più sicuri (pag. 63);
l'uso di armi potenti, inoltre, era essenziale nel piano dei rapinatori, giacché sin dalla fase preparatoria il LM aveva affermato essere necessario almeno un Kalashnikov;
l'impiego delle armi, infine, non poteva essere solo minacciato ma doveva essere subito attuato, anche per evitare inutili tentativi di resistenza da parte del personale di vigilanza in servizio sui furgoni, con conseguente pericolo per i rapinatori. Circostanze, queste, deduce ancora correttamente la sentenza impugnata, che ben si correlano alla estrema rapidità con la quale l'azione doveva essere portata a compimento - come si desume anche dalla brevità del tempo di impiego dell'esplosivo - ad evitare l'eccessivo afflusso di passanti o il sopraggiungere di una pattuglia delle forze dell'ordine, "cosa quanto mai probabile dato il periodo di grande movimento e la mole di traffico che si svolgeva lungo la "597", fra l'altro percorsa, nella stagione estiva, da molti dei passeggeri che giungono in Sardegna attraverso il porto di Olbia" (pag. 115).
Tanta risoluta accuratezza nel predisporre il programma per la realizzazione della rapina che si auspicava particolarmente lucrosa e per il cui felice esito l'impiego delle armi aveva formato oggetto, sul piano deterministico del volere, di comune deliberazione, ha posto dunque in essere, secondo la sentenza impugnata, tutte le premesse necessarie al realizzarsi di una situazione rispetto alla quale era immanente la previsione degli agenti di usare quelle stesse armi per scongiurare il pericolo di essere chiamati a rispondere della azione, estremamente grave, che stavano realizzando: un proposito, dunque, che non poteva che essere rivolto, proprio ed anzitutto, nei confronti delle forze dell'ordine con le quali gli assaltatori - alcuni dei quali, per di più, seriamente compromessi dai precedenti penali - era ben possibile e prevedibile si imbattessero, tenuto conto della particolarità dell'epoca e del sito prescelto per l'agguato. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno escluso che l'intervento dei Carabinieri in quel di Pede de Semene rappresentasse un evento imprevisto, tanto più che tutti i concorrenti - ampiamente coinvolti, pur se con diversità di ruoli, nella cogestione dell'intero programma delittuoso - avevano constatato la quantità e la qualità delle armi che venivano controllate e preparate, erano animati dalla piena consapevolezza e dal proposito di realizzare una rapina dalla sofisticata dinamica e che prevedeva l'impiego di armi ed esplosivio, e "non potevano certo nutrire dubbi sulla assai probabile eventualità dello spargimento del sangue di chi era preposto alla custodia dei beni appetiti, ed anche di chi avesse cercato di interporsi per impedire che la rapina avvenisse e avesse cercato di assicurare alla giustizia gli autori". Posto dunque - ha rilevato il giudice a quo - che l'uccisione di chiunque fosse intervenuto per impedire la rapina o trarre in arresto i rapinatori era un evento previsto, se non con certezza, quanto meno come altamente probabile ed accettato da tutti, e considerato che l'evento omicidiario non poteva certo ricondursi alla estemporanea ed imprevedibile reazione di uno dei rapinatori, ne derivava che, a proposito della uccisione dei due Carabinieri, non poteva certo parlarsi di evento diverso da quello in programma e del quale i concorrenti diversi dagli autori materiali potessero essere chiamati a rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., dovendosi invece ravvisare gli estremi del concorso pieno quante volte - come nella specie - l'atto riferibile alla iniziativa dell'autore materiale rappresenti una naturale evoluzione di quanto inizialmente programmato (pag. 117).
Le considerazioni svolte a sostegno della decisione adottata dal giudice a quo in ordine a tale punto della sentenza impugnata sono senz'altro corrette e devono essere, pertanto, integralmente condivise. A proposito, infatti, delle diverse configurazioni che, in tema di elemento psicologico del reato può assumere il dolo, questa Corte non ha mancato di puntualizzare che l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, può implicare, per l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta 12evento stesso che vuole;
se l'evento, oltre che accettato è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. Sicché, in relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come eventuale nel caso di accettazione del rischio, e come diretto negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo intenzionale (Cass., Sez. VI, 15 aprile 1998, Pilato, m.211082). Analogamente, si è affermato che sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle;
quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale (Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Mele, m.204167). L'elemento della intenzionalità, quindi, che, a norma dell'art. 431 cod. pen., qualifica il nesso psicologico che deve correlare la condotta all'evento e che si parametra in funzione del duplice e concorrente requisito della rappresentazione e della volizione, ammette una gradualità di situazioni che, dalla più blanda accettazione del rischio, assunta quale paradigma di intenzionalità minima, si spinge sino al perseguimento dell'evento come obiettivo diretto della propria condotta. Prevedere un evento come possibile conseguenza di una determinata azione od omissione ed agire malgrado la consapevolezza che tale evento possa realizzarsi, postula, infatti, l'attrazione dell'evento stesso anche nella sfera volitiva, proprio perché da tale ambito non possono certo ritenersi estranei tutti quegli elementi che - come l'evento preveduto ed accettato - hanno comunque formato oggetto di una rappresentazione ex ante. In tale prospettiva, dunque, anche la semplice accettazione del rischio che un determinato evento possa verificarsi, è correttamente riguardata dall'ordinamento come figura riconducibile alla fattispecie dolosa, posto che, pure in tale ipotesi per così dire estrema, il fatto previsto come possibile ed accettato nel suo eventuale realizzarsi, deve ritenersi senz'altro cagionato "secondo l'intenzione", alla luce delle alternative definitorie che a tal proposito sono offerte dallo stesso art. 43) cod. pen. Ben diversa è l'ipotesi del concorso anomalo, il cui mancato riconoscimento ha formato oggetto di specifica doglianza da parte di tutti i ricorrenti. Come questa Corte ha infatti ripetutamente affermato, il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che mentre colui il quale esegua da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere una azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta ed alla volontà del complici, quale ne sia il grado di partecipazione ed il ruolo, per il compimento della azione stessa. Ne deriva che in tale situazione non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi deviino dalla azione principale, con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso è più grave di quello inizialmente voluto (cfr., fra le altre, Cass., Sez. I, 5 maggio 1987, Scaccia, m. 177607). Da qui, anche, il temperamento offerto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen., sollevata per contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale, ebbe peraltro ad affermare che lo stesso art. 116 cod. pen. dovesse essere interpretato nel senso che alla base della relativa responsabilità sta la sussistenza, non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche del rapporto di causalità psichica, e quindi nel senso che "il reato diverso più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza (cfr., Corte cost., sentenza n. 42 del 1965). Nell'alveo del segnalato recupero di un fattore di colpevolezza che valga a scongiurare il rischio di addebitare l'evento più grave in ragione del solo nesso causale, la giurisprudenza di questa Corte si è così venuta a consolidare nel ritenere che per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen., è necessario che ricorrano tre requisiti: a) l'adesione psichica dell'agente ad un reato concorsuale meno grave;
b) la commissione da parte di un altro concorrente di un reato diverso e più grave;
c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento diverso e più grave in concreto verificatosi. A proposito di quest'ultimo requisito - si è peraltro sottolineato - non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica, nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Pertanto, ed in conformità dell'indirizzo espresso dalla richiamata sentenza n. 42 del 1965 della Corte costituzionale, che, in aderenza effettiva al principio sancito dall'art. 27 della Carta fondamentale, ha inquadrato la responsabilità penale derivante dal concorso anomalo nell'ambito delle forme dolose previste dagli art. 42 e 433 cod. pen., la responsabilità penale del compartecipe può
essere affermata solo nel caso che egli, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti nuovi, sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento come sviluppo logico della sua condotta sulla base delle norma di comune esperienza (Cass., Sez. I, 23 febbraio 1995, Parolisi, m. 200699). Da qui, dunque, il fondamento della responsabilità anche per l'evento più grave, essendosi il compartecipe non autore materiale dello stesso "colpevolmente" indotto alla commissione di un fatto, rispetto al quale l'evento ulteriore, connotato da maggiore gravità, si presenta come evoluzione in concreto prevedibile. Da qui, ancora, e per stare proprio alla casistica che ora maggiormente interessa, il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 cod. pen. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto" ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 cod. pen. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza della azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente (cfr., fra le tante, Cass., Sez. V, 10 febbraio 1998, Preite, m.209945; Cass., Sez. I, 3 febbraio 1999-, Fiore, m. 191159; Cass., Sez. I, 97 aprile 1992, Giordani, m. 191146;
Cass., Sez. I, 22 ottobre 1990, Balsamo, m. 186150). Ma tra la concreta prevedibilità e, dunque, la rappresentazione dell'evento come possibile sviluppo della azione concordata, da un lato, e la concreta previsione dell'evento più grave con correlativa accettazione del rischio del suo verificarsi, dall'altro, passa un evidente iato di situazioni psicologiche che segnala la linea di displuvio tra concorso anomalo e concorso pieno. Uno iato, d'altra parte, che agevolmente si spiega, giacché, ove così non fosse, si realizzerebbe una inammissibile disparità di trattamento a seconda che l'evento più grave sia attribuito a titolo di dolo eventuale in una fattispecie monosoggettiva (con responsabilità piena e trattamento sanzionatorio ordinario) ovvero in una fattispecie concorsuale (per la quale opererebbe, appunto, la più favorevole disciplina del concorso anomalo). Ne consegue, pertanto, che, qualora l'evento diverso materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l'obiettivo concordato da tutti, si versa non nella ipotesi del concorso anomalo, bensì in quella del concorso pieno (Cass., Sez. I, 14 marzo 1996, Caccavo, m.204665; Cass., Sez. I, 10 aprite 1996, Angeloni, m.204639; Cass., Sez. I, 20 dicembre 1996, Savi, m. 207474). D'altra parte, in tema di concorso di persone nel reato, e sempre con riferimento ad ipotesi di "progressione" da rapina in omicidio, si è pure affermato che, una volta dimostrato, anche per facta concludentia, l'intervenuto accordo fra più soggetti in ordine alla attuazione di una determinata azione criminosa, comprensiva anche dei suoi preventivati, prevedibili sviluppi, la responsabilità di tutti i medesimi soggetti a titolo di concorso pieno anche per l'effettivo verificarsi di tali sviluppi non può essere esclusa dalla circostanza che questi ultimi siano stati dovuti alla iniziativa assunta, nel corso della azione, da taluno soltanto dei compartecipi, sulla base di un apprezzamento della contingente situazione di fatto eventualmente non condiviso dagli altri, senza che, peraltro, tale mancata condivisione si sia in alcun modo manifestata e sempre che, naturalmente, la situazione cui il menzionato, soggettivo apprezzamento si riferisce, rientri nel novero di quelle già astrattamente prefigurate, in sede di accordo criminoso, come suscettibili di dar luogo alla condotta produttrice dell'evento più grave, poi di fatto realizzato (Cass., Sez. I, 28 febbraio 1995, Viccei, m. 200579). A fronte di tale coeso quadro di riferimento giurisprudenziale, le censure mosse dai ricorrenti si rivelano, dunque, prive di giuridica consistenza. Accanto, infatti, alle puntuali considerazioni svolte, come già si è accennato, nel provvedimento impugnato, e la cui coerenza logico argomentativa non può neppure dirsi in alcun modo incrinata dai motivi di ricorso concentratisi su tale punto della decisione, pochi rilievi basteranno a svelare come la figura del concorso anomalo non possa sotto alcun profilo essere pertinentemente evocata nel caso di specie. Correttamente i giudici di merito si sono infatti soffermati sulla condotta serbata dagli assalitori in occasione del conflitto a fuoco nonché sulla micidialità dell'armamento di cui ali stessi disponevano, per inferirne, accanto ad altre sintomatiche emergenze, la relativa destinazione all'effettivo impiego e non soltanto a finalità di tipo meramente intimidatorio. Una micidialità, d'altra parte, testimoniata dalla capacità di fuoco delle armi, dal relativo potere di penetrazione e dallo stesso numero, che, indubbiamente, amplificava le potenzialità aggressive del nucleo operativo, organizzato e pronto ad agire secondo un modulo di tipo militare. Ma vi è di più. Il gruppo degli assalitori, infatti, era dotato non soltanto di armi lunghe, alcune delle quali, come già evidenziato, capaci di penetrare la corazza dei furgoni blindati, ma anche di pistole: la dotazione dei vari partecipi era dunque funzionale, non soltanto a concludere rapidamente l'azione programmata, ma anche ad ingaggiare un conflitto a fuoco a distanza ravvicinata, così da non lasciar adito a dubbi sul fatto che il disegno criminoso da tutti deliberato, prevedeva il conseguimento dell'obiettivo ed il mantenimento della impunità ad ogni costo, ivi compreso quello - purtroppo realizzatosi - di annientare quanti si fossero frapposti alla realizzazione del piano o avessero tentato di impedire la fuga. Una ulteriore notazione varrà a confermare tale assunto. Il NT aveva in dotazione, oltre ad una pistola Gamba cal. 7, 65, anche il fucile Eagle Arms di derivazione M 16, vale a dire - si rammenterà - un'arma ritenuta in grado di "forare anche le corazze dei blindati più sicuri" (pag. 63). Ebbene, tale arma, all'atto del suo rinvenimento, presentava, come i due Kalashnikov, la cartuccia in camera di scoppio, ma mentre nei due fucili d'assalto erano contenute cartucce integre, la cartuccia estratta dalla camera di scoppio della carabina Eagle Arms apparve inesplosa ma percossa: e la percussione, stabilirono i periti, era avvenuta ad opera della stessa arma in cui era camerata ed il mancato funzionamento era stato determinato da difetto dell'innesco per inadeguata conservazione di quella come delle altre cartucce ritrovate nei caricatori della carabina (pag. 34). Ma, anche a voler prescindere dal pur significativo dato offerto dal certo tentativo di esplodere "quel" colpo in occasione del noto assalto (v., al riguardo, pag. 151 e segg. della sentenza impugnata), la circostanza che mette conto qui rimarcare è rappresentata dalla singolare configurazione del serbatoio di munizionamento dell'arma. Come emerge, infatti, dallo stesso capo di imputazione, e dalle condizioni in cui l'arma venne rinvenuta (pag. 18), nella carabina Eagle Arms era inserito un caricatore al quale era assicurato con del nastro adesivo un ulteriore caricatore, in posizione contrapposta, così da essere facilmente infilato nell'arma una volta esaurite le cartucce del caricatore in funzione: dei due caricatori, uno era da venti colpi e l'altro, marca Colt cal. 5, 65 NATO, da trenta colpi. L'accorgimento dimostra dunque, con plastica evidenza, la predisposizione di un'arma destinata a fornire un elevatissimo volume di fuoco in tempi assai ridotti, consentendo, quindi, di ritenere definitivamente asseverato il concorde intendimento degli imputati di impiegare l'arma stessa secondo le specifiche caratteristiche operative (e non certo dimostrative) che ad essa si era inteso assegnare. Un rilievo, questo, che non può non valere anche per i due fucili d'assalto Kalashnikov, per il mitra MAB, per il fucile Franchi a canne mozze e per lo stesso fucile sovrapposto OL caricato a pallettoni, del quale era stato dotato il defunto UA. Ma v'è di più. L'azione contro i furgoni blindati prevedeva l'impiego, come si è fatto cenno, di una carica esplosiva: ebbene, l'ordigno esplosivo a tal fine predisposto era composto da sei candelotti di gelatina, corredato da una miccia detonante lunga 165 cm. e destinata evidentemente ad aumentare la potenza della deflagrazione, nonché da una miccia a lenta combustione lunga 15 cm. (pag. 93). L'esplosivo venne trovato in ottimo stato di conservazione e, a detta del perito, un solo candelotto sarebbe bastato a far saltare le lamiere di un mezzo blindato (pag. 34); inoltre, tenuto conto dei tempi di combustione dei 15 cm. di miccia applicati all'ordigno, doveva ritenersi che il tempo intercorrente fra l'accensione della miccia e l'esplosione dovesse contenersi in 9/15 secondi (pag. 66). Il che evidentemente dimostra, considerato il notevole potenziale dell'ordigno ed il brevissimo intervallo temporale che separava il momento dell'accensione da quello della deflagrazione, non soltanto la concorde "indifferenza" degli imputati per la sorte delle guardie giurate che si fossero trovate ancora a bordo del furgone da rapinare, ma, anche e soprattutto, la preventivata attivazione di un adeguato apparato di copertura armata, posto che una esplosione tanto violenta, in quel luogo, a quell'ora ed in quel periodo dell'anno, non poteva certo passare inosservata. In tale contesto, quindi, l'intervento delle forze dell'ordine si appalesava, ex ante, non come ipotesi semplicemente possibile, ma come evento altamente probabile, con l'ovvia conseguenza che il conflitto a fuoco, che gli imputati, come si è visto, si erano ampiamente attrezzati a sostenere, rappresentava per esse un accadimento non soltanto concretamente previsto, ma anche lucidamente prescelto dalla sfera volitiva, quale rimedio indispensabile per sottrarsi all'arresto. Cadono, pertanto, le prospettazioni dei ricorrenti volte ad escludere la responsabilità di tutti gli imputati a titolo di concorso pieno nel duplice omicidio, e si rivela all'evidenza sterile l'assunto, posto a base del quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse del RI, secondo il quale, nella produzione dell'evento, si sarebbe inserita una causa atipica ed eccezionale, l'azione del Carabinieri, che si asserisce essere idonea ad interrompere il nesso con il tentativo di rapina. Basta poco, infatti, per avvedersi di come l'azione dei Carabinieri, avuto riguardo al contesto di estrema pericolosità in cui gli stessi si erano trovati ad operare e che i giudici di merito hanno esaurientemente analizzato, non rappresentasse affatto, nella convulsa dinamica della vicenda, l'inserimento di una serie causale atipica, imprevista ed imprevedibile rispetto ad una situazione che, al contrario, appariva essere, purtroppo, una tragica e prevedibilissima evoluzione di un progetto che proprio quella "azione" aveva preventivato e programmato di reprimere. Nessun fortuito, dunque, e nessuna interruzione del nesso con la tentata rapina possono nella specie intravedersi e fungere, quindi, come pretenderebbe il ricorrente, da elementi idonei ad escludere la riferibilità del più grave evento alla condotta posta in essere dagli imputati.
Le doglianze dei ricorrenti si sono, poi, unanimemente concentrate sul tentativo di rapina, che ha rappresentato l'immediato antecedente del conflitto a fuoco tragicamente conclusosi con la morte dei due Carabinieri. Vari, come si è accennato, i profili attinti dai motivi di ricorso. Comune è, anzitutto, la censura volta a stigmatizzare la contradditorietà della sentenza oggetto di impugnativa nella parte in cui avrebbe, da un lato, individuato in uno o più furgoni della Sicurtrasporti S.r.l. l'obiettivo prescelto dai rapinatori e, dall'altro, assunto la possibilità che i malfattori fossero pronti alla azione nei confronti di uno qualsiasi dei furgoni addetti al trasporto valori che in quello stesso giorno, luogo ed ora prevedibilmente sarebbero transitati, come in effetti era avvenuto. Si contesta, ancora, che l'azione avesse raggiunto la soglia del tentativo punibile e si prospetta l'insussistenza dei presupposti per ritenere nella specie integrata l'aggravante del nesso teleologico, pure ritenuta dai giudici di merito rispetto al duplice evento omicidiario, prospettandosi anche, a tale riguardo, la non comunicabilità di tale aggravante a tutti i concorrenti, in considerazione dei criteri in proposito dettati dall'art. 118 cod. pen., come novellato ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
In merito alla prima delle segnalate censure, può subito rilevarsi come la sentenza impugnata abbia, in modo del tutto univoco ed esauriente, dato conto, in n motivazione, delle plurime e convergenti acquisizioni probatorie alla luce delle quali poteva conclusivamente affermarsi che l'obiettivo dei rapinatori non poteva "che essere individuato ragionevolmente nei furgoni della Sicurtrasporti", e questo - puntualizza la sentenza - a prescindere dalla circostanza, indubbiamente di per sè più che suggestiva, che fossero stati proprio due equipaggi di questa Società "a dare l'allarme, avendo notato lungo la strada che avrebbero dovuto con ogni verosimiglianza ripercorrere carichi di denaro, la minacciosa presenza della betoniera rubata" (v. pagg. 110 e segg.). Soltanto "per mero tuziorismo" (pag. 11-3), e, dunque, in una prospettiva di semplice esaurimento argomentativo del tema, e non certo al fine di dedurre una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti o, comunque, svilire la congruenza probatoria di quella già operata, il giudice di appello ha ritenuto di sottolineare come, in ogni caso, anche un eventuale mutamento dei soggetti passivi o la mancata individuazione di essi avrebbe determinato diverse conseguenze sul piano tecnico-giuridico, dovendosi in particolare escludere che una simile eventualità potesse incrinare la doverosa correlazione tra sentenza e accusa contestata, giacché rimanevano comunque fermi i dati essenziali rappresentati da condotta, evento ed elemento psicologico.
Già correttamente esaminato dal giudice a quo è stato, poi, l'ulteriore profilo relativo alla sussistenza del delitto di tentata rapina, che alcuno dei ricorrenti ha nuovamente messo in dubbio nel motivi di ricorso. Esattamente la sentenza impugnata evoca, infatti, il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale il tentativo potrà ritenersi realizzato allorché la condotta abbia raggiunto uno stadio tale da lasciar ragionevolmente presupporre che l'agente non desista più dal suo proposito ed i mezzi apprestati siano idonei allo scopo: gli elementi che caratterizzano il delitto tentato, e cioè l'idoneità e l'univocità della azione, sono infatti riscontrabili anche negli atti cosiddetti preparatori, vale a dire anteriori all'inizio della esecuzione, quando questi siano potenzialmente idonei a produrre l'evento e contemporaneamente rivelino in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto (Cass., Sez. II, 10 marzo 1995, Ghiani, m. 2023-35; Cass., Sez. II, 7 febbraio 1992, Mazza, m. 189392). Correttamente, dunque, alla luce di tali consolidati principi, la sentenza impugnata ha fatto leva sull'intervenuto apprestamento di un complesso e certamente rischioso apparato organizzativo di persone e mezzi, in buona parte reperiti attraverso azioni delittuose, la scelta accurata del luogo, lo studio delle fasi operative, con relativa distribuzione dei compiti e le ammissioni di diversi imputati, per giungere fondatamente "a ritenere che solo l'intervento dei Carabinieri impedì, quel pomeriggio, che la rapina venisse consumata" (pag. 114).
L'ampia, puntuale e logicamente ineccepibile ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, diligentemente spintasi a tratteggiare, fin dove possibile, i più delicati e complessi aspetti che hanno caratterizzato la composita dinamica secondo la quale ebbe a svilupparsi e tragicamente concludersi il conflitto armato tra i rapinatori ed i Carabinieri poi deceduti, offre sicuri indici per consentire di ritenere Giustamente ritenuta a carico di tutti ali imputati l'aggravante di aver commesso i più gravi delitti di omicidio al fine di consentire l'impunità in ordine ai reati già realizzati. Correttamente, infatti, il giudice a quo ha posto nel dovuto risalto l'intera gamma delle circostanze alla stregua delle quali doveva ritenersi da tutti gli imputati pienamente concordato l'impiego delle armi ed evidenziato gli elementi che, come si è visto, consentivano di ascrivere il duplice omicidio a titolo di concorso pieno, per dedurre l'indubbia legittimità della estensione della aggravante in questione anche nei confronti del CO e della AD che materialmente non agirono, ma che, al pari degli altri, "dovettero antivedere e volere quanto si sarebbe con molta probabilità verificato". D'altra parte, ha osservato il giudice a quo, l'attuale formulazione dell'art. 118 cod. pen. comporta che le aggravanti concernenti i motivi a delinquere, come quella di cui all'art. 62 n.2, cod. pen., vengano valutate nei confronti della persona cui si riferiscono ma anche nei confronti degli altri concorrenti, se dai medesimi, come nella specie, conosciute. Anche tale assunto può essere condiviso. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di osservare che il tema di valutazione delle circostanze nell'ipotesi di concorso di persone nel reato - anche dopo la modifica dell'art. 118 cod. pen., introdotta ad opera della legge 7 febbraio 1990, n. 19 - deve ritenersi che, pur se non è sufficiente,
perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, la conoscenza effettiva legittimi l'estensione della aggravante stessa. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui (Cass., Sez. I, 28 aprile 1997, Matrone, m.207997; Cass., Sez. I, 26 giugno 1997, Morelli, m. 908704). Considerazioni, queste, che paiono estensibili anche all'aggravante del nesso teleologico, posto che l'adesione ad un progetto criminoso progressivamente orientato, non può che comportare l'automatico adeguamento della volontà anche allo specifico fine che vale a contrassegnare ex ante la progressione stessa.
Del tutto prive di consistenza e neppure ritualmente scrutinabili nella presente sede sono, poi, le congetture poste a fondamento del quarto motivo di ricorso con il quale, formalmente deducendosi la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta materiale attribuita al RI, si mira, in realtà, a proporre una diversa lettura dei fatti, in antagonismo a quella più che correttamente offerta dalla sentenza impugnata. Nessuno dei rilievi svolti è comunque in grado di incrinare, per profili giuridicamente rilevanti, il diffuso ed appagante discorrere con il quale la Corte di merito ha tentato di ricostruire - per quanto possibile, e sulla base di una accurata ed incrociata disamina critica delle plurime emergenze probatoriamente si significative raccolte nel corso del processo - la complessa dinamica dei fatti, prudentemente scandagliando le varie ipotesi sulla base di un più che doveroso parametro di verosimiglianza, considerato che è la stessa sentenza impugnata a riconoscere onestamente che, all'esito del movimentato tentativo di arresto del UA e del sopraggiungere dei sodali, "cosa sia avvenuto nei momenti successivi non lo si sa con esattezza" (pag. 123).
Palesemente inammissibili, perché incentrati su profili di mero fatto, sono, infine, i motivi di ricorso rassegnati nell'interesse del RI e del NT con quali sono state espresse doglianze in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: determinazione, questa, che la sentenza impugnata ha invece più che adeguatamente motivato, facendo anche riferimento alle considerazioni in proposito svolte nella sentenza di primo grado, così sottraendosi a qualsiasi censura correttamente devolvibile alla presente sede.
I ricorsi devono pertanto essere respinti ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nel presente grado delle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 394 della Costituzione, dell'art. 401, comma 3, cod. proc. pen. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nel presente Grado delle parti civili costituite, spese così liquidate: lire 2.500.000, delle quali lire 2.000.000 per onorario, in favore della parte civile Sicurtrasporti S.r.l.; lire 2.500.000, delle quali lire 2.000.000 per onorario, in favore della parte civile Banco di Sardegna S.p.A.; lire 3.500.000, delle quali lire 3.000.000 per onorario, in favore della parte civile AU RT;
lire 3.500.000, delle quali lire 3.000.000 per onorario, in favore della parte civile AN NN AN, Ved. RU, in proprio e nell'interesse dei figli minori RU RE e RU ET;
lire 3.500.000, delle quali lire 3.000.000 per onorario, in favore della Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Ministero della Difesa e per il Ministero dell'Interno.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999