Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 10795
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime9

Allorché nel giudizio di appello si sia provveduto, a norma dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, al recupero, mediante conferma proveniente da altri elementi di prova, del contenuto narrativo di dichiarazioni rese precedentemente da soggetti compresi nelle categorie indicate dall'art. 513 cod. proc. pen., non v'è più spazio per l'operatività, nel processo, del meccanismo di recupero introdotto dalla sentenza 2 novembre 1998 n. 361 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del citato art. 513, in quanto gli specifici obiettivi perseguiti dall'intervento demolitorio e manipolativo di detta sentenza risultano già compiutamente realizzati.

Poiché l'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. ha soprattutto lo scopo di consentire alla controparte di dedurre la prova contraria, qualora le altre parti già conoscano i fatti sui quali deve vertere la testimonianza, essendo essi analiticamente contenuti nel capo di imputazione e avendo costituito oggetto di esami regolarmente depositati, le esigenze difensive risultano soddisfatte anche se la deduzione testimoniale faccia generico riferimento ai fatti del processo, ben potendo ciascuno di tali fatti essere correlato senza equivoci alle circostanze. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in ogni caso non è prevista alcuna nullità per l'eventuale ammissione di prove non tempestivamente indicate dal P.M. nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen. o con indicazione generica quanto al tema, e che rientra comunque tra i poteri del giudice assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente o irritualmente).

In tema di elemento psicologico del reato, l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare per l'autore un maggiore o minore grado di adesione della volontà, secondo che egli consideri maggiore o minore la probabilità dell'avverarsi dell'evento. Se questo viene ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. Sicché, in relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come eventuale nel caso di accettazione del rischio e come diretto negli altri casi, con la precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo intenzionale.

Gli artt. 416 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., delegando al P.M. l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso P.M., alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferiscano a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'obbligo del P.M. di trasmissione, nei limiti sopra precisati, dell'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è presidiato, in caso di inosservanza, solo dalla sanzione dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione).

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui, al di fuori dei casi dell'esame di testimone o di altra persona, subordina la possibilità dell'indagato o della persona offesa dal reato di assistere all'incidente probatorio all'autorizzazione del giudice, in quanto la scelta legislativa ragionevolmente si spiega con la necessità di far risaltare l'oralità e la dialettica in una sede eccentrica rispetto alla fisiologica sede dibattimentale nei soli casi in cui ciò appaia funzionale alla stessa struttura dell'atto da assumere, mentre negli altri casi il parametro di riferimento da osservare per concedere, o non, l'autorizzazione, è proprio quello offerto dall'art. 24, comma secondo, Cost., così da consentire la partecipazione dell'interessato nei soli casi in cui emerga un suo interesse, concreto e attuale, all'esercizio in quella forma del diritto di difesa.

Con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare anche contestazioni alternative, in quanto, tale metodo, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto a rispondere dell'ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema dell'art. 521 cod. proc. pen.

Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto. (Fattispecie concernente rapina a mano armata, seguita da omicidio, in relazione alla quale la S.C., dato atto che l'evento diverso e più grave materialmente cagionato da uno dei concorrenti non era rimasto nel campo della mera prevedibilità, ma era stato accettato come rischio per realizzare l'obiettivo da tutti concordato, ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di concorso "ex" art. 110 cod. pen., e non un'ipotesi di concorso anomalo).

L'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private a norma dell'art. 584 cod. proc. pen. va inteso nel senso che le parti private, alle quali compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse, e non anche i rispettivi difensori. (La S.C. ha anche chiarito che la norma, così interpretata, è anche del tutto immune da censure di incostituzionalità).

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.

Commentario1

  • 1Incidente probatorio e partecipazione dell’indagato
    Alessandro Taraborrelli · https://www.filodiritto.com/ · 27 marzo 2006
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 10795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10795
Data del deposito : 25 giugno 1999

Testo completo