Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
I risultati di intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate all'interno di un procedimento penale inizialmente unitario sono utilizzabili per tutti i reati che ne sono oggetto, anche quando lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa delle eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, semprechè, in relazione a tali ulteriori reati, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del predetto art. 266.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 27820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27820 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/06/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 913
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 4892/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA CO N. IL 24/11/1958;
avverso la sentenza n. 4505/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, il difensore Avv. ARCHIDIAMOCO R. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6.10.2014 la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato NA RA avverso la sentenza emessa il 27.10.2011 dal Tribunale di Cassino, in riforma di quest'ultima decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al capo C) per prescrizione, eliminando la relativa pena e, qualificati i fatti di cui ai capi A) e B) nel delitto di cui all'art. 319 quater c.p., ha rideterminato la pena inflitta, dichiarata interamente condonata.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Non solo le captazioni utilizzate ai fini del decidere non riguardano la sola posizione del ricorrente o utenze esclusivamente sue, ma esse sono state disposte in procedimento diverso da quello a carico del NA e senza alcuna connessione rispetto al reato di cui all'art. 317 c.p., contestato al predetto. In relazione all'art. 326 c.p., è evidente la violazione dei parametri di cui all'art. 266 c.p.p., lett. b), in relazione al limite edittale.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
2.2.1. In relazione al capo A), stante l'incongruenza dell'oggetto della promessa relativo alle condotte di cui al capo D) con l'assoluzione per tale capo per insussistenza del fatto, già fatta valere con l'atto di appello, rispetto al quale la Corte ha operato un vero e proprio salto logico collegando il capo A) con i fatti oggetto del capo C) riguardanti soggetti del tutto diversi.
2.2.2. In relazione al capo B), per affermare che l'imputato non avrebbe pagato l'olio del TORTI, di cui altri avrebbe assicurato il pagamento, si sarebbe travisato il contenuto della fattura con la dicitura "pagato" attribuendola alla merce olearia del TORTI, quando, invece, era riferita alle carni. Per l'olio la fattura, invece, indicava la dizione "rimessa diretta". La sentenza, in ogni caso, avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive che evidenziavano l'illogicità della affermata responsabilità rispetto alla manifestata preoccupazione del ricorrente di ricevere la fattura della merce.
2.2.3. In relazione al capo C), escluse le inutilizzabili intercettazioni, nessuna altra prova emerge a carico dell'imputato. In ogni caso erronea sarebbe la qualificazione giuridica del fatto nell'ambito della fattispecie ipotizzata trattandosi di una generica informazione fornita dall'imputato.
3. Vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., in relazione al generico riferimento al valore della dazioni e senza alcuna valutazione degli elementi che hanno connotato la vicenda in cui, peraltro, i prodotti alimentari oggetto di imputazione erano destinati alla pizzeria del fratello del ricorrente. Nè potendosi escludere l'attenuante in parola per le già concesse attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
1. Il primo motivo è solo in parte fondato.
2. I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p., sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poiché in tal caso non trova applicazione l'art. 270 c.p.p., che postula l'esistenza di più procedimenti "ab origine"
tra loro distinti (Sez. 6^, n. 6702 del 16/12/2014, La Volla ed altri, Rv. 262496); purtuttavia, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 c.p.p., (Sez. 6^, n. 4942 del 15/01/2004, Koiakowska Bozena, Rv. 229999).
2.1. La Corte ha condiviso la ordinanza già emessa dal Tribunale sui punto che aveva rigettato l'analoga doglianza difensiva sulla base dell'assunto che le intercettazioni, disposte nell'originario procedimento, dal quale era stata stralciata la posizione del NA, erano regolarmente autorizzate e relative ad un reato che le consente (art. 317 c.p.), cui tutti i capi del presente processo sono strettamente connessi, anche se per essi non era possibile una autonoma autorizzazione all'intercettazione.
2.2. Pertanto, fa Corte di appello, mentre ha correttamente ritenuto utilizzabili le captazioni in relazione alla ipotesi di cui ai capi A) e B) ex art. 317 c.p., - rispetto alle quali inincidente è la successiva riqualificazione giuridica - erroneamente ha ritenuto utilizzabili le captazioni anche in relazione ai reati di cui al capo C) che esula, per limiti edittali, da quelli per i quali è consentita la intercettazione delle comunicazioni.
3. Il secondo motivo è inammissibile in relazione ai capi A) e B) e fondato in relazione al capo C).
3.1. Quanto al capo A) generica è la doglianza che fa leva sui rapporti tra tale capo e quello sub D), trattandosi di questione di fatto che - alla stregua dei testo della sentenza impugnata - non risulta sottoposta al giudice di merito.
3.2. Quanto al capo B) si tratta di doglianza generica ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla Corte che ha ritenuto irrilevante la questione della dicitura "pagata" sulla fattura, sulla quale la doglianza mossa in appello, invece, faceva leva.
3.3. Quanto al capo C) la doglianza è fondata in evidente assenza di qualsiasi altro elemento probatorio, diverso dall'inutilizzabile compendio intercettivo, a sostegno della accusa. Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio tale capo della sentenza perché il fatto non sussiste.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto al giudizio che non solo ha insindacabilmente considerato l'entità delle indebite dazioni ma ha escluso la attenuante in parola anche in relazione alla reiterazione delle condotte.
5. Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo C) perché il fatto non sussiste, rigettandosi nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2015