Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
È configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio eroga denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza non sottoposti a controllo di altre componenti dell'ufficio per effetto di consolidate prassi illecite o sistematicamente neghittose, anche nel caso in cui sia stata predisposta documentazione fittizia, ove tale artifizio non sia necessario all'acquisizione della suddetta disponibilità. (Fattispecie relativa a mandato di pagamento emesso senza alcun riferimento a precedenti atti deliberativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 49283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49283 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
49 2 8 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.- 1423 Dott. ANTONIO AGRO' - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO N. 15546/2015- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA UN N. IL 06/02/1955 avverso la sentenza n. 1856/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal che ha concluso per fer it Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. Aniello rigetto Udito, per la parte civile, l'Avv. Fiscella Megale sinporta alle conclusion The deposits Udit i difensor Avv. Casqual Foti fu l'accoglimentofor 15546/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13.11.14-11.2.15 la Corte d'appello di Reggio calabria ha confermato la condanna di RU BA per concorso in peculato (capo A: euro 180.000) e truffa aggravata e continuata ai danni di ente pubblico (capo B: euro 532.590,81), in relazione alle somme ricevute dalla dirigente dell'ufficio finanze del comune di Reggio Calabria (con cui all'epoca l'imputato aveva una relazione sentimentale), mediante la predisposizione di falsi mandati di pagamento per attività professionali in favore del medesimo comune, in realtà relativi a incarichi mai ricevuti e mai svolti (GUP Reggio Calabria, sent. 21.1.13). I Giudici dei due gradi del merito ritenevano corretta la qualificazione di peculato quanto all'unico episodio per il quale il falso mandato neppure faceva riferimento ad alcun altro precedente atto deliberativo (pur inesistente, come negli altri casi), essendo risolto nella materiale apprensione di somme di cui la donna aveva già la disponibilità diretta in relazione alla funzione svolta. E' incontestato che l'imputato abbia restituito tale ultima somma, di euro 180.000. 2. A mezzo del difensore ricorre BA che, premessa la generale doglianza di mancato confronto o travisamento dei motivi d'appello, enuncia motivi di: -1. Erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e vizi alternativi della motivazione, perché anche l'episodio considerato sub A avrebbe le medesime caratteristiche degli altri qualificati come truffa, posto che anche per questi ultimi disciplinari ed elaborati richiamati nei mandati non erano in realtà mai pervenuti in comune, quindi essendo inidonei a costituire raggiri o artifici;
né era stato spiegato perché invece per il primo episodio gli imputati avessero una diretta disponibilità del denaro (avendo dovuto la donna comunque redigere un mandato di pagamento eseguito da altri); -2. Violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., con vizi alternativi della motivazione, sul ritenuto concorso di BA per il capo A: la difesa ripropone sul punto la tesi difensiva dell'assoluta inconsapevolezza dell'imputato in ordine alla ricezione di tale rilevante somma sul suo conto corrente, comprovata dal documentato mancato accesso allo stesso dalla ricezione alla consapevole attivazione restitutoria dopo aver appreso la notizia solo in sede di interrogatorio;
"prive di ogni certezza" sarebbero le argomentazioni con cui la Corte ha valorizzato gli aspetti logici indiziari del contesto, tenuto anche conto della sua non competenza 15546/15 RG 2 professionale per i lavori ad impianti di depurazione che quel decreto richiamava;
in definitiva, l'imputato sarebbe stato mero extraneus inconsapevole;
-3. medesimi vizi in relazione all'art. 640 c.p.. La condotta di 'consegna' degli elaborati alla donna sarebbe stata smentita dalla presentazione degli stessi in sede di interrogatorio e dal loro mancato rinvenimento negli uffici comunali: da qui, per il ricorrente, il loro mancato apporto ad alcun artificio o raggiro e, anzi, la sua qualità di vittima di raggiri da parte della dirigente con cui aveva la relazione sentimentale, essendo stato ingannato ed indotto a sottoscrivere falsi disciplinari di incarico, come pure comprovato dall'aver dovuto il sequestro colpire l'unico suo immobile per incapienza di contante;
-4. medesimi vizi in relazione all'art. 62-bis c.p.; -5. medesimi vizi in relazione agli artt. 640-quater e 322-ter c.p.: l'immobile era stato acquistato nel 2001, mentre le vicende sono del 2009-2010, quindi erroneamente sarebbe stata sequestrata la somma ricavata dalla sua vendita, ritenuta erroneamente profitto illecito o prezzo delle condotte incriminate. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile per il grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività prestata.
3.1 Il primo motivo è infondato. Con sentenze 39010/13 e 36189/14 questa Sezione ha affermato che è corretta la qualificazione di peculato quando sussiste la disponibilità del denaro pubblico, anche erogato attraverso pagamenti di fatture inesistenti ovvero in favore di società fittizie comunque riconducibili all'imputato ovvero con predisposizione di fittizia documentazione, senza che quegli artifici potessero ritenersi necessari all'acquisizione di tale disponibilità/possesso, ogniqualvolta le emergenze probatorie abbiano attestato (secondo la ricostruzione in fatto dei giudici del merito) che il pubblico ufficiale poteva giuridicamente disporre del denaro pubblico degli enti coinvolti, attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza nell'ambito di procedimenti complessivamente gestiti in modo anomalo, senza effettivo controllo di altre componenti dell'ufficio o in contesti lavorativi nei quali, per consolidate prassi illecite o anche solo sistematicamente neghittose, il pubblico ufficiale fosse nelle condizioni di ottenere sempre il contributo formale di altri la Sezione ha soggetti. In particolare - ed è il punto che rileva pure in questo caso - 15546/15 RG 3 chiarito che la disponibilità giuridica si configura anche quando il soggetto agente sia in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza ovvero connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione (così pure Sez. 6 sent. 11633/2007). Nel rapporto con la diversa fattispecie della truffa aggravata rileva pertanto non tanto la precedenza cronologica o la contestualità tra frode e appropriazione, quanto piuttosto il modo dell'acquisizione del possesso e della disponibilità. Tale insegnamento si attaglia appunto al nostro caso e conduce alla conferma della qualificazione giuridica data da entrambi i Giudici del merito, che hanno argomentato specificamente di risultanze probatorie che attestavano la sussistenza, nella varia casistica, di materiale o giuridica immediata disponibilità dell'accesso diretto al denaro pubblico da parte della dirigente dell'ufficio finanze. E' significativo in proposito che lo stesso originario atto d'appello di BA deducesse, riferendosi alla dirigente, di "manifestazione, in diverse occasioni accertate, della capacità di disporre a piacimento delle risorse amministrative" (p.2 app.). Nella vicenda oggetto del capo A) i Giudici dei primi due gradi di giudizio hanno argomentato specificamente l'esser risultati assenti anche gli 'addentellati' artificiosi che avrebbero dovuto attestare falsamente ineseguite attività previ inesistenti incarichi. Occorre osservare che la richiamata, e qui confermata, giurisprudenza avrebbe potuto seriamente prospettare anche per i fatti di cui al capo B) la riqualificazione in termini di peculato (il che priva di interesse giuridico la doglianza del ricorrente alla 'parificazione' di tutti i casi sotto un'unica qualificazione giuridica, che sarebbe più grave): tuttavia proprio la ritenuta diversità in fatto dei mandati ha introdotto uno specifico apprezzamento in fatto che appartiene alla competenza esclusiva del giudizio di merito e, in assenza di tempestivi rilievi della parte pubblica sul punto, non impone. Va da ultimo, per completezza espositiva (posto che il rilievo comunque per sé sarebbe idoneo a costituire concorrente ma autonoma ragione di inammissibilità del motivo), osservato che la deduzione difensiva sulla inesistenza di diversità strutturale tra il mandato oggetto del capo A e quelli oggetto del capo B risulta sostanzialmente generica, per la mancata allegazione del mandato sub A e di almeno campioni di quelli sub B, con lettura specifica delle asserite omogeneità, in espresso contrasto con quanto invece affermato da entrambi i Giudici del merito.
3.2 Il secondo motivo è infondato, prossimo alla stessa inammissibilità laddove si risolve in sollecitazione a diverso apprezzamento del merito probatorio. 9 15546/15 RG 4 La Corte d'appello ha evidenziato la sequela di condotte che hanno visto protagonisti la dirigente e il ricorrente, complessivamente caratterizzate dall'afflusso sistematico al conto corrente dell'imputato di ingenti somme di conosciuta provenienza pubblica, per presunte attività professionali tutte prive di alcun supporto formale, incontro personale, accesso ai luoghi, contatto о discussione tecnica. Lo stesso atto d'appello di BA aveva riconosciuto che l'esecuzione delle operazioni effettuate dalla dirigente non sarebbe potuta avvenire se non vi fosse stata la disponibilità del conto dell'imputato (p.7). Si sottrae pertanto a censure di manifesta illogicità, contraddittorietà o mera apparenza di motivazione l'argomentazione con cui la Corte d'appello (conformemente al primo Giudice) ha spiegato la giudicata intrinseca inverosimiglianza di un disinteresse prolungato per l'andamento del proprio conto corrente, pur a fronte delle normali esigenze di vita (p.9; p. 10 quanto alla tesi della regalia da parte della dirigente, a sua insaputa).
3.3 Il terzo motivo è inammissibile perché in parte generico e in parte diverso da quelli consentiti. In definitiva il motivo, volto a ribadire l'irrilevanza della redazione dei progetti (non rinvenuti negli uffici comunali, d'altra parte essendo pertinenti a pratiche mai aperte;
alcuni prodotti in copia dall'imputato in sede di interrogatorio), non solo si risolve in censura di merito, a fronte di specifica motivazione dei Giudici d'appello (in particolare p. 8, 11 e 12), ma pare anche muovere da una ricostruzione in fatto sostanzialmente contraddittoria e, quindi, conducente autonomamente la doglianza ad intrinseca genericità (redigere progetti che non si consegnerebbero, se non, forse, alla donna brevi manu, e tuttavia essere il tramite necessario per incassare centinaia di migliaia di euro, il tutto in buona fede).
3.4 Il quarto motivo è inammissibile perché si risolve in censure di merito.
3.5 Il quinto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. In primo luogo, infatti, nella fattispecie si verte in contesto di sequestro e confisca per equivalente, sicchè è irrilevante che il denaro (ottenuto con la vendita dell'immobile personale acquistato prima dei fatti), o lo stesso immobile, non sia il profitto o prezzo diretto dei reati per cui si procede (aspetto che attiene al diverso istituto della confisca diretta). In secondo luogo, il ricorrente non si confronta con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41936/05, invece correttamente considerata dai Giudici d'appello, secondo il cui insegnamento la confisca per i reati indicati dall'art. } 15546/15 RG 5 640-quater cod. pen. può avere per oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, in ragione del richiamo all'intero art. 322-ter cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile per il grado, che liquida in complessivi euro 3500 oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso, il 4.11.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonio S. Agrò Carlo Citterio lachitte r Aut t DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 14 DIC 2015 W E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito