Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in presenza, già al momento della pronuncia della sentenza, di una causa estintiva del reato (nel caso di specie, prescrizione del reato), salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla dichiarazione della causa di estinzione del reato rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile, quale potrebbe essere lo svolgimento e l'esito di un procedimento disciplinare per gli stessi fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2010, n. 30939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30939 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1656
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 5672/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
1) CO EL N. IL 23/06/1943 C/;
2) NO FR N. IL 13/08/1955 C/;
3) CA GI N. IL 11/06/1950 C/;
4) PA EB N. IL 23/08/1953 C/;
5) ER CA N. IL 08/01/1956 C/;
avverso la sentenza n. 1071/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 21/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Randazzo, Peluso e Musco.
RITENUTO
1 - Il Procuratore Generale di Catania ricorre avverso sentenza della Corte che, in riforma di sentenza del Tribunale di Siracusa del 5.07.06, ha assolto per insussistenza del fatto (carenza di prova certa) IC LI, RO CE, NN IU, SC SE e ER CA dall'imputazione di falso ideologico nel documento del prezzo offerto per una gara dalla SI.CE.SI srl aggiudicataria, in quanto diverso da quello che doveva essere scritto nell'offerta originaria (secondo l'accusa vi era stata sostituzione, dopo la presa di conoscenza delle offerte delle altre ditte concorrenti).
2 - Il ricorso denuncia vizio di motivazione. Riargomenta le acquisizioni e sottolinea in particolare che il Giudice di appello ha travisato che il foglio, che riportava l'offerta di ribasso, non risulta piegato per poter entrare nella busta di minore dimensione. Conclude che, pur preso atto che intanto è maturato il termine (il fatto risale al 1997), la prescrizione può essere sempre rinunciata e sussiste interesse superiore irrinun-ciabile all'osservanza della legge, per chiedere la rimozione della pronunzia assolutoria (contraria ad esigenze di giustizia), in violazione della norma data dall'art. 129 c.p.p., comma 2. 3 - Il ricorso è inammissibile.
È evidente che, a seguito di ricorso del pubblico ministero, la facoltà di chi è stato assolto, di rinunciare alla prescrizione del reato già maturata al momento della sentenza impugnata, non rileva perché il processo non potrebbe comunque proseguire in sede di merito. Per contro, il ricorso non può avere seguito se l'organo di accusa non abbia interesse concreto (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) alla dichiarazione ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p. della diversa causa di non punibilità, in quanto rispondente ad una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (per es. disciplinare).
Difatti il rito accusatorio, ponendo le parti su un piano dialettico egualitario, è svincolato dal parametro dell'osservanza di legge, astratto dalla funzione strumentale del processo di applicare le norme penali e rendere applicabili quelle civili o amministrative. Tanto è evidente già relativamente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, ancorato per lettera ad economia residuale, inversa rispetto al sistema inquisitorio, dell'inesistenza dei presupposti per la richiesta di archiviazione (v. l'art. art. 50 CPP), determinata dall'inidoneità degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.). Specularmente l'art. 129 prevede che il giudice di ogni grado impedisca la prosecuzione inutile del processo, qualora rilevi allo stato una qualsiasi causa di non punibilità. E l'insieme risponde al principio del giusto processo, di ragionevole durata (art. 111 Cost.). A riprova dell'inutilità del ricorso, l'argomento chiave (supposta sostituzione materiale del foglio recante l'offerta), se provato, sarebbe forse servito al P.M. per smentire la tesi difensiva nel processo di merito, ma resta ormai fine a se stesso. Peraltro (come sottolinea la memoria difensiva) l'argomento non consiste solo nell'indicazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) di un atto travisato, ma nella richiesta di esame valutativo di una prova materiale indiretta, non consentito in questa sede (art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., comma 7).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010