Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità ed all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2016, n. 9500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9500 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
9 5 00/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N. 376 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA N. 49671/2015 - Consigliere - Dott. IN TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN IN N. IL 12/11/1947 avverso l'ordinanza n. 2728/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 01/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta che ha chiesto dichiararsi il ricorre incommissibile Udit i difensor Avv.; Augela Forcelli che ha concluso per l'accoglimente del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31/8/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a VI De LI la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe attraverso l'organizzazione di partite di poker truccate, con le modalità meglio descritte nelle imputazioni provvisorie.
2. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 1/10/2015, rigettava la richiesta di riesame avanzata dall'indagato.
3. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione il difensore nell'interesse dell'indagato, deducendo: 1) la illegittimità delle intercettazioni telefoniche in quanto disposte in violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. In particolare, i decreti autorizzativi sono stati emessi in assenza di un'ipotesi di reato nei confronti dell'indagato e solo sulla base di un mero sospetto e la motivazione dei provvedimenti risulta ancorata a condotte oggetto di diverso procedimento penale a carico di altri e diversi indagati per le ipotesi di usura e riciclaggio, rispetto alle quali il De LI risulta estraneo;
2) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di associazione a delinquere, in considerazione dell'assenza degli elementi costitutivi di tale fattispecie sia sul piano oggettivo che soggettivo. In particolare, dalle telefonate si ricava solamente l'esigenza di organizzare partite di carte (e resta solo una mera ipotesi formulata dai perdenti l'uso di carte truccate), rinvenendo soggetti sempre diversi, con l'individuazione di un solo ruolo, quello di dealer, peraltro quasi mai assunto dall'indagato, in assenza di una predeterminazione soggettiva : di carattere illecito ed unicamente prodromica, semmai, allo svolgimento e all'organizzazione di una singola partita ove vengono in rilievo le particolari abilità dei giocatori. Peraltro, a conferma dell'inesistenza del delitto contestato anche la circostanza che i proventi ritenuti illeciti non venivano mai sistematicamente suddivisi ma distribuiti in ragione delle vincite;
non risulta poi che l'associazione avesse una sede, una cassa, una divisione dei compiti e che fosse, in sostanza, stata istituita un'entità autonoma rispetto ai singoli e soprattutto che tale struttura prescindesse dall'attività di De LI, organizzatore di partire, ma sollecitato a parteciparvi allo stesso tempo. Inesplorata, poi, è la sussistenza del dolo di partecipazione al sodalizio da parte dei soggetti di volta in volta coinvolti nelle partite;
3) insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen., sia per mancanza dell'ingiusto profitto, posto che il gioco d'azzardo concreta un'obbligazione naturale e, dunque, una pretesa non tutelabile dall'ordinamento, sia per assenza dell'utilizzazione di mezzi truffaldini e 2 avendo il Tribunale del riesame dedotto la truffa esclusivamente in ragione dell'entità delle perdite economiche subite dai giocatori. Peraltro, nel caso in esame, ove si tratta di partite di poker texano, l'eventuale utilizzazione da parte dei giocatori della propria abilità a svantaggio di altri o altro partecipante non integra l'elemento costitutivo del reato;
le modalità del gioco, poi, renderebbero ininfluente l'utilizzazione di carte segnate;
4) insussistenza delle esigenze cautelari per carenza del requisito dell'attualità, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti all'applicazione della misura (ben tre anni), in assenza della reiterazione di azioni illecite da parte dell'indagato ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di intercettazioni telefoniche questa Corte ha più volte precisato che, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si trahtti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità e all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6, sentenza n. 41317 del 15/7/2015, Rv 265004; Sez. 4, sentenza n. 29907 dell'8/4/2015, Rv. 264382). La conclusione viene confortata anche dall'osservazione che la lettera stessa degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. non presenta indicazioni opposte o incompatibili, anzi tale lettera fornendo almeno due indicazioni con essa coerenti. Da un lato, infatti, l'art. 266 non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento, per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazione per i reati diversi da quelli positivamente lì indicati;
e ciò, pur essendo l'ipotesi di concorso di reati fenomeno del procedimento del tutto usuale e frequente. La locuzione "nei procedimenti relativi ai seguenti reati" deve allora, per esigenze di intrinseca coerenza sistematica (in definitiva l'esigenza di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo), essere interpretata nel senso della sufficienza della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. all'interno del procedimento. Del resto, sarebbe paradossale dover invece pervenire alla conclusione che l'art. 266 cod. proc. pen. disciplini solo i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati che espressamente indica. D'altro lato l'art. 270 cod. proc. pen., quando deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 3 266, ma ne indica uno nuovo e diverso (l'indispensabilità per l'accertamento e che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile nè coincidente con la clausola generale di cui all'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. In definitiva, sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 codice di rito, dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extra-procedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. Ma nuovamente paradossale sarebbe interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero invece in un procedimento diverso. Lettera e contesto sistematico di tali due norme, allora, impongono l'interpretazione per la quale quando l'intercettazione è legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna;
mentre, quando si tratta di reati oggetto di diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla, sussistenza dell'articolato parametro indicato espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen. (indispensabilità e obbligatorietà dell'arresto in flagranza). Parimenti manifestamente infondata si rivela la censura relativa alla mancata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in quanto la verifica della legittimità del mezzo di ricerca della prova va condotta con riferimento alle ipotesi di reato per le quali è stato disposto e non rispetto a quelle successivamente emerse in ragione dei risultati delle captazioni. Il Tribunale del riesame ha dato atto, con precisi riferimenti fattuali, che le intercettazioni vennero disposte nei confronti dell'utenza dell'indagato perché si procedeva in forza di gravi indizi dei reati di usura e riciclaggio, desunti da pregressi accertamenti bancari, nei confronti di altro soggetto (tale GI SI) che palesavano movimentazioni anomale di denaro di ingiustificato valore rispetto ai redditi percepiti, attraverso l'emissione e l'incasso di numerosi assegni in favore anche di un pregiudicato (tale NO) per usura e delitti contro il patrimonio. In conseguenza proprio delle intercettazioni disposte nei confronti del GI emergevano i contatti telefonici con il De LI, prenditore, in base agli accertamenti bancari, di assegni emessi dal GI per il complessivo importo di euro 25.000,00. In tale contesto, pertanto, venivano legittimamente autorizzate le intercettazioni telefoniche nei confronti dell'indagato - in ragione 4 del grave quadro indiziario al momento esistente relativamente alle ipotesi di reato per cui si procedeva le risultanze delle quali indirizzavano gli inquirenti verso le differenti ipotesi di reato per le quali è stata emessa la misura cautelare, mantenute, stante anche la connessione probatoria, all'interno dell'unico procedimento penale per i reati di usura e riciclaggio. Per completezza, poi, va precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (sez. 2, sentenza n. 26725 del 1/03/2013, Rv. 256723). Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la legittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo dell'assenza di condizioni legittimanti (presenza di meri sospetti e di elementi che adombrano la commissione di reati), omettendo di allegarli o di richiamarne il contenuto, così precludendo alla Corte di legittimità di verificare la fondatezza della censura.
2. Inammissibile, poiché generico, è il secondo motivo di ricorso. La genericità del motivo muove, nel suo momento "genetico", dalla stessa intitolazione, posto che questa si limita a "censurare la ordinanza in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi gravemente indiziari quanto al reato di associazione". E' del tutto omessa, infatti, l'indicazione del vizio di legittimità dedotto, le norme che si assumono violate ed i riferimenti alla fattispecie prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione è, infatti, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti : accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. V, sentenza n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997; Sez. VI, sentenza n. 11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti. Il ricorrente, invece, si limita a dedurre l'inconferenza degli elementi scaturiti dalle intercettazioni senza indicare quale tra le intercettazioni utilizzate (peraltro molteplici avendo il Tribunale del riesame fatto anche espresso riferimento a quelle contenute nell'ordinanza genetica) potrebbe dedursi l'assenza delle forme particolari di gioco su cui si è basato l'assunto accusatorio. Il motivo finisce dunque per risultare aspecifico in quanto genericamente riferito alle fonti di prova in assenza di alcun riferimento alla relativa pregnanza contenutistica. Né vale a colmare tale lacuna l'altrettanto generico asserto con cui si nega valore indiziante agli elementi al contrario puntualmente evocati nell'ordinanza oggetto del gravame cautelare (e dalla cui 5 esposizione letterale emerge in modo inequivoco la finalità illecita delle partite), essendosi fatto peraltro riferimento ad un'unica telefonata, del tutto estrapolata dal contesto (circostanza evidenziata anche dallo stesso giudice del gravame) e non confrontata con gli altri elementi puntualmente passati in rassegna dal Tribunale del riesame. Invero, la natura fraudolenta delle partite organizzate e l'intento truffaldino perseguito dai sodali - finalità che caratterizza sotto il profilo dell'illiceità penale il comune agire degli indagati, correttamente ricondotto all'ipotesi associativa per quanto si dirà nel corso del prosieguo della motivazione - è stata desunta non solo dal contenuto "letterale" delle telefonate intercorse tra i sodali in cui gli interlocutori facevano espresso riferimento all'impiego di modalità di tal genere, ma anche da altri elementi quali le movimentazioni bancarie successive ad ogni partita ove i pagamenti dei debiti di gioco provengono dalle sole vittime, mentre le vincite e le perdite dei componenti l'associazione si rivelano fittizie non dando luogo ad alcuna transazione monetaria ed ritrovamento nel corso della perquisizione domiciliare disposta nei confronti del De LI, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, di carte da gioco segnate. Parimenti inammissibile, poiché aspecifico e manifestamente infondato, è il motivo relativo alla dedotta insussistenza dell'associazione a delinquere, che il ricorrente trae da una molteplicità di elementi negativi che il Tribunale del riesame non avrebbe sufficientemente apprezzato (assenza di sede, divisione dei compiti, istituzione di un'entità autonoma rispetto ai singoli che prescinda dall'attività del ricorrente), omettendo, invece, di confrontarsi (e censurare nel percorso motivazionale) con la valenza positiva di quelli valutati quali indici sintomatici dell'esistenza del sodalizio (e tra i quali, al contrario di quanto sostenuto, è stata evidenziata proprio la suddivisione dei ruoli tra i sodali, ricondotti alle tipiche figure del promotore e/o del capo, dell'organizzatore e del partecipe con la specifica descrizione dei compiti a ciascuno attribuiti). Sul punto il Giudice del riesame risulta avere fatto corretta applicazione dei principi esposti da questa Corte in materia. Alla stregua del paradigma della disposizione di cui all'art. 416 cod. pen., per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi. Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nelle seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la 6 realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi - con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale mentre nella prima, l'accordo criminoso - risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato (cfr. ex multis Sez. 5, sentenza n. 42635 del 4/10/2004, Rv. 229906). Attenendosi direttamente a siffatto principio, i Giudici del riesame hanno individuato ed evidenziato elementi e circostanze di fatto, presenti nelle acquisizioni processuali, quali in particolare la ripartizione dei ruoli e l'indeterminatezza del programma criminoso aperto ad una serie indefinita di truffe e soprattutto l'incessante organizzazione di nuove partite risultante peraltro da un breve periodo di intercettazione, attestanti la fenomenologia propria dell'associazione criminale. Con argomentazioni altrettanto puntuali e precise, gli stessi giudici hanno, poi, illustrato le ragioni per le quali dovevano ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del De LI ed il ruolo dallo stesso svolto, evidenziando gli elementi dai quali discendeva tale valutazione (contenuto delle intercettazioni, accertamenti e movimentazioni bancarie, esito perquisizione domiciliare), sicché prive di fondamento devono ritenersi anche le censure formulate a quest'ultimo riguardo che considerano in modo parcellizzato senza coglierne la intima connessione, individuata invece e ben argomentata dalla impugnata decisione.
3. I motivi attinenti al delitto di truffa, esposti anche qui genericamente nella stessa intitolazione ("censura la ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza della ipotesi di truffa ex art. 640 cod. pen.), sono inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 1, c.p.p., poiché propongono censure che innanzitutto richiamano il merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle risultanze investigative, ragionevolmente ritenute dimostrative della effettiva presenza di un'attività fraudolenta posta in essere dagli indagati. Del resto, soltanto in tale ottica illecita si spiegano gli esiti delle movimentazioni bancarie successive ad ogni partita ove i pagamenti per i debiti di gioco provengono dalle sole vittime mentre le vincite e le perdite dei componenti il sodalizio si rivelano fittizie non dando luogo ad alcuna transazione monetaria. Di contro, le doglianze sui punti suddetti si limitano a prospettare, peraltro genericamente, una diversa ricostruzione della vicenda. Peraltro, va anche osservato che l'esercizio di un gioco di abilità, quando si accompagni un'ulteriore attività fraudolenta, ben può integrare gli estremi del delitto di truffa (Sez. un., sentenza n. 14 del 18/6/1991, Rv. 187863, in tema di gioco delle tre carte). Tale principio è estensibile anche al gioco d'azzardo, caratterizzato da un'alea preponderante sull'abilità del giocatore, 7 quando per gli artifizi posti in essere l'alea venga a mancare del tutto e il risultato della partita sia già predeterminato. Pertanto, se poker costituisca un gioco di abilità o di azzardo è questione che non risulta decisiva ai fini della configurabilità del delitto di truffa qualora venga svolto con mezzi fraudolenti (tra i quali va certamente ricompreso anche quello di avvalersi di compari che puntano d'intesa con alterne vicende in modo da ingenerare nella vittima la convinzione di trovarsi dinanzi ad un tavolo regolare e creano l'occasione perché questa sia indotta a puntare nei momenti decisivi in cui, mediante l'ausilio delle carte truccate o di altra attività fraudolenta, altro giocatore assesterà il colpo decisivo). Non si tratta, pertanto, di artifizi e raggiri posti in essere per conseguire quanto dovuto in forza di un'obbligazione naturale - questione questa che potrebbe porre, in ipotesi, il tema della natura ingiusta o meno del profitto ma di un camuffamento della realtà causalmente volto a cagionare una diminutio patrimoni nella sfera giuridica economica di colui che prende parte al gioco. Il poker costituisce, nell'ordito illecito, soltanto l'occasione per cagionare un danno nel patrimonio delle persone offese;
la partecipazione al gioco è strumentale affinché, mediante l'ulteriore condotta fraudolenta, venga cagionato il danno a colui che vi partecipa, così realizzandosi un profitto ingiusto e illecito. Il camuffamento della realtà è, quindi, funzionale a dar vita ad una obbligazione naturale che segue gli artifizi e raggiri.
4. Inammissibile poiché generico, infine, è l'ultimo motivo di ricorso relativo al difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente infatti si limita a censurare l'ordinanza "in (relazione) alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari", citando in premessa alcune massime giurisprudenziali sul tema e ribadendo gli elementi di giudizio che, a suo dire, avrebbero dovuto orientare diversamente il Giudice della cautela prima e del riesame poi. Difetta, invece, una specifica censura agli elementi addotti, a contrario, dal Tribunale per ritenere attuale il pericolo di reiterazione, non potendosi ritenere sufficiente all'uopo la mera qualificazione di "insufficiente" del dato negativo desunto dal Tribunale dall'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'indagato che consentiva, invece, di rinvenire carte sistematicamente truccate. La motivazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata non risulta affetta da alcun errore nell'applicazione della legge processuale né da alcun "vizio" motivazionale, tenuto conto che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari è stata desunta dalle modalità delle condotte criminose e dalla verifica della persistenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con gli ambienti in cui il delitto era maturato. Questa Corte sul tema ha infatti precisato che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose e che ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 8 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, sentenza n. 3661 del 17/12/2013, Rv. 258053). Non si tratta, quindi, di fare esclusivo riferimento alla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma di valutare tale contestazione alla luce del comportamento tenuto (definito dal Tribunale a carattere incessante), specificatamente rivelatore di allarme sociale e concreto rischio di recidiva, alla luce, peraltro, dei plurimi precedenti penali a carico dell'indagato ragionevolmente indicativi di una spinta criminogena. Il Tribunale, quindi, risulta : avere fatto corretta applicazione della norma processuale censurata.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella -al pagamento a favore della determinazione della causa di inammissibilità cassa delle ammende della somma di € 1.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Mario Gentile Oferio Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8 MAR 2016 IL GANCELLIERE PREMADDI CASS Claudia Planelli N I O E Z 9